Art. 215 Oggetto del collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite sopralluogo disposte dall'organo di collaudo possono non comprendere tutti quelli previsti dal comma precedente; tali accertamenti e verifiche, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

3. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, é obbligatorio nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del codice;

b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236;

c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del codice, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;

d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del codice;

e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

LAVORI DI MANUTENZIONE - COLLAUDO - RATIO

ANAC DELIBERA 2014

L’intervento “Riqualificazione barriere di sicurezza bordo laterale dal km 27 al Km 50 dell’Autostrada A16 Napoli-Canosa” avrebbe dovuto prevedere l’utilizzo di dispositivi di sicurezza muniti di marcatura CE, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 giugno 2011, per l’intero tratto oggetto di riqualificazione, ricomprendendo pertanto anche il viadotto Acqualonga.

A ciò si aggiunga che le barriere presenti sul viadotto Acqualonga sono state installate nel periodo 1988/89, quindi precedentemente all’entrata in vigore delle istruzioni/prescrizioni per la progettazione, omologazione e impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e che una parte di esse erano state oggetto di un intervento di smontaggio e rimontaggio nel 2009.

Secondo quanto dichiarato dalla società Autostrade, le suddette barriere erano state comunque assoggettate a crash test in grado di attestarne il grado di contenimento, anche in assenza di obbligo normativo in tal senso.

Per quanto concerne il mancato collaudo dell’intervento “Lavori di sostituzione giunti di dilatazione Viadotto Ufita e Acqualonga”, non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla società Autostrade circa la non necessità dello stesso alla luce dell’esiguità dell’importo (circa 40.000,00 euro) e dell’assenza di modifiche strutturali delle opere e la deducibilità della corretta esecuzione dell’intervento dal resto della documentazione dell’appalto.

Il Codice degli appalti ha previsto l’obbligo di collaudo per tutti i lavori effettuati, individuando un documento specifico atto a certificare la regolare esecuzione degli stessi, che assume forma diversa solo in funzione dell’entità dei lavori: per lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è, infatti, sostituito dal certificato di regolare esecuzione (cfr. art. 141, co. 3, d.lgs. 163/2006).

L’obbligo di collaudo prescinde dalla necessità o meno del collaudo statico che rappresenta solo un aspetto del collaudo tecnico-amministrativo richiesto dal Codice degli appalti, che ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati (cfr. art. 215, d.p.r. 207/2010).

Oggetto: Fascicolo 1999/2013 – Lavori di manutenzione eseguiti sull’Autostrada A16. Stazione appaltante: A S.p.A.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/02/2012 - COLLAUDO - CONTRATTI MANUTENZIONE EDILE

In caso di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria edile o impianti di durata pluriennale, è ammissibile un collaudo?Deve essere in corso d'opera? Può eseguirlo anche un tecnico diplomato geometra o perito?