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  • PROVINCIA DI BOLZANO L.P. DEL 17 DICEMBRE 2015, N. 16 - DISCIPLINA APPALTI PUBBLICI

    PROVINCIA DI BOLZANO LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 2015, N. 16

    Disposizioni sugli appalti pubblici



    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 (Finalità)

    (1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

    1. semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;

    2. migliorare l’accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);

    3. favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;

    4. definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.

    (2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

    (3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.



    Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)

    (1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

    (2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

    1. la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;

    2. gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;

    3. i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);

    4. in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.

    (3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

    1. i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

    2. i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;

    3. i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi o delle forniture.

    (4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

    (5) Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.



    Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)

    (1) Ai fini della presente legge si intende per:

    1. “lotto”: parte di un’opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;

    2. “lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

    3. “lotto qualitativo”: prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.

    (2) La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese.



    Art. 4 (Appalto di forniture con accessori)

    (1) Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.



    Art. 4/bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)

    (1) I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.



    Art. 4/ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

    (1) Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

    (2) Le disposizioni di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

    (3) Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.



    CAPO II - SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

    Art. 5 (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)

    (1) L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

    1. “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

    1. acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;

    2. aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

    2. “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

    1. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);

    2. omissis

    3. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

    4. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.

    (2) Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.

    (3) In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

    (4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

    (5) I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

    (6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

    1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

    2.

    3.

    (7) Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.



    Art. 6 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

    (1) Il/La responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.

    (2) Il/La responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all’Agenzia o ad altra centrale appaltante l’incarico di indire la procedura di gara, l’amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l’Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.

    (3) Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

    (4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

    (5) L’organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.

    (6) Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:

    1. affidamenti in economia;

    2. vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

    3. propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

    4. propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;

    5. accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

    6. motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull’opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;

    7. g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne;

    8. promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;

    9. trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l’esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l’allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto;

    10. per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a.

    11. omissis

    (7) Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura, dell’autorità di gara e della commissione di valutazione. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

    (8) Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l’apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte o dei campioni.



    Art. 6/bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)

    (1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.



    CAPO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

    Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.

    (2) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.

    (3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.

    (4) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

    (5) Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

    (6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell’anno di riferimento.

    (7) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.

    (8) La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.

    (9) Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.



    Art. 8 (Progettazione in generale)

    (1) In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione.

    (2) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità.

    (3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.

    (4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

    (5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

    1. rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;

    2. rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;

    3. correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

    Art. 9 (Progettazione di opere pubbliche)

    (1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.

    (2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.



    Art. 10 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

    (1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.

    (2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.



    Art. 11 (Parere consultivo sul progetto)

    (1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

    (2) La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

    (3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

    (4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d’importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.



    Art. 12 (Approvazione del progetto)

    (1) I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

    (2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

    (3) Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.



    Art. 13 (Abbellimento di opere pubbliche)

    (1) Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.

    (2) Alla scelta dell’opera d’arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.

    (3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.



    Art. 14 (Indagini geologiche)

    (1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

    (2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

    (3) L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.



    Art. 15 (Verifica tecnica e controllo)

    (1) Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell’obiettivo delle singole opere.

    (2) La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.

    (3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempimento di quanto offerto in sede di gara.

    (3/bis) Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.

    -4 omissis



    CAPO IV - CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE

    Art. 16 (Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

    (1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

    (2) Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione.

    (3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

    (4) Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto.

    (5) Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

    (6) Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

    (7) Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.

    (8) Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

    (9) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

    (10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

    (11) Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

    1. il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

    2. oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

    (12) Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

    1. per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

    2. per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

    (13) Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

    1. per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

    2. per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

    3. per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

    (14) Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

    1. nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

    2. nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

    (15) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l’altro:

    1. delle risorse economiche effettivamente allocate dall’amministrazione aggiudicatrice al momento dell’indizione della procedura di aggiudicazione;

    2. della disponibilità effettiva in capo all’amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto;

    3. di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice.

    (16) Nessun progetto d’opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.



    Art. 17 (Soglie per prestazioni professionali)

    (1) Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

    1. affidamento diretto per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro;

    2. per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un’offerta;

    3. per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un’offerta.

    4. omissis

    (2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione.



    CAPO V - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

    Art. 18 (Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria)

    (1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.

    (2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

    (3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.

    (4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

    1. valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;

    2. invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);

    3. redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;

    4. apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

    (5) In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    (6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

    (7) Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

    (8) L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.



    Art. 19 omissis



    CAPO VI - ATTIVITÀ PREPARATORIE

    Art. 20 (Consultazioni preliminari di mercato)

    (1) Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

    (2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.



    Art. 21 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

    (1) Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

    (2) Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

    (3) Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un’apposita relazione unica.



    Art. 22 (Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

    (2) Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

    (3) Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

    (4) Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.

    (5) Gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.



    CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

    Art. 23 (Procedura di scelta del contraente)

    (1) La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito.



    Art. 24 (Verifica dei requisiti)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 25 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione)

    (1) Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

    1. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;

    2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

    1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

    2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;

    3. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

    3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.

    (2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

    (3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

    1. qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

    2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

    3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

    4. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

    (4) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

    (5) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

    (6) La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

    (7) Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.



    Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)

    (1) Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta.

    (2) Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

    (3) Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

    (4) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

    (5) Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

    (6) Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

    (7) La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.



    Art. 27 (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

    (1) Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.

    (2) Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto.

    (3) In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con l’applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione.

    (4) In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

    (5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.

    (6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

    (7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.

    (8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.

    (9) Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

    (10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l’esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

    (11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.

    (12) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

    (13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.



    Art. 28 (Suddivisione degli appalti in lotti)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.

    (2) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.

    (3) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

    (4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

    (5) Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.



    Art. 29 (Soccorso istruttorio)

    (1) L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta.



    Art. 30 (Offerte anormalmente basse)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.

    (2) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

    -3 omissis



    Art. 31 (Riparametrazione a livello di criterio)

    (1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

    (2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

    Art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive)

    (1) Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

    (2) Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.



    Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    (2) L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

    1. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;

    2. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o

    3. servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

    (3) L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

    (4) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:

    1. nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o

    2. in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

    (5) I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

    (6) L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

    (7) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

    (8) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

    (9) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica.



    Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)

    (1) Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

    (2) Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

    (3) La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

    (4) Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.

    (5) Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell’elenco.

    (6) Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

    (7) Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.



    Art. 35 (Sostenibilità e criteri sociali)

    (1) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità.

    (2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.

    (3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.

    (4) Nell’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.

    (5) L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.



    Art. 36 (Garanzie nella fase di esecuzione del contratto)

    (1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del cinque per cento dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.

    -2 omissis



    Art. 37 (Stipula dei contratti)

    (1) Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.



    Art. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)

    (1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

    (2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’Art. 2

    (3) I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

    1. alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;

    2. all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    3. a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;

    4. alle comunità comprensoriali.

    (4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta.



    Art. 39 (Termine dilatorio)

    (1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

    (2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

    1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

    2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.

    3. omissis



    Art. 40 (Linee guida)

    (1) Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.



    CAPO VIII - AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

    Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta))

    (1) I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

    (2) L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.

    (3) Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.



    Art. 42 omissis



    Art. 43 omissis



    Art. 44 omissis



    Art. 45 omissis



    Art. 46



    CAPO IX - ESECUZIONE

    Art. 47 (Appalti di lavori)

    (1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.



    Art. 48 (Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità)

    (1) Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.

    (2) I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d’opera senza una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:

    1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

    2. per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

    3. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

    2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

    3. l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

    4. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

    1. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

    2. all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE, o

    3. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

    5. se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

    -3 omissis

    (4) Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

    1. le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e

    2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

    (5) Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

    (6) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

    (7) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

    1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

    2. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

    3. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

    4. un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).

    (8) È richiesta una nuova procedura d’appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.



    Art. 49 (Contabilità dei lavori)

    (1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

    (2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

    (3) I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.

    (3/bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

    (3/ter) Sul valore dei contratti d’appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

    -4 omissis

    -5 omissis



    Art. 50 (Modalità di esecuzione delle varianti)

    (1) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.



    Art. 51 omissis



    Art. 52 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

    (1) Qualora l’amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

    1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

    3. omissis

    4. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

    5. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

    6. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

    (2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell’amministrazione committente e senza ledere il contratto.

    (3) Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

    (4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.



    Art. 53 (Collaudo)

    (1) Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.



    Art. 53/bis omissis



    Art. 54 omissis



    CAPO X - SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

    Art. 55 (Oggetto e ambito di applicazione)

    (1) Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

    (2) Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

    (3) Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell’IVA.

    (4) Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge.



    Art. 56 (Principio di libera amministrazione)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all’Art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.



    Art. 57 (Aggiudicazione degli appalti sopra soglia)

    (1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

    (2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

    (3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

    (4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l’elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.



    Art. 58 (Aggiudicazione degli appalti sotto soglia)

    (1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

    1. alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;

    2. alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all’oggetto dell’appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia UE;

    3. omissis

    4. alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

    (2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.



    Art. 59 (Appalti riservati)

    (1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

    1. il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;

    2. i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;

    3. le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

    4. l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.

    (2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

    (3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

    (4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.



    CAPO XI - ABROGAZIONI

    Art. 60 (Abrogazioni)

    (1) Le seguenti disposizioni sono abrogate:

    1. la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;

    2. gli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

    3. l’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.



    Art. 61 (Disposizione finanziaria)

    (1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.


  • CAMPANIA


  • REGIONE CAMPANIA L.R. DEL 27 FEBBRAIO 2007 N. 3 - DISCIPLINA LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

    REGIONE CAMPANIA L.R. DEL 27 FEBBRAIO 2007 N. 3

    Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.

    (aggiornata con la legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 e dalla sentenza della Corte costituzionale 18 - 22 maggio 2009, n. 160)



    Sommario

    CAPO I - FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI

    Art. 1 Finalità e obiettivi

    Art. 2 Definizioni

    Art. 3 Ambito di applicazione

    Art. 4 Attuazione della legge

    CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

    Art. 5 Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative

    Art. 6 Responsabile unico del procedimento

    Art. 7 Programmazione

    Art. 8 Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

    Art. 9 Barriere architettoniche

    Art. 10 Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi

    Art. 11 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

    Art. 12 Progetti e livelli di progettazione

    Art. 13 Attività di progettazione

    Art. 14 Verifica e validazione dei progetti

    CAPO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

    Art. 15 Procedure di affidamento dei contratti pubblici

    Art. 16 Appalti integrati

    Art. 17 Lavori, servizi e forniture in economia

    Art. 18 Interventi di urgenza e somma urgenza

    Art. 19 Bandi, avvisi e inviti

    Art. 20 Tutela della legalità negli appalti

    Art. 21 Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

    Art. 22 Qualificazione degli operatori economici

    Art. 23 Qualificazione nei contratti misti

    Art. 24 Selezione degli operatori economici

    Art. 25 Raggruppamenti temporanei e consorzi

    Art. 26 Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione

    Art. 27 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

    Art. 28 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

    Art. 29 Norme di garanzia della qualità

    Art. 30 Norme particolari in tema di qualificazione e selezione

    Art. 31 Elenchi di operatori economici

    Art. 32 Concessione di lavori pubblici

    Art. 33 Promotore

    Art. 34 Tipologia e oggetto del contratto

    Art. 35 Procedure per l’individuazione degli offerenti

    Art. 36 Procedure aperte e ristrette

    Art. 37 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

    Art. 38 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

    Art. 39 Sistemi dinamici di acquisizione

    Art. 40 Accordi quadro

    Art. 41 Dialogo competitivo

    Art. 42 Criteri per la scelta dell’offerta migliore

    Art. 43 Criterio del prezzo più basso

    Art. 44 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    Art. 45 Ricorso alle aste elettroniche

    Art. 46 Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

    Art. 47 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza

    Art. 48 Commissioni giudicatrici

    Art. 49 Fasi delle procedure di affidamento

    Art. 50 Disciplina economica del contratto

    Art. 51 Clausole contrattuali speciali

    Art. 52 Tutela dei lavoratori

    Art. 53 Disposizioni in materia di sicurezza

    Art. 54 Garanzie e assicurazioni

    CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITA' CONCESSA

    Art. 55 Direzione dell’esecuzione del contratto

    Art. 56 Varianti in corso di esecuzione del contratto

    Art. 57 Subappalti

    Art. 58 Collaudo tecnico amministrativo

    Art. 59 Scelta del collaudatore

    Art. 60 Albo regionale dei collaudatori Art. 61 Accordo bonario Art. 62 Arbitrato

    CAPO V - UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

    Art. 63 Programmazione regionale

    Art. 64 Forme di intervento finanziario regionale

    Art. 65 Piano annuale di finanziamento

    Art. 66 Richiesta degli enti e decreti di finanziamento

    Art. 67 Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana Art. 68 Erogazione del finanziamento regionale per l’ammortamento di mutui Art. 69 Erogazione del finanziamento regionale straordinario Art. 70 Devoluzioni Art. 71 Esercizio di poteri sostitutivi Art. 72 Rendiconti

    CAPO VI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

    Art. 73 Organizzazione della Regione

    Art. 74 Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

    Art. 75 Conferenza dei servizi

    Art. 76 Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania

    Art. 77 Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

    Art. 78 Osservatorio regionale degli appalti e concessioni

    Art. 79 Obblighi informativi

    Art. 80 Archivio tecnico regionale

    Art. 81 Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici

    Art. 82 Certificazioni

    Art. 83 Disposizioni per la semplificazione delle istanze

    Art. 84 Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa

    CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Art. 85 Disposizioni finanziarie

    Art. 86 Disposizioni transitorie e finali

    Art. 87 Norme abrogate

    Art. 88 Entrata in vigore



    CAPO I - FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI

    Art. 1 Finalità e obiettivi

    1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.

    2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell’appalto. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.

    3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

    4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

    5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.

    6. Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:

    a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;

    b) l’integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;

    c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;

    d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;

    e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;

    f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;

    g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;

    h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.



    Art. 2 Definizioni

    1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori ordinari e denominata direttiva europea unificata, si applicano le definizioni che seguono.

    2. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

    3. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

    4. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

    5. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dalla presente legge.

    6. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I della direttiva europea unificata, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara .

    7. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplica una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato I della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

    8. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

    9. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II della direttiva europea unificata.

    10. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alla presente legge e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità alla presente legge e al Codice.

    11. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

    12. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

    13. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata ad ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.

    14. L’«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

    15. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

    16. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto -IVA- è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

    17. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici sottratti in tutto o in parte alla disciplina della presente legge e quelli non contemplati dalla presente legge.

    18. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE - costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

    19. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

    20. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.

    21. Il termine «operatore economico» comprende l’imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

    22. L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un’offerta.

    23. Il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

    24. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

    25. L’«organismo di diritto pubblico» è ogni organismo, anche in forma societaria:

    a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

    b) dotato di personalità giuridica;

    c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

    26. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.

    L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:

    a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

    b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;

    c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

    27. Gli «enti aggiudicatori» comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti.

    28. Gli «altri soggetti aggiudicatori» sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni della presente legge.

    29. L’espressione «stazione appaltante» comprende gli enti aggiudicatori.

    30. La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice che:

    a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

    b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

    31. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione .

    32. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

    33. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta.

    34. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dalla presente legge.

    35. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale procedura ogni operatore economico può chiedere di partecipare.

    36. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

    37. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

    38. I «concorsi di idee» sono le procedure attraverso cui la stazione appaltante acquisisce una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.

    39. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

    40. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

    41. L’«autorità» è l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

    42. L’«osservatorio statale» è l’osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.

    43. L’«osservatorio regionale» è l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 78.

    44. La «consulta» è la consulta regionale degli appalti e concessioni di cui all’articolo 74.

    45. L’«accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round.

    46. Il «regolamento statale» è il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all’articolo 5 del d. lgs. n. 163/06.

    47. Il «regolamento regionale» è il regolamento di esecuzione e attuazione della presente legge, di cui all’articolo 4.

    48. La «commissione» è la commissione della comunità europea.

    49. Il «vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV -Common Procurement Vocabulary-, designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

    50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC, versione provvisoria, di cui all’allegato II della direttiva europea unificata, ha la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

    51. Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli comunque fruenti di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell’importo a base d’appalto.

    52. Il «Codice» è il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.



    Art. 3 Ambito di applicazione

    1. Sono tenute al rispetto della presente legge le stazioni appaltanti nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.

    2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 51.

    3. Nei settori esclusi la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti dalla direttiva europea unificata.



    Art. 4 Attuazione della legge

    1. I regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena attuazione della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di porre in atto le attività previste dalla presente legge, disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell’ambito dei poteri loro assegnati dalla normativa vigente.



    CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

    Art.5 Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano, anche in forma consortile, di idonee strutture per l’applicazione della presente legge individuando nell’ambito della propria organizzazione l’ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:

    a) garantire le finalità e gli obiettivi di cui all’articolo 1;

    b) fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti candidati o offerenti o a soggetti ed enti a diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e in fase di esperimento ed ai relativi contratti;

    c) fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dall’osservatorio regionale di cui all’articolo 78 o dai soggetti istituzionalmente legittimati.

    2. La Regione incentiva con sistemi di premialità gli enti alla gestione associata in materia di appalti pubblici favorendo aggregazioni territoriali e per tipologie di attività. I regolamenti e gli atti emanati in attuazione della presente legge devono perseguire, nelle forme di volta in volta consentite, l’obiettivo della gestione associata.

    3. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere forniti per via telematica in conformità alle norme vigenti sull’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. La Regione predispone ed aggiorna specifici programmi informatici al fine di agevolare l’attività di raccolta e trasferimento dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.



    Art. 6 Responsabile unico del procedimento

    1. Per ogni intervento previsto nel programma triennale, le stazioni appaltanti, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell’appalto.

    2. Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecnico-professionali necessarie, in relazione all’oggetto e alla natura dell’appalto, a garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell’appalto, assicurando la conformità alle norme vigenti degli atti e delle procedure posti in essere.

    3. Le stazioni appaltanti garantiscono le condizioni organizzative per l’efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento.

    4. Il regolamento regionale disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei lavori previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.

    5. Se l’organico delle stazioni appaltanti presenta carenze accertate e non consente il reperimento di idonee figure professionali, esse incaricano delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o assumono idonee figure professionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche per singoli interventi, secondo le modalità che sono stabilite dal regolamento regionale.

    6. La regione Campania effettua annualmente corsi di aggiornamento professionale sulle attività del responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale.

    7. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sono bando o avviso di gara, nell’invito a presentare un’offerta.



    Art. 7 Programmazione

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.

    2. Il programma triennale e l’elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e approvati contestualmente al bilancio di previsione.

    3. Possono essere inseriti nell’elenco annuale :

    a) gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;

    b) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.

    4. L’inserimento dell’appalto nel programma triennale è presupposto per la concessione di finanziamento pubblico.

    5. Gli appalti di importo inferiore ad euro centomila per i quali non vi è richiesta di finanziamento pubblico, possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.

    6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.

    7. Il programma triennale e l’elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall’organo competente, sono inviati all’osservatorio regionale che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della regione Campania.

    8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità, l’oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L’inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un’analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell’analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all’utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.

    9. L’elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell’esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

    10. Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.



    Art. 8 Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

    1. La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, promuove l’utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al rispetto dell’ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili, nonché l’utilizzo di materiali da costruzione riciclabili mediante l’adozione di atti di indirizzo che prevedono livelli minimi di intervento da adottarsi per gli appalti sul territorio della regione Campania oltre a forme di premialità a favore delle amministrazioni all’uopo ottemperanti.



    Art. 9 Barriere architettoniche

    1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, sentita la consulta regionale degli appalti e concessione di cui all’articolo 74, definisce le soluzioni tecniche per l’adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

    2. Il responsabile del procedimento e i soggetti incaricati delle attività di verifica e validazione dei progetti accertano la conformità alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere a chiunque accessibili e fruibili gli spazi e gli ambienti interessati dalla progettazione stessa.

    3. La non conformità alla normativa e alle soluzioni tecniche di cui al comma 1 è considerata errore progettuale ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. e).

    4. La Regione istituisce un fondo per il co-finanziamento, fino ad un massimo del settanta per cento del costo di realizzazione, per gli adeguamenti di cui al presente articolo.

    5. La regione Campania rileva ed aggiorna la presenza di impedimenti alla fruizione degli ambienti pubblici o aperti al pubblico. Le associazioni e gli enti, istituzionali e di volontariato, che operano nell’ambito della difesa dei diritti dei soggetti diversamente abili, che vengono a conoscenza di condizioni di totale o parziale carenza di agibilità di ambienti e spazi aperti alla pubblica fruizione, ne fanno segnalazione alla Giunta regionale che ne tiene conto in sede di elaborazione degli indirizzi di programmazione.

    6. Il responsabile del procedimento, in sede di validazione del progetto, attesta con specifica relazione la presenza di condizioni e stati di fatto non modificabili ai fini della mitigazione o eliminazione delle barriere architettoniche e indica le soluzioni conseguenziali.



    Art. 10 Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi

    1. È istituito, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell’ordinamento giuridico, il fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale nonché di predisposizione allo sviluppo. Il fondo è alimentato da quote pari all’uno per cento degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi stanziamenti degli enti che intendono accedere al fondo.

    2. I contributi erogabili dal fondo di cui al comma 1 sono destinati agli enti locali e sono rivolti al finanziamento:

    a) delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare con priorità nei comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, nella misura minima del cinquanta per cento del costo effettivo di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva delle indagini occorrenti;

    b) delle spese di redazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale e per interventi da appaltare con il sistema della concessione o della finanza di progetto;

    c) delle spese di assistenza tecnica per l’elaborazione di programmi integrati di intervento, che coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in un ambito territoriale sovra comunale;

    d) delle forme di sostegno tecnico-finanziario per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione finalizzati alla valorizzazione della qualità architettonica ed ambientale delle opere il cui importo stimato non è inferiore ad euro duecentomila.

    3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono anche essere erogati per opere inserite in programmi di interventi intercomunali o che soddisfano un bacino di utenza sovra comunale, indipendentemente dal vincolo del numero di abitanti.

    4. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono restituiti dalle amministrazioni beneficiarie che ottengono per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle spese di progettazione ed affluiscono al fondo regionale.

    5. Le modalità istitutive del capitolo di bilancio relativo al fondo e la relativa dotazione finanziaria spettano al Consiglio regionale. I procedimenti amministrativi relativi alle richieste avanzate dai soggetti legittimati sono disciplinati con disposizione della Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici d’intesa con l’assessore al bilancio.



    Art. 11 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

    1. Le amministrazioni aggiudicatici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alla normativa vigente in materia. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori se si intende affidarla allo stesso progettista esterno.

    2. Per i corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui all’articolo 13 si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

    3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando la normativa vigente in materia.

    4. Una somma fino al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice e successive modificazioni, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b) e c), del Codice possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

    5. Il trenta per cento del compenso professionale, o la diversa percentuale dello stesso prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo hanno redatto.

    6. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo 494/96, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti d’intervento già esistenti di cui è riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.



    Art. 12 Progetti e livelli di progettazione

    1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme di elaborati coordinati, le cui caratteristiche dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui alla presente legge . La progettazione, in armonia con le finalità di cui all’articolo 1, assicura:

    a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

    b) la manutenzione dell’opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l’agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

    c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

    d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;

    e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;

    f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

    g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti anche dal recupero dei rifiuti .

    2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

    a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

    b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

    c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

    3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento se nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritiene le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

    4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.

    5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo riferito al tariffario regionale. Quando l’appalto è affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l’analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.

    6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario regionale corrente e dall’analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega di tale potestà, dal regolamento regionale.

    7. Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice, al regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, al regolamento regionale.

    8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo n. 494/96, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

    9. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell’esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

    10. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 11. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

    12. Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in ragione delle peculiarità dell’opera e nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti, i livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

    13. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, gli elaborati documentali idonei all’appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.



    Art. 13 Attività di progettazione

    1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

    a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

    b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

    c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

    d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

    e) dalle società di professionisti;

    f) dalle società di ingegneria;

    g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 in quanto compatibili;

    h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni normative riguardanti i consorzi stabili di cui all’articolo 36, comma 1, del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

    Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, del Codice e successive modificazioni; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 36, commi 4 e 5 e articolo 253, comma 8, del Codice e successive modificazioni.

    2. Si intendono per:

    a) società di professionisti, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge 1815/39. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria, cui ogni firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;

    b) società di ingegneria, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non hanno i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo se previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

    3. Per ciò che concerne i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2, si applica l’articolo 90, comma 3, del Codice e successive modificazioni.

    4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d’impiego.

    5. Ai sensi dell’articolo 90, comma 5, del Codice e successive modificazioni, i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

    6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

    7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell’articolo 90, comma 7, del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, definiscono le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

    8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

    9. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a euro cinquecentomila.

    10. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.

    [11. Con regolamento regionale sono individuati i criteri organizzativi e procedurali per l’espletamento dei concorsi di cui al comma 10, nonché le modalità di stima dei parametri di valutazione volti a garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale] Comma abrogato dall’art. 27, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1

    12. La regione Campania, in accordo con gli ordini professionali, nel rispetto delle norme regolamentari statali, provvede ad agevolare ed incentivare la partecipazione dei giovani professionisti di cui al comma 7 anche attraverso forme di premialità e di riconoscimento ai fini curriculari della titolarità della parte del servizio prestato.



    Art. 14 Verifica e validazione dei progetti

    1. In tema di verifica e validazione dei progetti, si applicano le disposizioni statali vigenti, sia di natura legislativa che regolamentare.

    2. La Giunta regionale, nell’ambito degli indirizzi di cui all’articolo 12, comma 11, stabilisce le modalità e le forme delle procedure di verifica e validazione. Il responsabile del procedimento è comunque tenuto alla verifica del rispetto dei principi di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 1 e 2.

    3. Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano l’affidamento di servizi, a organismi di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti qualificati.

    4. L’attività di validazione è incompatibile con l’attività di progettazione cui è riferita. In caso di invalidazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura Giunta Regionale della Campania e senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione aggiudicatrice.



    CAPO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

    Art. 15 Procedure di affidamento dei contratti pubblici

    1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si distinguono in:

    a) procedure aperte;

    b) procedure ristrette;

    c) procedure negoziate;

    d) dialogo competitivo.

    2. Le stazioni appaltanti, con le modalità e nei casi stabiliti dal Codice e dalla presente legge, possono inoltre ricorrere alle seguenti procedure particolari:

    a) accordo quadro;

    b) concorsi di progettazione;

    c) concorsi di idee;

    d) sistema dinamico di acquisizione;

    e) procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.



    Art. 16 Appalti integrati

    1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre possono stabilire, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto abbia ad oggetto:

    a) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

    b) per le opere sopra soglia, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali .

    1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici .

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la gara è indetta solo dopo l’approvazione del progetto definitivo.

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

    4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della Parte II del Codice - progettazione e concorsi di progettazione -.

    5. Il bando indica, altresì, l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base del contratto .

    5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista .

    6. La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui al comma 1, utilizza, di preferenza, le procedure ristrette di cui all’articolo 36.



    Art. 17 Lavori, servizi e forniture in economia

    1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

    a) mediante amministrazione diretta;

    b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

    2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.

    3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

    4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

    5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila.

    6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:

    a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarle con le forme e le procedure previste all’articolo 36 della presente legge e agli articoli 121 e 122 del Codice;

    b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro centomila;

    c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

    d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

    e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

    f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

    7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

    8. Per lavori di importo superiore a euro quarantamila e fino a euro duecentomila, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

    9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a euro centotrentasettemila per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del Codice.

    10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

    a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

    b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non è possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;

    c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

    d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

    11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il cui costo complessivo è inferiore ad euro ventimila è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

    12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne fanno richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

    13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

    14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla presente legge e dal Codice.



    Art. 18 Interventi di urgenza e somma urgenza

    1. In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.

    2. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti, nell’eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l’incolumità pubblica, possono procedere d’urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l’esperimento di procedura ristretta o negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non è superiore a euro duecentomila. Il verbale riporta i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

    3. Se l’evento di cui al comma 2 è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari alla rimozione delle cause di pericolo tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, che ne assume la responsabilità, per l’importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di euro duecentomila. Il costo dell’intervento è negoziato direttamente con l’affidatario. In difetto di preventivo accordo, l’amministrazione può ingiungergli l’esecuzione dell’intervento, fatto salvo il diritto dell’affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

    4. Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, l’esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila.



    Art. 19 Bandi, avvisi e inviti

    1. Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d’oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi richiesti dal Codice.

    2. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico si attengono, in tema di bandi, avvisi e inviti, alle norme contenute nella parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II del Codice e successive modificazioni .

    3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee e dal Codice per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, gli avvisi e i bandi di gara per l’esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania, nell’albo pretorio degli enti locali nel cui territorio si svolge l’appalto, e sono resi noti nel sito informatico della regione Campania.

    4. Con il regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di pubblicità.

    5. Nella fissazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti si attengono alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione III del Codice e successive modificazioni.

    6. Le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto, adempiono alle forme di pubblicità previste dal Codice e provvedono alla pubblicazione sul sito informatico della regione Campania delle informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell’appalto, compreso l’elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l’indicazione dell’operatore economico vincitore o prescelto e la sua offerta economica.



    Art. 20 Tutela della legalità negli appalti

    1. La Regione elabora un piano d’azione specifico contenente misure procedurali e amministrative volte a tutelare l’integrità e la legalità della fase di realizzazione dei lavori. A tal fine può predisporre valutazioni di impatto criminale -VIC- atte a segnalare i rischi di penetrazione criminale connessi alla presenza della criminalità sul territorio. Il regolamento regionale definisce i tempi e le procedure.

    [2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni] La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 22 maggio 2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma



    Art. 21 Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

    1. Gli assessori regionali al lavoro, alla sanità ed ai lavori pubblici, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 626/94, e dall’articolo 53 della presente legge, in raccordo con la commissione regionale di coordinamento dell’attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, articolo 4, promuovono un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro all’interno del sistema pubblico dei lavori, forniture e servizi, per:

    a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da aziende sanitarie locali, istituto nazionale previdenza sociale, istituto nazionale invalidi sul lavoro, direzione regionale del lavoro, guardia di finanza ed enti locali, anche mediante parziale accollo alla Regione dei rimborsi spese per le ispezioni in particolare in loco riguardanti il lavoro sommerso e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

    b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività realizzate dalle aziende sanitarie locali regionali;

    c) la realizzazione attraverso l’osservatorio di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali;

    d) la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.



    Art. 22 Qualificazione degli operatori economici.

    1. I concorrenti alle gare possono essere invitati dalle stazioni appaltanti, nei modi e con le forme previste dall’articolo 39 del Codice e successive modificazioni, a provare i requisiti di idoneità professionale.

    2. Le stazioni appaltanti, relativamente ai sistemi di qualificazione degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, si attengono alle disposizioni dell’articolo 40 del Codice e successive modificazioni.

    3. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l’iscrizione stessa e la relativa classificazione. Si applica, a tale riguardo, l’articolo 45 del Codice e successive modificazioni.



    Art. 23 Qualificazione nei contratti misti

    1. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dal Codice, per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.



    Art. 24 Selezione degli operatori economici

    1. L’aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto dell’appalto, le capacità economiche e finanziarie.

    2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

    a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

    b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

    c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice e successive modificazioni;

    d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25;

    e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25;

    f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico -GEIE- ai sensi del d.lgs. n. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 25.

    3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

    4. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto, ai sensi dell’articolo 35 del Codice e successive modificazioni, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.



    Art. 25 Raggruppamenti temporanei e consorzi

    1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

    2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

    3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.

    4. Nel caso di forniture o servizi, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

    5. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

    6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40 del Codice e successive modificazioni, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

    7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in ogni altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 353 del codice penale .

    8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta dagli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

    9. È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

    10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative allo stesso appalto .

    11. Se nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o più di tali opere supera altresì in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento statale, che definisce, sempre ai sensi del predetto articolo 37, comma 11, anche l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le stesse speciali categorie di lavori, che sono indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.

    12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti .

    13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

    14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

    15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

    16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

    17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

    18. In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che è costituito mandatario nei modi previsti dalla presente legge e dal Codice purché ha i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall’appalto .

    19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indica altro operatore economico subentrante che è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire .

    20. Entro i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 36 del Codice e successive modificazioni, possono partecipare alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici anche i consorzi stabili.



    Art. 26 Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione

    1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

    b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l’impresa non dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del Codice, l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

    e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio statale o dell’osservatorio regionale;

    f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

    g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

    h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio statale;

    i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

    l) che non presentano la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

    m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera

    c) , del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248 . n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall’autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche .

    2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.

    3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 /02.

    4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono, se del caso, ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

    5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

    6. L’osservatorio regionale, su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate e in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l’elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:

    a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l’omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

    b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.

    L’inserimento nell’elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all’osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.



    Art. 27 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

    1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

    a) idonee dichiarazioni bancarie;

    b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

    c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

    2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.

    3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ogni altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

    4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto al comma 1, lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.



    Art. 28 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

    1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:

    a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

    b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

    c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

    d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, se i prodotti da fornire o il servizio da prestare sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo della qualità;

    e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

    f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, delle misure di gestione ambientale che l’operatore può applicare durante la realizzazione dell’appalto;

    g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

    h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire l’appalto;

    i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;

    l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità è certificata a richiesta della stazione appaltante;

    m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestano la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

    2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

    3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

    4. I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

    5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi .



    Art. 29 Norme di garanzia della qualità

    1. Se si richiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative alla certificazione.

    2. Se per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedono l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico può applicare durante l’esecuzione del contratto, si applica l’art. 44 del Codice.

    3. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono anche prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.



    Art. 30 Norme particolari in tema di qualificazione e selezione

    1. Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, si applica l’articolo 45 del Codice e successive modifiche.

    2. Per documenti e informazioni complementari che le stazioni appaltanti intendono richiedere, si applica l’articolo 46 del Codice e successive modifiche.

    3. Per la qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica l’articolo 47 del Codice e successive modifiche.

    4. Per il controllo sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti si attengono all’articolo 48 del Codice e successive modifiche.

    5. In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie, se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche .

    6. In caso di modificazioni soggettive del candidato, dell’offerente o dell’aggiudicatario, si applica l’articolo 51 del Codice e successive modifiche.



    Art. 31 Elenchi di operatori economici

    1. Per appalti sotto soglia comunitaria e nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, le stazioni appaltanti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, possono adottare elenchi di operatori economici ai quali affidare contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

    2. Gli elenchi sono istituiti a seguito di avviso pubblico, soggetto alle forme di pubblicità previste per i bandi di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità tecnico - professionali e quelle economiche e finanziarie necessarie per l’iscrizione.

    3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale e redatti in dipendenza dell’approvazione del programma triennale.



    Art. 32 Concessione di lavori pubblici

    1. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo III, capo II del Codice e successive modificazioni.

    2. Nel caso di affidamento di concessione di servizi pubblici, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni contenute nell’articolo 30 del Codice e successive modificazioni.



    Art. 33 Promotore

    1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico, con legge regionale sono disciplinate le modalità per la presentazione all’amministrazione appaltante, da parte degli operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.



    Art. 34 Tipologia e oggetto del contratto

    1. Il decreto o la determina a contrarre stabiliscono, sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice e successive modificazioni, con il regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, con il regolamento regionale. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In uno stesso contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.

    2. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 7 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non è stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avviene in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo.

    4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, le offerte specificano:

    a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile e il prezzo che in tal caso è offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo necessario per l’esecuzione del contratto;

    b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile e il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

    5. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 4.

    6. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.

    7. Per i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta, si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 53, comma 11, del Codice e successive modificazioni, alla disciplina prevista dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

    8. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 7, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 2, determina il venir meno del vincolo di destinazione.



    Art. 35 Procedure per l’individuazione degli offerenti.

    1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di cui all’articolo 15, comma 1.

    2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

    3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.

    4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara .

    5. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, si applica l’articolo 62 del Codice e successive modificazioni.



    Art. 36 Procedure aperte e ristrette

    1. Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una procedura aperta o una procedura ristretta.

    2 Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.

    4. Il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

    5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.

    6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall’articolo 62 e dall’articolo 177 del Codice e successive modificazioni .

    7. Per appalti di lavori di importo non superiore a euro settecentocinquantamila le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della procedura ristretta semplificata secondo i principi e le procedure di cui alla normativa vigente, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione degli operatori economici, nonché la trasparenza delle procedure stesse.

    8. La regione Campania, con proprio regolamento, individua i criteri organizzativi volti alla corretta attuazione del comma 7.



    Art. 37 Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

    1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

    a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 30, comma 1, che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura stessa. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

    b) [in casi eccezionali, se si tratta di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi]; Lettera soppressa dall’art. 27, comma 1, lettera o), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1

    c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi assicurativi e servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A al Codice e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire rende impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta];

    d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

    2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nei documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui all’articolo 42.

    3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

    4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolge in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.,

    5. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila .



    Art. 38 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

    1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.

    2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

    a) nel caso in cui, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;

    b) nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

    c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

    3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

    a) nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratta di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

    b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

    c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

    d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.

    4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita se il contratto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

    5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

    a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

    2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

    b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell’anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del Codice e successive modifiche .

    6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

    7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

    8. Ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila .



    Art. 39 Sistemi dinamici di acquisizione

    1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.

    2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema.

    3. Gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.

    4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restano conformi al capitolato d’oneri.

    5. Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito dello stesso, le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici in conformità all’articolo 77, commi 5 e 6, del Codice e successive modificazioni.

    6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:

    a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

    b) precisano nel capitolato d’oneri, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;

    c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare e indicano nel bando di gara l’indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti. 7. Le stazioni appaltanti accordano ad ogni operatore economico, per la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.

    8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

    9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l’offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

    10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano gli operatori economici interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione delle offerte indicative introdotte entro questo termine.

    11. Le stazioni appaltanti invitano gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

    12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma 11.

    13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

    14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

    15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.



    Art. 40 Accordi quadro

    1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

    2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 41 e seguenti.

    3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.

    4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

    5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

    6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.

    7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto.

    8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l’accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle stesse condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:

    a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;

    b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative ad ogni appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

    c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

    d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

    9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo quadro.

    10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.



    Art. 41 Dialogo competitivo

    1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l’amministrazione può procedere.

    2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

    a) non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi.

    b) non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

    3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

    4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo 19 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 22 a 30, i criteri di valutazione delle offerte di cui all’articolo 42, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

    6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi, conformemente ai requisiti di cui al comma 5, un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.

    7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

    8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.

    9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

    10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi.

    11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

    12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.

    13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all’articolo 42, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.

    14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

    15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 44.

    16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

    17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.

    18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.



    Art. 42 Criteri per la scelta dell’offerta migliore

    1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 è applicato per selezionare la migliore offerta.

    3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.



    Art. 43 Criterio del prezzo più basso

    1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come indicato dal comma 2.

    2. Il bando di gara stabilisce:

    a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

    b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

    3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

    4. Per le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari si fa riferimento, ai sensi dell’articolo 82, comma 4, del Codice e successive modificazioni a quelle stabilite dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.



    Art. 44 Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

    1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

    a) il prezzo;

    b) la qualità;

    c) il pregio tecnico;

    d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

    e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;

    f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

    g) la redditività;

    h) il servizio successivo alla vendita;

    i) l’assistenza tecnica;

    l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;

    n) la sicurezza di approvvigionamento;

    o) in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

    2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

    3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri.

    4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i subpesi o i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando a essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.

    5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. A tale riguardo, le stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie stabilite dal regolamento statale ai sensi dell’articolo 83, comma 5, del Codice e successive modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.



    Art. 45 Ricorso alle aste elettroniche

    1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione dei contratti di appalto avviene attraverso un’asta elettronica.

    2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

    3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

    4. L’asta elettronica riguarda:

    a) unicamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso;

    b) i prezzi e i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

    5. Il ricorso a un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

    6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

    a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;

    b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;

    c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;

    d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;

    e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

    f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

    7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. I soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

    8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 44, comma 2. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Se sono ammesse varianti, per ogni variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

    9. Nel corso dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale agli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.

    10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

    11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 42, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.

    12. Ai sensi dell’articolo 85, comma 12, del Codice e successive modificazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, per:

    a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;

    b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;

    c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo 13 del Codice e successive modificazioni.

    13. Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al Codice.

    14. Il ricorso alle aste elettroniche è condizionato dall’emanazione del regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, del regolamento regionale di cui al comma 12.



    Art. 46 Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

    1. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

    2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

    3. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

    4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

    4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione .

    4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta .

    5. I commi 1 e 2 non si applicano quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4 .

    6. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui al comma 8, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non è sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante richiede all’offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dei commi seguenti. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

    7. Quando un’offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.

    8. Le giustificazioni di cui ai commi 6 e 7, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

    a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

    b) le soluzioni tecniche adottate;

    c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

    d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

    e) l’eventualità che l’offerente ottiene un aiuto di Stato;

    f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

    9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

    10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’articolo 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo n. 494/96 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture .

    10-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d’opera .

    11. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente, quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

    12. Con il regolamento regionale sono stabiliti i parametri e le modalità di verifica dell’anomalia nel rispetto ed in conseguenza dei principi desumibili dalla norma comunitaria e nazionale in merito.

    13. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l’offerente a dare le giustificazioni che ritiene utili. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

    14. La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 4, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi .

    15. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritiene utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

    16. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

    17. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.



    Art. 47 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.

    1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare che il prezzo offerto sia congruente con il costo del lavoro come determinato periodicamente sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    2. Nella valutazione della anomalia delle offerte, le stazioni appaltanti sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’oggetto dell’appalto e non essere soggetti a ribasso.



    Art. 48 Commissioni giudicatrici

    1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento statale .

    2. La commissione nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

    3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali .

    4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’ altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta .

    5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

    6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

    7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

    8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento statale in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 24, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie :

    a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

    b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

    9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

    10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

    11. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati preventivamente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.

    12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

    13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.



    Art. 49 Fasi delle procedure di affidamento

    1. Prima di procedere all’esperimento della gara, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un’attestazione sull’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.

    2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievoli ai fini dell’affidamento dell’appalto, proponendo all’amministrazione i provvedimenti da assumere.

    3. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

    4. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice non hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

    5. Per ogni appalto l’amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

    a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto;

    b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

    c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

    d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;

    e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

    f) le eventuali ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l’appalto.

    6. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla presente legge per l’individuazione dei soggetti offerenti.

    7. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

    8. La stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, provvede all’aggiudicazione definitiva.

    9. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

    10. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 12.

    11. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

    12. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui al comma 19 non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali . Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione .

    13. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79 del Codice e successive modificazioni, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

    14. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

    15. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chiedano l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

    16. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

    17. L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata.

    18. Il contratto stipulato è soggetto all’eventuale approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

    19. L’approvazione del contratto di cui al comma 18 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell’organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

    20. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.



    Art. 50 Disciplina economica del contratto

    1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati dall’osservatorio statale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice e successive modifiche.

    2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

    3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, ai sensi dell’articolo 133, comma 3, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.

    4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 3, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il dieci per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

    5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il dieci per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 3 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

    6. Per le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, si applica l’articolo 133, comma 6, del Codice.

    7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'uno per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, se gli interventi sono stati finanziati dal CIPE stesso.

    8. La regione Campania, secondo i principi di cui alla vigente norma, provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione è intervenuta entro tale data.

    9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non è stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunge il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

    10. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.



    Art. 51 Clausole contrattuali speciali

    1. Nel bando di gara le stazioni appaltanti sono tenute, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, a definire:

    a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell’esecuzione dell’appalto per cause imputabili in tutto o in parte all’appaltatore;

    b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell’appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell’appaltatore;

    c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all’appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice.

    d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.

    2. Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.

    3. Le stazioni appaltanti possono compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori, e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali e speciali.

    4. Il contratto prevede l’obbligo per l’appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

    5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 può comportare l’applicazione di sanzioni economiche e può costituire, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, motivo di recesso dal contratto della stazione appaltante. Con il regolamento regionale sono definite le modalità applicative e l’entità delle sanzioni.



    Art. 52 Tutela dei lavoratori

    1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell’appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

    a) obbligo di applicare e far applicare all’operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l’esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;

    b) obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;

    c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.

    2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l’esibizione del documento unico di regolarità contributiva di cui alla convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/03. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dell’appalto, l’adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all’INPS, all’INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l’operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

    3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell’appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

    4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulta legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.

    5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali .



    Art. 53 Disposizioni in materia di sicurezza

    1. La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta dell’assessore regionale alla formazione e lavoro d’intesa con l’assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l’igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnico amministrativa di settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

    2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché specifica modulistica, relativi alle diverse categorie di contratti pubblici di competenza regionale che costituiscono atto di indirizzo per i contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale. Il regolamento regionale definisce il contenuto minimo degli schemi di cui al presente comma.

    3. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito con legge n. 248/06, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è istituito presso l’osservatorio regionale, che supporta e coordina i lavori, una unità operativa per il controllo sulla sicurezza presieduto dall’assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta regionale definisce i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell’unità operativa della quale fanno comunque parte i comitati paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti dell’assessorato regionale ai lavori pubblici, dell’assessorato regionale al lavoro e formazione professionale e dell’assessorato alla sanità, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell’INAIL e dell’INPS. Le elaborazioni, le analisi e le attività di monitoraggio e controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza al fine di garantire un’efficace campagna di informazione ed orientare le attività delle parti sociali in materia di sicurezza e di orientamento professionale.

    4. L’unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 3 affianca il comitato di coordinamento regionale previsto dall’articolo 27 del d. lgs. 626/1994.

    5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, i contratti soggetti all’applicazione della presente legge, possono essere sottoposti, a campione, a indagini e verifiche da parte dell’unità operativa per il controllo sulla sicurezza.

    6. Le stazioni appaltanti stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l’incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare, a copertura degli impegni contrattuali, da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, inoltre, prevedono l’inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l’obbligo di sospensione del contratto fino all’adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con il regolamento regionale sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.



    Art. 54 Garanzie e assicurazioni

    1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente: la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d. lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

    2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

    3. La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

    4. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al comma 6, se l’offerente risulta affidatario.

    5. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

    6. Ai sensi del comma 4, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

    7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del Codice deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante .

    8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settentacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

    9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

    10. Fermo restando quanto disposto per la cauzione provvisoria di cui al comma 1 e per la cauzione definitiva di cui al comma 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tiene indenni le stazioni appaltanti dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

    11. Per i lavori il cui importo supera gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

    12. Ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Codice, con atto regolamentare statale è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo 32, comma

    1, lett. a), b) e c) del Codice e successive modificazioni. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad euro 75 milioni.

    13. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione per il manifestarsi di errori o di omissioni progettuali di cui all’art. 55, comma 3, lettera e). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice e successive modificazioni, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2 milioni e 500 mila, per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

    14. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 13 è definita con atto regolamentare statale.



    CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITÀ CONCESSA

    Art.55 Direzione dell’esecuzione del contratto

    1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite, ai sensi dell’articolo 119, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

    2. Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui al Codice, individuano quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

    3. Per i lavori, ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice, il regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà il regolamento regionale, stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

    4. Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

    5. Se le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, nei casi di cui all’articolo 90, comma 6, del Codice e successive modificazioni, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

    a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000;

    b) il progettista incaricato ai sensi dello stesso articolo 90, comma 6 del Codice;

    c) altri soggetti scelti con le procedure previste per l’affidamento degli incarichi.

    6. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari generali e secondo i propri ordinamenti, individuano il soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, assegnando la funzione di direttore dei lavori o di direttore dell’esecuzione del contratto quale responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto dell’appalto medesimo. La nomina dei direttori dei lavori o dei responsabili tecnici avviene secondo lo schema definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale.

    7. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti, al di fuori dei compiti di istituto, l’amministrazione aggiudicatrice riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all’articolo 11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla funzione di responsabile della sicurezza in fase d’esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

    8. Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l’eventuale compenso a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà che sono estranei ai compiti di istituto.



    Art. 56 Varianti in corso di esecuzione del contratto

    1. Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice.

    2. Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, determinano gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.

    3. Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente se ricorre uno dei seguenti motivi:

    a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

    b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterano l’impostazione progettuale;

    c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

    d) nei casi previsti dall’articolo 1664, comma 2, del codice civile;

    e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’osservatorio statale, all’osservatorio regionale e al progettista.

    4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 3, lettera e). Nel caso di appalti aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

    5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportano un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

    6. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera e), eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

    7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

    8. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.



    Art. 57 Subappalti

    1. I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell’esecutore del contratto .

    2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, con il regolamento regionale, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

    a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

    b) che l’affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

    c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge e dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 26;

    d) che non sussiste, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575/65, e successive modificazioni.

    3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento .

    4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione . L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

    5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, lettera c) .

    6. L’affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L’affidatario e per suo tramite i subappaltatori trasmettono periodicamente all’amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva .

    6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori .

    7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice e successive modificazioni sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte delle imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

    8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si è provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad euro centomila, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

    9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

    10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

    11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad euro centomila e se l’incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al cinquanta per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

    12. Ai fini dell’applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

    a) l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

    b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.



    Art. 58 Collaudo tecnico amministrativo

    1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, determinano le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.

    2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, disciplinano il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dal Codice.

    3. Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, definiscono le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell’opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce, altresì, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

    4. È fatto divieto affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

    5. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino ad euro cinquecentomila il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

    6. Fermo quanto previsto dal comma 5, è obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:

    a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 130, comma 2, lettere b) e c) del Codice e successive modificazioni;

    b) in caso di opere di particolare complessità;

    c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

    d) in altri casi individuati nel regolamento di cui al comma 1.

    7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

    8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.

    9. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

    10. Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, non sono comprese nell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo di cui al presente articolo.



    Art. 59 Scelta del collaudatore

    1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che hanno prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

    2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che hanno funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

    3. Ai sensi dell’articolo 141 del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.

    4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, se i requisiti di progetto sono espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera specificati nel capitolato.

    5. Per i collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, l’incarico è affidato nei modi previsti dalla presente legge. Il contratto di incarico prevede anche il compenso definito nei modi di cui al Codice. L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico, i modi e i tempi per l’espletamento dell’incarico, nonché le responsabilità a carico del collaudatore.

    6. I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono compensati tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall’incarico affidato e del tempo impegnato per l’espletamento dell’incarico. L’amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nell’atto di incarico i modi, i tempi e gli oneri per l’espletamento dell’incarico. I compensi di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi del disciplinare di cui all’articolo 11.

    7. Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni aggiudicatici, ove ne ricorra la necessità, possono procedere alla nomina di soggetti incaricati della verifica di regolarità del servizio o della fornitura.



    Art. 60 Albo regionale dei collaudatori

    1. E’ istituito, presso l’assessorato ai lavori pubblici, l’albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.

    2. I requisiti professionali per accedere all’albo regionale dei collaudatori e svolgere l’attività di collaudatore tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, in conformità ai principi fissati a livello statale.

    3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di formazione e tenuta dell’albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.

    4. La mancata iscrizione all’albo di cui al comma 1 non impedisce ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività di essere nominati collaudatori. In questo caso, tuttavia, il provvedimento di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico profilo curriculare posseduto, sulla scelta effettuata.



    Art. 61 Accordo bonario

    1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, se a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal presente articolo.

    2. Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l’importo di cui al comma 1.

    3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

    4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.

    5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinchè formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.

    6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

    7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

    8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorre una causa di astensione ai sensi dell’articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 62, comma 6, nominati rispettivamente uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.

    9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

    10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ogni membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del cinquanta per cento dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

    11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

    12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

    13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione, si applica il comma 12.

    14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

    15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non è promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13, si applica il comma 12.

    16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.

    17. Dell’accordo bonario accettato, è redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

    18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

    19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.

    20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.

    21. Se sono decorsi i termini di cui all’articolo 58 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

    22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, se a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso è non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto.



    Art. 62 Arbitrato

    1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 61, possono essere deferite ad arbitri.

    2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice e dalla presente legge.

    3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

    4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

    5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.

    6. In aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che hanno compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo hanno espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse .

    7. Presso l’autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

    8. Nei giudizi arbitrali sono ammissibili i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

    9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.

    10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.

    11. All’atto del deposito del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’autorità.

    12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L’articolo 24 del decreto-legge n.223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma .

    13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia .

    14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

    15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242 del Codice e successive modificazioni.



    CAPO V - UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

    Art. 63 Programmazione regionale

    1. Il programma triennale e l’elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123 della Costituzione e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui all’art. 73, comma 6.

    2. Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.

    3. L’assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il programma triennale e l’elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all’articolo 3.

    4. L’assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l’elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale.

    5. La Giunta regionale procede all’adozione del programma triennale e dell’elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

    6. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalla legge, dal Codice o dalle norme vigenti.

    7. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.



    Art. 64 Forme di intervento finanziario regionale

    1. L’intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

    a) contributi pluriennali per l’ammortamento di mutui ;

    b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

    2. I contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni .

    3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

    4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all’art. 65.



    Art. 65 Piano annuale di finanziamento

    1. La Giunta regionale, in base alle risorse stanziate dal Consiglio regionale nel bilancio annuale di previsione e nel programma triennale di cui all’articolo 63, allo stesso allegato, approva il piano annuale di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all’articolo 64. Dell’avvenuta approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori regionali competenti.

    2. Il piano annuale di finanziamento si articola in due sezioni. La sezione A ripartisce lo stanziamento per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui all’articolo 63; la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con l’articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n.8, per investimenti e opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

    3. Il piano annuale di finanziamento determina gli enti beneficiari, il relativo riparto della risorsa, le forme di intervento finanziario di cui all’articolo 64, le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento, le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel piano annuale di finanziamento è concesso l’utilizzo fino all’ otto per cento dello stanziamento assegnato sulla sezione A), per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni relative alla progettazione preliminare e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 63, sono espletate dagli uffici tecnici dell’ente medesimo.



    Art. 66 Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.

    1. L’ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui al comma 4 e li trasmette ai settori regionali competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 65, comma 1.

    2. Eventuali proroghe dei termini di cui al comma l possono essere concesse, per un massimo di ulteriori centottanta giorni, dai settori competenti su motivata richiesta dell’ente beneficiario.

    3. In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento decade.

    4. Il finanziamento di ciascuna investimento o opera pubblica è concesso con decreto dirigenziale, su presentazione degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di approvazione dell’investimento ovvero del progetto definitivo dell’opera, nonché della ulteriore documentazione indicata nel piano annuale di finanziamento, in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi.



    Art. 67 Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana

    1. Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell’intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all’ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.

    2. Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall’evento, il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo nonché l’ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia estimativa, al settore regionale competente che provvede alla copertura della spesa e all’approvazione degli interventi stessi. I fondi sono accreditati all’ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.3. Se un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporta l’approvazione del competente settore regionale, si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte dell’appalto realizzato. Ove durante l’esecuzione dell’intervento la somma presunta si rivela insufficiente, l’ente interessato presenta una perizia suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella qualità di responsabile del procedimento o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento all’uopo incaricato, per chiedere l’autorizzazione dell’eccesso di spesa nei limiti di ulteriori euro centomila o di quanto necessario per rendere efficace e compiuto l’intervento di somma urgenza.

    4. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli e di euro centocinquantacinquemila nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, con le modalità definite con regolamento regionale, che si attiene ai seguenti criteri:

    a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli;

    b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici.



    Art. 68

    1. Per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell’accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell’evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.



    Art. 68-bis

    1. Per i fini di cui all’articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall’esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

    2. Il Fondo di cui al comma 1 per l’anno 2008 è quantificato in euro10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata “Fondo regionale a garanzia del quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall’anno 2008.

    3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell’ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

    4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all’istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l’assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all’operazione.

    5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell’istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

    6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell’istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

    7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,” di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l’anno successivo.

    8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell’allegato “C” e nel Bilancio, dell’appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo.



    Art. 69 Erogazione del finanziamento regionale straordinario

    1. L’erogazione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 64, comma 1, lett. b), è disposta mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali di uno degli istituti di credito convenzionati con la regione Campania. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.

    2. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1 sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi all’investimento o ai lavori assistiti dal finanziamento regionale. I fondi prelevati sono introitati dall’ente abilitato mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non ha già provveduto, in correlati capitoli dell’entrata e della spesa del proprio bilancio. Contestualmente, l’ente provvede alla erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto.



    Art. 70 Devoluzioni

    1. Le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella titolarità regionale; le stesse possono essere utilizzate dagli enti abilitati, previa autorizzazione regionale, per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate.

    2. La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa anche in riferimento a mutui contratti con il concorso finanziario della Regione e non attivati, previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’ente dispone di farsi carico, con proprie risorse, degli oneri e le spese, già maturate o che si manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.

    3. L’utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 avviene con deliberazione dell’ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di devoluzione.



    Art. 71 Esercizio di poteri sostitutivi

    1. I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall’intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell’istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria.

    2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, si sostituisce alla stazione appaltante inadempiente nominando apposito commissario ad acta nei trenta giorni successivi al nuovo termine di sessanta giorni. Nell’atto di nomina sono precisate forme, modalità e tempi dell’attività del commissario, nel rispetto dell’autonomia della stazione appaltante e dell’interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell’appalto pubblico.

    3. L’ente inadempiente può inviare alla Regione documenti e note giustificative fino alla nomina del commissario ad acta da parte della Giunta regionale.

    4. La Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di centottanta giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all’ente inadempiente di avvio del procedimento. L’ente inadempiente esercita il diritto di partecipazione ai sensi del comma 3 fino all’adozione del provvedimento di autotutela.



    Art. 72 Rendiconti

    1. E’ fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta giorni dall’avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione delle operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell’avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, è conservata agli atti dell’ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione.



    CAPO VI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

    Art. 73 Organizzazione della Regione

    1. In attuazione dell’articolo 5, nell’ambito della riorganizzazione degli uffici, la regione Campania individua la forma organizzativa più idonea a garantire l’unitarietà, l’efficacia e la trasparenza delle procedure oggetto della presente legge.

    2. Ai fini dell’applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:

    a) la conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni;

    b) la consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni;

    c) la conferenza dei servizi;

    d) il settore regionale delle opere pubbliche;

    e) l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni;

    f) l’archivio tecnico regionale degli appalti e concessioni;

    g) l’unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;

    h) l’unità regionale di finanza di progetto.

    3. La regione Campania pubblica ogni anno un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall’osservatorio regionale nonché le attività regionali più significative in materia di appalti pubblici, di controllo della sicurezza sui cantieri e delle esperienze più significative raccolte dall’archivio regionale.

    4. La conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla conferenza sono assicurate dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

    5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale ai lavori pubblici. Essa è composta dai rappresentanti delle autonomie istituzionali, delle parti sociali, economiche e professionali. La partecipazione è a titolo gratuito. Il suo funzionamento è regolamentato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

    6. La conferenza, al fine di migliorare e qualificare l’attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti, esprime parere:

    a) sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale;

    b) sui programmi che investono primaria importanza regionale;

    c) sulle materie di applicazione della presente legge.

    7. La Regione verifica periodicamente lo stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui al comma 2. La verifica confluisce nel rapporto annuale di cui al comma 3 ed è presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali al fine di migliorare e qualificare l’attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti.

    8. La regione Campania è impegnata ad armonizzare le proprie norme con quelle delle altre regioni, dello Stato e dell’Unione europea.



    Art. 74 Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

    1. È istituita, presso l’assessorato ai lavori pubblici, la consulta regionale degli appalti e concessioni, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all’attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.

    2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.

    3. La consulta è presieduta dall’assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell’area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all’ambiente, ai beni culturali, all’urbanistica, alle attività produttive, all’agricoltura, alla ricerca scientifica, all’Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza, al bilancio e al demanio .

    4. La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:

    a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;

    b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;

    c) sulla materia di applicazione della presente legge.

    La consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

    5. Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

    a) progetti preliminari posti a base di gara per l’affidamento di concessioni;

    b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell’ importo contrattuale;

    c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all’articolo 10 e all’articolo 64;

    d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.

    6. La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

    7. In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente.



    Art. 75 Conferenza dei servizi

    1. Al fine di semplificare i procedimenti per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici all’esecuzione di appalti pubblici di cui all’articolo 2, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della conferenza dei servizi.

    2. La conferenza è indetta e disciplinata secondo le norme di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90 e, nei casi espressamente previsti, dalla legge regionale n. 16/04.

    3. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall’organo competente, sia esso collegiale che monocratico, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione sulle decisioni di competenza dell’amministrazione medesima.

    4. La conferenza di servizi si esprime sui progetti definitivi di appalti pubblici regionali. L’esame del progetto preliminare è ammesso per interventi di particolare natura e rilevanza per i quali risulta utile definire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, di cui alle vigenti norme, propedeutici alla corretta redazione del progetto definitivo.



    Art. 76 Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania

    1. La gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania è demandata agli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di rispettiva competenza e ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni risultino direttamente funzionali. Gli stessi organismi provvedono alla nomina del responsabile del procedimento per ogni singolo appalto o concessione nonché delle figure tecniche e amministrative previste dalla presente legge per la conduzione e il controllo dell’intero ciclo dell’appalto nelle sue diverse fasi, nel rispetto delle norme previste dal Codice.

    2. Negli appalti misti la competenza istituzionale prevalente è definita dalla quota dell’oggetto di appalto di maggior peso economico, salvo diverso specifico accordo da formalizzarsi fra i soggetti competenti interessati.

    3. Ogni area o settore regionale può delegare, a mezzo di formale richiesta ad altro soggetto fra gli stessi individuato, la gestione di un singolo appalto di propria competenza.

    4. Il settore opere pubbliche, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, provvede a supportare su specifica richiesta tutti gli organismi regionali tecnico-amministrativi di cui al comma 1 con le modalità definite dalla Giunta regionale.



    Art. 77 Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

    1. Al fine di garantire l’unitarietà, l’omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della regione Campania, il settore opere pubbliche presso l’assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell’area lavori pubblici.

    2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, definisce l’organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.

    3. Al suddetto settore fanno capo l’osservatorio regionale degli appalti pubblici, l’unità operativa per il controllo sulla sicurezza, l’archivio tecnico regionale e l’unità regionale di finanza di progetto.

    4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l’applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla regione Campania in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.

    5. Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere l’incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell’appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell’intero ciclo dell’appalto

    6. L’inserimento in tale elenco regionale non costituisce requisito necessario per assumere gli incarichi di cui al comma precedente.



    Art. 78 Osservatorio regionale degli appalti e concessioni

    1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l’osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall’assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.

    2. Nell’ambito del territorio della Regione, l’osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all’intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d’appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. L’osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l’onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

    3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l’osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d’intesa stipulati fra la regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell’osservatorio regionale opera l’articolazione regionale dell’osservatorio statale.

    4. L’osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l’interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L’osservatorio regionale è presente sul portale ufficiale della regione Campania.

    5. Il responsabile dell’osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

    6. L’osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l’accesso a operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L’osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

    7. L’osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

    a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della regione Campania;

    b) elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, il prezziario regionale, corredato dalle rispettive analisi le quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;

    c) elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell’appalto pubblico con particolare riguardo all’applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;

    d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell’appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell’informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;

    e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell’appalto;

    f) supporta l’attività dell’unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;

    g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare l’attività gestionale degli appalti pubblici.



    Art. 79 Obblighi informativi

    1. Le stazioni appaltanti trasmettono all’osservatorio regionale le informazioni relative all’intero ciclo degli appalti eseguiti nel territorio della regione Campania secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai lavori pubblici.

    2. Il mancato invio di tali informazioni con i relativi aggiornamenti all’osservatorio regionale è motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma deliberati dalla giunta regionale a favore delle stesse stazioni appaltanti. Inoltre, in caso di mancato adempimento, la giunta regionale può nominare un commissario ad acta per l’acquisizione degli atti presso le stazioni appaltanti inadempienti con le procedure di cui all’articolo 71 i cui termini sono dimezzati.

    3. I singoli servizi e settori regionali competenti alla proposta di deliberazione di concessione dei finanziamenti pubblici sono tenuti, in via preventiva, a richiedere all’osservatorio regionale l’avvenuta osservanza, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni di cui al comma 1.

    4. Gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle amministrazioni aggiudicatari, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 all’osservatorio regionale.



    Art. 80 Archivio tecnico regionale

    1. È istituito l’archivio tecnico regionale degli appalti pubblici quale strumento di promozione e diffusione delle esperienze più rappresentative al fine del miglioramento qualitativo delle attività di progettazione, esecuzione e collaudo di lavori e servizi. Esso ha carattere permanente ed è destinato alla consultazione da parte di chi dimostra interesse.

    2. Con disciplinare tecnico la Giunta regionale definisce l’articolazione e il funzionamento dell’archivio nonché le modalità di consultazione e utilizzazione della documentazione raccolta garantendo il rispetto e la tutela dell’attività professionale.

    3. All’archivio possono essere inviati progetti e documenti tecnici, anche da parte di soggetti non tenuti all’inoltro degli stessi, se ritenuti di interesse e rivestono carattere di particolarità in merito all’utilizzo di tecnologie innovative volte alla salvaguardia dell’ambiente, all’utilizzo delle risorse, al recupero del patrimonio edilizio esistente, all’eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro ritrovato tecnico, tecnologico, procedurale e costruttivo.



    Art. 81 Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici

    1. La regione Campania favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l’esercizio delle funzioni previste nella presente legge.

    2. Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono volte alla creazione di strutture tecniche comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000, e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra gli enti, con particolare riferimento alla costituzione di centrali appaltanti.

    3. Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati, al fine dell’esecuzione di un appalto pubblico, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

    4. Se si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in materia.



    Art. 82 Certificazioni

    1. Per le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000.

    2. Le stazioni appaltanti, in ogni fase del procedimento, possono effettuare accertamenti d’ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.

    3. Se dagli accertamenti d’ufficio emergono dichiarazioni false, oltre alle dovute comunicazioni alle autorità competenti, le stazioni appaltanti provvedono, secondo le circostanze:

    a) all’adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;

    b) all’avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti;

    c) alla relativa segnalazione all’osservatorio regionale;

    d) all’esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle cause di esclusione.

    4. Se il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguarda un provvedimento di aggiudicazione, le stazioni appaltanti provvedono ad affidare il contratto con le modalità di legge.

    5. Prima di adottare il provvedimento inerente l’aggiudicazione, il responsabile del procedimento acquisisce d’ufficio le certificazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico.



    Art. 83 Disposizioni per la semplificazione delle istanze

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto della normativa nazionale vigente, promuovono e favoriscono la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell’appalto, secondo le modalità contenute nel regolamento regionale.



    Art. 84 Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa

    1. La regione Campania provvede all’adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi dell’azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tenute all’applicazione della presente legge.

    2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla emanazione di indirizzi, alla promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.

    3. Gli indirizzi di cui al comma 2 definiscono:

    a) i criteri per l’adozione dei sistemi di qualità;

    b) le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici attestano l’adozione di tali sistemi;

    c) le verifiche condotte dalla Regione sull’applicazione degli stessi sistemi;

    d) i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici, agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano tali sistemi;

    e) i soggetti terzi e i relativi requisiti che, a livello almeno provinciale, possono svolgere i compiti di valutazione di cui al presente articolo.

    4. Le amministrazioni provinciali possono promuovere e favorire nel proprio ambito territoriale l’istituzione di specifici organismi di attestazione secondo le modalità indicate negli indirizzi cui al comma 2.

    5. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici e dell’assessore al personale, attiva un programma per la formazione dei dipendenti pubblici incaricati di gestire le fasi procedurali della presente legge. Detto provvedimento individua la direzione, il relativo funzionamento e la gestione.

    6. La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale e, quindi, alla competente commissione consiliare, la relazione di cui all’articolo 73, comma 3 e 7 sull’andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essa deve evidenziare:

    a) lo stato di funzionamento e le attività dell’osservatorio regionale;

    b) lo stato di qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali;

    c) lo stato di sviluppo delle funzioni associate da parte degli enti locali;

    d) le azioni poste in essere in materia di barriere architettoniche;

    e) lo stato di attuazione del sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro e, quindi, le azioni messe in essere sulla tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;

    f) lo stato di attuazione dei programmi annuali e triennali per i lavori pubblici e le forniture pubbliche di beni e servizi.



    CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Art. 85 Disposizioni finanziarie

    1. Per il corrente esercizio finanziario, l’esecuzione della presente legge fa riferimento alle unità previsionali di base dei vari settori di cui al bilancio 2007 approvato.

    2. Per i successivi esercizi si provvede a definire i finanziamenti necessari e le relative unità previsionali di base di riferimento



    Art. 86 Disposizioni transitorie e finali

    1. Agli appalti e alle concessioni per i quali si è già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

    2. Agli istituti non espressamente disciplinati dalla presente legge e dagli atti regolamentari e disciplinari di cui all’articolo 4, fino all’esercizio della potestà legislativa regionale, si applica la vigente normativa statale.

    3. Fino all’istituzione del consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123 della Costituzione, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono svolte dalla conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

    4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente.



    Art. 87 Norme abrogate

    1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

    a) legge regionale 31 ottobre 1978, n.51 e successive modificazioni;

    b) titolo III della legge regionale 20 giugno 2006, n.12.

    2. Il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è così sostituito: “5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n.42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all’articolo 17 della presente legge.”

    3. E’, altresì, abrogata ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge.



    Art. 88 Entrata in vigore

    1. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

    2. Gli articoli 16, 37, 38, 40 e 41 della presente legge entrano in vigore all’atto dell’entrata in vigore degli articoli 53, 56, 57, 58 e 59 del Codice salvo eventuali modificazioni di tali ultime norme.



    La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

    E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

  • REGIONE CAMPANIA DGR DEL 22 DICEMBRE 2009 N.1888 - REGOLAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

    REGIONE CAMPANIA DGR DEL 22 DICEMBRE 2009 N.1888

    Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”



    Sommario

    CAPO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

    CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

    Art. 2 Aggregazioni, centrali di committenza, stazione appaltante centralizzata

    Art. 3 Cooperazione e Sussidiarietà

    Art. 4 Responsabile del procedimento

    Art. 5 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per i lavori, i servizi e le forniture

    Art. 6 Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento di lavori

    Art. 7 Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento per servizi e forniture

    Art. 8 Disposizioni in tema di programmazione

    Art. 9 Progettazione di lavori

    Art. 10 Progettazione di servizi e forniture

    Art. 11 Norme per l’arte nelle opere pubbliche in Campania

    Art. 12 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

    Art. 13 Verifica e validazione dei progetti

    CAPO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

    Art. 14 Procedure in economia

    Art. 15 Interventi regionali d’urgenza

    Art. 16 Interventi regionali non programmabili di somma urgenza

    Art. 17 Disposizioni comuni agli interventi d'urgenza e di somma urgenza

    Art. 18 Bandi, avvisi e inviti

    Art. 19 Tutela della legalità negli appalti

    Art. 20 Elenchi di operatori economici

    Art. 21 Procedura ristretta semplificata per appalti di lavori

    Art. 22 Verifica di congruità delle offerte

    CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITA' CONCESSA

    Art. 23 Direzione dell’esecuzione del contratto e collaudo in corso di esecuzione

    CAPO V - FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME PER LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI

    Art. 24 Intervento finanziario regionale e modalità di erogazione

    Art. 25 Misure di semplificazione

    Art. 26 Procedure alternative di risoluzione delle controversie

    CAPO VI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

    Art. 27 Oggetto e ambito di applicazione

    Art. 28 Costituzione e accantonamento dell'incentivo per la progettazione di opere pubbliche

    Art. 29 Compensi per la redazione di atti di pianificazione

    Art. 30 Conferimento degli incarichi

    Art. 31 Soggetti beneficiari

    Art. 32 Graduazione dell’incentivo per servizi di progettazione relativi a lavori

    Art. 33 Graduazione dell’incentivo per atti di pianificazione

    Art. 34 Ripartizione dell’incentivo per lavori e soggetti beneficiari

    Art. 35 Ripartizione dell’incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari

    Art. 36 Gruppo di lavoro

    Art. 37 Criteri per la composizione del Gruppo di lavoro

    Art. 38 Incentivo in appalti di servizi e forniture

    Art. 39 Attività svolte per enti terzi

    Art. 40 Esclusione dall’incentivo

    Art. 41 Liquidazione dell’incentivo

    CAPO VII NORME FINALI

    Art. 42 Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza

    Art. 43 Clausole contrattuali speciali

    Art. 44 Norma transitoria

    Art. 45 Entrata in vigore del regolamento



    CAPO I- OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

    (Arti. 1, 2 e 4 L.R. n. 3/07)

    1. Il presente regolamento detta norme per l'attuazione e l'integrazione della Legge regionale n. 3 del 2007, d’ora innanzi Legge, per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che si eseguono nel territorio della regione Campania, nei limiti delle competenze istituzionali della Regione, e nel rispetto del dettato costituzionale, dei principi comunitari, della normativa nazionale ed, in particolare del D.Lgs. 163/06, d’ora innanzi Codice, e delle autonomie locali.

    2. Il presente regolamento si applica alle attività ed agli uffici della Regione Campania, nonché, ai sensi dell’art. 3 della Legge, alle stazioni appaltanti nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.

    3. Gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici nel territorio della regione Campania valutano l’opportunità di adeguare i propri ordinamenti organizzativi ai principi desumibili dal presente regolamento.

    4. Le disposizioni di cui al presente regolamento relative alla qualificazione e selezione dei concorrenti, alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa, ai criteri di aggiudicazione, al subappalto, ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza, alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative, al contenzioso, trovano applicazione salva eventuale diversa previsione sopravvenuta di regolamento statale, in attuazione del Codice.



    CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

    Art. 2 Aggregazioni, centrali di committenza, stazione appaltante centralizzata

    (Artt. 5, 6, comma 5, 55, comma 5, lett. a), 81 L.R. n. 3/2007; art. 60 L.R. n. 1/08)

    1. Le amministrazioni e gli enti regionali e locali possono adottare misure di aggregazione volte al perseguimento del migliore andamento delle attività disciplinate dalla legge, e procedervi con leale collaborazione.

    2. Le misure di cui al comma 1, in particolare, possono consistere:

    a) nella volontaria adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o comunque previste per legge statale o regionale;

    b) nell’aggregazione con altri enti locali od enti decentrati di spesa, aventi sede nel territorio regionale.

    3. Le aggregazioni di cui al comma 2, lett. b) sono definite mediante appositi accordi tra gli enti interessati, che possono prevedere anche successive adesioni, e che indicano esplicitamente, almeno:

    a) le finalità;

    b) la durata;

    c) le forme di consultazione e di deliberazione congiunta degli enti contraenti;

    d) i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

    e) le modalità di preposizione agli uffici di cui al comma 4 del personale delle amministrazioni convenzionate, con particolare riguardo al dirigente della struttura;

    f) le modalità con cui sono ripartiti tra il personale impegnato gli incentivi economici, ove previsti o comunque dovuti;

    g) le modalità con cui sono definiti gli oneri connessi alle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione;

    h) le modalità per il conferimento dei beni realizzati al patrimonio dell’amministrazione convenzionata destinataria.

