Art. 216 Nomina del collaudatore

1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice. con riferimento agli appalti del Ministero della difesa -DPR 236/2012 in vigore dal 06/07/2013- la disposizione va coordinata con quanto disposto dall'art. 47, comma 1, che deroga all'art. 216, comma 1

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; é, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;

b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.

8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo é affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo é esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, é regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che é stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto é stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa é articolata su basi locali, il divieto é limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.
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Giurisprudenza e Prassi

ATTIVITA' DI COLLAUDO - LIMITI

AVCP PARERE 2009

L’attivita' di collaudo o di verifica di conformita' è attivita' propria delle stazioni appaltanti, l’affidamento dei relativi incarichi (salvo i casi di carenza di organico, nei quali si procede all’affidamento dell’incarico secondo le procedure e con le modalita' previste per l’affidamento dei servizi) è conferito ai propri dipendenti o ai dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessita' e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d’opera, è stabilito per un anno.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... – procedura aperta per la costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera P.I.R. Centro Storico – Ambito 1 e Ambito 2.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/10/2021 - COLLAUDO

L'art. 216, dpr 207/2010 al comma 6 prevede che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere effettuato da un tecnico diplomato (...), iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza. Il comma 9 dello stesso articolo prevede che il collaudatore debba essere iscritto all'ordine/collegio a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro; b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. domanda: in caso di lavori di manutenzione che superano i 5.000.000 euro, si applica il comma 6 o il comma 9?


QUESITO del 06/04/2012 - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: MODALITÀ E TEMPISTICA.

L'amministrazione comunale ha concluso un accordo con una ditta privata, in base al quale questa si impegna - a titolo perequativo - a realizzare un lavoro pubblico. La progettazione dell'opera è stata commissionata dalla ditta privata che provvede anche alla individuazione dell'esecutore dei lavori e al finanziamento dei medesimi. Il Comune deve ora nominare il collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera. Si chiede se è legittimo che la nomina del collaudatore sia fatta dal Comune ma che il relativo onorario professionale sia pagato direttamente al collaudatore dalla ditta privata che si obbligata a realizzare il lavoro pubblico. Quanto meno, ragioni di opportunità, ci sembrano sconsigliare il pagamento diretto dell'onorario da parte della ditta privata per evitare che il controllore (collaudatore) agisca non nell'interesse del Comune bensì di quello del controllato (ditta privata committente che ha individuato l'esecutore dei lavori alla quale quest'ultimo risponde). Sembra preferibile che l’onorario professionale sia pagato dal Comune e che, successivamente, quest’ultimo ne chieda il rimborso alla ditta privata. Grazie e cordiali saluti.


QUESITO del 02/02/2012 - COLLAUDO - CONTRATTI MANUTENZIONE EDILE

In caso di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria edile o impianti di durata pluriennale, è ammissibile un collaudo?Deve essere in corso d'opera? Può eseguirlo anche un tecnico diplomato geometra o perito?


QUESITO del 23/07/2008 - INCARICO AL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA

la stazione appaltante può nominare il collaudatore in corso d'opera successivamente ai 30 giorni dalla data di consegna dei lavori oppure è obbligata a nominarlo entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori come si evince dall'art. 188 del dpr 554/99 ???


QUESITO del 20/11/2006 - COLLAUDO

L'Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di una piccola lottizzazione (€. 62.000) realizzate a scomputo degli oneri da parte di privati. E' possibile affidare l'incarico di collaudo al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? (incarico affidata dalla ditta lottizzante). L'attività di coordinatore della sicurezza può essere considerata al di fuori di quelle previste dal punto c) comma 4 dell'art. 188 del DPR 554/1999?


QUESITO del 19/04/2006 - COLLAUDO - REQUISITI DEL COLLAUDATORE

Dovendo affidare l'incarico per il collaudo di un'opera il cui importo a base d'asta è pari € 1.975.000 e per il quale non sono previste strutture si chiede quali requisiti debba avere il collaudatore ai sensi dell art'188 comma 11 punti a) e b) del D.P.R. 554/99.


MANUTENZIONE: La combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazi...