Art. 141. Collaudo dei lavori pubblici

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice é redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo é sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici. comma così modificato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, é obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del 1949. comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

Relazione

Relazione all’articolo 141 In generale. L’articolo in commento riproduce le norme contenute nell’art. 28 l. 109/1994. Sono suggeriti alcuni adattamenti, in relazione al 1° e al 4° comma, illustrati...
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Giurisprudenza e Prassi

LAVORI DI MANUTENZIONE - COLLAUDO - RATIO

ANAC DELIBERA 2014

L’intervento “Riqualificazione barriere di sicurezza bordo laterale dal km 27 al Km 50 dell’Autostrada A16 Napoli-Canosa” avrebbe dovuto prevedere l’utilizzo di dispositivi di sicurezza muniti di marcatura CE, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 giugno 2011, per l’intero tratto oggetto di riqualificazione, ricomprendendo pertanto anche il viadotto Acqualonga.

A ciò si aggiunga che le barriere presenti sul viadotto Acqualonga sono state installate nel periodo 1988/89, quindi precedentemente all’entrata in vigore delle istruzioni/prescrizioni per la progettazione, omologazione e impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, e che una parte di esse erano state oggetto di un intervento di smontaggio e rimontaggio nel 2009.

Secondo quanto dichiarato dalla società Autostrade, le suddette barriere erano state comunque assoggettate a crash test in grado di attestarne il grado di contenimento, anche in assenza di obbligo normativo in tal senso.

Per quanto concerne il mancato collaudo dell’intervento “Lavori di sostituzione giunti di dilatazione Viadotto Ufita e Acqualonga”, non si ritiene condivisibile quanto affermato dalla società Autostrade circa la non necessità dello stesso alla luce dell’esiguità dell’importo (circa 40.000,00 euro) e dell’assenza di modifiche strutturali delle opere e la deducibilità della corretta esecuzione dell’intervento dal resto della documentazione dell’appalto.

Il Codice degli appalti ha previsto l’obbligo di collaudo per tutti i lavori effettuati, individuando un documento specifico atto a certificare la regolare esecuzione degli stessi, che assume forma diversa solo in funzione dell’entità dei lavori: per lavori di importo sino a € 500.000,00 il certificato di collaudo è, infatti, sostituito dal certificato di regolare esecuzione (cfr. art. 141, co. 3, d.lgs. 163/2006).

L’obbligo di collaudo prescinde dalla necessità o meno del collaudo statico che rappresenta solo un aspetto del collaudo tecnico-amministrativo richiesto dal Codice degli appalti, che ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati (cfr. art. 215, d.p.r. 207/2010).

Oggetto: Fascicolo 1999/2013 – Lavori di manutenzione eseguiti sull’Autostrada A16. Stazione appaltante: A S.p.A.

MANCATA ATTIVITA' COLLAUDO - DANNO PROFESSIONALE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il certificato di collaudo non rappresenta altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica, realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte e rientra nella fase di esecuzione del contratto, sia perche' puo' essere effettuato anche in corso d’opera in tassative ipotesi [ex art. 141, comma 7, del d. lgs. n. 163 del 2006: a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c); b) in caso di opere di particolare complessita'; c) in caso di affidamento dei lavori in concessione; d) in altri casi individuati nel regolamento] e sia perche' prevede la conseguente effettuazione di operazioni rientranti nella fase contrattuale e non esterna ad esso (impone al committente di procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva, di provvedere al pagamento della rata di saldo entro il termine fissato e di prendere in consegna l’opera; mentre all’appaltatore impone di prestare garanzia fideiussoria per l’equivalente della rata di saldo e di garantire il committente contro vizi o difformita' dell’opera, anche se riconoscibili in fase di collaudo, finche' il collaudo non sia approvato e non diventi definitivo).

Tanto esclude la rilevanza della censura che la controversia instaurata nel caso in esame non rientrerebbe tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971 (perche' la ratio della norma consiste nell’intento di assicurare la rapida definizione delle controversie relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita'); infatti, rientrando il collaudo nella fase esecutiva del contratto, comunque sussiste l’esigenza che le questioni al riguardo siano rapidamente definite.

RITARDO NELLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

AVCP PARERE 2013

Laddove il ritardo nell’emissione del certificato di collaudo e nella sua approvazione sia imputabile al comportamento della stazione appaltante, senza che possa addebitarsi all’appaltatore alcun condotta ostativa alle operazioni di collaudo, si delinea una fattispecie di inadempimento contrattuale, suscettibile di richiesta di risarcimento danno. Il collaudo è caratterizzato da tre fasi essenziali (cfr. determinazione n. 2/2009) che non debbono essere ritardate sine die, in quanto il collaudo costituisce il momento saliente e necessario che l’amministrazione ha il diritto-dovere di effettuare, al fine di accertare la buona esecuzione dell’opera.:

Oggetto : richiesta di parere – A. srl – Risarcimento del danno da ritardo nella emissione del certificato di collaudo e nell’approvazione del collaudo – questioni relative alla ammissibilita' del risarcimento, alla quantificazione del danno e alla iscrizione delle relative riserve nel certificato di collaudo.

COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COLLAUDATORE

AVCP DELIBERAZIONE 2013

Oggetto: Linea B1 della A – Tratta B. Rilievi formulati da C S.p.A. relativamente a carenze costruttive e malfunzionamenti di esercizio. Risultanze istruttorie.

I Collaudatori devono puntualmente accertare l’avvenuto adempimento dell’Appaltatore all’obbligo di ultimare le lavorazioni finalizzate alla realizzazione delle osservazioni/prescrizioni scaturite dall’Esercente e fatte proprie dalla Commissione di Agibilità nonché valutare eventuali responsabilità e conseguenti oneri economici dello stesso Appaltatore o di altri soggetti, in relazione alla mancata o ritardata attuazione delle osservazioni/prescrizioni di cui sopra e alle carenze e malfunzionamenti riscontrati nella fase di avvio dell’esercizio.

RITARDATI PAGAMENTI - APPLICAZIONE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI

MIN SVILUPPO ECONOMICO NOTA 2013

Oggetto: Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

RITARDATI PAGAMENTI - APPLICABILITA' ANCHE AL SETTORE EDILE

ANCE NOTA 2013

Oggetto: Ritardati pagamenti: chiarimenti ministeriali sulla nuova disciplina

DILAZIONE DI PAGAMENTO - ILLEGITTIMITÀ

AVCP PARERE 2012

Dalla lettura delle seguenti disposizioni di legge, art. 141 D.Lgs. 163/2006 e Artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010, risulta evidente che i termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Non ha alcun rilievo l’art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del d.l. 78/2009- richiamato dall’Amministrazione nel parere legale posto a fondamento delle proprie scelte e allegato alla documentazione qui pervenuta. Infatti, la norma in parola fa riferimento all’obbligo - in capo al funzionario che adotta impegni di spesa - di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ne deriva che il Comune avrebbe dovuto rinviare la realizzazione dei lavori in oggetto, una volta accertata l’insufficienza della relativa copertura finanziaria. Ne' ha alcun rilievo il secondo periodo della citata disposizione secondo cui “…Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo e contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”.

Nella fattispecie in esame, difetta il presupposto per l’applicazione della disposizione de qua, posto che non vi sono ragioni sopravvenute di incapienza dello stanziamento di bilancio, tanto che la dilazione è stata oggetto di previsione gia' nel bando di gara.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via S. Maria La Carita'”–. Importo a base di gara € 688.279,53– S.A.: Comune di S

ILLEGITTIMA DILAZIONE DI PAGAMENTO

AVCP PARERE 2012

I termini stabiliti per il pagamento degli acconti e del saldo non possono assolutamente essere derogati se non prevedendo termini inferiori.

Conseguentemente, le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto che prevedono la dilazione di pagamento sono illegittime per contrasto con norme imperative, nella fattispecie l’art. 141 D.Lgs. 163/2006 e gli artt. 143 e 144 d.P.R. 207/2010.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla societa' E.– “Lavori di sistemazione dei marciapiedi di via P.Vitiello”–. Importo a base di gara € 546.472,43 – S.A.: Comune di S.