    4. Con gli accordi di cui al comma 3, le amministrazioni possono prevedere di svolgere i compiti di cui ai commi 5 e 6 e le altre funzioni amministrative oggetto della Legge, ad esempio:

    a) mediante un ufficio comune a tutti gli enti firmatari, che opera con personale degli enti partecipanti, riceve indirizzi, direttive e risorse da ciascuna amministrazione per ogni operazione che svolga in suo favore, e ad essa risponde per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati; in tal caso, l’accordo definisce anche le modalità con cui le amministrazioni convenzionate attribuiscono l’incarico di direzione dell’ufficio, e individuano le modalità per l’affidamento delle responsabilità procedimentali dei suoi componenti;

    b) mediante delega dei compiti e delle funzioni medesime a favore della Provincia, della Regione, dell’Unione di comuni, della Comunità Montana o di altro tra gli enti partecipanti all'accordo, adeguatamente dotato per operare in luogo e per conto degli enti deleganti. In tal caso, l’accordo disciplina esplicitamente anche le modalità con le quali sono trasferite le risorse necessarie per l’esercizio della delega, e con le quali il competente organo di governo del soggetto delegato concorda con i deleganti le direttive, gli indirizzi e le altre misure politico-amministrative, la rilevazione dell’efficienza e l’accertamento delle responsabilità dirigenziali dell’ufficio del soggetto delegato individuato per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

    5. Con gli accordi di cui al comma 3, agli uffici di cui al comma 4 è conferito, in via principale, il compito di stazione appaltante delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate che, quale loro centrale di committenza, acquista forniture o servizi destinati ad una o più delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate, e aggiudica appalti o concessioni o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad una o più delle amministrazioni aggiudicatrici convenzionate. In tale veste, gli uffici medesimi curano la gestione stabile di sistemi dinamici di acquisizione di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, attraverso lo strumento dell'asta elettronica, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, nei casi previsti dal Codice, l’adozione e la tenuta di elenchi di operatori economici ai quali affidare appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, la gestione del dialogo competitivo.

    6. Agli uffici di cui al comma 4 è possibile inoltre conferire, direttamente o mediante delega secondo quanto concordato, ad esempio:

    a) i compiti di Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

    b) la predisposizione di studi di fattibilità, di valutazione di impatto ambientale, e di identificazione e quantificazione dei bisogni delle amministrazioni convenzionate;

    c) la predisposizione e la responsabilità dell’attuazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nonché dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno da ciascuna delle amministrazioni convenzionate;

    d) la potestà a partecipare alle conferenze di servizi aventi ad oggetto progetti relativi a lavori, servizi, forniture;

    e) i compiti di responsabile unico del procedimento;

    f) i compiti di progettazione interna;

    g) i compiti di ufficio di direzione dei lavori;

    h) i compiti connessi alle operazioni di collaudo;

    i) i compiti di ufficio per le espropriazioni, e la competenza all’autorizzazione di cui all’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

    j) l’istruttoria tecnica delle proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità mediante contratti di concessione, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori, e la loro eventuale attuazione;

    k) la proposta di transazione, accordo bonario ed altre misure utili a prevenire o eliminare una controversia derivante dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, senza ricorrere all’autorità giudiziaria, con l’utilizzo delle risorse già attribuite all’ufficio;

    l) i compiti connessi al monitoraggio dell’attuazione di accordi con altre amministrazioni;

    m) le comunicazioni dei dati statistici, delle informazioni e della documentazione dei contratti pubblici previste per legge a carico delle amministrazioni convenzionate, anche in via telematica, previa sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa per il collegamento informatico con l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.

    7. In ogni caso, all’approvazione dei progetti e all’adozione di varianti provvedono gli organi ordinariamente competenti delle amministrazioni aderenti all’accordo, su indicazione degli uffici di cui al comma 4.

    8. Agli uffici di cui al comma 4 può essere addetto, con le modalità consentite dall’ordinamento degli enti aderenti all'accordo, esclusivamente personale di tali enti, dotato delle competenze, dei requisiti professionali e dell’esperienza necessari per lo svolgimento dei compiti affidati all’ufficio. L’accordo specifica le modalità con le quali le prestazioni di servizio sono svolte anche presso gli uffici delle amministrazioni convenzionate, e sono individuati i responsabili dell’interlocuzione operativa con gli uffici medesimi presso ciascuna amministrazione convenzionata.

    9. Il responsabile di ogni procedimento curato dagli uffici di cui al comma 4 è individuato dai rispettivi dirigenti, sentita l’amministrazione convenzionata interessata, tra il personale addetto ai medesimi o, se opportuno, tra qualunque dipendente idoneo della stessa amministrazione, che, per tale attività, risponde funzionalmente al dirigente dell’ufficio unico o comune. In ogni caso, il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione convenzionata interessata, che sono tenuti a fornire completa collaborazione. A tal fine, gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono la piena accessibilità del dirigente dell’ufficio unico o comune ad ogni documento amministrativo necessario per la cura delle sue funzioni.

    10. Nel caso di inadeguatezza dell’organico degli uffici di cui al comma 4, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione convenzionata interessata l'affidamento delle attività di supporto a idoneo personale della medesima. Solo in caso di inadeguatezza dell'organico dell’amministrazione convenzionata interessata, questa dispone l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

    11. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono conseguire incarichi di progettazione, ovvero partecipare alle varie fasi di svolgimento di appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Codice. L’ambito territoriale di cui all’art. 90, comma 4, del Codice coincide con il territorio di tutte le amministrazioni convenzionate. Alle attività svolte dagli uffici di cui al comma 4, ove compatibile, si applicano i corrispettivi di cui all’art. 11 della Legge.

    12. Gli accordi di cui al comma 3 sono in ogni caso trasmessi al Settore Opere Pubbliche della Regione Campania, che esercita la vigilanza sull’andamento della loro attuazione, tramite l’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, mediante forme collaborative.

    13. Ai fini di cui al presente articolo, con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituito presso l’Osservatorio regionale un apposito gruppo di lavoro, composto da funzionari ed esperti, con il compito di assistere alla piena e corretta implementazione delle misure ivi previste.



    Art. 3 Cooperazione e Sussidiarietà

    (Artt. 5 e 81 L.R. n. 3/07)

    1. Indipendentemente dagli accordi di cui all’art. 2, e nell’ipotesi di carenze di organico, contingenze finanziarie o accertata onerosità, le amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi dell’art. 5 della Legge, non si siano dotate di idonee strutture per l’applicazione della Legge stessa, in virtù del principio costituzionale di sussidiarietà, possono rivolgersi alla Provincia territorialmente competente oppure alla Regione sia nella fase della predisposizione delle gare, che dello svolgimento del procedimento, con particolare riferimento alla valutazione dell’anomalia delle offerte, nonché per qualsiasi chiarimento o suggerimento per la predisposizione degli atti occorrenti, per i quali è competente l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni.

    2. Ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 1 del 2008, le procedure di appalto per lavori superiori ad euro 250.000 possono essere affidate, previa convenzione, all'ufficio del genio civile territorialmente competente della Regione Campania.

    3. Per gli interventi di interesse regionale di competenza di altri enti, oggetto di finanziamento regionale, il bando di gara relativo ai lavori o all’acquisizione dei servizi e delle forniture è pubblicato entro il termine perentorio di cui all’art. 71 della Legge, decorrente dalla ricezione della comunicazione del decreto dirigenziale di cui all’art. 66, comma 4, o di cui all’art. 68-bis, comma 5, della Legge. In mancanza, si applicano le procedure sostitutive di cui al medesimo art. 71 della Legge.



    Art. 4 Responsabile del procedimento

    (Art. 6 L.R. n. 3/07)

    1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del Codice, e dell’art. 6, comma 5, della Legge, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale; per le attività non assoggettate a programmazione ai sensi dell’art. 8, il responsabile del procedimento è nominato, in conformità alle disposizioni di legge, dal Dirigente competente.

    2. Il responsabile del procedimento per i lavori è un tecnico dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento per i servizi e le forniture è un dipendente, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a tre anni. In ogni caso il responsabile deve possedere professionalità e titolo di studio adeguato alla tipologia e all’entità del procedimento.

    3. Se l’organico della stazione appaltante presenta carenze, accertate con atto dell’organo competente, che non consentono l’incarico di responsabile ad un dipendente idoneo, si provvede a richiedere ad altro Comune, alla Provincia o alla Regione il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, secondo la disciplina vigente, di un loro dipendente.

    4. Solo nel caso in cui le richieste di cui al comma 3 vengano rifiutate da tutti gli enti cui siano state sottoposte, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la stazione appaltante provvede ad affidare, con le procedure previste per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ad idonea persona fisica non dipendente pubblico, munita di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, l’incarico contrattuale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di un procedimento.



    Art. 5 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per i lavori, i servizi e le forniture

    (Art. 6 L.R. n. 3/07)

    1. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento, a lui affidato, risulti condotto in modo unitario e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata, della sicurezza e della salute dei lavoratori, oltre che degli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento, ed in ogni caso in conformità alla sua programmazione ed alla normativa vigente.

    2. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale, o agli altri organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle fasi di:

    a) aggiornamento della programmazione;

    b) affidamento, elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ove dovuti;

    c) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;

    d) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento, e del livello di prestazione, qualità e prezzo;

    e) esecuzione, collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

    3. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento attesta il fatto e propone all’amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto, secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi. Gli affidatari delle attività di supporto, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del Codice, devono possedere idonei requisiti ed avere stipulato polizza di assicurazione.

    4. Gli affidatari dei servizi di supporto, di cui al presente articolo, non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori, forniture o servizi, nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi, ai sensi dell’art. 90, comma 8, del Codice, o ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

    5. Entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti di collaudo, o di verifica di conformità, o dell’attestazione di regolare esecuzione, il responsabile del procedimento rende il conto all’amministrazione aggiudicatrice della gestione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto, allegando:

    a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;

    b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;

    c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali delle controversie relative a diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto, di cui alla parte IV del Codice;

    d) eventuali altri documenti richiesti dagli organi di governo o di controllo e revisione dell’amministrazione aggiudicatrice.

    6. Il responsabile del procedimento cura l'affidamento diretto dei lavori di importo inferiore a 40.0 euro, e dei servizi o delle forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

    7. Qualora il responsabile del procedimento ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa al contraente principale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza fino alla dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione nei tempi concordati con l’Amministrazione.

    8. Qualora il responsabile del procedimento, per due volte consecutive, ottenga un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva ad opera del medesimo aggiudicatario, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, ovvero dal direttore dell’esecuzione se nominato, propone la risoluzione del contratto, con le procedure di cui all’art. 136 del Codice. Se l’inadempienza riguarda il soggetto subappaltatore, l’amministrazione aggiudicatrice revoca l’autorizzazione ad avvalersi del soggetto inadempiente, determinando, in tal caso, i tempi entro i quali perentoriamente l’aggiudicatario provvede ad indicare il nuovo soggetto subappaltatore ovvero a comunicare la scelta di provvedere direttamente all’esecuzione della quota subappaltata se in possesso di idonea qualifica.

    9. Il responsabile del procedimento predispone, entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione o dal recesso dal contratto, una relazione dettagliata sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo le disposizioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, d'ora innanzi Autorità, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa all’Osservatorio statale e, in base a formali intese, a quello regionale.

    10. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice, dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento doloso o gravemente colposo, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.

    11. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, della Legge, il responsabile del procedimento comunica all'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni le ditte che, nell'ambito della esecuzione dei contratti di cui sono affidatarie, hanno compiuto le violazioni ivi previste.

    12. Il responsabile del procedimento è responsabile della tenuta e della trasmissione dei dati e delle informazioni dovute all’Osservatorio regionale, o da quest’ultimo a qualsiasi titolo richiesti, fino al completo espletamento dell’incarico, curandone la successiva consegna all’amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 6 Funzioni e compiti peculiari del responsabile unico del procedimento di lavori

    (Art. 6 L.R. n. 3/07)

    1. Salvo che sia diversamente disposto dalla Legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento di lavori, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l’altro:

    a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;

    b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;

    c) redige, secondo quanto previsto dall’art. 93, commi 1 e 2 del Codice, il documento preliminare alla progettazione, e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CU) di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto; cura la redazione dello studio di fattibilità di cui all’art. 7, comma 8, della Legge;

    d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del Codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’art. 91, comma 5, del Codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere, all’interno dell’amministrazione, le diverse fasi della progettazione senza ausili di soggetti esterni; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;

    e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;

    f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;

    g) affida gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice;

    h) convoca e presiede, nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;

    i) propone motivatamente alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

    j) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; k) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del Codice, giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;

    l) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del Codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante, e le eventuali ragioni per le quali l’incarico non può essere affidato ad alcuno dei soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 60 della Legge;

    m) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sentito il direttore dei lavori; n) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

    o) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

    1) l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

    2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

    3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

    p) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione, sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici; q) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; r) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio statale e, sulla base di specifici protocolli d’intesa, a quello regionale, gli elementi relativi agli interventi di sua competenza, anche in relazione a quanto prescritto dall’art. 7, comma 8, del Codice; s) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; t) trasmette agli organi competenti dell' amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione degli atti di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

    u) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera e vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti;

    v) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; w) accerta e certifica l’eventuale presenza di categorie delle opere o dei lavori negli interventi, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente; x) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; y) propone la conciliazione, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

    2. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli artt. 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

    a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

    b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni, affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

    3. Il responsabile del procedimento per i lavori, nei limiti delle proprie abilitazioni e competenze professionali, può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per uno o più interventi di importo inferiore a 500.000 euro, salvo che per gli interventi di cui agli artt. 90, comma 6, 91, comma 5, 122, comma 1, 141, commi 1 e 7, del Codice. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), del Codice.

    4. Il responsabile del procedimento per i lavori non può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori per interventi di qualsiasi importo, caratterizzati dalla presenza rilevante di caratteri innovativi, o di particolare complessità, o di alta precisione, o di difficoltà logistica, o di particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali, o di esecuzione in ambienti aggressivi, o di dotazioni impiantistiche non usuali, salvo che, con motivata deliberazione, non si dimostri la sua attitudine.

    5. In caso di particolare necessità, per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli di cui al comma 4, le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.



    Art. 7 Funzioni e compiti peculiari del responsabile del procedimento per servizi e forniture

    (Art. 6 L.R. n. 3/07)

    1. Salvo che sia diversamente disposto dalla legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento per servizi e forniture, oltre a svolgere i compiti specificamente previsti da altre disposizioni di legge o del presente regolamento, tra l’altro:

    a) predispone ovvero coordina la progettazione, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentirla;

    b) formula proposta motivata all’amministrazione aggiudicatrice del sistema di affidamento dell’intervento;

    c) coordina ovvero cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

    d) coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 del Codice, da parte dell’organo competente e le relative procedure, sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;

    e) compie le azioni dirette a garantire un adeguato flusso informativo e di comunicazione tra la commissione giudicatrice e l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell’efficiente svolgimento delle attività di rispettiva competenza;

    f) effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell’intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi;

    g) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice e dal presente regolamento, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

    h) accerta la data di effettivo inizio del servizio o della fornitura e ogni altro termine di loro svolgimento;

    i) trasmette agli organi competenti dell' amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dell’esecuzione ove nominato, la proposta di sospensione o di risoluzione del contratto;

    j) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

    k) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio statale e, sulla base di formali intese, a quello regionale, degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

    l) applica le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;

    m) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

    n) propone la conciliazione, la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’appalto;

    o) svolge, su delega del soggetto di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 i compiti ivi previsti.

    2. Salvo che diversamente sia disposto dalla legge o dal regolamento statali, il responsabile del procedimento per servizi e forniture svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante.



    Art. 8 Disposizioni in tema di programmazione

    (Artt. 7 e 63 L.R. n. 3/07)

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano il quadro dei bisogni, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento, consistenti in lavori o in acquisizione di beni e servizi, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e della normativa di settore ove vigente.

    2. Il programma di cui all’art. 7 della Legge è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del Codice, della Legge e sulla base del fabbisogno di lavori, beni e servizi di cui al comma 1.

    3. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), della Legge, sono inseriti nell’elenco annuale gli appalti di forniture e servizi che rispondono alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, rilevate con lo studio di cui al comma 1, con i contenuti minimi ivi indicati. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 93 del Codice, salvo che:

    a) per i lavori di manutenzione ordinaria, per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria, la cui separata indicazione nell’elenco annuale è accompagnata dalla stima sommaria dei costi;

    b) per i lavori di urgenza, la cui separata indicazione nell’elenco annuale è corredata dalla perizia, di cui all’art. 15.

    4. I contenuti minimi dello studio di fattibilità di cui all’art. 7, comma 8, della Legge, con esclusivo riferimento agli appalti di lavori, consistono:

    a) nelle analisi propedeutiche ed alternative di progetto, con la stima e l'analisi del fabbisogno e della proposta per il suo soddisfacimento, con l'ipotesi di modello di gestione e manutenzione dell’opera, con la considerazione sintetica delle alternative;

    b) nella fattibilità tecnica, con la descrizione delle caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali delle funzioni da insediare, con particolare riferimento all’utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche rinnovabili, e con la loro approssimativa localizzazione;

    c) nella valutazione pre-progettuale della compatibilità ambientale, con la descrizione meramente qualitativa della situazione ambientale e un quadro sintetico dei principali fattori di rischio o impatto ambientale, eventualmente indicando le maggiori criticità già prevedibili, e gli elementi da approfondire nell’ulteriore sviluppo progettuale;

    d) nella sostenibilità finanziaria, con riferimento agli importi presunti dell’investimento e alla loro copertura possibile, e alla previsione degli andamenti finanziari per la sua gestione e manutenzione;

    e) nella convenienza economico sociale, con riferimento ai principali costi e benefici esterni;

    f) nella verifica procedurale, con la considerazione delle condizioni giuridiche, istituzionali, amministrative, organizzative ed operative dell’intervento, e la prima indicazione della compatibilità con la disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e territoriale e la programmazione regionale, provinciale e locale;

    g) nell’analisi di rischio e sensitività, con la evidenziazione dei principali, prevedibili eventi sfavorevoli che possano incidere sulla fattibilità e sulla gestione dell’opera, o influenzare

    i risultati economici o finanziari.

    5. La programmazione annuale dei lavori contempla esplicitamente somme a disposizioni per:

    a) aggiornamento prezzi ai fini della gara;

    b) conciliazioni, transazioni;

    c) accordi bonari, incentivi e accelerazione lavori.

    6. Il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione, provvede a integrare ovvero a modificare le prescrizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 1, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione delle attività da progettare, le ritenga insufficienti o eccessive; il provvedimento è assunto d’intesa con la Soprintendenza archeologica territorialmente competente nei casi di esecuzione di saggi e scavi archeologici preventivi.



    Art. 9 Progettazione di lavori

    (Artt. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

    1. Il progetto è il documento tecnico-economico da redigere in modo che sia assicurato il rispetto delle finalità e degli obbiettivi di cui alla Legge ed, in particolare:

    a) la qualità del lavoro nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;

    b) la manutenzione dell’opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l’agevole controllo delle prestazioni nel tempo;

    c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;

    d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico, ubicati in zone a rischio sismico, vulcanico, idraulico e idrogeologico;

    e) la piena accessibilità e fruizione di spazi ed ambienti pubblici o di interesse pubblico con particolare riferimento alla eliminazione o riduzione di barriere architettoniche;

    f) il rispetto di norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;

    g) il risparmio energetico, la tutela delle risorse non rinnovabili e il riciclaggio, tecnicamente compatibile, di materiali da costruzione.

    2. Laddove la presenza di particolari condizioni e stati di fatto costituisca elemento di inidoneità o ostacolo al rispetto del comma 1, il progettista incaricato è tenuto ad indicarne le motivazioni e ad individuare le soluzioni compatibili.

    3. Eventuali varianti in corso d’opera, accertate dal responsabile unico del procedimento come derivanti da carenze od omissioni progettuali relative alla mancata o non corretta applicazione dell’art. 9 della Legge, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di accessibilità e fruizione di spazi ed ambienti pubblici o di interesse pubblico interessati dalla progettazione medesima, sono computate, ai sensi dell’art. 56, comma 3, lett. e) della Legge, in danno al progettista incaricato.

    4. L’ Archivio Tecnico regionale raccoglie, con le modalità previste nel disciplinare tecnico di cui all’articolo 80, comma 2 della legge, le esperienze di progettazione e di esecuzione degli interventi più significative registrate sul territorio regionale.

    5. Il fondo di sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto di opere pubbliche di cui all’art. 10 della Legge, da istituire presso il Settore Opere pubbliche a valere sulla U.P.B. 1.1.6, oltre a rivolgersi ai servizi di progettazione volti a realizzare interventi di mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale, nonché di predisposizione allo sviluppo, privilegia gli interventi la cui progettazione, attraverso il rispetto dei principi ed obiettivi di cui al comma 1, sia improntata ad una chiara ed elevata qualità progettuale.

    6. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti utilizzano motivatamente la procedura del concorso di progettazione ovvero del concorso di idee, eventualmente facendo ricorso alle modalità di cui all’art 11. Sono da intendersi lavori di rilevante interesse, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi a:

    a) opere edilizie o interventi infrastrutturali da inserire in contesti urbani cui conferire una nuova caratterizzazione urbana, o che presentino particolari problematiche sotto il profilo architettonico, storico ed ambientale, della viabilità, della qualità insediativa o della riqualificazione funzionale;

    b) opere edilizie o interventi infrastrutturali da effettuare in ambiti urbani ed extraurbani dotati di particolare valenza paesaggistica ed ambientale, come individuati ai sensi della normativa vigente;

    c) interventi di contenuto sperimentale o tecnologicamente innovativo.

    7. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso. I quadri economici prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

    A - Lavori e sicurezza:

    a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

    a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

    B - Somme a disposizione dell’amministrazione:

    b1) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, rimborsi previa fattura;

    b2) rilievi, accertamenti ed indagini;

    b3) allacciamenti ai pubblici servizi;

    b4) imprevisti (max 5% lavori a base d’asta);

    b5) acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;

    b6) accantonamenti, per:

    a - compensazione prezzi (min. 1% dell’importo lavori a base d’asta) ex art. 50, commi 3 e 7 della Legge; art. 133, commi 3 e 7 del Codice;

    b - spese di manutenzione per un anno dalla data di consegna;

    b7) spese tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, incentivo ex art. 11 della Legge, spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all’intervento (organizzazione uffici, produzione elaborati, missioni, assicurazioni personale dipendente, e simili):

    a - interne;

    b - esterne;

    b8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, attività specialistiche (geologiche, geotecniche, meteo marine, ecc.), attività di consulenza;

    b9) spese eventuali per commissioni giudicatrici;

    b10) spese per pubblicità;

    b11) opere artistiche ex art. 11 (almeno il 2% dei lavori a base d’asta);

    b12) spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per monitoraggi in corso d’opera e post-opera

    b13) I.V.A. e altre imposte:

    a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia);

    b) per spese tecniche;

    c) per altre voci del quadro economico.

    8. Il computo metrico estimativo deve contenere i prezzi di cui al tariffario regionale Opere Pubbliche vigente. Qualora i tempi per la redazione del progetto e per l’attivazione della procedura di gara siano tali da rendere necessario un aggiornamento del computo metrico estimativo per adeguarlo al prezzario vigente al momento della pubblicazione del bando, il responsabile del procedimento provvede a tale aggiornamento. A tal fine, sono utilizzate le somme a disposizione di cui al comma 7.



    Art. 10 Progettazione di servizi e forniture

    (Arti. 8, 9, 10 e 12 L.R. n. 3/07)

    1. In caso di acquisizione di servizi e/o forniture, la progettazione è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l’oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

    a) la relazione tecnico-illustrativa;

    b) le valutazioni e le disposizioni per la redazione dei piani di sicurezza di cui alla normativa vigente;

    c) le modalità di calcolo della spesa per l’acquisizione del bene o del servizio, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b) ;

    d) il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del servizio, per la sicurezza e altri oneri non soggetti a ribasso, e somme a disposizione;

    e) il capitolato speciale descrittivo o prestazionale, con indicazione dei livelli di prestazione attesi rispetto ai minimi inderogabili;

    f) lo schema di contratto.

    2. La progettazione per l’acquisizione di servizi e forniture è predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Il responsabile del procedimento, fermo restando quanto disposto dall’art. 12, comma 13, della Legge, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del presente regolamento e dall’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, predispone ovvero coordina la progettazione di cui al comma 1, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa.

    3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, il responsabile del procedimento deve essere dotato di adeguate capacità. Qualora la stazione appaltante non disponga di personale adeguato, provvede ad affidare, con le procedure previste per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ad idonea persona fisica non dipendente pubblico, munita di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, l’incarico contrattuale a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 2.

    4. Per appalti di forniture e servizi la cui pericolosità o la cui non corretta esecuzione può causare danni all'uomo o all'ambiente, o che richiedono l'utilizzo di misure preventive volte a proteggere l'uomo e l'ambiente, il progetto di cui al comma 1 è redatto da soggetto dotato di specifica competenza, anche diverso dal responsabile del procedimento. Il progetto prevede, fra l'altro, un piano operativo di controllo e verifica dello svolgimento del servizio o della fornitura con cadenza massima di quindici giorni, ovvero con la diversa cadenza, oggettivamente prescritta e riscontrata dal progettista per particolari tipi di servizi e forniture, quali, a solo titolo esemplificativo: forniture e servizi sanitari, sociali, di ristorazione e mensa, di trasporto persone, alimenti e materiale deperibile, di eliminazione scarichi tossici, di fogna o rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, in particolare se rivolti a fasce sociali protette.

    5. Il piano operativo di cui al comma 4 è predisposto anche in caso di forniture e servizi, della medesima natura, rientranti in un appalto di lavori cui risultano funzionali, ovvero in un appalto misto con prevalente componente di lavori. Detto piano comprende anche il monitoraggio e la rintracciabilità dei materiali nel percorso dalla fornitura, alla lavorazione, fino all’utilizzo finale, ovvero al riciclaggio o al sito di smaltimento.

    6. Per quanto concerne l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, l’amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stima dell’importo del servizio, adotta come criterio a base di riferimento i corrispettivi riferiti alle prestazioni previste dalle tariffe professionali vigenti, aumentati sulla base degli incrementi stabiliti dalle stesse per il rimborso spese. Tale importo è validato dal responsabile del procedimento ai fini dell'osservanza degli artt. 28 e 29 del Codice e delle norme di cui al presente regolamento. L’importo così stimato è soggetto a ribasso unico, pertanto l’offerta economica è costituita dal ribasso sulla somma degli importi relativi a prestazioni e spese.



    Art. 11 Norme per l’arte negli edifici pubblici in Campania

    (L. 29 luglio 1949, n. 717)

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici che progettano la realizzazione di nuove opere, destinano una quota non inferiore al due per cento delle somme del quadro economico previste per i lavori:

    a) all’esecuzione di opere d’arte di pittura e scultura connesse al progetto architettonico;

    b) all’acquisto di opere d’arte mobili di pittura o scultura.

    2. Nella commissione per la procedura concorsuale volta alla scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte, ovvero delle opere da acquistare, sono necessariamente contemplati:

    a) il progettista;

    b) il competente Soprintendente per i beni storici, artistici ed etnoantropologici o un suo delegato;

    c) due artisti di chiara fama, le cui opere siano già presenti in almeno un museo statale, regionale o degli enti locali, nominati dall'amministrazione medesima;

    d) per i progetti di particolare complessità, un componente di riconosciuta competenza nella storia dell’arte o nella critica dell’arte contemporanea.

    3. Nei casi di cui al comma 1, la relazione di accompagnamento al progetto preliminare considera:

    a) le possibili interazioni tra opera d’arte e l’edificio, o parti di esso;

    b) le diverse tipologie di supporti o di opere da considerare;

    c) le relazioni con gli spazi pubblici o con le aree esterne;

    d) in alternativa, le ragioni per le quali è più opportuno procedere all’acquisto di opere d’arte mobili di pittura o scultura.

    4. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3, il progettista e l’artista, individuato con le modalità di cui al comma 2, condividono tempi e procedure per la corretta applicazione del presente articolo.

    5. Nello svolgimento della procedura concorsuale per la scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte, ovvero delle opere da acquistare, e per tutto quanto non disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatici fanno riferimento alle linee guida per l’applicazione della legge n. 717/1949 recante “norme per l’arte negli edifici pubblici”, di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali 23 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2007.



    Art. 12 Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

    (Art. 11 L.R. n. 3/07)

    1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della Legge, i criteri di riparto degli incentivi per la redazione degli atti di progettazione, relativi ai lavori pubblici, ai servizi e alle forniture, nonché di pianificazione, sono individuati nel capo VI del presente regolamento.

    2. Al fine di promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, i bandi medesimi prevedono un punteggio, non superiore ad un decimo della valutazione complessiva dell'offerta, per la presenza di almeno un professionista abilitato da non oltre 5 anni.

    3. Oltre al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il bando per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 91, comma 1, del Codice prevede criteri di valutazione che considerano anche la più giovane età dei soggetti concorrenti.

    4. Nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione il bando deve indicare che la documentazione progettuale da esibire ai fini della valutazione dell’offerta sia riferita a classi e categorie di progettazione analoghe a quelle oggetto di affidamento. Detta documentazione può riferirsi anche a servizi svolti per committenti privati, purché eseguiti e certificati dal committente e dall’ordine professionale di appartenenza, nonché di premi, selezioni e menzioni ufficiali a seguito di concorsi di idee e di progettazione.



    Art. 13 Verifica e validazione dei progetti

    (Art. 14 L.R. n. 3/07)

    1. L’attività di verifica e di validazione del progetto, ai sensi dell’art. 14 della Legge, è condotta dal responsabile del procedimento, o da diverso soggetto a ciò incaricato, il quale redige specifiche relazioni attraverso le quali, oltre alle verifiche di cui alle disposizioni normative e regolamentari statali, rileva:

    - la conformità del progetto rispetto alla fase progettuale immediatamente precedente;

    - la corretta stima del valore dell’appalto, al fine di non sottrarlo all'osservanza di norme riferite alle specifiche soglie individuate dal Codice;

    - la completezza della documentazione progettuale e del quadro economico;

    - la corrispondenza degli elementi del computo metrico estimativo alle prestazioni previste nei capitolati e negli elaborati grafici descrittivi;

    - la regolarità del procedimento di affidamento dell’incarico e approvazione del progetto;

    - la completa acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di consenso, comunque denominati, nonché il recepimento delle prescrizioni ivi indicate;

    - l’utilizzo del prezzario regionale vigente ed in ogni caso l’adeguatezza dei prezzi applicati per le voci non ricomprese nel prezzario;

    - la compatibilità delle soluzioni progettuali con le disposizioni di cui agli artt. 9 e 10.

    2. La validazione del progetto è l’atto formale di assenso che riporta gli esiti delle verifiche e che, pertanto, richiede competenze adeguate al contenuto del progetto da validare. Il soggetto a ciò incaricato risponde per ogni inadempimento connesso al mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato.

    3. In caso di validazione condizionata, il responsabile del procedimento, tra l’altro, impartisce disposizioni circa i modi e i termini nei quali il progetto debba essere integrato, a cura del progettista e senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione aggiudicatrice. La verifica e la validazione si riterranno utilmente concluse solo con l’ottemperanza alle suddette disposizioni, come formalmente attestata dal responsabile del procedimento.

    4. Nei casi di cui all’art. 9, comma 3, il responsabile del procedimento, nell’ambito della relazione di cui al comma 1, valuta le motivazioni addotte dal progettista e la compatibilità delle soluzioni dallo stesso individuate.

    5. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

    6. L’attività di verifica e validazione è incompatibile con l’attività di progettazione cui la stessa è riferita.

    7. La Consulta tecnica regionale, di cui all’art 74 della Legge, nei casi ivi previsti, verifica in sede istruttoria la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

    8. Per gli appalti di servizi e forniture, l’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 112, comma 6, del Codice, può stabilire di sottoporre a verifica il progetto.

    9. Per appalti di forniture e servizi la cui pericolosità o la cui non corretta esecuzione può causare danni all'uomo o all'ambiente, o che richiedono l'utilizzo di misure preventive volte a proteggere l'uomo e l'ambiente, la verifica e validazione di cui al comma 8 sono obbligatorie.

    10. Nei casi di cui al comma 9, e comunque in tutti gli appalti di lavori, la verifica e la validazione del progetto pongono particolare attenzione alla presenza, alla completezza, alla compatibilità e all’affidabilità delle operazioni di smaltimento o riutilizzo dei materiali, dei relativi imballaggi e dei rifiuti di lavorazione, in qualsiasi stadio chimico-fisico usati, prodotti o mutati, sulla base di una analisi dei rifiuti stessi.

    11. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento, al fine di accertare l'unita' progettuale, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista e l’autore del progetto posto a base della gara, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo, rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. L’autore del progetto, posto a base della gara, è chiamato ad esprimersi in ordine a tale conformità entro 15 giorni dalla prima riunione, con dichiarazioni a verbale o per iscritto; in mancanza, si presume che egli si sia espresso per la conformità.



    CAPO III – INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E DELLA CONCESSIONE

    Art. 14 Procedure in economia (Art.17 L.R. n. 3/07)

    1. Possono eseguirsi in economia:

    a) le prestazioni di cui all’art. 125 del Codice, commi 6 e 10;

    b) gli interventi di urgenza di cui all’art 15 del presente regolamento;

    c) gli interventi di somma urgenza di cui all’art. 16 del presente regolamento.

    2. Salvo che non venga eseguita in amministrazione diretta, l’esecuzione in economia degli interventi può avvenire, nei limiti di importo di cui alla normativa vigente:

    a) per cottimo fiduciario;

    b) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

    3. L'amministrazione aggiudicatrice può adottare atti contenenti le precisazioni, le specificazioni e gli adeguamenti organizzativi ed operativi necessari per l'esecuzione dei lavori in economia.

    4. L'amministrazione aggiudicatrice, con propri atti di organizzazione, individua l'articolazione delle competenze dirigenziali relativamente all'effettuazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

    5. Il dirigente ha l’obbligo di effettuare, direttamente ovvero attraverso tecnici all'uopo delegati, visite di sopralluogo a campione.

    6. Per tutte le prestazioni in economia è nominato un responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge, al quale compete l’individuazione del livello di progettazione da redigere più idoneo per l’affidamento delle prestazioni, comunque non inferiore a quanto definito dall’art. 15, comma 10.

    7. L'affidamento delle prestazioni per cottimo è preceduto da interpello, rivolto ad almeno cinque concorrenti, se sussistono in tal numero soggetti qualificati ai sensi della normativa vigente, individuati sulla scorta degli elenchi di cui all’art. 20 del presente regolamento.

    8. La scelta dell’affidatario è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso tra i concorrenti che hanno presentato l’offerta.

    9. L'esecuzione della prestazione può aver luogo a mezzo di affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, nei seguenti casi:

    a) per interventi di importo non superiore a 20.000 euro, per servizi e forniture, e a 40.000 euro, per lavori;

    b) per interventi in circostanze di somma urgenza, ai sensi dell'art. 16;

    c) per lavori accessori ad un appalto in corso di esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

    10. Il contratto di cottimo deve contenere:

    a) l’elenco delle prestazioni;

    b) i prezzi unitari e il computo a corpo o a misura;

    c) le condizioni di esecuzione;

    d) il termine di ultimazione;

    e) le modalità di pagamento;

    f) le penalità in caso di ritardo e i diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del contratto;

    g) le garanzie a carico dell’esecutore;

    h) le indicazioni di cui agli artt. da 50 a 53 della Legge;

    i) la prestazione della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice, all'atto della stipula del contratto stesso.

    j) la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, trasmessa dall'affidatario prima della consegna dei lavori.

    11. Le prestazioni oggetto di contratto sono eseguite direttamente ed esclusivamente dall’affidatario, fatto salvo quanto disposto dall’art. 118 del Codice relativamente al subappalto.

    12. Il responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa, comunque entro il limite autorizzato.

    13. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni o di inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario, si applicano le penali previste nel contratto, previa contestazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all'impresa medesima. In caso di inadempimento grave, la stazione appaltante può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contralto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

    14. Il ricorso all’acquisizione in economia per forniture e servizi è consentito, oltre che nei casi di cui all’’art. 125, comma 10, del Codice, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

    a) spese per l’effettuazione di indagini, statistiche, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e la diffusione dei bilanci, delle relazioni programmatiche e, in genere, delle attività dell’amministrazione;

    b) acquisti per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi , mostre e cerimonie;

    c) spese di rappresentanza;

    d) acquisto e/o manutenzione di materiali, attrezzature, arredi e oggetti, oltre alla manutenzione e noleggio di mezzi di trasporto, per gli uffici e i servizi dell’amministrazione;

    e) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;

    f) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, anche di protezione civile, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

    g) servizi e forniture di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;

    h) forniture, quando non sia stata prevista la possibilità dell’esecuzione in danno, in caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;

    i) acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;

    j) acquisto, riparazione e manutenzione di materiale hardware e software;

    k) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

    l) acquisto dei beni necessari a garantire il corretto funzionamento di uffici e servizi.

    m) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

    n) servizi per indagini varie (geologiche, geotecniche, ecc..), studi, progetti e calcoli vari impiantistici, strutturali e simili, ai fini della compilazione di progetti, della redazione di elaborati grafici, rilevamenti, frazionamenti, accatastamenti, pratiche per ottenimento pareri VV.F., ISPESL, collaudi, sicurezza cantieri, ecc.., esclusi i progetti in materia di lavori pubblici;

    o) spese per noleggio di mezzi ed attrezzature per gli uffici;

    p) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

    q) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

    r) prestazioni professionali inerenti all’applicazione, al completamento e all'aggiornamento dei software applicativi;

    s) spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a convegni, congressi, conferenze, riunioni; t) servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;

    u) servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e dei mezzi.

    15. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.



    Art. 15 Interventi regionali d’urgenza

    (Art. 18 L.R. n. 3/07)

    1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell’informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge, affida gli appalti di lavori, servizi e forniture, sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare.

    2. Il verbale di cui al comma 1, redatto dal tecnico accertatore, riportante i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per sanarlo, è rimesso senza indugio al Dirigente competente, il quale, alla ricezione del verbale, provvede alla nomina del responsabile unico del procedimento.

    3. Per prestazioni di importo fino a 100.000 euro, l’affidamento viene disposto con la procedura di cui all’art. 14, alla quale vengono invitati almeno cinque operatori economici tratti dall’elenco di cui all’art. 20 del presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

    4. Per prestazioni di importo superiore a 100.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento avviene di norma applicando la procedura ristretta semplificata di cui all’art. 21. Dette prestazioni d’urgenza costituiscono un capitolo specifico nell’ambito della programmazione regionale e, pertanto, sono inseriti nell’elenco annuale di cui all’art. 7 della Legge.

    5. L'esecuzione della prestazione può aver luogo a mezzo di affidamento diretto ad una o più imprese, individuate dal responsabile del procedimento, per interventi di importo non superiore a 20.000 euro, per servizi e forniture, e a 40.000 euro, per lavori.

    6. In entrambe le ipotesi di affidamento, di cui ai commi 3 e 4, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, secondo le vigenti norme in materia.

    7. La perizia degli interventi a farsi è presentata al Settore competente per l’approvazione, per la copertura della spesa e per l’autorizzazione degli interventi.

    8. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente del Settore competente, salvo che non ritenga di respingere la proposta, approva la perizia degli interventi entro il termine di giorni venti a decorrere dalla sua presentazione, ovvero la restituisce al responsabile del procedimento, impartendo le necessarie prescrizioni. In tal caso, il responsabile del procedimento provvede alla rielaborazione e ripresentazione della perizia nei successivi cinque giorni al medesimo dirigente, che provvede nei successivi dieci giorni.

    9. L'inutile decorso dei termini di cui al comma 8, previsti per i provvedimenti del dirigente, equivale alla approvazione della perizia. Il dirigente del Settore competente provvede alla nomina di un nuovo responsabile del procedimento, qualora quello nominato non ottemperi nei termini previsti dal medesimo comma 8.

    10. La perizia deve comprendere i seguenti elaborati:

    a) relazione generale;

    b) relazione tecnica;

    c) rilievi plano altimetrici, o analisi qualitative e quantitative;

    d) elaborati grafici alle scale adeguate;

    e) calcoli delle strutture e degli impianti;

    f) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

    g) computo metrico estimativo;

    h) piano di sicurezza e di coordinamento;

    i) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza e delle somme a disposizione;

    j) ogni altro elaborato ritenuto utile allo scopo.

    11. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti specifici, i termini di cui al comma 8 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a trenta giorni. I termini medesimi possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990.

    12. Gli importi di cui al presente articolo sono computati escludendo eventuali somme a disposizione.



    Art. 16 Interventi regionali non programmabili di somma urgenza (Art. 18 L.R. n. 3/07)

    1. Nei casi di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi, sulla scorta dell’informativa dell'Autorità competente ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Regione procede, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge, all’esecuzione delle prestazioni necessarie per la rimozione dei gravi ed imminenti pregiudizi ovvero dei pericoli all’incolumità pubblica, indipendentemente dalla previsione nella propria programmazione.

    2. Gli interventi sono disposti dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si è recato per primo sul luogo, sulla base di un verbale che riporta i motivi dello stato di somma urgenza, le operazioni necessarie per rimuoverlo e le cause che lo hanno provocato.

    3. Il tecnico procede contestualmente all’affidamento diretto dei lavori ad una o più imprese idonee, mediante sottoscrizione congiunta da parte del tecnico e dell’impresa affidataria del verbale di cui al comma 2, che reca anche l’indicazione sommaria dei lavori a farsi, l’importo di massima degli stessi e la misura percentuale concordata del ribasso da applicarsi alle categorie di lavoro che risulteranno dalla perizia dei lavori.

    4. La perizia dei lavori è presentata, entro dieci giorni dalla sottoscrizione di cui al comma 3, al Settore competente per la relativa approvazione e per la copertura della spesa, a valere su uno specifico capitolo di bilancio del settore medesimo. La perizia deve considerarsi approvata, qualora nei cinque giorni successivi non sia intervenuto alcun provvedimento espresso del dirigente del settore competente.

    5. Il dirigente del settore può avocare a sé la redazione della perizia, o nominare altro responsabile del procedimento che vi provveda, dandone comunicazione all’impresa esecutrice ed indicando i nuovi termini.

    6. Il contratto è redatto con i contenuti di cui all’art. 14, comma 10.



    Art. 17 Disposizioni comuni agli interventi d’urgenza e di somma urgenza

    (Art. 18 L.R. n. 3/07)

    1. I principi desumibili dalle disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici del territorio campano di cui all’art. 1, comma 2.

    2. Per gli interventi di cui agli artt. 15 e 16, è fatto tassativo divieto di ogni forma di sub¬affidamento del contratto.

    3. Ultimati e certificati gli interventi, il responsabile del procedimento cura la consegna formale delle opere realizzate al soggetto ordinariamente competente, mediante sottoscrizione di apposito processo verbale.



    Art. 18 Bandi, avvisi e inviti

    (Artt. 19 e 84 L.R. n 3/07)

    1. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione, di pre-informazione, di post-informazione, nonché i programmi triennali e gli elenchi annuali, la cui pubblicità è obbligatoria, ai sensi delle norme vigenti in materia, sono pubblicati anche sul sito web dell’Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, www.sitar-campania.it, accessibile anche dal portale della Regione Campania.

    2. I bandi-tipo, di cui all’art. 19 della Legge, redatti al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti, sono approvati dalla Giunta regionale e sono vincolanti nei casi di realizzazione di lavori, servizi e forniture finanziati, anche parzialmente, dalla Regione Campania. I bandi-tipo sono resi disponibili in versione informatica attraverso il sito di cui al comma 1.

    3. Le procedure di gara attivate, a titolarità regionale, dai settori della Regione Campania sono gestite da uno o più settori della Regione medesima, individuati con atto della Giunta regionale, con il quale si provvede ad adottare le relative modalità di attuazione.

    4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 84 della Legge, i procedimenti amministrativi preordinati alla conclusione delle singole fasi dell'appalto o della concessione di lavori, servizi o forniture, sono assoggettate alla verifica e al controllo da parte degli operatori delle singole amministrazioni aggiudicatrici, secondo le disposizioni adottate dalle amministrazioni stesse. Le procedure, di cui al comma 3, sono svolte in conformità ai criteri di verifica e controllo interni disciplinati con delibera di Giunta, su proposta del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta.

    5. Per gli interventi di interesse regionale di competenza di altri enti, oggetto di finanziamento regionale, il bando di gara relativo ai lavori o all’acquisizione dei servizi e delle forniture, è pubblicato entro il termine perentorio di cui all’art. 71 della Legge, decorrente dalla ricezione della comunicazione del decreto dirigenziale di cui all’art. 66, comma 4, o di cui all’art. 68-bis, comma 5, della Legge. In mancanza, si applicano le procedure sostitutive di cui al medesimo art. 71 della Legge.



    Art. 19 Tutela della legalità negli appalti

    (Artt. 20 e 51 L.R. n. 3/07)

    1. Le stazioni appaltanti aderiscono ai protocolli di legalità di iniziativa degli Uffici Territoriali del Governo territorialmente competenti, al fine di garantire trasparenza e legalità nelle procedure di appalto.

    2. La Regione, al fine di uniformare il comportamento delle stazioni appaltanti sul territorio regionale, promuove accordi con gli Uffici Territoriali del Governo per garantire la massima efficacia nel controllo sulla prevenzione e sul contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici comunque applicano le disposizioni di cui agli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano ogni misura al fine di tutelare l’integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori. A tal fine, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, e dell’art. 51, comma 4, della Legge, prevedono, nel bando, nella lettera d’invito e nel contratto, la clausola contrattuale della V.I.C. (valutazione di impatto criminale).

    5. La clausola V.I.C. prevede che, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della Legge, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

    6. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto un appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avviando la procedura di risoluzione, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.

    7. I bandi prevedono, con clausola esplicita, che tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi ai contratti connessi con l’esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 20 Elenchi di operatori economici

    (Art. 31 L.R. n. 3/07)

    1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 31 della Legge, nei casi di cui al comma 2, l’amministrazione appaltante può individuare il soggetto affidatario attraverso un elenco di operatori economici unico per tutte le stazioni appaltanti della medesima amministrazione.

    2. L’amministrazione può utilizzare l’elenco di cui al cui al comma 1 nei seguenti casi:

    a) procedure in economia, ai sensi dell’art. 17 della Legge;

    b) procedure di urgenza o somma urgenza, ai sensi dell’art. 18 della Legge;

    c) procedura negoziata senza previo bando, ai sensi dell’art. 122, commi 7, 7-bis e 8 del Codice;

    d) procedura negoziata senza previo bando, di cui all’art. 57 del Codice;

    e) affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture, nei casi consentiti per legge.

    3. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina del medesimo.

    4. Al fine di dotarsi dell’elenco di cui al comma 1, l’amministrazione appaltante pubblica, con le modalità previste dall’art. 66 del Codice, un avviso rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti richiesti.

    5. L’elenco di cui al comma 1 è adottato e aggiornato con cadenza al massimo triennale ed ha efficacia per l’intero anno solare successivo, e può essere adottato prima della scadenza prevista solo in caso di necessità di integrazione di soggetti economici, operanti in tipologie e categorie di lavorazioni originariamente non previste.

    6. Nella redazione dell'elenco, l'amministrazione aggiudicatrice esclude, ovvero non ammette, le imprese in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori per fatti inerenti il triennio antecedente l’anno di iscrizione.

    7. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti si applica l’art. 48 del Codice e, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti, l’amministrazione procede in conformità, ovvero, ad acquisire dalla Prefettura le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e all'allegato 4 del D.Lgs. n. 490/1994. Si applica infine quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

    8. L’atto di emanazione dell’elenco prevede:

    a) la suddivisione, secondo tipologie e categorie, di appalti per lavori, servizi e forniture;

    b) l’iter procedurale di accesso all’elenco e di aggiornamento dello stesso;

    c) i termini entro cui le imprese devono manifestare il proprio interesse mediante formale domanda di iscrizione corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, attestando il possesso dei requisiti di qualificazione e delle capacità tecnico - professionali ed economico - finanziarie necessarie per l’iscrizione, e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'aggiudicazione di appalti di pari importo con procedure ordinarie. L’amministrazione procede alle verifiche secondo le procedure di legge.

    d) la definizione dei criteri di gestione dell’elenco secondo i principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento. In virtù del principio di rotazione, le imprese possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti in elenco;

    e) la procedura di selezione delle imprese nei casi di invito di un numero minimo di soggetti (almeno cinque nei casi di cui al comma 2, lett. c), d) ed e);

    f) il divieto per l’amministrazione, nel caso di procedura di somma urgenza, di affidare nel corso dello stesso anno solare l’esecuzione di appalti per un importo complessivo superiore a 400.000 euro alla medesima impresa, o impresa controllata, controllante o collegata, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, se non dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco;

    g) le modalità con cui saranno inviati gli inviti a presentare offerta per la singola procedura da affidare, con l’indicazione dei fondi di bilancio e del responsabile del procedimento preposto;

    h) le modalità con cui dovranno essere presentate le offerte per le singole procedure di affidamento o aggiudicazione.

    9. Con delibera di Giunta regionale viene individuato il Settore tenuto alla costituzione e all’aggiornamento dell’elenco.

    10. Il presente articolo è applicato da tutti i settori regionali e dalle aziende e società partecipate maggioritariamente dalla Regione Campania e costituisce disposizione di principio per le amministrazioni appaltanti operanti nel territorio regionale tenute all’applicazione della Legge.



    Art. 21 Procedura ristretta semplificata per appalti di lavori

    (Art. 36 L.R. n. 3/07)

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro il trenta novembre di ogni anno, possono pubblicare un avviso, con le modalità previste per l'avviso di pre-informazione di cui all’art. 63 del Codice, rivolto a tutte le imprese che abbiano i requisiti ivi richiesti, circa gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla cui realizzazione procedere con la procedura ristretta semplificata. L’avviso contiene le modalità di richiesta di iscrizione, la data ed il luogo per il sorteggio pubblico di cui al comma 4, l’ufficio preposto per le informazioni e il relativo recapito telefonico.

    2. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

    3. L'iscrizione in un elenco non è consentita in forma individuale ai soggetti che facciano parte di raggruppamenti temporanei o consorzi, ovvero a più di un raggruppamento o consorzio, iscritti all'elenco medesimo.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro il trenta dicembre, formano l'elenco iscrivendovi tutti i soggetti in regola con le prescrizioni di cui al comma 1. L'ordine di iscrizione è stabilito mediante sorteggio pubblico, da svolgersi nella data indicata nell'avviso di cui al comma 1.

    5. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti, si applica l’art. 48 del Codice. Inoltre, ai fini dei controlli antimafia, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti con l’Ufficio Territoriale di Governo di competenza, l’amministrazione procederà secondo quanto disposto dai medesimi, ovvero, in assenza degli stessi, provvederà ad acquisire presso il medesimo Ufficio le informative opportune secondo le vigenti disposizioni in materia. Si applica, inoltre, quanto disposto dagli artt. 51, 52 e 53 della Legge.

    6. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati a presentare offerta, secondo l'ordine di iscrizione e sempre se in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, inizialmente in numero di venti. In virtù del principio di rotazione, essi possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che siano stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

    7. Per le modalità di pubblicità dell’elenco e delle relative variazioni, nonché per il controllo di legittimità dello stesso, si applica l’art. 123, commi 13, 14 e 15, del Codice.



    Art. 22 Verifica di congruità delle offerte

    (Art. 46 L.R. n. 3/07)

    1. Ai sensi dell’art. 87 del Codice, se un'offerta appare anormalmente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, procedendo secondo i successivi commi del presente articolo. All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio.

    2. Ai sensi dell’art. 88 del Codice, l’amministrazione aggiudicatrice richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni. L’amministrazione aggiudicatrice, ovvero, se lo ritenesse opportuno, una commissione all’uopo nominata, esamina le giustificazioni prodotte e, ove dovesse ritenerle non sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente, entro un numero di giorni non inferiore a cinque, deve presentare per iscritto le precisazioni richieste.

    3. L’amministrazione aggiudicatrice, ovvero la commissione ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l’amministrazione aggiudicatrice convoca l’offerente con un anticipo di giorni lavorativi non inferiore a tre, invitandolo a fornire ogni elemento ritenuto utile. Nel caso in cui l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

    4. Ai sensi dell’art. 88 del Codice, al fine di individuare la migliore offerta non anomala, l’amministrazione aggiudicatrice procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che dovessero apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto al comma 2.

    5. All'esito del procedimento di verifica, l’amministrazione aggiudicatrice dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del Codice, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

    6. Ai fini della applicazione dei precedenti commi, l’impresa offerente, in allegato all’offerta economica, presenta una dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo che le consentono economie sugli elementi costitutivi l’offerta, così come individuati, a titolo esemplificativo, dall’art. 87, comma 2 del Codice. Non è comunque ammesso riferirsi a:

    - condizioni di vantaggio in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

    - condizioni di vantaggio in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all’art. 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla relativa stima dei costi.

    La dichiarazione esplicativa riguarda anche il costo della manodopera, il monte-ore lavorativo previsto per l’esercizio dell’appalto, l’importo delle spese generali e l’importo dell’utile d’impresa.

    7. In seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sono resi noti gli elementi costituenti ciascuna offerta: il prezzo offerto, il relativo ribasso, l’importo totale del costo della manodopera, il monte-ore lavorativo, le spese generali e l’utile d’impresa.

    8. Allorché richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 2, la presentazione dei giustificativi per la verifica della presunta anomalia, l’offerente a ciò formalmente invitato, e nel rispetto della dichiarazione esplicativa di cui al comma 6, espone:

    a) le analisi-prezzi, elaborate secondo un modello all’uopo predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, basate sulle analisi-prezzi della tariffa regionale vigente. Il modello contiene le voci di cui alla tariffa, complete di quantità e prezzi unitari, di cui alla medesima tariffa, le quantità e i prezzi proposti dall’offerente ed una colonna per il confronto percentuale delle variazioni di ogni singola voce. Le singole voci di costo che presentano variazioni superiori alla soglia di anomalia individuata, devono trovare supporto nelle condizioni di vantaggio competitivo preannunciate nella dichiarazione esplicativa di cui al comma 6;

    b) le spese generali, con l’elenco di tutti i costi che concorrono a generarle, elaborate secondo un modello all’uopo predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice;

    c) l’utile d’impresa;

    d) il costo del lavoro e il monte ore lavorativo. L’amministrazione è tenuta a verificare la congruità delle offerte, con riferimento ai valori individuati in sede di progetto, relativamente al monte ore lavoro/uomo necessario alla realizzazione dell’intervento e al relativo costo complessivo della manodopera riferiti al computo metrico del progetto stesso;

    e) le attrezzature e i macchinari già ammortizzati o non ancora ammortizzati : i relativi giustificativi tengono conto:

    - nel caso di beni non completamente ammortizzati, delle quote di ammortamento di cui al libro dei cespiti;

    - nel caso di beni completamente ammortizzati, dei costi della manutenzione e gestione sostenuti per mantenere in efficienza le medesime attrezzature e i macchinari.

    9. La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'amministrazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del Codice, ovvero potrà non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del Codice.

    10. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1.000.000 di euro, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del Codice, il bando deve prevedere se si procederà all’applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice; in tal caso non si applicherà l'art. 87, comma 1 del Codice medesimo. Comunque non si provvederà all’esclusione automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci e si applicherà l'art. 86, comma 3 del Codice.

    11. Il bando di gara, ai sensi dell’art. 86 del Codice, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture fa espresso riferimento all’applicazione della verifica di congruità delle offerte qualunque sia il criterio di aggiudicazione prescelto di cui agli artt. 82 e 83 del Codice medesimo. In tali casi, l’amministrazione appaltante individua gli elementi costitutivi l’offerta, anche in analogia con i commi 6 e 8 ove compatibili, da assoggettare a dichiarazione esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo ai fini della eventuale successiva presentazione di documenti giustificativi per la verifica della presunta anomalia.

    12. Per i servizi di architettura ed ingegneria, l’offerta economica è comunque assoggettata, in sede di gara, a verifica di congruità secondo i criteri stabiliti nel bando di gara o lettera d’invito, in analogia a quanto stabilito dal comma 1.

    13. La verifica di congruità di cui al comma 12 è applicata anche per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro per i quali si applichi l’art. 20. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice, nell’invito di cui all’art. 20, comma 8, lett. h), può richiedere la presentazione dei giustificativi direttamente in sede di presentazione dell’offerta.



    CAPO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITA' CONCESSA

    Art. 23 Direzione dell’esecuzione del contratto e collaudo in corso di esecuzione

    (Artt. 55, 58, 59 e 60 L.R. n. 3/07)

    1. La direzione della esecuzione del contratto e il collaudo dello stesso sono condotti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

    2. Nel caso di prestazioni di servizi e forniture, il direttore dell’esecuzione del contratto è di norma il responsabile del procedimento, fatta eccezione per:

    a) le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;

    b) le prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico e funzionale;

    c) le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze.

    3. Nel caso di prestazioni di servizi e forniture, l’incarico del collaudo è di norma svolto in corso di esecuzione del contratto, ed è assunto dal direttore dell’esecuzione del contratto stesso, con le medesime limitazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c).

    4. Negli appalti di servizi e forniture, a seconda della natura, il bando di gara ovvero il capitolato speciale o il capitolato d’oneri, nonchè il contratto, indicano, laddove necessari, i criteri e le modalità con cui vanno condotte le attività di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo in corso di esecuzione dello stesso, da parte dei soggetti all’uopo incaricati ai sensi dei commi 2 e 3, a garanzia del raggiungimento dei livelli prestazionali attesi e comunque non inferiori ai minimi inderogabili individuati in sede di progetto.

    5. In ogni caso, le funzioni di cui ai commi 2 e 3, svolte in modo congiunto, sono incompatibili con le funzioni di responsabile del procedimento e di progettista di cui all’art. 10, comma 2.

    6. Nei casi di servizi e forniture di cui all’art. 10, comma 4, le funzioni di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo in corso di esecuzione dello stesso sono incompatibili.

    7. L’applicazione e il rispetto del piano operativo di cui all’art. 10, commi 4 e 5, sono monitorati dall’amministrazione aggiudicatrice in sede di direzione della esecuzione del contratto e di collaudo dello stesso in corso di esecuzione, secondo le modalità e i criteri indicati nel bando di gara o lettera d’invito e nel contratto. La violazione del piano operativo da parte dell’impresa, così come il mancato controllo dell’applicazione del piano da parte del soggetto a ciò preposto, comportano l'applicazione di penali pecuniarie, anch’esse previste in contratto, nonché la revoca del contratto stesso in caso di reiterata violazione.

    8. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni di servizi e forniture rientrino tra quelle di cui al comma 2, lett. a), b) e c) del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice conferisce l'incarico del collaudo ad un soggetto, ovvero ad una commissione composta da tre membri, in possesso della competenza tecnica necessaria, in relazione all’oggetto del contratto ed alla natura dell'appalto.



    CAPO V - FINANZIAMENTO REGIONALE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E NORME PER LA TRASPARENZA E LA SEMPLIFICAZIONE NEGLI APPALTI

    Art. 24 Intervento finanziario regionale e modalità di erogazione

    (Artt. da 64 a 72 L.R. n 3/07 - Art. 27L.R. n. 1/08 - Art. 18 L.R. n. 1/09)

    1. L’intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dagli enti locali e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo e la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

    a) contributi pluriennali per l’ammortamento dei mutui;

    b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

    2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), gli oneri di ammortamento sono a totale carico del Comune beneficiario, che deve rilasciare la delegazione di pagamento con la relativa previsione nel proprio elenco annuale dei lavori e la connessa previsione di bilancio.

    3. Il Settore regionale competente procede all’emissione del decreto di liquidazione, su richiesta dell’ente beneficiario, e previa acquisizione del piano di ammortamento.

    4. L’utilizzo di economie o di ribassi d’asta è consentito anche a completamento dei lavori originariamente finanziati, qualora non diversamente disposto. L'utilizzo medesimo è comunque subordinato alla preventiva rendicontazione dei lavori dai quali deriva e dall’autorizzazione da parte del Settore competente.

    5. Il rendiconto è reso alla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione di Giunta regionale.



    Art. 25 Misure di semplificazione

    (Art. 83 L.R. n. 3/07)

    1. La Regione e le amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge, promuovono e favoriscono:

    a) l’uso di strumenti telematici nella gestione delle procedure d’appalto;

    b) la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in via elettronica;

    c) la possibilità di effettuare in via telematica i sopralluoghi di presa visione degli elaborati progettuali necessari ai fini della partecipazione ai bandi di gara indetti.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a redigere gli atti di gara, i capitolati, i contratti ed ogni altro atto afferente le procedure di cui alla Legge, in conformità ai modelli tipo approvati dalla Giunta regionale, compatibilmente con la tipologia degli interventi da realizzare e alle relative esigenze, anche nel caso in cui la progettazione venga affidata a soggetti esterni.

    3. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi dei procedimenti di cui alla legge, l’Amministrazione aggiudicatrice può rendere disponibili, anche per via telematica, moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi.

    4. Negli atti di gara, è possibile richiedere ai concorrenti la presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante, in via cumulativa, l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 26 della Legge; resta ferma la necessità di dichiarare le condanne riportate che possono essere valutate dall’Amministrazione come incidenti sull’affidabilità morale e professionale.

    5. Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, gli obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti relativi agli appalti pubblici aventi effetto di pubblicità legale, sono assolti con la pubblicazione nel proprio sito informatico da parte della amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di loro consorzi, associazioni o unioni, fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; restano fermi gli oneri di cui all’art. 128, comma 11, del Codice.

    6. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di assegnare ad offerenti, candidati, e operatori economici con cui sia stato stipulato un contratto di appalto o cui sia stata affidata una concessione ai sensi della Legge, caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    7. Le amministrazioni aggiudicatrici che già dispongono di propri siti pubblicano nella relativa pagina iniziale un indirizzo di posta elettronica certificata, a cui ogni operatore economico possa rivolgersi per richieste relative agli appalti ed alle concessioni dell’amministrazione medesima.

    8. Ogni amministrazione aggiudicatrice determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di lavori, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti».

    9. L’Osservatorio regionale individua gli uffici di amministrazioni aggiudicatici, aventi sede in Campania, che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia al buon andamento degli appalti da essi curati, e che dimostrano di agire con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso, ed adotta le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici.



    Art. 26 Procedure alternative di risoluzione delle controversie

    (Art. 83 L.R. n. 3/07)

    1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 239 ss. del Codice, per garantire il buon andamento dell’esecuzione dei contratti di appalto e forme di risoluzione di controversie alternative a quelle contenziose, è istituito l’Ufficio del Conciliatore presso l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, dotato di una apposita segreteria tecnica presso la quale è tenuta una lista di conciliatori, distinta secondo le competenze tecniche e giuridiche, a cui possono essere iscritti:

    a) magistrati a riposo ed avvocati dello Stato debitamente autorizzati o a riposo;

    b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori;

    c) tecnici in possesso di diploma di laurea, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi con comprovata esperienza specifica di almeno dieci anni nel settore degli appalti pubblici;

    d) professori universitari di ruolo con particolare competenza nella materia degli appalti pubblici;

    e) dipendenti pubblici in servizio, debitamente autorizzati, o a riposo, con esperienza professionale specifica nel settore degli appalti pubblici di almeno dieci anni.

    2. I bandi di gara o i contratti di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici possono contemplare la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione, con la quale le parti concordano di ricorrere ad un conciliatore, estratto a sorte alla loro presenza tra gli iscritti alla lista medesima, qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra di esse.

    3. L’istanza, proposta da una o da entrambe le parti, non comporta alcun patrocinio e deve illustrare i fatti e le ragioni della pretesa, indicando eventualmente l’ipotesi di soluzione conciliativa. Essa può essere proposta, successivamente all’iscrizione anche di una singola riserva posta nel registro di contabilità, ovvero a seguito di una decisione del responsabile del procedimento circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori. L’istanza è avanzata dal responsabile del procedimento ovvero dal rappresentante legale o dal procuratore speciale dell’affidatario.

    4. Il responsabile dell’Ufficio del conciliatore provvede a convocare, entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, la riunione per l’estrazione a sorte del conciliatore, e comunica senza indugio la nomina all’interessato.

    5. La proposizione dell’istanza di conciliazione, di per sé, non comporta alcuna conseguenza sugli obblighi contrattuali e sulla loro puntuale esecuzione.

    6. Il conciliatore può ascoltare le parti in contraddittorio, che si svolge anche in via orale, e redige processo verbale di ogni incontro istruttorio; ad esso possono essere trasmessi, in via esclusivamente telematica, tutti gli atti rilevanti della vicenda. Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina, il conciliatore sottopone alle parti una proposta scritta, succintamente motivata, di soluzione della divergenza anche in via equitativa, che può essere formulata anche all’esito di discussioni orali con le parti, che non deve comportare variante di alcun tipo.

    7. La proposta di conciliazione è accettata o rigettata, entro dieci giorni dalla ricezione, dal dirigente competente della stazione appaltante, su proposta scritta del responsabile del procedimento, cui si applica l’art. 6, comma 1, lett. e) della L. 7 agosto 1990, n. 241. La sottoscrizione della conciliazione, entro il limite dei fondi stanziati per l’intervento, non comporta responsabilità del dirigente nei confronti dell’amministrazione, se non per dolo o colpa grave.

    8. L'accettazione comporta la rinuncia delle parti a qualsiasi pretesa in relazione all’oggetto di controversia.

    9. Con delibera di Giunta regionale è costituita, presso l'Osservatorio regionale, la segreteria tecnica di supporto all'ufficio del conciliatore, e sono determinate, oltre alla individuazione delle risorse necessarie, la disciplina della tenuta della lista di cui al comma 1, nonché l'ammontare e le modalità di riconoscimento dei compensi spettanti ai conciliatori.

    10. Gli atti delle procedure di cui al presente articolo, diversi dai documenti probatori, possono essere trasmessi tra gli interessati anche in via telematica.



    CAPO VI - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

    Art. 27 Oggetto e ambito di applicazione

    1. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

    2. Le norme del presente capo individuano:

    a) le modalità e i criteri di riparto dell’incentivo rapporto all’entità e alla complessità delle opere da realizzare;

    b) le tipologie degli interventi in base ai quali diversificare l’incentivo;

    c) le figure professionali e i soggetti ammessi;

    d) i casi di estensione dell’incentivo a particolari acquisizioni di servizi e forniture.

    3. Le somme, di cui all’art. 11, commi 4 e 5, della Legge, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, come meglio indicato nei successivi commi.

    4. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art. 56, comma 3, della Legge, ad eccezione della lettera e) del medesimo comma e del comma 8 del medesimo articolo.

    5. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

    6. L’importo di cui all’art. 11, comma 5, della Legge è riconosciuto per le attività di redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.

    7. Per atti di pianificazione si intendono gli strumenti di pianificazione, programmazione ed organizzazione del territorio regionale, o parti di esso, aventi rilevanza generale o settoriale, in ambito urbanistico, territoriale, ambientale, socio-economico, di derivazione normativa nazionale o regionale, da adottare perché costituiscano presupposto per la realizzazione di lavori pubblici o l’acquisizione di servizi e forniture.



    Art. 28 Costituzione e accantonamento dell’incendivo per la progettazione di opere pubbliche

    1. Per le attività di progettazione di cui all’art 27, comma 4, l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara al netto dell’I.V.A.

    2. A tale importo va aggiunto, se prevista, l’aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

    3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

    4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

    5. Gli incentivi non comprendono le spese per forniture e/o servizi necessari per la realizzazione della progettazione, le spese di produzione documentale, gli oneri per missioni, sempreché autorizzati e documentati nelle forme previste, che faranno capo al settore responsabile titolare della procedura.



    Art. 29 Compensi per la redazione di atti di pianificazione

    1. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge il 30% del compenso professionale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, viene ripartito tra i dipendenti dell’Amministrazione che lo hanno redatto.

    2. Per gli atti di pianificazione, l’incentivo viene determinato nella misura del 30% dell’importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche.

    3. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) devono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.



    Art. 30 Conferimento degli incarichi

    1. Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 11, comma 4, della Legge sono effettuati con provvedimento del dirigente del settore, nel rispetto del principio di rotazione.

    2. Il dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo relativo alle attività effettivamente svolte. Il dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo.

    3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori, che assume la responsabilità professionale del progetto e/o della mansione ricoperta firmandone gli atti e gli elaborati, nonché dell’ulteriore personale che partecipa a dette attività, specificando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.



    Art. 31 Soggetti beneficiari

    1. Per i servizi di progettazione relativi ad appalti di lavori, la ripartizione dell’incentivo viene effettuata per ogni singolo intervento, fra i soggetti elencati nell’allegata tabella A.

    2. Per le attività attinenti agli atti di pianificazione e programmazione, la ripartizione va effettuata fra il responsabile unico del procedimento, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo di progettazione, i progettisti ed i consulenti, se interni all’amministrazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della mansione ricoperta firmandone gli atti e gli elaborati.

    3. Partecipano alla ripartizione dell’incentivo di cui ai commi 1 e 2 gli eventuali collaboratori tecnici e/o amministrativi relativamente ai compiti e ai tempi a ciascuno formalmente assegnati.

    4. La ripartizione di cui ai commi 1 e 2 è operata dal dirigente del settore competente per la realizzazione dell’intervento o dell’atto di pianificazione, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.



    Art. 32 Graduazione dell’incentivo per servizi di progettazione relativi a lavori

    1. Per quanto attiene alla redazione di progetti e servizi di ingegneria ed architettura, relativi ad appalti o affidamenti di lavori, l’incentivo è ripartito sulla base della seguente graduazione:

    a) 2,00% per interventi di importo a base di gara fino a 500.000,00 euro;

    b) 1,90 % sulla parte eccedente 500.000 euro e fino a 1.000.000,00 euro;

    c) 1,80 % sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro;

    d) 1,70 % sulla parte eccedente 5.000.000,00 euro e fino a 10.000.000,00 euro;

    e) 1,60% sulla parte eccedente 10.000.000,00 euro.

    2. Per i lavori di manutenzione ordinaria l’incentivo è stabilito nella misura dell' 1,00% dell'importo a base di gara.



    Art. 33 Graduazione dell’incentivo per atti di pianificazione

    1. Per quanto attiene alla redazione di atti di pianificazione l’incentivo è ripartito sulla base della seguente graduazione:

    a) 30% per atti di pianificazione di importo fino a 150.000,00 euro;

    b) 25% sulla parte eccedente 150.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro;

    c) 20% sulla parte eccedente 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro;

    d) 15% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.



    Art. 34 Ripartizione dell’incentivo per lavori e soggetti beneficiari

    1. L’incentivo per la progettazione e per i servizi di ingegneria relativo all’appalto di lavori è ripartito, secondo la graduazione di cui all’art. 32, per ogni singola opera o lavoro, con le aliquote di cui alla Tabella A.

    2. Le aliquote relative a incarichi assegnati parzialmente a figure esterne costituiscono economia di spesa per l'amministrazione.

    3. In caso di affidamento parziale all’esterno degli incarichi di cui alla Tabella A, il dirigente del settore competente determina l'incentivo, a beneficio del personale interno, decurtandolo del valore attribuito alla prestazione esterna. La quota parte dell'incentivo non corrisposta costituisce economia di spesa.

    4. In caso di lavori di manutenzione ordinaria, le aliquote stabilite per le attività di redazione del progetto di cui al comma 1, sono ridotte del 50%.

    5. I soggetti incaricati a svolgere attività esterne alla sede di lavoro, devono essere preventivamente autorizzati al servizio esterno in quanto attività istituzionale. Le suddette attività non comportano alcun riconoscimento come lavoro straordinario anche se svolte oltre l’orario di lavoro ordinario.



    Art. 35 Ripartizione dell’incentivo per atti di pianificazione e soggetti beneficiari

    1. L’incentivo per gli atti di pianificazione è ripartito, secondo la graduazione di cui all’art. 33, con le aliquote di cui all’allegata Tabella B. Il dirigente del settore competente, in relazione alle attività a svolgersi, individua le figure professionali (Gruppo di progettazione e figure specialistiche) da incaricare alle quali riconoscere i compensi nell’ambito delle percentuali previste in tabella.

    2. Le aliquote relative a incarichi assegnati parzialmente a figure esterne costituiscono economia di spesa per l'amministrazione.

    3. In caso di affidamento parziale all’esterno degli incarichi di cui alla Tabella B, il dirigente del settore competente determina l'incentivo, a beneficio del personale interno, decurtandolo del valore attribuito alla prestazione esterna. La quota parte dell'incentivo non corrisposta costituisce economia di spesa.

    4. I soggetti incaricati a svolgere attività esterne alla sede di lavoro, devono essere preventivamente autorizzati al servizio esterno in quanto attività istituzionale. Le suddette attività non comportano alcun riconoscimento come lavoro straordinario anche se svolte oltre l’orario di lavoro ordinario.



    Art. 36 Gruppo di lavoro

    1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di pianificazione, il dirigente del settore designato quale attuatore di ogni singola procedura, contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento, costituisce con apposito provvedimento, anche sulla base degli elenchi di cui all’art. 77, comma 5, della Legge, il gruppo di lavoro formato da personale interno.

    2. Nella costituzione del gruppo, il dirigente individua il personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dalla singola procedura.

    3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene in particolare:

    a) l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e l'importo presunto;

    b) la quantificazione delle attività affidate o da affidarsi all'esterno e la corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo dell'incentivo da riconoscersi al personale interno incaricato;

    c) i nominativi dei dipendenti incaricati costituenti il gruppo;

    d) la programmazione delle fasi di cui consta l'attività e l'abbinamento fra dette fasi e i singoli componenti il gruppo, stimandone l'onerosità e il tempo necessari all'espletamento del singolo impegno lavorativo;

    e) le date di inizio e fine delle attività, nonché dei processi di verifica intermedi;

    f) le aliquote di ripartizione dell’incentivo spettante ad ogni incaricato;

    g) la definizione dei rapporti fra il responsabile unico del procedimento ed i componenti del gruppo o, se del caso, con il coordinatore dello stesso;

    h) le modalità di informazione periodica, nonché i momenti di verifica, circa lo svolgimento delle attività secondo il programma definito.

    4. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al Settore Opere Pubbliche per la tenuta ed aggiornamento degli elenchi di cui all’art. 77, comma 5, della Legge.

    5. Il dirigente del settore valuta l’opportunità di modificare la composizione e/o la consistenza del gruppo di lavoro con ulteriore provvedimento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, qualora si verifichino situazioni e circostanze impreviste nel corso del procedimento.

    6. I gruppi di lavoro opereranno nelle sedi e secondo l'orario più funzionale al raggiungimento del risultato così come definiti nel provvedimento di cui al comma 1.

    7. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, ciascuno per le proprie competenze e che secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

    8. La Regione assume l’onere della garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali secondo le disposizioni di legge vigenti.



    Art. 37 Criteri per la composizione del Gruppo di lavoro

    1. Nella composizione del gruppo di lavoro si deve tener conto dei seguenti criteri:

    a) la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell’appalto o dell’atto di pianificazione nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell’attività del gruppo;

    b) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno settore responsabile titolare della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro settore, ritenuto opportuno sulla base delle specifiche dell’appalto o dell’atto di pianificazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale settore;

    c) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti di istituto;

    d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o di pianificazione, qualora ne abbia le relative competenze;

    e) gli atti prodotti dal direttore dei lavori che prevedono provvedimenti e liquidazioni da parte del settore interessato, non possono essere istruiti da personale impegnato nello stesso procedimento.



    Art. 38 Incentivo in appalti di servizi e forniture

    1. Ai sensi dell’art. 55, comma 8 della Legge, in caso di appalto di servizi o di forniture di particolare rilevanza e complessità all’uopo attestata dal dirigente del settore titolare della procedura, al responsabile del procedimento, al progettista, al direttore della esecuzione del contratto e al collaudatore ai sensi dell’art. 10 della Legge e degli artt. 119, comma 3 e 120, comma 1 del Codice, si applicheranno le aliquote di cui alla Tabella A, decurtate del 50%.



