PROVINCIA DI TRENTO D.P.P DEL 27 APRILE 2020, N. 4-17/LEG - REGOLAMENTO APPALTI PUBBLICI EMERGENZA COVID

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2020, n. 4-17/Leg

Regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19

(b.u. 27 aprile 2020, n. 17, straord. n. 2)

CAPO I - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 2020, N. 2 (MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE, I LAVORATORI E I SETTORI ECONOMICI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI) RELATIVO ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1 Affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge provinciale n. 2 del 2020 (di seguito denominata legge provinciale), selezionano da dieci a venti operatori economici, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero o il caso in cui non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici da elenchi aperti nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

3. omissis

4. L’offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall’elenco prezzi predisposto dall’amministrazione e allegato alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell’offerta a prezzi unitari.

5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

6. Il progetto messo in gara individua le lavorazioni omogenee, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, che non possono essere frazionate fra più subappaltatori.

7. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 4 della legge provinciale.



Art. 2 Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 2020

1. Quando le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge provinciale, selezionando almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici selezionano gli operatori economici, utilizzando gli strumenti del mercato elettronico o elenchi aperti o, in mancanza, tramite pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, tenendo conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione e dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

2. Alle procedure disciplinate da questo articolo trovano applicazione le linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016.

3. omissis

4 L’offerta economica è espressa mediante il ribasso sull'importo posto a base dell'appalto risultante dall’elenco prezzi o da altri elaborati progettuali contenenti i prezzi predisposti dall’amministrazione e allegati alla lettera di invito. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici non utilizzino i criteri di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, possono ricorrere al metodo dell’offerta a prezzi unitari.

5. La componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi individuate nel decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.

6. Alle procedure disciplinate da questo articolo trova applicazione l'articolo 4 della legge provinciale.



Art. 3 omissis

Note al testo Articolo abrogato dall'art. 3 del d.p.p. 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.



Art. 4 Criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con riferimento all'elemento di valutazione previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il bando o la lettera di invito richiede all'operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica la dichiarazione di subappalto, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, con l'indicazione:

1) delle lavorazioni o prestazioni che intende subappaltare;

2) dei relativi importi come risultanti dal computo metrico estimativo posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per le prestazioni di servizi e forniture, distinguendo i subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali e quelli a imprese diverse; in caso di subappalto a raggruppamenti temporanei tra imprese, la predetta distinzione è effettuata in base alla quota di partecipazione al raggruppamento delle microimprese, piccole e medie imprese locali;

3) per ciascuna lavorazione o prestazione oggetto di subappalto, del nominativo del subappaltatore, la ragione sociale, la sede legale o sede operativa, il codice fiscale e la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

4) della percentuale di addetti propri e dei subappaltatori dipendenti a tempo indeterminato con un'anzianità rispettivamente, presso l'offerente o il subappaltatore, pari o superiore a 5 anni, residenti nel territorio della provincia di Trento, che intende impiegare quale manodopera nell'esecuzione del contratto rispetto al numero complessivo di manodopera impiegata da tutte le imprese esecutrici nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto;

b) al fine del rispetto del divieto di frazionare tra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara le lavorazioni omogenee, con il relativo importo, anche tramite lo strumento delle WBS-work breakdown structure, per i lavori e le prestazioni principali e secondarie, con il relativo importo, per i servizi e le forniture. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la possibilità di limitare il subappalto con riferimento alla prestazione principale o alle lavorazioni omogenee appartenenti alla categoria prevalente;

c) l'attribuzione del punteggio avviene secondo la formula stabilita nell'allegato B, con attribuzione di massimo trenta punti, che tiene in considerazione:

1) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto;

2) il valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali;

3) il valore economico delle lavorazioni che l'operatore economico intende realizzare in proprio;