PROGETTO ESECUTIVO IN SEDE DI GARA E PAGAMENTO IN UN'UNICA RATA FINALE - ILLEGITTIMITA'

AVCP DELIBERAZIONE 2012

La S.A. ha posto a base di gara il progetto definitivo richiedendo nel bando la “presentazione della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo redatto e disponibile presso l’Ente Appaltante”. In merito, tenuto conto che il bando è datato marzo 2007, come piu' volte affermato dall’Autorita' in proprie numerose delibere e determinazioni, tra cui la determinazione n. 7 del 16 luglio 2009, e il Parere di Precontenzioso n. 79 del 30/07/2009 “Gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere affidati esclusivamente con le modalita' previste dal medesimo articolo 53. Deve essere, tuttavia, tenuto presente che, ai sensi dell’articolo 253, comma 1 - quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, l’articolo 53 si applica ai bandi pubblicati dopo l’entrata in vigore del regolamento di cui all’art.5 del d.lgs. 163/2006. Di conseguenza, ai sensi del suddetto articolo, fino all'entrata in vigore del regolamento dovranno continuarsi ad applicare le disposizioni di cui all'art. 19 (appalto integrato: gara sul progetto definitivo) e 20 della legge 11 febbraio 1994, n.109 (appalto concorso, gara sul progetto preliminare. Cfr.)”. La richiesta di presentare, in sede di gara, il progetto esecutivo delle opere non è contemplata in nessuna delle fattispecie suindicate e pertanto, ai sensi della vigente normativa, è da ritenersi illegittima.

Una ulteriore criticita' sussiste nelle clausole riportate nel disciplinare di gara nel quale è specificato che il pagamento delle prestazioni all’appaltatore sarebbe avvenuto in un’unica soluzione a collaudo ultimato, clausola che, comportando una certa esposizione finanziaria per l’impresa, puo' causare una restrizione della concorrenza. Inoltre la disposizione di cui al punto 3.3.3 del disciplinare, laddove si stabilisce che i pagamenti avverranno “…comunque dopo l’erogazione delle relative somme da parte dell’Ente Finanziatore”, potrebbe causare l’evenienza che le opere, gia' collaudate, vengano pagate all’appaltatore oltre i termini prescritti dal comma 9 dell’art. 141 del codice, cosi' contravvenendo ai dettami del medesimo articolo ed esponendo l’Amministrazione al rischio di contenziosi.

Oggetto: Gara per l’affidamento lavori esecuzione collettore fognario e realizzazione vasca di arrivo e condotta finale scarico. S.A. Consorzio per lo sviluppo Industriale A. Importo opere a base d’appalto Euro 589.791,79.

AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLAUDO LLPP

AVCP DETERMINAZIONE 2009

OGGETTO: L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152.

SINTESI: 1) il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessita' della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalita', della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicita' degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attivita' svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;

2) la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilita' di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;

3) il collaudo comprende ogni attivita' di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;

4) l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;

5) è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attivita' nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;

6) la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001);

7) è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle societa' di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;

8) i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la piu' ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attivita' di collaudo, ma anche ad altre attivita' attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;

9) l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

ATTIVITA' DI COLLAUDO - LIMITI

AVCP PARERE 2009

L’attivita' di collaudo o di verifica di conformita' è attivita' propria delle stazioni appaltanti, l’affidamento dei relativi incarichi (salvo i casi di carenza di organico, nei quali si procede all’affidamento dell’incarico secondo le procedure e con le modalita' previste per l’affidamento dei servizi) è conferito ai propri dipendenti o ai dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessita' e all’importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

Alla tutela dei medesimi principi è volta anche la disposizione di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, che, relativamente ai collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti, stabilisce che il soggetto incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione appaltante non puo' essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo, se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; lo stesso divieto, in caso di collaudi non in corso d’opera, è stabilito per un anno.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di ... – procedura aperta per la costituzione di una commissione composta da una terna di professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e tecnico-amministrativo in corso d’opera P.I.R. Centro Storico – Ambito 1 e Ambito 2.

CESSIONE DEL CREDITO - LIMITI

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2009

La richiesta in esame è volta essenzialmente a ricevere indicazioni circa la correttezza, dal punto di vista normativo-contabile, della cessione del credito, costituito dal diritto dell’ente a ricevere la somma mutuata dalla banca, cessione che verrebbe effettuata a favore dell’impresa affidataria dei lavori di realizzazione dell’opera pubblica.

La prima considerazione è che, dal punto di vista civilistico generale, la cessione del credito puo' essere fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito: un’eventuale cessione a titolo gratuito costituirebbe sostanzialmente una sorta di liberalita' a favore dell’impresa, non giustificata e non conforme al perseguimento dell’interesse pubblico, che avrebbe, al contrario, come risultato quello di favorire la posizione contrattuale dell’impresa, la quale vanterebbe, direttamente nei confronti della banca, in via preventiva ed automatica, il diritto di ricevere le somme di denaro.