    Art. 39 Attività svolte per enti terzi

    1. Ai dipendenti regionali impegnati nelle attività richieste dagli enti terzi e definite in apposite convenzioni è corrisposto un compenso determinato sulla base delle aliquote individuate nelle Tabelle A o B.



    Art. 40 Esclusione dall’incentivo

    1. Il responsabile del procedimento ed ogni altro componente del gruppo di cui all’art. 36 che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo ed è revocato dall’incarico con provvedimento del dirigente del settore titolare del procedimento.



    Art. 41 Liquidazione dell’incentivo

    1. Il dirigente del settore competente provvede con determina alla liquidazione dell’incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 31, in relazione all’attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai seguenti atti:

    a) approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;

    b) approvazione del certificato di regolare esecuzione;

    c) approvazione del certificato di collaudo

    d) approvazione degli atti di pianificazione.

    2. La determinazione di cui al comma 1 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.

    3. In ogni caso le attività correttamente svolte nell’ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle A e B.



    CAPO VII - NORME FINALI

    Art. 42 Sistemi di premialità e penalità in materia di sicurezza

    (Art. 26, L.R. n. 3/07)

    1. Il bando di gara, ovvero l’avviso di gara in caso di affidamento senza previo bando, e il contratto possono prevedere l’integrazione, fino ad un massimo del 2%, della garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 113 del Codice, in caso di riscontrato e ripetuto inadempimento da parte della medesima ditta del rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/08, nonché in caso di contravvenzioni o condanne intervenute in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione delle offerte.

    2. Il bando di gara, ovvero l’avviso di gara, e il contratto prevedono la possibilità di ridurre, fino ad un massimo del 2%, la garanzia fideiussoria prestata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 113 del Codice, in caso di accertata adozione nel proprio sistema organizzativo, di adeguate politiche di sicurezza.

    3. Il responsabile del procedimento, in qualità di responsabile dei lavori nei casi di appalti di lavori, acquisisce le informazioni specifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza attraverso i responsabili della sicurezza rispettivamente in fase di progettazione ed esecuzione, anche ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 26, comma 6, della Legge.

    4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le informazioni prodotte dalle amministrazioni appaltanti, attraverso il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 6, della Legge e dell’art. 5, comma 12, del presente regolamento, sono rese pubbliche dall’Osservatorio regionale ai fini della consultazione.



    Art. 43 Clausole contrattuali speciali

    1. Le disposizioni di cui agli artt. 19, comma 4 e ss., 21, comma 5, 23, commi 4 e 7, 26, 27 in quanto clausole contrattuali speciali, ai sensi dell'art. 51 della Legge, prevedono le modalità applicative e stabiliscono, ove necessario, l'entità delle sanzioni.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono le clausole di cui al comma 1 nei bandi di gara ovvero negli avvisi, in caso di procedure senza previo bando, e nei contratti.

    3. In sede di offerta, gli operatori dichiarano di accettare le condizioni particolari nelle ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.



    Art. 44 Norma transitoria

    1. Il presente regolamento trova applicazione per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla sua data di entrata in vigore. Per i contratti in corso di esecuzione e per quelli i cui bandi o avvisi sono già pubblicati all’entrata in vigore del presente regolamento, trova applicazione la normativa previgente.



    Art. 45 Entrata in vigore del regolamento

    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

    3. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono aggiornati, ogni qualvolta necessario, all’esito di apposite sessioni negoziali decentrate, con delibera di Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, e in ogni caso sentite la Conferenza regionale sugli appalti e sulle concessioni di cui all’art. 73 della Legge, e la Consulta Tecnica Regionale di cui all’art. 74 della Legge.



    Tabella A omissis


  • FRIULI V. G.


  • REGIONE FRIULI V. G. L.R. DEL 31 MAGGIO 2002, N. 14 - DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI

    REGIONE FRIULI V. G. L.R. DEL 31 MAGGIO 2002, N. 14.

    Disciplina organica dei lavori pubblici.

    (B.U. 4 giugno 2002, n. 22 - S.S. n. 11 – aggiornata L.R. 30 aprile 2003, n. 12; L.R. 21 luglio 2017, n. 29; L.R. 29 giugno 2020, n. 13).



    Sommario

    Art. 1. (Finalità).

    Art. 2. (Ambito oggettivo di applicazione della legge).

    Art. 3. (Ambito soggettivo di applicazione della legge).

    Art. 4. (Regolamento di attuazione).

    Art. 5. (Responsabile unico del procedimento).

    Art. 6. (Cooperazione tra enti).

    Art. 7. (Programma triennale dei lavori pubblici).

    Art. 8. (Progettazione).

    Art. 9. (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).

    Art. 10. (Sicurezza nei cantieri).

    Art. 10 bis. (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)

    Art. 11. (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)

    Art. 12. (Organizzatore generale).

    Art. 13. (Qualificazione).

    Art. 14. (Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA).

    Art. 15. (Soggetti ammessi alle gare).

    Art. 16. (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici).

    Art. 17. (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice).

    Art. 18. (Procedure di scelta del contraente).

    Art. 19. (Procedura aperta).

    Art. 20. (Procedura ristretta).

    Art. 21. (Procedura ristretta semplificata).

    Art. 22. (Procedura negoziata).

    Art. 22 bis. (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

    Art. 23. (Lavori in economia).

    Art. 24. (Clausole contrattuali).

    Art. 25. (Offerte anomale).

    Art. 26. (Documenti facenti parte del contratto).

    Art. 27. (Varianti in corso d’opera).

    Art. 28. (Direzione dei lavori).

    Art. 29. (Collaudo).

    Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative).

    Art. 31. (Piani di sicurezza).

    Art. 32. (Clausole sociali).

    Art. 33. (Lavori scorporabili e subappaltabili).

    Art. 34. (Capitolato generale d’appalto).

    Art. 35. (Accordo bonario).

    Art. 36. (Definizione delle controversie).

    Art. 37. (Forme di pubblicità).

    Art. 38. (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici).

    Art. 39. (Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

    Art. 40. (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici).

    Art. 41. (Commissione regionale dei lavori pubblici).

    Art. 42. (Semplificazione delle procedure valutative).

    Art. 43. (Snellimento delle procedure autorizzatorie).

    Art. 44. (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici).

    Art. 44 bis. (Rete di stazioni appaltanti)

    Art. 44 ter. (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)

    Art. 45. (Archivio tecnico regionale).

    Art. 46. (Sistemi di qualità dell’attività amministrativa).

    Art. 47. (Attività contrattuale).

    Art. 48. (Formazione professionale e studi).

    Art. 49. (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione).

    Art. 50. (Disposizioni generali).

    Art. 50 bis. (Delegazione amministrativa interorganica)

    Art. 51. (Delegazione amministrativa intersoggettiva).

    Art. 51 bis. (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

    Art. 51 ter. (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

    Art. 52. (Elenco regionale dei collaudatori).

    Art. 53. (Specializzazione degli elenchi).

    Art. 54. (Nomina dei collaudatori).

    Art. 55. (Commissione di collaudo).

    Art. 56. (Concessione del finanziamento a enti pubblici).

    Art. 57. (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici).

    Art. 58. (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica).

    Art. 59. (Concessione del finanziamento a soggetti privati).

    Art. 60. (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati).

    Art. 61. (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati).

    Art. 62. (Rendicontazione del finanziamento).

    Art. 63. (Adempimenti specifici).

    Art. 64. (Norme sulla sicurezza).

    Art. 64 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

    Art. 65. (Organi competenti).

    Art. 65 bis. (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

    Art. 65 ter. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)

    Art. 66. (Compilazione degli stati di consistenza).

    Art. 67. (Dichiarazione di pubblica utilità).

    Art. 67 bis. (Incarichi nell’ambito di procedure espropriative).

    Art. 68. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni).

    Art. 69. (Notificazioni).

    Art. 70. (Svincolo delle indennità).

    Art. 71. (Superamento delle barriere architettoniche).

    Art. 72. (Adeguamento della struttura).

    Art. 73. (Norme finanziarie).

    Art. 74. (Norma di rinvio).

    Art. 75. (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali).

    Art. 76. (Procedimenti contributivi in corso).

    Art. 77. (Conferma dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori).

    Art. 78. (Norma transitoria in materia di espropriazioni).

    Art. 78 bis. (Competenza in materia di espropriazioni)

    Art. 79. (Abrogazioni).



    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1. (Finalità).

    1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.



    Art. 2. (Ambito oggettivo di applicazione della legge).

    1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

    2. Sono fatte salve le disposizioni relative alle opere di competenza esclusiva direttamente realizzate dallo Stato, nonché quelle contenute nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.



    Art. 3. (Ambito soggettivo di applicazione della legge).

    1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

    3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

    4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

    5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

    a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

    b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori ;

    c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori.

    5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



    Art. 4. (Regolamento di attuazione).

    1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:

    a) libera concorrenza degli operatori;

    b) omogeneità e trasparenza delle procedure;

    c) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure valutative, autorizzatorie e di spesa;

    d) programmazione efficace, finalizzata alla certezza dei tempi e dei costi;

    e) collaborazione tra la Regione, le amministrazioni pubbliche e le altre stazioni appaltanti;

    f) separazione delle procedure e delle responsabilità relative a progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici;

    g) preferenza per la redazione dei progetti da parte degli uffici tecnici delle pubbliche amministrazioni;

    h) nomina del responsabile unico del procedimento.

    2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge e sono disciplinati i procedimenti amministrativi, con riferimento alle seguenti materie:

    a) organizzazione della stazione appaltante;

    b) programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo, supporto tecnico-amministrativo e annesse normative tecniche;

    c) procedure di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori pubblici, nonché procedure di affidamento delle concessioni dei medesimi ;

    d) attività di valutazione tecnica e autorizzatorie, finalizzate o comunque connesse con la realizzazione di lavori pubblici;

    e) forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli incarichi e degli affidamenti, nonché degli atti procedimentali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

    f) attività di supporto a favore delle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla progettazione e alla direzione dei lavori;

    g) modalità di affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura non disciplinati dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie;

    h) attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri e modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

    3. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.



    CAPO II - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

    Art. 5. (Responsabile unico del procedimento).

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l’obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico-operative in armonia con i principi generali dell’ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 7, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

    3. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all’amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

    4. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina ulteriori funzioni del responsabile del procedimento anche in relazione ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

    5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell’intervento.

    6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all’espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.

    7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all’articolo 9, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

    8. Qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati, l’amministrazione può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 6.



    Art. 6. (Cooperazione tra enti).

    1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante:

    a) particolare considerazione nell’assegnazione di finanziamenti per lavori gestiti da strutture comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del decreto legislativo 267/2000;

    b) supporto tecnico e amministrativo per la costituzione di una struttura tecnica comune tra gli enti;

    c) partecipazione alle attività consultive della Regione.



    Art. 7. (Programma triennale dei lavori pubblici).

    1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali.

    2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete.

    3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

    4. [Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di una relazione illustrativa, dell’inquadramento territoriale di massima, di uno studio di fattibilità tecnico-amministrativa e di identificazione e quantificazione dei bisogni con particolare riferimento al bacino di utenza, di un preventivo di spesa e della individuazione dei presumibili tempi di attuazione. Il programma può essere oggetto di revisione] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 21 luglio 2017, n. 29

    5. Nel programma sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto a eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale, tenuto conto della situazione catastale e ipotecaria.

    6. Il programma e l’elenco annuale dei lavori sono approvati unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante; l’elenco annuale deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Tale disposizione non si applica alla Regione.

    7. L’individuazione nel programma dell’intervento costituisce presupposto per l’avvio delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

    8. Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate a disporre l’erogazione del finanziamento o del contributo, non appena il lavoro, oggetto di incentivi finanziari, viene inserito nell’elenco annuale dell’ente beneficiario.

    9. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti con il regolamento di cui all’articolo 4. I programmi e gli elenchi approvati sono comunicati all’Osservatorio dei lavori pubblici per il tramite della competente sezione regionale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione a organismi centrali e dello Stato per la verifica della compatibilità del programma con i documenti programmatori vigenti.

    10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l’attività programmatoria e previsionale della spesa. A tale fine sono adeguate le eventuali norme regolamentari in vigore. Per la programmazione dei lavori pubblici delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), e successive modificazioni.



    Art. 8. (Progettazione).

    1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti privilegiando, ove possibile, un'articolazione in lotti funzionali del lavoro, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare :

    a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;

    b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

    c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario;

    c bis) l'attuazione della disciplina vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

    2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

    3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare deve inoltre consentire l’individuazione dei beni e dei soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, sempre che le modalità per la loro individuazione o per la comunicazione non risultino particolarmente onerose per l’amministrazione procedente.

    4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale, ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino a un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Sono altresì descritti i criteri di progettazione dei lavori finalizzati alla sicurezza, con l’indicazione della relativa spesa.

    5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell’opera, delle sue parti e dei relativi costi.

    6. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e loro coordinamento in fase esecutiva, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

    7. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

    8. Per i lavori di minore complessità, la cui progettazione non richieda fasi autonome di approfondimento, il progetto definitivo e quello esecutivo sono sviluppati in un unico elaborato tecnico, salvo diversa indicazione del responsabile unico del procedimento. Per i suddetti lavori, di importo inferiore a 200.000 euro e per i quali sia allegata una relazione descrittiva dell'intervento, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori di cui all'articolo 7 sostituisce l'approvazione del progetto preliminare Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11. La Corte costituzionale, con sentenza, n. 221 del 17 giugno 2010, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica

    9. L’accesso agli immobili per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di progettazione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).



    Art. 9. (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie).

    1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:

    a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

    b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all’articolo 6;

    c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo;

    d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni;

    e) dalle società di professionisti;

    f) dalle società di ingegneria;

    g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f).

    2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della normativa vigente in materia.

    3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.

    4. Per l’esercizio delle funzioni tecniche, di progettazione, direzione dei lavori e collaudo, nonché di quelle amministrative, finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi le competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico una polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

    5. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento di cui all’articolo 4, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).

    6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati negli atti di affidamento, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e, in presenza di più prestazioni specialistiche, con l’individuazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le stesse. Oltre alle prestazioni da svolgersi dai professionisti indicati negli atti di affidamento, l’affidatario non può affidare a terzi ulteriori attività, fatta eccezione per quelle relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

    7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

    8. Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura il cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

    9. Gli incarichi di progettazione di importo stimato compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia comunitaria sono affidati mediante le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 4.

    9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

    9 ter. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 17.

    9 quater. Gli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio di cui al comma 9 ter.

    9 quinquies. Per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi 9 e 9 bis le stazioni appaltanti devono, preferibilmente, utilizzare le tariffe professionali previste per le categorie interessate quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.

    10. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti possono valutare la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

    11. Gli affidamenti di cui ai commi 9 e 10 sono ulteriormente disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4.

    12. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative a essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi. Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.

    13. [Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n.12].

    14. E’ fatto obbligo alle amministrazioni aggiudicatici e agli enti aggiudicatori di prevedere nei quadri economici dei progetti relativi ai lavori su sedi stradali un congruo importo per indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, e per coprire i maggiori oneri conseguenti alle variazioni necessarie a garantire l'erogazione del servizio pubblico.



    Art. 10. (Sicurezza nei cantieri).

    1. Il piano di sicurezza e coordinamento, di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni, è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere. Alla progettazione preliminare è allegata una relazione illustrativa contenente le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza. La progettazione definitiva ed esecutiva è corredata di un computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Nel piano sono indicati tempi, modalità e procedure per l’attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione dei relativi lavori.

    2. Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono comunicate al responsabile unico del procedimento per i provvedimenti di competenza, che devono assicurare la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

    3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere con le Aziende per i servizi sanitari, con i Comitati paritetici territoriali e con gli altri organismi preposti alla vigilanza intese mirate alla organizzazione di forme di controllo sistematico in cantiere, anche mediante l’utilizzo della banca dati degli appalti pubblici, di cui all’articolo 38.

    4. Per i lavori pubblici fruenti di incentivi trova applicazione l’articolo 64.

    5. L’Amministrazione regionale, nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 40, cura la diffusione della conoscenza della materia e adotta misure per l’acquisizione di adeguati livelli qualitativi di sicurezza presso gli operatori del settore. A tal fine predispone specifici piani annuali di attività.



    Art. 10 bis. (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)

    1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:

    a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;

    b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonchè di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;

    c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

    d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;

    e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

    2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

    3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

    4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.



    Art. 11. (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici)

    1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti di cui all'articolo 3, fatte salve le eccezioni ivi previste.

    2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori o di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.

    3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme della presente legge. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie e possono essere reimpiegate all'interno del quadro economico dell'opera. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), sono corrisposte all'Ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

    4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della struttura competente alla realizzazione dell'opera di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

    4 bis. Il regolamento di cui al comma 3 produce i suoi effetti dal 19 aprile 2016 per gli incarichi conferiti da quella data. Per gli incarichi attribuiti anteriormente a tale data continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente, in quanto compatibile con le norme nel tempo succedutesi.



    Art. 12. (Organizzatore generale).

    1. I soggetti di cui all’articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affidare l’espletamento degli adempimenti di competenza della stazione appaltante a un organizzatore generale.

    2. L’affidamento avviene nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di servizi e può avere a oggetto il compimento degli atti propri del responsabile del procedimento e delle procedure dalla fase della progettazione a quelle di affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori, nonché l’attività di progettazione, o parte di essa, e la direzione dei lavori.

    3. L’organizzatore generale deve essere in possesso delle professionalità richieste dalla stazione appaltante, con riferimento alle attività che sono affidate all’esterno, e deve prestare le garanzie previste dalle vigenti leggi con riferimento alle prestazioni affidate.



    CAPO III - REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

    Art. 13. (Qualificazione).

    1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requisiti di carattere generale dei soggetti esecutori di lavori pubblici e per le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, nonché per i benefici a favore delle imprese in possesso di certificazione di sistemi di qualità, ovvero di loro elementi significativi, trova altresì applicazione la normativa statale vigente in materia.

    2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a far parte di associazioni di stazioni appaltanti pubbliche per la partecipazione azionaria a società organismi di attestazione, nei limiti e con le modalità previste in materia di qualificazione.



    Art. 14. (Requisiti per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA).

    1. Per l’affidamento di lavori per i quali la normativa statale non prevede l’obbligatorietà del sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), da realizzarsi con le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo è dimostrato con l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    2. Nel subappalto di lavori di cui al comma 1, il possesso dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo del subappaltatore è dimostrato dall’iscrizione dello stesso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché da dichiarazione dell’impresa appaltatrice attestante l’idoneità tecnico-organizzativa del subappaltatore.

    3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i soggetti esecutori di lavori pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione europea dimostrano l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nel paese d’origine, in uno dei registri equivalenti a quello della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



    Art. 15. (Soggetti ammessi alle gare).

    1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamenti, nonché i limiti, i divieti e le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure, sono individuati dalla normativa comunitaria e, per gli aspetti integrativi e attuativi, da quella statale.

    2. I soggetti di cui all’articolo 3 possono prevedere negli atti di gara, anche informale, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di convenire un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento dei lavori, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.



    CAPO IV - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E SCELTA DEL CONTRAENTE

    Art. 16. (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici).

    1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in economia.

    2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all’articolo 3, aventi per oggetto:

    a) la sola esecuzione dei lavori pubblici;

    b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l’esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino:

    1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell’opera;

    2) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.

    3. L’affidamento dei contratti avviene sulla base del progetto esecutivo fatte salve le ipotesi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo e al comma 1, lettera d), dell’articolo 18.

    4. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta tra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

    5. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

    6. Nel caso di realizzazione di lavori pubblici con lo strumento della finanza di progetto di cui al capo II della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, e successive modificazioni, la concessione è regolamentata dall’articolo 4 della medesima legge regionale 20/1999.

    7. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ovvero a corpo e a misura; in ogni caso i contratti di cui al comma 2, lettera b), numero 1), sono stipulati a corpo.

    8. E’ in facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.

    9. L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.

    10. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso dell’immobile.

    11. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui all’articolo 4 disciplina compiutamente le relative procedure.



    Art. 17. (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice).

    1. L’aggiudicazione degli appalti è effettuata:

    a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

    b) preferibilmente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    2. L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonché l’affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    3. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da realizzare e al sistema di affidamento:

    1) corrispettivo e sua corresponsione;

    2) qualità e pregio tecnico dell’opera progettata;

    3) caratteristiche estetiche e funzionali;

    4) caratteristiche ambientali;

    5) costo di utilizzazione e rendimento;

    6) tempo di esecuzione dei lavori;

    7) economicità;

    8) durata, modalità di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza nell’ipotesi di concessione;

    8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare ;

    9) [Numero abrogato dall’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12];

    10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

    4. Il bando o gli atti di gara indicano l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

    5. Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata a una commissione giudicatrice.

    6. La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente a effettuare la scelta dell’aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprano cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove è affidato l’appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

    7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialità e competenza, in armonia con la normativa vigente.

    8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

    9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.



    Art. 18. (Procedure di scelta del contraente).

    1. Le procedure di scelta del contraente sono:

    a) la procedura aperta;

    b) la procedura ristretta;

    c) la procedura ristretta semplificata;

    d) l’appalto-concorso;

    e) la procedura negoziata.

    2. La procedura aperta è la procedura in cui ogni imprenditore in possesso dei requisiti di qualificazione può presentare un’offerta; la procedura ristretta è la procedura in cui soltanto gli imprenditori che ne abbiano fatto richiesta e che siano stati invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; la procedura ristretta semplificata è la procedura in cui soltanto gli imprenditori direttamente invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta; l’appalto-concorso è la procedura in cui gli imprenditori presentano il progetto esecutivo dei lavori e indicano le condizioni alle quali sono disposti a eseguirlo; la procedura negoziata è la procedura in cui le amministrazioni aggiudicatici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

    3. L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.



    Art. 19. (Procedura aperta).

    1. L’autorità che presiede l’incanto dichiara l’asta deserta qualora non siano presentate almeno due offerte, salvo il caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito nel bando di gara di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.



    Art. 20. (Procedura ristretta).

    1. Per l’affidamento dei lavori di importo al di sotto della soglia comunitaria mediante procedura ristretta il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero di concorrenti che si intende invitare. In tale caso, il numero minimo non può essere inferiore a dieci e quello massimo superiore a trenta.

    2. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello indicato nel bando, prima di procedere all’esame dei requisiti delle imprese, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla scelta dell’impresa da invitare sulla base di criteri, stabiliti da un apposito regolamento di attuazione del regolamento-tipo regionale, predisposto prima dell’indizione delle gare da parte delle amministrazioni stesse, che tengano conto della migliore idoneità economico-finanziaria, tipologica e organizzativo-dimensionale dei concorrenti, rispetto ai lavori da realizzare. Il regolamento-tipo predisposto dalla Regione si applica alla Regione medesima e agli enti regionali, nonché, fino all’emanazione dei rispettivi regolamenti di attuazione, alle altre amministrazioni aggiudicatrici.



    Art. 21. (Procedura ristretta semplificata).

    1. Nell’affidamento mediante procedura ristretta semplificata l’importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

    1 bis. L’espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell’articolo 38.

    2. L’amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

    3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

    4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22.



    Art. 22. (Procedura negoziata).

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE, e con l’osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

    2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) qualora la gara sia andata deserta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;

    b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;

    c) qualora l’estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure aperte o ristrette;

    d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per l’amministrazione oppure, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve superare il 50 per cento dell’importo dell’appalto principale;

    e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l’eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l’importo del lotto successivo ai fini dell’applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell’appalto iniziale.

    2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.

    2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.

    3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a 500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.

    4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un’opera sia stato affidato mediante procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.



    Art. 22 bis. (facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

    1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione europea in materia di lavori pubblici, nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

    2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi di avanzamento dei lavori.



    Art. 23. (Lavori in economia).

    1. I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di euro 200.000.

    2. I lavori in economia si possono eseguire:

    a) in amministrazione diretta;

    b) per cottimo.

    3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile del procedimento acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

    4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l’affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.

    5. Con il regolamento di cui all’articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.



    Art. 24. (Clausole contrattuali).

    1. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all’articolo 29.

    2. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.



    Art. 25. (Offerte anomale).

    [1. Negli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE.

    2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, esperite ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 e con il criterio di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), trova applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

    3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia l’amministrazione aggiudicatrice procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse previa esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. L’amministrazione procede all’esclusione delle offerte ammesse i cui ribassi siano pari o maggiori della soglia di anomalia come sopra determinata.

    4. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.]

    Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13



    CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

    Art. 26. (Documenti facenti parte del contratto).

    1. Sono parte del contratto:

    a) il capitolato generale;

    b) il capitolato speciale;

    c) gli elaborati progettuali individuati dal responsabile del procedimento;

    d) l’elenco dei prezzi unitari;

    e) i piani di sicurezza;

    f) il cronoprogramma.

    2. La stazione appaltante è esonerata dall’allegare al contratto i documenti e gli elaborati di cui al comma 1, se li richiama espressamente e in modo inequivocabile nel contratto medesimo.



    Art. 27. (Varianti in corso d’opera).

    1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

    a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

    b) per cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;

    c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

    d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;

    e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla sezione regionale dell’Osservatorio dei lavori pubblici e segnala altresì l’esito del procedimento.

    2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e).

    3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo alle varianti non può superare per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro il 40 per cento e per tutti gli altri lavori il 20 per cento dell'importo di contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

    4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario iniziale.

    5. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 4 dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell’importo del contratto.

    6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

    7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.

    8. A eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di carattere economico. Le proposte dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in forma di perizia tecnica e non devono comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’appaltatore.



    Art. 28. (Direzione dei lavori).

    1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell’istituzione del relativo ufficio.

    2. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

    3. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano nominare tra i dipendenti il direttore dei lavori per carenza delle necessarie risorse specialistiche, ovvero per difficoltà a rispettare i tempi della programmazione lavori o per lavori di speciale complessità o rilevanza architettonica o ambientale o per la necessità di attuare progetti integrati che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, la direzione lavori è affidata a liberi professionisti singoli o associati nelle forme della legge 1815/1939, ovvero ad altri soggetti, con l’osservanza delle procedure previste dalla vigente normativa sugli appalti di servizi.

    4. La situazione di cui al comma 3 è accertata dal responsabile della struttura competente alla realizzazione dei lavori, anche in relazione alla presenza delle forme di cooperazione di cui all’articolo 6.



    Art. 29. (Collaudo).

    1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all’articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

    2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

    3. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

    4. Il collaudo in corso d’opera è obbligatorio per i lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000 nei seguenti casi:

    a) quando la direzione dei lavori sia affidata all’esterno;

    b) in caso di opera di particolare complessità;

    c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

    d) in altri casi individuati nel regolamento di cui all’articolo 4.

    5. Il collaudo non può essere affidato a coloro che sono direttamente intervenuti sui lavori con una attività autorizzativa, di controllo, progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione dell’opera o che abbiano in corso rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito il lavoro. Il collaudatore o i componenti la commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni giurisdizionali.

    6. I requisiti professionali per poter svolgere l’attività di collaudatore, le modalità di nomina e le cause di incompatibilità sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 4.

    7. L’amministrazione aggiudicatrice che per cause non imputabili alla stessa non si trovi nelle condizioni di approvare l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, in relazione agli effetti attribuiti a tali atti dall’articolo 89, comma 18, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997, provvede comunque, entro i termini fissati dalla normativa vigente, all’accertamento della corretta esecuzione dei lavori nel rispetto delle clausole contrattuali mediante l’approvazione di un atto provvisorio, ai fini della liquidazione della rata di saldo all’impresa appaltatrice.



    Art. 30. (Garanzie e coperture assicurative).

    1. L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per l’affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l’impegno del fideiussore. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

    2. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4.

    3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta.

    4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

    4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all’Amministrazione pubblica committente di prevedere che l’esecutore dei lavori assicuri anche l’evento considerato causa di forza maggiore.

    5. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

    6. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione del progetto e con riferimento allo specifico lavoro, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2.500.000, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale. Per gli incarichi fiduciari, di cui all’articolo 9, comma 9, lettera d), la garanzia può intendersi prestata, salvo diversa indicazione del responsabile del procedimento, mediante polizza generale di responsabilità civile professionale. Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.

    7. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti oppure da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

    7 bis. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto. Ai sensi dell’articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

    8. Non sono ammesse forme di garanzia diverse da quelle previste ai commi precedenti.

    si veda anche l’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12





    Art. 31. (Piani di sicurezza).

    1. I soggetti tenuti all’osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l’attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore.

    2. Gli oneri della sicurezza vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

    2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.

    2 ter La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.



    Art. 32. (Clausole sociali).

    1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d’appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono:

    a) l’obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo;

    b) l’obbligo dell’appaltatore di rispondere dell’osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

    c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione in via telematica della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la cassa edile; l'ente appaltante o concedente provvede direttamente alla richiesta della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva alle autorità competenti; qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'ente appaltante o concedente provvede direttamente al pagamento a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.

    2. [L’Amministrazione regionale promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e le casse edili finalizzate all’introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Il documento unico certifica la regolarità contributiva in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi delle imprese esecutrici] Comma abrogato dall'art. 241 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.



    Art. 33. (Lavori scorporabili e subappaltabili).

    1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

    2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000.



    Art. 34. (Capitolato generale d’appalto).

    1. Il capitolato generale d’appalto di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Regione e si applica ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2.

    2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato ed entra in vigore contestualmente al regolamento di cui all’articolo 4. Fino all’entrata in vigore medesima trova applicazione il decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.



    CAPO VI - NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO

    Art. 35. (Accordo bonario).

    1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.

    2. L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.



    Art. 36. (Definizione delle controversie).

    1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’articolo 35, sono decise dall’autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

    2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.



    CAPO VII - PUBBLICITA’, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RAPPORTI CON L’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

    Art. 37. (Forme di pubblicità).

    1. Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria sono disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE.

    2. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.500.000 e inferiore alla soglia comunitaria i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione, ai sensi dell’articolo 38, e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

    3. Per i lavori di importo inferiore a euro 1.500.000 gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nell’albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione.

    4. Il regolamento di cui all’articolo 4 individua contenuti, modalità e tempi dell’attivazione del sistema informatico della Regione.



    Art. 38. (Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici).

    1. L’Amministrazione regionale organizza la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere.

    1 bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l’elenco annuale dei lavori programmati dalle stazioni appaltanti, i criteri di scelta applicati dalle medesime al fine di individuare le imprese da invitare alle gare, nonché le modalità per gli imprenditori interessati di proporre la propria candidatura.

    2. L’accesso telematico alle informazioni è libero.

    3. E’ fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 3 di comunicare tutte le informazioni necessarie per l’organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate in apposito regolamento di attuazione.

    4. Il regolamento di cui al comma 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.



    Art. 39. (Rapporti con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

    1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, d’intesa con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, funzioni istituzionali dell’Autorità medesima relativamente ai lavori da realizzarsi in ambito regionale.

    2. I termini fissati per gli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 9, comma 14, della legge 415/1998, sono incrementati di ulteriori quindici giorni.

    3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5 della legge regionale 11/1999, in materia di raccolta e diffusione dei dati relativi agli affidamenti di incarichi e di lavori pubblici sulla base di procedure standardizzate, il procedimento sanzionatorio per l’omessa comunicazione di cui all’articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 può essere avviato dopo l’infruttuoso esperimento di richiesta di trasmissione del dato e non si considera omissione la comunicazione effettuata oltre i termini di legge, purché intervenga entro il termine assegnato.

    4. [Sono esentati dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’articolo 4, comma 17, della legge 109/1994 le amministrazioni che affidano lavori in economia e lavori di importo non superiore a euro 150.000] Comma abrogato dall'art. 242 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26



    CAPO VIII - ATTIVITA’ A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

    Art. 40. (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici).

    1. L’Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

    a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;

    b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all’articolo 44;

    c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell’archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;

    d) accorpamento in un’unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;

    e) attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l’organizzazione di un prezzario regionale;

    f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

    g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

    h) realizzazione diretta di opere di interesse locale;

    h bis) indicazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara svolte dalla Rete di stazioni appaltanti, escluso il Presidente.

    1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un comitato tecnico istituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al comitato partecipano i tecnici designati dagli enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi delle istituzioni e categorie economiche e professionali e dalle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), ai componenti esterni è corrisposto un compenso determinato con deliberazione della Giunta regionale.



    Art. 41. (Commissione regionale dei lavori pubblici).

    1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l’attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell’intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all’esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l’attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiari di preminente interesse regionale.

    2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all’istruttoria per il rilascio del provvedimento.

    3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), valuta i tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

    4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.

    5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all’organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.



    Art. 42. (Semplificazione delle procedure valutative).

    1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell’individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

    2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell’ammissibilità della spesa e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, sulla base del progetto preliminare come definito dall’articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all’articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

    3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l’ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

    4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all’articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 41, comma 5.

    5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.



    Art. 43. (Snellimento delle procedure autorizzatorie).

    1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, predisposto ai sensi dell’articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all’articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 42.

    2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

    3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l’intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell’articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all’esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell’articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall’articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell’assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall’articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.

    4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l’accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.



    Art. 44. (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici).

    1. L’Amministrazione regionale istituisce, nell’ambito della struttura di cui all’articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l’espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

    1 bis. Le unità specializzate di cui al comma 1 sono composte da personale appartenente al comparto unico regionale, nonché da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale.

    1 ter. Presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'elenco dei soggetti idonei di cui al comma 1 bis. L'inclusione nell'elenco avviene tramite domanda dei soggetti interessati con allegata la documentazione idonea a dimostrare la propria competenza professionale.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi nell’espletamento delle attività istituzionali delle unità specializzate di cui al comma 1.

    3. L’Amministrazione regionale favorisce la diffusione telematica per scopi istituzionali, previa intesa tra gli enti pubblici interessati, delle informazioni tecniche disponibili contenute in banche dati e archivi.



    Art. 44 bis. (Rete di stazioni appaltanti)

    1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

    2 bis. La Rete delle stazioni appaltanti della Regione viene attivata, anche grazie all'utilizzo della rete informatica regionale, nei confronti delle stazioni appaltanti singole o associate attraverso la stipulazione di un apposito accordo tra la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici e la stazione appaltante singola o associata, finalizzato ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere.

    2 ter. Le stazioni appaltanti aderenti alla Rete si qualificano in ragione delle competenze diffuse sul territorio e acquisite tramite la costituzione della rete e operano attraverso strumenti d'acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.

    3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti delle stazioni appaltanti singole o associate, anche appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti, anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario nelle commissioni giudicatrici.

    4. La Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete finalizzata alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale e regionale, anche con riferimento al principio di formazione continua e alla istituzione e gestione degli elenchi degli operatori economici previsti dalla vigente normativa. All'interno della medesima Direzione sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.

    4 bis. Al fine di sviluppare la rete delle stazioni appaltanti e di migliorare il coordinamento interistituzionale presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici è istituito un comitato tecnico operativo, di cui fanno parte i rappresentanti delle stazioni appaltanti indicati dall'Anci e i rappresentanti del sistema delle imprese e dei professionisti indicati dagli Stati generali delle costruzioni. La partecipazione al comitato non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione.

    5. [Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24

    6. La Rete prende avvio tra i Comuni aderenti alle convenzioni di cui al comma 2 bis a partire dall'1 marzo 2017.

    6 bis. Nelle more dell'avvio della Rete di stazioni appaltanti di cui al comma 2, i Comuni sono adeguati qualora aderiscano a una delle forme di collaborazione gestionale prevista dalla vigente disciplina in materia.



    Art. 44 ter. (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)

    1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.

    2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.

    3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.



    Art. 45. (Archivio tecnico regionale).

    1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito l’archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza.

    2. L’archivio raccoglie i progetti, i piani di sicurezza e i documenti tecnici della Regione, nonché di altri enti e amministrazioni, e ha carattere permanente. I soggetti di cui all’articolo 3 sono tenuti a fornire all’Amministrazione regionale i dati relativi ai lavori pubblici di propria competenza.

    3. L’Amministrazione regionale assicura nella fase di consultazione dell’archivio il rispetto e la tutela dell’attività professionale.

    4. Il regolamento di cui all’articolo 4 determina l’articolazione e il funzionamento dell’archivio, nonché le modalità di utilizzazione dei progetti e dei documenti tecnici.



    Art. 46. (Sistemi di qualità dell’attività amministrativa).

    1. La Regione promuove l’adozione dei sistemi di qualità nell’attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici attraverso indirizzi e iniziative ispirati al principio dell’efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

    2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione e gestione degli adempimenti successivi.



    Art. 47. (Attività contrattuale).

    1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché a svolgere attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale.



    Art. 48. (Formazione professionale e studi).

    1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza, nonché a svolgere studi e ricerche, organizzare convegni, affidare incarichi, acquisire e diffondere documentazione e dati.

    2. Il primo progetto formativo, come definito al comma 1, è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.



    Art. 49. (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione).

    1. L’Amministrazione regionale, quando se ne assume l’intera spesa, previa deliberazione favorevole dell’ente locale competente sul territorio interessato, è autorizzata a realizzare, mediante intervento diretto, opere di interesse locale e di interesse subregionale di competenza di altri enti pubblici, con le procedure di cui all’articolo 50.



    CAPO IX - OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

    Art. 50. (Disposizioni generali).

    1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.

    2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull’esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

    3. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

    4. La Giunta regionale approva il progetto preliminare di lavori pubblici; il direttore del servizio competente per materia e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguirsi in economia. La Giunta regionale può delegare l’approvazione del progetto preliminare al Direttore regionale competente per materia.

    5. L’approvazione del progetto definitivo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

    6. La realizzazione dei lavori in economia è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 4. Sino all’emanazione del regolamento medesimo si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del rispetto dei limiti di importo, per i lavori di competenza della Regione realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.



    Art. 50 bis. (Delegazione amministrativa interorganica)

    1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.



    Art. 51. (Delegazione amministrativa intersoggettiva).

    1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

    1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonchè all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

    1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

    1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

    2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

    a) enti locali e loro consorzi;

    b) consorzi di bonifica;

    c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

    d) consorzi tra enti pubblici;

    e) società di cui all’articolo 116 del decreto legislativo 267/2000 ;

    f) società a prevalente partecipazione regionale;

    g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

    3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

    a) lavori in materia di agricoltura relativi all’esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l’aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all’articolo 4 del regio decreto 215/1933;

    b) lavori in materia ambientale relativi all’esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

    c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell’ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

    d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

    e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

    4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell’esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l’opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

    5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

    6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell’ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all’attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

    7. L’atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l’Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

    a) l’eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

    a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare ;

    b) l’acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l’eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili si veda l'art. 251 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26. ;

    c) l’approvazione del progetto definitivo da parte del Direttore di servizio competente;

    [d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell’Amministrazione regionale;]

    e) la partecipazione dell’Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

    f) le modalità e i termini per la consegna dell’opera all’Amministrazione regionale delegante, ovvero per l’acquisizione diretta dell’opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

    g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario ;

    h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

    i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

    8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell’articolo 56, comma 2.

    9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

    10. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l’elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

    10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell’atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

    10 ter. [Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4] comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27

    10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

    si veda l’art. 13 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12



    Art. 51 bis. (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

    1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

    2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

    3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

    4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.

    5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

    5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

    6. [Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti].

    7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

    Capo IX bis

    Opere di competenza degli enti locali



    Art. 51 ter. (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

    1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

    2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta.

    3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

    4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

    5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

    a) [Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali] abrogata dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13;

    b) consorzi tra enti pubblici;

    c) [società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000] abrogata dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13;

    d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale;

    d bis) Enti di decentramento regionale.

    6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

    a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933 ;

    b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

    c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

    d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

    e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

    f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

    g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

    7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

    8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

    9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

    10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere :

    a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

    b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto di fattibilità tecnico - economica ;

    c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

    d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;

    e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

    f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

    g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

    h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

    i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

    11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

    12. [I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13

    13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.



    CAPO X - COLLAUDO

    Art. 52. (Elenco regionale dei collaudatori).

    [1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito l’elenco regionale dei collaudatori, di seguito denominato elenco, che si articola in una parte generale e in una speciale riservata ai collaudatori di opere strutturali di cui alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27.

    2. L’elenco parte generale è suddiviso nelle seguenti due sezioni, nelle quali possono essere iscritti, nei limiti delle rispettive competenze professionali, a domanda:

    a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

    b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza, o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

    3. Nell’elenco parte speciale possono essere iscritti, a domanda, ingegneri e architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, che abbiano acquisito una specifica esperienza nella materia e che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

    4. Ai fini del raggiungimento dell’anzianità di dieci anni di cui al comma 2, è ammesso il cumulo del periodo di iscrizione ininterrotta nel rispettivo albo professionale con il periodo di attività svolta in rapporto di pubblico impiego.]

    Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9



    Art. 53. (Specializzazione degli elenchi).

    [1. In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell’elenco parte generale di cui all’articolo 52 nel numero massimo di specializzazioni determinato dal regolamento di cui all’articolo 4. L’iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato.

    2. Le specializzazioni sono definite con il regolamento di cui all’articolo 4, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sull’istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.]

    Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9



    Art. 54. (Nomina dei collaudatori).

    1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell’espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al presente articolo e al regolamento di cui all’articolo 4 per ammettere gli offerenti ed i candidati alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.

    3. Possono essere affidati incarichi di collaudo ai seguenti soggetti:

    a) ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e dottori forestali che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali;

    b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o che, essendo liberi professionisti o dipendenti di soggetti privati, siano iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

    4. Possono essere affidati incarichi di collaudo aventi ad oggetto le opere strutturali ai sensi della normativa regionale in materia sismica ad ingegneri ed architetti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati, che risultino iscritti ininterrottamente, da almeno dieci anni, nei rispettivi albi professionali.

    5. Possono essere affidati incarichi di collaudo, di cui ai commi 3 e 4, a cittadini di Stati membri dell’Unione europea che attestino il possesso almeno decennale dei titoli di studio richiesti dallo Stato membro di appartenenza per l’esercizio delle professioni corrispondenti a quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero che abbiano esercitato, per lo stesso periodo, la libera professione.

    6. I soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 devono attestare il possesso di idonea esperienza, ai sensi del regolamento di cui all’articolo 4 e il possesso delle competenze specifiche richieste per l’intervento da collaudare.



    Art. 55. (Commissione di collaudo).

    1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tra i laureati in discipline giuridico-amministrative che abbia prestato servizio per almeno dieci anni alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, anche se in posizione di quiescenza, con particolare esperienza nel settore delle opere pubbliche.



    CAPO XI - FINANZIAMENTO DI LAVORI PUBBLICI

    Art. 56. (Concessione del finanziamento a enti pubblici).

    1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

    2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), assentite ai Consorzi di bonifica, per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

    3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l’opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

    4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

    4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

    4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

    5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell’intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell’intervento.

    6. L’ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l’imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

    6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

    6 ter. [Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera] comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27



    Art. 57. (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici).

    1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all’articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue :

    a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario ;

    b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità può essere disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, l’apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell’ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall’anno di emissione del provvedimento stesso. In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a) ;

    b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

    1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.



    Art. 58. (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica).

    1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56 e 57.

    2. Per soggetti privati a partecipazione pubblica si intendono quelli il cui capitale sociale sia posseduto in misura anche non maggioritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

    3. Per le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento sono fatte salve le diverse disposizioni di settore.



    Art. 59. (Concessione del finanziamento a soggetti privati).

    1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall’organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all’articolo 42.

    2. Per l’ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 56, comma 2.

    3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l’intervento oggetto di incentivo, l’imposta non è ammissibile a finanziamento.



    Art. 60. (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati).

    1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 56, comma 1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all’articolo 62.

    2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l’intero finanziamento concesso.

    3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all’Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell’organo concedente il contributo.

    4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finanziata.

    5. L’organo concedente il finanziamento dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l’organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

    6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell’opera, determina l’eventuale minor costo delle opere; in tal caso l’organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l’organo concedente dispone l’archiviazione del procedimento.

    7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l’esercizio dei controlli a campione.



    Art. 61. (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati).

    1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all’articolo 59 è erogato contestualmente all’atto di concessione mediante l’apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell’opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l’organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale.

    2. L’organo concedente il finanziamento dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell’opera realizzata a quelle dell’opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l’organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

    3. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell’opera, determina l’eventuale minor costo delle opere; in tal caso l’organo concedente procede alla riduzione del finanziamento e, qualora il finanziamento pluriennale non sia stato interamente erogato, ridetermina mediante nuovo ruolo di spesa fissa il contributo pluriennale, con contestuale conguaglio sulla annualità in scadenza delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità di lieve entità non comportano minor costo delle opere, l’organo concedente dispone l’archiviazione del procedimento.

    4. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l’esercizio dei controlli a campione.

    4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.



    Art. 62. (Rendicontazione del finanziamento).

    1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.



    Art. 63. (Adempimenti specifici).

    1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca lo stemma della Regione con la dicitura “Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” e indichi la legge e l’entità del finanziamento.

    2. I soggetti di cui all’articolo 3 indicano il numero di codice assegnato al lavoro per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 5 della legge regionale 11/1999, ai fini della rendicontazione degli incentivi concessi per la realizzazione di lavori pubblici aggiudicati o affidati dopo l’1 gennaio 2000. Si fa salvo quanto previsto dall’articolo 39, comma 4.



    Art. 64. (Norme sulla sicurezza).

    1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all’osservanza delle norme sulla sicurezza nei cantieri, pena la revoca degli incentivi.

    2. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i casi di revoca dell’incentivo, tenuto conto dell’entità dei lavori non ancora eseguiti, del grado di responsabilità degli incaricati dell’amministrazione aggiudicatrice nell’inosservanza delle norme sulla sicurezza, nonché dell’accertamento dei competenti organi di vigilanza.



    Art. 64 bis. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

    1. Per le opere per cui sia previsto un contributo regionale la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.



    CAPO XII - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA’ E OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D’URGENZA

    Art. 65. (Organi competenti).

    [1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d’urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

    2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d’urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.

    3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell’accesso agli immobili, sia per l’esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.]



    Art. 65 bis. (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)

    1. In attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), di attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono istituite le seguenti Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva:

    a) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Gorizia, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Gorizia;

    b) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Pordenone, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Pordenone;

    c) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Trieste, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Trieste;

    d) Commissione regionale competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine, con competenza sul territorio dei Comuni già inclusi nel territorio provinciale di Udine.

    2. Esercita le funzioni di Presidente delle Commissioni di cui al comma 1 il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, o un suo delegato.

    3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura.

    4. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

    5. Ai componenti aventi diritto sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

    6. Alle Commissioni di cui al comma 1 si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), in quanto compatibili.



    Art. 65 ter. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi.

    2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

    3. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono accedere, nonché sul sito informatico della Regione.

    4. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.

    5. Le notificazioni previste dal titolo II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, possono essere sostituite da comunicazioni effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

    6. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti, al momento della notifica, intestatario catastale del bene da espropriare ovvero il proprietario iscritto nel libro fondiario.

    7. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all'amministratore del condominio.

    8. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L'affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l'avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l'accertamento risulti eccessivamente oneroso per l'irreperibilità dell'intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.



    Art. 66. (Compilazione degli stati di consistenza).

    [1. Per le generalità delle occupazioni temporanee e d’urgenza, la redazione degli stati di consistenza avviene nelle forme e nei modi previsti dall’articolo 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

    2. Gli stati di consistenza sono compilati in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso, anche nel caso di occupazioni consensuali.]



    Art. 67. (Dichiarazione di pubblica utilità).

    1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell’atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.

    2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

    3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall’autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.



    Art. 67 bis. (Incarichi nell’ambito di procedure espropriative).

    1. Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle leggi vigenti, possono essere affidati a tecnici laureati o diplomati incarichi di rilievi e perizie di stima e compilazione di stati di consistenza da effettuare per fini espropriativi.



    Art. 68. (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni).

    1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell’ambito del territorio regionale, il periodo utile per l’esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

    2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

    a) da parte dell’organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

    b) da parte dell’organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

    3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

    4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

    5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all’organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l’organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.

    5 bis. [Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonchè la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico] comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22



    Art. 69. (Notificazioni).

    [1. Il provvedimento autorizzante l’occupazione temporanea e d’urgenza è notificato a cura dell’ente procedente, unitamente all’avviso di cui all’articolo 3, quarto comma, della legge 1/1978, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, se sconosciuti, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

    2. Le notificazioni previste dall’articolo 11, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono eseguite a cura e spese dell’ente espropriante.

    3. L’avviso di deposito, eseguito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, oltre alle forme di pubblicità ivi previste, è notificato ai soggetti espropriandi.

    4. Il termine di quindici giorni previsto dal terzo comma dell’articolo 10 della legge 865/1971, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del Comune, decorre dalla data della notifica ai soggetti espropriandi.]

    Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 26 maggio 2006, n. 9



    Art. 70. (Svincolo delle indennità).

    1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d’urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagamento diretto delle indennità accettate, l’accertamento della proprietà e libertà dell’immobile da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e altri vincoli reali, ovvero della qualifica di erede avente titolo esclusivo o per quota agli indennizzi di cui sopra, è effettuato sulla base di apposita dichiarazione scritta resa dall’interessato nei modi e nelle forme previsti dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l’accertamento della qualifica di erede la suddetta dichiarazione è corredata dell’atto di morte dell’espropriato.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1, resa nei modi e nelle forme ivi previsti, esonera da ogni responsabilità l’ente espropriante e l’Amministrazione regionale.



    CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

    Art. 71. (Superamento delle barriere architettoniche).

    1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

    1 bis. I progetti di opere pubbliche e quelli dichiarati di pubblica utilità devono prevedere, ove possibile, sistemi che consentono l’autonoma mobilità delle persone videolese.

    [1 ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1 bis onde raccordarli a sistemi puntuali tattiloplantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi] comma abrogato dall’art. 112 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29

    [1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, all’interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattiloplantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.] [comma abrogato dall’art. 112 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29]



    Art. 72. (Adeguamento della struttura).

    1. In relazione alle finalità della presente legge, l’Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui dieci con profilo professionale consigliere giuridico-amministrativo-legale e quindici con profilo professionale consigliere ingegnere.

    2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina con propria deliberazione le modalità per lo svolgimento dei concorsi.

    3. In attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, nonché al fine di garantire comunque lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’Amministrazione regionale provvede a sopperire alle esigenze di personale mediante recupero dalle graduatorie di merito predisposte per il profilo professionale di consigliere ingegnere e urbanista a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali previste dall’articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall’articolo 17, comma 2, della legge regionale 4/2000, e dall’articolo 40, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nonché mediante il ricorso al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni.



    Art. 73. (Norme finanziarie).

    1. Gli oneri a carico dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del procedimento, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l’aggiunta in fine della locuzione “, nonché per le polizze assicurative per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità del procedimento - ivi compresi quelli di altra amministrazione - e della sicurezza, della progettazione, della direzione e del collaudo di lavori pubblici”.

    2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 45 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuno indicati:

    a) U.P.B. 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

    b) U.P.B. 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

    3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 48 fanno carico all’unità previsionale di base 5.5.24.1.95 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

    4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 72 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuna indicati, che presentano sufficiente disponibilità:

    1) U.P.B. 52.2.4.1.1 capitoli 550, 551 e 561;

    2) U.P.B. 52.2.4.1.651 capitoli 552 e 553;

    3) U.P.B. 52.2.4.1.659 capitoli 9630 e 9631;

    4) U.P.B. 52.5.8.1.687 capitolo 9650;

    5) U.P.B. 52.3.4.1.2603 capitolo 599, relativamente agli oneri derivanti dal ricorso al lavoro interinale previsto al comma 3 del citato articolo 72.



    Art. 74. (Norma di rinvio).

    1. Agli istituti regolamentati dallo Stato non disciplinati dalla presente legge si applica la previgente normativa statale fino all’esercizio della potestà legislativa regionale.



    Art. 75. (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali).

    1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sino al 31 dicembre 2004.

    2. Per la erogazione e il rendiconto dei finanziamenti di cui al comma 1 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62.



    Art. 76. (Procedimenti contributivi in corso).

    1. Salvo diversa richiesta del beneficiario la presente legge non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima.



    Art. 77. (Conferma dell’iscrizione nell’elenco dei collaudatori).

    1. E’ confermata l’iscrizione nell’elenco dei collaudatori di cui all’articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori di cui all’articolo 33 della legge regionale 46/1986 e dell’articolo 7 della legge regionale 27/1988, previa acquisizione di una dichiarazione scritta di conferma da parte dell’iscritto e di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, circa la permanenza dell’iscrizione nell’albo professionale.



    Art. 78. (Norma transitoria in materia di espropriazioni).

    1. [Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell’Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest’ultima].

    2. [Le disposizioni di cui al comma 1 trovano altresì applicazione per l’espropriazione di aree già occupate con procedura d’urgenza in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge].

    3. Per quanto non diversamente disposto dal capo XII si applica la vigente normativa statale.



    Art. 78 bis. (Competenza in materia di espropriazioni)

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), cessa la competenza regionale all'emanazione degli atti delle procedure di espropriazione e asservimento coattivo le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla medesima data e concernenti le opere e gli interventi di competenza e di iniziativa di Comuni, anche riuniti in consorzio, delle Province e degli altri Enti pubblici.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per l'espropriazione di aree già occupate con procedura d'urgenza in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 26/2012, nonchè per le procedure di esproprio o asservimento relative a opere affidate da parte della Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva alla medesima data.

    3. I Comuni, anche riuniti in consorzio, le Province e gli altri Enti pubblici subentrano alla Regione nella funzione di autorità espropriante in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2.



    Art. 79. (Abrogazioni).

    1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

    a) l’articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni;

    b) il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni;

    c) l’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5;

    d) l’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24;

    e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a eccezione dei capi V e V bis, nonché dell’articolo 44;

    f) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 della legge regionale 27/1988;

    g) l’articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24;

    h) l’articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42;

    i) l’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

    l) l’articolo 42 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

    m) il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

    n) l’articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

    dall'art. 250 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

  • REGIONE FRIULI V.G. D.P.R. DEL 5 GIUGNO 2003, N. 165 - REGOLAMENTO LAVORI PUBBLICI



    REGIONE FRIULI V.G. D.P.R. DEL 5 GIUGNO 2003, N. 165

    Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

    (GU n.5 del 31-1-2004 e nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2003)



    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

    Visto in particolare l'Art. 4 della citata legge regionale n. 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente commissione consiliare;

    Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici;

    Vista la nota prot. n. 11/2409-03 del 14 aprile 2003 con la quale il presidente del consiglio regionale comunica che la IV commissione permanente nella seduta n. 134 del 14 aprile 2003 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere tra l'altro parere favorevole sul medesimo;

    Visto l'Art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

    Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1408 del 16 maggio 2003;

    Decreta:

    È approvato il regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale n. 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farla osservare come Regolamento della Regione.

    Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

    Trieste, 5 giugno 2003

    TONDO

    Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici



    CAPO I POTESTÀ REGOLAMENTARE

    Art. 1.Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici», di seguito denominata legge.

    2. Sono soggetti al regolamento tutti i lavori pubblici di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici da realizzarsi in territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti; sono fatte salve le disposizioni dell'Art. 2, comma 2 della legge.

    3. Sono soggetti al Regolamento i contratti misti che hanno ad oggetto principale l’esecuzione di lavori.



    Art. 2.Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui al paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE;

    b) «stazioni appaltanti» le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti indicati dall'Art. 3 della legge;

    c) «lavori pubblici» le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, affidate dalle stazioni appaltanti;

    d) sopressa;

    e) «appalto integrato» quello avente ad oggetto, ai sensi dell'Art. 16, comma 2, lettera b) della legge, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori;

    f) «contratto aperto» l'appalto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante;

    g) «progettista che coordina la progettazione» il progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

    h) «lotto di un lavoro» parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti;

    i) «atti di gara» bando di gara, lettera invito ed altra documentazione della stazione appaltante pubblicata, inviata o comunque resa disponibile ai fini della presentazione dell'offerta.



    CAPO II ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

    Art. 3. Responsabile unico del procedimento

    1. L'amministrazione aggiudicatrice nomina il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma di cui all'Art. 7 della legge prima dell'avvio della fase di progettazione.

    2. In relazione alla complessità dell'intervento, il responsabile unico del procedimento deve essere in possesso della necessaria formazione professionale maturata nell'ambito della pubblica amministrazione, o di organizzazioni ed enti privati, o della attività libero professionale e deve possedere specifiche competenze nel settore dei lavori pubblici.

    3. Al professionista esterno nominato responsabile unico del procedimento ai sensi dell'Art. 5, comma 8 della legge non possono essere affidati per il medesimo intervento incarichi di progettazione o di direzione lavori, o di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

    4. Il responsabile unico del procedimento dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice o di altra pubblica amministrazione può svolgere per i lavori di importo fino a euro 1.500.000,00 nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.

    5. Le stazioni appaltanti non tenute all'applicazione dell'art. 5 della legge assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il responsabile unico del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano.



    Art. 4. Funzioni e compiti del responsabile unico del procedimento

    1. Al responsabile unico del procedimento sono attribuite le seguenti funzioni:

    a) avvio delle procedure necessarie e impulso ai processo realizzativo dell'intervento in coerenza con la programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice;

    b) valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

    c) svolgimento di tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento con adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero con trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

    2. Il Responsabile unico del procedimento svolge inoltre i seguenti compiti:

    a) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

    b) propone la convocazione o, avendone la competenza, chiede la convocazione della commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'Art. 41 della legge;

    c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

    d) adotta le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione;

    e) propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo legale;

    f) adotta, ove ne abbia la competenza, le procedure di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, motivandone la scelta;

    g) cura la predisposizione dei bandi e degli atti di gara per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura e per gli appalti di lavori;

    h) immediatamente prima dell'avvio delle procedure di scelta dell'appaltatore verifica l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati con riferimento alla presumibile data di consegna dei lavori;

    i) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzano i presupposti;

    j) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in fase di realizzazione dei lavori;

    k) propone all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice negli affidamenti di appalti di servizi di ingegneria ed architettura e di lavori, richiedenti valutazioni tecniche;

    l) quando si procede in amministrazione diretta, organizza ed esegue per mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice i lavori, cura l'acquisto di materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera;

    m) subito dopo la redazione del certificato di ultimazione lavori avvia le procedure di avviso ai creditori;

    n) informa la stazione appaltante della non collaudabilità dei lavori;

    o) comunica alla competente struttura dell'amministrazione regionale le informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere per le finalità di cui all'Art. 38 della legge e all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le ulteriori informazioni da quest'ultima direttamente richiesti.

    3. Il responsabile unico del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

    4. Le stazioni appaltanti garantiscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del responsabile unico del procedimento in coerenza e nel rispetto dei propri ordinamenti.

    5. La nomina a responsabile unico del procedimento di un professionista esterno o di un organizzatore generale conferisce tutti i compiti di cui al comma 1, salvo quelli puntualmente esclusi.



    Art. 5. Programmazione

    1. Per le finalità di cui all'arti. 7 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice attua, secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all'amministrazione aggiudicatrice; per i lavori da realizzarsi in delegazione amministrativa inter soggettiva trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7.

    2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all'allegato A, è adottato dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

    3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

    4. Il programma è approvato dall'organo competente secondo l'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all'elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione.

    5. I lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa inter soggettiva sono inseriti nella programmazione del soggetto delegante nonchè nell'elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest'ultimo sia tenuto all' attività programmatoria di cui all'Art. 7 della legge.

    6. Il programma e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione comporti modifiche sostanziali al programma ed all'elenco annuale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

    7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore a euro 1.500.000,00 e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

    8. Il programma triennale e l'elenco annuale sono comunicati alla competente struttura dell'amministrazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione o modifica con le modalità di cui all'Art. 38, comma 3 della legge.

    9. La programmazione dei lavori pubblici per i quali ricorra la possibilità di realizzazione con capitale privato maggioritario è disciplinata dall'Art. 2, commi 4 e 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20.



    CAPO III PROGETTAZIONE

    Art. 6. Disposizioni preliminari

    1. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 8 della legge e salve diverse determinazioni del responsabile unico del procedimento, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che si sviluppano senza soluzione di continuità. Il progetto recepisce i principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

    2. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

    3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

    a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;

    b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

    c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

    d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

    4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

    5. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

    6. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista che coordina la progettazione e, per la parte di competenza, dai progettisti responsabili della progettazione specialistica.

    7. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

    8. La progettazione di un lavoro suddiviso in più lotti è predisposta in modo da assicurare la funzionali tà, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.



    Art. 7. Norme tecniche

    1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

    2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

    3. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorchè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.



    Art. 8. Quadri economici

    1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

    a) lavori a misura, a corpo, in economia;

    b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

    1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

    2) rilievi, accertamenti e indagini;

    3) allacciamenti ai pubblici servizi;

    4) imprevisti;

    5) acquisizione aree o immobili;

    6) accantonamenti di legge;

    7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

    8) spese per attività di consulenza o di supporto;

    9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

    10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

    11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

    12) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;

    13) eventuali spese diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

    14) I.V.A ed eventuali altre imposte.

    2. L'importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l'esecuzione delle lavorazioni ed importo per l'attuazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.



    Art. 9. Documenti componenti il progetto preliminare

    1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile unico del procedimento, dai seguenti elaborati:

    a) relazione illustrativa;

    b) relazione tecnica;

    c) studio di prefattibilità ambientale;

    d) relazione geologica e indagini necessarie quali quelle idrogeologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche;

    e) planimetria generale, rilievi planoaltimetrici e schemi grafici;

    f) relazione illustrativa del piano della sicurezza;

    g) calcolo sommario della spesa;

    h) relazione illustrativa del piano della sicurezza.

    2. Qualora ai sensi della legge sia posto a base di gara un progetto preliminare questo è integrato:

    a) da un capitolato speciale prestazionale;

    b) da un piano economico e finanziario di massima nel caso di concessione di lavori pubblici, fatte salve le disposizioni della legge regionale n. 20/1999.



    Art. 10. Relazione illustrativa del progetto preliminare

    1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

    a) la descrizione dell'intervento da realizzare;

    b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonchè delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;

    c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso ho studio di prefattibihità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

    d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;

    e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;

    f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

    g) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

    2 La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

    3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed inter relazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

    4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l'eventuale articolazione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, nonchè i risultati del piano economico finanziario.



    Art. 11. Relazione tecnica

    1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.



    Art. 12. Studio di prefattibilità ambientale

    1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

    a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

    b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

    c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonchè delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

    d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

    e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonchè l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

    2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.



    Art. 13. Schemi grafici del progetto preliminare

    1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'Art. 12, comma 1, lettera d) sono costituiti:

    a) per opere e lavori puntuali:

    1) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e eventuali altre localizzazioni esaminate;

    2) dal rilievo dell'area e dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non in feriore a 1:2000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

    3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

    b) per opere e lavori a rete:

    1) dalla corografia generale contenente l'indica zione dell'andamento planimetrico delle opere dei lavori da realizzare e gli eventuali altri anda menti esaminati con riferimento all'orognafia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all'ubica zione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25000. Se sono necessarie più conognafie, va redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100000;

    2) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25000;

    3) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10000;

    4) dai profili longitudinali e trasversali altimetnici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonchè uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

    5) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

    6) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

    2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli.



    Art. 14. Calcolo sommario della spesa

    1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

    a) per i lavori sulla base di un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dal prezzario regionale, di cui all'Art. 25 della legge, dai costi di interventi similari o da listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

    b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari.



    Art. 15. Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare

    1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

    a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

    b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;

    c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



    Art. 16. Relazione illustrativa del piano di sicurezza

    1. La relazione illustrativa del piano di sicurezza contiene valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonchè le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza.



    Art. 17. Documenti componenti il progetto definitivo

    1. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato eventualmente con le condizioni fissate dalla commissione regionale dei lavori pubblici, qualora sia stata attivata la procedura degli articoli 41 e seguenti della legge, ovvero, in caso di ricorso alla conferenza di servizi, da quanto emerso in quella sede, contiene tutti gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi di legge comunque denominati.

    2. Esso comprende di norma, salve diverse esigenze rappresentate dal Responsabile unico del procedimento:

    a) relazione descrittiva;

    b) relazioni geologica, ove non predisposta in sede di progettazione preliminare, geotecnica, idrologica, idraulica e, ove necessario, sismica;

    c) relazione forestale, ove necessario;

    d) relazioni tecniche specialistiche;

    e) studio di inserimento urbanistico;

    f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

    g) elaborati grafici;

    h) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

    i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

    j) piano particellare di esproprio;

    k) computo metrico estimativo;

    l) quadro economico;

    m) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza.

    3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'Art. 16, comma 2, lettera b) della legge, esso è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

    4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonchè i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.



    Art. 18. Relazione descrittiva del progetto definitivo

    1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

    2. In particolare la relazione:

    a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionahi e descrittive dei materiali prescelti, nonchè i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;

    b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, ove previsto, nonchè attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;

    c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;

    d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

    e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;

    f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

    g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

    h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.



    Art. 19. Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo

    1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonchè il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

    2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

    3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano ho studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.



    Art. 20. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

    1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.



    Art. 21. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale

    1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonchè dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

    2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.



    Art. 22. Elaborati grafici del progetto definitivo

    1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.

    2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:

    a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all' intervento;

    b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non supeiiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

    c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

    d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

    e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

    f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

    g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

    h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

    i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

    3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

    4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

    5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:

    a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25000;

    b) planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5000;

    c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2000 per le lunghezze e sezioni trasversali;

    d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

    6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'art. 6, comma 4.



    Art. 23. Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

    1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.



    Art. 24. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

    1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell'elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.



    Art. 25. Piano particellare di esproprio

    1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.

    2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

    3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto o al libro fondiario, per le aree soggette al diritto tavolare, risultano proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dall'indicazione di tutti i dati catastali nonchè delle superfici interessate.

    4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di occupazione determinata in base, alle leggi e normative vigenti previo, occorrendo, apposito sopralluogo.

    5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato all'appaltatore questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indenizzo ai proprietari espropriati, nonchè al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.



    Art. 26. Computo metrico estimativo

    1. Il computo metrico estimativo dell'intervento consiste nella stima sommaria dello stesso redatta applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale, da quello della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessarta.

    2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

    a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in prezzi correnti di mercato, tenuto conto del costo della mano d'opera quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

    b) aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

    c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

    d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

    3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

    4. La stima dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

    5. Il risultato della stima dell'intervento e delle espropriazioni è riportato nel quadro economico.



    Art. 27. Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza

    1. Il piano della sicurezza e coordinamento è il documento complementare al progetto definitivo che prevede l'ipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sua redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, elementi relativi all'individuazione, all'analisi e alla valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

    2. Il piano è costituito da una relazione tecnica contenente indicazioni sull'intervento e sulle fasi del procedimento attuativo, sulla individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, sulla stima della durata delle lavorazioni, e delle valutazioni di cui al comma 1 in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

    3. Il computo metrico estimativo fornisce elementi sulle quantità e sui prezzi unitari per dare attuazione al piano di sicurezza e coordinamento.



    Art. 28. Documenti componenti il progetto esecutivo

    1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonchè i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonchè delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero del provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

    a) relazione generale;

    b) relazioni specialistiche;

    c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

    d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

    e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

    f) piano di sicurezza e di coordinamento;

    g) cronoprogramma;

    h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

    i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

    j) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

    k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

    l) incidenza del costo della mano d'opera.



    Art. 29. Relazione generale del progetto esecutivo

    1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati geografici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

    2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

    3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi, ove necessario, è corredata:

    a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

    b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.



    Art. 30. Relazioni specialistiche

    1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

    2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

    3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.



    Art. 31. Elaborati grafici del progetto esecutivo

    1. Gli elaborati grafici esecutivi sono costituiti:

    a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

    b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

    c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

    d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

    e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

    f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l'esigenza di cui all'Art. 6, comma 4;

    g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

    2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.



    Art. 32. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

    1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

    2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

    3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonchè consentire di determinarne il prezzo.

    4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

    5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

    6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

    a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

    1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonchè i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

    2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

    3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

    b) la relazione di calcolo contenente:

    1) l'indicazione delle norme di riferimento;

    2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

    3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

    4) le verifiche statiche.

    7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

    8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

    a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

    b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

    c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.



    Art. 33. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

    1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

    2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

    a) il manuale d'uso;

    b) il manuale di manutenzione;

    c) il programma di manutenzione.

    3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonchè tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di seguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

    4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

    a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

    b) la rappresentazione grafica;

    c) la descrizione;

    d) le modalità di uso corretto.

    5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, nonchè per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

    6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

    a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

    b) la rappresentazione grafica;

    c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

    d) il livello minimo delle prestazioni;

    e) le anomalie riscontrabili;

    f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

    g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

    7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

    a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

    b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

    c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

    8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazzione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.



    Art. 34. Piani di sicurezza e coordinamento

    1. I piani di sicurezza e coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

    2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

    3. Nei piani sono indicati tempi, modalità e procedure per l'attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione degli oneri della sicurezza.

    4. Il computo metrico estimativo contiene l'indicazione delle quantità e prezzi unitari degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribassi d'asta.



    Art. 35. Cronoprogramma

    1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni.

    2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

    3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

    4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.



    Art. 36. Elenco dei prezzi unitari

    1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.



    Art. 37. Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico

    1. Il computo metrico estimativo deI progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni.

    2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi di elenco.

    3. Nel quadro economico confluiscono:

    a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'Art. 6, comma 4;

    b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

    c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

    d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci di cui si compone il quadro economico.



    Art. 38. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

    1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

    a) termini di esecuzione e penali;

    b) programma di esecuzione dei lavori, sospensioni e riprese dei lavori;

    c) oneri a carico dell'appaltatore;

    d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;

    e) liquidazione dei corrispettivi;

    f) controlli;

    g) specifiche modalità e termini di collaudo;

    h) modalità di soluzione delle controversie;

    i) adempimenti di legge e contrattuali dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente.

    2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

    3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

    a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

    b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonchè, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonchè le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

    4. Nel caso di interventi complessi il capitolato può contenere, altresì, l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

    a) critica, le strutture o loro parti nonchè gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;

    b) importante, le strutture o loro parti nonchè gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

    c) comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

    5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:

    a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;

    b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

    c) nella valutazione delle non conformità.

    6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

    7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d'appalto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

    8. Ai fini della disciplina delle varianti, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

    9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

    10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.



    CAPO IV AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

    Art. 39. Disposizioni generali

    1. Un servizio di progettazione non può essere artificiosamente diviso in più parti ai fini di eludere l'applicazione delle norme che nè disciplinano l'affidamento.



    Art. 40. Attività preliminare all'affidamento dei servizi di progettazione

    1. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all’interesse pubblico tra quelle disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del Regolamento. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9bis, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento.

    2. Il responsabile unico del procedimento determina i requisiti del prestatore del servizio fra uno o più di quelli sotto elencati:

    a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento del servizio, attestate da titoli di studio e professionali e/o dall'elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare;

    b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumenti;

    c) idoneità economico-finanziaria. soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quello da affidare.

    3. L'idoneità tecnico-professionale è provata dall'indicazione dei titoli di studio e professionali, dall'elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare con l'indicazione degli importi, nonchè delle relative classi e categorie.

    4. L'idoneità organizzativa è provata dall'indicazione dell'organico medio dei dipendenti e dei dirigenti e la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti disponibili.

    5. L'idoneità economico-finanziaria è provata mediante uno o più dei seguenti documenti:

    a) idonee dichiarazioni bancarie;

    b) bilanci o estratti di bilanci;

    c) dichiarazione sul fatturato globale di impresa e sul fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quelli oggetto della gara.

    6. Nella scelta della procedura il responsabile unico del procedimento si attiene ai principi di economicità ed efficacia.



    Art. 41. Procedure ad evidenza pubblica

    1. L'amministrazione aggiudicatrice che intende affidare un servizio di progettazione con le procedure ad evidenza pubblica del pubblico incanto e della licitazione privata rende nota tale intenzione con un bando di gara.



    Art. 42. Pubblico incanto

    1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi con la procedura del pubblico incanto contiene l'indicazione della data, ora e luogo dell'apertura delle offerte, nonchè gli elementi di cui all'Art. 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), m), n) e p).



    Art. 43. Licitazione privata

    1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi con la procedura della licitazione privata contiene:

    a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;

    b) l'indicazione dei servizi di progettazione con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

    c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare, con l’indicazione delle classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali d.i riferimento;

    d) l’ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle tariffe professionali di riferimento;

    e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;

    f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

    g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;

    h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

    i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;

    j) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare un'offerta;

    k) il massimale dell'assicurazione prevista dall'Art. 30, comma 6, della legge;

    l) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;

    m) il numero massimo, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare un'offerta;

    n) il nominativo del responsabile unico del procedimento.

    2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

    a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

    b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera l), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonchè le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

    c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonchè con l'indicazione del progettista che coordina la progettazione.

    3. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi quello massimo indicato al comma 1, lettera m), la stazione appaltante seleziona i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta per una metà arrotondata per difetto sulla base di una graduatoria formulata con i criteri di cui al comma 4 e per la restante parte tramite sorteggio pubblico.

    4. Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l'offerta sulla base di una graduatoria predisposta secondo la seguente formula:

    P = ai x 25+bi x 25+ci x 25+di x 25

    dove:

    ai= Ii/Imax;

    bi= l - (Si/Smax);

    ci= Ni / Nmax;

    di= Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed;

    di= 1 - ([(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore al valore Ymed;

    Ii= media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

    Imax = massimo valore delle medie Ii;

    Si = Scarto fra Ii e l'importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero;

    Smax = massimo valore degli scarti Si;

    Ni = numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

    Nmax = massimo valore dei numeri Ni;

    Yi = scarto fra l'importo massimo e l'importo minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

    Ymed = media aritmetica del valore degli scarti Yi.

    Ymax = massimo valore degli scarti Yi

    Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente un candidato con almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni e siano indicate le prestazioni che quest'ultimo espleterà in caso di aggiudicazione del servizio. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita sulla base di un sorteggio in seduta riservata.

    5. Qualora non siano pervenute richieste di partecipazione alla gara ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dal bando, il servizio può essere affidato a trattativa privata anche con l'interpello di un unico soggetto sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara, oppure si procede alla modifica delle condizioni contrattuali o dei requisiti richiesti e si avvia una nuova procedura ai sensi dell'art. 9, comma 9 della legge.

    6. La lettera d’invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

    a) la documentazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b);

    b) l’indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta qualora suddivisi in sub-elementi.

    7. I progetti valutabili sono quelli commissionati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.



    Art. 44. Modalità di svolgimento della gara

    1. L'offerta è racchiusa in un plico che contiene:

    a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa l'insussistenza di condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

    b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita:

    1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; tale documentazione viene presentata in massimo di cinque schede di formato A3 e nel numero massimo di dieci schede di formato A4;

    2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, contenuta nel numero massimo di trenta cartelle formato A4;

    3) dal curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio; la stazione appaltante può chiedere che tale curriculum sia sintetizzato sulla base di schede predisposte dalla stessa stazione appaltante;

    c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

    1) ribasso percentuale da applicarsi sull’intero importo stimato a base di gara, opportunamente giustificato analiticamente;

    2) riduzione da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, opportunamente giustificato con puntuale cronoprogramma.

    2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

    a) qualità ed idoneità tecnica desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;

    b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio;

    c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica;

    d) riduzione percentuale del tempo.

    3. La valutazione degli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata ad una commissione giudicatrice.

    4. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare:

    a) per l’elemento di cui al comma 2 lettera a): da 20 a 45;

    b) per l’elemento di cui al comma 2 lettera b): da 20 a 40;

    c) per l’elemento di cui al comma 2 lettera c): da 10 a 20;

    d) per l’elemento di cui al comma 2 lettera d): da 5 a 15.

    5. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

    6. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando criteri e formule di cui al comma 7.

    7. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata utilizzando metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando o nell’avviso di gara ovvero, in alternativa, utilizzando il seguente sistema multicriterio e multiobiettivo:

    a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e le modalità di gestione di cui al comma 2 dell’articolo 44 lettere a) e b) attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari e moltiplicati per il peso ponderale di cui al comma 4;

    b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa ed il tempo di esecuzione dei lavori, i punteggi relativi agli elementi c) e d) di cui al comma 2 vanno assegnati sulla base della seguente formula:

    Vi = Pmin/Pi * Peso

    dove:

    Vi = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;

    Pm = prezzo o tempo minimo offerto;

    Pi = prezzo o tempo del concorrente i-esimo;

    P = peso dell’elemento c) o dell’elemento d) stabilito nel bando

    8. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.



    Art. 45. Trattativa privata con gara ufficiosa

    [1. Il responsabile unico del procedimento invita a gara informale non meno di cinque candidati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio da affidare. Il possesso dei requisiti in capo al candidato prescelto è comunque accertato dal responsabile unico del procedimento all'atto del formale affidamento del servizio.

    2. L'affidamento viene effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    3. Con la lettera invito sono indicati il termine entro il quale deve pervenire l'offerta, gli elementi di valutazione e il fattore ponderale da assegnare agli elementi medesimi.

    4. Nella trattativa privata con gara ufficiosa il responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evita l'interpello reiterato quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'espletamento della progettazione sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.]

    Articolo abrogato da art. 1, comma 2, L.R. n. 2/2009 (B.U.R. 18/2/2009, n. 7).



    Art. 46. Valutazione dell'offerta

    1. La valutazione dell'offerta considera più elementi variabili in relazione al servizio da prestare tra quelli sotto elencati:

    a) corrispettivo complessivo richiesto;

    b) riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo fissato per l'espletamento dell'incarico;

    c) metodologia di svolgimento della prestazione contenuta in una relazione illustrativa delle modalità di progettazione;

    d) espletamento di attività accessorie e complementari alla progettazione;

    e) collaborazione con un professionista che alla data dell'invito abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale da non più di cinque anni con l'indicazione delle prestazioni che quest'ultimo espleterà in caso di affidamento del servizio;

    f) ulteriori elementi individuati in base al tipo di prestazione da effettuare.



    Art. 47. Affidamento fiduciario del responsabile unico del procedimento

    [1. Il responsabile unico del procedimento affida il servizio di progettazione a soggetti di sua fiducia in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

    2. Il responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evita affidamenti reiterati al medesimo soggetto quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'espletamento della progettazione sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti di sua fiducia.]

    Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 48. Affidamento fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante

    [1. L'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante, nell'ambito della propria competenza per valore attribuita dall'Art. 9, comma 9, lettera c), della legge affida in via fiduciaria il servizio di progettazione a soggetti abilitati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

    2. La competenza dell'amministratore legale rappresentante è esercitata di norma prima della nomina del responsabile unico del procedimento e comunque prima che da questi sia avviata la procedura di scelta del progettista.

    3. Ciascuna stazione appaltante attua sulla base del proprio ordinamento le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.]

    Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. c), DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 49. Concorso d'idee

    1. Il concorso di idee è e spietato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'Art. 54. 2. I soggetti che possono partecipare al concorso sono indicati dalla normativa nazionale.

    3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli previsti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

    4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

    5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore.

    6. L'idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.



    Art. 50. Contenuto del bando

    1. Il bando per il concorso di idee contiene:

    a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

    b) nominativo del responsabile unico del procedimento;

    c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

    d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

    e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;

    f) termine per la presentazione delle proposte;

    g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

    h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

    i) data di pubblicazione.



    Art. 51. Concorso di progettazione

    1. Il concorso di progettazione è aggiudicato con pubblico incanto ovvero con licitazione privata.

    2. L'espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto dall'art. 53. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a giorni novanta.

    3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Il bando di gara stabilisce se al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva e/o esecutiva. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

    4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

    Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

    5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.

    6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito nè assegnazione di premi. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

    7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.



    Art. 52. Contenuto del bando

    1. Il bando per i concorsi di progettazione contiene:

    a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

    b) nominativo del responsabile unico del procedimento;

    c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

    d) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

    e) data di pubblicazione;

    f) procedura di aggiudicazione prescelta;

    g) numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 6;

    h) descrizione del progetto;

    i) numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;

    j) modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonchè dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;

    k) modalità, dei contenuti e dei termini per la presentazione delle proposte nonchè dei criteri per la loro valutazione;

    l) «peso» o «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

    m) indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

    n) costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

    o) informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

    p) indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

    2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonchè l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

    3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall' intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.



    Art. 53. Valutazione delle proposte progettuali

    1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base di criteri e metodi stabiliti negli atti di gara.



    Art. 54. Pubblicità e termini

    1. Per i servizi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da affidarsi con gara pubblica, i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione di cui all’articolo 38 della legge e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

    2. I termini per la partecipazione e per la presentazione delle offerte nelle gare ad evidenza pubblica sono disciplinati dalla direttiva comunitaria e dalle norme interne di recepimento, fatto salvo quanto previsto per il concorso di idee e per il concorso di progettazione.

    3. ABROGATO

    4. Qualora la fase di pubblicità della gara interessi il periodo compreso tra il 10 ed il 20 agosto, la stazione appaltante valuta l'opportunità di un prolungamento dei termini minimi di presentazione dell'offerta.



    CAPO V ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

    Art. 55. Disposizioni preliminari

    1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone la verifica di cui all'art, 4, comma 2, lettera h).

    2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso iI computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

    3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile unico del procedimento e l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

    4. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

    5. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure espropriative e per iI conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.



    Art. 56. Procedura ristretta

    1. Non si fa luogo a procedura ristretta qualora il numero dei candidati qualificati ammessi a partecipare alla gara sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante dichiara la gara deserta e può dar corso alla procedura negoziata.

    2. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all'aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell'appalto, o l'eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamenio.

    3. Le stazioni appaltanti comunicano, altresi, ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell'offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell'impresa.



    Art. 57. Procedura ristretta semplificata

    1. La procedura ristretta semplificata è preceduta dalla pubblicazione dell’avviso di gara ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 38 della legge.

    2. L’avviso deve contenere:

    a) nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex, telefax ed e-mail della stazione appaltante;

    b) categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare e procedura di aggiudicazione prescelta;

    c) luogo di esecuzione, oggetto dell’appalto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di determinazione del corrispettivo;

    d) il termine ultimo per il completamento dei lavori e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori;

    e) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, modalità di invio, indirizzo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue in cui devono essere redatte;

    f) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

    g) cauzione e garanzie richieste;

    h) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara previste dalla vigente normativa nazionale;

    i) criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto;

    j) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

    k) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra quindici e venticinque per gli affidamenti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.499.999,00 euro;

    l) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra dieci e quindici, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

    m) numero massimo delle imprese da invitare tra cinque e dieci per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro.

    3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata; il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 sul sito informatico della Regione.

    4. La segnalazione deve indicare le categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA ove obbligatorie ovvero l’iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera j).

    5. È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

    6. Il responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata le imprese che si sono segnalate. Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla gara, il responsabile unico del procedimento forma una graduatoria delle imprese candidate sulla base dei criteri di idoneità organizzativo dimensionale del regolamento-tipo di cui all’articolo 20 della legge ed invita le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero stabilito. In caso di parità di punteggio il responsabile unico del procedimento procede a sorteggio. L’impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

    7. Alle imprese non ammesse alla gara viene data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’invio della lettera d’invito alle imprese ammesse.

    8. Con la lettera di invito sono indicati:

    a) gli estremi dell’avviso pubblicato;

    b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

    c) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dall’avviso;

    d) gli elementi di valutazione dell’offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

    9. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di imprese da invitare, la stazione appaltante può dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge, cui partecipano i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.



    Art. 58. Procedura negoziata

    [1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla procedura negoziata per quanto possibile sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualità e qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

    2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

    3. La stazione appaltante negozia le condizioni del contratto con l'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualità e qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.]

    Articolo abrogato da art. 2, comma 2, L.R. n. 2/2009 (B.U.R. 18/2/2009, n. 7



    Art. 59. Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria

    1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta e all'appalto-concorso, relativi a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

    2. Il termine di ricezione delle offerte per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con procedure aperte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la procedura ristretta lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni; per la procedura ristretta semplificata e per la procedura negoziata il termine non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione degli inviti.

    3. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

    4. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

    5. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    6. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 2 devono essere adeguatamente aumentati.

    7. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione europea.



    Art. 60. Lettera d'invito

    1. La stazione appaltante, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

    a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

    b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingna o le lingue in cui devono essere redatte;

    c) gli estremi del bando di gara;

    d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.



    Art. 61. Forme di pubblicità

    1. In attuazione dell'Art. 37, commi 2 e 3 della legge, le stazioni appaltanti provvedono alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici sul sito informatico della Regione utilizzando la rete internet.

    2. L'accesso al servizio di pubblicazione bandi è subordinato all'acquisizione di una password chè consente altresì l'accesso al servizio di comunicazione, dei dati degli appalti prevista dall'Art. 38 della legge. Qualora le stazioni appaltanti non siano già in, possesso della pasword, la richiedono alla competente stmttura regionale.

    3. Le stazioni appaltanti sono responsabili dalle pubblicazioni effettuate, nonchè della custodia della password.

    4. L'onere di avvalersi di idonea protezione contro i virus informatici, al fine di non danneggiare il servizio informatico, è a carico delle stazioni appailtanti.

    5. Le stazioni appaltanti sono tenute a dotarsi di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con la struttura regionale competente.

    6. Rimangono a carico delle stazioni appaltanti i costi di connessione e l'acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

    7. 7. La Regione rende disponibili sul proprio sito Internet i bandi di gara e gli avvisi pubblicati e dà riscontro a mezzo di posta elettronica dell’avvenuta pubblicazione.

    8. I dati personali sono trattati unicamente pr le finalità previste dalla legge, nel rispetto della legge n. 675/1996.

    9. Il servizio di pubblicazione dei bandi di gara viene attivato dal 30 settembre 2003. Il termine può essere differito con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

    10. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti infonnativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione regionale si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale.



    Art. 62. Procedure accelerate

    1. Se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'Art. 59, la stazione appaltante può stabilire:

    a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;

    b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

    2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

    3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili, Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, posta elettronica o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettere a) e b).



    Art. 63. Bando di gara per la concessione

    1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

    a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

    b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;

    c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

    d) l'eventuale percentuale dei lavori da appaltare a terzi;

    e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

    f) la durata massima della concessione;

    g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonchè delle relative modalità;

    h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;

    i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.



    Art. 64. Schema di contratto di concessione

    1. Lo schema di contratto di concessione indica:

    a) le condizioni relative all'elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;

    b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesti;

    c) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile unico del procedimento;

    d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

    e) le procedure di collaudo;

    f) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonchè i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

    g) le penali per le inadempienze del concessionario, nonchè le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

    h) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;

    i) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;

    i) l'obbligo per il concessioiiario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

    k) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

    l) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

    m) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all'amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.



    Art. 65. Contenuti dell'offerta per la concessione di lavori pubblici

    1. In relazione a quanto previsto nel bando l'offerta contiene:

    a) il prezzo richiesto dal concorrente;

    b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

    c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;

    d) il tempo di esecuzione dei lavori;

    e) la durata della concessione;

    f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

    g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.

    2. All'offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto.



    Art. 66. Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili

    1. Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovrà versare per l'acquisizione del bene, nonchè il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

    2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

    a) il prezzo per l'acquisizione del bene;

    b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;

    c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.

    3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

    4. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene.

    5. Qualora le offerte pervenute riguardino:

    a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;

    b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;

    e) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzionè dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori.

    6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile unico del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.



    Art. 67. Tipologie di lavori eseguibili in economia

    1. Ciascuna stazione appaltante individua in apposito regolamento i lavori di importo non superiore a euro 200.000,00. IVA. esclusa, che possono essere eseguiti in amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

    2. La realizzazione dei lavori in economia mediante amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della stazione appaltante; l'affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

    a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonchè per la fruizione degli stessi;

    b) interventi in materia di sicurezza;

    c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

    d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

    e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

    3. 3. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre; per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto.

    4. Il responsabile unico del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evitando l'interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l'esecuzione del lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

    5. L'atto di cottimo deve indicare:

    a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

    b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

    c) le condizioni di esecuzione;

    d) il termine di ultimazione dei lavori;

    e) le modalità di pagamento;

    f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.



    Art. 68. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi

    1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

    2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale ritenuto anormalmente basso, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile unico del procedimento. Questi richiede ai precitati concorrenti, assegnando un termine congruo, precise giustificazioni in merito all'offerta presentata e, anche avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate e valuta la congruità delle offerte. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto.

    3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla commissione della Comunità europea.

    4. Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile unico del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara.



    Art. 69. Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

    1. Se l'appalto è aggiudicato con procedura ristretta semplificata e con il metodo, offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile unico del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e fontiture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

    2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

    3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

    4. In caso di procedura aperta, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

    5. Nel caso di appalto integrato nonchè nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a rmsura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi. unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

    6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti o, contrassegnati ed autentica le offerte in ciascun foglio è le eventuali correzioni apportate nel modo indicativo al comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione.

    7. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.



    Art. 70. Offerta economicamente più vantaggiosa

    1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'Art. 17, comma 3 della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera invito.

    2. Lo stesso bando di gara o la lettera invito per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevedono i sub-elementi ed i «sub-pesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali è determinata la valutazione.

    3. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa.



    Art. 71. Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari

    1. Nelle commissioni giudicatrici di cui all'Art. 17 della legge, tutti i commissari sono scelti mediante sorteggio anche in seduta riservata, ad eccezione del presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

    2. Ai fini del sorteggio il responsabile unico del procedimento predispone un elenco dei nominativi proposti dalla stazione appaltante, sentiti gli ordini ed i collegi professionali e le facoltà universitarie. La richiesta agli ordini, collegi e facoltà universitarie può essere fatta anche in via generale per tipologie omogenee di lavori; le designazioni cosi effettuate conservano validità per un anno solare. Gli ordini, i collegi, le facoltà universitarie possono integrare e modificare le designazioni nel corso dell'anno solare. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica.

    3. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato solo per giustificati motivi. L'incarico si intende espletato con la formulazione della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

    4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'Art. 47, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'Art. 17, comma 6, della legge.

    5. Il componente di commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

    6. Ciascun commissario non può far parte contemporaneamente di più commissioni giudicatrici nominate dalla medesima stazione appaltante.



    Art. 72. Ufficio di direzione dei lavori

    1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima di ogni affidamento, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

    2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.



    Art. 73. Direttore dei lavori

    1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

    2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

    3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come previsto dall'art, 3, comma 2. della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'Art. 21 della predetta legge.

    4. Il Direttore dei lavori, in aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente indicati dal presente Regolamento, verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione.



    Art. 74. Direttori operativi

    1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavon.

    2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

    a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

    b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;

    c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

    d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

    e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

    g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

    h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.



    Art. 75. Ispettori di cantiere

    1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonchè durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

    2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

    a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

    b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

    c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

    d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

    e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

    f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

    g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.



    Art. 76. Sicurezza nei cantieri

    1. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono di norma svolte dal direttore dei lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o comunque quando la stazione appaltante non ritenga di attribuire al direttore dei lavori tali funzioni, le stesse sono attribuite ad altro soggetto avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.



    Art. 77. Ordini di servizio

    1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore dei lavori all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato a mani dell'appaltatore o inviato al suo domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



    Art. 78. Giorno e termine per la consegna

    1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile unico del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

    2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della corte dei conti non è richiesta per legge. Nei casi in cui non sia prevista l'approvazione, il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

    3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonchè delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al ecimpletamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

    4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

    5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

    6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

    7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

    8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa, della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonchè di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal titardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

    9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

    10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

    11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile unico del procedimento ha l'obbligo di informare l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.



    Art. 79. Processo verbale di consegna

    1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

    b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d'opera concessi all'appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;

    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

    2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

    3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'Art. 78, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

    4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

    5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile unico del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questa lo richieda.

    6. La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatte salve diverse pattuizioni; tali pattuizioni possono anche interessare situazioni correlate a necessità di lavorazioni per fasi successive, se compiutamente definite nel cronoprogramma. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

    7. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'Art. 81.



    Art. 80. Differenze riscontrate all'atto della consegna

    1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

    2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile unico del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive venfiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

    3. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.



    Art. 81. Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

    1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente e per indicare le indennità da corrispondersi.

    2. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di cui testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modaltà indicate all'Art. 78, comma 7.



    Art. 82. Sospensione e ripresa dei lavori

    1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

    2. Fuori dei casi previsti dal comma l il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, far sospendere i lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

    3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

    4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

    5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

    6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

    7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. dandone atto in apposito verbale.

    8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'Art. 105. 9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile unico del procedimento da avviso all'autorità.



    Art. 83. Variazioni ed addizioni al progetto approvato

    1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'Art. 27 della legge.

    2. Il mancato rispetto di tale disposizione non da titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

    3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile unico del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

    4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

    5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’ intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'Art. 27, comma 7 della legge.

    6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'Art. 85. 7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'Art. 27, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile unico del procedimento.

    8. Nel caso di cui all'Art. 27, comma 1, lettera b), della legge, il responsabile unico del procedimento acquisisce elementi conoscitivi, anche dal direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile unico del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall'Art. 27, comma 1, lettera c) della legge la descrizione del responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

    9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile unico del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

    10. Sono approvate dal responsabile unico del procedimento le variazioni di cui all'Art. 27, comma 3 della legge che prevedano un aumento dell'importo di contratto non superiore ai limiti nello stesso indicati e che trovino copertura nella somma stanziata per esecuzione dell'opera.

    11. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresi responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.



    Art. 84. Diminuzione dei lavori

    1. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.



    Art. 85. Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto

    1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

    a) desumendoli dal prezzario di cui all'Art. 40, comma 1;

    lettera e) della legge;

    b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

    c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

    2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

    3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

    4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

    5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivainente accettati.



    Art. 86. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore

    1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

    2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

    3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

    4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.



    Art. 87. Sinistri alle persone e danni alle proprietà

    1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.



    Art. 88. D a n n i

    1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro otto giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

    2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

    a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

    b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

    c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

    d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

    e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.



    Art. 89. Appalto integrato

    1. Nell'ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto, il responsabile unico del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

    2. Il responsabile unico del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

    3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.

    4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.

    27, comma 1, lettere a), b), d) della legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'art. 85. La stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonchè al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

    5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito se necessario il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini per la consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

    6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

    7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto; all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.



    Art. 90. Lavori in amministrazione diretta

    1. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile unico del procedimento. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile unico del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati nel regolamento della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 67.

    2. Il responsabile unico del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.



    Art. 91. Autorizzazione della spesa per lavori in economia

    1. Nel caso di lavori di cui all'art. 67, comma 2, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi, l'autorizzazione alla spesa è disposta dal responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti propri di ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

    2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le risorse disponibili derivanti da eventuali ribassi d'asta.



    Art. 92. Lavori d'urgenza

    1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

    2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

    3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

    4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.

    5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 85, comma 5.

    6. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

    7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.



    Art. 93. Perizia suppletiva per maggiori spese

    1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile unico del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

    2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di euro 200.000,00.



    Art. 94. Lavori in economia contemplati nel contratto

    1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.



    Art. 95. Contratti aperti per lavori di manutenzione

    1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile unico del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile unico del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti di euro 200.000,00 fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara.



    Art. 96. Accertamento e registrazione dei lavori

    1. Gli atti contabili sono redatti dal direttore dei lavori, sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

    2. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonchè dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

    a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;

    b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

    c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

    3. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.



    Art. 97. Elenco dei documenti amministrativi e contabili

    1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

    a) il giornale dei lavori;

    b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

    c) le liste settimanali;

    d) il registro di contabilità;

    e) il sommario del registro di contabilità;

    f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

    g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

    h) il conto finale e la relativa relazione.

    2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

    3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.

    4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti di ogni amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 98. Giornale dei lavori

    1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, con l'indicazione dei rispettivi datori di lavoro, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

    2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

    3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile unico del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

    4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.



    Art. 99. Libretti di misura dei lavori e delle provviste

    1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

    a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

    b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

    c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

    d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

    2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

    3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.



    Art. 100. Annotazione dei lavori a corpo

    1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita.

    2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

    3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.



    Art. 101. Modalità della misurazione dei lavori

    1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

    2. L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.



    Art. 102. Lavori e somministrazioni su fatture

    1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.



    Art. 103. Note settimanali delle somministrazioni

    1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchè le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente pre-posto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.



    Art. 104. Forma del registro di contabilità

    1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile unico del procedimento e dall'appaltatore.

    2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile unico del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purchè le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

    3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.



    Art. 105. Annotazioni delle partite di lavorazioni del registro di contabilità

    1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'art. 106; nonchè le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'art. 106, comma 5.



    Art. 106. Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità

    1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

    2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

    3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve con le corrispondenti domande di indennità indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve sono esplicate dall'appaltatore direttamente sul registro di contabilità e da lui sottoscritte ovvero comunicate alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in tal caso il responsabile del procedimento è tenuto a farne trascrivere senza ritardo il testo con l'indicazione della data di spedizione ai fini della verifica della tempestività della riserva.

    4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

    5. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nei modi e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

    6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.



    Art. 107. Titoli speciali di spesa

    1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

    2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

    3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.



    Art. 108. Sommario del registro

    1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

    2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

    3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.



    Art. 109. Stato di avanzamento lavori

    1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, iI Direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'art. 85.

    2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'art. 108.

    3. Quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 102 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.



    Art. 110. Certificato per pagamento di rate

    1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile unico del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

    Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del titolo di spesa.

    2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile unico del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

    3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.



    Art. 111. Contabilizzazione separata di lavori

    1. È in facoltà della stazione appaltante tenere distinti i lavori aggiudicati con un unico appalto; la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.



    Art. 112. Lavori annuali estesi a più esercizi

    1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.



    Art. 113. Certificato di ultimazione dei lavori

    1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per iI verbale di consegna. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori trasmette il certificato di ultimazione lavori al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di cui all'Art. 4, comma 2, lettera m).

    2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.



    Art. 114. Conto finale dei lavori

    1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.

    2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

    a) i verbali di consegna dei lavori;

    b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;

    c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

    d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

    e) gli ordini di servizio impartiti;

    f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;

    g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

    h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

    i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

    j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

    k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilita);

    l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.



    Art. 115. Reclami dell'appaltatore sul conto finale

    1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

    2. L'appaltatore, all'atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve non ancora definite già iscritte sino a quel momento negli atti contabili eventualmente aggiornandone l'importo.

    3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.



    Art. 116. Relazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale

    1. Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto iI termine di cui all'Art. 115, il responsabile unico del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

    a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

    b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

    c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

    d) relazione del direttore coi documenti di cui all'Art. 115, comma 2;

    e) domande dell'appaltatore.

    2. Nella relazione finale riservata, il responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande pendenti dell'appaltatore.



    Art. 117. Annotazione dei lavori in economia

    1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

    a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;

    b) se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

    2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

    a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

    b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.



    Art. 118. Conti dei fornitori

    1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori e i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.



    Art. 119. P a g a m e n t i

    1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile unico del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

    2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.



    Art. 120. Giustificazione di minute spese

    1. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.



    Art. 121. Rendiconto mensile delle spese

    1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

    2. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile unico del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.



    Art. 122. Rendiconto finale delle spese

    1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile unico del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

    2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.



    Art. 123. Riassunto di rendiconti parziali

    1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile unico del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.



    Art. 124. Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

    1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'Art. 2219 codice civile.

    2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile unico del procedimento.

    3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

    4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'Art. 2215 codice civile.



    Art. 125. Iscrizione di annotazioni di misurazione

    1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.



    Art. 126. Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore

    1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

    2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

    3. La firma dell'appaltatore o del tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.



    Art. 127. Firma dei soggetti incaricati

    1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge.

    2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

    3. abrogato



    Art. 128 bis (Attestazione di idonea esperienza)

    1. L’idonea esperienza degli offerenti e dei candidati ad eseguire i servizi di collaudo è valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. La prova della capacità tecnica dei prestatori dei servizi di collaudo è fornita mediante la presentazione di un elenco delle principali prestazioni professionali prestate negli ultimi cinque anni in relazione alle opere di cui all’allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

    2. Per i collaudatori delle opere strutturali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l’elenco di cui al comma 1 deve riferirsi a servizi professionali attinenti ad opere strutturali in zona sismica ove è cogente l’applicazione di tale normativa.

    3. I servizi prestati devono in ogni caso imputarsi all’assunzione di responsabilità diretta di tipo professionale da parte del prestatore.

    Articolo aggiunto da art. 13, DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 128. Nomina del collaudatore

    1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, di cui all' Art. 52 della legge.

    2. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purchè essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

    3. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla legge regionale n. 27/1988 è nominato tra i soggetti iscritti nell'elenco parte speciale, ai sensi dell'Art. 54, comma 2, della legge.



    Art. 129. Ulteriori cause di incompatibilità

    1. Oltre a quanto previsto dall'Art. 29, comma 5 della legge, il collaudo non può essere affidato a coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o di consulenza con l'appaltatore dei lavori da collaudare, nei dodici mesi precedenti la nomina.

    2. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dall'approvazione delle risultanze delle operazioni di collaudo. Tale disposizione non opera nei confronti di collaudatori appartenenti all' organico delle amministrazioni aggiudicatrici.



    Art. 130. Specializzazioni dell'elenco

    [1. I soggetti di cui all'Art. 52, comma 2 lettera a), della legge possono chiedere l'iscrizione nell'elenco parte generale per un numero massimo di tre specializzazioni.

    2. Le specializzazioni dell'elenco regionale dei collaudatori parte generale sono così articolate:

    a) opere edili;

    b) impianti meccanici;

    c) impianti elettrici;

    d) opere stradali e ferroviarie;

    e) opere igienico-sanitarie;

    f) opere idrauliche, marittime e portuali;

    g) opere di sistemazione agraria e forestale;

    h) indagini, lavori geologici e idrogeologici;

    i) opere di protezione e recupero ambientale;

    j) opere strutturali speciali;

    k) lavori archeologici e di restauro;

    l) rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche.

    3. Le specializzazioni dell'elenco sono attribuite in base alla categoria dei lavori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34 secondo quanto risulta dalla tabella B).

    4. Le specializzazioni dei collaudatori iscritti nell'elenco ai sensi dell'Art. 77 della legge sono attribuite, anche in deroga al limite massimo di tre, secondo la corrispondenza indicata nella tabella C). La richiesta di variazione di una o più specializzazioni comporta l'applicazione di quanto previsto al comma 1.]

    Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. g), DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 131. Iscrizione nell'elenco

    [1. All'elenco parte generale e parte speciale possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dall'Art. 52, commi 2 e 3, della legge.

    2. La domanda di iscrizione nell'elenco regionale dei collaudatori deve indicare:

    a) cognome e nome del richiedente;

    b) luogo e data di nascita;

    c) residenza ed eventuale recapito lavorativo;

    d) parte dell'elenco per la quale si chiede l'iscrizione, nonchè, per la parte generale, le specializzazioni richieste;

    e) eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.

    3. La domanda, nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta di bollo, è corredata dal certificato d'iscrizione all'ordine professionale; ovvero da attestazione del rapporto di lavoro presso amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni, nonchè da curriculum professionale per la valutazione della professionalità acquisita ai fini della attribuzione delle specializzazioni. I certificati e le attestazioni possono essere sostituiti da dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    4. Il curriculum e la documentazione prodotta per l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori rimangono riservati e non possono essere diffusi, nemmeno in parte, senza il preventivo benestare dell'interessato.]

    Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. h), DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 132. Pubblicità dell'elenco regionale dei collaudatori

    [1. L'elenco regionale dei collaudatori è pubblico ed è diffuso sul sito telematico della Regione.

    2. Per le finalità previste dal comma 1, l'elenco è costantemente aggiornato.]

    Articolo abrogato da art. 15, c. 1, lett. i), DPReg. 27/10/2006, n. 0327/Pres. (B.U.R. 8/11/2006, n. 45



    Art. 133. Oggetto del collaudo

    1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

    2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

    3. Il collaudo in corso d'opera dei lavori di importo contrattuale superiore a Euro 1.500.000,00 è obbligatorio oltre che nei casi di cui all'Art. 29, comma 4, della legge:

    a) nel caso di appalto integrato;

    b) quando la progettazione e la direzione di lavori sono affidati ad un organizzatore generale, ai sensi dell'Art. 12 della legge;

    c) nel caso di lavori prevedenti per oltre il sessanta per cento lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

    d) nel caso di lavori aggiudicati con ribasso d'asta superiore al venti per cento;

    e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.



    Art. 134. Avviso ai creditori

    1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile unico del procedimento dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territono si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

    2. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al Responsabile unico del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

    3. Il responsabile unico del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti e rimette al collaudatore i documenti con il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.



    Art. 135. Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore

    1. All'organo di collaudo il responsabile unico del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

    a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonchè dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;

    b) l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

    2. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento trasmette all'organo di collaudo:

    a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonchè delle eventuali varianti approvate;

    b) copia del programma di contratto e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal direttore dei lavori;

    c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;

    d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

    e) rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall'organo di collaudo;

    f) verbali di prova sui materiali, nonchè le relative certificazioni di qualità.

    3. All'organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.

    4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile unico del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.



    Art. 136. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

    1. Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile unico del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinchè intervengano alle visite di collaudo.

    2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

    3. Se l'appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'appaltatore.

    4. Se i funzionari di cui al comma 2, malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

    5. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.



    Art. 137. Estensione delle verificazioni di collaudo

    1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell' appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

    Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

    a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;

    b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

    2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e al responsabile unico del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile unico del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

    3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.



    Art. 138. Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

    1. L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari d eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

    2. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

    3. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.



    Art. 139. Processo verbale di visita

    1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

    a) la località e la provincia;

    b) il titolo dell'opera o del lavoro;

    c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

    d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;

    e) l'importo delle somme autorizzate;

    f) le generalità dell'appaltatore;

    g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

    h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

    i) la data e l'importo del conto finale;

    j) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;

    k) i giorni della visita di collaudo;

    l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

    2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

    3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile unico del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

    4. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono firmati dal direttore dei lavori nonchè dal responsabile unico del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

    5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per iI periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.



    Art. 140. R e l a z i o n i

    1. L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile unico del procedimento:

    a) se il lavoro sia o no collaudabile;

    b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

    c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

    d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

    e) il credito liquido dell'appaltatore.

    2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

    3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.



    Art. 141. Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

    1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

    2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile unico del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile unico del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo alla stazione appaltante.



    Art. 142. Difetti e mancanze nell'esecuzione

    1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'art. 147.

    2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

    3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell' appaltatore.



    Art. 143. Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

    1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende iI rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile unico del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile unico del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

    2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile unico del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.



    Art. 144. Certificato di collaudo

    1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

    a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

    b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

    c) il certificato di collaudo.

    2. Nel certificato l'organo di collaudo:

    a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

    b) determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

    c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

    3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

    Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesì dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.



    Art. 145. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

    1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità dì occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata previste in contratto, puo procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

    a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

    b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

    c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

    d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

    2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonchè ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

    3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.



    Art. 146. Collaudo funzionale

    1. Nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati, il collaudo si estende all'accertamento dei risultati medesimi.

    2. Quando il capitolato speciale d'appalto stabilisce che il collaudo funzionale sia espletato dalla stazione appaltante direttamente o con incarico ad un esperto, il collaudatore nel rilasciare il certificato iscrive le clausole alle quali l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.



    Art. 147. Lavori non collaudabili

    1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonchè le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'art. 138.



    Art. 148. Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

    1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

    2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal Regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

    3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.



    Art. 149. Ulteriori provvedimenti amministrativi

    1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile unico del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

    a) il processo verbale di visita;

    b) le proprie relazioni;

    c) il certificato di collaudo;

    d) il certificato dal responsabile unico del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;

    e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.

    2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile unico del procedimento tutti i documenti acquisiti.

    3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibihità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.



    Art. 150. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo

    1. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile.

    2. Si procede all'emissione del titolo di spesa non oltre il sessantesimo giorno ed al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante, tenuto conto dell'entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d'appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d'appalto.

    3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.



    Art. 151. Commissioni collaudatrici

    1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

    2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.



    Art. 152. Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione

    1. Gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione sono approvati dalla stazione appaltante.

    2. Finchè non è intervenuta l'approvazione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.



    Art. 153. Compenso spettante ai collaudatori

    1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge.

    2. Per i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante si applica la normativa nazionale vigente in materia.

    3. La stazione appaltante è tenuta a convenire nel disciplinare di incarico il compenso spettante al collaudatore.



    CAPO VI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE STAZIONI APPALTANTI

    Art. 154. Archivio tecnico regionale

    1. Ai fini dell'organizzazione dell'archivio tecnico regionale, i soggetti di cui all'art. 3 della legge comunicano entro novanta giorni dall'approvazione del progetto da porre a base di gara, per via telematica o su supporto informatico nei formati digitali compatibili con quelli in uso all'amministrazione regionale, i nominativi e le informazioni di seguito indicati:

    a) amministrazione aggiudicatrice;

    b) denominazione del lavoro;

    c) comune/comuni nel cui territorio si esegue il lavoro;

    d) importo delle opere;

    e) categoria prevalente e classifica;

    f) nominativo del progettista/progettisti dei lavori;

    g) data di approvazione del progetto;

    h) coordinate geografiche;

    i) riferimenti alla programmazione.

    2. Unitamente ai dati e con le modalità di cui al comma 1 i soggetti di cui all'art. 3 della legge trasmettono gli elaborati progettuali più significativi tra quelli di seguito indicati:

    a) relazione generali;

    b) relazioni specialistiche;

    c) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

    d) elaborati grafici;

    e) piani di sicurezza e di coordinamento;

    f) computo metrico estimativo;

    g) quadro economico.

    3. L'amministrazione regionale provvede alla diffusione sul proprio sito telematico, in formato di sola lettura, dei dati e delle informazioni progettuali, nonchè degli elaborati ritenuti più significativi sulla base delle caratteristiche definite periodicamente dalla giunta regionale.

    4. L'accesso ai dati disponibili alla consultazione è consentito a chiunque nè abbia interesse; l'utilizzo dei dati medesimi avviene nel rispetto della proprietà intellettuale dei contenuti tecnici e progettuali diffusi.



    CAPO VII SICUREZZA NEI CANTIERI E ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

    Art. 155. Sicurezza nei cantieri

    1. L'amministrazione regionale favorisce l'attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri mediante azioni mirate, tra cui:

    a) accrescimento negli operatori impiegati nel settore della cultura del lavoro in sicurezza;

    b) contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.

    2. A tali iniziative possono partecipare enti previdenziali, assicurativi, nonchè quelli preposti alla tutela del lavoro, le casse edili, organismi di diritto pubblico nelle materie statistiche, della ricerca scientifica ed universitaria, le organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori delle costruzioni, le associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti pubbliche e private, rappresentanti delle professioni.

    3. L’Amministrazione regionale, anche in accordo con gli enti e gli organismi di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:

    a) monitoraggio dei cantieri aperti di edilizia pubblica e privata;

    b) diffusione dei dati più significativi relativi alla sicurezza nei cantieri sul sito telematico della Regione di cui all’articolo 38 della legge(1);

    c) elaborazione di norme tecniche e comportamentali;

    d) sviluppo, divulgazione e diffusione di tematiche afferenti alla sicurezza nei cantieri.

    4. L'amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti paritetici, istituiti in seno alle casse edili, preposti alla sicurezza nei cantieri.



    Art. 156. Documento unico sulla regolarità contributiva

    1. Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2 della legge, l'amministrazione regionale sviluppa, anche in sinergia con i soggetti nell'art. stesso indicati, un programma informatico per l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi agli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonchè alla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici in relazione al rapporto di lavoro, finalizzato al rilascio delle certificazioni di legge in un documento unico.

    2. A far data dall'attivazione del sistema di certificazione sulla base di un documento unico, l'appaltatore accerta la regolarità contributiva del subappaltatore e trasmette la relativa documentazione al responsabile unico del procedimento per l'autorizzazione al subappalto.



    Art. 157. Inosservanza delle norme sulla sicurezza

    1. Nei confronti dei soggetti beneficiari di incentivi finanziari per la realizzazione di lavori pubblici è disposta la revoca del beneficio per inosservanza delle norme sulla sicurezza, qualora l'organo concedente l'incentivo abbia notizia di condanne definitive alla pena della reclusione, con l'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per delitti relativi all'inosservanza delle norme di sicurezza pronunciate nei confronti di soggetti incaricati dall'amministrazione aggiudicatrice e l'entità dei lavori eseguiti non ecceda il 90% dell'importo contrattuale.



    CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

    Art. 158. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

    1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 30, comma 4 della legge per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 500.000,00.

    2. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

    3. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

    4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cettificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

    5. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

    6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.



    Art. 159. Polizza di assicurazione indennitaria decennale

    1. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 20.000.000,00 l'appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la polizza indennitaria decennale di cui all'art. 30, comma 5, della legge a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con iI limite massimo di euro 14.000.000,00.

    2. L'appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a euro 4.000.000,00.

    3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.



    CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

    Art. 160. Abrogazione di norme

    1. Ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) l'Art. 50 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;

    b) gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

    c) l'Art. 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

    d) l'Art. 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

    e) l'Art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 16, 19 e 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.



    Allegati (Omissis).

  • REGIONE FRIULI V.G. D.P.R. DEL 5 GIUGNO 2003 N. 166 - CAPITOLATO GENERALE LAVORI PUBBLICI

    REGIONE FRIULI V.G. D.P.R. DEL 5 GIUGNO 2003 N. 166

    Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (articolo 34, legge regionale 31 maggio 2002, n. 14).

    (B.U.R. S.S. 21/7/2003, n. 7)



    Art. 1 Disciplina del rapporto contrattuale

    1. Il capitolato generale d’appalto, in prosieguo denominato capitolato, i capitolati speciali e i contratti disciplinano i rapporti tra le Amministrazioni aggiudicatoci ed i soggetti affidatari di lavori pubblici e determinano in particolare:

    a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto e i presupposti in presenza dei quali il responsabile unico del procedimento concede proroghe;

    b) i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti;

    c) le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione;

    d) i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;

    e) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.

    2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto e, per quanto disposto dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, 145 si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal Regolamento.

    3. Ai fini del presente capitolato per Regolamento si intende il Regolamento di cui all’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni, più avanti denominata legge.



    Art. 2 Domicilio dell ’appaltatore

    1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

    2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1. 



    Art. 3 Indicazione delle persone che possono riscuotere

    1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

    a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità dell’amministrazione committente;

    b) la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall’amministrazione committente.

    2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’amministrazione committente.

    3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

    4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione committente per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.



    Art. 4 Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

    1. L’appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

    2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di direzione dei lavori.

    3. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

    4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l’amministrazione committente, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.



    Art. 5 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali

    1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:

    a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

    b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

    c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

    d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei lavori o dal Responsabile unico del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

    e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

    f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;

    g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

    h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

    i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni;

    l) le spese per l’aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del Direttore dei lavori, in conseguenza di varianti o di diverse soluzioni esecutive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro, anche al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile.

    2. L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

    3. L’amministrazione committente può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’appaltatore.

    4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura e spese dell’appaltatore e con l’approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.



    Art. 6 Disciplina e buon ordine dei cantieri

    1. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.

    2. L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

    3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore.

    4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

    5. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

    6. L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.



    Art. 7 Tutela dei lavoratori

    1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed in particolare le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1 della legge.

    2. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento e fino all’attivazione del sistema di certificazione sulla base del documento unico di cui all’articolo 30, comma 2 della legge, il Responsabile unico del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

    3. L’amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

    4. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, comma 7 della legge, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile unico del procedimento.



    Art. 8 Durata giornaliera dei lavori

    1. L’appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

    2. Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all’appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.



    Art. 9 Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

    1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l’appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’amministrazione committente può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. Tale disposizione si applica nei confronti dell’appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati, qualora nel contratto di appalto l’appaltatore se ne assuma l’impegno.

    2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dall’amministrazione committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile unico del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

    3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.



    Art. 10 Spese di contratto, di registro ed accessorie

    1. Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché di ogni altro onere connesso alla stipulazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari.

    2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell’amministrazione committente sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.

    3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l’amministrazione committente rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

    4. Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



    Art. 11 Stipulazione ed approvazione del contratto

    1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di procedura aperta, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata ed appalto - concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di procedura negoziata e di cottimo fiduciario. L’approvazione dei contratti, ove prevista, deve avvenire nei termini stabiliti dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione committente.

    2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l’impresa può, mediante atto notificato all’amministrazione committente, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.

    3. L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, l’impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.



    Art. 12 Pagamenti in acconto

    1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

    2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dall’incaricato dell’amministrazione committente, secondo il proprio ordinamento, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.

    3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110, comma 3 del Regolamento.



    Art. 13 Cessione del corrispettivo d’appalto

    1. Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

    2. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.

    3. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

    4. L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

    5. In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.



    Art. 14 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

    1. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 109 del Regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

    2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria, ove prevista, non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l’appaltatore tenuto alla garanzia fidejussoria non l’abbia preventivamente presentata, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

    3. I capitolati speciali ed i contratti possono stabilire termini diversi. Termini di pagamento superiori a quelli di cui ai commi 1 e 2 sono ammessi per motivate circostanze, sempre che l’amministrazione aggiudicatrice ne abbia fatta menzione negli atti di gara.

    4. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel capitolato speciale sono dovuti gli interessi a norma di legge.

    5. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

    6. Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

    7. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

    8. Il computo degli interessi è effettuato nel rispetto di quanto previsto all’articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145.



    Art. 15 Penali

    1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale nell’ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto.

    2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dall’amministrazione committente in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo.

    3. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta l’applicazione della penale nell’ammontare contrattualmente stabilito.

    4. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d’appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.

    5. Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 4, il responsabile unico del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 16.

    6. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’amministrazione committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

    7. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide l’amministrazione committente su proposta del Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.



    Art. 16 Risoluzione dei contratti per reati accertati

    1. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l’amministrazione committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



    Art. 17 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

    1. Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.

    2. Su indicazione dell’amministrazione committente il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile dell’amministrazione committente.

    3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, l’amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.

    4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

    5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile unico del procedimento.

    6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’amministrazione committente dispone la risoluzione del contratto.



    Art. 18 Inadempimento di contratti per cottimo

    1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’esecutore la risoluzione è dichiarata dall’amministrazione committente, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all’amministrazione committente.



    Art. 19 Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti

    1. Il Responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei lavori.

    2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove l’amministrazione committente non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 15, comma 2, della legge.



    Art. 20 Recesso dal contratto e valutazione del decimo

    1. L’amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.

    2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.

    3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

    4. L’amministrazione committente può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

    5. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’amministrazione committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.



    Art. 21 Riconoscimenti a favore dell ’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

    1. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa dell’amministrazione committente ai sensi dell’articolo 78, commi 8 e 9, del Regolamento, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell’articolo 10, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto, indicate all’articolo 9, comma 1 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Nel caso di appalto integrato, l’appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei documenti di gara; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo all’amministrazione committente.

    2. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

    3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all’appaltatore.

    4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 106 del Regolamento.



    Art. 22 Sospensione e ripresa dei lavori

    1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 82, comma 1, del Regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

    2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

    3. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che l’amministrazione committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidarla per iscritto a provvedere alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

    4. Nei casi previsti dall’articolo 82, comma 2, del Regolamento, il responsabile unico del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’amministrazione committente si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

    5. Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo.

    6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori.

    7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell’articolo 82, comma 7, del Regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’impresa.



    Art. 23 Sospensione illegittima

    1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’amministrazione committente per cause diverse da quelle stabilite dall’articolo 22 sono considerate illegittime e danno diritto all’appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

    2. Ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

    a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall’articolo 26, comma 2, lettera c) del Regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

    b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall’articolo 14, comma 8, computati sulla percentuale prevista dall’articolo 26, comma 2, lettera d) del Regolamento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

    c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del Regolamento;

    d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

    3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.



    Art. 24 Proroghe

    1. L’appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

    2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’amministrazione committente.

    3. La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.



    Art. 25 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

    1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell’articolo 86 del Regolamento.

    2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

    3. Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l’amministrazione committente può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

    4. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell’amministrazione committente in sede di collaudo.

    5. L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

    6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.

    7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

    8. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.



    Art. 26 Provvista dei materiali

    1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all’incremento dei prezzi pattuiti.

    2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

    3. A richiesta dell’amministrazione committente l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.



    Art. 27 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

    1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

    2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 85 e 86 del Regolamento.

    3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli senza l’autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l’espressa approvazione dell’amministrazione committente. In tal caso si applica l’articolo 26, comma 2.



    Art. 28 Valutazione dei lavori in corso d’opera

    1. Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a piè d’opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

    2. Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

    3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 25, comma 1.



    Art. 29 Variazione al progetto appaltato

    1. Ai sensi dell’articolo 83 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

    2. Per le sole ipotesi previste dalla legge, l’amministrazione committente durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 83, comma 6, e 85 del Regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

    3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’amministrazione committente deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l’amministrazione committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.

    4. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi dell’articolo 35 della legge. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera e), della legge.

    5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera e) della legge, l’appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

    6. Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.

    7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall’amministrazione committente, salvo il diritto dell’appaltatore di formulare la relativa riserva per l’ulteriore richiesta.

    8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell’appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all’appaltatore stesso, sono a suo totale carico l’onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dall’amministrazione committente.



    Art. 30 Diminuzione dei lavori

    1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 27 della legge, l’amministrazione committente può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 29, comma 4, e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.

    2. L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale.



    Art. 31 Danni

    1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto.

    2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.



    Art. 32 Difetti di costruzione

    1. L’appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

    2. Se l’appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del procedimento; qualora l’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

    3. Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.



    Art. 33 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

    1. I controlli e le verifiche eseguite dall’amministrazione committente nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’amministrazione committente.



    Art. 34 Compensi all ’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore

    1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni lavorativi da quello del verificarsi del danno.

    2. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

    3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

    4. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.

    5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.



    Art. 35 Tempo per la ultimazione dei lavori

    1. L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento, dall’ultimo dei verbali di consegna.

    2. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

    3. L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all’amministrazione committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

    4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 17, ai fini dell’applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 38, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.



    Art. 36 Premio di accelerazione

    1. In casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all’appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.



    Art. 37 Forma e contenuto delle riserve

    1. L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

    2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità con le modalità di cui all’articolo 106 del Regolamento successivamente al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

    3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 106, comma 3, del Regolamento.

    4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.



    Art. 38 Definizione delle riserve al termine dei lavori

    1. Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valutate dall’amministrazione committente entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

    2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall’articolo 29 della legge senza che l’amministrazione committente abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. L’amministrazione committente deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.

    3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dall’amministrazione committente deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell’appaltatore dell’importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

    4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.



    Art. 39 Tempo del giudizio

    1. L’appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 35, comma 2, della legge o della determinazione prevista dall’articolo 38, commi 1 e 2, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2.

    2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 38.

    3. Se nel corso dell’appalto sono state proposte più domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.



    Art. 40 Controversie

    1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

    2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto richiamo all’articolo 36, comma 1, della legge e alle disposizioni del presente articolo.

    3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.



    Art. 41 Proprietà degli oggetti trovati

    1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all’amministrazione committente la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente recupero.

    2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all’amministrazione committente. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione dell’amministrazione committente.



    Art. 42

    1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione.

    2. L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

    3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.



    Art. 43 Collaudo

    1. Il decorso del termine fissato dall’articolo 144, comma 1 del Regolamento, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’appaltatore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della legge.

    2. Oltre a quanto disposto dall’articolo 138 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore le spese di visita del personale dell’amministrazione committente per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’impresa.


  • SARDEGNA


  • REGIONE SARDEGNA L.R. DEL 13 MARZO 2018 N. 8 - NORME SUI CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE SARDEGNA L.R. DEL 13 MARZO 2018 N. 8

    Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

    (B.U. 15 marzo 2018, n. 14 – in vigore dal 14-4-2018, coordinata con L.R. 5 novembre 2018, n. 41 e Corte costituzionale sentenza 9 luglio 2019 n. 16)



    Sommario

    Art. 1. Oggetto.

    Art. 2. Finalità.

    Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione.

    Art. 4. Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale.

    Art. 5. Denominazione delle opere pubbliche.

    Art. 6. Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa.

    Art. 7. Costituzione di una società per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna.

    Art. 8. Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento.

    Art. 8 bis. (Utilizzo delle economie)

    Art. 9. Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali.

    Art. 10. Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.

    Art. 11. Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche.

    Art. 12. Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare rilevanza.

    Art. 13. Principi, finalità e linee di intervento.

    Art. 14. Promozione del concorso di idee e di progettazione.

    Art. 15. Borse di studio regionali per la qualità architettonica.

    Art. 16. Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici.

    Art. 17. Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR).

    Art. 18. Composizione e funzionamento dell'UTR.

    Art. 19. Competenze delle sezioni dell'UTR.

    Art. 20. Approvazione dei progetti.

    Art. 21. Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

    Art. 22. Prezzario regionale dei lavori pubblici.

    Art. 23. Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura.

    Art. 24. Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori.

    Art. 25. Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale.

    Art. 26. Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici.

    Art. 27. Piano d'azione per gli acquisti verdi.

    Art. 28. Monitoraggio degli acquisti verdi.

    Art. 29. Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di qualità.

    Art. 30. Misure di razionalizzazione nella progettazione.

    Art. 31. Misure di promozione dei giovani professionisti.

    Art. 32. Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori.

    Art. 33. Incentivi per le funzioni tecniche.

    Art. 34. Nomina e requisiti.

    Art. 35. Funzioni e compiti del responsabile di progetto.

    Art. 36. Attività di supporto.

    Art. 37. Commissione giudicatrice.

    Art. 38. Ufficiale rogante.

    Art. 39. Linee guida e codice regionale di buone pratiche.

    Art. 40. Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari.

    Art. 41. Aspetti sociali e ambientali.

    Art. 42. Lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di ristorazione collettiva.

    Art. 43. Sopralluogo.

    Art. 44. Soccorso istruttorio.

    Art. 45. Qualificazione delle stazioni appaltanti.

    Art. 46. Centrale regionale di committenza.

    Art. 47. Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici.

    Art. 48. Piattaforma telematica regionale di negoziazione.

    Art. 49. Esercizio associato delle funzioni e avvalimento.

    Art. 50. Fascicolo degli immobili pubblici.

    Art. 51. Dichiarazione di conformità.

    Art. 52. Schema tipo del fascicolo del fabbricato.

    Art. 53. Norme transitorie e finali.

    Art. 54. Abrogazioni.

    Art. 55. Entrata in vigore.



    TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

    CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 1. Oggetto.

    1. Nel rispetto della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione della direttiva 2014/23/UE, della direttiva 2014/24/UE e della direttiva 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni, e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, la presente legge disciplina i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.

    2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.

    3. Restano ferme le disposizioni in materia di contratti pubblici contenute in leggi regionali disciplinanti specifici settori.



    Art.. 2. Finalità.

    1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico e sono finalizzate:

    a) all'introduzione di misure di semplificazione e di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione dei lavori pubblici;

    b) al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio;

    c) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, attraverso la promozione e lo sviluppo dell'aggregazione della domanda e della centralizzazione nelle acquisizioni di lavori, beni e servizi delle stazioni appaltanti aventi sede nel territorio regionale;

    d) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica e alla promozione dell'esercizio associato delle funzioni;

    e) alla qualificazione e professionalizzazione del responsabile unico del procedimento, in qualità di responsabile di progetto;

    f) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisce le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisce l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;

    g) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali;

    h) alla incentivazione all'uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale, e al riutilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive;

    i) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;

    j) alla promozione e incentivazione dell'accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere g) e h), la Regione promuove l'integrazione degli appalti e concessioni con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella statale di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto e concessione:

    a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati "acquisti verdi", conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto, del servizio o del lavoro;

    b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.



    Art.. 3. Ambito soggettivo di applicazione.

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

    a) all'Amministrazione regionale, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali, costituenti il sistema Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione);

    b) agli enti locali, alle loro associazioni e unioni, comunque denominati di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna);

    c) alle aziende sanitarie della Sardegna di cui all'articolo 1, comma 5 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale));

    d) agli organismi di diritto pubblico la cui attività è finanziata o sottoposta al controllo dei soggetti di cui alle lettere a) e b);

    e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione degli enti aggiudicatori dello Stato e degli enti pubblici statali;

    f) alle società con capitale pubblico partecipate delle amministrazioni di cui alle lettere a) e b), in misura anche non prevalente, che hanno ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

    g) ai concessionari di lavori e servizi pubblici delle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

    h) ai soggetti privati sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle amministrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), relativamente ai lavori o servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nella misura in esso stabilita.

    2. Ai sensi della presente legge si intendono:

    a) per "Amministrazione regionale" ai sensi del comma 1, lettera a), gli Assessorati regionali, la Presidenza e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

    b) per "sistema Regione" l'Amministrazione regionale, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali di cui al comma 1, lettera a), unitariamente considerati;

    c) per "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

    d) per "enti aggiudicatori" i soggetti di cui al comma 1, lettera e);

    e) per "società partecipate" i soggetti di cui alla lettera f);

    f) per "concessionari" i soggetti di cui alla lettera g);

    g) per "soggetti privati sovvenzionati" i soggetti di cui alla lettera h);

    h) per "stazioni appaltanti" i soggetti di cui al comma 1, unitariamente considerati.



    TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

    CAPO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

    Art.. 4. Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale.

    1. Sono di competenza della Regione le opere pubbliche così classificate dalla legge regionale o statale e per le quali la Regione provvede direttamente o attraverso gli enti regionali o altri soggetti attuatori, alla realizzazione e manutenzione.

    2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione:

    a) le opere idriche multisettoriali;

    b) le opere idrauliche di seconda categoria;

    c) le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale;

    d) le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli enti locali;

    e) le opere concernenti il demanio e il patrimonio della Regione.

    3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, e sentita la competente Commissione consiliare approva il programma pluriennale di spesa per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale, articolato per settori di intervento, redatto sulla base degli elaborati di cui all'articolo 6, ed aggiorna i programmi pluriennali di spesa approvati precedentemente.

    4. Al fine di garantire il controllo sull'efficacia della spesa e la massima redditività degli investimenti nell'attuazione dei programmi pluriennali di spesa, una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie del quadro economico degli interventi può essere destinata alle spese necessarie per il monitoraggio e l'assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari.



    Art.. 5. Denominazione delle opere pubbliche.

    1. Le grandi opere pubbliche di competenza regionale sono intitolate alla memoria di personaggi illustri della storia e della cultura della Sardegna.

    2. La Regione avvia, in coerenza con le finalità di cui al comma 1, le necessarie intese con i competenti organi statali per la denominazione delle opere e infrastrutture pubbliche di competenza statale e la ridenominazione delle principali opere e infrastrutture pubbliche statali già realizzate nel territorio regionale.

    3. Fatte salve le intese previste dal comma 2, la Giunta regionale sottopone a consultazione pubblica le proposte di intitolazione o di nuova intitolazione.



    Art.. 6. Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa.

    1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività. L'inserimento nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 è subordinato:

    a) per gli interventi di importo inferiore a euro 5.000.000 alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi;

    b) per gli interventi di importo compresi tra euro 5.000.000 ed euro 20.000.000, alla redazione dello studio che individua il quadro dei bisogni e le esigenze da soddisfare, e indica le funzioni dell'intervento, la sua descrizione e la stima preliminare dei costi, l'analisi della compatibilità dell'opera con il quadro normativo in materia ambientale e della conformità rispetto agli strumenti di pianificazione di settore, la descrizione degli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento e delle misure compensative da prevedersi, l'analisi della compatibilità paesaggistica, i costi di manutenzione, il cronoprogramma che indichi i tempi per la realizzazione dell'intervento, le fonti di finanziamento dell'intervento;

    c) per gli interventi di importo pari o superiore a euro 20.000.000, alla redazione di uno studio di prefattibilità contenente, oltre quanto indicato per lo studio di cui alla lettera b), l'analisi della domanda e dell'offerta, una analisi delle possibili soluzioni progettuali, compresa la non realizzazione dell'intervento, detta "opzione zero", e di quelle prescelte, l'analisi della compatibilità dell'opera con il quadro normativo in materia ambientale e della conformità rispetto agli strumenti di pianificazione di settore, la descrizione degli impatti dovuti alla realizzazione dell'intervento e delle misure compensative da prevedersi, l'analisi della compatibilità paesaggistica e della fattibilità economica e finanziaria, la stima dei costi di manutenzione, modelli di gestione dell'opera, il cronoprogramma che indichi i tempi per la realizzazione dell'intervento, le fonti di finanziamento;

    d) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione con la descrizione dell'intervento, dei costi e delle finalità perseguite.

    La proposta di programma pluriennale di spesa elaborata dalla Giunta regionale e i documenti tecnici redatti per ciascun intervento come individuati nelle lettere b) e c) dell'elenco precedente, sono resi pubblici con modalità che garantiscano trasparenza e ampia diffusione delle informazioni ivi contenute. L'espletamento delle procedure di cui al presente articolo e l'acquisizione del parere dell'ANCI Sardegna sulla proposta di programma pluriennale di spesa, sono condizioni necessarie per l'inserimento degli interventi di cui al presente comma nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4.

    2. Nel bilancio regionale è istituito, con legge di stabilità, un apposito capitolo di spesa recante uno stanziamento non superiore all'1 per cento del valore degli interventi inseriti nel programma pluriennale di spesa di cui all'articolo 4 nell'esercizio precedente, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e strettamente necessaria per una corretta ed efficace attività di programmazione.



    Art.. 7. Costituzione di una società per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna.

    1. La Regione, al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica, è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

    2. La società, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione, opera esclusivamente a favore del socio unico, che esercita il controllo analogo previsto per le società in house, assumendo quali ricavi, a valere sugli stanziamenti per la realizzazione delle opere, quota parte degli accantonamenti per le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi. L'organico della società può essere costituito, in fase iniziale, anche da personale del sistema Regione e degli enti locali in possesso delle qualifiche professionali richieste.

    3. La Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva, con apposita deliberazione della Giunta regionale, lo statuto, nomina l'amministratore unico, approva il piano industriale della società basato sul programma triennale degli interventi e approva il bilancio annuale, verificando le compatibilità economiche sulla base dei costi e dei ricavi esposti, oltre che l'eventuale aggiornamento del piano industriale. Al termine del primo triennio, il prosieguo dell'operatività della società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione e dal raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

    4. Alla copertura della spesa relativa al 1° triennio di attività, si provvede, mediante apposito stanziamento, con successiva specifica misura di legge ovvero in sede di legge di stabilità della Regione.



    Art.. 8. Lavori di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento.

    1. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali per le opere pubbliche classificate di loro competenza in seguito alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi programmi settoriali di spesa.

    2. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.

    3. Per la progettazione e la realizzazione, anche disgiuntamente, delle opere di prima priorità, di competenza degli enti locali e inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è istituito presso la Regione un fondo, la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di stabilità regionale, sentite la competente Commissione consiliare e la conferenza permanente Regione-enti locali, a valere su quota parte delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione).

    4. Con la medesima deliberazione di cui al comma 3, sono stabiliti i criteri da adottare per la ripartizione del fondo, le modalità del suo funzionamento, l'accesso ai finanziamenti e le modalità di erogazione e i tempi di rimborso delle spese di progettazione, senza applicazione di interessi a carico degli enti beneficiari.

    5. Per gli interventi che accedono ai finanziamenti del fondo e per quelli inseriti nei programmi pluriennali di spesa di cui all'articolo 4 e nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1, gli enti attuatori documentano il fabbisogno di cassa mediante apposito cronoprogramma procedurale e finanziario, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definite le modalità e le scadenze per le comunicazioni annuali da parte degli enti, anche secondo procedure informatizzate, delle spese sino al momento sostenute e della conferma o aggiornamento del cronoprogramma di spesa per gli anni successivi. All'erogazione dei finanziamenti si provvede nei limiti del fabbisogno di cassa annuale, documentato dal cronoprogramma finanziario di spesa di cui al presente comma.

    6. Per i finanziamenti di importo pari o inferiore a euro 300.000 l'erogazione avviene per l'intero importo, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento.

    7. Una quota parte del finanziamento regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma settoriale di spesa di cui al comma 1, è destinata alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio, controllo ed assistenza tecnica.

    8. Il programma triennale adottato dagli enti ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è acquisito tramite la piattaforma del Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS), di cui al titolo V, capo I, da parte degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nei programmi settoriali di spesa di cui al comma 1.

    9. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini del loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, anche per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

    10. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere inserite nel programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, comprendono una quota non inferiore al 30 per cento dell'importo complessivo degli interventi, destinata ad opere di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, anche per le finalità di cui al titolo VIII, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.



    Art.. 8 bis. (Utilizzo delle economie)

    [1. I ribassi d'asta e le ulteriori economie sulle opere di competenza dell'Amministrazione regionale o degli enti appositamente delegati o convenzionati a norma della presente legge restano a disposizione della stazione appaltante per il completamento dell'opera medesima oppure per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.]

    Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 5 novembre 2018, n. 41





    Art.. 9. Premialità nella concessione dei finanziamenti regionali.

    1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo, ai sensi dell'articolo 8, sono riconosciute, con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, premialità nella concessione dei finanziamenti:

    a) agli enti locali che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e alla promozione delle prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio;

    b) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 11;

    c) alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano le linee guida e il codice regionale di buone pratiche di cui all'articolo 39;

    d) alle amministrazioni aggiudicatrici che hanno fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 49;

    e) agli enti locali con più basso indice di dotazione strutturale, quale risultante dall'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 5, lettera f).



    Art.. 10. Infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.

    1. La Giunta regionale individua, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale anche quando ricorra la possibilità di finanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente capo.

    2. Nell'elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1, sono inserite le opere per le quali lo studio di prefattibilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sia stato approvato dall'Assessorato regionale competente per materia. L'elenco contiene:

    a) i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;

    b) le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;

    c) la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;

    d) le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;

    e) l'incidenza degli interventi sul potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale e sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;

    f) l'incidenza degli interventi sull'ambiente e sul contesto paesaggistico;

    g) il quadro delle risorse finanziarie già destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche e lo stato di realizzazione degli interventi precedentemente programmati;

    h) il piano per la realizzazione del sistema di monitoraggio e di video-osservazione dei cantieri di cui al comma 8.

    3. La proposta di elenco delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale elaborata dalla Giunta regionale e i documenti tecnici redatti per ciascun intervento come individuati al comma 2, sono resi pubblici con modalità che garantiscano trasparenza e ampia diffusione delle informazioni ivi contenute.

    4. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), e successive modifiche, le risorse pubbliche destinate al finanziamento o al cofinanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al comma 1.

    5. Nell'ambito dell'elenco di cui al comma 1, sono, inoltre, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.

    6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, le intese e i concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, sono acquisiti tramite l'Autorizzazione unica per le infrastrutture strategiche (AUDIS), rilasciata dalla seconda sezione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

    7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo per il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistica.

    8. La Regione garantisce il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività e la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, attraverso la pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche di cui al presente capo, e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.



    CAPO II - PIANO TRIENNALE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA DELLE OPERE PUBBLICHE

    Art.. 11. Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche.

    1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13, adotta il Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche (PIQUA) riguardante anche le opere di particolare rilevanza.

    2. Sono considerate opere di particolare rilevanza, ai sensi del comma 1, i progetti di opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni del territorio o che consistono nell'inserimento di nuovi e rilevanti manufatti o gli interventi estesi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, e gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.

    3. La particolare rilevanza delle opere, ai sensi del comma 1, è valutata sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo e tecnologico.

    4. Il PIQUA, approvato o aggiornato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua direttrici, criteri e modalità per il conseguimento delle linee di intervento di cui all'articolo 13, comma 3, nel rispetto dei principi e delle finalità espresse nello stesso articolo, anche sentite le singole istituzioni universitarie e gli ordini professionali competenti e, in particolare:

    a) indica le condizioni che determinano particolare rilevanza, ai sensi del presente articolo;

    b) individua le modalità per il perseguimento della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;

    c) indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli articoli 14 e 15;

    d) indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.

    5. La Regione individua con legge di stabilità ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale n. 11 del 2006, e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.

    6. Le disposizioni del presente capo si applicano alla Regione e a tutte le amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere di propria competenza, adottano il PIQUA.

    7. Il programma triennale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è coordinato con le indicazioni del PIQUA, se adottato.



    Art.. 12. Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare rilevanza.

    1. Sulla base delle indicazioni del PIQUA di cui all'articolo 11, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di tutela del paesaggio ed urbanistica e l'Assessore competente in materia di ambiente, individua, tra le opere di competenza regionale, un elenco di opere di particolare rilevanza, per le quali è indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi degli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    TITOLO III - PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA

    CAPO I - PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA

    Art.. 13. Principi, finalità e linee di intervento.

    1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

    2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisce le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:

    a) utilità e funzionalità;

    b) solidità, durevolezza e sicurezza;

    c) valori estetici e percezione del territorio;

    d) armonico inserimento nel contesto;

    e) sostenibilità energetica ed ecologica;

    f) qualità tecnologica dei materiali e delle soluzioni.

    3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sviluppa le seguenti linee di intervento:

    a) promuove il concorso di idee e di progettazione per le opere di particolare rilevanza di cui all’ articolo 11, ai sensi dell'articolo 14;

    b) promuove la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione e di idee con le modalità di cui all'articolo 14;

    c) istituisce borse di studio regionali per la qualità architettonica, a favore dei giovani laureati ai sensi dell'articolo 15;

    d) finanzia la copertura delle spese per i concorsi di progettazione e di idee ai sensi dell'articolo 14;

    e) valorizza il rilievo culturale ed artistico delle opere d'arte e dell'artigianato negli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 16.



    Art.. 14. Promozione del concorso di idee e di progettazione.

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 11 e che ricorrano all'affidamento all'esterno, utilizzano, per le opere di particolare rilevanza di cui all'articolo 11 deliberate dall'ente, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di mancata adozione del PIQUA si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    2. Per le opere pubbliche di competenza regionale, di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 11, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui al comma 1.

    3. La Regione stabilisce annualmente, in sede di legge di stabilità, uno stanziamento destinato al finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione, cui possono accedere le amministrazioni aggiudicatrici che hanno adottato il PIQUA di cui all'articolo 11. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, approva i criteri di riparto dello stanziamento.

    4. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre stazioni appaltanti che adottano le procedure del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dei commi da 1 a 3, promuovono la partecipazione dei giovani professionisti laureati, in forma singola o associata, iscritti da meno di cinque anni al relativo ordine professionale, o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, o di età inferiore a 35 anni, mediante la previsione nei bandi, di premi speciali ad essi riservati.

    5. Le stazioni appaltanti prevedono, inoltre, tra le somme a disposizione del quadro economico di spesa degli interventi, le somme da assegnare a titolo di rimborso spese, come determinato ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da riconoscere ai giovani professionisti, come individuati al comma 4, che hanno presentato i migliori progetti o i progetti ritenuti meritevoli, anche qualora non siano risultati vincitori del concorso di cui al comma 1.



    Art.. 15. Borse di studio regionali per la qualità architettonica.

    1. La Regione valorizza le capacità tecniche e intellettuali dei giovani laureati delle università con sede in Sardegna, in fase di completamento della loro formazione, attraverso l'istituzione di tirocini formativi, stage o borse di studio per la promozione della qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'ingegneria applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione.

    2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, che individua le relative risorse:

    a) i programmi di screening ritenuti di maggior interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale secondo le indicazioni e priorità contenute nel PIQUA di cui all'articolo 11;

    b) le modalità per l'attribuzione delle borse di studio, d'intesa con le università;

    c) i criteri per la selezione dei candidati;

    d) le risultanze del precedente programma di screening.



    Art.. 16. Inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale negli edifici pubblici.

    1. Le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, eseguono nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, destinano all'abbellimento degli immobili, mediante opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale, rappresentative delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non superiore alle seguenti percentuali:

    a) 2 per cento per gli importi inferiori a euro 1.000.000;

    b) 1 per cento per gli importi pari o superiori a un milione e inferiori a euro 5.000.000;

    c) 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a euro 5.000.000 e inferiori a euro 20.000.000; la percentuale è ridotta dello 0,25 per cento dell'importo residuo se l'opera è di importo superiore a euro 20.000.000.

    2. Le produzioni dell'artigianato tipico e tradizionale della Sardegna, ai sensi del presente articolo, sono quelle provenienti da artigiani iscritti all'albo delle imprese artigiane.

    3. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale, sia civile, sia militare, e gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a euro 300.000. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo contengono l'indicazione di massima di tali opere, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo. È consentita la compresenza di opere d'arte e di opere dell'artigianato.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA), qualora si tratti di interventi pubblici nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.

    5. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

    6. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme eventualmente previste per opere di decorazione generale.

    7. Quando la realizzazione dell'opera pubblica non consente l'esecuzione in sito dell'opera preventivata, la relativa somma accantonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte, mobili, opere di pittura e di scultura, ceramiche, ferro battuto, tappeti e altri tessuti, manufatti in legno, pietra, vetro ed altri, che integrano la decorazione degli interni.

    8. La scelta degli artisti e degli artigiani per l'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, composta da un numero dispari, e comunque non superiore a cinque, di soggetti, con la presenza del dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di presidente, del progettista dell'edificio, di due esperti d'arte, scelti tra docenti di materie artistiche delle università indicati dalle Università di Cagliari e di Sassari e di almeno un artista o artigiano di chiara fama nominati dall'amministrazione committente. [Con riferimento alla scelta degli artigiani, costituisce premialità l'utilizzo nella produzione del marchio collettivo con indicazione di qualità geografica rilasciato dall'Assessorato regionale competente in materia di artigianato, turismo e commercio] Periodo abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2018, n. 41

    9. Ai componenti della commissione di cui al comma 8 esterni all'Amministrazione regionale compete il rimborso spese ed un gettone di presenza il cui importo è stabilito nel provvedimento di nomina; a tali spese si fa fronte a valere sulla quota prevista dal comma 1.

    10. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni il collaudatore accerta, sotto la sua personale responsabilità, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino all'adempimento degli obblighi di cui sopra o al versamento, da parte della stazione appaltante inadempiente, della somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5 per cento, alla Regione, che si sostituisce al committente dei lavori per l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

    11. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte o dell'artigianato in edifici pubblici ai sensi del presente articolo è data comunicazione, da parte della stazione appaltante committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.



    TITOLO IV - UNITÀ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI (UTR)

    CAPO I - UNITÀ TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI (UTR)

    Art.. 17. Istituzione e articolazione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR).

    1. Il presente titolo detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici (UTR), già istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), che mantiene, con la presente legge, la medesima denominazione e assume nuove funzioni.

    2. L'UTR è organo consultivo e di coordinamento in materia di opere pubbliche regionali o di interesse regionale e svolge la propria attività presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "direzione regionale competente". L'UTR è articolata nelle seguenti due sezioni:

    a) la prima sezione, con funzioni consultive in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;

    b) la seconda sezione, con funzioni di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 10.



    Art.. 18. Composizione e funzionamento dell'UTR.

    1. La prima sezione dell'UTR, che svolge le funzioni consultive di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è costituita da nove componenti effettivi con diritto di voto:

    a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente, delegabili al dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;

    b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici rispettivamente competenti:

    1) nella materia delle infrastrutture;

    2) nella materia della difesa del suolo;

    3) nella materia dell'edilizia;

    4) nelle materie giuridico-amministrative e contrattualistica pubblica;

    c) quattro dirigenti regionali, in particolare:

    1) uno dell'Assessorato competente in materia di industria;

    2) uno dell'Assessorato competente in materia di ambiente;

    3) uno dell'Assessorato competente in materia di sanità;

    4) uno dell'Assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

    2. Per ciascun componente effettivo della prima sezione dell'UTR è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.

    3. Partecipano alle sedute della prima sezione dell'UTR, senza diritto di voto:

    a) il responsabile di progetto di cui al titolo VI, capo II;

    b) il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento;

    c) gli esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7, scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di quindici anni e individuati in appositi elenchi predisposti e proposti dagli ordini professionali, tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o fra i docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, paesaggistica, valutazioni di impatto ambientale, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni svolgono attività istruttorie, rendono pareri e partecipano alle riunioni dell'UTR, su designazione del presidente dell'UTR, tenendo conto della tipologia dei lavori o dell'argomento trattato.

    4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per ogni seduta a cui partecipano, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte per l'espletamento degli incarichi loro attribuiti, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate, definito con deliberazione della Giunta regionale.

    5. La prima sezione dell'UTR è rinnovata ogni tre anni.

    6. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio.

    7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla nomina dei componenti effettivi e supplenti e alla nomina degli esperti esterni nelle diverse discipline e materie per un numero complessivo non superiore a quindici.

    8. La seconda sezione dell'UTR, che svolge le funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli enti, amministrazioni e organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'articolo 10, comma 6, il presidente dell'UTR, in seconda sezione, convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c) e con le modalità previste nella stessa lettera, in ragione di particolari esigenze dell'istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.

    9. Le funzioni di segreteria e di assistenza tecnica a supporto dell'attività delle due sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o, in caso di accertata carenza di organico, attraverso il reclutamento, secondo la normativa vigente, di personale in possesso di idonee qualifiche professionali.

    10. Alle relative spese di funzionamento dell'UTR, comprese quelle relative ai compensi di cui al comma 4, si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale, integrato, a decorrere dall'anno 2019, dai versamenti delle stazioni appaltanti effettuati ai sensi dell'articolo 19, comma 11.



    Art.. 19. Competenze delle sezioni dell'UTR.

    1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:

    a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi dei commi 3, 4, 5;

    b) sulle varianti relative a progetti di propria competenza, quando determinano una spesa superiore al quinto dell'importo contrattuale originario di cui all'articolo 106, comma 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano oggetto di accordo bonario o di transazione, ai sensi degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile di progetto di cui al titolo VII, capo I, in una somma pari o superiore a euro 500.000;

    d) sui piani regolatori portuali dei porti di interesse economico regionale e interregionale.

    2. La prima sezione dell'UTR è, inoltre, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato regionale interessato.

    3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a euro 10.000.000, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:

    a) progetto di fattibilità tecnica economica di cui all'articolo 23, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, secondo quanto stabilito nelle parti III e IV del decreto legislativo n. 50 del 2016, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto legislativo;

    b) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede, sulla base di tale livello progettuale, all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, nei casi previsti dal medesimo decreto legislativo;

    c) progetto definitivo di cui all'articolo 23, commi 1 e 7 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando si procede mediante appalto di sola esecuzione, sulla base del successivo livello di progettazione esecutiva.

    4. La prima sezione dell'UTR, previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a euro 10.000.000 esclusivamente nei casi seguenti:

    a) progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario, nei casi di cui al comma 3, lettera a);

    b) progetto esecutivo che comporta modifiche rilevanti rispetto al progetto definitivo di cui al comma 3, lettere b) e c), comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    5. Nel caso in cui un'opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 e articolo 35, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può dare luogo ad appalti da aggiudicare contemporaneamente per lotti distinti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è sottoposto al parere dell'UTR quando il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti è di importo superiore a euro 10.000.000. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'UTR, ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo.