La seconda considerazione attiene alle procedure normativamente previste in materia di finanziamenti di opere pubbliche (cfr. art. 204 TUEL), in base alle quali deve esserci stretta correlazione tra l’utilizzo del ricavato del mutuo da parte dell’ente locale e gli stati di avanzamento dei lavori, nel senso che i pagamenti all’impresa devono essere necessariamente subordinati agli esiti positivi delle verifiche sull’effettiva esecuzione dei lavori secondo gli accordi contrattuali e a regola d’arte e del collaudo finale dell’opera (cfr. artt. 120 e 141 D.Lgs. n. 163/2006). In base a tali regole, in sostanza, deve essere escluso ogni automatismo nei pagamenti all’impresa, cio' che invece rischia di verificarsi con la cessione del credito prospettata, a meno che la corresponsione degli importi per stato di avanzamento dei lavori non avvenga previa effettiva verifica di volta in volta e collaudo finale da parte dell’ente (come una sorta di condizione imprescindibile del pagamento da parte della banca).

D’altro canto, va posto in luce che l’operazione prospettata da codesto Comune, dovendosi ritenere che il trasferimento di somme dalla banca mutuante all’impresa appaltatrice dei lavori possa avvenire solo sulla base degli stati di avanzamento, si configura piu' propriamente come modalita' di pagamento nell’ambito di un appalto pubblico, cioè come delegazione di pagamento, piuttosto che come cessione di credito.

INCARICO DI COLLAUDO - GARANZIE

AVCP PARERE 2008

Alla luce del predetto articolo 91 comma 8 e tenuto conto dell’assoggettamento degli incarichi di collaudo al regime normativo del Codice, deve ritenersi che nel regime transitorio, in attesa del regolamento di esecuzione, per l’affidamento del collaudo operano le regole generali definite dalla Parte II del Codice ed in particolare dal Titolo I, Capo III, gli appalti sopra soglia comunitaria, e dal Titolo II, per gli appalti sottosoglia.

Pertanto, per le attività concernenti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 e 113 del d. Lgs. n. 163/2006.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo studio Tecnico A –Affidamento incarico professionale di collaudo in corso d’opera lavori di ristrutturazione Ospedale B - S.A. Azienda per i servizi sanitari n. C - D.

DEFINIZIONE DI COLLAUDO

AVCP PARERE 2008

A decorrere dal 1° luglio 2006 il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici per il cui affidamento esterno è necessario il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del d. Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo.

Ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di C. e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di I. – a) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale”; b) incarico di collaudo statico sismico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “realizzazione dell’Acquedotto M.D.”. S.A. M.A..

LEGGE 109/94 - PORTATA E LIMITI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2008

La Corte di Giustizia Europea statuisce che la Repubblica Italiana avendo adottato:

- l’art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, come modificata dalla legge 1º agosto 2002, n. 166, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE;

- l’art. 2, comma 5, di detta legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 93/37, come modificata, e

- gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, della stessa legge, come modificata, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 92/50, e della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

COLLAUDO

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Le attività di collaudo rientrano tra i servizi assoggettati alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163/2006 e pertanto sono appaltabili con le comuni regole per l’affidamento dei servizi elencati nell’allegato IIA del predetto Codice, non esclusa la possibilità, peraltro residuale, del ricorso all’affidamento in economia di cui all’art. 125 del Codice, purché nel rigoroso rispetto dei limiti fissati da detta disposizione e, al momento, dal DPR n. 384/2001, ex art. 253, comma 22: tra detti limiti, spicca la necessità dell’adozione da parte del committente del regolamento interno sull’attività contrattuale in economia.

Il collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico amministrativo o ad un componente della commissione, salvo il caso in cui in luogo del collaudo tecnico amministrativo si proceda col certificato di regolare esecuzione.