    6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle varianti entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione all'ente richiedente, può essere prorogato, una sola volta, per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi tali termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dall'UTR e, salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento di acquisizione del parere dell'UTR, l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori sviluppati dall'UTR e dalla competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 20.

    7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. Per la validità delle sedute dell'UTR è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell'UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione.

    8. I limiti di importo indicati nel presente articolo, riferiti all'importo complessivo del quadro economico del progetto, sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni oppure, motivatamente, anche entro un termine inferiore.

    9. Per finalità di accelerazione delle procedure di approvazione dei progetti nel settore della protezione civile e della sicurezza idrogeologica, possono prescindere dal parere dell'UTR i progetti di competenza dei commissari nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e dei commissari che esercitano i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche e per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i cui uffici sono dotati di adeguate strutture tecniche preposte alla valutazione dei medesimi progetti.

    10. La seconda sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS relativa alle sole infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

    11. Nei quadri economici dei progetti per i quali è richiesto il parere della prima sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari all'1 per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR di cui all'articolo 18, comma 10.

    12. Le stazioni appaltanti versano l'importo di cui al comma 11 alle entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta del parere.



    Art.. 20. Approvazione dei progetti.

    1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per importi superiori a euro 10.000.000, previo parere della prima sezione dell'UTR, ai sensi dell'articolo 19.

    2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, secondo le modalità di cui al comma 1.

    3. Non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non sono stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme e le verifiche di cui al comma 1.

    4. I verbali di nuovi prezzi e le varianti in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.

    5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, quando sono stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.



    TITOLO V - TRASPARENZA, QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

    CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    Art.. 21. Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

    1. Il presente capo detta nuove disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato "Osservatorio", già istituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 5 del 2007. L'Osservatorio opera presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici e costituisce, inoltre, sezione regionale dell'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    2. Per i contratti e gli investimenti pubblici realizzati nel territorio regionale, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 e le società partecipate e le imprese pubbliche, come definite dalla normativa statale vigente, e le altre amministrazioni e gli enti, comunque denominati, provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal decreto legislativo n. 50 del 2016, tramite il sistema informatizzato dell'Osservatorio, che garantisce l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, del sistema medesimo e delle piattaforme telematiche, ad esso connesse, con le banche dati dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con i sistemi e le piattaforme degli enti coinvolti nel ciclo del contratto pubblico.

    3. L'Osservatorio opera a supporto delle stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 nell'attuazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e svolge attività di monitoraggio delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti e, attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti, provvede alla redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato, alla predisposizione di un rapporto informativo annuale sui dati e gli elementi raccolti, alla tenuta di archivi informatici e alla formazione e aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 22.

    4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni di cui al presente capo mediante il Sistema informatico territoriale appalti della Regione Sardegna (SITARS) già istituito ai sensi della legge regionale n. 5 del 2007.

    5. L'Osservatorio provvede, inoltre:

    a) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 22, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;

    b) a supportare le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, sia nella richiesta del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in particolare quelli indicati dall'articolo 1, comma 32;

    c) alla pubblicazione, in apposita sezione dedicata del SITARS, dell'elenco delle opere incompiute istituito ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

    d) all'assistenza nell'assolvimento di tutti gli adempimenti informativi e di pubblicità in materia di contratti ed investimenti pubblici;

    e) al monitoraggio delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il collegamento del SITARS con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

    f) ad istituire una anagrafe delle opere pubbliche che registra la dotazione di infrastrutture ricadenti presso ogni ambito territoriale e presso ogni ente locale.

    6. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

    7. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione e interoperabilità con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, se possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.

    8. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

    9. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e le informazioni sull'attività delle singole stazioni appaltanti ed enti di cui al comma 2 per il tramite dell'Osservatorio.

    10. Per le finalità di cui alla legge n. 190 del 2012, l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti ed agli enti di cui al comma 2, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del piano anticorruzione.

    11. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, l'organizzazione e la dotazione di personale dell'Osservatorio e le relative forme di reclutamento, attraverso processi di mobilità all'interno del sistema Regione o facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni anche in deroga alle condizioni previste negli stessi articoli.



    Art.. 22. Prezzario regionale dei lavori pubblici.

    1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti ed enti di cui all'articolo 21, comma 2, e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

    2. Il prezzario regionale, aggiornato secondo le modalità di cui al comma 9, è finalizzato ad attuare la corretta ed efficace attività di programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di lavori pubblici.

    3. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.

    4. Il prezzario costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di gara, e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte. Quando il responsabile di progetto si discosta dal prezzario, fornisce adeguata motivazione, tramite dettagliata analisi dei prezzi, da allegare obbligatoriamente agli elaborati di progetto del bando di gara.

    5. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto dei listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.

    6. Il prezzario evidenzia i costi per la sicurezza, inclusi i costi dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita), gli oneri socio-ambientali, i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera risultante dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori di categoria sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento. I costi relativi alle voci di prezzario sono comprensive degli oneri assicurativi e previdenziali, dell'analisi delle spese generali ed ogni altro onere connesso.

    7. Per finalità di eco-sostenibilità ambientale, il prezzario evidenzia i costi delle materie prime seconde, ottenute da processi di recupero di rifiuti da demolizione, per la realizzazione di sottofondi stradali.

    8. Per finalità di verifica dell'anomalia delle offerte dei contratti pubblici aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, il prezzario individua i relativi costi del personale sulla base di apposite tabelle parametriche, da adottare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici.

    9. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, aggiornato con periodicità annuale e pubblicato sia nel sito internet dell'Osservatorio, sia nel sito internet istituzionale della Regione.

    10. L'Osservatorio promuove e diffonde la conoscenza del prezzario.

    11. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.



    CAPO II - ELENCHI UNICI REGIONALI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

    Art.. 23. Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura.

    1. Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46.

    2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, in conformità agli articoli 36 e 157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

    3. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti, i contratti pubblici di cui al presente articolo di importo inferiore a 20.000 euro e che non presentano aspetti di particolare complessità tecnica o esecutiva, sono affidati, preferibilmente, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, a giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi caratteristiche equivalenti, in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

    4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.

    5. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei bandi o nelle lettere di invito, punteggi premianti per le società, i consorzi o i raggruppamenti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che hanno stipulato accordi di formazione professionale per laureandi o per laureati abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo la legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza, mediante l'attivazione di apposite convenzioni con istituti universitari o con ordini professionali.

    6. Per gli affidamenti nei settori speciali l'elenco di cui al presente articolo può essere utilizzato fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    Art.. 24. Elenco operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori.

    1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46.

    2. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, in conformità all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.

    3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 è condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco l'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Per lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 150.000 gli operatori economici sono abilitati all'iscrizione in elenco sulla base della qualificazione attestata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    4. Il primo periodo del comma 3 si applica anche nelle procedure di affidamento senza ricorso all'elenco di operatori economici.



    Art.. 25. Interventi di volontariato nei lavori pubblici, premialità e sussidiarietà orizzontale.

    1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o per fronteggiare situazioni di emergenza, rafforzando l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, è istituito l'elenco regionale degli operatori virtuosi.

    2. Possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1, che costituisce apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24, gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e professionali di cui al comma 3 dell'articolo 24, che gratuitamente, previo avviso esplorativo della stazione appaltante, hanno eseguito interventi preventivi di tutela del territorio o fronteggiato o concorso a fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti, di importo stimato inferiore a ventimila euro, in possesso della certificazione di cui al comma 8.

    3. Ai fini dell'intervento volontario in funzione preventiva di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.

    4. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, approvano la proposta, selezionata sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione e, con l'autorizzazione dell'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive, fissando un termine per l'esecuzione.

    5. Ai fini dell'intervento volontario per fronteggiare le situazioni di emergenza di cui ai commi 1 e 2, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici, secondo l'avviso esplorativo di cui al comma 2, la proposta tecnica descrittiva dell'esecuzione dell'intervento, senza ulteriori obblighi di allegazione documentale.

    6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono immediatamente autorizzare l'esecuzione dell'intervento, proposto ai sensi del comma 5 e selezionato sulla base di una valutazione tecnica, nel rispetto del principio di rotazione, impartendo le eventuali prescrizioni ritenute necessarie, che devono essere preventivamente accettate dall'operatore economico selezionato; in caso contrario, esse comunicano immediatamente il formale diniego all'esecuzione dell'intervento proposto.

    7. Entro il termine di trenta giorni dalla esecuzione degli interventi di cui ai commi 5 e 6, gli operatori economici presentano una perizia tecnica, completa del relativo quadro economico, che certifica l'avvenuta esecuzione dei lavori in situazioni di emergenza.

    8. Tutti gli interventi di cui al comma 1, sono attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.

    9. Gli operatori economici che hanno eseguito gli interventi di cui al presente articolo, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), al fine di ottenere l'iscrizione nella apposita sezione dedicata agli operatori economici virtuosi dell'elenco di cui all'articolo 24.

    10. [Gli operatori economici virtuosi iscritti nella apposita sezione di cui al comma 2, sono selezionati con priorità, ove in possesso di adeguata qualificazione, nella misura almeno del 20 per cento degli operatori da invitare nelle procedure negoziate di cui agli articoli 36, comma 2, lettera b), e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2018, n. 41



    Art.. 26. Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici.

    1. I lavori pubblici di importo inferiore alla soglia euro 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono affidati prioritariamente agli operatori economici virtuosi che hanno eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 25, iscritti nella apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 24 o alle micro imprese, in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento e fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni.

    2. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 1 è allegato al conto consuntivo annuale delle stazioni appaltanti.



    CAPO III - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

    Art.. 27. Piano d'azione per gli acquisti verdi.

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti e la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli acquisti verdi di durata triennale, finalizzato alla elaborazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.

    2. Nella definizione del piano, gli enti di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi della politica dell'Unione europea e del "green public procurement" (acquisti verdi della pubblica amministrazione) e dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, inoltre, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del lavoro, del prodotto o del servizio.

    3. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

    4. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui seguenti criteri:

    a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

    b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

    c) riduzione della produzione di rifiuti;

    d) riduzione delle emissioni inquinanti;

    e) riduzione dei rischi ambientali;

    f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti.



    Art.. 28. Monitoraggio degli acquisti verdi.

    1. Le amministrazioni pubbliche costituenti il sistema Regione monitorano gli acquisti verdi effettuati, verificano i risultati ottenuti e orientano le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno, è presentata alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di ambiente, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di "green public procurement" nel sistema Regione.

    2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:

    a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 4, esplicitando le eventuali criticità emerse;

    b) all'attuazione delle previsioni di cui al programma operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'articolo 27, comma 1;

    c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;

    d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 27, comma 3.



    Art.. 29. Incentivi agli operatori economici per le certificazioni di qualità.

    1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sono definiti criteri e modalità per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, sulla base degli stanziamenti disposti in sede di legge di stabilità, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    2. Sono, inoltre, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'acquisizione della certificazione di conformità di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

    CAPO I - PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    Art.. 30. Misure di razionalizzazione nella progettazione.

    1. In tutti i casi di finanziamenti regionali, le stazioni appaltanti inseriscono nei capitolati speciali o nel bando di gara, tra i criteri di sostenibilità, la produzione elettronica degli elaborati progettuali.

    2. La Regione promuove la riduzione degli oneri di archiviazione e favorisce una rapida circolazione degli elaborati progettuali tra tutti gli uffici interessati dei soggetti di cui all'articolo 3. A tal fine, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, promuove la creazione, la diffusione e l'utilizzo di una piattaforma telematica per la presentazione, archiviazione e consultazione dei progetti, con modalità conformi alla normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.

    3. Per coordinare e razionalizzare le fasi consecutive e interconnesse del ciclo di vita dell'opera o del lavoro pubblico, prima del collaudo l'appaltatore consegna alla stazione appaltante gli elaborati finali del progetto dell'opera "come costruito" (as built), completi di certificazioni, manuale d'uso e di manutenzione e documentazione fotografica. Tali elaborati finali descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, anche a seguito di varianti progettuali in corso d'opera. Gli elaborati "come costruito" (as built), costituiscono l'archivio del progetto.

    4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, che non richiedono concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni e che, in base ad apposita valutazione del responsabile di progetto, non presentano complessità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, la documentazione a base d'asta consiste in un capitolato prestazionale e in uno o più elaborati grafici che consentano di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza.



    Art.. 31. Misure di promozione dei giovani professionisti.

    1. Nelle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016, prevedono, anche in qualità di co-progettista firmatario del progetto o della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, iscritto da meno di cinque anni all'albo o ordine professionale o soggetti aventi caratteristiche equivalenti in conformità alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

    2. Nelle procedure ristrette, competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 61, 62 e 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta esse possono prevedere nel bando di gara un incremento premiante del punteggio qualora sia presente nella struttura dell'operatore economico candidato almeno un giovane professionista che, alla data di pubblicazione del bando risulta iscritto al relativo ordine o albo professionale da meno di cinque anni, e un ulteriore incremento per ogni giovane professionista in più, avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del 3 per cento. Si applica il principio di equivalenza di cui al comma 1.



    Art.. 32. Determinazione del corrispettivo a base d'asta e categorie di lavori.

    1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applica il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

    2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, è allegata al bando di gara o alla lettera di invito.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici non subordinano la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

    4. Costituisce onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di lavorazioni, generali e specializzate, stabilite dalla normativa statale e dalle relative disposizioni di attuazione, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista è responsabile della corretta individuazione delle categorie di lavorazioni di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente, fatte salve le responsabilità dei verificatori e del responsabile di progetto.



    Art.. 33. Incentivi per le funzioni tecniche.

    1. I criteri per il riparto degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati, per il sistema Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale deliberazione assume valore di criterio guida per le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad h).

    2. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel sistema Regione non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).



    CAPO II - RESPONSABILE DI PROGETTO E RESPONSABILE PER FASI

    Art.. 34. Nomina e requisiti.

    1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto".

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile delle fasi precedenti, se nominato.

    3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.

    4. Il responsabile di progetto crea le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

    5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46 o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37, commi 6 e seguenti del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero siano ad essa affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, l'amministrazione aggiudicatrice che ricorre alla Centrale nomina il responsabile di progetto. La Centrale regionale di committenza nomina il responsabile del procedimento per le fasi di propria competenza.

    6. Fino alla nomina del responsabile di progetto tale incarico è svolto dal dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.

    7. Il responsabile di progetto è nominato prima di ogni atto di programmazione, anche per una pluralità di interventi, secondo l'ordinamento dell'ente.

    8. Il responsabile di progetto è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile di progetto tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, se possibile, in caso di accertata carenza in organico, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o ad altre forme contrattuali che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

    9. Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, dell'esperienza maturata nello specifico settore e della competenza, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, pubbliche o private, della gestione di progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

    10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, l'incarico di responsabile di progetto è conferito ad un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso dei requisiti specifici di seguito elencati:

    a) per lavori di importo inferiore a euro 1.000.000, possesso almeno di un diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, e di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni;

    b) per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possesso almeno di una laurea triennale in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e di esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno tre anni e, in ogni caso, della formazione specifica negli ambiti di cui al comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18; possono svolgere, inoltre, le funzioni di responsabile di progetto i tecnici abilitati in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico superiore, purché abbiano maturato una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e la formazione di cui sopra;

    c) per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 20.000.000, possesso di una laurea magistrale o specialistica in discipline tecniche, dell'abilitazione all'esercizio della professione, se prevista dalle vigenti leggi, e dell'esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno cinque anni e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera b);

    d) per lavori di importo pari o superiore a euro 20.000.000, oltre al titolo di studio e alle abilitazioni di cui alla lettera c), è richiesta una adeguata esperienza nella gestione di progetti complessi o almeno di pari valore, e della formazione specifica di cui alla lettera b), preferibilmente post universitaria; la complessità è valutata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

    11. Per i lavori di importo inferiore a euro 3.000.000, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 10, purché si tratti di lavori che non rivestono carattere di complessità, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera oo) del decreto legislativo n. 50 del 2016, può essere nominato responsabile di progetto, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico, ai sensi dell'articolo 36.

    12. Per i contratti pubblici di servizi e forniture il responsabile di progetto è in possesso di un titolo di studio nelle materie attinenti all'oggetto del contratto e degli altri requisiti di cui al comma 9, tenuto conto di quanto specificato di seguito:

    a) per contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile di progetto è in possesso di una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata di almeno due anni, almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado e di una formazione specifica ai sensi del comma 9, con obbligo di aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito ai sensi del comma 18;

    b) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e inferiore a euro 1.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno tre anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici e del possesso almeno di un diploma di maturità, rilasciato da un istituto superiore di secondo grado oppure della laurea triennale e di pari esperienza o anzianità di servizio specifica di almeno un anno e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);

    c) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 3.000.000, il responsabile di progetto è in possesso di esperienza professionale o anzianità di servizio specifica, di almeno cinque anni, nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, di un diploma di laurea magistrale o specialistica attinente al contratto e, in ogni caso, della formazione specifica di cui alla lettera a);

    d) per contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 3.000.000 o di particolare complessità che richiede competenze specialistiche, anche tenuto conto delle specifiche categorie di prodotti o servizi da acquisire, è richiesta una esperienza professionale o anzianità di servizio adeguata nella gestione di progetti almeno di pari valore o di pari complessità, e del titolo di studio e della formazione specifica di cui alla lettera c).

    13. Per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria si applica il comma 11, in quanto compatibile.

    14. Le soglie di importo indicate nel presente articolo sono riferite all'importo posto a base di gara dei lavori, dei servizi e delle forniture.

    15. L'atto di nomina del responsabile di progetto indica l'inquadramento professionale, il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio e degli altri titoli di qualificazione, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del contratto da gestire.

    16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.

    17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.

    18. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessore competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate linee guida in materia di qualificazione del responsabile di progetto, anche attraverso l'istituzione di un albo dei responsabili di progetto qualificati e l'indicazione dei livelli di formazione richiesti in relazione al valore e all'importanza del contratto pubblico e delle relative modalità di aggiornamento dello stesso, al fine di garantire forme di accreditamento per la gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

    19. Fatto salvo quanto previsto ai commi 11 e 13, nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate e in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della qualifica professionale e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di responsabile di progetto o di responsabile del procedimento per fasi, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere all'esercizio associato delle funzioni o all'avvalimento, ai sensi dell'articolo 49, nel rispetto delle regole sulla qualificazione del responsabile di progetto.

    20. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile di progetto, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla cui osservanza sono tenuti.



    Art.. 35. Funzioni e compiti del responsabile di progetto.

    1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi.

    2. Il responsabile di progetto, in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali per svolgere un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni.

    3. Nell'ambito dell'attività di controllo, il responsabile di progetto:

    a) programma accessi diretti propri o del responsabile per fasi e del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, sul luogo di esecuzione dell'intervento o sulla relativa documentazione;

    b) dispone verifiche, anche non programmate, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

    4. Il comma 3 si applica ai contratti di servizi e forniture, in quanto compatibile.

    5. Gli esiti delle attività di controllo svolte ai sensi del presente articolo, illustrate in una apposita relazione, costituiscono obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e, conseguentemente, di tali esiti si tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di tale attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente.

    7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente.

    8. Per la progettazione dei lavori il responsabile di progetto redige il documento di indirizzo della progettazione, che fornisce indirizzi in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare.



    Art.. 36. Attività di supporto.

    1. Il responsabile di progetto svolge i propri compiti con il supporto di un team, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare o alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche non rinvenibili all'interno dell'amministrazione, il responsabile di progetto propone alla stazione appaltante di affidare appositi servizi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti programmatori, previa attestazione del dirigente sulle accertate carenze in organico. I servizi di supporto all'attività del responsabile di progetto sono affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 34, comma 4 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto del responsabile di progetto, anche alle dirette dipendenze del vertice di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, le amministrazioni aggiudicatrici organizzano attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di responsabile del progetto, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.



    CAPO III - ATTIVITÀ CONTRATTUALE E SEMPLIFICAZIONE

    Art.. 37. Commissione giudicatrice.

    1. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della nomina dei componenti della commissione di gara, la Regione istituisce e gestisce l'Albo telematico dei commissari di gara, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui le stazioni appaltanti hanno accesso libero e diretto La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma..

    2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo superiore alle soglie indicate nell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o che presentano particolare complessità ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, selezionano, con modalità informatica, nell'albo telematico, mediante pubblico sorteggio da una lista di almeno dieci candidati idonei, i commissari in possesso di comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma..

    3. Per i contratti di cui al comma 1 di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 la stazione appaltante può nominare commissari interni, nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto della loro comprovata professionalità ed esperienza, maturate nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e comprovate, anche connesse alla particolare complessità dell'intervento, la stazione appaltante seleziona dall'albo telematico, con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al comma 2, i commissari, diversi dal presidente La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

    4. L'albo telematico dei commissari di gara è gestito e aggiornato secondo criteri e modalità individuati con apposito decreto del Presidente della Regione, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, i soggetti interessati, liberi professionisti, professori universitari e dipendenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) della presente legge e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, e di comprovata competenza e professionalità nella specifica categoria di specializzazione di iscrizione. I soggetti iscritti comunicano tempestivamente le variazioni intervenute rispetto alle informazioni inserite nell'albo La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

    5. Alla commissione giudicatrice è affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La commissione può, inoltre, valutare la congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, se previsto espressamente nel provvedimento di nomina o negli atti di gara. In casi particolari, adeguatamente motivati, per i contratti di cui al comma 3, possono essere demandate alla commissione anche le funzioni di seggio di gara per l'esame e la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara.

    6. La commissione, costituita da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, per i contratti sottosoglia comunitaria, può essere presieduta da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.

    7. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi e i rimborsi dei commissari esterni alla stazione appaltante sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    8. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui al comma 1, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

    9. Si applicano ai commissari i divieti, le incompatibilità e le condizioni di cui all'articolo 77, commi 4, 5, 6, 7, 9 e 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    10. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    Art.. 38. Ufficiale rogante.

    1. Nelle amministrazioni del sistema Regione, i contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con modalità elettronica, prescritta dall'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in quanto applicabili.

    2. Nell'ambito del sistema Regione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dall'ufficiale rogante della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione.

    3. L'ufficiale rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'amministrazione.

    4. L'incarico di ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D area giuridico-amministrativa. Con il provvedimento di nomina è individuato, inoltre, l'ufficiale rogante sostituto, con profilo professionale nella predetta area, che interviene in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, dell'ufficiale rogante titolare.

    5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di ufficiale rogante titolare e di ufficiale rogante sostituto:

    a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);

    b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di ufficiale rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.

    5-bis. Le direzioni generali dell'Amministrazione regionale e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e gli enti del sistema Regione possono conferire incarichi di ufficiale rogante, con i requisiti per la nomina di cui ai commi da 3 a 6, per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa non ricompresi nelle materie di cui al comma 2 e, in caso di indisponibilità della Centrale di regionale di committenza, anche per la stipulazione dei contratti di appalto o di concessione di cui al comma 2.

    6. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente destinate alle attività formative, promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento, volti a qualificare e potenziare le funzioni di cui al presente articolo e stipula polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.

    7. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche dalle altre stazioni appaltanti, secondo il proprio ordinamento.



    Art.. 39. Linee guida e codice regionale di buone pratiche.

    1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, linee guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell'ANAC, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46, d'intesa con l'Osservatorio di cui all'articolo 21, in collaborazione con gli altri soggetti interessati, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base del prezzo o costo fisso e alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

    2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono, inoltre, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minore impatto ambientale, e dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive. Le linee guida forniscono indicazioni sulla valorizzazione dei parametri di responsabilità sociale, ambientale e fiscale delle imprese La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

    3. La Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 1, approva il codice regionale di buone pratiche, che costituisce parte integrante del contratto d'appalto, rivolto a facilitare l'accesso delle micro e piccole e medie imprese agli appalti pubblici, che fornisce orientamenti sul modo in cui le stazioni appaltanti applicano la normativa sui contratti pubblici così da agevolare la partecipazione delle micro e piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla suddivisione degli appalti in lotti, al pagamento diretto dei subappaltatori, alla fissazione di requisiti di qualificazione congrui e proporzionati e all'obbligo di motivazione del requisito del fatturato e al rispetto di criteri ambientali e sociali minimi, anche per contrastare il dumping sociale La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.



    Art.. 40. Pagamenti nei subappalti, nei subcontratti di forniture e in casi particolari.

    1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi, ai sensi dell'articolo 105, comma 21, del decreto legislativo n. 50 del 2016:

    a) quando il subappalto ha ad oggetto, ai sensi dell'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, e la redazione grafica degli elaborati progettuali;

    b) nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, secondo le determinazioni assunte dal tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

    2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante nel capitolato speciale o nel bando di gara può indicare se intende corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, se sussiste obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Quando l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore.

    3. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

    4. Se ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'appaltatore, accertate dalla stazione appaltante e comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti raggruppati o consorziati, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'appaltatore, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti e alle società, anche consortili, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di professionisti, eventualmente costituito per l'esecuzione unitaria del contratto e al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

    5. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dalle eventuali imprese mandanti, nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria del contratto e dal subappaltatore o dal cottimista.

    6. È fatto obbligo, altresì, all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.

    7. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate di cui al comma 6, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

    8. La liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.



    Art.. 41. Aspetti sociali e ambientali.

    1. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, tenuto conto della natura del contratto, l'inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o tra le condizioni di esecuzione dell'appalto, di misure volte a favorire l'assunzione di disoccupati di lunga durata o, comunque, di lavoratori svantaggiati, l'introduzione di azioni di formazione per i disoccupati e i giovani inoccupati, finalizzate all'acquisizione di competenze necessarie per la corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto e l'assunzione di un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale e l'applicazione di condizioni contrattuali più favorevoli per i lavoratori. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità si rinvia, rispettivamente, al D.M. 20 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

    2. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, compatibilmente con la natura del contratto, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario e alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

    3. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto della presente legge, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi. Le stazioni appaltanti tengono conto, inoltre, delle misure finalizzate a favorire ricadute occupazionali, e l'impiego di personale apprendista, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta. Le stazioni appaltanti tengono conto inoltre del benessere occupazionale, espresso nella qualità delle condizioni lavorative applicate alla manodopera utilizzata. La Giunta regionale definisce in merito idonei criteri.

    4. Allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), che hanno già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (legge di bilancio) e alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001)), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.

    5. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 4, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e se dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.

    6. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'impiego di materiali la cui produzione, estrazione o trasporto determina un minore impatto ambientale, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica.

    7. L'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo è valutata, se ne ricorrano i presupposti, compatibilmente con la natura del contratto, sulla base delle esigenze ambientali, sociali e occupazionali di cui al presente articolo.



    Art.. 42. Lotta allo spreco alimentare e qualità dei servizi di ristorazione collettiva.

    1. La Regione, con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IX del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi dell'Unione europea promuove, nell'ambito degli stessi, azioni di contrasto allo spreco alimentare e il consumo di prodotti locali tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura biologica e/o integrata, dell'agricoltura sociale e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisce l'assenza di organismi geneticamente modificati e il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e la qualità della formazione degli operatori. Con deliberazione di Giunta regionale, proposta dall'Assessore regionale dei lavori pubblici e di concerto con gli Assessori regionali dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e della difesa dell'ambiente, sono stabilite le modalità di attuazione.

    2. Ai sensi della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.

    3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il contrasto allo spreco alimentare e il consumo dei prodotti di cui al comma 1.

    4. La Regione, nell'ambito delle risorse annualmente stanziate per le attività formative, promuove la sensibilizzazione gli utenti dei servizi di ristorazione collettiva sui temi del contrasto allo spreco alimentare e del consumo degli alimenti di cui al comma 1 attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, e promuove percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.

    5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, di contrasto allo spreco alimentare, delle esigenze sociali e della promozione dello sviluppo locale sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.

    6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.



    Art.. 43. Sopralluogo.

    1. La stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di sopralluogo, in relazione alla tipologia del contratto. Nel sopralluogo assistito dal rappresentante della stazione appaltante l'obbligo in capo all'operatore economico si intende assolto quando interviene il rappresentante legale dello stesso o un suo direttore tecnico o altri soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente.



    Art.. 44. Soccorso istruttorio.

    1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso il soccorso istruttorio non oneroso, secondo la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



    TITOLO VII - RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA COMMITTENZA

    CAPO I - RAZIONALIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA COMMITTENZA

    Art.. 45. Qualificazione delle stazioni appaltanti.

    1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti, sono definiti i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.

    La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2019, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo



    Art.. 46. Centrale regionale di committenza.

    1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione nelle attività di aggregazione e centralizzazione della domanda, opera la Centrale regionale di committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture quale struttura dell'Amministrazione regionale, di seguito denominata CRC RAS, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente.



    Art.. 47. Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici.

    1. La Regione promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori finalizzati al miglioramento dell'efficienza, semplificazione e trasparenza amministrativa.

    2. A tal fine, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI Sardegna, approva un piano straordinario per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle procedure di cui al comma 1 rivolto alle stazioni appaltanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

    3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.



    Art.. 48. Piattaforma telematica regionale di negoziazione.

    1. La Regione sviluppa e gestisce una piattaforma telematica di negoziazione per l'E-procurement e per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, e per le procedure telematiche di acquisto e di negoziazione previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

    2. La piattaforma telematica regionale è costituita quale articolazione del Sistema pubblico di connettività (SPC).

    3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla piattaforma telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle procedure di competenza.

    4. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della piattaforma telematica di negoziazione, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

    a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;

    b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica di negoziazione;

    c) l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;

    d) l'interoperabilità con il sistema dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

    5. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 4 sono definite nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici e di enti locali, finanze e urbanistica.



    Art.. 49. Esercizio associato delle funzioni e avvalimento.

    1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna), e dal titolo VIII, capo I, la Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

    a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;

    b) programmazione dell'attività contrattuale;

    c) responsabile di progetto e responsabile per fasi, e relative attività di supporto;

    d) progettazione;

    e) direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo;

    f) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

    2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:

    a) mediante unione di comuni;

    b) sulla base di apposita convenzione che prevede la costituzione di uffici comuni;

    c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

    3. Quando l'esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di responsabile di progetto o del responsabile per fasi o entrambe, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

    4. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al titolo II, capo I, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.

    5. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

    6. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:

    a) le funzioni di responsabile di progetto, ai sensi degli articoli 34 e 35;

    b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 36;

    c) le funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 34, comma 2;

    d) l'espletamento delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dall'articolo 45;

    e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza, e il collaudo.

    7. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



    TITOLO VIII - MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

    CAPO I - MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI PUBBLICI

    Art.. 50. Fascicolo degli immobili pubblici.

    1. È istituito, relativamente a ciascun immobile pubblico, il fascicolo degli immobili pubblici. Tale fascicolo è redatto e aggiornato con cadenza non superiore a cinque anni e tenuto a cura del rappresentante legale dell'ente pubblico proprietario. Sul fascicolo sono annotate le informazioni relative all'immobile di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, ambientale, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo a partire, se possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche.

    2. La predisposizione del fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto del rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale o di altri enti, relative all'intero immobile o a singole parti dello stesso. In occasione di compravendite o locazioni l'ente proprietario fornisce all'acquirente o al conduttore i dati e le informazioni contenute nel fascicolo del fabbricato.

    3. Alla compilazione del fascicolo dell'immobile pubblico provvede un tecnico abilitato dell'ente proprietario, in possesso di adeguata competenza e professionalità, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa nella disponibilità dello stesso ente ovvero, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

    4. Nel caso in cui l'organico dell'ente presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso di adeguata competenza e professionalità necessaria per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, secondo quanto attestato dal dirigente competente; tali attività possono essere affidate, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e della presente legge, utilizzando preferibilmente l'elenco di cui all'articolo 23.

    5. Gli uffici pubblici garantiscono forme di cooperazione applicativa, previa sottoscrizione di protocolli, per l'acquisizione, con modalità elettronica, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo dell'immobile pubblico.



    Art.. 51. Dichiarazione di conformità.

    1. All'atto di predisporre il fascicolo dell'immobile e in occasione di ogni suo aggiornamento, il tecnico preposto rilascia una dichiarazione concernente:

    a) la conformità alla configurazione originaria, nel caso in cui l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali, sotto il profilo sia strutturale e funzionale, sia impiantistico;

    b) nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile, l'insussistenza di situazioni di pregiudizio alla stabilità e all'idoneità statico-funzionale e impiantistica dell'edificio.

    2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è resa in assenza della disponibilità della documentazione ritenuta necessaria e non acquisibile e la relativa carenza è comunicata all'ente proprietario.



    Art.. 52. Schema tipo del fascicolo del fabbricato.

    1. Nel fascicolo dell'immobile pubblico sono riportate informazioni di natura identificativa, progettuale, strutturale, impiantistica, ambientale relative all'edificio, e le modifiche apportate rispetto alla fisionomia originaria.

    2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti proprietari provvedono ad acquisire ogni elemento informativo propedeutico alla compilazione del fascicolo di ciascun fabbricato del proprio patrimonio immobiliare e, nello stesso termine, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono indicati, inoltre, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

    3. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2, gli enti proprietari provvedono agli adempimenti previsti nel presente titolo.



    TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

    Art.. 53. Norme transitorie e finali.

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni.

    2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

    3. Per la disciplina di ogni materia non regolata dalla presente legge, si rinvia al decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, e ai relativi atti attuativi, e ad ogni altra disposizione statale o dell'Unione europea in materia.



    Art.. 54. Abrogazioni.

    1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

    a) l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale);

    b) il comma 22 dell'articolo 20 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo);

    c) la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto);

    d) il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008);

    e) il comma 37 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

    f) i commi 7 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale);

    g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 (Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF);

    h) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013).



    Art.. 55. Entrata in vigore.

    1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


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  • REGIONE SICILIA L.R. DEL 12 LUGLIO 2011 N. 12 - DISCIPLINA CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE SICILIA L.R. DEL 12 LUGLIO 2011 N. 12

    Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.

    (G.U.R. 14 luglio 2011, n. 30 - S.O. n. 1 - testo coordinato con la LR 26 gennaio 2017, n. 1)



    Sommario

    Art. 1. Applicazione della normativa nazionale.

    Art. 2. Ambito di applicazione.

    Art. 3. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

    Art. 4. Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.

    Art. 5. Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.

    Art. 6. Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.

    Art. 7. Bandi tipo.

    Art. 8. Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari …

    Art. 9. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

    Art. 10. Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.

    Art. 11.

    Art. 12. Albo unico regionale.

    Art. 13. Congruità dei compensi per i servizi.

    Art. 14. Concorsi di idee.

    Art. 15.

    Art. 16. Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.

    Art. 17. Certificazione antimafia.

    Art. 18. Interventi per l'approvvigionamento idropotabile.

    Art. 19. Criteri di aggiudicazione.

    Art. 20. Certificazione della spesa di fondi extraregionali.

    Art. 21. Sicurezza e conservazione dei beni culturali.

    Art. 22. Nucleo tecnico per la finanza di progetto.

    Art. 23. Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto.

    Art. 24. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti.

    Art. 25. Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

    Art. 26. Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici.

    Art. 27. Interpretazione dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

    Art. 28. Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

    Art. 29. Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine.

    Art. 30. Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali.

    Art. 31. Norme transitorie.

    Art. 32. Abrogazione di norme.

    Art. 33. Testo coordinato.

    Art. 34. Norma finanziaria.

    Art. 35. Entrata in vigore.



    TITOLO I - RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. NORME IN MATERIA DI FINANZA DI PROGETTO E DI LAVORI PUBBLICI

    CAPO I - RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

    Art. 1. Applicazione della normativa nazionale.

    1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge. i riferimenti dal D.Lgs. 163/2016, si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal al D.Lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione, per effetto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.

    2. I riferimenti al “Bollettino Ufficiale della Regione” e alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”; nel caso di riferimenti ad organi ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni regionali.

    3. Sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.



    Art. 2. Ambito di applicazione.

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

    a) all'Amministrazione regionale, alle aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni comunque denominate e consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;

    b) agli altri soggetti aggiudicatori individuati dal comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione alle tipologie ivi indicate;

    c) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente ai lavori per i quali è fruibile un finanziamento pubblico, regionale o extra regionale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione della quota pubblica di finanziamento. Gli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o gli enti privati e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici, per i lavori previsti al comma 1 dell'articolo 1, si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti. Gli enti sottoposti a vigilanza, privi di uffici tecnici, possono avvalersi altresì dell'Amministrazione regionale.



    Art. 3. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

    1. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominata Autorità, opera nel territorio della Regione.

    2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.

    3. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione e concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma 2, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione.



    Art. 4. Istituzione del Dipartimento regionale tecnico.

    1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è istituito il Dipartimento regionale tecnico.

    2. La tabella “A” di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è così modificata: dopo le parole “Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.” sono aggiunte le parole “Dipartimento regionale tecnico.”.

    3. Il Dipartimento regionale tecnico:

    a) effettua i servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006 allegato II A categoria 12, e in particolare:

    1) esegue la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori di competenza regionale;

    2) cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale;

    3) verifica l'osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell'opera, e della verifica sismica;

    4) fornisce consulenza tecnica agli enti locali della Regione;

    b) redige il prezzario unico regionale per le opere pubbliche e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezzario unico regionale;

    c) assicura il funzionamento della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 12;

    d) esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell'Amministrazione regionale;

    e) cura la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Gli enti di cui all'articolo 2 hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente al Dipartimento per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

    4. Il Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

    a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, gli scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti del Dipartimento le attività relative:

    1) alla gestione e all'aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto, i dati relativi all'impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto;

    2) all'elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

    3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo

    del committente;

    4) all'assolvimento, attraverso il proprio sito web, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) e dalle norme comunitarie e statali;

    b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

    c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori pubblici e privati ad esse addetti attraverso:

    1) l'elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

    2) l'elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

    3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

    d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

    e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito web, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

    f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all'uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    g) provvede alla pubblicazione informatica del “Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni” includente le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

    h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

    i) cura la vigilanza ed il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

    l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    m) concorre alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

    n) richiede agli enti di cui all'articolo 2 nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, il Dipartimento comunica le risultanze all'Autorità, a fini sanzionatori.

    5. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d'intesa con l'Autorità:

    a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

    b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo e l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore a cinquecentomila euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono al Dipartimento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente, secondo le modalità rese note dal Dipartimento, d'intesa con l'Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione del Dipartimento, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

    6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e al D.M. 2 dicembre 2016 infrastrutture e trasporti. Tale obbligo trova applicazione anche nelle ipotesi di contratto di subappalto Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8..

    7. I dati di cui al comma 5, relativi a lavori, servizi e forniture di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati al Dipartimento che li trasmette all'Autorità.

    8. Il Dipartimento esplica le funzioni previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi, per importi superiori a 20.000 euro.

    9. Costituiscono articolazioni funzionali del Dipartimento gli uffici provinciali del Genio civile e l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare d'appalto.

    10. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

    11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, istituisce ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ne individua le relative funzioni e competenze nonché il personale da assegnare.



    Art. 5. Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.

    1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

    2. Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate.

    3. Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento.

    4. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, vengono resi, quale che sia il livello di progettazione, dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

    5. La Conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

    6. Il parere favorevole della Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

    7. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano:

    a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

    b) il responsabile del procedimento;

    c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

    d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

    e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

    8. Le funzioni di segretario della Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

    9. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

    10. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai partecipanti ed ai consulenti della Conferenza speciale di servizi.

    11. Ai lavori della Conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

    12. I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il parere nei casi di appalto-concorso.

    13. La Commissione regionale svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui all'articolo 2. Rilascia altresì i pareri consultivi previsti in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di acque pubbliche, di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di opere idrauliche. Per la predetta attività la Commissione regionale è integrata senza ulteriori oneri per il bilancio regionale da un dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque, nominato con le modalità di cui al comma 17.

    14. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 12, il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché il responsabile del procedimento.

    15. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

    16. La Commissione regionale assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza.

    17. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica, dall'avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

    18. Al presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

    19. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

    20. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono determinate le modalità per le spese generali per il funzionamento e quelle relative ai componenti ed ai consulenti della Commissione regionale.

    21. Il compenso ai componenti esterni della Commissione regionale è ridotto del 5 per cento rispetto alle disposizioni precedentemente emanate. Analoga riduzione è applicata sul compenso dovuto ai componenti interni, per i quali tale compenso non può essere in alcun caso superiore a quello corrisposto ai componenti esterni a decorrere dal 2002.

    22. Per il funzionamento della Commissione regionale si applicano le procedure previste per la Conferenza speciale di servizi.

    23. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 pubblicata in G.U.C.E. 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Conferenza speciale o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.



    Art. 6. Programmazione dei lavori pubblici - Programmi regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali.

    1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

    2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

    3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

    4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale, devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

    6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

    7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

    8. Nei comuni il periodo di affissione all'Albo pretorio del programma triennale e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

    9. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. Per le medesime ragioni di pubblico interesse, nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

    10. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 e successive modificazioni. Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni per le parti relative alla materia oggetto del presente articolo.

    11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano all'Amministrazione regionale.

    12. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 5, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

    13. Gli enti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro approvazione, sono trasmessi al Dipartimento regionale tecnico che ne dà pubblicità.

    14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste, ed una relazione generale, che illustri la concreta utilità del programma in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla stregua delle revisioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza di vincoli a tutela di interessi pubblici.

    15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.

    16. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    17. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di lavori pubblici secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

    18. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

    19. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali lavori dotati del documento preliminare alla progettazione.

    20. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.

    21. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie di lavori, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:

    a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;

    b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;

    c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;

    d) recupero del patrimonio edilizio esistente;

    e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.

    22. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

    23. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    24. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

    25. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento dei singoli interventi dopo l'approvazione del livello minimo di progettazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

    26. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto d'appalto e per la consegna dei lavori.

    27. Una quota non superiore allo 0,5 per cento dei ribassi d'asta derivanti dagli appalti di lavori, servizi e forniture realizzati con fondi propri dell'Amministrazione regionale e alla stessa attribuiti, può essere destinata al finanziamento di progetti obiettivo per il potenziamento delle funzioni ispettive in materia di lavoro assegnati al Dipartimento regionale del lavoro.

    28. Fermo restando quanto previsto dal comma 27, dal comma 6 dell'articolo 4 nonché dall'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, le somme residue corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il 50 per cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 in apposito capitolo Fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; a decorrere dall’1 gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all’articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727) [4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2013, n. 13

    29. Nel caso di lavori ricadenti in comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito capitolo “Fondo di rotazione” per le finalità previste dal comma 28, è pari al 60 per cento.

    30. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al Fondo di rotazione per le spese di progettazione di cui al comma 28.

    31. Nell'ambito dei lavori di predisposizione del programma triennale nonché per quelli di aggiornamento annuale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente convoca una o più riunioni con le associazioni degli imprenditori e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute, le finalità degli interventi nei programmi e le risorse finanziarie disponibili.

    32. Nelle riunioni di cui al comma 31, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente raccolgono le osservazioni e le proposte pervenute dagli interlocutori che, per quanto compatibili con il programma e con i finanziamenti disponibili, sono riportate o nel programma triennale o in quello annuale.

    33. Gli enti di cui all'articolo 2, diversi dall'Amministrazione regionale, prima di inviare al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente le proposte di lavori pubblici da realizzare nel loro territorio, convocano una o più riunioni con le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, per illustrare le scelte compiute e le finalità degli interventi inclusi nei programmi.

    34. Nelle riunioni di cui al comma 33, i soggetti di cui al medesimo comma verificano le osservazioni e le proposte pervenute che, per quanto compatibili con le finalità del programma triennale o di quello annuale, sono ivi inserite.



    Art. 7. Bandi tipo.

    1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.

    2. Il bando tipo deve altresì prevedere che:

    a) la quota in aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria;

    b) nel caso di affidamento ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, il contraente generale depositi presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del medesimo decreto legislativo e che la medesima stazione appaltante provveda al pagamento diretto in favore dei terzi affidatari di quanto loro dovuto dal contraente generale salvo che quest'ultimo non comunichi l'esistenza di ragioni ostative correlate ad inadempimenti dei soggetti terzi.

    3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è emanato il capitolato generale di appalto tipo, secondo le prescrizioni del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministro dei lavori pubblici e successive modifiche ed integrazioni.

    4. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando, al bando tipo di riferimento. In casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando.



    Art. 8. Commissione aggiudicatrice nel caso dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

    1. Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1

    2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

    3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

    4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

    5. Le cause di astensione e di esclusione dall'incarico sono disciplinate dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3

    7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l'albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

    a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

    b) professori universitari di ruolo.

    8. Fino alla data di costituzione dell'albo di cui al comma 7, per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'albo esistente presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

    9. L'albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l'espletamento dell'incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

    10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l'annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.

    Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1



    Art. 9. Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori

    1. È istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA).

    2. L'Ufficio di cui al comma 1 è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto e di contratti di concessione di lavori pubblici. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e di funzionamento del predetto Ufficio, per le finalità di cui al presente articolo.

    3. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei liberi Consorzi comunali. Il predetto Ufficio costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ed è articolato in servizi.

    4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per lavori e le opere di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero liberi Consorzi comunali con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni nonché attività di coordinamento delle sezioni territoriali.

    5. Le sezioni territoriali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

    6. Gli enti appaltanti possono avvalersi, con motivata richiesta, dell'Ufficio regionale, indipendentemente dall'importo dell'appalto o della concessione.

    7. Presso ciascuna sezione territoriale è costituita una commissione di gara composta da tre componenti in possesso di adeguata professionalità e, per il componente di cui alla lettera c), è indicato un supplente nel caso di impedimento permanente del titolare. I componenti ed i supplenti sono scelti rispettivamente tra le seguenti figure:

    a) un dirigente dell'Amministrazione regionale o un dirigente dell'Amministrazione statale anche in quiescenza esperto in materie giuridiche, o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali;

    b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

    c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza contestualmente alla richiesta di cui al comma 19.

    8. Il presidente di ciascuna sezione territoriale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    9. Nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, ai sensi del comma 8, le composizioni delle due commissioni sono le seguenti:

    a) la prima commissione è composta:

    1) dal componente di cui alla lettera a) del comma 7, che la presiede;

    2) da un dirigente della segreteria tecnico amministrativa della sezione territoriale;

    3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7;

    b) la seconda commissione è composta:

    1) dal componente di cui alla lettera b) del comma 7, che la presiede;

    2) da un dirigente della segreteria tecnicoamministrativa della sezione territoriale diverso da quello di cui al punto

    2) della lettera a);

    3) dal componente di cui alla lettera c) del comma 7.

    10. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 8.

    11. La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni territoriali interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da almeno tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza della commissione di gara sono assunte da altro presidente di sezione territoriale, individuato nell'ordine previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici , e successive modifiche ed integrazioni.

    12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

    13. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

    14. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, senza che ciò comporti deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 17.

    15. Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, di area vasta o dagli enti territoriali interessati.

    16. Con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.

    17. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni. Durante tale periodo i componenti prestano servizio presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al primo periodo, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.

    18. Ai componenti esterni delle commissioni di gara di nomina regionale spetta l'indennità annua lorda di funzione determinata con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza. Ai componenti delle commissioni di gara, dipendenti dell'Amministrazione regionale, in luogo dell'indennità annua lorda è corrisposto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1, dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 35, lettere d) ed e) del medesimo allegato, per importo complessivamente equivalente all'indennità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

    19. Il procedimento istruttorio propedeutico all'espletamento della gara è concluso dalle Sezioni territoriali competenti ovvero dalla sezione centrale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, che può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari.

    20. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016.

    21. Le commissioni di gara costituite ai sensi dei commi 7 ed 8 svolgono le gare d'appalto di lavori da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

    22. Nel caso di procedura di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita:

    a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b), e i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;

    b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso articolo 8, comma 6;

    c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23.

    23. Il sorteggio pubblico è svolto dal presidente di turno della sezione centrale, entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ed ha luogo fra gli iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a), e fra i componenti tecnici esterni iscritti all'albo di cui al comma 22, lettera b), appartenenti tutti ai comprensori territoriali di seguito individuati: comprensorio territoriale 1 (sezioni territoriali dell'UREGA di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta), comprensorio territoriale 2 (sezioni territoriali dell'UREGA di Enna, Catania, Messina, Ragusa e Siracusa). La medesima procedura è adottata nel caso in cui per qualsiasi causa sia necessario sostituire uno dei componenti sorteggiati; in tale ipotesi, il termine per il sorteggio decorre dalla data di comunicazione della causa che rende necessaria la sostituzione. Il sorteggio dei componenti ha luogo fra i soggetti che non siano già impegnati in due commissioni. La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sui siti istituzionali della stazione appaltante, dell'UREGA competente e del Dipartimento regionale tecnico.

    24. In casi eccezionali, su esplicita determinazione della stazione appaltante giustificata dalla complessità dell'appalto, la commissione giudicatrice è integrata da ulteriori due componenti, il primo sorteggiato nei modi e nei termini previsti dal comma 23 fra i componenti tecnici esterni, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, il secondo nominato dalla stazione appaltante.

    25. All'atto dell'accettazione dell'incarico, ciascun componente della commissione giudicatrice dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità ed astensione previste dall'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al comma 20. Alla conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette alla commissione di gara, costituita ai sensi dei commi 7 e 8, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al comma 33.

    26. L'importo del compenso da corrispondere a ciascun componente tecnico esterno di cui al comma 22, lettera b), oltre IVA ed oneri riflessi, è correlato al numero di concorrenti ammessi all'esame dell'offerta tecnica ed economica, prescinde dal numero delle sedute ed è determinato come segue:

    a) 3.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia inferiore o uguale a cinque e le operazioni siano concluse nel termine di quindici giorni lavorativi dalla data di insediamento della commissione giudicatrice;

    b) 6.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a cinque ed inferiore o uguale a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice;

    c) 10.000 euro ove il numero di concorrenti ammessi sia superiore a dieci e le operazioni siano concluse nel termine di quarantacinque giorni lavorativi dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice.

    27. I compensi di cui al comma 26 sono corrisposti ai presidenti delle commissioni giudicatrici sorteggiati fra i dirigenti tecnici iscritti all'albo istituito ai sensi del comma 22, lettera a). Tale compenso non è dovuto ai presidenti di cui al comma 7, lettere a) e b), ed ai dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA.

    28. Nel caso in cui i termini indicati dal comma 26 siano superati per indisponibilità del componente tecnico esterno, il compenso spettante a questi è ridotto del 30 per cento qualora il ritardo sia inferiore o uguale al doppio del termine assegnato, ovvero del 50 per cento qualora il ritardo superi il doppio dello stesso termine. Nella seconda ipotesi il componente tecnico esterno è sospeso dal relativo albo per dodici mesi. Le medesime riduzioni dei compensi sono applicate nei confronti dei presidenti di cui al comma 27, che abbiano titolo a percepirli, ove il ritardo sia causato da una loro indisponibilità, fatto salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione disciplinare.

    29. Le spese correlate all'insediamento del presidente e dei componenti tecnici esterni sono individuate fra le somme a disposizione del quadro economico dell'appalto.

    30. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi provvedimenti di attuazione. Sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016, per gli appalti e le concessioni di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, la formazione e la composizione delle commissioni giudicatrici da parte degli UREGA è disciplinata dal presente articolo.

    31. All'esito dei lavori, la commissione giudicatrice trasmette una relazione all'UREGA competente, nella quale sono indicati i tempi per l'espletamento dell'attività, le date delle sedute, pubbliche e riservate, e le eventuali criticità riscontrate.

    32. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

    33. La competente commissione di gara presso l'UREGA, costituita ai sensi del comma 7 ovvero del comma 8, adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante. Restano di competenza della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

    34. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione territoriale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto o di concessione di competenza di questa ad altra sezione territoriale. La facoltà di affidare ad altra sezione territoriale l'espletamento di una gara è esercitata prima dell'inizio della procedura e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    35. Con cadenza semestrale, ciascuna sezione territoriale dell'UREGA trasmette al Dipartimento regionale tecnico, per il tramite della sezione centrale, una tabella riassuntiva nella quale sono indicate le procedure di gara richieste dalle stazioni appaltanti, le procedure iniziate e quelle concluse, con indicazione per ciascuna di esse dei tempi per l'espletamento delle attività amministrative e dei lavori da parte della commissione giudicatrice. Le tabelle sono pubblicate sul sito istituzionale dell'UREGA, del Dipartimento regionale tecnico e dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n. 1



    Art. 10. Prezzario regionale e aggiornamento prezzi.

    1. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono fissati i criteri generali per la formazione del prezzario regionale. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, gli enti di cui all'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nei lavori pubblici nella Regione.

    2. Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni ventiquattro mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

    3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale gli enti di cui all'articolo 2, al fine di evitare ritardi e maggiori costi nella esecuzione degli appalti, possono procedere, senza necessità di aggiornamento dei relativi prezzi, all'indizione della gara per i progetti la cui approvazione in linea tecnica sia intervenuta entro i tre mesi precedenti l'entrata in vigore del prezzario.

    4. Gli enti di cui all'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario regionale, prima dell'indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni. L'aggiornamento è effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.



    Art. 11.

    (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



    Art. 12. Albo unico regionale.

    1. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, mediante procedure di evidenza pubblica, l'Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo attingono per l'affidamento degli incarichi gli enti di cui all'articolo 2.

    2. I dipartimenti regionali che affidano incarichi per le finalità previste nell'Albo di cui al comma 1, effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'Albo unico regionale secondo le modalità di cui agli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

    3. Con decreto dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è emanato un avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale.

    4. Con le medesime procedure di evidenza pubblica utilizzate per la sua istituzione, l'Albo è aggiornato con cadenza almeno semestrale.



    Art. 13. Congruità dei compensi per i servizi.

    1. In applicazione dei principi degli articoli 89 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dell'articolo 262 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, quando, a seguito della pubblicazione di un bando da parte degli enti di cui all'articolo 2, per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui al citato articolo 262, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Nel caso in cui l'Ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al Dipartimento regionale tecnico di cui all'articolo 4, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il Dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) e promuove le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'Ordine.

    2. Allo scopo di garantire la congruità e l'omogeneità dei corrispettivi professionali inerenti ai servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, i Responsabili unici del procedimento (RUP) degli enti di cui all'articolo 2 possono richiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

    3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, le singole stazioni appaltanti destinano, a valere sulle somme a disposizione, un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta, a favore dell'Ordine professionale competente per materia e per territorio. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio.

    4. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.



    Art. 14. Concorsi di idee.

    [1. L'articolo 91 del decret[o legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

    a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    “5-bis. Nei casi di cui al comma 5, in cui i ritenga prevalente il valore innovativo dell'idea progettuale, la qualità dell'ideazione e della realizzazione sotto il profilo tecnologico, ingegneristico e/o architettonico, le stazioni appaltanti applicano la procedura del concorso di idee.”.

    2. L'articolo 108 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni è introdotto con le seguenti modifiche:

    a) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    “3. Per i lavori, nel bando possono essere richiesti non più di cinque elaborati, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione, ferma restando comunque la presentazione degli elaborati richiesti nel bando. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

    4. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). È facoltà della stazione appaltante affidare altresì, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori, a condizione che tale facoltà sia esplicitata nel bando di concorso. Il soggetto vincitore deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica, indicati nel bando, in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

    5. Diversamente da quanto previsto dal comma 4, l'idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all'80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando.

    6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”;

    b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

    “6-bis. Con decreto del Presidente della Regione, previa della delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”.

    3. L'articolo 109 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, è introdotto con le seguenti modifiche:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    “1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 108. Tutte le precedenti condizioni devono essere previste ed adeguatamente motivate nel bando.”.]

    Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8



    Art. 15.

    (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).



    Art. 16. Procedure per le espropriazioni e le occupazioni.

    1. Si applicano nella Regione le disposizioni riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.



    Art. 17. Certificazione antimafia.

    [1. Le disposizioni che prevedono l'obbligo della certificazione antimafia sono estese, nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici, ai componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale.]

    Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8



    Art. 18. Interventi per l'approvvigionamento idropotabile.

    1. L'Amministrazione regionale provvede, per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni della Regione, al finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, rifacimento, ristrutturazione e riparazione di acquedotti da alimentare con acque pubbliche, in favore di enti pubblici regionali, locali ed istituzionali e dei consorzi, sulla scorta di apposita dichiarazione, rilasciata sotto la propria responsabilità dal legale rappresentante dell'ente richiedente il finanziamento, attestante la disponibilità giuridica o l'uso dell'acqua utilizzata, purché sia pendente il perfezionamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di acque.



    Art. 19. Criteri di aggiudicazione.

    [1. Per le finalità di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente:

    a) al criterio del prezzo più basso quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate;

    b) al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l'organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l'impatto ambientale, la metodologia utilizzata.

    2. Le stazioni appaltanti utilizzano il criterio di cui alla lettera b) del comma 1 per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria. In tale caso il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30 per cento offerta economica; 60 per cento offerta tecnica; 10 per cento tempi di realizzazione dell'appalto. Nella valutazione dell'offerta tecnica almeno un quarto e non più di un terzo del punteggio complessivo è attribuito in relazione al costo del lavoro ed alla previsione dell'utile di impresa, determinato, per le finalità del presente articolo in misura pari al 10 per cento dell'offerta.

    3. Le stazioni appaltanti hanno comunque facoltà di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso qualora tale scelta sia più conveniente per le medesime amministrazioni aggiudicatrici sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d'asta.

    4. Per gli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12, il criterio delle offerte è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

    5. In applicazione dei principi scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia U.E. C. 147/06 e C. 148/06, hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria. Hanno altresì carattere transfrontaliero gli appalti di lavori, servizi o forniture, finanziati, cofinanziati o realizzati con fondi comunque erogati dalla Regione o dalle amministrazioni aggiudicatrici aventi sede in Sicilia, anche se di valore inferiore alla soglia comunitaria, ove agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea, diverse dall'Italia.

    6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis.

    6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore così determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

    6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruità dell'offerta.

    6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono individuate le modalità di verifica per la congruità dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruità dell'offerta e l'esecuzione delle opere.

    7. Nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'offerta economica non può in nessun caso prevedere la rinuncia a qualsiasi previsione di utile. Al fine di garantire un adeguato livello qualitativo delle lavorazioni, in sede di verifica delle offerte anomale, una percentuale di utile di impresa inferiore al 4 per cento può essere ammessa a giustificazione, comunque rimessa alle valutazioni della stazione appaltante, soltanto se il concorrente attesti, con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere aggiudicatario per l'esecuzione di altri lavori, pubblici o privati, avendo quindi necessità di non rimanere inattivo.]

    Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8



    Art. 20. Certificazione della spesa di fondi extraregionali.

    1. Il certificato di collaudo approvato dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti, costituisce atto finale del procedimento relativo agli appalti di lavori, servizi e forniture, finanziati con fondi regionali, nonché per la certificazione della spesa finanziata con fondi extraregionali.



    Art. 21. Sicurezza e conservazione dei beni culturali.

    1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono destinate nei limiti del 50 per cento alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”.

    2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore regionale per l'economia, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al comma 1.



    Art. 22. Nucleo tecnico per la finanza di progetto.

    1. È confermata l'istituzione del Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.

    2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

    3. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'Unità tecnica - Finanza di progetto istituita presso il CIPE, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche ed integrazioni.

    4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 27 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 1.5.1.1.2, capitolo 112535; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 18 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 1.5.1.1.2.



    Art. 23. Norme per l'accelerazione dei procedimenti di finanza di progetto.

    1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali realizzate anche con capitali privati, i procedimenti di finanza di progetto in corso di esecuzione o aggiudicati, anche in via provvisoria, alla data di entrata in vigore della presente legge, prescindono dal parere della Commissione regionale per i lavori pubblici, previsto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, ove non ancora reso alla stessa data.



    Art. 24. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti.

    1. Le stazioni appaltanti, gli enti locali, i dipartimenti regionali, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione nonché le società a partecipazione regionale, secondo le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e successivi provvedimenti attuativi, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati d'appalto specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l'utilizzo di una quota di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfino i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l'utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

    2. A tale fine, i soggetti di cui al comma 1 configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

    a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

    b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

    c) minore produzione di rifiuti;

    d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

    e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

    f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.



    CAPO II - NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E DI GESTIONE DI PORTI TURISTICI

    Art. 25. Norme in materia di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

    1. Una quota del 10 per cento delle risorse riprogrammabili provenienti dalle economie accertabili a valere sulle risorse destinate ai programmi di riqualificazione urbana e residenziale, è destinata, previa ripartizione territoriale della spesa, alla realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, con prioritaria destinazione alle opere funzionali allo sviluppo turistico comprese nei piani approvati dai commissari straordinari per l'emergenza traffico.



    Art. 26. Disposizioni per l'affidamento della gestione di porti turistici.

    1. Gli enti locali territoriali, per i porti turistici realizzati con finanziamenti pubblici da essi ottenuti e collaudati a partire dal decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati dalla Regione ad espletare la gara di evidenza pubblica per l'affidamento della loro gestione in concessione.

    2. Il bando deve prevedere come base d'asta il canone di concessione di cui alle vigenti disposizioni da corrispondere alla Regione maggiorato dell'eventuale offerta in aumento. L'ente locale indica nel bando la somma che deve essere versata allo stesso ogni anno dall'affidatario e che costituisce il corrispettivo dell'investimento pubblico determinato sulla base del piano finanziario di gestione da redigersi a cura del medesimo ente locale Comma così rettificato con Avviso pubblicato sulla G.U.R. 5 agosto 2011, n. 33..



    TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

    CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

    Art. 27. Interpretazione dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

    1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dopo le parole “ legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20” sono aggiunte le parole “in quanto uffici equivalenti alle strutture previste dalla tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni”.



    Art. 28. Competenze dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

    [1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Demanio marittimo” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale”.]

    Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n.



    CAPO II - NORME IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. DISPOSIZIONI PER IL RICOVERO DI ANIMALI

    Art. 29. Definizione delle procedure di assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine.

    1. Le procedure per l'assegnazione in locazione degli alloggi realizzati nel territorio regionale ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52 e della legge 27 dicembre 1983, n. 730, destinati agli appartenenti alle forze dell'ordine e trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi del comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono definite, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, in favore dei soggetti richiedenti, appartenenti alle forze dell'ordine, che risultino occupanti di fatto dei medesimi alloggi alla data del 31 dicembre 2001, sulla base di verbale di consegna della prefettura, in deroga ai limiti di reddito previsti per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



    Art. 30. Autorizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di animali.

    1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali nonché nelle cave anche dismesse e nelle aree sottoposte a vincoli, è autorizzato il mantenimento di strutture esistenti destinate al rifugio ed al ricovero di cani e di gatti, in attività alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Le strutture devono essere adeguate ai requisiti minimi di cui all' Allegato II del citato decreto del Presidente della Regione n. 7/2007, previsti per le strutture esistenti.

    2. In applicazione del comma 1, i comuni interessati, in deroga agli strumenti urbanistici, provvedono al rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

    3. Nei terreni confiscati alle organizzazioni criminali di tipo mafioso, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è autorizzata la realizzazione di strutture per il rifugio ed il ricovero di cani e di gatti, purché sia verificata la compatibilità ambientale della struttura ed il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza previste dalle norme vigenti. Tali strutture devono essere realizzate secondo i requisiti di cui all'Allegato I del citato decreto n. 7/2007.



    CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

    Art. 31. Norme transitorie.

    1. Fermi restando i termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli appalti di lavori, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7. Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili. Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26

    2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010 possono essere inseriti nei programmi regionali di spesa, quale che ne sia la fonte finanziaria, lavori dotati del livello di progettazione minima prevista dallo stesso D.P.R. n. 207/2010.

    3. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16.

    4. Per tutti gli incarichi di collaudo conferiti e non ancora liquidati alla data di pubblicazione della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 20 dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.



    Art. 32. Abrogazione di norme.

    1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

    a) gli articoli 9, 13, 15, 16, 17, 21, 22 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19;

    b) gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35;

    c) gli articoli 7, 16, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, 30, commi quinto, sesto, settimo, ottavo della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21;

    d) la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10;

    e) gli articoli 148, 149, 154 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

    f) l'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;

    g) la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, con esclusione dell'articolo 42, comma 1;

    h) la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, con esclusione dell'articolo 30 e degli articoli da 32 a 43;

    i) i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 126 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

    j) l'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2005, n. 9;

    k) i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;

    l) gli articoli 1, 2, 3, 4 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23;

    m) l'articolo 1, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;

    n) l'articolo 55 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

    o) gli articoli 1, comma 1, 2 e 3 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.



    Art. 33. Testo coordinato.

    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il testo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, coordinato con le norme di cui al capo I del titolo I della presente legge.



    Art. 34. Norma finanziaria.

    1. Per le finalità dell'articolo 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.

    2. Agli oneri discendenti dall'applicazione dell'articolo 5, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

    3. Agli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 22 e 26 dell'articolo 9, valutati per l'esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell'UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

    4. Per l'attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2011.



    Art. 35. Entrata in vigore.

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
  • REGIONE SICILIA L.R. DEL 19 LUGLIO 2019 N. 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

    REGIONE SICILIA L.R. DEL 19 LUGLIO 2019 N. 13

    Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale".

    (G.U.R. 26 luglio 2019, n. 35 - S.O. n. 1 – in vigore dal 26-7-2019)



    Sommario

    Art. 1. Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana.

    Art. 2. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

    Art. 3. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

    Art. 4. Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia.

    Art. 5. Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

    Art. 6. Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

    Art. 7. Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

    Art. 8. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

    Art. 9. Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva.

    Art. 10. Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

    Art. 11. Disposizioni in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo […]

    Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa.

    Art. 13. Proroga contratti trasporto pubblico locale.

    Art. 14. Iniziative Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

    Art. 15. Variazioni al bilancio della Regione.

    Art. 16. Entrata in vigore.



    TITOLO I - DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI REGIONALI

    Art. 1. Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana.

    1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Centro direzionale regionale in Palermo.

    2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della Regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

    3. Il progetto definitivo del Centro direzionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente e della Commissione legislativa Bilancio dell'ARS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dei tempi per l'acquisizione dei pareri di legge.

    4. Il progetto approvato è trasmesso al Consiglio Comunale di Palermo per l'adozione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

    5. Decorso il termine di 120 giorni dalla trasmissione senza che sia intervenuta alcuna deliberazione consiliare, il progetto definitivo si intende favorevolmente adottato per decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.

    6. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.

    7. Il complesso del Centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l'effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenerata, attraverso un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un'area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.



    Art. 2. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti.

    1. Fatta salva la vigenza e la durata dell'incarico dell'attuale Garante, l'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

    "Art. 33. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

    1. Nell'ambito della Regione è istituito il "Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale", di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

    2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina del Garante individuandolo fra persone residenti nel territorio della Regione da almeno cinque anni, che abbiano una specifica e comprovata formazione, competenza nel campo giuridico-amministrativo e nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti della persona. Non possono essere nominati Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e degli enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati Garante i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, i deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. Sono esclusi, comunque, dalla nomina i soggetti che hanno ricoperto per oltre un quinquennio l'incarico di Garante regionale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a misure restrittive o limitative della libertà personale in Sicilia o nelle altre regioni d'Italia.

    3. Il Garante resta in carica sette anni e non può essere confermato. L'incarico di Garante è espletato a titolo onorifico. Per lo svolgimento della propria attività istituzionale, al Garante è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti della Regione. Il Presidente della Regione può revocare il Garante a seguito di gravi e ripetute violazioni di legge, provvedendo alla nuova nomina entro il termine di 45 giorni. Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato anticipatamente per qualsiasi motivo dura in carica fino alla originaria scadenza del mandato di quest'ultimo.

    4. Il Garante:

    a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo, nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

    b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

    c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

    d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

    e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

    f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e ne segue la relativa fase esecutiva.

    5. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. È comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.

    6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante si avvale di apposito Ufficio speciale cui è destinato, con decreto del Presidente della Regione, personale da individuarsi su proposta del Garante, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche degli uffici regionali. Con proprio decreto, il Presidente della Regione, su proposta del Garante di concerto con il dirigente apicale dell'ufficio, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio.".

    2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

    Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2019, n. 14.



    Art. 3. Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.

    1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.



    Art. 4. Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia.

    1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma

    2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma

    3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019.



    TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Art. 5. Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali.

    1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 15 dicembre 2020, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23

    2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025. Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 ottobre 2020, n. 23



    Art. 6. Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

    1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

    2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato ad avvalersi, tramite convenzione, dell'Agenzia delle Entrate, Dipartimento Territorio, ovvero di risorse interne all'amministrazione.



    Art. 7. Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari.

    1. Ai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.



    Art. 8. Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport.

    1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

    2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.

    3. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370.

    4. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'European golf tour è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001. Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9



    Art. 9. Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva.

    1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziate e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui all'elenco previsto all'articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile abbiano attestato l'adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente Assessorato.

    2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, assegnate ai comuni per interventi relativi all'impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità.



    Art. 10. Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

    1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 - Allegato 1, Parte B - della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 1.500 migliaia di euro.

    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.



    Art. 11. Disposizioni in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

    1. All'articolo 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017" sono sostituite con le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2019" e dopo le parole "Decreto Presidenziale 21 giugno 2012, n. 52" sono aggiunte le parole "oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge".

    2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 - euro 70.376,00, Missione 1, Programma 8, Capitolo 108006, art. 1 - euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 - euro 3.825,00).

    3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 (Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017).

    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l'esercizio finanziario 2020 e della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2021.



    TITOLO III - DISPOSIZIONI VARIE

    Art. 12. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e ripristino autorizzazioni di spesa.

    1. All'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1 la cifra "536.511.791,91" è sostituita dalla cifra "2.143.208.802,38";

    b) al comma 2 le parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021";

    c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

    "b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

    b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

    d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    "2-bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui D.G.R. n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate:

    a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

    b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019.

    2-ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

    2-quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

    a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;

    b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;

    c) voci residue.".



    Art. 13. Proroga contratti trasporto pubblico locale.

    [1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

    2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.]

    La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 2021, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo



    Art. 14. Iniziative Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

    1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, è autorizzato ad ammettere a finanziamento, nei limiti degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2019, le iniziative le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono stati emesse e non perfezionate nel corso dell'anno 2018.



    Art. 15. Variazioni al bilancio della Regione.

    1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.



    Art. 16. Entrata in vigore.

    1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

    2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



    Allegati

    Tabelle A e B (Omissis)
  • REGIONE SICILIA D.P. DEL 31 GENNAIO 2012 N. 13 - REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE SICILIA D.P. DEL 31 GENNAIO 2012 N. 13

    Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

    (G.U.R. 17 febbraio 2012, n. 7 - S.O. n. 7 – in vigore dal 18-2-2012)

    Tutti i riferimenti al D.Lgs. 163/2006 si intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal al D.Lgs. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di attuazione, per effetto dell'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8



    Sommario

    Art. 1. Disposizioni generali.

    Art. 2. Oneri di pubblicità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 3. Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/2011.

    Art. 4. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 5. Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. [..

    Art. 6. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 7. Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 9. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 10. Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 11. Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 12. Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente …

    Art. 13. Istituzione dell'albo di esperti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/201.

    Art. 14. Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le …

    Art. 15. Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico.

    Art. 16. Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 17. Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 18. Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il ….

    Art. 19. Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9…

    Art. 20. Procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 21. Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ….

    Art. 22. Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 23. Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della …..

    Art. 24. Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 25. Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 26. Congruità dei compensi per i servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 27. Concorsi d'idee di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 28. Certificazione antimafia di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 29. Criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 30. Valutazioni dell'utile impresa in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 31. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011.

    Art. 32.



    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto lo Statuto della Regione;

    Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana";

    Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

    Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali";

    Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

    Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

    Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

    Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"";

    Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", ed in particolare l'art. 1, comma 1, della stessa in cui si è statuito che "....con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo";

    Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 - 261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

    Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell'Adunanza del 29 novembre 2011;

    Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente "Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico" ed in particolare l'art. 6 della stessa, relativo alla "Adozione del regolamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011";

    Vista la Delib.G.R. n. 25 del 19 gennaio 2012;

    Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

    emana il seguente regolamento:



    Art. 1. Disposizioni generali.

    1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

    2. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011.

    3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nonché, per le attuali attribuzioni dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all'Ufficio speciale di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.



    Art. 2. Oneri di pubblicità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

    1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l'articolo 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso articolo 4 sono pubblicati con cadenza quadrimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006.

    2. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della stessa testata, o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

    3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, alla individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del D.P.R. n. 207/2010. Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa).

    4. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS è ammessa autocertificazione dei dati di vendita, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicità dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni consequenziale adempimento in caso di mendacio.

    5. Agli oneri per la pubblicità sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta.



    Art. 3. Disposizioni comuni, articolo 5, legge regionale n. 12/2011.

    1. Tutte le conferenze di servizi, di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

    2. In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

    3. Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

    4. Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale è, in questo caso, assunta nel rispetto dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.



    Art. 4. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d'asta, più importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e assensi comunque denominati e previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori. Alla conferenza di servizi, oltre ai soggetti indicati dai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 partecipano anche i progettisti, che sono comunque esclusi dal voto.

    2. Qualora alla convocazione della riunione della conferenza di servizi, il rappresentante di un'amministrazione o di un ente invitati risultino o siano da considerarsi assenti, il responsabile del procedimento riconvoca una seconda volta la conferenza di servizi tra il decimo e quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione, con le medesime modalità di cui al comma precedente. La conferenza di servizi è convocata con le medesime modalità della prima convocazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, inclusi i progettisti.

    3. Il provvedimento finale della conferenza di servizi, riportato nel relativo verbale, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

    4. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione dell'attestazione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, dell'avvio del procedimento in caso di esproprio.



    Art. 5. Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, i pareri vengono resi dalla conferenza speciale di servizi.

    2. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio convoca la conferenza speciale di servizi sulla base del progetto delle opere inviate dal responsabile del procedimento.

    3. L'ingegnere capo del Genio civile convoca la conferenza speciale di servizi, presso la propria sede provinciale, nel termine di quindici giorni o in caso di particolare complessità dell'opera nel termine di trenta giorni.

    4. L'ingegnere capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

    5. Il verbale della riunione della conferenza speciale di servizi deve essere pubblicato nel sito informatico dell'ufficio del Genio civile nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

    6. La conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

    7. Il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce anche approvazione in linea tecnica del progetto.

    8. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano:

    a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

    b) il responsabile del procedimento;

    c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

    d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

    e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

    9. Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

    10. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

    11. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

    12. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

    13. Il verbale della conferenza speciale di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.



    Art. 6. Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal D.P.R. n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore a tre volte la soglia comunitaria, i pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    2. Il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell'ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento.

    3. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

    4. Sono componenti effettivi della Commissione regionale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente; il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica; l'avvocato generale della Regione; l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, nonché cinque consulenti tecnico- giuridici nominati dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 17, della legge regionale n. 12/2011. I componenti interni possono intervenire mediante propri delegati. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni e di almeno due componenti esterni. I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza. Fino alla piena attivazione del dipartimento regionale tecnico ed alla nomina del suo dirigente generale, le funzioni di presidenza sono affidate al dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

    5. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente, con qualifica tecnica, del dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

    6. Il presidente della Commissione regionale invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

    7. La nota di convocazione è inoltre inviata telematicamente e per via fax.

    8. Il verbale della Commissione regionale deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

    9. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

    10. Il parere favorevole della Commissione regionale costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

    11. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e il parere favorevole della Commissione regionale deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come previsto dall'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.



    Art. 7. Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'articolo 6, della legge regionale n. 12/2011, o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. Nel caso in cui gli interventi vengano proposti ai sensi dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le attribuzioni ivi previste sono affidate, per quanto attiene agli interventi di interesse regionale, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che le svolge avvalendosi, per l'attività di verifica, degli Assessorati regionali ai quali è ordinariamente attribuita la competenza per materia.

    3. Il nucleo tecnico per la finanza di progetto di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/2011 opera nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, svolgendo attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato. Il nucleo coordina, altresì, gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea e degli accordi di programma quadro e concorre all'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma 2. Il nucleo permane nella composizione prevista dall'art. 37-undecies della legge n. 109/1994, confermata dal citato art. 22 della legge regionale n. 12/2011, ferma restando la sostituzione dei componenti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con componenti designati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per l'effetto, nell'adozione del decreto di cui allo stesso art. 22 della legge regionale n. 12/2011, il Presidente della Regione si attiene, per quanto concerne la composizione del nucleo, alle prescrizioni scaturenti dal richiamato art. 37-undecies della legge n. 109/1994.

    4. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione dei relativi progetti necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 attraverso la redazione di studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, definitivi, esecutivi.



    Art. 8. Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    1. In conformità dello schema-tipo elaborato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009.

    2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

    3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

    4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

    5. Nei comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

    6. In tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale è approvato dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute.



    Art. 9. Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    1. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sulla scorta delle richieste presentate dagli enti, la Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente, mediante appositi programmi di spesa, l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, dotati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all'articolo 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le determinazioni assunte sono compendiate in un programma regionale di intervento.

    2. I programmi regionali sono corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'enunciazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

    3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali procedono all'aggiornamento definitivo dei programmi regionali entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento regionale, previa consultazione delle parti economicosociali di cui ai commi 33 e 34 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011, e alla successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    4. A seguito dell'inserimento dei singoli interventi all'interno dei programmi regionali, gli enti inviano il progetto almeno di livello preliminare, corredato dei necessari nulla osta, pareri, valutazioni ambientali e urbanistiche, che ne comprovino la realizzabilità.

    5. Il provvedimento di ammissione a finanziamento, adottato dai singoli rami di amministrazione, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 12/2011, sulla base del progetto preliminare determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora per esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il singolo beneficiario del finanziamento rappresenti, prima della sua scadenza, l'insufficienza del termine suddetto, lo stesso può essere differito per un periodo massimo di ulteriori giorni 240, salvo rinunzia espressa. Ove la richiesta di differimento non venga respinta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la stessa si intende accolta.

    Gli stessi termini si applicano nel caso di appalto integrato che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

    L'infruttuoso decorso del termine previsto dall'articolo 6, comma 20, dà luogo a esclusione automatica dell'intervento, senza necessità di previa comunicazione. Analoga esclusione si produce nel caso in cui il progetto non venga prodotto entro il termine differito.

    Con il provvedimento di ammissione a finanziamento è contestualmente disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

    6. In caso di inerzia degli enti nell'avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario 'ad actà per tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.



    Art. 10. Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011.

    1. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. Tale accantonamento può essere ricompreso tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni progetto inserito nel programma annuale.

    2. I ribassi d'asta e le economie, ad esclusione di quelli derivanti da lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri, comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

    3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.



    Art. 11. Bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011.

    1. I bandi tipo di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P) ai sensi dell'articolo 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

    2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 64, comma 4-bis, e dall'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche scaturenti dall'articolo 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'articolo 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011.

    3. In particolare, il bando tipo adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2011, integra i bandi tipo di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo che:

    a) nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria;

    b) nel caso di affidamento unitario a contraente generale, quest'ultimo sia tenuto a depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l'esecuzione dei lavori con soggetti terzi, ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento;

    c) per le finalità, di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture che:

    c.1) siano di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006;

    c.2) siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dal citato art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.

    Per gli appalti di cui alla presente lettera c), la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o nei casi previsti dagli artt. 122, comma 9, e 124, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È viceversa preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, riservata dalla stessa legge regionale ai soli appalti aventi natura non transfrontaliera, quali definiti nella successiva lett. d);

    d) per le finalità di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura non transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nei quali la percentuale di imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, ammesse alla gara, sia inferiore al 5 per cento.

    La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal citato art. 19, comma 6, può essere esercitata esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di natura non transfrontaliera, di cui alla presente lettera d), ferma restando la possibilità, per le stazioni appaltanti di avvalersi, alternativamente, della facoltà di esclusione delle offerte anomale, fissata dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

    4. Il capitolato generale di appalto tipo, previsto al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è quello approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nel testo integrato dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.

    5. Le prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011, disciplinate nel presente regolamento e recepite nei bandi tipo, devono essere obbligatoriamente trasfuse dalle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara. La loro mancata inclusione comporta l'integrazione automatica dei bandi stessi.

    6. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la violazione delle prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011 e dalle correlate norme del presente regolamento costituisce causa di esclusione.



    Art. 12. Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta inferiore a 1.250 migliaia di euro.

    1. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

    2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi.

    3. Il numero dei componenti di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è individuato dal responsabile del procedimento, affinché le spese siano preventivate nella misura massima prevista dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, ed inserite nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

    4. Il presidente della sezione territorialmente competente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, fissa la data del sorteggio che deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'UREGA, unitamente all'elenco dei soggetti selezionati, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

    5. Il sorteggio pubblico è effettuato presso la sede dell'UREGA territorialmente competente, alla presenza del presidente della sezione ovvero del vicepresidente, componente di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, all'uopo delegato, nonché del presidente della commissione, e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

    6. Il sorteggio si svolge in due fasi ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra gli iscritti all'albo esperto in materie giuridiche, nella seconda fase l'altro o gli altri soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, già selezionati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

    7. Effettuato il sorteggio, il presidente dell'UREGA, ovvero il vicepresidente da quest'ultimo delegato, redige un verbale delle operazioni, ne comunica l'esito per mezzo PEC ai soggetti sorteggiati e consegna l'originale al presidente della commissione, affinché possa procedersi all'insediamento della commissione di gara.

    8. I componenti sorteggiati entro tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare a mezzo PEC la richiesta.

    9. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi si procede al sorteggio dei componenti la Commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti designati, ovvero alla nomina di altra commissione, nei casi di annullamento di cui all'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 12/2011 ove l'annullamento medesimo dipenda da fatto riconducibile alla commissione di gara.

    10. Ove un soggetto designato quale componente a seguito del sorteggio di cui ai precedenti commi rinunzi per due volte consecutive, quali che siano le motivazioni, è escluso dall'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011.



    Art. 13. Istituzione dell'albo di esperti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12/201.

    1 per la designazione dei componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 1. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'avviso pubblico per l'istituzione dell'albo di esperti da istituire secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

    2. L'albo di esperti, al quale possono fare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2011, è suddiviso in due sezioni denominate A e B.

    3. La sezione A dell'albo contempla i soggetti esperti in materie giuridiche mentre la sezione B, suddivisa in sottosezioni, contempla i soggetti esperti in specifiche materie individuate secondo l'elenco di lavori e opere (allegato I) di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero secondo gli elenchi di servizi (allegati II A e II B) di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo.

    4. I soggetti esperti in materie giuridiche già iscritti, nelle more della costituzione dell'albo di cui al comma 1, al fine di integrare l'albo esistente presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge regionale n. 12/2011, sono automaticamente iscritti nella sezione A.

    5. Per gli appalti di forniture i soggetti sono selezionati attingendo dalla sezione B in relazione alle competenze professionali possedute nella specifica materia oggetto del contratto.

    6. Al fine di accelerare le procedure i soggetti iscritti all'albo dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) affinché l'amministrazione possa comunicare tempestivamente l'eventuale designazione ed avere riscontro dell'accettazione.

    7. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad euro 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi.

    8. Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 superi quello massimo stabilito dall'articolo 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo.

    9. L'albo di esperti è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ed è altresì pubblicato l'elenco dei soggetti designati a seguito di sorteggio quali componenti le commissioni che abbiano accettato o rinunciato all'incarico.



    Art. 14. Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni.

    1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l'Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

    2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione provinciale, quelli di cui all'articolo 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo.

    3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente.

    4. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è individuato il criterio con il quale i presidenti delle sezioni provinciali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale.

    5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.



    Art. 15. Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e trattamento economico.

    1. L'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare

    a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione;

    b) cura l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale.

    2. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria tecnica e quelli in servizio presso i predetti uffici, sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.

    3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

    4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

    5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

    6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.



    Art. 16. Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico- amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell'Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del procedimento dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

    2. In particolare il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, ne verifica preliminarmente la rispondenza al bando tipo, emanato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/2011, verifica altresì la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, ed entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data di avvenuta ricezione del bando lo trasmette all'Amministrazione appaltante per la pubblicazione.

    3. Ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, il responsabile degli adempimenti di gara è obbligato, negli stessi termini di cui al comma precedente, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; ove quest'ultimo non intenda provvedere alle correzioni, e proceda, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione all'organo competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.

    4. Il responsabile degli adempimenti ha il compito di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato, ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.



    Art. 17. Calendario delle sedute delle commissioni presso le sezioni provinciali di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qual volta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento viene inoltrato alla sezione centrale, e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    3. Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 12/2011, costituisce una seconda commissione di gara.

    4. Le sedute pubbliche della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

    5. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.



    Art. 18. Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale. Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente di turno della Sezione centrale determina, con apposito provvedimento, il calendario delle sedute per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie. La cadenza delle sedute è, di norma, quindicinale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qualvolta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    3. Nei casi di appalti di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuati nei calendari delle sedute ordinarie inoltrati dai presidenti delle sezioni provinciali, il presidente di turno, con apposito provvedimento, fissa il calendario dei sorteggi pubblici, da svolgersi, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione provinciale di stanza del presidente di turno alla data fissata per il sorteggio. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    4. La commissione centrale, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, è costituita dai presidenti delle commissioni territorialmente competenti, è di norma presieduta dal presidente di turno, ovvero dal presidente che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente di turno, nella ipotesi contemplata dal comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    5. Le sedute pubbliche della commissione si svolgono presso la sede della sezione centrale dell'Ufficio e sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

    6. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di dieci giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.



    Art. 19. Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Il presidente di turno della sezione centrale, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, provvede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione, presso la sede della sezione di propria competenza, secondo le disposizioni contenute all'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, e con le modalità di cui al successivo comma 2.

    2. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno ed alla presenza del vicepresidente, si svolge in due fasi, ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra i componenti delle sezioni di cui all'articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente, e nella seconda fase un soggetto fra i componenti di cui all'articolo 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

    3. I componenti sorteggiati assumono rispettivamente le funzioni di presidente e vicepresidente della commissione di gara.

    4. Ultimato il sorteggio di cui al comma precedente, e negli stessi termini di cui al comma 1, è effettuato il sorteggio dei componenti tecnici esterni all'amministrazione regionale per integrare la commissione.

    5. Il presidente di turno alla presenza del vicepresidente, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, procede all'estrazione di due soggetti fra quelli esperti già selezionati, con le modalità di cui al precedente comma 2. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

    6. Terminate le operazioni di sorteggio dei componenti di cui ai precedenti commi 2 e 5, il presidente di turno con apposito provvedimento costituisce la commissione e ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti.

    7. I componenti esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la richiesta di cui al comma precedente. Il provvedimento di costituzione assume carattere definitivo a seguito dell'avvenuta accettazione dei componenti esterni.

    8. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 5 si procede al sorteggio dei componenti la commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti esterni designati.

    9. Il rimborso delle spese autorizzate e documentate concernenti la trasferta, sostenuto dai componenti dell'amministrazione regionale di cui al comma 2, è previsto dal responsabile del procedimento nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione nella misura di euro 5.000,00 per ciascun componente.

    10. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione esterno all'amministrazione regionale è stabilito secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 13, commi 6 e 7.



    Art. 20. Procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

    2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La subcommissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, in servizio presso il dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica.

    3. La gara è espletata nella seduta ordinaria fissata dal calendario, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ovvero successiva al termine di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data in cui il provvedimento di costituzione di cui al precedente articolo 17, comma 7, assume carattere definivo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

    4. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione amministrativa prescritta per l'ammissione, procede ai controlli sul possesso dei requisiti dei concorrenti, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006.

    5. Ultimati i controlli di cui al comma precedente, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ovvero all'esame dell'ulteriore documentazione tecnica ed economica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indi predispone la graduatoria.

    6. Le decisioni della commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.



    Art. 21. Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. L'individuazione delle offerte anormalmente basse è condotta secondo le disposizioni dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006, la conseguente valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 87 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, il procedimento di verifica e di esclusione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 88 del decreto legislativo n. 163/2006, e con riferimento ai correlati articoli del regolamento emanati con D.P.R. n. 207/2010.

    2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate senza soluzione di continuità dalla subcommissione nominata ai sensi del precedente articolo 18, comma 2, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, o dalla commissione di gara ove il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

    3. Ove il procedimento di verifica si concluda con la convocazione del concorrente, ai sensi dell'articolo 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, in sede di contraddittorio l'organo deputato di cui al comma precedente si pronuncia sulla eventuale esclusione.



    Art. 22. Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

    2. Il verbale viene inviato alla stazione appaltante entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla conclusione delle operazioni, affinché l'organo competente, previa valutazione che il valore economico sia adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, provveda ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 163/2006 all'approvazione.

    3. Ove l'organo competente di cui al comma precedente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti.

    4. Ove la commissione a maggioranza non condivida le motivazioni cha hanno dato luogo alla richiesta di provvedere alla rinnovazione, procede comunque alla rinnovazione degli atti in ottemperanza alla richiesta, restando comunque a carico dell'organo competente le conseguenze dell'insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell'opera.



    Art. 23. Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Con le medesime procedure previste nei precedenti articoli per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operano le stazioni appaltanti e l'UREGA per la realizzazione di lavori pubblici finanziabili in tutto o in parte con capitali privati ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163/2006.



    Art. 24. Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa Delib.G.R., adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

    2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

    3. Il prezzario è esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex articolo 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2011, ed è adottato, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità.

    4. Ciascuna voce di prezzario è calcolata tramite una analisi del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli prodotti, desunti da indagini di mercato su territorio regionale e nazionale, del costo della posa in opera, che sarà effettuata con mezzi d'opera e/o a mano, e dei trasporti.

    5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente. Le quotazioni saranno indicate in euro e saranno affiancate dall'incidenza della mano d'opera in percentuale sul prezzo in elenco, calcolata scorporando l'aliquota dell'utile d'impresa e delle spese generali.

    6. Tutti i prezzi inseriti nel prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% (mediamente 13,64%) e utile di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non verrà applicata l'aliquota relativa all'utile di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara.

    7. I prezzi riportati si dovranno intendere come informativi e medi, per forniture e lavori con normale grado di difficoltà, e corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entità, per lavori di ristrutturazione per un intero stabile, e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entità. Per opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovrà tenere conto della specificità degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici ed architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative che si potranno discostare da quanto pubblicato sul prezzario.

    8. Nessuna ulteriore variazione dei prezzi diversa da quelle previste dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, può essere introdotta, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

    9. Per interventi da eseguire nelle isole minori, i prezzi del prezzario andranno maggiorati fino ad una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.

    10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si fa espresso riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario.

    11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci e comprenderanno ponteggi di servizio, attrezzature, opere provvisionali, opere di protezione, vie di accesso al cantiere, nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cantiere ecc.); detti oneri non comprenderanno altresì gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel piano di sicurezza e coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisionale prevista nel piano di sicurezza non dovrà tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.



    Art. 25. Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 12/2011.

    1. L'albo unico regionale dei professionisti, previsto dall'articolo 12 legge regionale n. 12/2011, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con decreto del competente dirigente generale, che provvede, altresì, all'adozione di tutta la necessaria modulistica, ivi compresi i disciplinari-tipo per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi successivi. Detti adempimenti sono conclusi entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    2. L'avviso per la costituzione dell'albo unico e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito internet dell'Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    3. All'albo unico possono richiedere di essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006.

    4. L'albo è suddiviso per settori di attività, ed è aggiornato ogni sei mesi con avviso con le stesse modalità.

    5. Agli iscritti all'albo unico possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all'allegato II A categoria 12 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per importi inferiori a 100.000 euro al netto di IVA e oneri previdenziali.

    6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000 al netto di IVA e oneri previdenziali.

    7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di IVA e oneri previdenziali.

    8. Tutti gli enti e le amministrazioni, nonché i dipartimenti regionali, tramite il responsabile del procedimento, devono comunicare al dipartimento regionale tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi sia per gli affidamenti sotto il valore soglia per gli affidamenti in via fiduciaria sia per gli affidamenti compresi tra tale soglia e 100.000 euro ed entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti.

    9. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti o in caso di informazioni non veritiere, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, si applicano le stesse sanzioni pecuniarie a carico del R.U.P. previste dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

    10. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all'albo di cui al comma 1 esclusivamente dal responsabile unico del procedimento. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90 e 120 del decreto legislativo n. 163/2006.

    11. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti criteri:

    a) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

    b) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

    c) rotazione degli incarichi.

    Per l'amministrazione regionale tale accertamento è affidato ai direttori dei dipartimenti regionali, mentre per gli altri enti l'individuazione del responsabile tenuto all'accertamento stesso ha luogo con specifico provvedimento.

    Il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applica per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso, la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, ricorre prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

    12. Per il conferimento degli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12, di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento in via fiduciaria trovano integrale applicazione le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, anche per quanto concerne il soggetto titolato al conferimento degli stessi. Trovano altresì applicazione, in questo caso, i principi desumibili dal precedente comma 11, applicabili inoltre per il conferimento degli incarichi di collaudo.



    Art. 26. Congruità dei compensi per i servizi di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l'ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al dipartimento regionale tecnico, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine, effettua le verifiche di cui all'articolo 4, comma 4, lettera i) della legge regionale n. 12/2011 e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'ordine.

    2. I responsabili unici del procedimento possono richiedere agli ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo da porre a base di gara del servizio di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

    3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nei quadri economici dei progetti, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 207/2010, tra le somme a disposizione della stazione appaltante è incluso un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta.

    4. L'importo di cui al precedente comma è destinato all'Ordine professionale competente per materia e per territorio nel caso in cui gli stessi procedano alla richiesta verifica di cui al comma 2.

    5. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatarie del servizio. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.



    Art. 27. Concorsi d'idee di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Nei casi di lavori per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 5-bis dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti applicano in via obbligatoria la procedura del concorso di idee.

    2. Le circostanze che, in prevalenza, originano tali condizioni, sono quelle riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo.

    3. Per i lavori, nei bandi relativi ai concorsi d'idee, l'amministrazione deve indicare esplicitamente quali elaborati intende richiedere, sulla base dei quali verrà fondato il giudizio. Gli elaborati richiesti non possono essere più di cinque, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

    4. Salvo diversa, motivata determinazione, gli elaborati da richiedere sono quelli previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 207/2010, in forma semplificata, ridotti ai soli elementi ritenuti motivatamente essenziali. Il concorrente ha facoltà di predisporre comunque la proposta ideativa nella forma che ritiene più idonea alla sua corretta rappresentazione, fermo restando che il giudizio sulla proposta è fondato esclusivamente sugli elaborati richiesti nel bando.

    5. Il bando per il concorso d'idee, per l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta, deve prevederne la remunerazione, con il riconoscimento di un congruo premio. La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare, in sede di bando, la tipologia del premio da assegnare alla idea premiata per l'acquisizione in proprietà del progetto prescelto. Il premio può consistere, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 nell'affidamento, al soggetto vincitore del concorso d'idee, della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione, da affidare mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Alternativamente, può essere corrisposto al vincitore il pagamento di un premio in denaro non inferiore all'80% di quanto previsto dalla tariffa professionale per la realizzazione dei soli elaborati richiesti, di livello non superiore a quelli del progetto preliminare.

    6. Il bando deve contenere l'indicazione dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso d'idee, specificando anche se la partecipazione è riservata ad una o più particolari professioni.

    7. Nel caso che il premio consista nell'affidamento della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione al soggetto vincitore del concorso d'idee, il bando deve altresì specificare i requisiti richiesti ai fini dell'incarico ed il termine, successivo alla comunicazione dell'esito della gara, entro il quale tali requisiti devono essere acquisiti. Tale termine non può superare i novanta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della gara.

    8. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, può essere acquisito dal soggetto vincitore, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti, titolari dei predetti requisiti.

    9. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di garantire i requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta avviene con il pagamento di un premio in denaro pari al 50% di quanto previsto dalla tariffa professionale prevista per la realizzazione dei soli elaborati richiesti.

    10. Il bando di concorso deve esplicitamente specificare se la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di affidare anche, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori. Anche in questo caso, nel bando devono essere indicati i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica di cui il soggetto vincitore deve essere in possesso, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare ed il termine entro cui essi possano essere acquisiti, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti.

    11. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, non si procede all'affidamento della direzione dei lavori al vincitore e non si dà luogo alla maggiorazione del compenso per incarico parziale.

    12. Nei casi di interventi di particolare rilevanza o complessità per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti possono procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

    13. La prima fase del procedimento, esperita con le modalità del concorso d'idee, ha lo scopo di selezionare i soggetti, senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi, che vengono ammessi a partecipare alla seconda fase del procedimento.

    14. Nel bando di concorso è fissato il termine di presentazione della proposta, stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema, in nessun caso inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione, e sono indicati i termini entro i quali l'amministrazione appaltante ha l'obbligo di concludere la prima fase del procedimento, dandone comunicazione, nonché quelli per l'avvio e la conclusione della seconda fase.

    15. Il termine per la conclusione del procedimento di prima fase, fissato nel bando, è compreso tra i novanta ed i centoventi giorni.

    16. L'avvio della seconda fase coincide con la pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase, da effettuare, comunque, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di prima fase.

    17. La seconda fase, avente per oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso viene affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

    18. Il termine per la presentazione del progetto preliminare, predisposto in conformità all'articolo 17 del D.P.R. n. 207/2010, fissato nel bando, deve essere compreso tra i centoventi ed i centottanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase.

    19. La conclusione della seconda fase ha luogo con la pubblicazione dell'esito della gara, che individua il progetto preliminare prescelto.



    Art. 28. Certificazione antimafia di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e quelle in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

    2. Le stazioni appaltanti sono tenute ad estendere l'obbligo della certificazione antimafia nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici anche ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.



    Art. 29. Criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la migliore offerta è selezionata nel rispetto degli articoli da 117 a 122 del D.P.R. n. 207/2010, salvo quanto altrimenti previsto dal presente regolamento, in specie per ciò che concerne le procedure di gara e le funzioni dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.

    2. I soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte, fra quelle previste dall'articolo 81 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei successivi commi.

    3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all'importo a base d'asta, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

    4. Per l'attribuzione del punteggio previsto per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa si fa esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dagli allegati al D.P.R. n. 207/2010, nonché agli articoli 19, comma 2 e 24 della legge regionale n. 12/2011.

    5. Il punteggio previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è così attribuito:

    a) in relazione ai tempi di realizzazione dell'appalto, mediante interpolazione lineare, con attribuzione, quindi, del coefficiente 0 all'ipotetica offerta che indichi il maggior tempo di esecuzione dei lavori e l'attribuzione del coefficiente 100 all'offerta che indichi il minor tempo. Qualora il tempo di esecuzione dei lavori indicato dall'impresa che presenti la migliore offerta si discosti di oltre il 20% dal tempo di esecuzione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongruo il tempo di esecuzione indicato dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010;

    b) in relazione al costo del lavoro, a favore delle imprese che, per una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnino ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie:

    - apprendisti qualificati;

    - soggetti titolari di contratti di formazione e lavoro, anche a part-time, previa trasformazione degli stessi;

    - soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

    - soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

    - soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

    Il medesimo beneficio è riconosciuto alle imprese che abbiano proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto.

    La stipula del contratto d'appalto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicataria, dell'elenco nominativo dei soggetti da assumere o già disponibili e l'assunzione deve essere perfezionata entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. Eventuali sostituzioni di lavoratori devono essere comunicate alla stazione appaltante entro i medesimi termini perentori previsti per le denunce di infortunio all'INAIL. L'aggiudicataria è onerata a mantenere la percentuale di lavoratori di cui al presente comma per tutta la durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto;

    c) in relazione all'utile di impresa a favore delle imprese che, in sede di presentazione dell'offerta, indichino la percentuale più elevata di utile. Qualora la percentuale di utile indicata superi il 15%, l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongrua la percentuale di utile indicata dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'articolo 257 del D.P.R. n. 207/2010.

    6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste nella Parte III, titolo II del D.P.R. n. 207/2010 e con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ipotesi di cui all'articolo 266 del D.P.R. n. 207/2010 (importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

    7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall'articolo 267 dello stesso D.P.R. n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000,00, ove le stazioni appaltanti ricorrano al criterio di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al D.P.R. n. 207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci indicate all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011, ove quest'ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

    8. Per l'affidamento dei servizi di importo fino alla soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 207/2010.

    9. Nel caso in cui, per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 267 del D.P.R. n. 207/2010, le stazioni appaltanti non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'articolo 19, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.

    10. Gli incarichi di cui all'articolo 90 ed all'articolo 120 del decreto legislativo n. 163/2006 sono affidati, con le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010, dal responsabile unico del procedimento (RUP), fatta salva la possibilità per le singole stazioni appaltanti di individuare nel responsabile dell'articolazione organizzativa cui pertiene l'appalto, il soggetto conferente gli incarichi di cui al citato articolo 90, comma 1, lett. a), b) e c), o quelli di cui all'articolo 120, comma 2-bis.



    Art. 30. Valutazioni dell'utile impresa in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

    2. Le commissioni aggiudicatrici devono comunque procedere a verificare la congruità dell'offerta economica, accertando che la stessa non implichi la rinuncia a qualsiasi previsione di utile.

    3. Gli esiti dell'aggiudicazione comprensivi della documentazione inerente il procedimento disciplinato dai precedenti commi vanno prontamente trasmessi al Dipartimento regionale tecnico.



    Art. 31. Utilizzazione di materiale proveniente dal riciclo degli inerti di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 12/2011.

    1. Il documento preliminare di cui all'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, riporta anche l'indicazione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

    2. Gli elaborati progettuali di cui all'articolo 15, comma 9, del D.P.R. n. 207/2010, contengono anche l'indicazione degli accorgimenti atti a garantire che la prestazione tenga conto dei seguenti elementi:

    - minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

    - minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

    - minore produzione di rifiuti;

    - utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

    - utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

    3. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 42, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, illustra anche le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

    4. Le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 120 del D.P.R. n. 207/2010 tengono conto anche degli elementi di cui al precedente comma 2.



    Art. 32.

    Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



    ALLEGATO A

    Allegato A Modello richiesta e dichiarazioni per iscrizione albo unico regionale per importi del corrispettivo del servizio sotto i 100.000,00 euro

    All'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo

    OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo unico regionale di operatori economici per affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori a 100.000,00 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi).

    RICHIESTA PER INSERIMENTO ALBO

    (soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006) Il/I..........sottoscritto/i ..........nato a..........il .........., titolo di studio .......... conseguito il .......... rilasciato da (università/scuola) .........., con studio in .......... via .........., telefono .......... fax .........., codice fiscale ..........partita IVA.........., iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei..........della..........provincia di.......... al n.........., indirizzo di posta elettronica ..........,in qualità di

    - libero professionista singolo

    - libero professionista in studio associato

    - legale rappresentante di società di professionisti*

    - legale rappresentante di società di ingegneria*

    - raggruppamento temporaneo tra i professionisti*

    - consorzio stabile di società di professionisti*

    - consorzio stabile di società di ingegneria*

    * (specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione C.C.I.A., partita IVA ecc.)

    CHIEDE

    di essere inserito nell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e gli altri servizi tecnici connessi alla progettazione e al coordinamento della sicurezza il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro (IVA e oneri previdenziali esclusi), per la/le seguente/i tipologia/e:

    Il richiedente deve sbarrare le caselle A,B e C per l'affidamento del servizio relativo

    tabella omissis

    Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 7 6 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto DICHIARA

    a) di non essere in rapporto di parentela o affinità e fino al 4° grado di parentela, con gli amministratori di..........;

    b) di non avere alcun contenzioso instaurato con il comune di..........negli ultimi dieci anni;

    c) di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

    d) di essere iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei della Provincia di..........al n..........dal..........;

    e) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo/Collegio/Associazione professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;

    f ) (in caso di società di ingegneria) che la società di ingegneria denominata.......... possiede i requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010; 

    g) (in caso di società di professionisti) che la società di professionisti denominata.......... possiede i requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. n. 207/2010;

    h) di non essere in nessuna delle condizioni previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

    e) di essere libero professionista/di essere legale rappresentante di..........

    f) di non essere dipendente di ufficio tecnico di ente pubblico, di non essere componente dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, di non essere dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, di non essere iscritto in SOA, di non essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi, di non avere riportato condanne penali in Italia o all'estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre forme di criminalità organizzata, di non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all'esercizio della libera professione, di non avere rapporti con l'amministrazione o con altri enti pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura che possano essere in contrasto con l'esercizio della libera professione e di non essere interdetto neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione;

    g) ) assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

    Il sottoscritto dichiara, altresì:

    - di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai provvedimenti consequenziali previsti;

    - di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

    Si allega:

    - curriculum professionale con struttura organizzativa ed organico;

    - dichiarazione antimafia;

    - dichiarazione sull'esclusivo esercizio della libera professione;

    - copia di documento di identità in corso di validità del sottoscritto e/o di quanti sottoscrivono la presente.

    Firma


  • TOSCANA


  • REGIONE TOSCANA L.R. DEL 13 LUGLIO 2007 N. 38 - NORMATIVA CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE TOSCANA L.R. DEL 13 LUGLIO 2007 N. 38

    Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

    (Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007 – aggiornata alla L.R. 16 aprile 2019, n. 18 – Note in calce alla pagina)



    Sommario

    CAPO I - Disposizioni generali

    Art. 1 - Oggetto e finalità

    Art. 1 bis - Dimensione ambientale degli appalti pubblici

    Art. 2 - Ambito soggettivo

    Art. 3 - Contratti esclusi

    Art. 3 bis - Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali

    CAPO II - Osservatorio regionale sui contratti pubblici

    Art. 4 - Osservatorio regionale sui contratti pubblici

    Art. 5 - Compiti dell'Osservatorio

    Art. 6 - Comitato di indirizzo

    Art. 7 - Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

    Art. 8 - Comunicazione e trasmissione dei dati

    Art. 9 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa

    Art. 10 - Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

    Art. 11 - Realizzazione di un sistema in rete

    Art. 12 - Prezzario regionale

    Art. 13 - Misure sanzionatorie

    CAPO III - Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro

    Art. 14 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

    Art. 15 - Costi della sicurezza e della manodopera

    Art. 16 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

    Art. 17 - Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

    Art. 18 - Pagamento delle retribuzioni

    Art. 19 - Promozione della continuità occupazionale

    Art. 20 - Subappalto

    Art. 21 - Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

    Art. 22 - Tutor di cantiere

    Art. 23 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

    Art. 23 bis - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi

    Art. 24 - Clausole dei capitolati speciali

    Art. 25 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

    Art. 26 - Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

    Art. 27 - Affidamenti in economia

    CAPO IV - Programmazione

    Art. 28 - Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

    Art. 29 - Programmazione dei contratti di forniture e servizi

    CAPO V - Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa

    Art. 30 - Linee guida e capitolati speciali

    Art. 31 - Profilo del committente

    Art. 32 - Responsabile unico del procedimento

    Art. 33 - Clausole ambientali

    Art. 34 - Requisiti di capacità delle imprese

    Art. 35 - Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

    Art. 35 bis - Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte

    Art. 35 ter - Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia

    Art. 36 - Criterio di aggiudicazione

    Art. 37 - Disposizioni in materia di cauzione

    Art. 38 - Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

    Art. 39 - Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

    Art. 40 - Semplificazione degli adempimenti

    Art. 41 - Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

    CAPO VI - Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica

    Sezione I - – Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti

    Art. 42 - Appalti di interesse generale

    Art. 42 bis - Soggetto aggregatore regionale

    Art. 43 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

    Art. 44 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

    Art. 45 - Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara

    Art. 45 bis - Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza

    Sezione II - – Procedure telematiche di acquisto

    Art. 46 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

    Art. 47 - Sistema telematico di acquisto

    Art. 48 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

    Art. 49 - Mercato elettronico regionale

    CAPO VII - Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti

    Art. 50 - Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

    Art. 51 - Programmazione di forniture e servizi

    Art. 52 - Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

    Art. 53 - Contratti aperti

    Art. 54 - Dirigente responsabile del contratto

    Art. 55 - Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara

    Art. 56 - Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento

    Art. 57 - Presidenza delle gare

    Art. 58 - Ufficiale rogante

    Art. 59 - Affidamenti in economia

    Art. 59 bis - Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza

    Art. 60 - Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi

    Art. 61 - Spese contrattuali

    CAPO VIII - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)

    Art. 62 - Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005

    Art. 63 - Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005

    Art. 64 - Sostituzione dell’articolo 133 della l.r. 40/2005

    CAPO IX - Modifiche alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano in ambito regionale)

    Art. 65 - Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/1997

    CAPO X - Disposizioni transitorie e finali

    Art. 66 - Normativa di attuazione

    Art. 67 - Clausola valutativa

    Art. 68 - Procedimenti in itinere

    Art. 69 - Abrogazioni

    Art. 70 - Norma finanziaria

    Art. 71 - Disposizioni transitorie

    Art 71 bis - Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006

    Art. 71 ter - Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006.

    Art. 72 - Disposizioni di prima attuazione

    Art. 73 - Decorrenza dell'efficacia

    Art. 74 - Entrata in vigore



    CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Oggetto e finalità

    1. La presente legge disciplina, nel rispetto del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, stipulati dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all’articolo 2.

    2. Nei contratti pubblici di appalto l’appaltatore assume la responsabilità dell’organizzazione dei mezzi produttivi e la direzione dei lavoratori, nonché il relativo rischio di impresa.

    3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i contratti pubblici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione. 2

    4. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

    5. La presente legge persegue l’obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, provvedendo, al contempo, a:

    a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;

    b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;

    c) semplificare le procedure amministrative;

    d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all’istituto del subappalto;

    e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;

    f) potenziare la tutela dell’ambiente 3;

    g) promuovere progetti finalizzati all’accorpamento delle stazioni appaltanti.



    Art. 1 bis Dimensione ambientale degli appalti pubblici 39

    1. Al fine di potenziare la tutela dell’ambiente, la Regione promuove l’integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.

    2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:

    a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati “acquisti verdi”, conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

    b) è incentivato l’acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.



    Art. 2 Ambito soggettivo

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

    a) alla Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese;

    b) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni ed associazioni;

    c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliero universitarie, agli enti per i servizi tecnico-amministrativi (ESTAV);

    d) alle aziende pubbliche per i servizi alla persona;

    e) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, non indicate alle lettere a), b) c) e d), agli enti aggiudicatori ed agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall’Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 163/2006 ed individuati dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo ad esclusione dei soggetti individuati all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. 4

    2. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono di seguito unitariamente denominati “stazioni appaltanti”.



    Art. 3 Contratti esclusi

    1. I contratti pubblici esclusi, di cui agli articoli 19, 20 e 22 Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , osservano le disposizioni dei Capi II, III, IV e VI della presente legge.

    2 Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, disponendo la preventiva pubblicazione di un avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale per i contratti aventi importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, di norma, anche per i contratti di importo inferiore.

    3. abrogato 5

    4. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 2 sono inviate all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 4 che ne assicura la relativa pubblicità.



    Art. 3 bis Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali 40

    1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell’ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l’erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.



    CAPO II OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI 37

    Art. 4 Osservatorio regionale sui contratti pubblici

    1. E’ istituito, nell’ambito della direzione generale regionale competente per materia, l’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, di seguito definito Osservatorio, al fine di contribuire alla massima trasparenza delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle normative statali e regionali in materia, nonché di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro.

    2. La Regione, tramite l'Osservatorio, persegue inoltre l’obiettivo della collaborazione tra i soggetti interessati e la sistematica condivisione delle finalità della presente legge, provvedendo al coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici.

    3. Alla organizzazione ed allo svolgimento dei compiti disciplinati dal presente capo concorrono, in ragione delle funzioni e dei compiti ad esse rispettivamente attribuite, tutte le strutture regionali, sia tecniche che amministrative.



    Art. 5 Compiti dell'Osservatorio

    1. All’Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

    a) acquisire le informazioni ed i dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;

    b) garantire, nel rispetto delle normative sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell’ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al capo III, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all’acquisizione di essi, come previsto all’articolo 11;

    c) promuovere la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addetti, attraverso le attività indicate all’articolo 9.

    2. Tra i compiti di cui al comma 1 rientrano prioritariamente le attività relative:

    a) alla gestione ed all’aggiornamento dell’archivio dei contratti pubblici, comprendente i dati e le informazioni di cui al comma 3;

    b) alla predisposizione di strumenti informatici per l’acquisizione dei dati di cui alla lettera a);

    c) alla elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi, e sui risultati del monitoraggio effettuato;

    c bis) all’elaborazione dei dati acquisiti e all’effettuazione di analisi statistiche con riferimento alle procedure di affidamento comprese quelle svolte in aggregazione e centralizzazione delle committenze, al fine di fornire uno strumento di supporto conoscitivo per la gestione delle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, nonché per gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza delle stazioni appaltanti; 67

    d) ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;

    e) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle norme comunitarie e statali;

    f) ad assicurare, con le modalità previste all'articolo 11, il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;

    g) alla formazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale di cui all’articolo 12, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;

    h) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

    i) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente previsto dal Sito esternod.lgs. 163/2006 e dall’articolo 31 della presente legge, da parte delle stazioni appaltanti;

    l) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all’Sito esternoarticolo 9 del d.lgs.163/2006 , ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo.

    3. L’archivio dei contratti pubblici di cui al comma 2 lettera a) contiene :

    a) l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto;

    b) i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro;

    c) dati relativi all’intero ciclo dell’appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 8 e quelli acquisiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7.

    4. L’Osservatorio, sulla base delle informazioni pervenute dalle stazioni appaltanti, provvede inoltre alla tenuta di un archivio informatico delle annotazioni relative ai comportamenti delle imprese in sede di partecipazione alle gare e di esecuzione dei contratti pubblici, con particolare riferimento a quelli che costituiscono causa di esclusione. 6

    5. L’Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 8 e 10.

    6. L'Osservatorio, nell’ambito del territorio regionale, assolve inoltre, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti la rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale e della presente legge, relativamente all’intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

    7. L’Osservatorio,nell’ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a semplificare, rendere omogenea e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

    7 bis. L’Osservatorio cura il monitoraggio dell’attuazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. L’Osservatorio propone, altresì, atti di indirizzo da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30, finalizzati a favorire il perseguimento dei suddetti obblighi, anche mediante incentivi di natura economica. 7

    7 ter. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all’articolo 2. Ai fini dell’acquisizione dei dati da parte dell’Osservatorio, la Regione promuove intese con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 41

    8. L’Osservatorio, su richiesta delle stazioni appaltanti, può fornire supporto per lo svolgimento dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dalle imprese in sede di gara.

    9. L’Osservatorio svolge inoltre attività di studio, ricerca e indagine approfondita su questioni specifiche, su indicazione del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 6, anche acquisendo dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli ordinariamente in suo possesso.

    10. L’Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche predisposte dalla struttura regionale competente in materia, si avvale delle infrastrutture della rete telematica regionale ed applica gli standard tecnologici e le regole tecniche assunte nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana.).

    11. L’Osservatorio predispone annualmente un rapporto di sintesi sui dati e gli elementi raccolti. La Giunta regionale trasmette il rapporto al Consiglio regionale in allegato alla relazione di cui all’articolo 67, comma 1.



    Art. 6 Comitato di indirizzo

    1. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio è istituito un Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta.

    2. Il Comitato di indirizzo esprime in particolare indirizzi, pareri e proposte per la programmazione delle attività dell’Osservatorio, secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a).

    3. Il Comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. Il Comitato è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio ed è composto da:

    a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;

    b) un rappresentante delle aziende sanitarie della Toscana, designato dal direttore della direzione competente;

    c) un rappresentante dei comuni, un rappresentante delle province e un rappresentante delle unioni di comuni della Toscana, designati dal Consiglio delle autonomie locali;

    d) un rappresentante del sistema camerale toscano, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana;

    e) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale, designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

    f) un rappresentante della Commissione regionale delle professioni istituita dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

    g) un rappresentante della Città metropolitana di Firenze, designato dalla stessa Città metropolitana. 68

    3 bis. Le designazioni devono pervenire all’Osservatorio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il suddetto termine, si procede alla nomina del Comitato con le designazioni di almeno cinque membri, ad esclusione del dirigente di cui al comma 3, lettera a). 69

    4. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

    a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

    b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

    d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

    e) un rappresentante delle casse edili;

    f) un rappresentante dell’Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL). 70

    5. La partecipazione alle sedute del Comitato avviene a titolo gratuito. 70



    Art. 7 Compiti dell'Osservatorio in funzione di sezione regionale dell'Osservatorio centrale dell'Autorità per la vigilanza

    1. L’Osservatorio collabora con la sezione centrale dell’Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici previsto dall’Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 163/2006 , per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

    2. L'Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.

    3. L’Osservatorio collabora con l’Autorità di vigilanza di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 163/2006 , gestendo attività da essa delegate nell’ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.



    Art. 8 Comunicazione e trasmissione dei dati

    1. Le stazioni appaltanti inviano all’Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 5, come definiti dal regolamento di attuazione nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

    2. L’Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l’acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.



    Art. 9 Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione dell'attività amministrativa

    1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, l’Osservatorio provvede:

    a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati, capitolati per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 30;

    b) ad elaborare per le stazioni appaltanti ed in collaborazione con le stesse, linee guida, schemi di bandi e di documenti di gara, e altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

    c) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti disciplinati dalla presente legge, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;

    d) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell’aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;

    e) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;

    f) a diffondere la conoscenza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di strumenti innovativi di finanziamento degli investimenti;

    g) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.



    Art. 10 Pubblicazioni sulla pagina web dell'Osservatorio

    1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del Sito esternod.lgs. Sito esterno163/2006 , ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell’Osservatorio indipendentemente dall’importo previsto a base di gara.

    2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.

    3. Sono inoltre soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità dettate dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a):

    a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;

    b) i programmi annuali per forniture e servizi;

    c) gli esiti delle procedure di appalto, ivi compresi quelli concernenti procedure negoziate;

    d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto;

    e) gli accordi quadro conclusi;

    f) gli affidamenti dei servizi di progettazione e di direzione dei lavori;

    g) abrogata. 9



    Art. 11 Realizzazione di un sistema in rete

    1. L’Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l’Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.



    Art. 12 Prezzario regionale 71

    1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.

    2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.

    3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

    4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali.

    5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).

    6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.



    Art. 13 Misure sanzionatorie

    1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 8 e di pubblicità degli atti di cui all’articolo 10, previsti dalla presente legge e non diversamente sanzionati, la Regione applica, nei confronti del soggetto tenuto all’adempimento, secondo l’ordinamento interno della stazione appaltante, la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500,00 fino ad massimo di euro 3.000,00.

    2. In caso di ritardato adempimento, effettuato non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti, oppure in caso di adempimento parziale, si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 250,00 fino ad massimo di euro 1.500,00.

    3. Ai fini della concreta determinazione dell’importo delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto anche dell’entità dell’appalto cui l’omissione o il ritardo si riferiscono.



    CAPO III DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO

    Art. 14 Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

    1. Le stazioni appaltanti valutano l’offerta, ai fini della aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’Sito esternoarticolo 83 del d.lgs. 163/2006 ed all’articolo 36 della presente legge, oltre che in base agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, anche in base ai seguenti elementi:

    a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;

    b) requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.

    2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l’oggetto del contratto, sulla base di criteri indicati nel bando di gara.



    Art. 15 Costi della sicurezza e della manodopera

    1. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’esecuzione dell’opera o del servizio, le stazioni appaltanti tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell’utile di impresa.

    2. abrogato 10



    Art. 16 Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria

    1. Le stazioni appaltanti procedono alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), ed all’Sito esternoarticolo 3, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), prima dell’aggiudicazione definitiva. A tale fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 626/1994 , provvedono a controllare il rispetto da parte dell’impresa dei seguenti adempimenti:

    a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 626/1994 ;

    b) la nomina del medico competente di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 626/1994 , nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto stesso;

    c) a redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. Sito esterno626/1994 ;

    d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22 del d.lgs. 626/1994 .

    1 bis Le stazioni appaltanti comunicano l’eventuale esito negativo della verifica di cui al comma 1 alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 11



    Art. 17 Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa 73

    abrogato



    Art. 18 Pagamento delle retribuzioni

    abrogato 12



    Art. 19 Promozione della continuità occupazionale 13

    1. abrogato 14

    2. abrogato 14

    3. abrogato 14

    4. Le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del contratto, promuovono confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale.



    Art. 20 Subappalto

    1. Le stazioni appaltanti verificano costantemente, anche secondo modalità definite dalla Giunta regionale in apposite linee guida emanate ai sensi dell’articolo 30, che il subappalto sia svolto nel rispetto di tutte le limitazioni e dei vincoli stabiliti dall’Sito esternoarticolo 118 del d.lgs. 163/2006 .

    2. abrogato 15

    3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto. 16

    4. Il subappaltatore è soggetto altresì alla verifica di idoneità tecnico professionale prevista dall'articolo 16.

    5. Nei contratti di servizi e forniture con posa in opera il subappaltatore:

    a) deve predisporre un documento integrativo del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) presentato dall’appaltatore sulle prestazioni oggetto di subappalto;

    b) è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione, formazione e collaborazione in materia di sicurezza e regolarità del lavoro previsti dalla normativa vigente.

    6. abrogato 15



    Art. 21 Disposizioni in materia di redazione dei piani di sicurezza

    1. abrogato 17

    2. abrogato 17

    3. Nei casi in cui il direttore dei lavori nominato internamente non sia in condizione di svolgere adeguatamente le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 494/1996 , le stazioni appaltanti hanno facoltà di nominare un direttore operativo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. Restano comunque ferme in tale ipotesi le responsabilità di coordinamento, direzione e controllo proprie della figura del direttore dei lavori ai sensi dell’Sito esternoarticolo 130 del d.lgs. 163/2006 e delle relative norme di attuazione, come ulteriormente specificate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).

    4. abrogato 17



    Art. 22 Tutor di cantiere 72

    1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016.

    2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:

    a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;

    b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

    c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

    d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1.

    3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:

    a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;

    b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

    c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2.

    4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l’individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) con riferimento alla figura dell’ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

    5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.

    6. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008, senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività.

    7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.



    Art. 23 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

    1. I l direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

    a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

    b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’articolo 16;

    c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

    d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezzadi cui al Sito esternod.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;

    e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al Sito esternod.lgs. 494/1996 .

    2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

    3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).

    4. L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.

    5. L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

    6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.



    Art. 23 bis Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro negli appalti pubblici di servizi 18

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6 si applicano altresì agli appalti pubblici di servizi.



    Art. 24 Clausole dei capitolati speciali

    1. I capitolati speciali prevedono l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 19

    2. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera il capitolato speciale di appalto prevede:

    a) l’indizione, da parte della stazione appaltante, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta;

    b) l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c) e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell’ambiente stesso.



    Art. 25 Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

    1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di coordinamento istituito ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 del d.lgs. 626/1994 , allargato ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, impartisce alle aziende USL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee e settori di intervento.

    2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende USL ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

    3. Al fine di potenziare la vigilanza integrata e congiunta, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l’effettuazione dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli appalti pubblici e privati, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.

    4. La Giunta regionale promuove inoltre apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l’utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale di cui alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale). A tale fine, la Giunta regionale provvede all’organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.



    Art. 26 Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro

    1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni atte anche a valorizzare quanto già elaborato in sede regionale per la crescita della cultura della legalità del lavoro e per la tutela del lavoro e della sicurezza dei lavoratori, promuove un apposito patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

    2. La Regione e le stazioni appaltanti, nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore ad euro 5 milioni, promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare la qualità dell’organizzazione del lavoro.



    Art. 27 Affidamenti in economia

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli affidamenti in economia.

    2. abrogato 20



    CAPO IV PROGRAMMAZIONE

    Art. 28 Programmazione dei contratti per l'affidamento di lavori pubblici

    abrogato 21



    Art. 29 Programmazione dei contratti di forniture e servizi

    1. Al fine di assicurare la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa, l’attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, 42 si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.

    2. Il programma annuale contiene, anche in rapporto agli acquisti verdi, 43: l’oggetto indicativo del contratto, l’importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all’affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili.

    3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell’amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l’eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.

    4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.



    CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

    Art. 30 Linee guida e capitolati speciali

    1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, previa informativa al Consiglio regionale, con proprie deliberazioni linee guida per le stazioni appaltanti e capitolati relativi a specifiche tipologie di appalto, con l’indicazione dei parametri utili alla valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Tali atti forniscono altresì indicazioni ai fini del rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclati. 22



    Art. 31 Profilo del committente

    1. Le stazioni appaltanti realizzano un proprio “profilo del committente”, contenuto nel sito informatico dell’ente, nel quale sono raccolte e rese disponibili tutte le informazioni inerenti il complesso della propria attività contrattuale, pregressa ed in essere, relativa a lavori, forniture e servizi.

    2. Il profilo del committente contiene, in particolare:

    a) i programmi dell’attività contrattuale per lavori, forniture e servizi;

    b) gli avvisi di preinformazione, i bandi e gli avvisi di post informazione;

    c) informazioni sulle procedure in corso, sui contratti conclusi e sulle procedure annullate;

    d) i quesiti proposti ed i chiarimenti forniti nel corso delle procedure di gara;

    e) le indicazioni sul responsabile unico del procedimento e sulle persone da contattare per ulteriori informazioni.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, nel rispetto degli standard definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera i), le modalità di gestione del profilo del committente, prevedendo l’eventuale inserimento di dati e di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 2.



    Art. 32 Responsabile unico del procedimento

    1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), per l’affidamento dei contratti disciplinati dalla presente legge. L’incarico è attribuito ad un dipendente dell’amministrazione.

    2. Nei lavori pubblici il RUP redige lo studio di fattibilità dell’opera e, nel caso di affidamento della progettazione all’esterno, redige inoltre il disciplinare del servizio di progettazione avente anche i contenuti del documento preliminare alla progettazione.

    3. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, fermo restando l’obbligo di conferimento dell’incarico a personale di profilo tecnico, l’amministrazione aggiudicatrice, in caso di accertata e motivata carenza tra i propri dipendenti di ruolo o a tempo determinato di personale tecnico adeguatamente qualificato, può attribuire l’incarico a personale di profilo amministrativo, nei limiti di importo di euro 750.000,00 per i lavori e di euro 211.000,00 per i servizi. In tal caso è assicurato, mediante conferimento di incarico esterno, un adeguato supporto tecnico.



    Art. 33 Clausole ambientali

    1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

    a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

    b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

    c) minore produzione di rifiuti;

    d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

    e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

    f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

    2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.



    Art. 34 Requisiti di capacità delle imprese

    1. Le stazioni appaltanti, sulla base dei capitolati tipo, definiscono e verificano i requisiti necessari a dimostrare la capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria delle imprese, tenendo conto anche:

    a) nel caso di appalti di servizi, delle specifiche esperienze dell’impresa in campo ambientale, nonché delle misure di gestione ambientale che saranno applicate durante l’esecuzione dell’appalto;

    b) del possesso di certificazioni di qualità, responsabilità sociale e gestione ambientale conformi a norme comunitarie e internazionali;

    c) degli indici di congruità determinati ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174, Sito esternodella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche.



    Art. 35 Esclusione delle imprese per violazioni in materia di sicurezza, regolarità contributiva e costituzione della cauzione

    abrogato 23



    Art. 35 bis Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte 57

    1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nel bando di gara sono indicate l’intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.

    2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.



    Art. 35 ter

    Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia 58

    1. Nelle procedure negoziate, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa attestante l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del d.lgs. 50/2016. Nell’avviso di manifestazione di interesse è indicato che sono invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse, l’intenzione di avvalersi della facoltà di cui al primo capoverso e le modalità di verifica, anche a campione, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. 64

    2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nell'avviso 65. Nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all'articolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.



    Art. 36 Criterio di aggiudicazione 73

    abrogato



    Art. 37 Disposizioni in materia di cauzione

    abrogato 25



    Art. 38 Disposizioni in materia di controlli sulle autodichiarazioni

    1. Nelle procedure aperte e ristrette per forniture e servizi, i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’Sito esternoarticolo 48 del d.lgs.163/2006 , nonché di quelli inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale, possono essere effettuati dalle stazioni appaltanti, anziché prima dell’apertura delle offerte, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva.

    2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati nei confronti di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, nonché nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente che segue in graduatoria.

    3. Qualora i concorrenti sorteggiati, il concorrente provvisoriamente aggiudicatario o il concorrente che segue in graduatoria non forniscano la prova del possesso dei requisiti, o non confermino le dichiarazioni rese in gara, la stazione appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

    4. Nei casi di cui al comma 3 sono fatte salve le sanzioni previste dall'Sito esternoarticolo 48 del d.lgs. 163/2006 per la mancata dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

    5. Nelle procedure negoziate, fermo restando l’obbligo di procedere ai controlli, le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità di verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.



    Art. 39 Presentazione delle giustificazioni ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse

    abrogato 26



    Art. 40 Semplificazione degli adempimenti

    1. Le stazioni appaltanti non sono tenute a redigere il verbale di cui all’Sito esternoarticolo 78 del d.lgs. 163/2006 nel caso di contratti, accordi quadro e sistemi dinamici di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui le informazioni ivi previste siano comunque reperibili nella documentazione relativa alla procedura di gara.



    Art. 41 Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto

    abrogato 27



    CAPO VI DISPOSIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMITTENZA PUBBLICA 38

    SEZIONE I – FORME E MODALITÀ DI GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE E DEI CONTRATTI

    Art. 42 Appalti di interesse generale

    1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’Sito esternoarticolo 33 del d.lgs.163/2006 e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455, della l. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall’articolo 3 dello stesso d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale. 52

    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.

    3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l’applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.



    Art. 42 bis Soggetto aggregatore regionale 55

    1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”).

    2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

    3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

    4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.



    Art. 43 Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

    1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

    a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;

    b) programmazione dell’attività contrattuale;

    c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;

    d) progettazione;

    e) espletamento delle procedure concorsuali;

    f) stipulazione dei contratti;

    g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;

    h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.

    2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

    3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.

    4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente dell’ente delegato.

    5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell’esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.



    Art. 44 Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

    1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

    2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all’articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l’entità della controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell’ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 163/2006 .



    Art. 45 Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara

    1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 163/2006 , al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine l’ente titolare della procedura stessa.

    2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell’importo posto a base di gara di rispettiva competenza.



    Art. 45 bis Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza 34

    1. La Regione può richiedere agli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui alla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), lo svolgimento, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 163/2006, di procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse.

    2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs 163/2006.



    SEZIONE II – PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

    Art. 46 Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

    1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l’utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l’acquisto di beni e servizi e per l’affidamento di lavori pubblici.

    2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.



    Art. 47 Sistema telematico di acquisto

    1. La Regione predispone un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

    2. La Regione e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e c) utilizzano il sistema telematico di acquisto predisposto dalla Regione.

    3. Gli enti locali e gli enti pubblici che aderiscono alla rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l’effettuazione delle proprie procedure.



    Art. 48 Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

    1. La Regione, d’intesa con gli enti del territorio e nell'ambito della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 , favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

    a) l’adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;

    b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);

    c) l’integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell’ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici;

    2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite con le modalità di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 1/2004 .



    Art. 49 Mercato elettronico regionale

    1. I mercati elettronici realizzati in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale costituiscono il mercato elettronico della Toscana, sul quale possono effettuare acquisti tutte le amministrazioni pubbliche.

    2. Il regolamento di attuazione definisce le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, alle specifiche tecniche ed alle caratteristiche di interoperabilità dei sistemi realizzati.



    CAPO VII DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

    Art. 50 Ambito di applicazione. Autonomia del Consiglio regionale

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano all’attività contrattuale:

    a) della Giunta regionale;

    b) degli enti, organismi, agenzie e aziende istituite con legge regionale, agli enti parco regionali, all’Azienda agricola regionale di Alberese, salvo espressa diversa disposizione della legge istitutiva.

    2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle aziende USL, agli ESTAV ed agli altri soggetti del servizio sanitario regionale che osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), come modificata dalla presente legge.

    3. Il Consiglio regionale disciplina la propria attività contrattuale nel regolamento interno di amministrazione e contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo.



    Art. 51 Programmazione di forniture e servizi

    1. La Giunta regionale e gli organi competenti degli altri soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), adottano, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, il proprio programma annuale dei contratti, di seguito denominato programma, relativo all’acquisizione di forniture e di servizi, con esclusione delle spese in economia di importo inferiore ad euro 20.000,00.

    2. Il programma contiene l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l’acquisizione nell’esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normative europee, con l’indicazione dell’importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l’avvio della procedura e delle strutture competenti.

    2 bis. Il programma contiene l’elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si prevede l’acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo). 28

    3. Il programma, approvato dalla Giunta regionale, è trasmesso al Consiglio regionale ed è pubblicato sul profilo del committente.

    4. Nei casi in cui circostanze imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nel programma, il/la dirigente responsabile di cui all’articolo 54 provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti.

    4 bis. La Giunta regionale riceve una relazione relativa agli acquisti effettuati dalle proprie strutture e dagli enti dipendenti al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali. 45

    5. Entro novanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di contratti predispone l'elenco dei contratti stipulati nell'esercizio precedente da inviarsi al Consiglio regionale, nonché una relazione sull'attività contrattuale svolta che illustra tra l'altro i risultati conseguiti, il grado di soddisfacimento delle esigenze ed eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e da atto del rispetto delle percentuali di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati così come stabilite dalle disposizioni vigenti 29 e degli elementi di cui al comma 4 bis. 46



    Art. 52 Incentivo al personale dipendente incaricato della progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse 35 54

    abrogato



    Art. 53 Contratti aperti

    1. Le procedure di appalto di forniture e servizi indette dalla Giunta regionale per l’acquisizione di prestazioni di interesse comune prevedono la stipula di un contratto aperto di cui si avvalgono obbligatoriamente i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b). Il Consiglio regionale ha facoltà di adesione.

    2. La documentazione di gara ed il contratto stabiliscono la durata e l’importo massimo a disposizione per le adesioni e l’impegno dell’impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni a tutti i soggetti aderenti.

    3. Il/la dirigente regionale responsabile del contratto aperto verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 2 nel corso dello svolgimento del contratto stesso e, nel caso venga raggiunto l’importo contrattuale massimo, non ammette ulteriori adesioni.



    Art. 54 Dirigente responsabile del contratto

    1. l/la dirigente competente per materia provvede all'adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale ed è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto.

    2. Il/la dirigente responsabile del contratto individua la procedura di scelta del contraente tecnicamente e giuridicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare.

    3. Il/la dirigente responsabile del contratto assume la qualifica di responsabile unico del procedimento, salvo che non ritenga di attribuire l’incarico ad altro dipendente assegnato alla propria struttura organizzativa.



    Art. 55 Capitolati d'oneri e modulistica per la partecipazione alla gara

    1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il capitolato generale contenente le condizioni che possono applicarsi indistintamente ai contratti di forniture e di servizi.

    2. Il/la dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti approva gli schemi di capitolato speciale per tipologie di forniture e di servizi e la modulistica generale contenente le dichiarazioni sostitutive che le imprese devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

    3. Il/la dirigente responsabile del contratto, in conformità agli atti di cui ai commi 1 e 2, approva il capitolato speciale d'appalto e la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.



    Art. 56 Disposizioni organizzative delle procedure di affidamento

    1. L’avvio della procedura di affidamento del contratto è preceduta da decreto del/della dirigente responsabile, fatta eccezione per le procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando e per i lavori pubblici, 53 i servizi e le forniture in economia.

    2. Il/la dirigente responsabile del contratto, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, provvede all’aggiudicazione definitiva.

    3. Il/la dirigente, qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la stipula del contratto, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.



    Art. 57 Presidenza delle gare 59

    1. Nelle procedure aperte e ristrette le funzioni di presidente di gara sono svolte da dirigenti dell'ente appaltante designati:

    a) per la Giunta regionale, con decreto del direttore competente in materia di contratti;

    b) per i soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione.

    2. Nelle ipotesi in cui è prevista la nomina della commissione giudicatrice, trovano applicazione gli articoli 77 e 78 del d.lgs. 50/2016 e le relative disposizioni transitorie.



    Art. 58 Ufficiale rogante

    1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

    2. L'incarico di ufficiale rogante e di ufficiale rogante sostituto è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti, a personale regionale dirigente oppure appartenente alla categoria D, in possesso di laurea in giurisprudenza e di idonea preparazione professionale.

    3. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne facciano richiesta e tiene il repertorio.

    4. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico amministrativa e ne è responsabile.

    5. L'ufficiale rogante può svolgere le funzioni segretario della commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del d.lgs. 50/2016. Nelle sedute riservate della commissione, l’ufficiale rogante svolge le funzioni di segretario nelle ipotesi individuate con deliberazione della Giunta regionale. 60

    6. Il Consiglio regionale e, compatibilmente con le esigenze della Giunta regionale, i soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), possono avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta regionale per la propria attività contrattuale.

    7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), disciplina:

    a) gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico di titolare e di sostituto e la valutazione dell’idonea preparazione professionale;

    b) le ulteriori competenze collegate all'espletamento dell'incarico;

    c) compiti del sostituto;

    d) e modalità di tenuta del repertorio e degli altri registri;

    e) l'individuazione e l'ammontare delle spese contrattuali;

    f) le eventuali assicurazioni, a carico dell'amministrazione, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione.



    Art. 59 Affidamenti in economia

    1. La Giunta regionale e gli altri soggetti di cui all’articolo 50 disciplinano con proprio provvedimento l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, nel rispetto di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 125 del d.lgs. 163/2006 e secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e proporzionalità, tutela del lavoro e sicurezza del lavoro.

    2. Il provvedimento di cui al comma 1, in relazione alle specifiche esigenze e competenze, individua in particolare:

    a) e singole tipologie di spese per forniture e servizi con eventuali limiti di importo;

    b) nell’ambito delle categorie generali di cui all’Sito esternoarticolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 , i lavori eseguibili in economia;

    c) le modalità organizzative dello svolgimento delle procedure di forniture e servizi; 31

    d) le modalità di affidamento di lavori, forniture e servizi mediante l’utilizzo del sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 47.



    Art. 59 bis Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza 56

    1. Il provvedimento di cui all’articolo 59, comma 1, disciplina inoltre le modalità per l’acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all’articolo 176 del d.p.r. 207/2010, ed individua in particolare:

    a) le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale;

    b) le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalità di effettuazione dei controlli.



    Art. 60 Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi

    1. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per eventi imprevedibili, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente è obbligato alla sua esecuzione agli stessi patti e condizioni, sempre che l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale.



    Art. 61 Spese contrattuali

    1. Tutte le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice.

    2. Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto, sono a carico del contraente.



    CAPO VIII MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40 (DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

    Art. 62 Modifiche all'articolo 101 della l.r. 40/2005

    omissis 1



    Art. 63 Modifiche all'articolo 132 della l.r. 40/2005

    omissis 1



    Art. 64 Sostituzione dell’articolo 133 della l.r. 40/2005

    omissis 1



    CAPO IX MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 87 (DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE COOPERATIVE SOCIALI E GLI ENTI PUBBLICI CHE OPERANO IN AMBITO REGIONALE)

    Art. 65 Modifiche all'articolo 12 della l.r. 87/1997 63

    abrogato



    CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 66 Normativa di attuazione

    1. La Giunta regionale, con specifici regolamenti da emanarsi previa informativa del Consiglio regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ne disciplina la relativa attuazione, con particolare riferimento:

    a) all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al capo II, per quanto attiene:

    1) alle modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 5, comma 3;

    2) alle modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 6;

    3) ai contenuti, termini e modalità operative inerenti gli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 8, di cui all'articolo 10, comma 3, nel rispetto del criterio della massima semplificazione e del minor aggravio procedurale a carico delle stazioni appaltanti

    4) alle modalità di formazione, di validazione e aggiornamento del prezzario di cui all’articolo 12, nonché i dati e le informazioni utili alla elaborazione dello stesso;

    b) alle disposizioni di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui al capo IV, per quanto attiene:

    1) abrogato; 32

    2) ai requisiti professionali ed ai compiti del tutor di cantiere di cui all’articolo 22;

    3) alla documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel cantiere, come previsto dall’articolo 23, comma 3;

    c) alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa di cui al capo V, per quanto attiene:

    1) ai requisiti di professionalità ed i compiti del responsabile unico del procedimento, le ipotesi di coincidenza tra il responsabile unico del procedimento ed il direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 163/2006 ; l’importo massimo della tipologia dei lavori per i quali il responsabile può coincidere con il progettista, relativamente ai contratti per l'affidamento di lavori pubblici;

    d) alle disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti di cui alla sezione I del capo VI, per quanto attiene:

    1) alla disciplina degli appalti di interesse generale di cui all’articolo 42;

    e) ai sistemi telematici di acquisto di cui alla sezione II del capo VI per quanto attiene:

    1) alla costituzione ed al funzionamento del mercato elettronico della Toscana, ai sensi dell’articolo 49;

    f) alle disposizioni di disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti di cui al capo VII, per quanto attiene: 36

    1) alla disciplina degli incentivi al personale incaricato delle attività di progettazione, di pianificazione e delle attività tecnico-amministrative connesse, ai sensi dell’articolo 52;

    2) alla disciplina dell’ufficiale rogante, ai sensi dell’articolo 58, comma 7;

    3) alla disciplina degli affidamenti in economia, ai sensi dell’articolo 59, comma 2.



    Art. 67 Clausola valutativa

    1. 47 La Giunta regionale presenta ogni tre anni 48 al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell’attuazione della presente legge, con riferimento:

    a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l’integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;

    b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell’anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all’anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.

    1 bis. A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:

    a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all’articolo 1 bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;

    b) l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;

    c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;

    d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell’articolo 3 bis. 49

    2. Alla relazione è allegato il rapporto di sintesi dell’Osservatorio di cui all’articolo 5, comma 11.

    3. Nella prima relazione viene altresì dato conto delle attività svolte per il potenziamento dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici e dei relativi provvedimenti attuativi.

    4. Al compimento del quinto anno di applicazione della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dei controlli effettuati e l’evoluzione temporale delle diverse tipologie di violazione accertate.



    Art. 68 Procedimenti in itinere

    1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti di appalto non sono soggette alle disposizioni della presente legge.



    Art. 69 Abrogazioni

    1. Sono abrogate:

    a) la legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell’attività contrattuale regionale);

    b) la legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 8 della legge 17 febbraio Sito esterno1987, n. 80 . Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche);

    c) la legge regionale 12 novembre 1993, n. 87 (Modifica alla legge regionale 1 dicembre 1989, n. 79 “Attuazione Sito esternoarticolo 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 . Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche”)

    d) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 . “Disciplina dell'attività contrattuale regionale”).

    e) la legge regionale 4 aprile 2003, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell'attività contrattuale regionale”).



    Art. 70 Norma finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 330.000,00 per l’anno 2007, euro 475.000,00 per l’anno 2008 ed euro 475.000,00 per l’anno 2009, si fa fronte con i seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2007 e pluriennale a legislazione vigente 2007/2009:

    euro 330.000,00 per l’anno 2007 sulla unità previsionale di base (UPB) 119 “Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese di investimento”;

    euro 102.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 111 “Azioni di sistema Regione-enti locali – Spese correnti”;

    euro 373.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sulla UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”.

    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



    Art. 71 Disposizioni transitorie

    1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro e non oltre centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di attribuzione all’Osservatorio delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge; determina inoltre la decorrenza dell’operatività della nuova struttura.

    2. Sino alla data fissata dalla deliberazione di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 79/1989 .

    3. Sino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), l’attività dell’ufficiale rogante e gli affidamenti in economia continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale").



    Art 71 bis Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006 61

    1. Il fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito denominato fondo), di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del d.lgs. 163/2006 è costituito dal complesso delle risorse finanziarie finalizzate all’erogazione del compenso ai dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione di opere pubbliche e le altre attività tecniche di cui al medesimo articolo 93 del d.lgs. 163/2006. 66 A tale fondo la Regione ha destinato, per le opere iniziate o in corso nel periodo 19 agosto 2014 -18 aprile 2016, risorse finanziare in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara.

    2. Ai sensi dell’articolo 93, commi 7 ter e 7 quater, del d.lgs. 163/2006, il fondo:

    a) per l'80 per cento delle risorse finanziarie è ripartito, previo accantonamento delle somme necessarie per la copertura degli oneri che gravano sull'amministrazione compresa l'Imposta regionale attività produttive (IRAP), per ciascuna opera o lavoro, tra i dipendenti regionali designati nei gruppi tecnici incaricati di svolgere le attività di progettazione e le altre attività tecniche di cui all'articolo 93 del d.lgs. 163/2006 66, con esclusione delle attività manutentive.

    b) per il 20 per cento delle risorse finanziarie è destinato all'acquisto da parte dell'amministrazione regionale di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, d'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini, secondo modalità da definire con deliberazione della Giunta regionale.

    3. Le risorse del fondo individuate al comma 2, lettera a), restano disciplinate dalle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale) per quanto non diversamente disposto dal presente articolo. In particolare continuano ad applicarsi:

    a) le percentuali degli importi posti a base di gara per la costituzione del fondo;

    b) i criteri e le modalità per l'individuazione del personale avente titolo;

    c) i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate;

    d) le modalità di erogazione dei compensi, in coerenza con quanto disposto al comma 4.

    4. All’erogazione dei compensi di cui al comma 2, lettera a), si provvede annualmente previa verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 7. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi nel termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i criteri di priorità per la liquidazione degli incentivi di cui al comma 2, lettera a).

    5. Nel caso di incrementi dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato dal ribasso d'asta offerto, le quote di cui all'articolo 12 del d.p.g.r. 31/R/2010 relative alle figure coinvolte nella fase esecutiva della realizzazione dell'opera, sono ridotte secondo le seguenti percentuali:

    a) 3 per cento per ogni mese di ritardo;

    b) 5 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 5 per cento;

    c) 10 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 10 per cento;

    d) 20 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 20 per cento;

    e) 30 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 30 per cento;

    f) 40 per cento per incrementi sul costo dell'opera fino al 40 per cento;

    g) 50 per cento per incrementi superiori al 40 per cento.

    6. In caso sia di ritardo che di incremento dei costi di un'opera o un lavoro, le riduzioni per il ritardo nella realizzazione si sommano a quelle previste per l'incremento dei costi. Non sono computati nel termine per l'esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensione per varianti incorso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.lgs. 163/2006, le proroghe concesse, nonché i ritardi connessi a cause di forza maggiore. Le medesime varianti non determinano le riduzioni previste al comma 5 per incremento dei costi. Le riduzioni si applicano anche alle figure coinvolte nella fase progettuale dell'opera o del lavoro nel caso in cui il responsabile del procedimento accerti che l'incremento dei tempi o dei costi è imputabile anche ad attività della fase progettuale. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento (RUP) accerti che la responsabilità degli incrementi dei tempi e dei costi è imputabile alla sola fase progettuale, le riduzioni si applicano esclusivamente alle figure coinvolte nelle attività relative alla fase di progettazione dell'opera o del lavoro.

    7. Il personale dirigente non ha titolo al compenso. I compensi percepiti dai singoli dipendenti delle categorie non possono superare, per ciascun anno solare, il tetto del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo in godimento del dipendente, comprensivo della retribuzione di risultato o dei compensi di produttività percepiti l’anno precedente.

    8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di progettazione ed alle altre attività tecniche svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016. Continuano inoltre ad applicarsi alle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.



    Art. 71 ter Oneri finanziari per i compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs. 163/2006. 62

    1. Agli oneri per il fondo di cui all’articolo 71 bis, comma 1, relativi al periodo 19 agosto 2014-18 aprile 2016, si fa fronte, fino ad un massimo di euro 1.620.000,00 nel triennio 2018 - 2020, come segue:

    - euro 432.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

    - euro 108.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a valere sugli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

    2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1 al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

    - Anno 2018

    • in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

    • in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 108.000,00;

    - Anno 2019

    • in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

    • in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00;

    - Anno 2020

    • in diminuzione, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 108.000,00;

    • in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 108.000,00.



    Art. 72 Disposizioni di prima attuazione

    1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure volte alla stipula del patto per la sicurezza e regolarità del lavoro, di cui all’articolo 26, mediante la convocazione delle rappresentanze dei soggetti coinvolti.

    2. Le stazioni appaltanti disciplinano le modalità di affidamento dei contratti di cui all’articolo 3 nel termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Fino all’emanazione di tali disposizioni le stazioni appaltanti osservano quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 27 del d.lgs. 163/2006 .

    3. I soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), provvedono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a verificare la conformità alle disposizioni della presente legge dei rispettivi regolamenti o atti interni di organizzazione, adeguandoli, ove necessario, e dando comunicazione alla Regione dell’avvenuta verifica ed adeguamento. Decorso tale termine, le disposizioni dei regolamenti o degli atti interni di organizzazione eventualmente contrastanti ed i regolamenti e gli atti interni di organizzazione che non sono stati oggetto della comunicazione di avvenuta verifica ed adeguamento, cessano di avere efficacia.



    Art. 73 Decorrenza dell'efficacia

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 12, 33 22, 52, sono applicabili dalla data di entrata in vigore dei relativi regolamenti di attuazione di cui all’articolo 66.

    2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 25 concernente le direttive volte al potenziamento dell’attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

    3. Negli appalti di servizi, la quantificazione degli oneri della sicurezza prevista dall’articolo 15 è effettuata obbligatoriamente nelle procedure di gara avviate a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di approvazione del prezzario di cui all’articolo 12 da parte della Giunta regionale.

    4. La Giunta regionale approva le linee guida per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 30, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

    5. Al fine di consentire alle stazioni appaltanti di adeguare la propria organizzazione e di svolgere i necessari interventi formativi del proprio personale, l’applicazione dell’articolo 36, comma 1, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, avviene in forma graduale nel termine massimo di sei mesi dalla data di deliberazione da parte della Giunta regionale delle linee guida di cui al comma 4. I comuni aventi popolazione inferiore a quindicimila abitanti sono tenuti a dare applicazione alla medesima disposizione nel termine massimo di un anno dalla data sopra indicata.



    Art. 74 Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



    _______________________



    Note del Consiglio Regionale della Toscana:

    1 Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

    1a Nota soppressa.

    2 Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

    3 Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

    4 Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

    5 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

    6 Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

    7 Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

    8 Nota soppressa.

    9 Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

    10 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

    11 Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

    12 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

    13 Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

    14 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

    15 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

    16 Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

    17 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

    18 Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

    19 Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

    20 Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

    21 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

    22 Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

    23 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

    24 Nota soppressa.

    25 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

    26 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

    27 Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

    28 Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

    29 Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

    30 Nota soppressa.

    31 Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

    32 Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

    33 Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

    34 Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

    35 Regolamento regionale 16 marzo 2010, n.31/R .

    36 Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 30/R .

    37 Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 45/R.

    38 Regolamento regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R .

    39 Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

    40 Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

    41 Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

    42 Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

    43 Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

    44 Nota soppressa.

    45 Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

    46 Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

    47 Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

    48 Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

    49 Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

    50-51 Note soppresse.

    52 Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

    53 Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

    54 Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 2.

    55 Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

    56 Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

    57 Articolo inserito con l.r. 2 ottobre 2017, n. 54, art. 1 .

    58 Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018, articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019, che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

    59 Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 3.

    60 Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 4.

    61 Articolo inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 5.

    62 Articolo inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46, art. 6.

    63 Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58, art. 22.

    64 Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

    65 Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

    66 Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 3.

    67 Lettera inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 11.

    68 Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

    69 Comma inserito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

    70 Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 12.

    71 Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 13.

    72 Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 14.