COLLAUDO - OPERAZIONI DI VERIFICA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In merito ai ritardi nelle operazioni di collaudo, si ricorda che, ultimati i lavori o frazione di essi, la stazione appaltante deve comunque procedere alla verifica dell’esattezza (o meno) dell’esecuzione dell’opera, e quindi della conformità (o meno) al contratto e dell’esecuzione a regola d’arte, valutando altresì la corrispondenza tra contabilità ed eseguito. In altri termini, corre l’obbligo da parte del committente di definire il rapporto contrattuale con l’appaltatore, mediante l’attività di collaudazione, anche quando (come nel caso in esame) la prestazione contrattuale non si esaurisca nel rispetto delle relative pattuizioni.

In merito alle responsabilità del direttore dei lavori, quando sia libero professionista, significativa è la sentenza della Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 23 marzo 2004, n. 5781, secondo cui: “…il direttore dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore e l’assunzione della veste di “agente”, deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che gli ha conferito l’incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.” Tale assunto giustifica la segnalazione da parte dell’Autorità sia alla Procura della Corte dei Conti sia alla Procura della Repubblica, competenti per territorio (ex art. 4, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ora art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/11/2022 - CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO

Con la nota n. 414/PRRM_SEGR_U di prot. in data 13/01/2015, il Provveditore pro tempore conferiva l’incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere segnate in oggetto alla Commissione composta come di seguito: 1. Dott. Federico Cempella – Presidente (amministrativo); 2. Dott. Ing. Pasquale Antonelli – Componente (tecnico); 3. Avv. Maria Sirolli – Componente (amministrativo). Allo stesso Dott. Ing. Pasquale Antonelli veniva conferito l’incarico di Collaudatore statico delle opere strutturali, che doveva essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008, pubblicate sul S.O, n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29. Come è noto, ai sensi dell’art. 141. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., “per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici." Orbene, poiché la Commissione di collaudo suindicata è composta da due componenti amministrativi e un componente tecnico, si chiede a codesto Organo se la stessa Commissione sia stata nominata in spregio al citato disposto normativo e se gli atti emessi dalla stessa Commissione, incluso l'Atto di Collaudo, siano da considerarsi nulli.


QUESITO del 16/04/2012 - COLLAUDO LAVORI PUBBLICI - GARANZIA PER PAGAMENTO RATA DI SALDO

se il certificato di collaudo è stato approvato dalla stazione appaltante, per il pagamento della rata di saldo è comunque necessario che l'appaltatore presenti la garanzia prevista dall'art. 141 del d. lgs. 163/2006? grazie e cordiali saluti


QUESITO del 14/02/2012 - PAGAMENTO DIRETTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Egregi signori, nel Comune di nell'ultimo anno è stata risanata la scuola elementare di Villa di Sotto. La ditta esecutrice (dopo espletamento di una gara aperta valore 1,7 Mio Euro) con luglio dell'anno scorso ha concluso i suoi lavori. Sono stati contestati alcuni difetti che manmano sono anche stati parzialmente corretti. Ma col tempo si verificano sempre più difetti come umidità, mancata o erronea impermeabilizzazione delle finestre e porte (tira l'aria). Inoltre sono state effettuate delle misurazioni dell'aria all'interno dei vani e in alcuni c'è un valore di Toluolo troppo alto rispettivo al valore europeo (mentre in Italia non esistono un valore limite). Ora dobbiamo fare il SAL finale, sotto i presupposti di cui sopra. Inoltre mancano ancora due fatture quietanzate dei subappaltatori (Art.170 Reg.). Il quesito che poniamo qui è se il comune alle condizioni di cui sopra deve emmettere il certificato di bilancio ovvero se può detenere l'ultimo SAL? (Il collaudatore incaricato, ha effettuato il suo primo sopralluogo e ha contestato dei difetti che ora la ditta deve mettere a posto). Ulteriore quesito che si pone: Qualora nei prossimi anni si verificano ulteriori vizi e diffetti come deve comportarsi il Comune?


QUESITO del 09/02/2010 - REQUISITI CONSORZIO STABILE

Il Collaudatore di un’opera pubblica deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo Regionale (Lombardia per il Comune di A.) dei collaudatori oppure è sufficiente la propria iscrizione all’Albo di appartenenza da almeno 10 anni?


QUESITO del 08/12/2009 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: TERMINI E VALIDITÀ.

L'articolo 141 comma 3 del d.lgs. 163/06 prevede che il certificato di regolare esecuzione sia "comunque" emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. Il termine "comunque" indica che si tratta di atto dovuto del direttore dei lavori e deve essere emesso anche nell’ipotesi di lavori soggetti a collaudo? Nel caso in cui il certificato venga richiesto dal RUP al Direttore lavori (tecnico interno alla struttura comunale) decorsi i tre mesi, quest'ultimo può rifiutare di emetterlo giustificando tale rifiuto con la decorrenza del termine di tre mesi dall'ultimazione dei lavori? Il tempo di tre mesi (o di sei in caso di collaudo)non costituisce piuttosto un termine di garanzia per il pagamento della rata di saldo all'impresa?


QUESITO del 22/05/2009 - SALDO - GARANZIA DEL DIPENDENTE

Sulla problematica inerente la liquidazione della rata di saldo sia l’abrogato art. 28, comma 9, della Legge n. 109/94, sia l’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, sia l’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000, sia infine l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 sono concordi nell’affermare la necessità della presentazione della garanzia fidejussoria. Proprio l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 fissa altresì il termine di pagamento della rata di saldo che deve "essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile." L’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000 precisa in tal senso che tale termine dei 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, “nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, decorre dalla presentazione della garanzia stessa” confermando, sembrerebbe, l'obbligatorietà della garanzia stessa. Si chiede di conoscere se la presentazione di tale garanzia fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo sia sempre obbligatoria anche in caso di appalti di importo contrattuale modesto (nel caso in questione si tratta della realizzazione di loculi cimiteriali per un importo contrattuale di € 265.000,00 circa e la ditta obietta sulla nessessità di tale garanzia fidejussoria) ed in presenza di Certificato di Regolare Esecuzione positivo emesso dalla Direzione lavori oppure se proprio la presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione possa ovviare alla presentazione di tale garanzia da parte della ditta appaltatrice e possa permettere alla Stazione appaltante la liquidazione della rata di saldo.


QUESITO del 25/11/2008 - GARANZIE - SALDO

In alcuni lavori di manutenzione ordinaria delle Strade Provinciali è emerso che talune Imprese non provvedono alla stipula e alla conseguente consegna della polizza a garanzia della rata di saldo. Pertanto questa Amministrazione provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo, il cui pagamento verrà effettuato dopo due anni dall’emissione del C.R.E. con l’approvazione dello stesso. La cauzione definitiva dovrà essere svincolata al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o quando si corrisponde il saldo (dopo due anni dall’emissione del CRE)?


QUESITO del 03/10/2008 - SAL

Ad un’Impresa, aggiudicataria dei lavori di sfalcio dell’erba lungo le Strade Provinciali, è stata richiesta per la liquidazione della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 102 del D.P.R. 554/99, l’apposita garanzia fidejussoria. L’impresa non intende stipulare la polizza in quanto l’importo finale da riscuotere, di modesta entità, coincide più o meno con il costo che deve sostenere per l’emissione di tale garanzia. Con la presente chiedo cortesemente a codesto Servizio come debba comportarsi questa Amministrazione a tale riguardo, in particolare: 1) Può approvare il certificato di regolare esecuzione senza corrispondere il saldo? 2) Il saldo può essere liquidato dopo due anni? 3) Quali azioni devono essere intraprese nei confronti dell’Impresa?


QUESITO del 22/05/2008 - GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO

Le Imprese aggiudicatarie dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Strade Provinciali devono sempre presentare al Committente la garanzia fideiussoria per rata di saldo? La Stazione appaltante quando deve eventualmente richiederla e svincolarla? E' opportuno inserire la suddetta garanzia nel Capitolato Speciale d'Appalto?


QUESITO del 13/02/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - GARANZIE

E' stato stipulato un accordo di transazione con la ditta appaltatrice per la risoluzione di controversie insorte nella fase di realizzazione dell'opera. Con tale accordo si definiva l'ammontare delle lavorazione complessivamente eseguite dall'impresa, si detraevano gli importi già liquidati con gli stati di avanzamento lavori e si defininiva la somma da corrispondere all'impresa. Tale somma è riferita alle lavorazioni dell'appalto non ricomprese nei sal nonchè alle opere di sistemazione del cantiere. Si chiede di conoscere se su quest'ultimo importo vada comunque richiesta la garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 113 del d. lgs. 163/06.


QUESITO del 27/11/2006 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI

Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 non coincide con il certificato di regolare esecuzione dei lavori? Il Certificato di esecuzione levori all. D d.p.r.34/2000 viene emesso su richiesta della ditta ?