    73 Articolo abrogato con l.r. 16 aprile 2019, n. 18, art. 15.

  • REGIONE TOSCANA D.P.G.R. DEL 7 AGOSTO 2008 N. 45/R - REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE TOSCANA DPGR DEL 7 AGOSTO 2008 N. 45/R

    Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)

    (B.U.R. 14 agosto 2008, n. 28)



    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

    Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3 dello Statuto;

    Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), che prevede l’emanazione di specifici regolamenti di attuazione della legge stessa, in particolare per quello che concerne l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, le disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro, nonché le disposizioni concernenti forme e modalità di gestione comune delle procedure contrattuali;

    Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 7 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

    Visto che la 1^ Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 1 luglio 2008;

    Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni della Commissione consiliare competente;

    Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 3 giugno 2008;

    Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 654 che approva il “Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”;

    EMANA

    il seguente Regolamento:



    TITOLO I DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO II DELLA L.R. 38/2007, IN MATERIA DI OSSERVATORIO REGIONALE SUI CONTRATTI PUBBLICI

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 Oggetto

    1. Il presente titolo disciplina l’attività dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall’articolo 4 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), per lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 7 della stessa, dettando a tal fine le disposizioni di attuazione previste dall’articolo 66, comma 1, lettera a) della l.r. 38/2007.



    CAPO II - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    Art. 2 Caratteristiche del sistema informativo

    1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall’articolo 5 e dall’articolo 7 della l.r. 38/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”).

    2. In particolare, l’Osservatorio provvede:

    a) all’acquisizione, alla gestione ed alla diffusione dei dati e delle informazioni contenute nell’archivio di cui al Capo III;

    b) alla pubblicità, sulla pagina web dell’Osservatorio, degli atti e delle informazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV.

    3. La trasmissione di informazioni, atti, e documenti, da parte delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007 avviene esclusivamente in formato elettronico e per via telematica, secondo le specifiche tecniche definite dall’Osservatorio, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di sistema informativo, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.

    4. L’Osservatorio costituisce ed avvia il proprio sistema informativo, con le modalità previste dal presente regolamento, anche mediante forme specifiche di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 11 della l.r. 38/2007.

    5. I dati raccolti attraverso il sistema informativo dell’Osservatorio regionale restano nella disponibilità delle stazioni appaltanti titolari di essi, ai fini delle utilizzazioni interne delle stazioni appaltanti medesime.



    Art. 3 Semplificazione amministrativa

    1. L’Osservatorio organizza e gestisce il sistema informativo garantendo la massima semplificazione amministrativa e procedurale, e in particolare, sollevando le stazioni appaltanti dai seguenti oneri:

    a) duplicazione, relativamente ad uno stesso contratto, dell’invio di informazioni già trasmesse all’Osservatorio;

    b) trasmissione di dati e di informazioni comunque già in possesso dell’Osservatorio medesimo o di altra struttura regionale;

    c) invio o trasmissione di dati e di informazioni acquisite dall’Osservatorio sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 38/2007.



    Art. 4 Concorso delle strutture regionali

    1. All’espletamento dei compiti attribuiti all’Osservatorio, e, in particolare, ai fini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), concorrono, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2007, tutte le strutture regionali, anche mediante l’interconnessione delle infrastrutture della rete telematica regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, della legge stessa.

    2. L’acquisizione dei dati e delle informazioni gestite dal sistema informativo dell’Osservatorio è effettuata, in collaborazione con la struttura regionale competente, anche ai fini degli adempimenti statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e della legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di statistica della Regione Toscana).



    Art. 5 Disposizioni generali sul trattamento dei dati

    1. Il trattamento dei dati acquisiti mediante il sistema informativo dell’Osservatorio avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

    2. I dati personali di cui al comma 1 sono custoditi e controllati mediante idonee e preventive misure di sicurezza, nel rispetto degli obblighi di cui al titolo V, parte I, del d.lgs. 196/2003 ed al disciplinare tecnico, Allegato B), allo stesso decreto legislativo.



    CAPO III - ARCHIVIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

    SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 6 Costituzione dell’archivio regionale dei contratti pubblici

    1. È costituito l’archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l’insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall’Osservatorio per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 5 e 7 della l.r. 38/2007.



    Art. 7 Completezza dei dati e delle informazioni

    1. Fanno parte dell’archivio regionale dei contratti pubblici tutti i dati e le informazioni acquisite dall’Osservatorio relativamente ai contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

    2. Dell’archivio regionale dei contratti pubblici fanno parte altresì:

    a) i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e relativa normativa di attuazione, all’acquisizione dei quali l’Osservatorio provvede nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7 della l.r. 38/2007;

    b) gli ulteriori dati e le informazioni trasmessi all’Osservatorio ai sensi dell’articolo 5, comma 6, della l.r. 38/2007.



    Art. 8 Composizione dell’archivio

    1. Nell’ambito dell’archivio costituito ai sensi dell’articolo 6, sono individuate le seguenti sezioni:

    a) Sezione “Anagrafica”;

    b) Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;

    c) Sezione “Intero ciclo degli appalti”.



    Art. 9 Modalità di acquisizione dei dati

    1. All’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli allegati A, B e C al presente regolamento, l’Osservatorio provvede attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 2, e nel rispetto di quanto disposto all’articolo 3.

    2. L’Osservatorio, nei casi in cui sia prevista l’acquisizione diretta dei dati presso le stazioni appaltanti, predispone apposita modulistica, ispirata al criterio della massima semplicità, approvata con decreto del dirigente regionale responsabile della struttura dell’Osservatorio.



    SEZIONE II - SEZIONE “ANAGRAFICA”

    Art. 10 Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Anagrafica”

    1. La sezione “Anagrafica” contiene i dati e le informazioni elencate all’Allegato A al presente regolamento, relativi all’anagrafica delle stazioni appaltanti e a quella delle imprese, nonché degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto.

    2. I dati e le informazioni sono acquisiti ed aggiornati tramite estrazione dalla sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” e da quella dell’“Intero ciclo dell’appalto”, incrementati altresì con i dati e le informazioni acquisite tramite il sistema di rete di cui all’articolo 11 della l.r. 38/2007.



    SEZIONE III - SEZIONE “REGOLARITÀ E SICUREZZA DEL LAVORO”

    Art. 11 Contenuto della sezione

    1. La sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’Allegato B al presente regolamento.

    2. I dati e le informazioni contenuti nell’Allegato B sono trasmessi dalle stazioni appaltanti, se di importo superiore a euro 20.000, per i contratti di forniture e servizi, ed a euro 40.000, per quelli di lavori, relativamente:

    a) ai contratti di lavori pubblici;

    b) ai contratti di fornitura con posa in opera;

    c) ai contratti di servizi per i quali sia previsto l’impiego diretto della manodopera, corrispondenti:

    c.1) alle categorie: 1, 10, 12, 14, e 16 dell’Allegato II A al d.lgs. 163/2006;

    c.2) alle categorie 17, 20, 23, 25, 26 e 27, dell’allegato II B al d.lgs. 163/2006.



    Art. 12 Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”

    1. L’Osservatorio provvede all’acquisizione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”, attraverso le comunicazioni inviate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 11, incrementate da quelle acquisite dall’Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 38/2007.



    Art. 13 Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

    1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”:

    a) entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, per quelli di cui all’allegato B, comma 1, lettere da a) a m);

    b) entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento al quale l’informazione si riferisce, per i dati di cui all’allegato B, comma 1, lettere da n) a r).

    2. Relativamente ai contratti di cui all’articolo 11 sono trasmesse in ogni caso, con preavviso di almeno due giorni, le informazioni relative all’effettivo inizio ed alla presumibile durata dei lavori, nonché all’esatta ubicazione del cantiere o del diverso luogo di esecuzione del contratto.

    3. In caso di lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento generale di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109), ove non sia possibile provvedere alla trasmissione delle informazioni di cui al comma 2 con il preavviso ivi previsto, se l’intervento prevede una durata superiore ai due giorni, le informazioni medesime sono trasmesse non oltre il giorno successivo a quello di inizio dei lavori.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai contratti di importo inferiore a quelli di cui all’articolo 11.



    SEZIONE IV - SEZIONE DELL’“INTERO CICLO DEGLI APPALTI”

    Art. 14 Contenuto della sezione

    1. La Sezione “Intero ciclo degli appalti” contiene i dati e le informazioni elencati nell’Allegato C al presente regolamento, inerenti ai contratti pubblici oggetto delle disposizioni di cui al Capo II della l.r. 38/2007, relativamente all’intero ciclo dell’appalto, dalla programmazione alla progettazione, all’affidamento, nonché alla stipulazione ed all’esecuzione del contratto.

    2. Non sono compresi tra i dati e le informazioni di cui al comma 1 quelli relativi ai contratti di importo uguale o inferiore ad euro 150.000, ed ai contratti esclusi di cui agli articoli 19, 20 e 22 del d.lgs.163/2006, fatte salve le comunicazioni richieste ai fini di cui all’articolo 11.



    Art. 15 Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Intero ciclo degli appalti”

    1. L’Osservatorio provvede, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, all’acquisizione ed all’aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella sezione “Intero ciclo degli appalti” attraverso:

    a) i dati e le informazioni di cui all’articolo 14, trasmessi dalle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della l.r. 38/2007;

    b) le comunicazioni acquisite dall’Osservatorio in attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 38/2007;

    c) le comunicazioni comunque acquisite dall’Osservatorio nello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7 della l.r. 38/2007, e con le modalità definite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 163/2006.



    Art. 16 Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

    1. Le stazioni appaltanti provvedono alla trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all’allegato C entro i termini di cui all’articolo 7, comma 8, del d.lgs. 163/2006, ove da questo previsti, e in mancanza entro il termine massimo di sessanta giorni dal verificarsi dell’evento oggetto di comunicazione.



    CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA TRASMISSIONE E SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

    Art. 17 Oggetto delle pubblicazioni

    1. L’Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui all’articolo 10 della l.r. 38/2007, nonché dell’avviso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge stessa.



    Art. 18 Modalità di trasmissione

    1. Gli atti e le informazioni soggetti a pubblicazione ai sensi dell’articolo 17 sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, che provvede, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, all’acquisizione e alla contestuale pubblicazione sulla propria pagina web.

    2. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all’articolo 128, comma 11, del d.lgs. 163/2006.

    3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29, comma 3, della l.r. 38/2007, i programmi annuali per forniture e servizi sono pubblicati sulla base degli schemi tipo definiti dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della stessa legge.



    Art. 19 Esclusione dalla comunicazione

    1. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l’articolo 59 del d.lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall’articolo 65, comma 2, dello stesso d.lgs., sono esentate dalla trasmissione all’Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.



    Art. 20 Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni

    1. Gli atti e le informazioni di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 38/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 17:

    a) entro venti giorni dall’approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi;

    b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro, o dall’esito della procedura di affidamento di servizi di progettazione o di direzione lavori, nonché di quello della procedura negoziata, per il relativo avviso; c) entro venti giorni dall’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a), per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.



    CAPO V - DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO AI DATI

    Art. 21 Accesso ai dati

    1. L’Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all’articolo 22, l’accesso, tramite il sistema informativo di cui al Capo II, ai dati ed alle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 38/2007, e alle relative elaborazioni, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dalle altre disposizioni di legge, statali e regionali, in materia.



    Art. 22 Modalità dell’accesso

    1. L’accesso è garantito a tutti i soggetti privati, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

    2. Sono compresi tra i soggetti di cui al comma 1 quelli portatori, sia direttamente che indirettamente, di interessi pubblici o collettivi.

    3. L’accesso anche in via informatica è garantito:

    a) alle stazioni appaltanti;

    b) agli enti ed agli organi pubblici competenti all’effettuazione dei controlli di cui al Capo III della l.r. 38/2007, nonché a quelli legittimati ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 38/2007, con riferimento ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Anagrafica” ed ai dati e alle informazioni contenute nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”;

    c) ai soggetti di cui al comma 2.

    4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 13 del d.lgs. 163/2006, l’accesso ai dati contenuti nella Sezione “Intero ciclo dell’appalto” è generalizzato.

    5. L’accesso ai dati del Sistema informativo regionale da parte dei soggetti di cui al presente articolo avviene sulla base di un sistema di autorizzazione e autenticazione gestito mediante apposita procedura del Sistema informativo. Per i dati di cui al comma 4, l’accesso avviene in base a una procedura di mera autenticazione.



    Art. 23 Ulteriori funzionalità operative del Sistema informativo

    1. L’Osservatorio garantisce l’accesso generalizzato ai dati statistici, anche mediante apposite procedure informatiche che consentano all’utenza elaborazioni dinamiche su macrodati.

    2. L’Osservatorio evade le richieste di estrazione ed elaborazione dei dati ad esso inoltrate da parte di istituti ed altri soggetti interessati, limitatamente ai campi strettamente necessari per motivi di studio o ricerca, e nel rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati per scopi statistici e di ricerca scientifica.



    CAPO VI - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’OSSERVATORIO

    SEZIONE I - COMITATO DI INDIRIZZO

    Art. 24 Composizione del comitato di indirizzo

    1. Il Comitato di indirizzo dell’Osservatorio previsto dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 è presieduto dal dirigente responsabile dell’Osservatorio, ed è composto da:

    a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro;

    b) un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana;

    c) un rappresentante dei comuni della Toscana;

    d) un rappresentante delle province della Toscana;

    e) un rappresentante delle comunità montane della Toscana;

    f) un rappresentante del sistema camerale toscano;

    g) un rappresentante delle associazioni imprenditoriali;

    h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;

    i) un rappresentante degli ordini professionali.

    2. Il componente di cui al comma 1, lettera b, è designato dal Direttore della direzione generale competente.

    3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), sono designati dal Consiglio delle autonomie locali.

    4. Il rappresentante di cui alla lettera f) è designato dall’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana.

    5. I rappresentanti di cui alle lettere g) e h) sono designati dai soggetti economici e sociali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

    6. Il rappresentante di cui alla lettera i) è designato dal Comitato unitario delle professioni

    7. Sulla base di apposite intese tra il Presidente della Giunta regionale e le relative amministrazioni, possono far parte del comitato di indirizzo:

    a) un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze;

    b) un rappresentante del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali;

    c) un rappresentante dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

    d) un rappresentante dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

    e) un rappresentante delle casse edili;

    f) un rappresentante dell’Istituto Superiore Prevenzione e sicurezza sul Lavoro (ISPESL).

    8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale, e dura in carica per cinque anni.



    Art. 25 Presidente

    1. Il presidente convoca le riunioni del comitato di indirizzo, fissandone l’ordine del giorno.

    2. Il presidente sovrintende e coordina i lavori, presiede ai compiti di direzione e conduzione delle riunioni del comitato, provvedendo a proporre le conseguenti determinazioni, e dichiarando l’esito delle eventuali votazioni.

    3. Il presidente, in relazione all’ordine del giorno, ha facoltà di invitare alle sedute del comitato esperti ed altri soggetti competenti per materia, ai quali non è riconosciuto diritto di voto.



    Art. 26 Funzionamento del comitato

    1. Il comitato svolge i compiti previsti dall’articolo 6 della l.r. 38/2007 con le modalità determinate nel regolamento interno approvato dal comitato stesso all’atto del suo insediamento.

    2. Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta, e in caso di parità nella votazione prevale il voto del presidente.

    3. La partecipazione alle sedute dell’organo può essere delegata, dal singolo membro, ad altro soggetto, in relazione all’argomento oggetto della seduta di cui si tratti.



    Art. 27 Organizzazione dei lavori del comitato

    1. Al fine di conseguire una migliore funzionalità nell’organizzazione dei lavori, il comitato, ferma restando la struttura unitaria dell’organismo, può deliberare la costituzione di appositi sottogruppi, cui affidare l’approfondimento di specifici ambiti di competenza. Alle riunioni dei sottogruppi possono essere invitati altri soggetti esperti del settore.



    Art. 28 Attività segretariali e di supporto

    1. Le funzioni di segreteria del comitato e di supporto alle attività dello stesso sono assicurate dall’Osservatorio.



    SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO

    Art. 29 Gruppi di lavoro

    1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interdirezionali, composti dalle strutture regionali sia tecniche che amministrative competenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2007.

    2. Ai gruppi di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 38/2007 possono prendere parte, in via stabile o occasionale, senza oneri per la Regione, tecnici o esperti indicati anche dai soggetti facenti parte del comitato di indirizzo di cui all’articolo 24.



    Art. 30 Cabina di regia

    1. A supporto dell’organizzazione dell’attività dell’Osservatorio e dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, è costituita una cabina di regia di cui fanno parte, oltre al dirigente responsabile dell’Osservatorio, con compiti di coordinamento, i dirigenti delle competenti strutture regionali, o funzionari da essi delegati.

    2. Alle sedute della cabina di regia possono essere invitati, in relazione allo specifico ordine del giorno, i coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché i tecnici o esperti di cui all’articolo 29, comma 2.



    CAPO VII - NORME IN MATERIA DI PREZZARIO REGIONALE

    SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 31 Prezzario regionale

    1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 3, della l.r. 38/2007, l’Osservatorio elabora un prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui al presente Capo.



    Art. 32 Finalità del prezzario

    1. Il prezzario regionale è elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l’uniformità dei prezzi e l’adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto.



    SEZIONE II - PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE, VALIDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE

    Art. 33 Modalità per la formazione e la validazione del prezzario

    1. L’Osservatorio provvede alla formazione, alla validazione ed all’aggiornamento del prezzario regionale, anche avvalendosi dei sottogruppi di cui all’articolo 27 ovvero dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 29, con compiti consultivi e di supporto per l’elaborazione e per la validazione del prezzario regionale, nonché per l’approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse.

    2. Per la formazione del prezzario l’Osservatorio può altresì promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento.

    3. Alla validazione del prezzario provvede l’Osservatorio, che lo trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione.



    Art. 34 Aggiornamento del prezzario

    1. L’Osservatorio provvede all’aggiornamento annuale del prezzario regionale, con particolare riferimento alle voci di elenco di cui all’articolo 133, comma 8, primo periodo, del d.lgs. 163/2006.

    2. Il prezzario regionale cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno. Esso può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.



    SEZIONE III - CRITERI PER LA FORMAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI

    Art. 35 Struttura del prezzario regionale dei lavori

    1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni, che tengono conto, tra l’altro:

    a) dei prezzi delle componenti elementari;

    b) dei prezzi delle opere compiute e delle lavorazioni;

    c) dei costi della manodopera di cui all’articolo 36;

    d) dei costi della sicurezza di cui al punto 4 dell’Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

    e) dei costi inerenti agli oneri socio-ambientali.



    Art. 36 Costi della manodopera

    1. Il prezzario regionale dei lavori pubblici evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007, sulla base delle tabelle del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali previste dall’articolo 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 o, in mancanza di queste, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali.



    Art. 37 Parametri di riferimento

    1. Le voci del prezzario regionale fanno riferimento a condizioni ambientali e operative ordinariamente ricorrenti.

    2. Qualora si versi in situazioni ambientali e operative diverse da quelle di cui al comma 1, risultanti dal progetto dell’opera o dei lavori di cui si tratti, il corrispondente adeguamento dei prezzi può essere effettuato mediante l’applicazione, globale o alle singole voci, di coefficienti correttivi variabili.



    SEZIONE IV - CRITERI PER LA FORMAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DELLE FORNITURE

    Art. 38 Contenuti del prezzario delle forniture

    1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante:

    a) l’individuazione preliminare delle tipologie di prevalente interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;

    b) la definizione di un sistema di codifica;

    c) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato;

    d) la definizione dei costi unitari dei prodotti oggetto delle forniture.



    Art. 39 Costi della sicurezza

    1. Nell’ambito dei costi delle forniture con posa in opera, installazione o montaggio individuati ai sensi dell’articolo 38, il prezzario regionale evidenzia i costi relativi alla sicurezza, di cui all’articolo 26, comma 5, del d.lgs. 81/2008.



    SEZIONE V - CRITERI PER LA FORMAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE DEI SERVIZI

    Art. 40 Contenuti del prezzario dei servizi

    1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante:

    a) l’individuazione delle maggiori tipologie di servizi di interesse delle stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale;

    b) la rilevazione e l’analisi dei prezzi di mercato, anche per moduli standardizzati;

    c) la definizione di costi unitari dei servizi individuati.



    Art. 41 Costi della mano d’opera e della sicurezza

    1. Il prezzario regionale dei servizi evidenzia i costi della mano d’opera, secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 5, della l.r. 38/2007.

    2. Il prezzario evidenzia altresì i costi relativi alla sicurezza di cui all’articolo 39.



    TITOLO II - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 23 DELLA L.R. 38/2007, IN MATERIA DI SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO NEI CANTIERI

    CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTOR DI CANTIERE

    Art. 42 Requisiti professionali del tutor di cantiere

    1. Per l’esercizio delle funzioni di tutor di cantiere è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d.lgs. 81/2008.

    2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, è richiesto che il tutor abbia svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore ad un anno, come coordinatore per l’esecuzione dei lavori, o come responsabile del servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.

    3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.



    Art. 43 Compiti del tutor di cantiere

    1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l’applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del d.lgs. 81/2008 a garanzia dell’adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento.

    2. In particolare il tutor di cantiere:

    a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative monitorandone gli esiti;

    b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del d.lgs. 81/2008, dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

    c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 38/2007;

    d) propone, ove ne ravvisi l’opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

    3. La comunicazione di cui al comma 2, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

    a) al coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

    b) al responsabile dei lavori;

    c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

    d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

    4. Se il tutor durante i sopralluoghi in cantiere ravvisa comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato, e in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per l’esecuzione, impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all’immediata prevenzione di eventuali incidenti. Se i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurano il tutor deve segnalarli all’Azienda USL competente.

    5. Il tutor non può svolgere l’attività formativa nei cantieri presso cui opera.

    6. Il tutor collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.



    Art. 44 Poteri del tutor di cantiere

    1. Per l’effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell’articolo 43 il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.

    2. Il tutor ha altresì facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente la sicurezza, con particolare riferimento a quella di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 38/2007.



    Art. 45 Varianti in corso d’opera

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al caso di affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 5.000.000, che abbiano superato l’importo medesimo a seguito di varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del d.lgs.163/2006, qualora siano introdotte lavorazioni o cambiamenti nell’organizzazione del lavoro per le quali è necessaria apposita informazione, formazione e addestramento. Si applicano inoltre qualora le varianti determinino un aumento del valore complessivo del contratto superiore al dieci per cento, sempre che non sia già stato realizzato l’ottanta per cento dei lavori.



    Art. 46 Linee guida regionali

    1. Le linee guida per le stazioni appaltanti e i capitolati relativi a specifiche tipologie di appalti approvati dalla Giunta regionale, di cui all’articolo 30 della l.r. 38/2007, evidenziano l’obbligo dell’appaltatore di attuare le misure formative e informative di cui all’articolo 23, commi 4 e 6, della l.r. 38/2007 e l’obbligo delle imprese appaltatrici di garantire l’attuazione puntuale delle iniziative formative proposte dal tutor ai sensi del presente titolo.



    CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLARITÀ DEL LAVORO

    Art. 47 Sistemi di rilevazione delle presenze

    1. Le imprese affidatarie si dotano di sistemi di rilevazione delle presenze di tutti i lavoratori che eseguono, a qualsiasi titolo, lavori nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro in cui viene prestato il servizio.

    2. L’Osservatorio nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9, comma 1, della l.r. 38/2007 elabora linee guida per la valutazione dell’efficacia dei sistemi di rilevazione delle presenze anche sulla base delle esperienze effettuate, nel rispetto comunque della normativa statale vigente.

    3. Fino all’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 le imprese affidatarie utilizzano i sistemi di rilevazione previsti dalla vigente normativa statale.



    Art. 48 Regolarità dei rapporti di lavoro

    1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, e dall’articolo 23-bis della l.r. 38/2007, inserito dalla legge regionale 29 febbraio 2008, n. 13, le imprese affidatarie sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori mediante il libro unico del lavoro, o la comunicazione preventiva di assunzione o il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei professionisti abilitati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), o dei servizi o i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi della legge 12/1979 medesima.

    2. Le imprese affidatarie che si avvalgono di lavoratori con contratto di somministrazione sono tenute a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi mediante il contratto di lavoro individuale, anche valendosi delle prestazioni dei soggetti di cui al comma 1, o di quelle del responsabile dell’agenzia di somministrazione del lavoro.

    3. Fino al 31 dicembre 2008 la regolarità dei rapporti di lavoro può essere dimostrata anche mediante il libro di paga.



    Art. 49 Accertamento della regolarità dei rapporti di lavoro

    1. Le stazioni appaltanti accertano l’esistenza e il costante aggiornamento della documentazione di cui all’articolo 48, anche attraverso l’attività svolta dal tutor di cantiere ai sensi dell’articolo 43, comma 6.



    TITOLO III - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CAPO VI, SEZIONE I, DELLA L.R. 38/2007, IN MATERIA DI APPALTI DI INTERESSE GENERALE

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 50 Ambito di applicazione

    1. Costituiscono appalti di interesse generale quelli che corrispondono almeno ad una delle seguenti finalità:

    a) contenimento o razionalizzazione della spesa;

    b) semplificazione e facilitazione dell’accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2, lettera a), a forniture e servizi innovativi o a forniture e servizi di interesse comune, soprattutto per gli enti di piccola dimensione;

    c) acquisti di beni e servizi per i quali, a seguito di intesa tra amministrazioni aggiudicatrici, sussista un interesse alla effettuazione di un’unica procedura di gara.

    2. La Regione aggiudica gli appalti di interesse generale:

    a) per conto esclusivo degli enti locali, degli enti dipendenti dalla Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”);

    b) congiuntamente, delle amministrazioni di cui alla lettera a) e della Regione medesima.

    3) Con deliberazione della Giunta Regionale, adottata d’intesa con le amministrazioni interessate, sono individuate le categorie di forniture e di servizi di interesse generale rispetto ai quali la Regione assume le funzioni di cui al comma 2.



    Art. 51 Programmazione degli appalti di interesse generale

    1. Gli appalti di interesse generale soggetti alle disposizioni del presente titolo sono individuati in apposita sezione del programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della l.r. 38/2007.

    2. La Regione effettua la programmazione degli appalti di interesse generale in coerenza, ove necessario, con gli altri atti di programmazione regionale e locale.



    CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Art. 52 Procedura unica di gara

    1. In caso di appalto di interesse generale, la Regione provvede all’effettuazione di un’unica procedura di gara, previa la stipulazione, nei casi di cui all’articolo 54, di apposita convenzione con le amministrazioni interessate.



    Art. 53 Ricognizione del fabbisogno

    1. La Regione, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, può procedere, preliminarmente all’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni interessate, anche mediante predisposizione di una apposita procedura informatica.



    CAPO III - DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE E DELLE FASI CONTRATTUALI SUCCESSIVE ALLA GARA

    SEZIONE I - CONVENZIONE

    Art. 54 Convenzione con le amministrazioni interessate

    1. La Regione procede alla stipulazione di apposita convenzione con le amministrazioni interessate qualora:

    a) l’appalto sia di interesse esclusivo delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, lettera a);

    b) l’appalto trovi copertura in finanziamenti gestiti dalla Regione, e di cui le amministrazioni interessate siano destinatarie ai fini della realizzazione dell’appalto medesimo;

    c) vi sia l’esigenza, nei contratti di finanziamento di cui all’articolo 63, di consentire ai soggetti partecipanti alla gara di valutare l’affidabilità finanziaria delle amministrazioni interessate;

    d) siano da prevedere e disciplinare specifici obblighi posti a carico delle amministrazioni interessate.



    Art. 55 Oggetto della convenzione

    1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 54 indicano:

    a) l’oggetto dell’appalto e i suoi elementi necessari;

    b) la parte destinata alle amministrazioni firmatarie della convenzione, ed il relativo importo, nonché, per i contratti di finanziamento, gli elementi previsti all’articolo 63, comma 1;

    c) gli obblighi e le responsabilità derivanti, a carico di tutte le amministrazioni firmatarie della convenzione, dalla corretta attuazione di essa, nonché, nei casi di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), l’importo del finanziamento, i tempi, e le modalità di erogazione;

    d) le modalità per il rimborso, da parte delle amministrazioni per conto delle quali viene svolta la procedura, delle spese sostenute dalla Regione per l’effettuazione della stessa;

    e) le modalità per l’adesione di ulteriori amministrazioni all’appalto;

    f) gli eventuali ulteriori elementi previsti in relazione alla natura dello specifico appalto di cui si tratta.



    SEZIONE II - DISPOSIZIONI SULL’ADESIONE

    Art. 56 Stipulazione del contratto generale

    1. A seguito dell’aggiudicazione della gara la Regione procede alla stipulazione con l’aggiudicatario di un contratto generale, che contiene l’obbligo espresso, a carico dell’aggiudicatario medesimo, di consentire l’adesione a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 50, o, nei casi di cui all’articolo 54, alle sole amministrazioni sottoscrittrici della convenzione di cui al medesimo articolo.

    2. Il contratto generale contiene altresì l’obbligo dell’aggiudicatario di costituire, a favore delle amministrazioni che non abbiano preliminarmente stipulato la convenzione di cui all’articolo 54, e prima dell’adesione delle stesse alla convenzione, la cauzione definitiva per il relativo importo contrattuale.



    Art. 57 Modalità di adesione al contratto generale

    1. Successivamente alla stipulazione del contratto generale di cui all’articolo 56, le amministrazioni possono aderirvi mediante:

    a) la stipulazione di apposito contratto con l’aggiudicatario;

    b) la sottoscrizione di uno specifico atto di adesione, mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica.

    2. Le amministrazioni aderiscono al contratto ai sensi del comma 1 con le modalità indicate nella documentazione di gara, specificando in particolare, al momento dell’adesione, l’importo e l’oggetto del contratto al quale intendano aderire.

    3. L’adesione al contratto è subordinata alla verifica, da parte della Regione:

    a) della capienza economica del contratto di cui all’articolo 56;

    b) dell’adempimento, da parte delle amministrazioni aderenti, degli eventuali obblighi previsti in convenzione a loro carico;

    c) dell’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, degli obblighi previsti a suo carico dal contratto generale;

    d) della costituzione, da parte del soggetto aggiudicatario del contratto, della cauzione definitiva di cui all’articolo 58, nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

    4. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 3, la Regione non autorizza l’adesione al contratto.



    Art. 58 Cauzione

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 63, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006 è costituita con le modalità di seguito indicate:

    a) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a), l’aggiudicatario provvede, preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione di cui all’articolo 56, alla costituzione della cauzione definitiva a favore delle amministrazioni che abbiano stipulato la convenzione disciplinata dall’articolo 54, con riferimento al singolo importo contrattuale;

    b) per gli appalti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b), l’aggiudicatario provvede alla costituzione della cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, prima della stipulazione del contratto generale, obbligandosi al contempo a costituire altresì, prima dell’adesione ad esso, la cauzione a favore delle altre amministrazioni, per il relativo importo contrattuale.



    SEZIONE III - DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

    Art. 59 Gestione del rapporto contrattuale

    1. Alla gestione e all’esecuzione del contratto di appalto provvedono, per le rispettive competenze, le singole amministrazioni aderenti al contratto ai sensi dell’articolo 57.



    Art. 60 Procedimento

    1. La Regione nomina per ogni appalto di interesse generale un responsabile unico del procedimento.

    2. Le amministrazioni di cui all’articolo 50, comma 2, nominano, prima della stipula della convenzione di cui all’articolo 54 o, in mancanza di essa, prima dell’adesione al contratto, un responsabile unico del procedimento e, dopo l’adesione, un direttore dell’esecuzione, ove previsto dalle norme vigenti in materia.

    3. Il responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione della prestazione e nella fase di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni, fornendo al responsabile unico del procedimento nominato dalla Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti per il monitoraggio dell’esecuzione del contratto da parte della Regione e per gli adempimenti di cui al comma 4.

    4. Il responsabile unico del procedimento nominato dalla Regione comunica all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici i dati relativi al procedimento contrattuale sulla base anche delle informazioni fornite dalle amministrazioni aderenti.



    Art. 61 Inadempimento del contratto

    1. L’amministrazione interessata, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, provvede autonomamente all’applicazione delle penali e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto per la parte di competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

    2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti dell’amministrazione che li ha adottati.

    3. Le amministrazioni comunicano alla Regione i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, anche ai fini di eventuali provvedimenti ulteriori di competenza regionale.



    Art. 62 Monitoraggio dell’esecuzione del contratto

    1. Al fine di consentire il monitoraggio sull’esecuzione del contratto le amministrazioni, successivamente alla conclusione del contratto e, se necessario, anche nel corso della sua esecuzione, comunicano alla Regione, mediante compilazione in via telematica di apposita documentazione, le informazioni relative al comportamento del soggetto aggiudicatario, segnalando altresì le eventuali contestazioni formulate.



    CAPO IV - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

    Art. 63 Contratti di finanziamento

    1. Nel caso di contratti attinenti a mutui ed altri strumenti finanziari la convenzione di cui all’articolo 54 indica, in particolare:

    a) le modalità con le quali viene determinato il fabbisogno delle amministrazioni;

    b) i casi in cui le amministrazioni interessate possano decidere di non aderire al contratto generale.

    2. Nei contratti di finanziamento la cauzione definitiva garantisce la stipulazione del contratto con le amministrazioni aderenti e l’erogazione delle somme in essi previste.

    3. Preliminarmente alla stipulazione del contratto generale con la Regione, l’aggiudicatario costituisce a favore della stessa la relativa cauzione, per l’importo e con le modalità indicate nella documentazione di gara. La cauzione viene svincolata dalla Regione successivamente all’erogazione delle somme previste nel contratto generale.



    CAPO V - Disposizioni transitorie

    Art. 64 Termine per la costituzione del Comitato di indirizzo

    1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato di indirizzo di cui all’articolo 24 entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, e comunque non appena sia stata designata almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso il comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti.



    Allegato A Archivio dei contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (articolo 10)

    1. La sezione si articola nelle seguenti subsezioni:

    a) subsezione “Stazioni appaltanti”;

    b) subsezione “Imprese”;

    c) subsezione “Professionisti ed altri soggetti”.

    2. L’anagrafica delle stazioni appaltanti comprende i dati e le informazioni relative ai soggetti di cui all’articolo 2 della l.r. 38/2007, nonché alle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del d.lgs. 163/2006.

    3. Nella subsezione “Stazioni appaltanti” sono inseriti i seguenti dati per ciascuna stazione appaltante:

    a) denominazione;

    b) natura giuridica se soggetto privato;

    c) codice fiscale;

    d) indirizzo della sede;

    e) nominativo del referente interno alla stazione appaltante;

    f) recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica del referente di cui al punto e);

    g) indirizzo web del profilo del committente o del sito istituzionale della stazione appaltante.

    4. Nella subsezione per le centrali di committenza è inserito, oltre ai dati di cui al comma 3, l’elenco dei soggetti associati o consorziati.

    5. Nella subsezione sono inseriti i seguenti dati per ciascun ufficio dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 che gestisca procedure di appalto:

    a) denominazione dell’ufficio;

    b) l’indirizzo ulteriore dell’ufficio, se dislocato in una sede decentrata;

    c) nominativo del referente interno all’ufficio, se diverso da quello della stazione appaltante di cui al comma 3, lettera e).

    6. L’anagrafica delle imprese comprende i dati e le informazioni relative a:

    a) i soggetti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 163/2006, che abbiano partecipato alle procedure di affidamento;

    b) i soggetti che concorrono comunque, in qualità di subappaltatori, all’esecuzione dei contratti di cui agli allegati B) e C);

    c) i soggetti che abbiano prestato i propri requisiti, come avvalimento, secondo quanto disposto all’articolo 50 del d.lgs. 163/2007, con riferimento ai contratti di cui all’articolo 1 della l.r. 38/2007.

    7. Nella subsezione “Imprese” sono inseriti in particolare, per ciascun soggetto, i seguenti dati:

    a) denominazione; b) natura giuridica; c) codice fiscale;

    d) nominativo del rappresentante legale;

    e) nominativo del direttore tecnico, per le imprese edili;

    f) indirizzo della sede;

    g) indirizzo della eventuale sede operativa di riferimento per la Toscana;

    h) estremi delle posizioni contributive o assicurative presso INPS, INAIL, Cassa edile;

    i) nominativo del rappresentante sicurezza RLS o RLST;

    j) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2007);

    k) nominativo del medico competente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007.

    8. L’anagrafica dei professionisti e degli altri soggetti coinvolti nell’appalto comprende l’insieme dei dati e delle informazioni relative ai professionisti, ai tecnici ed agli altri soggetti, interni o esterni all’amministrazione appaltante, che abbiano svolto almeno una volta, nei casi in cui sia richiesta per gli stessi informazione specifica negli allegati B e C i ruoli di:

    a) responsabile del programma dei lavori pubblici o del programma dei contratti di forniture e servizi;

    b) progettista di lavori pubblici;

    c) progettista incaricato della redazione del piano di sicurezza;

    d) responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 32, anche a seguito di affidamento dell’incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell’articolo 32, comma 3;

    e) componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006 e del comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 38/2007;

    f) direttore dei lavori;

    g) coordinatore della sicurezza in corso d’opera;

    h) rappresentante sicurezza RLS o RLST appaltatario e subappaltatario;

    i) responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell’articolo 16, lettera a);

    j) medico competente di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b della l.r. 38/2007;

    k) direttore operativo ove nominato ai sensi dell’articolo 21, comma 3 della l.r. 38/2007;

    l) tutor nei casi previsti dall’articolo 22 della l.r. 38/2007;

    m) collaudatori dell’opera.

    9. Nella subsezione “Professionisti e altri soggetti” sono inseriti i seguenti dati:

    a) titolo e nominativo;

    b) eventuale amministrazione di appartenenza e ruolo all’interno della stessa;

    c) professione ed eventuale appartenenza ad albi od ordini professionali;

    d) codice fiscale;

    e) indirizzo dell’ufficio o della sede di lavoro;

    f) recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.



    Allegato B Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 11)

    1. L’archivio contiene i seguenti dati:

    a) oggetto del contratto;

    b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di servizi e forniture, se sia prevista posa in opera;

    c) nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 32, anche a seguito di affidamento dell’incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi dell’articolo 32, comma 3.

    d) indirizzo del cantiere o del luogo in cui si esegue il contratto;

    e) prezzo a base di gara ed importo degli oneri per la sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del d.lgs. 163/2006;

    f) data di aggiudicazione;

    g) data di inizio e termine dei lavori o di esecuzione del contratto;

    h) denominazione e codice fiscale delle imprese che eseguono il contratto quali affidatarie o aggiudicatarie;

    i) denominazione e codice fiscale delle imprese subappaltatatrici nonché tipo di prestazione e data di autorizzazione del subappalto;

    j) presenza del piano di sicurezza e coordinamento, se richiesto, e nominativo del progettista incaricato;

    k) nominativo del coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori;

    l) se è stato nominato il direttore operativo ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della l.r. 38/2007, ed il relativo nominativo;

    m) nominativo del “tutor” nei casi previsti dall’articolo 22 della l.r. 38/2007;

    n) se siano state presentate dall’aggiudicatario e valutate misure aggiunte e migliorative per la sicurezza o requisiti di sicurezza connessi all’uso del bene, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 38/2007;

    o) l’eventuale esito negativo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 38/2007;

    p) se non si sia provveduto all’aggiudicazione definitiva o al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2 della l.r. 38/2007);

    q) se e quali inadempienze la stazione appaltante abbia eventualmente rilevato in merito alle disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro di cui all’articolo 23, commi 3, 4, 5 e 6, della l.r. 38/2007:

    r) elenco delle segnalazioni di infortuni avvenuti nel cantiere, a cura del direttore dei lavori, secondo le disposizioni dell’articolo 23, comma 1, lettera c) della l.r. 38/2007, con diagnosi superiore ai tre giorni lavorativi.



    Allegato C Archivio dei contratti pubblici: sezione “Intero ciclo dell’appalto” (articolo 14)

    1. L’archivio dei contratti pubblici contiene i dati e le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro, relativi alla identificazione ed alle fasi del ciclo dell’appalto, e di cui al seguente elenco:

    a) identificazione del contratto:

    1. stazione appaltante o altro soggetto che agisce per suo conto;

    2. nominativo e riferimenti del referente della stazione appaltante;

    3. oggetto del contratto;

    4. tipologia del contratto, se di lavori pubblici, forniture, servizi, misto, accordo quadro, concessione;

    5. numeri di riferimento della nomenclatura CPV dell’opera, del servizio o del prodotto;

    6. se il contratto prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclabili, se forniture);

    7. tipologia dell’intervento, se lavori, o modalità dell’acquisizione, se forniture e servizi;

    8. eventuale articolazione in lotti;

    9. localizzazione dell’intervento se lavori pubblici, di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura;

    10. se il contratto rientra all’interno di un accordo quadro di cui all’articolo 59 del d.lgs. 163/2006;

    11. tipo e importo delle fonti di finanziamento;

    12. per i soli appalti di lavori pubblici, quadro economico distinto fra importo per l’esecuzione del contratto, importo per l’attuazione del piano di sicurezza e insieme delle altre somme a disposizione della stazione appaltante;

    13. nominativo del responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 32, con specificazione nel caso di affidamento dell’incarico a personale di profilo amministrativo ai sensi del articolo 32, comma 3;

    b) programmazione:

    1. programma e, per i lavori pubblici, aggiornamento annuale in cui è stato previsto l’intervento ed il relativo livello di priorità;

    2. importo previsto in sede di programmazione;

    3. tempi di realizzazione previsti in sede di programmazione.

    c) progetto e direzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici o contratti misti con lavori:

    1. procedura di scelta ed affidamento dell’incarico di progettazione e di direzione dei lavori, qualora esterno;

    2. nominativo del progettista e del direttore incaricato, anche se interno;

    3. importo dell’affidamento, se esterno, per la progettazione e la direzione dei lavori;

    4. livello di progettazione dell’intervento posto a base di gara;

    5. tempi relativi all’affidamento della progettazione, alla redazione del progetto ed all’approvazione dello stesso.

    d) procedura di affidamento:

    1. eventuale ricorso a centrali di committenza per l’acquisizione di lavori, forniture o servizi ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006;

    2. procedura di scelta del contraente;

    3. eventuali condizioni che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando;

    4. eventuale ricorso a convenzione per la gestione comune della procedura di gara di cui all’articolo 45 della l.r. 38/2007, nonché ente titolare della procedura stessa ed elenco degli enti che partecipano alla convenzione;

    5. se si sia fatto ricorso a procedure telematiche di acquisto di cui all’articolo 46 della l.r. 38/2007;

    6. se l’acquisto è effettuato sul mercato elettronico della Toscana di cui all’articolo 47 della l.r. 38/2007;

    7. criterio di aggiudicazione;

    8. date relative alla pubblicazione del bando o all’invio delle lettere di invito;

    9. termini di scadenza della presentazione delle offerte;

    10. forme di pubblicità del bando oltre quelle assolte tramite l’osservatorio;

    11. eventuali requisiti di partecipazione/qualificazione richiesti all’impresa

    12. nominativo dei soggetti invitati o partecipanti e relativo ammontare dell’offerta;

    13. valore della soglia di anomalia e numero di offerte oltre tale soglia;

    14. numero di offerte eventualmente escluse automaticamente e di quelle escluse a seguito di verifica delle giustificazioni, con indicazione, limitatamente al secondo caso, del nominativo dell’impresa esclusa;

    15. imprese sorteggiate in procedure aperte o ristrette per forniture o servizi di cui all’ articolo 38, comma 3, che non abbiano fornito la prova del possesso dei requisiti o non abbiano confermato le dichiarazioni rese in sede di gara e della eventuale nuova determinazione della soglia di anomalia e della aggiudicazione;

    16. impresa aggiudicataria con riferimento a tutte quelle facenti parte dell’eventuale associazione;

    17. se l’impresa aggiudicataria abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs.163/2006 ed elenco delle imprese dei cui requisiti intenda avvalersi;

    18. data di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata;

    19. componenti della commissione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 84 del d.lgs. 163/2006 e dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 38/2007.

    e) stipula contratto e inizio lavori:

    1. forme di pubblicità dell’esito della procedura di selezione ulteriori rispetto a quella presso la pagina web dell’osservatorio;

    2. data di stipula ed eventuale esecutività del contratto;

    3. importo della cauzione definitiva;

    4. data prevista di consegna dei lavori e del relativo verbale;

    5. termine contrattuale per la conclusione dei lavori o servizi;

    6. nominativo del direttore dei lavori;

    7. nominativo del coordinatore della sicurezza in corso d’opera;

    8. ritardo o sospensione della consegna dei lavori.

    f) contratti di subappalto

    1. subappalti autorizzati e relativa tipologia delle lavorazioni;

    2. importo del subappalto;

    3. imprese subappaltatarie.

    g) esecuzione del contratto

    1. importo e date degli stati di avanzamento emessi;

    2. modalità e tempi di pagamento degli stati di avanzamento;

    3. nominativo dell’impresa eventualmente subentrata in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo 140 del d.lgs. 163/2007;

    4. data, importo e motivazioni delle varianti;

    5. data e numero di giorni di proroga concessi per atti aggiuntivi;

    6. data ed oneri derivanti degli accordi bonari.

    h) ultimazione dei lavori

    1. data del verbale di ultimazione lavori o servizio;

    2. importo finale contabilizzato;

    3. numero e importo di eventuali accordi bonari e riserve, per i soli lavori pubblici;

    4. modalità ed esito dell’eventuale collaudo e nominativo dei collaudatori;

    i) risoluzioni contrattuali

    1. data e motivo della risoluzione contrattuale ai sensi del d.lgs. 163/06;

    2. oneri economici derivanti dalla rescissione contrattuale;



    Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

    MARTINI

    Firenze, 7 agosto 2008

  • REGIONE TOSCANA -D.P.G.R. DEL 27 MAGGIO 2008, N. 30/R - REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI ENTI REGIONALI

    REGIONE TOSCANA -D.P.G.R. DEL 27 MAGGIO 2008, N. 30/R

    Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38.

    (B.U.R. 20 luglio 2011, n. 35, aggiornto con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 2009, n. 33/R; decreto del Presidente della Giunta regionale 18 luglio 2011, n. 29/R)



    Sommario

    PARTE I -DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI

    CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

    Art. 1 - Ambito e oggetto

    Art. 2 - Pubblicità degli atti di gara

    Art. 3 - Indagini di mercato

    Art. 3 bis - Termini di conclusione dei procedimenti

    CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI

    Art. 4 - Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento

    Art. 5 - Funzioni del Responsabile unico del procedimento

    Art. 6 - Capitolato Speciale d'Appalto

    Art. 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto

    Art. 8 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

    Art. 9 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

    CAPO III CONTRATTI APERTI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

    Art. 10 - Ricorso a contratti aperti

    Art. 11 - Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

    Art. 12 - Disposizioni procedurali

    Art. 13 - Cauzione definitiva

    Art. 14 - Stipula del contratto aperto

    Art. 15 - Adesione

    Art. 16 - Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto

    Art. 17 - Inadempimento del contratto

    PARTE II DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE

    CAPO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

    Art. 18 - Programmazione di forniture e servizi

    Art. 19 - Programmazione di lavori pubblici

    Art. 20 - Modulistica relativa alle procedure di affidamento

    Art. 20 bis - Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico

    Art. 21 - Controlli nelle procedure negoziate

    Art. 21 bis - Controlli nei procedimenti contrattuali

    Art. 21 ter - Nomina dei collaudatori

    Art. 21 quater - Affidamenti con modalità telematica

    CAPO II CONTRATTI ESCLUSI

    Art. 22 - Disposizioni generali

    Art. 23 - Avviso e pubblicità

    Art. 24 - Invito a gara

    Art. 25 - Garanzie

    Art. 26 - Aggiudicazione e affidamento

    CAPO III ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

    Art. 27 - Tipologie di spesa eseguibili in economia

    Art. 28 - Consultazione degli operatori economici

    Art. 29 - Ordinazione di fabbisogno presunto

    Art. 30 - Atto di affidamento e stipula del contratto

    Art. 31 - Affidamenti in economia con modalità telematica

    Art. 32 - Controlli

    CAPO IV ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI

    Art. 33 - Tipologie di spesa eseguibili in economia

    Art. 34 - Consultazione degli operatori economici

    Art. 35 - Atto di affidamento e stipula del contratto

    Art. 36 -Affidamenti in economia con modalità telematica

    CAPO VUFFICIALE ROGANTE

    SEZIONE I ATTRIBUZIONI

    Art. 37 - Funzioni dell'ufficiale rogante

    Art. 38 - Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti

    Art. 39 - Limiti al ricevimento degli atti

    Art. 40 - Raccolta

    Art. 41 - Repertorio e registrazione degli atti

    Art. 42 - Sigillo

    Art. 43 - Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

    SEZIONE II DISCIPLINA DELL'INCARICO

    Art. 44 - Requisiti e nomina

    Art. 45 - Cessazione dall'incarico

    Art. 46 - Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante

    Art. 47 - Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante

    Art. 48 - Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione

    PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 49 - Disposizioni di indirizzo e coordinamento

    Art. 50 - Disposizione transitoria

    Art. 51 - Abrogazioni

    Art. 52 - Entrata in vigore



    PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI

    CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

    Art. 1 Ambito e oggetto

    1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Regione, in attuazione dell'articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata "legge".

    2. I soggetti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati "enti dipendenti", applicano le disposizioni di cui alle Parti I e III del presente regolamento.



    Art. 2 Pubblicità degli atti di gara

    1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l'avviso di preinformazione, il bando e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente di cui all'articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.



    Art. 3 Indagini di mercato

    1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l'effettuazione di indagini di mercato finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, fatta eccezione per gli incarichi di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell'Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d'interesse.

    2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

    2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l'invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.

    3. Per gli affidamenti di lavori pubblici si applica l'articolo 34, commi 3, 4, e 5 .



    Art. 3 bis Termini di conclusione dei procedimenti

    1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti:

    a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta;

    b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta;

    c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;

    d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

    e) cento giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso;

    f) cento giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2;

    g) cento giorni dalla pubblicazione dell'avviso, per l'affidamento dei contratti esclusi.



    CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI

    Art. 4 Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento

    1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l'incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all'oggetto dell'appalto.

    2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all'articolo 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.



    Art. 5 Funzioni del responsabile unico del procedimento

    1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:

    a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;

    b) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'articolo 51 della legge;

    c) propone la procedura di scelta del contraente;

    d) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;

    e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;

    f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;

    g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;

    h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

    i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

    l) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.



    Art. 6 Capitolato Speciale d'Appalto

    abrogato



    Art. 7 Direttore dell'esecuzione del contratto.

    1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.

    2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.

    3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.



    Art. 8 Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

    1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l'offerta può essere formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.

    2. Quando l'offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall'Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto e le relative quantità, sul quale l'impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.

    3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all'aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.

    3 bis Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell'offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell'amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo 88 (parole soppresse) del d.lgs. 163/2006.

    3 ter Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

    4. L'Amministrazione, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.

    5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

    6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.

    7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.



    Art. 9 Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

    1. Quando l'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l'offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all'aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara.

    2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell'articolo 57 della legge.

    3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell'articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all'ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.

    4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

    5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all'apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d'appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara.

    6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.

    7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell'offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell'amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell'articolo 88 (parole soppresse) del d.lgs. 163/2006.

    8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

    9. L'amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell'offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.



    CAPO III - CONTRATTI APERTI PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

    Art. 10 Ricorso a contratti aperti

    1. La Regione Toscana - Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all'articolo 53 della legge per l'acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.

    2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto.

    3. La struttura della Giunta regionale competente all'affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell'avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica.



    Art. 11 Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti

    1. La Regione, quando procede all'affidamento di un contratto aperto ai sensi dell'articolo 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all'articolo 5 lettere a), b), c), d) e) ed l), la verifica della sussistenza delle condizioni per l'adesione di cui all'articolo 15.

    2.Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell'adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase (parole soppresse) di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto.



    Art. 12 Disposizioni procedurali

    1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.

    2. Il bando o la lettera d'invito a gara e il capitolato speciale d'appalto indicano, oltre agli altri elementi, l'impegno che l'aggiudicatario deve assumere ai sensi dell'articolo 14 e l'importo massimo messo a disposizione per l'adesione da parte degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.



    Art. 13 Cauzione definitiva

    1. L'aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs.163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell'adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.

    1 bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell'invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio.



    Art. 14 Stipula del contratto aperto

    1. Dopo l'aggiudicazione, la Regione Toscana - Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l'impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l'impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.



    Art. 15 Adesione

    1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l'utilizzo di un'apposita procedura telematica, indicando l'importo contrattuale di adesione.

    2. Il Consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma 1.

    3. L'adesione è subordinata:

    a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell'articolo 11;

    b) al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto;

    c) alla costituzione, ove prevista, da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all'articolo 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.

    4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l'adesione.



    Art. 16 Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto

    1. Alla gestione ed all'esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti.

    2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l'esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comporta- mento dell'aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell'esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell'articolo 17.



    Art. 17 Inadempimento del contratto

    1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all'applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.

    2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.



    PARTE II - DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE

    CAPO I - DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

    Art. 18 Programmazione di forniture e servizi

    1. Nell'ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell'anno di programmazione.

    2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell'articolo 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge.

    3.Il programma annuale dei contratti di cui all'articolo 51 della legge è aggiornato entro il 31 luglio. Nell'anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell'aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all'articolo 51, comma 4, della legge.



    Art. 19 Programmazione di lavori pubblici

    1. Nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.

    2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.

    3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale.

    4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all'articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all'elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell'approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all'elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell'elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità.

    5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale.

    6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.



    Art. 20 Modulistica relativa alle procedure di affidamento

    1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi.

    2. Nell'ambito della modulistica generale, il dirigente responsabile del contratto approva la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.



    Art. 20 bis Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico

    1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.

    2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.



    Art. 21 Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusi

    1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.

    2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all'articolo 32.

    3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all'amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all'immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 32 e l'affidamento è condizionato risolutivamente all'esito degli stessi.

    4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.



    Art. 21 bis Controlli nei procedimenti contrattuali

    1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell'attività, i controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 38 della legge, possono essere effettuati dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal Consiglio regionale mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita dall'amministrazione regionale.

    2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità, l'indicazione dei certificati acquisiti, l'indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l'accesso ad essi ove necessario.



    Art. 21 ter Nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità

    1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell'amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.

    2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C.

    3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un'apposita commissione composta da due o tre soggetti.

    4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

    5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.

    6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti:

    a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell'attività di collaudo o verifica;

    b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell'attività di collaudo o verifica;

    c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell'attività di collaudo o verifica.

    7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale).

    8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell'importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell'importo dell'appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell'eventuale necessità della verifica di conformità in corso d'opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.

    9. Nell'ipotesi di carenza all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine Idi verificare la possibilità di attribuire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l'incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.

    10. Nell'ambito delle intese che disciplinano i rap- porti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.



    Art. 21 quater Affidamenti con modalità telematica

    1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"):

    a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ristretta;

    b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro;

    c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro.

    2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma 1 possono essere effettuate le altre procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.

    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui agli articoli 3, 28 e 34.

    4. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica. La lettera d'invito è conservata sul sito ed è consultabile nell'area riservata di ciascun operatore.

    5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4.



    CAPO II - CONTRATTI ESCLUSI

    Art. 22 Disposizioni generali

    1. I contratti esclusi sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall'articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell'Allegato II B al d.lgs.163/2006, di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo.

    2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all'articolo 19 del d.lgs. 163/2006, i quali sono disciplinati dal d.lgs.163/2006, dall'articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.



    Art. 23 Avviso e pubblicità

    1. Per l'affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d'interesse ad essere invitati alla procedura.

    2. L'avviso indica l'oggetto e l'importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs.163/2006, nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all'affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.

    3. 29L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

    3 bis.L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/2006.

    4. In relazione alla natura e all'importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.

    5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.



    Art. 24 Invito a gara

    1. I soggetti che hanno manifestato l'interesse sono invitati dall'Amministrazione a presentare l'offerta.

    2. L'invito a gara contiene in particolare:

    a) l'oggetto e l'importo stimato del contratto;

    b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;

    c) il termine di presentazione dell'offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito;

    d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

    e) i motivi di non ammissione o di esclusione;

    f) l'indicazione del responsabile unico del procedimento.



    Art. 25 Garanzie

    1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'articolo 75 del d.lgs.163/2006.

    2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all'esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs.163/2006.



    Art. 26 Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto

    1. La valutazione dell'aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.

    2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell'Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.

    3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.

    3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

    4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.

    4 bis. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell'ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.



    CAPO III ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI

    Art. 27 Tipologie di spesa eseguibili in economia

    1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti:

    a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all'Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;

    b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all'Amministrazione compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;

    c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;

    d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;

    e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;

    f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;

    g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro;

    h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;

    i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;

    j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

    k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;

    l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

    m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;

    n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;

    o) spese per le attrezzature, di proprietà dell'Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell'Amministrazione regionale;

    o bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;

    p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;

    q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell'Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;

    r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l'acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze;

    s) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse dell'amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;

    t) spese per l'acquisto, l'addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l'assolvimento di compiti istituzionali dell'Amministrazione regionale;

    u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;

    v) spese assicurative obbligatorie per legge;

    w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;

    x) spese per l'acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell'Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all'articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;

    y) abrogata

    y bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:

    1) l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 261, comma 5, e all'articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010;

    2) l'affidamento della progettazione di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010;

    3) l'affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010;

    4) l'affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all'articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006;

    5) servizi di verifica di progetti di cui all'articolo 48 del d.p.r. 207/2010;

    y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell’attività fitosanitaria regionale;

    y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;

    y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l'attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;

    y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;

    y septies) spese per l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;

    y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico.

    2. Il ricorso all'acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.

    3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all'articolo 125 comma 10 secondo capoverso del d.lgs. 163/2006, per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006.



    Art. 28 Consultazione degli operatori economici

    1. Per l'affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell'articolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.

    2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l'interesse.

    3. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

    4. L'avviso contiene una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, l'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

    5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all'avviso il capitolato speciale d'appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.

    6. abrogato

    7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima di procedere all'affidamento valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.



    Art. 29 Ordinazione di fabbisogno presunto

    1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all'anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall'articolo 27 per la specifica tipologia.



    Art. 30 Atto di affidamento e stipula del contratto

    1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.

    2. abrogato

    3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l'indicazione dell'oggetto e dell'importo della spesa.

    4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all'articolo 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell'anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un'apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell'ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.



    Art. 31 Affidamenti in economia con modalità telematica

    abrogato



    Art. 32 Controlli

    1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l'utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l'acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l'impiego di manodopera presso l'Amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l'Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.

    2. abrogato

    3. abrogato



    CAPO IV - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI

    Art. 33 Tipologie di spesa eseguibili in economia

    1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell'ambito delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all'articolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006.

    2. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'articolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:

    a) OPERE EDILI

    a.1) Realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione.

    a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere.

    a.3) Scavi e movimenti di terra.

    a.4) Realizzazione di strutture portanti.

    a.5) Realizzazione di murature in genere.

    a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).

    a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture.

    a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano.

    a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.

    a.10) Impermeabilizzazioni.

    a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico.

    b) OPERE DA FALEGNAME

    b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.

    b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.

    c) OPERE DA FABBRO

    c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.

    c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.

    d) OPERE DA VETRAIO

    d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.

    e) OPERE DI AUTOMAZIONE

    e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).

    f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE

    f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.

    f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.

    g) OPERE DA LATTONIERE

    g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.

    h) OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO

    h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).

    i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI

    i1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.).

    l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

    l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).

    m) OPERE ANTINCENDIO

    m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.

    m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.

    n) OPERE DI SICUREZZA

    n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisionali o permanenti di sicurezza.

    n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.

    n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

    n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008.

    o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

    o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.

    2 bisI lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all'articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d'importo previsti dall'articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell'ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria:

    a) BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TUTELA

    a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004.



    Art. 34 Consultazione degli operatori economici

    1. Per l'affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell'indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d'interesse.

    2. L'avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell'Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.

    3. L'avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell'importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all'articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l'affidatario del contratto, nonché la previsione dell'eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.

    4. Nell'avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.

    5. Qualora l'avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d'interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse.



    Art. 35 Atto di affidamento e stipula del contratto

    1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto.

    2. abrogato

    3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l'indicazione dell'oggetto e dell'importo della spesa.

    4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all'articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell'anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un'apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell'ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.



    Art. 36 Affidamenti in economia con modalità telematica

    abrogato



    CAPO V - UFFICIALE ROGANTE

    SEZIONE I - ATTRIBUZIONI

    Art. 37 Funzioni dell'ufficiale rogante

    1. Ai sensi dell'articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l'ufficiale rogante:

    a) riceve, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all'articolo 41;

    b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;

    c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;

    d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l'espletamento della loro attività contrattuale.

    2. Inoltre, l'ufficiale rogante:

    a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;

    b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;

    c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.

    3. L'ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.



    Art. 38 Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti

    1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.

    2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.

    3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l'entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all'Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l'attività prestata dall'ufficiale rogante.



    Art. 39 Limiti al ricevimento degli atti

    1. L'ufficiale rogante non può ricevere atti:

    a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

    b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

    c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi.

    2. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.



    Art. 40 Raccolta

    1. L'ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato "Raccolta progressiva degli atti". Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.

    2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.

    3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:

    a) il numero progressivo;

    b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;

    c) la data dell'atto;

    d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;

    e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;

    f) l'indicazione dei contraenti;

    g) l'annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.

    4. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.

    5. L'archivio degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.



    Art. 41 Repertorio e registrazione degli atti

    1. Presso l'ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro.

    2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.

    3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:

    a) il numero progressivo;

    b) la data dell'atto;

    c) la natura dell'atto ricevuto;

    d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;

    e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo;

    f) l'annotazione degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata;

    g) eventuali osservazioni.

    4. L'ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall'autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.

    5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull'imposta di registro.

    6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.

    7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all'ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell'avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.

    8. L'ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.



    Art. 42 Sigillo

    1. Il sigillo dell'ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: "REGIONE TOSCANA -nome e cognome - ufficiale rogante".

    2. Il sigillo è apposto in calce all'originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante.



    Art. 43 Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale

    1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica - amministrativa sono a carico del privato contraente.

    2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di registro.

    3. Le spese per la stesura dell'originale dell'atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.

    4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0.25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte.

    5. L'ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.

    6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell'omissione degli allegati.



    Sezione II - Disciplina dell'incarico

    Art. 44 Requisiti e nomina

    1. L'incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.

    2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

    a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;

    b) la compiuta pratica notarile;

    c) la specifica esperienza in materia contrattuale;

    d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.

    3. L'incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o più dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresì la durata dell'incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

    4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:

    a) riceve dal Direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all'articolo 42;

    b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo Direttore generale, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo stesso.



    Art. 45 Cessazione dall'incarico

    1. L'incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinunzia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del Direttore generale competente in materia di contratti.

    2. La rinunzia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al Direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d'atto da parte di quest'ultimo.



    Art. 46 Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante

    1. L'incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.

    2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico:

    a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;

    b) la compiuta pratica notarile;

    c) la specifica esperienza in materia contrattuale;

    3. L'incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.

    4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione "ufficiale rogante sostituto":.



    Art. 47 Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante

    1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell'ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all'articolo 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).



    Art. 48 Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione

    1. L'Amministrazione stipula, ai sensi dell'articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.



    PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 49 Disposizioni di indirizzo e coordinamento

    1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l'omogeneo comportamento degli uffici nell'esercizio dell'attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.



    Art. 50 Disposizione transitoria

    abrogato



    Art. 51 Abrogazioni

    1. Sono abrogati:

    a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale");

    b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale", emanato con d.p.g.r. 5 settembre 2001, n. 45/R).



    Art. 52 Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.




  • TRENTO


  • PROVINCIA DI TRENTO L.P. DEL 23 MARZO 2020, N. 2 - ACCELERAZIONE APPALTI EMERGENZA COVID

    PROVINCIA DI TRENTO LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N. 2

    Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

    (b.u. 23 marzo 2020, n. 12, straord. n. 2)

    Vedi anche l'art. 20 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3 e l'art. 35 della l.p. 28 dicembre 2020, n. 16



    CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI

    Art. 1 Termini di versamento dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) per il periodo d'imposta 2020

    1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014.



    CAPO II - DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

    Art. 2 Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea

    1. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. Ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Con regolamento possono essere definiti criteri e modalità per l'applicazione di questo comma.

    1 bis. Nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria e sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica e per attività di ricerca scientifica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, o consistenti in interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, la Giunta provinciale definisce un elenco di lavori, servizi, forniture nonché di servizi di ingegneria e architettura, della Provincia, dei suoi enti strumentali o di altre amministrazioni aggiudicatrici compresi nel sistema provinciale integrato previsto dall'articolo 79 dello Statuto, per i quali le amministrazioni aggiudicatrici operano in deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, fermo restando quanto previsto da quest'articolo. Per ogni intervento individuato nell'elenco, la Giunta provinciale nomina il soggetto responsabile che, con propria determinazione motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Questo comma si applica, inoltre, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese e i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.

    2. omissis

    3. Nei lavori l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei seguenti elementi, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione:

    a) il rapporto tra l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate, i nominativi dei singoli subappaltatori e la ualità organizzativa delle risorse impiegate da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione del contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016); resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle work breakdown structures (WBS);

    b) l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori;

    c) per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto.

    4. omissis

    5. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura qualitativa se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto.

    5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per l'affidamento di servizi e forniture le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare gli elementi di valutazione previsti dal comma 3, in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre a elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

    6. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

    6 bis. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

    7. omissis

    8. omissis

    8 bis. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito.

    9. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.



    Art. 3 Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea

    01. Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020.

    1. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 possono sempre procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti.

    2. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento seleziona, ove esistenti, almeno dieci operatori economici per lavori di importo inferiore a un milione di euro o di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee.

    2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

    3. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso. Se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge. Si applicano i commi 5, 6 e 6 bis dell'articolo 2; con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale, conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, in caso di ricorso esclusivo ad uno o più dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

    4. omissis

    5. omissis

    5 bis. Fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per gli affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre ad elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente di natura quantitativa o tabellare non nomina la commissione tecnica.

    5 ter. Negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di affidamento diretto, aumentati a quattro mesi negli altri casi.

    5 quater. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, l'amministrazione aggiudicatrice non richiede le garanzie per la partecipazione alla procedura, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che l'amministrazione aggiudicatrice indica nell'atto di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia per la partecipazione alla procedura, il relativo ammontare è dimezzato.

    6. Quest'articolo si applica alle procedure la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

    6 bis. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avvengono nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, del principio di rotazione, dei criteri in materia ambientale e delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse.



    Art. 4 omissis

    Articolo abrogato dall'art. 30 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.



    Art. 4 bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento

    1. L'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito e allega la documentazione eventualmente richiesta. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, nonché il contratto di avvalimento, in conformità alla normativa statale. La dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione è esaminata per l'aggiudicatario ai soli fini delle verifiche previste dal comma 2.

    2. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al fine della stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, in modo che nessun appalto sia affidato a un operatore economico che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

    4. Se in sede di verifica, ai sensi del comma 3, la prova non è fornita o non sono confermati l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria. L'amministrazione aggiudicatrice segnala il fatto alle autorità competenti.

    5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

    6. L'aggiudicazione è dichiarata al termine della procedura e non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice.



    Art. 5 Semplificazione degli affidamenti a operatori economici iscritti in elenchi

    1. Al fine dell'iscrizione nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, gli operatori rendono una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine all'assenza dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria all'iscrizione. A tal fine l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE). L'operatore economico rinnova la propria dichiarazione ogni sei mesi e, in caso di variazione dei dati forniti e delle dichiarazioni rese, aggiorna entro dieci giorni la propria posizione; in ogni caso l'operatore economico può chiedere la sospensione della propria iscrizione.

    2. Con cadenza annuale la struttura provinciale competente per la gestione dell'elenco verifica l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di selezione eventualmente stabiliti su un campione significativo di operatori economici non inferiore al 6 per cento degli iscritti nell'elenco previsto dal comma 1. Se è accertato, in contraddittorio con l'operatore economico, il mancato possesso dei requisiti, è disposta la sospensione dell'operatore economico dall'elenco per un periodo da tre a dodici mesi e la segnalazione alle autorità competenti.

    3. Al momento dell'indizione della procedura per l'affidamento di lavori, servizi o forniture effettuati selezionando gli operatori economici dall'elenco previsto dal comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice richiede agli operatori economici invitati di dichiarare solamente il possesso di eventuali ulteriori criteri di selezione, se necessari per la specifica procedura, e verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei criteri di selezione richiesti.

    4. La Provincia può affidare la funzione di controllo delle dichiarazioni rese ai sensi di quest'articolo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Gli stati, le qualità personali e gli altri fatti che sono controllati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, ai sensi di questo comma, sono individuati nell'accordo di programma previsto dall'articolo 19 (Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; l'accordo regola anche gli altri aspetti connessi allo svolgimento della predetta attività.

    5. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, può verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

    6. Per l'autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori non vengono effettuati se il subappaltatore è iscritto nell'elenco previsto dal comma 1 o è abilitato al mercato elettronico provinciale.

    7. omissis

    8. Quest'articolo si applica alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data in entrata in vigore di questa legge, ad eccezione del comma 6, che si applica anche alle autorizzazioni al subappalto relative a contratti già stipulati.



    Art. 6 omissis

    Articolo abrogato dall'art. 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020



    Art. 7 Ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici

    1. Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in atto e per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applicano quanto previsto da quest'articolo.

    2. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico in deroga a quanto previsto dal capo X della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 non è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo in ordine al ricorso all'affidamento di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di validazione del progetto quando la progettazione è oggetto del contratto di appalto. Non è inoltre richiesto il parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario, in ordine a varianti a contratti in corso di esecuzione, senza aumento di spesa rispetto all'importo finanziato per l'opera e di importo inferiore al 20 per cento dell'importo originario di contratto, purché l'incidenza delle modifiche rientranti nel caso previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera f), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sia di importo inferiore al 5 per cento dell'importo originario di contratto.

    2 bis. Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente comma si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19.

    2 ter. In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per ragioni di urgenza previste dalla normativa statale. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

    2 quater. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

    3. Il responsabile del procedimento, anche in assenza di specifica indicazione nel provvedimento a contrarre, può autorizzare la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia.

    4. omissis

    5. Lo svolgimento delle sedute pubbliche di gara non è obbligatorio in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici.

    6. Per gli anni 2020 e 2021, in deroga alla normativa provinciale vigente, la Provincia e gli enti locali sono autorizzati a liquidare agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, le prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.

    7. Quest'articolo si applica anche con riguardo a procedure di gara in corso e a contratti già stipulati alla medesima data.



    Art. 7 bis Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della realizzazione di lavori pubblici

    1. omissis

    2. In ragione della situazione venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 11 giugno 2019, n. 2 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività), nelle more dell'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 33 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, la dichiarazione di regolarità retributiva prevista dall'articolo 43, comma 5, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è rilasciata dalla struttura competente in materia di lavoro per un campione di richieste definito sulla base di criteri stabiliti dalla struttura medesima che tengano conto, fra l'altro, del valore e della durata dell'appalto, nonché dell'esito di controlli precedenti effettuati sulla medesima impresa. Le richieste non rientranti nel campione sono comunicate tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice che può procedere al pagamento del corrispettivo dovuto a prescindere dal rilascio della predetta dichiarazione di regolarità retributiva.



    Art. 7 ter Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

    1. Nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

    2. I costi di cui al comma 1 si riferiscono a tutti gli apprestamenti e ai dispositivi individuali e collettivi finalizzati al contenimento del rischio da Covid-19. Tali costi sono stabiliti dall'elenco provinciale dei prezzi o da specifiche disposizioni provinciali.

    3. Si applicano le disposizioni statali intervenute successivamente a questa legge che prevedono forme complessivamente migliorative per gli operatori economici per il riconoscimento dei costi di cui al comma 1.

    4. Per i fini di quest'articolo viene destinata per l'anno 2020 una quota pari a 2 milioni di euro dei fondi di riserva stanziati nell'unità di voto 20.01 (Fondi e accantonamenti - fondi di riserva).



    Art. 7 quater Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria

    1. Per gli anni 2020 e 2021, in relazione agli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla continuità delle attività didattiche, con riguardo agli appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria assegnati da amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, anche già stipulati alla data di entrata in vigore di questo comma, può essere corrisposta al prestatore un'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento dell'importo contrattuale nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascun anno. In tali casi la durata del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di un anno, fermo restando il rispetto dell'importo contrattuale complessivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le disposizioni attuative di questo comma.



    Art. 8 Disposizioni finali e transitorie

    1. In considerazione della situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge possono essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che devono esprimersi entro cinque giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine il parere si intende favorevole senza condizioni. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

    2. Per quanto non diversamente disposto da questa legge, continua a trovare applicazione la normativa provinciale in materia di contratti pubblici. Con riguardo alla partecipazione dei consorzi alle procedure di affidamento di contratti pubblici si applica la normativa statale.

    2 bis. Questo capo si applica alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 e agli altri soggetti che sono tenuti all'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

    2 ter. Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.

    2 quater. Gli articoli 2, 3, 4 e i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell'articolo 7, come modificati o inseriti dalla sezione VI della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo la data di entrata in vigore del presente comma.

    2 quinquies. Gli articoli 2, 3, 4 bis, 6 e 7 bis, come modificati o introdotti dall'articolo 29 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito è inviata dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge provinciale.



    Art. 9 omissis

    Articolo modificativo dell'art. 73 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



    CAPO III - DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SULLA SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ

    Art. 10 Misure per i lavoratori

    1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".



    Art. 11 Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

    1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altre intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

    2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1.



    Art. 12 Misure a sostegno delle imprese del settore agricolo

    1. Per favorirne l'accesso al credito, l'articolo 34 sexies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), si applica anche alle imprese del settore agricolo operanti sul territorio provinciale.



    Art. 13 Sospensione delle misure di condizionalità

    1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffusione del virus COVID-19 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo gli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale", nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel vigente "Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

    2. Le disposizioni di quest'articolo valgono anche per le domande già presentate per le quali non è stato adottato il provvedimento di riconoscimento del beneficio alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

    3. Il termine di sospensione può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.



    CAPO IV - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI

    Art. 14 Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

    1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

    2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

    3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

    4. La Provincia può prorogare fino al 31 dicembre 2021 le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli.



    Art. 15 Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni

    1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi, della fase istruttoria della loro liquidazione e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma.



    Art. 16 Disposizioni in materia di agevolazioni

    1. Le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo sono erogate sulla base della documentazione prodotta nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020.

    2. Con riferimento alle agevolazioni per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di quest'articolo e per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento sono ammesse a finanziamento, nel rispetto dei relativi stanziamenti di bilancio previsti alla data di entrata in vigore di questa legge, sulla base della documentazione prodotta e nei limiti delle spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020 e consentite in base ai criteri vigenti alla data di presentazione della domanda.

    2 bis. Per le iniziative, eventi e manifestazioni le cui domande sono state già ammesse a finanziamento, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo già concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19, ancorché già sostenute alla data di entrata in vigore di questo comma.

    3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione di quest'articolo.



    Art. 16 bis Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali

    1. Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a:

    a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;

    b) gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo.

    2. La Giunta provinciale può individuare gli interventi del medesimo anno di riferimento che sono incompatibili con l'agevolazione prevista dal comma 1 o non possono essere cumulati con la medesima, nonché le modalità di cumulo con altri interventi previsti dalla vigente normativa statale o provinciale.

    3. Alle agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni di carattere culturale si applica l'articolo 16, commi 1 e 2, facendo riferimento a spese sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima del 26 ottobre 2020.

    4. Per eventi, iniziative e manifestazioni di carattere culturale ammesse a finanziamento negli anni 2020 e 2021, anche nel caso di riprogrammazione, la Provincia, nei limiti del contributo concesso, può considerare tra le spese ammissibili anche le spese riconducibili alla riprogrammazione e quelle sostenute per garantire l'applicazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19.

    5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari, le spese ammissibili, le tipologie e i criteri d'intervento per l'accesso al fondo, con riferimento ai mancati incassi o alla diminuzione del volume di attività, nonché ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

    6. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere che una quota del fondo sia utilizzata per il finanziamento di specifici progetti volti al rilancio del settore, secondo criteri e modalità previsti dalla medesima deliberazione.

    7. Per l'anno 2020, il fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo, di cui al comma 1, continua ad essere disciplinato da questo articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2021.



    CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'ACCRESCIMENTO DELL'EFFICIENZA DEL SISTEMA PROVINCIALE

    Art. 17 Proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

    1. Per garantire la continuità del pubblico servizio erogato in relazione alla situazione di emergenza sanitaria, il termine di durata dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), avviati e non conclusi o avviati successivamente alla data di entrata in vigore di quest'articolo è prorogato di sessanta giorni.

    2. Il termine previsto dal comma 1 può essere ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta provinciale al protrarsi della situazione di emergenza.



    Art. 18 Verifica straordinaria sui contributi

    1. Al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse, i contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali sono revocati in caso di inutile esperimento delle modalità di informazione disciplinate con deliberazioni della Giunta provinciale. Queste deliberazioni individuano le modalità di informazione anche in modo differenziato con riferimento ai soggetti beneficiari, ai settori d'intervento e alla disciplina provinciale in base alla quale è stato concesso il contributo. Le deliberazioni definiscono criteri e modalità di applicazione di quest'articolo e ogni altro elemento necessario alla sua attuazione.



    Art. 19 omissis

    Articolo introduttivo dell'art. 75 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997; il testo del nuovo articolo, quindi, è riportato in quest'ultima legge



    Art. 20 omissis

    Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



    Art. 21 omissis

    Articolo modificativo dell'art. 9 della l.p. 11 settembre 1995, n. 11; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



    Art. 22 omissis

    Articolo modificativo dell'art. 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo



    Art. 23 Termini relativi agli adempimenti correlati alla disciplina dell'armonizzazione di bilanci pubblici

    1. I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il COVID-19.



    CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

    Art. 24 Disposizioni finanziarie

    1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

    2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

    3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

    4. Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).

    5. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il personale.

    6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

    7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).



    Art. 25 Entrata in vigore

    1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  • PROVINCIA DI TRENTO D.P.P DEL 27 APRILE 2020, N. 4-17/LEG - REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI EMERGENZA COVID

    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg

    Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19

    (b.u. 27 aprile 2020, n. 17, straord. n. 2)

    CAPO I - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N. 2 (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI) RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

    Art. 1 Affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

    1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 (di seguito denominata legge provinciale), selezionano da dieci a venti operatori economici, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero o il caso in cui non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici da elenchi aperti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

    2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

    3. omissis

    4. L’offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall’elenco prezzi predisposto dall’amministrazione e allegato alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell’offerta a prezzi unitari.

    5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

    6. Il progetto messo in gara individua le lavorazioni omogenee, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, che non possono essere frazionate fra più subappaltatori.

    7. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 4 della legge provinciale.



    Art. 2 Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

    1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale, selezionando almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico o elenchi aperti o, in mancanza, tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

    2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016.

    3. omissis

    4 L’offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall’elenco prezzi o da altri elaborati progettuali contenenti i prezzi predisposti dall’amministrazione e allegati alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell’offerta a prezzi unitari.

    5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

    6. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 4 della legge provinciale.



    Art. 3 omissis

    Note al testo Articolo abrogato dall'art. 3 del d.p.p. 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.



    Art. 4 Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

    1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale si dispone quanto segue:

    a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione di subappalto, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione:

    1) delle lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare;

    2) dei relativi importi come risultanti dal computo metrico estimativo posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per le prestazioni di servizi e forniture, distinguendo i subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali e quelli a imprese diverse; in caso di subappalto a raggruppamenti temporanei tra imprese, la predetta distinzione è effettuata in base alla quota di partecipazione al raggruppamento delle microimprese, piccole e medie imprese locali;

    3) per ciascuna lavorazione o prestazione oggetto di subappalto, del nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa, il codice fiscale e la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

    4) della percentuale di addetti propri e dei subappaltatori dipendenti a tempo indeterminato con un'anzianità rispettivamente, presso l'offerente o il subappaltatore, pari o superiore a 5 anni, residenti nel territorio della provincia di Trento, che intende impiegare quale manodopera nell'esecuzione del contratto rispetto al numero complessivo di manodopera impiegata da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;

    b) al fine del rispetto del divieto di frazionare tra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il relativo importo, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per i lavori e le prestazioni principali e secondarie, con il relativo importo, per i servizi e le forniture. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la possibilità di limitare il subappalto con riferimento alla prestazione principale o alle lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente;

    c) l'attribuzione del punteggio avviene secondo la formula stabilita nell'allegato B, con attribuzione di massimo trenta punti, che tiene in considerazione:

    1) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto;

    2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali;

    3) il valore economico delle lavorazioni che l'operatore economico intende realizzare in proprio;

    4) l'incidenza percentuale della manodopera avente le caratteristiche di cui alla lettera a), numero 4), impiegato da tutte le imprese esecutrici rispetto al numero totale di manodopera impiegato nell'esecuzione del contratto;

    d) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la produzione, con riferimento ai subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali indicati in offerta, del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento in subappalto, per tutti i subappaltatori indicati in offerta; la mancata produzione della documentazione richiesta comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura;

    e) in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali è stato calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altri subappaltatori aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto è resa solo se sono rispettate queste condizioni;

    f) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica, anche a campione, che l'appaltatore impieghi gli addetti di cui alla lettera a), numero 4), per l'esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni indicate in sede di offerta tecnica sulla base di un registro conservato in cantiere nel quale quotidianamente l'appaltatore annota nominativamente gli operai presenti. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità dei lavoratori impiegati in cantiere.

    g) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, con una tolleranza del 5 per cento su ciascuna dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, può disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1 per cento dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito in gara secondo gli affidamenti in subappalto o le prestazioni effettivamente eseguiti. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.

    2. Con riferimento all’elemento di valutazione previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge provinciale si dispone quanto segue:

    a) il progetto posto a base di gara indica l’incidenza percentuale delle forniture necessarie per l’esecuzione del contratto sull’importo complessivo posto a base di gara;

    b) il bando o la lettera di invito richiede all’operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante la descrizione di tutte le forniture che intende acquisire per l’esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali e l’indicazione in percentuale dell’incidenza complessiva delle medesime forniture sull’importo delle forniture posto a base di gara; per ciascuna fornitura la dichiarazione reca altresì l’indicazione del fornitore, la ragione sociale, la sede legale o la sede operativa, il codice fiscale, nonché la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

    c) l'attribuzione del punteggio avviene rapportando il valore economico complessivo delle forniture che l'operatore economico intende acquisire per l'esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali, nel limite del valore economico complessivo delle forniture di progetto, al massimo valore economico complessivo delle forniture da acquisire da micro, piccole e medie imprese locali offerto in gara tra tutti i concorrenti; l'amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell’allegato B, con attribuzione di massimo venti punti;

    d) in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione verifica la coerenza con le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno determinato l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione, anche a campione, dei documenti di trasporto; i fornitori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre imprese aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità delle forniture. Il mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice può, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1 % dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione del contratto. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.

    3. Con riferimento all’elemento di valutazione previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge provinciale si dispone quanto segue:

    a) il bando o la lettera di invito richiede all’operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante il ribasso massimo rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara che si impegna ad applicare nell’esecuzione del contratto per le lavorazioni o le prestazioni oggetto di subappalto già indicate ai sensi del comma 1;

    b) l’amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell’allegato B, con attribuzione di massimo venti punti, assegnando il massimo punteggio al concorrente che ha indicato il minor ribasso massimo e punteggio 0 per valori di ribasso indicato pari o superiori al 35 % dei prezzi come risultanti dall’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per i servizi e le forniture;

    c) ai fini della stipula del contratto l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’aggiudicatario la consegna del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare il ribasso massimo indicato, per tutti i subappaltatori indicati in offerta;

    d) in sede di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta; non sarà in ogni caso rilasciata l'autorizzazione al subappalto nell'ipotesi in cui dal relativo contratto risulti un ribasso superiore a quello indicato in offerta.

    4. Si applicano le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 adottate in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019.

    5. È considerata impresa locale l’impresa che ha la sede legale o la principale sede operativa sul territorio della provincia di Trento e almeno l’80% dei dipendenti o soci lavoratori iscritti all’INPS della provincia di Trento.

    6. I pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione devono essere globalmente pari a cento. La lettera di invito è strutturata attribuendo al prezzo un peso ponderale non superiore al trenta per cento. Si applica la riparametrazione del punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica, a seguito della somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale.

    6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2020, l'avvenuta approvazione dei progetti di lavori alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2020 nel livello di progettazione da porre a base di gara costituisce di per sé motivazione sufficiente ai fini del possibile ricorso a criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo.



    Art. 5 Valutazione delle offerte anomale

    1. Se sono utilizzati esclusivamente uno o più elementi di valutazione di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, l'amministrazione, prima dell’attribuzione del punteggio alle offerte economiche, verifica le medesime offerte economiche mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

    a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;

    b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a), incrementata del 50% della media;

    2. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a tre.

    3. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



    Articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

    1. Per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all’applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.

    2. I costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.



    Art. 6 Disposizioni finali

    1. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, continua a trovare applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.



    CAPO II - DISPOSIZIONE TEMPORANEA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 19 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 (LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016)

    Art. 7 Disposizione temporanea relativa all’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

    1. Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020, la Provincia, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016, applica il principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo comma in conformità ai propri ordinamenti.



    CAPO III - MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIALE 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE "NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI" E DI ALTRE NORME PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI)

    Art. 8 - Art. 10 omissis

    Note al testo Articoli modificativi degli articoli 8, 52 e 178 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest’ultimo decreto)



    Allegato A omissis

    Note al testo Allegato abrogato dall'art. 5 del d.p.p. 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.



    Allegato B Metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

    Al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 30, utilizzando la seguente formula:

    Pi = Fi x Pmax

    dove,

    Pi = punteggio assegnato al singolo concorrente

    Pmax = punteggio massimo attribuito al criterio

    La componente f1, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1).

    La formula è di tipo quadratico, così espressa:

    Si = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto dal concorrente i-esimo

    Sm = valore economico medio delle lavorazioni subappaltate indicato dai concorrenti;

    Smax = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate indicato fra tutti i concorrenti

    La componente f2, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2).

    La formula è di tipo lineare, così espressa:

    Li = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto ad operatori locali da parte del concorrente i-esimo

    Lmax = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate ad operatori locali fra tutti i concorrenti

    La componente f3, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni che saranno eseguite in proprio dal concorrente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3).

    La formula è di tipo lineare, così espressa:

    Gi = valore economico delle lavorazioni eseguite in proprio dal concorrente

    Gmax= valore economico massimo delle lavorazioni eseguite in proprio fra tutti i concorrenti

    La componente f4, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita all'incidenza percentuale della manodopera impiegata dal concorrente e dai suoi subappaltatori e caratterizzata da elementi qualificanti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 4).

    La formula è di tipo lineare, così espressa:

    Ti = percentuale di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa dal concorrente i-esimo e dai suoi subappaltatori

    Tmax = percentuale massima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti concorrenti ed i loro subappaltatori

    Tmin = percentuale minima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti concorrenti ed i loro subappaltatori

    Al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

    dove,

    P = punteggio per il criterio in esame

    A = 20

    Ri = valore economico delle forniture previste in elenco prezzi che il concorrente i-esimo intende acquistare da ditte locali

    Rmax = valore economico massimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i concorrenti, da acquistare da imprese locali

    Rmin = valore economico minimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i concorrenti, da acquistare da imprese locali

    α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

    Valore di "r"

    Valore di "α"

    r < 10%

    0,30

    10% ≤ r < 20 %

    0,40

    20% ≤ r < 30 %

    0,60

    30% ≤ r < 40 %

    0,80

    40% ≤ r

    1,00

     

    Al criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

    dove,

    P = punteggio per il criterio in esame

    A = 20

    Ri = percentuale massima di ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che il concorrente i-esimo intende applicare ai propri subappaltatori;

    Rmin = minimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

    Rmax = massimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

    α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

     

    Valore di "r"

    Valore di "α"

    r < 10%

    0,30

    10% ≤ r < 20 %

    0,40

    20% ≤ r < 30 %

    0,60

    30% ≤ r < 40 %

    0,80

    40% ≤ r

    1,00

     
     

  • VALLE D’AOSTA


  • REGIONE VALLE D’AOSTA - ESTRATTI DI VARIE NORME SUI CONTRATTI PUBBLICI

    REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12

    Legge regionale in materia di lavori pubblici.

    (B.U. 27 giugno 1996, n. 29).

    (Abrogata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16 fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42)



    Art. 40bis (Consulta regionale per i lavori pubblici) (168)

    1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.

    2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

    a) dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;

    b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

    c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

    d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

    e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

    f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini professionali interessati;

    g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi professionali interessati;

    h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;

    i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.

    3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.

    4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell'ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.

    5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

    6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

    7. Spetta alla Consulta:

    a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;

    b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;

    c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

    d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;

    e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.

    8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita.



    Art. 40ter (Comitato ristretto)

    1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è composto:

    a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

    b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera e);

    c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettere f) e g);

    d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera h);

    e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera i).

    2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza della Consulta.

    3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

    4. Spetta al Comitato ristretto:

    a) procedere, su richiesta della Consulta, all'esame preliminare delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell'articolo 40bis, comma 6, è chiamata a deliberare;

    b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle opere pubbliche, anche mediante l'eventuale ricorso a consulenze esterne.



    Art. 41 (Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)

    1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.

    2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:

    a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;

    b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;

    c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;

    d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;

    e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;

    f) Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29

    3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.

    4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.

    5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione.

    6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.

    7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.

    8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:

    a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;

    b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;

    c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.

    9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:

    a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 euro, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;

    b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;

    c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

    10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.

    11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.

    12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.



    Art. 42 (Elenco prezzi)

    1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.

    2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40.

    2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta (175).

    3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

    4. Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19

    5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.

    6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.



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    REGIONE VALLE D’ASOTA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 16

    Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.

    (B.U. 3 agosto 2016, n. 34)



    CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

    Art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

    1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

    2. Al comma 2bis dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, le parole: "non economici" sono soppresse.

    3. Sono o restano abrogate, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

    a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42;

    b) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8));

    c) ogni altra disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.



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    REGIONE VALLE D’ASOTA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.

    (B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52)



    Art. 13 (Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA)

    1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA.

    2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA. fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.(5a)

    2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

    3. La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

    4. La SUA VdA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

    a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati;

    b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

    c) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati d'oneri e dei capitolati generali e speciali;

    d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni;

    e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

    f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

    g) nomina, d'intesa con l'ente aderente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

    h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

    i) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

    j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e, in particolare, per l'obiettivo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

    5. Le attività di cui al comma 4 possono essere ulteriormente dettagliate con deliberazione della Giunta regionale.

    6. I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:

    a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;

    b) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;

    c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

    6bis. Le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento, sono definite, quanto alle strutture regionali, dal programma triennale dei lavori pubblici.

    7. La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8.

  • VENETO


  • REGIONE VENETO L.R. DEL 7 NOVEMBRE 2003, N. 27 - DISPOSIZIONI SUI LAVORI PUBBLICI

    REGIONE VENETO L.R. DEL 7 NOVEMBRE 2003, N. 27

    DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE 1 2 3

    (BUR n. 106/2003 – Note in calce alla pagina)



    SOMMARIO

    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 – Finalità.

    Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

    CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 14

    Art. 3 – Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

    Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici. 16

    Art. 5 – Studi di fattibilità. 27

    Art. 6 – Responsabile del procedimento.

    CAPO III - PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 7 – Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.

    Art. 8 – Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.

    Art. 9 – Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo. 31

    Art. 10 – Verifica e validazione del progetto.

    Art. 11 – Qualificazione della committenza.

    Art. 12 – Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

    CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI

    Art. 13 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.

    Art. 14 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.

    Art. 15 – Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.

    Art. 16 – Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.

    Art. 17 – Efficacia del parere.

    Art. 18 – Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

    Art. 19 – Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.

    Art. 20 – Incompatibilità.

    Art. 21 – Compensi ai Commissari.

    CAPO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 22 - Conferenza di servizi.

    Art. 23 – Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale.

    Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.

    Art. 25 – Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.

    CAPO VI - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

    Art. 26 – Qualificazione delle imprese.

    Art. 27 – Appalti e concessioni.

    Art. 28 – Forme di pubblicità.

    Art. 29 – Lavori in economia.

    Art. 30 – Garanzie.

    Art. 31 – Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.

    Art. 31 bis - Offerte anomale.

    Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.

    Art. 32 – Licitazione privata semplificata.

    Art. 33 – Procedura negoziata.

    Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

    Art. 34 – Contratti e capitolati.

    Art. 35 – Ulteriore garanzia contrattuale.

    Art. 36 – Contabilità dei lavori e documenti contabili.

    Art. 37 – Varianti in corso d’opera.

    Art. 38 – Subappalti.

    Art. 39 – Interessi per ritardato pagamento.

    Art. 40 – Avviso ai creditori.

    Art. 41 – Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

    Art. 42 – Disposizioni in materia di sicurezza.

    Art. 43 – Disposizioni in materia di contenzioso.

    CAPO VII - FINANZA DI PROGETTO

    Art. 44 – Procedure di realizzazione.

    Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.

    Art. 45 – Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). 136

    Art. 46 – Misure incentivanti.

    CAPO VII BIS - LEASING IMMOBILIARE 137

    Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione.

    CAPO VIII - COLLAUDI

    Art. 47 – Elenco regionale dei collaudatori.

    Art. 48 – Nomina dei collaudatori.

    Art. 49 – Modalità e termini.

    CAPO IX - INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

    Art. 50 – Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.

    Art. 51 – Spese ammissibili a contributo.

    Art. 52 – Requisiti di ammissibilità a contributo.

    Art. 53 – Modalità dell’intervento regionale.

    Art. 54 – Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

    CAPO X - OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

    Art. 55 – Istituzione dell'Osservatorio regionale.

    Art. 56 – Compiti dell’Osservatorio regionale.

    Art. 57 – Commissione regionale degli appalti.

    Art. 58 – Compiti della Commissione regionale degli appalti.

    Art. 59 – Comunicazioni all’Osservatorio regionale.

    CAPO XI - INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 60– Definizione di interventi strategici di interesse regionale.

    Art. 61 – Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale.

    Art. 62 – Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.

    Art. 63 – Accordo quadro.

    Art. 64 – Dialogo competitivo.

    CAPO XII - NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

    Art. 65 – Individuazione delle zone classificate sismiche.

    Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.

    Art. 67 – Commissione sismica regionale.

    CAPO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

    Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi.

    Art. 69 – Norme di attuazione.

    Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione. 178

    Art. 70 bis - Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale. 182

    Art. 71 – Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi.

    Art. 72 – Ulteriori disposizioni transitorie.

    Art. 73 – Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

    Art. 74 – Abrogazioni.

    Art. 75 – Entrata in vigore.

    Art. 76 – Norma finanziaria.



    CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 1 – Finalità.

    1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale delle procedure di programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

    2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

    3. La presente legge persegue la promozione della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la trasparenza e la tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere pubbliche.

    4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:

    a) la programmazione dei lavori pubblici;

    b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;

    c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;

    d) l’adozione regionale di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi. 4



    Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

    1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli 5 insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

    2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:

    a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti: 6

    1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;

    2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA; 7

    3) a enti dipendenti dalla Regione

    4) omissis 8

    5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge; 9

    b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:

    1) agli enti locali;

    2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;

    3) agli organismi di diritto pubblico;

    4) ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 10

    c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67; 11

    d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

    d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima; 12

    d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale. 13

    3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’ articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.



    CAPO II - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 14

    Art. 3 – Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

    1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partenariato, 15 concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.



    Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici. 16

    1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) 17 di singolo importo pari o 18 superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori) 19. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate. 20.

    1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare. 21

    1 ter. Per gli interventi di importo dell’investimento superiore a 5.000.000 euro e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato previste dalla vigente normativa statale in materia di contratti pubblici, il relativo inserimento negli elenchi annuali di cui ai commi 1 e 1 bis è subordinato alla valutazione, da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’ / articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica finanziaria dell’intervento. 22

    2. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono adottati dalla Giunta regionale, approvati dal Consiglio regionale e pubblicati, secondo le modalità e nei termini disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. 23

    3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all’Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.

    4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.

    5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.

    6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi. 24

    7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.

    8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , “Nuove norme sulla programmazione”.

    9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove previsti, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale sono predisposti sulla base della documentazione prevista dalla normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori. Per i lavori di manutenzione è in ogni caso sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi. 25

    9 bis. Per la predisposizione da parte delle strutture regionali degli strumenti di programmazione di cui al presente articolo, la Giunta regionale destina specifiche risorse ai sensi dell’articolo 11, qualora si renda necessario ricorrere all’affidamento all’esterno del servizio di elaborazione della necessaria documentazione prevista dalla vigente legislazione in materia di programmazione dei lavori pubblici. 26



    Art. 5 – Studi di fattibilità. 27

    1. Gli studi di fattibilità sono elaborati tecnici di natura interdisciplinare finalizzati ad individuare una o più soluzioni ottimali in relazione ai bisogni da soddisfare e a definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali; essi devono comprendere una relazione indicante le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie, e un’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative e di sostenibilità ambientale.

    2. Nello studio di fattibilità, basato sul confronto tra più soluzioni, è verificata anche la possibilità di realizzare i lavori mediante l’utilizzo della tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, sulla base delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .

    3. A tal fine, gli studi di fattibilità debbono contenere altresì:

    a) i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell’opera finita in relazione all’esigenza pubblica da soddisfare;

    b) il piano economico finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività;

    c) l’analisi della sostenibilità gestionale dell’opera;

    d) la fattibilità e convenienza economica dell’impiego della tecnica della finanza di progetto, con particolare riguardo alle modalità di distribuzione degli oneri e rischi contrattuali, con specifico riferimento alle modalità di calcolo del canone negli anni;

    e) lo schema contrattuale nel quale vengono precisati reciproci diritti e obblighi ed eventuali clausole risolutive in conformità alle disposizioni del codice dei contratti pubblici;

    f) ogni altro elemento ritenuto utile od opportuno ai fini della valutazione.

    4. Per lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità sostituiscono il documento preliminare alla progettazione previsto dalle disposizioni regolamentari statali.

    5. Per lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro, gli studi di fattibilità includono il documento preliminare alla progettazione.

    6. I servizi e le prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza non sono finanziabili con le tecniche della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.



    Art. 6 – Responsabile del procedimento.

    1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.

    2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell’intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.

    3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

    4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice medesima.

    6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

    6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. 28



    CAPO III - PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 7 – Approvazione del progetto preliminare in assenza di copertura di spesa.

    1. Al fine di consentire l’accesso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 a forme di finanziamento pubblico per un intervento di lavori pubblici, l’approvazione del progetto preliminare di un intervento è consentita anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché dell’inclusione dell’intervento medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.

    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la realizzazione dell’intervento è comunque subordinata alla successiva inclusione del medesimo nell'atto di programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici.



    Art. 8 – Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.

    1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. 29

    2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo n. 163/2006. 30

    3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.

    4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.

    5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.

    6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.

    7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.



    Art. 9 – Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo. 31

    1. I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva. 32

    2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet. 33

    3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8.

    4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.



    Art. 10 – Verifica e validazione del progetto.

    1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.

    2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante, 34 qualora l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. 35

    3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l’impiego della tecnica dell’analisi del valore.



    Art. 11 – Qualificazione della committenza.

    1. Al fine di conseguire la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e di quelle degli enti locali competenti in materia di lavori pubblici, la Giunta regionale destina risorse per:

    a) il conseguimento della certificazione di qualità da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

    a bis) gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche; 36

    b) le attività connesse alla progettazione quali: indagini preliminari, redazione di studi di fattibilità, rilievi in genere, indagini geologiche, progettazioni preliminari, espletamento di appalti di servizi, procedure concorsuali di idee e di progettazione, elaborazione di progetti da inserire nella programmazione triennale in relazione ad opere di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico;

    c) la costituzione di uffici tecnici fra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge con lo scopo di favorire prioritariamente la redazione di studi di fattibilità, l’espletamento di attività di controllo della progettazione e dell'esecuzione di lavori nonché per la gestione delle procedure espropriative;

    d) le attività informative e di formazione professionale in materia di lavori pubblici con acquisizione delle attrezzature necessarie. Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la partecipazione del personale degli uffici tecnici ad attività di aggiornamento con cadenza almeno annuale.



    Art. 12 – Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

    1. Un apposito regolamento, determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture. 37

    2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale nonché i parametri per l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati dall’amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d’appalto.

    2 bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nonché di semplificazione nell’utilizzo e fruizione da parte degli operatori economici e degli enti del settore, i prezziari di cui al comma 2 sono resi disponibili in modalità esclusivamente elettronica. 38

    2 ter. La Giunta regionale, nel provvedimento di approvazione della disciplina regionale in tema di corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, definisce altresì i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo da destinare alla realizzazione dei progetti innovativi attinenti le attività di cui al comma 2 bis. 39

    2 quater. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare atti di indirizzo di natura vincolante per i beneficiari del contributo regionale, in merito alla definizione delle modalità di realizzazione dei lavori di interesse regionale assistiti dal medesimo contributo regionale, soggetti alle disposizioni del Capo IX della presente legge o di altre leggi regionali in materia di lavori pubblici. 40

    3. Con provvedimento di Giunta regionale sono definiti i limiti e le modalità per la stipula, interamente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, responsabilità del procedimento.



    CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI

    Art. 13 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.

    1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:

    a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;

    b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;

    c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura; 41

    d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

    e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

    f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

    g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;

    h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;

    i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;

    j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;

    l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;

    m) omissis 42

    n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;

    o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;

    p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto;

    q) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. 43

    2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.

    3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’ articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.

    4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:

    a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica oggetto di esame;

    b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.

    5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell’argomento stesso.

    6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario 44 della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.



    Art. 14 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.

    1. La CTR lavori pubblici esprime parere:

    a) su progetti 45 di lavori pubblici di competenza regionale, di livello 46 di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

    b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;

    c) se richiesto dalla stazione appaltante 47 sulle controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;

    d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

    e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

    f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.



    Art. 15 – Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.

    1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).

    2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:

    a) il dirigente della struttura regionale 48 competente, con funzioni di presidente;

    b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;

    c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell’amministrazione provinciale competente per territorio;

    d) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto 49 competente per territorio;

    e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico; 50

    f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici o difesa del suolo; 51

    g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;

    h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente o geologia o ciclo dell’acqua. 52

    3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).

    4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:

    a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica o un suo delegato;

    b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.

    5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all’argomento trattato.

    6. Funge da segretario un funzionario 53 della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.



    Art. 16 – Commissione tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici – Competenze.

    1. La CTRD lavori pubblici esprime parere:

    a) su progetti 54 di lavori pubblici di competenza regionale, di livello 55 di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a);

    b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lett. a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;

    c) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

    d) su questioni attinenti lavori di competenza regionale, di qualsiasi importo e tipologia, su richiesta del responsabile del procedimento;

    e) su argomenti per i quali sia fatta richiesta da parte della Giunta regionale;

    f) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale vigente.



    Art. 17 – Efficacia del parere.

    1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore, 56 sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.

    2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri. 57



    Art. 18 – Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

    1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:

    a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all’ articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

    b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.

    2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di 58 energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.



    Art. 19 – Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.

    1. La CTR lavori pubblici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

    2. La CTRD lavori pubblici è costituita con decreto del segretario regionale competente in materia di lavori pubblici.

    3. Salvo per i soggetti di cui alla lettera c), comma 1 dell’articolo 13, i componenti della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici possono essere sostituiti, di volta in volta, da funzionari a tal fine delegati.

    4. Per la validità delle sedute della CTR lavori pubblici e della CTRD lavori pubblici è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

    5. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo. 59



    Art. 20 – Incompatibilità.

    1. Non possono essere componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società, abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per servizi, forniture o lavori alla cui spesa concorra l'amministrazione regionale.



    Art. 21 – Compensi ai Commissari.

    1. Ai componenti degli organi consultivi di cui al presente Capo è corrisposto, qualora spettante ai sensi della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”, un gettone di presenza per ogni seduta.



    CAPO V - APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 22 - Conferenza di servizi.

    1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla 60 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, 61 salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.

    2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all’ articolo 2, può indire la conferenza di servizi.

    3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

    4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione della Regione è designato dal Direttore di Area competente per materia oppure, nel caso le materie siano di competenza di più Aree, dal Segretario generale della programmazione che ne dà comunicazione al Comitato dei Direttori di cui all’articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””; il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente. 62

    5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi. 63

    6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.



    Art. 23 – Approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale relativi ad opere assoggettate a valutazione di impatto ambientale regionale o provinciale.

    1. Per l’approvazione di progetti di lavori pubblici di interesse regionale soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o provinciale, ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , ai fini dell’assunzione del giudizio di VIA e dell’approvazione del progetto definitivo si applicano le sole procedure semplificate di cui agli articoli 23 e 25 della stessa legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .

    2. Ai fini di cui al comma 1 i termini procedurali definiti dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 sono ridotti alla metà.

    Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.

    1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

    2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di sessanta 64 giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali. 65 In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica. 66

    2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore. 67

    2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale. 68

    2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. 69

    3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l’azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di programma è subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.



    Art. 25 – Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.

    1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata. 70

    2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge. 71

    3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato. 72

    3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:

    a) non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

    b) non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico. 73

    3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001. 74

    4. L’agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.



    CAPO VI - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

    Art. 26 – Qualificazione delle imprese.

    1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’ articolo 2, comma 2. 75

    2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili 76 dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato” nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni. In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge. 77



    Art. 27 – Appalti e concessioni.

    1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:

    a) asta pubblica;

    b) licitazione privata, anche semplificata;

    c) trattativa privata;

    d) appalto - concorso.

    2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.

    3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

    4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario. 78

    5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.

    6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b).

    7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.



    Art. 28 – Forme di pubblicità.

    1. Per gli appalti dei lavori di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta regionale e, per estratto, sul almeno due quotidiani regionali a maggior diffusione.

    2. Se l’importo dei lavori a base d’asta è inferiore a 500.000,00 euro, la pubblicazione è effettuata nell’albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante, nonché sul sito Internet di cui al comma 1.



    Art. 29 – Lavori in economia.

    1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro. Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto. 79

    2. É comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.

    3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.

    4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all’articolo 113 dello stesso decreto legislativo.



    Art. 30 – Garanzie.

    1. La cauzione provvisoria prestata per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.

    2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.

    3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

    4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

    5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

    6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite oltre che in numerario 80 mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

    7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull’apposito sito internet l’elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.



    Art. 31 – Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.

    1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:

    a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;

    b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.

    1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47 in relazione alla specifica professionalità. 81

    2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell’appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche. 82

    3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.

    4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse. 83

    5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4. 84



    Art. 31 bis - Offerte anomale.

    1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.

    2. Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.

    3. In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2. 85



    Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.

    1. Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.

    2. I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:

    a) un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;

    b) un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;

    c) due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;

    d) un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.

    3. Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

    4. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

    5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

    6. Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente. 86



    Art. 32 – Licitazione privata semplificata.

    1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata, con le modalità previste dalla vigente legislazione statale. 87

    2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:

    a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;

    b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.

    3. omissis 88



    Art. 33 – Procedura negoziata.

    1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:

    a) interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro. 89 In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;

    b) 90 per l’affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione a condizione che detti interventi e lavori complementari:

    1) siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

    2) non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;

    3) vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;

    4) non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale. 91

    2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica, 92 il responsabile della struttura tecnica dell’ente competente agli stessi interventi può ricorrere all’affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l’ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, 93 sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica. 94

    3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 euro 95 sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:

    a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

    b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; 96

    c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa 97 non è compatibile con l’espletamento delle procedure di gara; 98

    d) omissis 99

    e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza dettati da esigenze di tutela delal pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica 100 e nel restauro di beni vincolati quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati; 101

    f) omissis 102 .

    3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a). 103

    4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un’opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.

    5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.

    6. Per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 euro, 104 l’affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.

    7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.

    7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis. 105



    Art. 33 bis - Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

    1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

    a) perseguimento dell'interesse pubblico;

    b) individuazione di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;

    c) conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;

    d) obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli esecutori dei lavori.

    2. Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia. 106



    Art. 34 – Contratti e capitolati.

    1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.

    2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d’appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) 107 e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) 108. Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.

    3. Nei lavori pubblici che comprendono l’utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.

    4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.

    4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento. 109

    4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell’offerta. 110

    4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006. 111

    4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter. 112



    Art. 35 – Ulteriore garanzia contrattuale.

    1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 113

    2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’aggiudicatario originario è obbligato, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro. 114 La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l’importo è incamerato dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario appaltatore.



    Art. 36 – Contabilità dei lavori e documenti contabili.

    1. La contabilità dei lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro è redatta, in forma semplificata, sulla base di fatture vistate dalla direzione lavori, secondo modalità approvate dalla Giunta regionale con lo stesso provvedimento di cui all’ articolo 29, comma 3.

    2. Il registro di contabilità è vidimato, prima dell’effettuazione delle iscrizioni contabili, dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore senza necessità di ulteriori obblighi formali.



    Art. 37 – Varianti in corso d’opera.

    1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

    a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;

    b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;

    c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:

    1) siano disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice;

    2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell’importo del contratto;

    3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato;

    3 bis) le opere si rendano necessarie a aeguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale. 115

    d) omissis 116



    Art. 38 – Subappalti.

    1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria.

    2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.

    3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata. 117

    4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell’importo complessivo dei lavori.



    Art. 39 – Interessi per ritardato pagamento.

    1. L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell’esecutore dei lavori.

    2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, i termini per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti e al saldo ed i termini per il successivo pagamento, non possono superare i novanta giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.



    Art. 40 – Avviso ai creditori.

    1. L’avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili, nonché per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, nel caso di lavori pubblici di interesse regionale, è pubblicato nell’albo pretorio del comune territorialmente interessato nonché nell’apposito sito internet, curato dall’Osservatorio regionale degli appalti.



    Art. 41 – Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

    1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

    a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

    b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

    c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 118

    2. Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative. 119 Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.

    3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

    4. La garanzia fideiussoria di cui all’ articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.



    Art. 42 – Disposizioni in materia di sicurezza.

    1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di formazione in tema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

    2. La garanzia fideiussoria di cui all’ articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne nella stessa materia della sicurezza.

    3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, relativi alla diverse categorie di lavori di interesse regionale, che si applicano ai lavori di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per altri lavori pubblici di interesse regionale da realizzare sul territorio regionale.



    Art. 43 – Disposizioni in materia di contenzioso.

    1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri di remunerazione dei tre componenti della commissione per le proposte degli accordi bonari di cui all'articolo 31 bis della legge n. 109/1994.

    2. Per i lavori pubblici di interesse regionale, il terzo componente, presidente della commissione di cui al comma 1, è nominato di comune accordo dai due componenti designati dalle parti, ovvero, in caso di disaccordo, dal Difensore civico regionale, su istanza della parte più diligente.

    3. Il Difensore civico regionale provvede alla nomina di cui al comma 2 scegliendo il presidente fra i soggetti che non incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 4 dell'articolo 48.



    CAPO VII - FINANZA DI PROGETTO

    Art. 44 – Procedure di realizzazione.

    1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto. 120

    2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura. 121

    3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.

    4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .

    5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando 122 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

    6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:

    a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;

    b) le varianti in corso d’opera;

    c) omissis 123

    d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;

    e) le tariffe da applicare; 124

    e bis) l’analisi dei rischi. 125

    7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.

    7 bis. Il bando di gara, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, specifica che l’Ente aggiudicatore può riservarsi di addivenire all’approvazione del progetto preliminare o all’aggiudicazione della concessione e comunque alla stipula del relativo contratto solamente in esito ad una procedura di revisione degli atti in precedenza adottati, per verificare nel contraddittorio con l’operatore economico interessato se, anche in considerazione del tempo trascorso dalla data di inserimento dell’opera negli strumenti di programmazione dell’Ente o comunque dalla data di predisposizione del progetto preliminare, permangono le condizioni di fattibilità dell’intervento, sia sotto il profilo della rispondenza al pubblico interesse dell’opera, sia sotto il profilo dell’attualità dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa, nonché dei relativi indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito. Nel caso in cui siano venute meno le condizioni di fattibilità dell’intervento, l’ente aggiudicatore procede all’adozione degli atti conseguenti anche ai sensi dell’articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ferma la possibilità di addivenire ad una concertata revisione del piano economico finanziario nel caso in cui le condizioni di fattibilità siano variate per cause non imputabili all’operatore economico e permanga il pubblico interesse alla realizzazione dell’iniziativa. 126

    7 ter. La procedura di revisione di cui al comma 7 bis è obbligatoria prima della stipula del contratto di concessione nel caso in cui siano decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del bando di gara e l’Ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace della concessione. La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica. 127 128

    7. quater Le previsioni di cui ai commi 7 bis e 7 ter si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure di affidamento della realizzazione delle opere mediante concessione ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 129



    Art. 44 bis - Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di opere di competenza regionale.

    1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, pubblica, mediante avviso indicativo, l’elenco delle opere, contenute negli strumenti di programmazione regionale, finanziabili in tutto o in parte con la tecnica della finanza di progetto, di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 130

    1 bis Per le opere di competenza regionale il termine di cui all’articolo 44, comma 7 ter, decorrente dalla pubblicazione del bando di gara, è fissato in ventiquattro mesi. 131

    2. Nel caso di presentazione di proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità non compresi nell’avviso indicativo di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sulla base della valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , delibera entro tre mesi, in ordine all’ammissibilità della stessa a essere realizzata con la tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. La deliberazione amministrativa di approvazione del Consiglio regionale comporta l’inserimento dell’intervento nel programma triennale di cui all’articolo 4. 132

    2 bis. La valutazione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui al comma 2 è supportata anche con i pareri delle commissioni tecniche regionali competenti. 133

    3. In caso di deliberazione amministrativa favorevole da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale indica nei documenti di programmazione finanziaria i relativi mezzi finanziari necessari a far fronte ai canoni di disponibilità e concessori. 134

    4. È istituita, presso il Consiglio regionale, una idonea struttura di supporto alle decisioni di cui ai precedenti commi anche mediante il ricorso ad esperti esterni all’amministrazione regionale.

    5. Agli oneri per il funzionamento della struttura di cui al comma 4, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte mediante le risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” (capitolo n. 000040). 135



    Art. 45 – Competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). 136

    1. Al fine di valutare esclusivamente sotto il profilo tecnico, la fattibilità e la convenienza economica della realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il Consiglio regionale e la Giunta regionale si avvalgono, nell’esercizio delle rispettive competenze, del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .

    2. Il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) promuove la diffusione delle metodologie, l’utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell’applicazione della disciplina della finanza di progetto.



    Art. 46 – Misure incentivanti.

    1. Per le finalità di cui all’articolo 44, comma 2, la Giunta regionale può predisporre studi di fattibilità tecnica e finanziaria relativi agli interventi da realizzare e inseriti nel Programma triennale di cui all’articolo 4, al fine di consentirne la valutazione da parte degli aspiranti promotori.

    2. La Regione può garantire gli oneri di realizzazione delle opere di iniziativa privata fino ad un terzo del valore dei lavori da eseguire, e comunque entro l’importo massimo di 15 milioni di euro.

    3. Gli interventi e l’ammontare della garanzia di cui al comma 2 sono autorizzati con la legge finanziaria.

    4. Le garanzie di cui al comma 2 sono concesse a fronte dell’applicazione di tariffe agevolate nei confronti dell’utenza per i servizi prestati nell’ambito dell’attività di gestione delle opere realizzate.



    CAPO VII BIS - LEASING IMMOBILIARE 137

    Art. 46 bis. - Procedure di realizzazione.

    1. Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.

    2. Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.

    3. La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.

    4. Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.

    5. Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.

    6. I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall’articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.

    7. La direzione lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.



    CAPO VIII - COLLAUDI

    Art. 47 – Elenco regionale dei collaudatori.

    1. É istituito presso la Giunta regionale, l'elenco regionale dei collaudatori che si articola nelle seguenti quattro sezioni:

    a) sezione dei tecnici;

    b) sezione degli amministrativi;

    c) sezione dei consulenti;

    d) sezione dei docenti universitari.

    2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8. 138

    3. Nella sezione dei collaudatori tecnici possono essere iscritti:

    a) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, con almeno dieci anni di servizio negli uffici tecnici dell’Amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

    b) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, liberi professionisti, che siano iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni ed abbiano progettato o diretto lavori per conto di enti pubblici;

    c) ingegneri, architetti, dottori agronomi, dottori forestali e geologi, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore dei lavori pubblici.

    4. Nella sezione dei collaudatori amministrativi possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nell’amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

    5. Nella sezione dei collaudatori consulenti possono essere iscritti:

    a) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti, in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale, ove esistente;

    b) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni, ove esistente;

    c) laureati in scienze biologiche, chimiche, fisiche e ambientali, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, aggiunto al periodo svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, ove esistente, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso il servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private che operino nel settore delle opere pubbliche.

    6. Nella sezione dei collaudatori docenti universitari possono essere iscritti professori universitari di ruolo nelle materie tecniche e giuridiche attinenti alla materia dei lavori pubblici.

    7. Nell’elenco regionale dei collaudatori possono essere inseriti esclusivamente soggetti con comprovata esperienza professionale utile alla collaudazione di lavori pubblici.

    8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:

    a) le categorie nelle quali si ripartisce l'elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;

    b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori;

    c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;

    d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell’incarico. 139

    9. É istituita, presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici, la Commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, nominata con provvedimento della Giunta regionale, i cui componenti sono:

    a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, quale Presidente;

    b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, quale vice presidente;

    c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;

    d) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti;

    e) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri;

    f) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;

    g) un rappresentante della Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali;

    h) un esperto in materia amministrativa, appartenente all'amministrazione, designato dalla Giunta regionale.

    10. Con il provvedimento di cui al comma 9 la Giunta regionale nomina il segretario della Commissione, scelto tra i funzionari amministrativi della struttura competente in materia di lavori pubblici.

    11. L'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui al comma 9.

    12. I soggetti inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori” sono iscritti d'ufficio nelle sezioni corrispondenti dell'elenco di cui alla presente legge.



    Art. 48 – Nomina dei collaudatori.

    1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, 140 gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori:

    a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:

    1) per i lavori pubblici di competenza regionale;

    2) per i lavori fruenti di finanziamento regionale 141 non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;

    3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 ;

    b) dall’amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi regionali. 142

    1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. 143

    2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.

    3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:

    a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;

    b) importo e complessità dei lavori;

    c) rotazione degli incarichi.

    4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.

    5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.

    6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

    7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell’opera.



    Art. 49 – Modalità e termini.

    1. Il collaudo è sempre affidato in corso d’opera. Nel caso di lavori di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.

    2. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.

    3. Nel certificato di collaudo si attesta l’avvenuta verifica dei livelli di prestazione prescritti dal capitolato speciale d’appalto e dalle normative tecniche di settore.

    4. All’organo di collaudo sono altresì affidate le verifiche tecnico - contabili inerenti l’erogazione degli acconti e dei saldi dei contributi regionali di cui all’articolo 54, commi 2 e 3.

    5. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo è rilasciato entro i successivi quattro mesi ed approvato dall'amministrazione aggiudicatrice non oltre i successivi due mesi.



    CAPO IX - INTERVENTO FINANZIARIO DELLA REGIONE

    Art. 50 – Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.

    1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:

    a) in conto capitale; 144

    b) 145 a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.

    2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera fino alla misura del cento per cento.



    Art. 51 – Spese ammissibili a contributo.

    1. Sono ammissibili al contributo di cui all’articolo 50 le spese riferite a:

    a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l’attivazione dell’opera;

    b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;

    c) indennità connesse alla realizzazione dell’opera;

    d) imprevisti fino ad un massimo del dieci per cento dell’importo di cui alla lettera a);

    e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l’assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché attività propedeutiche all’espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all’approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all’attuazione dei lavori;

    f) IVA, nella misura prevista dalla legge ove costituisca effettivo onere per il soggetto beneficiario.



    Art. 52 – Requisiti di ammissibilità a contributo.

    1. Per l’ammissione al contributo di cui all’articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:

    a) progettazione almeno preliminare;

    b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;

    c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;

    d) assenza di ulteriori contributi regionali 146 sul medesimo intervento o stralcio funzionale.

    2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.



    Art. 53 – Modalità dell’intervento regionale.

    1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all’ articolo 13, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, e 147 in particolare:

    a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente; 148

    b) i criteri di ammissibilità;

    c) le priorità;

    d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;

    e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;

    f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.

    2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.

    3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.

    4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero 149 al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.

    5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti interessati ovvero 150 dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore dei beneficiari, ovvero 151 del soggetto gestore le relative somme.

    6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a), qualora individuato 152 comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.

    7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.



    Art. 54 – Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

    1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:

    a) nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;

    b) nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;

    c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b). 153

    2. L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:

    a) anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;

    b) fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione. 154

    3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

    4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato 155 nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.

    5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

    a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a), b) e d bis) 156 del comma 2 dell'articolo 2:

    1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;

    b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell' articolo 2:

    1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;

    2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

    6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell’impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

    7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore. 157

    8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

    9. Il soggetto gestore, qualora individuato 158 attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.

    10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:

    a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;

    b) individua le modalità per le verifiche a campione sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo.

    11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria. 159



    CAPO X - OSSERVATORIO REGIONALE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

    Art. 55 – Istituzione dell'Osservatorio regionale.

    1. É istituito presso la struttura regionale competente in materia di lavori pubblici l’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori, forniture e servizi, di seguito chiamato Osservatorio regionale al fine di garantire:

    a) la trasparenza dei procedimenti amministrativi;

    b) la raccolta, accesso, diffusione e scambio di informazioni e procedure tra le amministrazioni aggiudicatrici che operano sul territorio regionale;

    c) i rapporti con le autorità nazionali per la concorrenza e la statistica;

    d) l'assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di predisposizione dei bandi e di aggiudicazione dei lavori.

    2. L’Osservatorio regionale opera in collaborazione con la struttura competente in materia di statistica.

    3. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento la struttura organizzativa, la disciplina delle attività e la dotazione organica dell’Osservatorio regionale.



    Art. 56 – Compiti dell’Osservatorio regionale.

    1. Spetta all’Osservatorio regionale:

    a) attivare, per le opere e attività di interesse regionale, un sistema di raccolta dei dati inerenti alla programmazione e alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni nonché all’esecuzione dei relativi contratti;

    b) elaborare e diffondere atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti;

    c) garantire la pubblicità, attraverso la pubblicazione su apposito sito Internet, degli avvisi e dei bandi di gara per contratti di appalto e concessione di lavori pubblici, pubblici servizi e forniture;

    d) formulare pareri sull’applicazione della normativa in materia di appalti;

    e) collaborare con le strutture regionali e gli enti locali, mediante l’elaborazione e diffusione di dati statistici relativi alla programmazione degli appalti e delle concessioni;

    f) utilizzare e pubblicare, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, i dati raccolti per l’attività di cui alla lettera a), con le modalità previste dal Sistema informativo regionale veneto (SIRV);

    g) garantire, in conformità alle leggi comunitarie, nazionali e regionali, l’accesso informatico ai dati statistici elaborati;

    h) collaborare, mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con i soggetti istituzionali e, in particolare, con l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici;

    i) predisporre una relazione annuale per la Giunta regionale, da trasmettere anche alla competente commissione consiliare, sull’andamento degli appalti pubblici in ambito regionale.



    Art. 57 – Commissione regionale degli appalti.

    1. Presso l’Osservatorio Regionale è istituita con provvedimento della Giunta regionale la Commissione regionale degli appalti, con funzioni di supporto delle attività dell’Osservatorio, definite dall’articolo 56.

    2. La Commissione è così composta:

    a) assessore competente in materia di lavori pubblici, in qualità di presidente;

    b) segretario regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di vice presidente;

    c) segretario regionale competente in materia di affari generali;

    d) dirigente regionale competente in materia di lavori pubblici;

    e) responsabile dell’Osservatorio regionale;

    f) un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

    g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni del Veneto (ANCI);

    h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale costruttori del Veneto (ANCE);

    i) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

    j) un rappresentante designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale;

    k) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti del Veneto;

    l) un rappresentante designato dalla Federazione regionale dell’Ordine degli Ingegneri del Veneto;

    m) un rappresentante dell’Ordine dei Geologi del Veneto;

    n) un rappresentante della Federazione dei dottori Agronomi e Forestali del Veneto;

    o) due esperti nella materia dei lavori pubblici designati dal Presidente della commissione.

    3. Il Presidente della commissione può convocare, in relazione agli argomenti trattati, anche rappresentanti di altri enti, istituti e associazioni, nonché esperti del settore.

    4. Per lo svolgimento dei lavori della commissione è istituita, col provvedimento di cui al comma 1, una segreteria tecnica coordinata dal dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici.



    Art. 58 – Compiti della Commissione regionale degli appalti.

    1. La Commissione regionale degli appalti:

    a) predispone schemi per l’acquisizione di dati inerenti gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli appalti di pubblici servizi e forniture;

    b) valuta i monitoraggi disposti dall’Osservatorio regionale;

    c) propone schemi di convenzione per acquisire la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 56, comma 1, lettera h);

    d) esprime parere sulla relazione annuale di cui all’articolo 56, comma 1, lettera i);

    e) formula note ed osservazioni in merito alla disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi, anche ai fini delle proposte di novellazione della normativa regionale.



    Art. 59 – Comunicazioni all’Osservatorio regionale.

    1. I soggetti che appaltano o concedono lavori, servizi o forniture da realizzarsi in ambito regionale sono tenuti ad inviare esclusivamente all’Osservatorio regionale le comunicazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per fini statistici o informativi. La Giunta regionale può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici informazioni e dati sull’appalto esperito o sull’esecuzione del contratto.

    2. Nessuna comunicazione è dovuta in relazione a:

    a) lavori eseguiti in economia, per importi inferiori o uguali a 200.000,00 euro;

    b) lavori eseguiti in appalto, per importi inferiori o uguali a 150.000,00 euro.

    3. I dati inerenti al bando di gara e all’aggiudicazione di lavori sono trasmessi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; gli ulteriori dati relativi all’esecuzione dei contratti e delle concessioni sono trasmessi entro il mese di marzo dell’anno successivo.

    4. Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori e i documenti programmatici di servizi e forniture sono trasmessi all’Osservatorio regionale, da parte delle stazioni appaltanti, secondo le modalità previste dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.

    5. Le comunicazioni previste nel presente Capo sono dovute dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 55, comma 3.

    6. Nelle intese, per la realizzazione nel territorio regionale di appalti di competenza statale, è inserita la clausola che prevede l’obbligo di invio all’Osservatorio regionale delle informazioni e dei dati di cui al presente articolo.

    7. Le autorità e gli organismi nazionali provvedono ad acquisire dati ed informazioni sull’attività delle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente attraverso l’Osservatorio regionale e, nel caso in cui le suddette rilevazioni assumano carattere permanente e sistematico, i rapporti tra gli organismi nazionali e le strutture regionali saranno regolati, in base all’istituto dell’avvalimento, da prevedersi con apposita convenzione.

    8. L’invio delle informazioni e dei dati richiesti, dal presente articolo, costituisce requisito per la liquidazione dei contributi, a qualsiasi titolo concessi dalla Giunta regionale ai soggetti beneficiari.



    CAPO XI - INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE

    Art. 60– Definizione di interventi strategici di interesse regionale.

    1. Il Programma triennale di cui all’ articolo 4 può includere interventi relativi a lavori pubblici di competenza regionale o degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), ivi dichiarati strategici ai fini della modernizzazione della Regione, in quanto rispondenti a finalità di riequilibrio socio – economico, anche in ragione dei contenuti della programmazione regionale.

    2. Gli interventi di lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera b), una volta inclusi nel Programma triennale di cui all’articolo 4, in quanto dichiarati strategici, si considerano di competenza regionale e vengono realizzati dalla Giunta regionale; qualora gli stessi non siano conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, ne determinano l’automatica variazione.



    Art. 61 – Procedure di approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale.

    1. La conferenza di servizi è sempre indetta quando, ai fini dell'approvazione dei progetti di interventi strategici di interesse regionale, l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati.

    2. Si applica alla conferenza di servizi di cui al comma 1 la disciplina prevista dalla legge n. 241 del 1990 fatte salve, per l'approvazione di progetti di interventi strategici per i quali sia prevista la VIA regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , le disposizioni dell' articolo 23 della presente legge.



    Art. 62 – Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.

    1. La progettazione, l’appalto e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso. 160 Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.

    2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:

    a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell’opera pubblica, non anche della sua gestione;

    b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;

    c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera;

    d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.

    3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

    4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi.

    a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;

    b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell’opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.



    Art. 63 – Accordo quadro.

    omissis 161



    Art. 64 – Dialogo competitivo.

    omissis 162



    CAPO XII - NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

    Art. 65 – Individuazione delle zone classificate sismiche.

    1. Ai sensi dell’ articolo 88, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”, la Giunta regionale provvede, sentita la competente Commissione consiliare, all’individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione ed aggiornamento degli elenchi delle stesse, in base ai criteri stabiliti dallo Stato conformemente al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”. Il provvedimento di individuazione delle zone sismiche contiene inoltre disposizioni per:

    a) la corretta applicazione delle norme tecniche statali in materia;

    b) la verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possano assumere rilevanza in ragione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    c) la predisposizione di un programma temporale per le verifiche di cui alla lettera b) con il quale si definiscano i livelli di adeguatezza, rispetto alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche statali, per le singole tipologie di edifici ed opere;

    d) la promozione di programmi di formazione professionale che assicurino un’efficace applicazione delle norme tecniche statali in materia.



    Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.

    1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”. 163

    2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.

    3. omissis 164

    4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

    5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1. 165

    6. In applicazione dell’articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, rilasciando l’autorizzazione all’inizio dei lavori, o richiedendo l’integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l’autorizzazione s’intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori è sempre necessaria:

    a) edifici d’interesse strategico;

    b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

    c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    d) lavori localizzati in “zona sismica 1”, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni. 166

    [6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 , si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente dalla Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.] 167 168

    [6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67.] 169 170 171

    7. omissis 172

    8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.



    Art. 67 – Commissione sismica regionale.

    1. Presso la segreteria regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita la Commissione sismica regionale composta da:

    a) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici che la presiede;

    b) il dirigente della struttura competente in materia di lavori pubblici;

    c) il dirigente della struttura competente in materia di urbanistica

    d) i dirigenti delle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo;

    e) il dirigente della struttura competente in materia di geologia;

    f) il dirigente della struttura competente in materia di protezione civile;

    g) sei esperti nominati dalla Giunta regionale sulla base di terne di nominativi segnalati dagli Ordini professionali e dalle Università del Veneto, aventi competenza in materia, di cui uno della Federazione degli Ingegneri, uno della Federazione degli Architetti, uno dell’Ordine dei Geologi, uno del Collegio dei Geometri, due dell’Università.

    2. La Commissione sismica regionale ha compiti di consulenza, supporto e coordinamento rispetto all’istruttoria ai fini dell’attività edilizia in zone sismiche svolta dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo.

    3. La Commissione sismica regionale provvede allo studio delle problematiche relative al rischio sismico ed all’elaborazione di proposte di disposizioni tecniche per la prevenzione.



    CAPO XIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

    Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi.

    1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):

    a) quanto ai regolamenti:

    1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui articolo 12, comma 1;

    2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’ articolo 26, comma 1;

    3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all' articolo 26 comma 2;

    4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all' articolo 31, comma 5;

    5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all' articolo 44, comma 6;

    6) omissis 173

    b) quanto ai provvedimenti amministrativi:

    1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’ articolo 19, comma 5;

    2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all' articolo 29, comma 3;

    2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1; 174

    3) omissis 175

    4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all' articolo 36, comma 1;

    5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all' articolo 38, comma 2;

    6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all' articolo 43, comma 1;

    7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’ articolo 47, comma 8;

    8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’ articolo 65, comma 1;

    c) quanto ai documenti tecnici:

    1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all' articolo 12 comma 2;

    2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all' articolo 12, comma 3;

    3) omissis 176

    4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all' articolo 41, comma 3;

    5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all' articolo 42, comma 3;

    6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all' articolo 46, comma 1;

    7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all' articolo 56, comma 1;

    d) quanto agli schemi di contratto:

    1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all' articolo 9, comma 3;

    2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all' articolo 27, comma 5;

    3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all' articolo 34, comma 1;

    4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all' articolo 54, comma 10;

    5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all' articolo 62, comma 4.

    2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. 177



    Art. 69 – Norme di attuazione.

    1. Restano salve le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi.”, nonché le altre disposizioni speciali di settore per le opere pubbliche di interesse regionale di cui alla vigente legislazione.

    2. Ad intervenuta emanazione dei regolamenti e provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge si provvederà alla ripubblicazione dei medesimi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente al testo della legge.



    Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione. 178

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

    2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

    a) di lavori pubblici di competenza regionale;

    b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione. 179

    3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

    4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.

    5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:

    a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;

    b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.

    6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

    7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

    8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell’ articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001. 180

    8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20. 181



    Art. 70 bis - Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale. 182

    1. Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.

    2. Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:

    a) di importo inferiore a 200.000,00 euro;

    b) attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l’asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;

    c) relativi ad interventi in regime di somma urgenza.

    3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.



    Art. 71 – Disposizioni transitorie in materia di Organi consultivi.

    1. La sezione opere pubbliche della Commissione tecnica regionale di cui all' articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.” e le Commissioni consultive di cui all' articolo 28 della medesima legge, già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino a costituzione degli organi consultivi di cui al Capo IV, per effetto del regolamento di cui al comma 5 dell' articolo 19.

    2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell' articolo 19 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 30 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

    3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 lettera a) dell' articolo 14, le competenze degli organi consultivi di cui al Capo IV sui progetti di opere pubbliche restano definite dall' articolo 25, comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .



    Art. 72 – Ulteriori disposizioni transitorie.

    1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche per i lavori pubblici di interesse regionale il cui bando di gara è pubblicato o le cui procedure di affidamento dei lavori o dei servizi sono avviate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

    2. Fino alla data di emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge, di seguito indicati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e del DPR 25 gennaio 2000, n. 34:

    a) schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’ articolo 9, comma 3;

    b) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva di cui all’ articolo 12, comma 1;

    c) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’ articolo 26, comma 1.

    3. Fino alla data di emanazione del provvedimento di cui al comma 1 dell’ articolo 43, si applicano le tariffe professionali previste per le procedure arbitrali dal DM 5 ottobre 1994, n. 585.



    Art. 73 – Abrogazione di disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

    1. Nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate le seguenti disposizioni:

    a) gli articoli da 1 a 22;

    b) i comma secondo terzo e quarto dell’ articolo 23;

    c) l’espressione “Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vicepresidente della Commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche” del penultimo comma dell’articolo 23;

    d) a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) della presente legge, i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell’ articolo 25;

    e) il comma sesto dell’ articolo 25;

    f) gli articoli da 27 a 29;

    g) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 5 dell’articolo 19 della presente legge, l’ articolo 30; 183

    h) gli articoli da 35 a 70.



    Art. 74 – Abrogazioni.

    1. Sono abrogati:

    a) a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all’ articolo 47, comma 8, la legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni; 184

    b) la legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

    c) i comma quarto, quinto e sesto dell’ articolo 77 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio.” e successive modificazioni.



    Art. 75 – Entrata in vigore.

    1. La presente legge entra in vigore nel sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



    Art. 76 – Norma finanziaria.

    1. Alle spese per compensi di cui all’ articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.

    2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi dell’ articolo 70, 185 si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”.

    3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

    4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all’esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.



    ___________________________________________

    Note a cura del Consgilio Regionale del Veneto:

    1 Con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo impugnato, e dunque dell’intera legge, costituita dal solo articolo 1, commi 1 e 2. Il censurato comma 1 aveva aggiunto nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 i commi 6-bis e 6-ter; il comma 2 stabiliva l'applicabilita' immediata delle disposizioni del comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto. L’incostituzionalità dell’articolo 1, commi 1 e 2 risiede nella violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con la norma di principio statale rappresentata dal citato articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 prevedente, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

    Con ricorso n. 72/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 22/2012) era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 “ Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni”” con riferimento all’articolo 1, commi 1 e 2, in quanto dettava disposizioni in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

    2 La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 5/2004 (G.U. 1ª serie speciale n. 6/2004). La Corte Costituzionale con ordinanza n. 40/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 5/2005) ha dichiarato estinto il processo, a seguito della abrogazione delle norme impugnate (articolo 66, commi 3 e 7) con legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .

    3 Il Governo, con ricorso n. 40/2007 (G.U. 1ª serie speciale n. 43/2007), ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 , recante modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 . Con il ricorso è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 : articolo 6, comma 1, che modifica l’articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 7, comma 3, che modifica l’articolo 9, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 8, che modifica l’articolo 10, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 22, nella parte in cui introduce l’articolo 31 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 24, che modifica l’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 29, che modifica l’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 32, che introduce l’articolo 46 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ; articolo 43, comma 1, che introduce l’articolo 70 bis della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 . Le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal Governo contrastanti con l’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della Costituzione, in quanto lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e tutela dei beni culturali. Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1ª serie speciale n. 33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici (“tutela della concorrenza”) e alterando, dall’altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (“ordinamento civile”). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e inammissibili le questioni relative alla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    4 Lettera così modificata da lettera a) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha soppresso le parole “da parte della Giunta regionale”.

    5 Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    6 Vedi le disposizioni in materia di trasparenza degli atti relative ai contratti e relativi piani finanziari dei lavori pubblici di competenza regionale, dettate dall’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 che ne prevede la trasmissione al Consiglio regionale.

    7 Numero sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    8 Numero abrogato da comma 3 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    9 Numero sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    10 Numero modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 . Inoltre il comma 1 dell’art. 36 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ha disposto che “Sono a carico della Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi a lavori pubblici di interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto il profilo della riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di competenza dei soggetti indicati all’articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.”.

    11 Lettera così sostituita da comma 6 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    12 Lettera inserita da comma 7 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    13 Lettera inserita da comma 7 art. 1 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    14 Rubrica così sostituita da comma 1 art. 2 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    15 Parola sostituita da comma 1 art. 3 legge regionale 20 luglio 2007. n. 17.

    16 Ai sensi dell’articolo 69 comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Per gli interventi di qualunque importo, inclusi negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2007, n. 23 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” ” e sino all’entrata in vigore della presente legge, per i quali è stato pubblicato il bando, l’inserimento negli elenchi annuali di cui all’articolo 4, commi 1 e 1 bis, non è subordinato alla valutazione da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, sotto il profilo della sostenibilità economica e finanziaria dell’intervento”.

    17 Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha inserito dopo le parole: “all’articolo 2, comma 2, lettera a),” le seguenti: “numero 1),”.

    18 Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che aggiunge dopo le parole: “di singolo importo” le seguenti: “pari o”.

    19 Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole: “, avvalendosi a tal fine delle valutazioni del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) di cui all’articolo 31 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione””.

    20 Comma modificato da lett. d) comma 1 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito il secondo periodo con il seguente: “Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori di cui al primo periodo sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”. In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 ; e modificato da lett. a) e b) comma 1 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    21 Comma sostituito da comma 1 art. 26 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 in precedenza comma sostituito da comma 2 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e inserito da comma 2 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    22 Comma inserito da comma 3 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

    23 Comma sostituito da comma 4 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

    24 Comma modificato da comma 5 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: “ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006” con le seguenti: “ai sensi della normativa statale in materia di contratti pubblici di lavori”. In precedenza comma modificato da comma 3 art. 4 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    25 Comma sostituito da comma 6 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

    26 Comma inserito da comma 7 art. 69 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

    27 Articolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    28 Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    29 Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    30 Comma così modificato da comma 2 art. 6 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    31 Rubrica così sostituita da comma 1 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    32 Comma così sostituito da comma 2 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    33 Comma così sostituito da comma 3 art. 7 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 in precedenza modificato da lettera b) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 .

    34 Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 8 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    35 Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 8 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    36 Lettera inserita da comma 1 art. 17 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .

    37 Comma così modificato da lettera c) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole “La Giunta regionale, con proprio regolamento” con le parole “Un apposito regolamento”, il regolamento approvato è il regolamento regionale 14 luglio 2006, n. 3 .

    38 Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 .

    39 Comma inserito da comma 1 art. 3 legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 .

    40 Comma inserito da comma 1 art. 4 legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 .

    41 Lettera così sostituita da comma 1 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    42 Lettera abrogata da comma 1 art. 22 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .

    43 Lettera così sostituita da comma 2 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    44 Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    45 Lettera così modificata da lett. a) comma 1 art. 23 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso la parola “definitivi”.

    46 Lettera così modificata da lett. b) comma 1 art. 23 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha inserito le parole “di livello”.

    47 Lettera così modificata da comma 1 art. 10 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    48 Lettera così modificata da comma 1 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    49 Lettera così modificata da comma 2 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    50 Lettera sostituita da comma 3 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    51 Lettera così modificata da comma 4 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    52 Lettera così modificata da comma 5 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    53 Comma così modificato da comma 6 art. 11 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    54 Lettera così modificata da lett. a) comma 1 art. 24 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha soppresso la parola “definitivi”.

    55 Lettera così modificata da lett. b) comma 1 art. 24 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha inserito le parole “di livello”.

    56 ) Comma così modificato da comma 1 art. 25 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha inserito dopo le parole “di cui al presente Capo” le parole “, espresso sul livello progettuale prescritto dalla vigente legislazione di settore,”.

    57 Comma così sostituito da comma 1 art. 12 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    58 Comma così modificato da comma 1 art. 13 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    59 Comma così modificato da lettera d) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.

    60 Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    61 Comma così modificato da lett. b) comma 1 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    62 Comma sostituito da comma 1 art. 26 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 ; in precedenza modificato da comma 2 art. 14 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    63 Comma così modificato da lettera e) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole “Con proprio regolamento la Giunta regionale individua” con le parole “Con regolamento sono individuate”.

    64 Comma così modificato da comma 1 art. 27 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito la parola “novanta” con la parola “sessanta”.

    65 Comma così modificato da comma 1 art. 27 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha aggiunto dopo le parole “ad essa relative” le parole “; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali”.

    66 Comma così sostituito da comma 1 art. 15 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    67 Comma inserito da comma 2 art. 15 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    68 Comma inserito da comma 2 art. 15 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    69 Comma inserito da comma 2 art. 15 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    70 Comma così sostituito da comma 1 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    71 Comma così sostituito da comma 2 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    72 Comma così sostituito da comma 3 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    73 Comma inserito da comma 4 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    74 Comma inserito da comma 4 art. 16 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    75 Comma così modificato da lettera f) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole “La Giunta regionale approva, con proprio regolamento” con le parole “Con regolamento è istituito”.

    76 Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 17 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    77 Comma così modificato da lett. b) e c) comma 1 art. 17 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 in precedenza modificato da lettera g) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 .

    78 Comma così modificato da comma 1 art. 18 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    79 Comma così modificato da comma 1 art. 19 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    80 Comma così modificato da comma 1 art. 20 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    81 Comma inserito da comma 1 art. 21 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    82 Vedi anche quanto disposto dall’art. 19 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 ai sensi del quale nell’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale è autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.

    83 Comma così modificato da comma 2 art. 21 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    84 Comma così modificato da lettera h) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole “La Giunta regionale definisce con proprio regolamento” con le parole “Con regolamento sono definite”.

    85 Articolo inserito da comma 1 art. 22 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    86 Articolo inserito da comma 1 art. 22 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    87 Comma così modificato da comma 1 art. 23 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    88 Comma abrogato da comma 2 art. 23 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    89 Lettera così modificata da comma 1 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    90 Periodo così modificato con soppressione di parole iniziali da lett. a) comma 2 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    91 Lettera così modificata da lett. b) comma 2 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    92 Parole aggiunte da lett. a) comma 3 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    93 Parole soppresse da lett. b) comma 3 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    94 Parole aggiunte da lett. c) comma 3 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    95 Comma così modificato da comma 4 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    96 Lettera così modificata da comma 5 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    97 Inserite parole da lett. a) comma 6 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    98 Parole soppresse da lett. b) comma 6 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    99 Lettera soppressa da comma 7 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    100 Parole inserite da lett. a) comma 8 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    101 Parole sostituite da lett. b) comma 8 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    102 Lettera soppressa da comma 9 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    103 Comma inserito da comma 10 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    104 Comma così modificato da comma 4 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    105 Comma inserito da comma 11 art. 24 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    106 Articolo inserito da comma 1 art. 25 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    107 Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    108 Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    109 Comma inserito da comma 2 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    110 Comma inserito da comma 2 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    111 Comma inserito da comma 2 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    112 Comma inserito da comma 2 art. 26 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    113 Comma così sostituito da comma 1 art. 27 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    114 Periodo inserito dal comma 2 art. 27 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    115 Numero aggiunto da comma 1 art. 28 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    116 Lettera soppressa da comma 2 art. 28 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    117 Parole aggiunte da comma 1 art. 29 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    118 Lettera così sostituita da comma 1 art. 30 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    119 Primo periodo sostituito da comma 2 art. 30 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    120 Comma così sostituito da comma 1 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    121 Comma così sostituito da comma 2 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    122 Comma così modificato da comma 3 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    123 Lettera soppressa da comma 4 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    124 Comma così modificato da lettera i) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito le parole “La Giunta regionale, con proprio regolamento” con le parole “Un apposito regolamento”.

    125 Lettera aggiunta da comma 5 art. 31 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    126 Commi 7 bis, 7 ter e 7 quater inseriti da comma 1 art. 1 legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 .

    127 Commi 7 bis, 7 ter e 7 quater inseriti da comma 1 art. 1 legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 .

    128 Comma così modificato da comma 1 art. 21 legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 che ha aggiunto l’espressione “La medesima procedura è obbligatoria anche prima della pubblicazione del bando di gara nel caso in cui siano decorsi ventiquattro mesi dalla dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento o comunque, per i progetti interessati, dalla positiva conclusione dei procedimenti di valutazione e approvazione di cui all’articolo 216, comma 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e l’ente aggiudicatore non sia ancora addivenuto all’indizione della successiva procedura di evidenza pubblica”.

    129 Commi 7 bis, 7 ter e 7 quater inseriti da comma 1 art. 1 legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 .

    130 Comma così sostituito da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    131 Comma inserito da comma 1 art. 2 legge regionale 6 agosto 2015, n. 15 .

    132 Comma così sostituito da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    133 Comma inserito da lett. c) comma 1 art. 3 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    134 Comma così sostituito da lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    135 Articolo aggiunto da comma 1 art. 91 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .

    136 Articolo così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 8 agosto 2014, n. 27 .

    137 Capo contenente art. 46 bis inserito da comma 1 art. 32 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    138 Comma così modificato da lettera j) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.

    139 Comma così modificato da lettera k) comma 1 art. 9 legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 , che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.

    140 Parole inserite da lett. a) comma 1 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    141 Sostituita la parola “pubblico” con la parola “regionale” da lett. b) comma 1 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    142 Lettera così modificata sostituendo le parole “pubblico” e “pubblici” con le parole “regionale” e “regionali” da lett. c) comma 1 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    143 Comma inserito da comma 2 art. 33 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    144 Lettera così soppressa da comma 1 art. 34 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    145 La parola “contributi” soppressa da comma 2 art. 34 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    146 Lettera così modificata sostituendo la parola “pubblici” con la parola “regionali” da comma 1 art. 35 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    147 Comma così modificato sostituendo la parola “stabilendo” con la parola “e” da lett. a) comma 1 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    148 Lettera così sostituita da lett. b) comma 1 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    149 Parole inserite da comma 2 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    150 Parole inserite da lett. a) comma 3 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007. n. 17.

    151 Parole inserite da lett. b) comma 3 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    152 Parole inserite da comma 4 art. 36 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    153 Comma così sostituito da comma 1 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    154 Comma così sostituito da comma 2 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    155 Parole aggiunte da comma 3 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    156 Parole “lettere a) e b)” sostituite con le parole “lettere a), b) e d bis)” da comma 4 art. 37 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    157 L’articolo 5, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 reca disposizioni transitorie nel senso che:

    “Art. 5 - Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti.

    1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n.36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane" e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n.366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

    In precedenza l’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ha esteso l’applicazione delle disposizioni del presente comma anche ai contributi impegnati prima dell’entrata in vigore della presente legge.

    158 Parole inserite dall’articolo 37, comma 5, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    159 L’articolo 9, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ha dettato disposizioni sul fondo previsto dal presente comma disponendo che l’entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è stabilita nel 5 per cento dell’importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

    160 Parole soppresse dall’articolo 38, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    161 Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    162 Articolo abrogato dall’articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    163 L’articolo 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 ha dettato delle disposizioni transitorie per gli interventi di cui al presente comma valevoli per il periodo che decorre dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 al 30 giugno 2005.

    164 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .

    165 Comma così sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .

    166 Comma così sostituito dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 .

    167 Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 .

    168 Il comma 6 bis dell’articolo 66 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013).

    169 Comma aggiunto dall’articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 ; la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 .

    170 Il comma 6 ter dell’articolo 66 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013).

    171 Con sentenza n. 64/2013 (G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo impugnato, e dunque dell’intera legge, costituita dal solo articolo 1, commi 1 e 2. Il censurato comma 1 aveva aggiunto nel testo dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 i commi 6-bis e 6-ter; il comma 2 stabiliva l'applicabilita' immediata delle disposizioni del comma 1 anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto. L’incostituzionalità dell’articolo 1, commi 1 e 2 risiede nella violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, per contrasto con la norma di principio statale rappresentata dal citato articolo 94 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 prevedente, in relazione alle zone sismiche, che non si possa cominciare alcun lavoro senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

    Con ricorso n. 72/2012 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 22/2012) era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9 “ Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni”” con riferimento all’articolo 1, commi 1 e 2, in quanto dettava disposizioni in contrasto con i principi fondamentali contenuti agli articoli 61 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile”, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

    172 Comma abrogato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .

    173 Numero abrogato dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    174 Numero aggiunto dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    175 Numero abrogato dall’articolo 41, comma 3, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    176 Numero abrogato dall’articolo 41, comma 4, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    177 Articolo sostituito dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 .

    178 L’articolo 34, della legge regionale 16 febbraio 2010, prevede, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, l’attribuzione a Veneto Strade SPA delle funzioni di autorità espropriante per la rete viaria regionale.

    179 Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .

    180 Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .

    181 Comma aggiunto dall’articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    182 Articolo inserito dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 .

    183 A seguito della modifica recata dall’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 all’articolo 19, comma 5, della presente legge si tratta di un provvedimento della Giunta regionale.

    184 A seguito della modifica recata dall’articolo 9, comma 1, lettera k), della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 all’articolo 47, comma 8, della presente legge si tratta di un provvedimento della Giunta regionale.

    185 Le parole “dell’articolo 69” sostituite con le parole “dell’articolo 70” da comma 1 art. 44 legge regionale 20 luglio 2007, n. 17