4) l'incidenza percentuale della manodopera avente le caratteristiche di cui alla lettera a), numero 4), impiegato da tutte le imprese esecutrici rispetto al numero totale di manodopera impiegato nell'esecuzione del contratto;

d) ai fini della stipula del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'aggiudicatario la produzione, con riferimento ai subappalti a microimprese, piccole e medie imprese locali indicati in offerta, del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare l'affidamento in subappalto, per tutti i subappaltatori indicati in offerta; la mancata produzione della documentazione richiesta comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura;

e) in sede di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica la coerenza con le dichiarazioni rese in sede di gara in base alle quali è stato calcolato il punteggio. I subappaltatori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altri subappaltatori aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. L'autorizzazione al subappalto è resa solo se sono rispettate queste condizioni;

f) nel corso dell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice verifica, anche a campione, che l'appaltatore impieghi gli addetti di cui alla lettera a), numero 4), per l'esecuzione delle lavorazioni o delle prestazioni indicate in sede di offerta tecnica sulla base di un registro conservato in cantiere nel quale quotidianamente l'appaltatore annota nominativamente gli operai presenti. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità dei lavoratori impiegati in cantiere.

g) in caso di mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara, con una tolleranza del 5 per cento su ciascuna dichiarazione, l'amministrazione aggiudicatrice, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, può disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1 per cento dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito in gara secondo gli affidamenti in subappalto o le prestazioni effettivamente eseguiti. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.

2. Con riferimento all’elemento di valutazione previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il progetto posto a base di gara indica l’incidenza percentuale delle forniture necessarie per l’esecuzione del contratto sull’importo complessivo posto a base di gara;

b) il bando o la lettera di invito richiede all’operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante la descrizione di tutte le forniture che intende acquisire per l’esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali e l’indicazione in percentuale dell’incidenza complessiva delle medesime forniture sull’importo delle forniture posto a base di gara; per ciascuna fornitura la dichiarazione reca altresì l’indicazione del fornitore, la ragione sociale, la sede legale o la sede operativa, il codice fiscale, nonché la qualificazione come microimpresa, piccola o media impresa come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione di data 6 maggio 2003;

c) l'attribuzione del punteggio avviene rapportando il valore economico complessivo delle forniture che l'operatore economico intende acquisire per l'esecuzione del contratto da microimprese, piccole e medie imprese locali, nel limite del valore economico complessivo delle forniture di progetto, al massimo valore economico complessivo delle forniture da acquisire da micro, piccole e medie imprese locali offerto in gara tra tutti i concorrenti; l'amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell’allegato B, con attribuzione di massimo venti punti;

d) in sede di esecuzione del contratto, l'amministrazione verifica la coerenza con le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario in sede di gara che hanno determinato l'attribuzione di punteggio mediante acquisizione, anche a campione, dei documenti di trasporto; i fornitori indicati in sede di gara possono essere sostituiti dall'appaltatore con altre imprese aventi le medesime caratteristiche senza che ciò comporti violazione alla dichiarazione resa in sede di gara. La verifica è comunque sempre effettuata a fine lavori sulla totalità delle forniture. Il mancato rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice può, valutato l'interesse pubblico alla conclusione del lavoro o della prestazione e in luogo della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, disporre l'applicazione di una penale il cui importo è determinato in ragione dell'1 % dell'importo di contratto per ogni punto in meno che l'aggiudicatario avrebbe conseguito se avesse dichiarato in offerta le forniture effettivamente acquisite in corso di esecuzione del contratto. Nel caso di presentazione di un'unica offerta, l'importo della penale, espresso come percentuale sull'importo di contratto, è calcolato sulla differenza tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto effettivamente riscontrato.

3. Con riferimento all’elemento di valutazione previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera c), della legge provinciale si dispone quanto segue:

a) il bando o la lettera di invito richiede all’operatore economico di produrre in sede di offerta tecnica una dichiarazione recante il ribasso massimo rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara che si impegna ad applicare nell’esecuzione del contratto per le lavorazioni o le prestazioni oggetto di subappalto già indicate ai sensi del comma 1;

b) l’amministrazione aggiudicatrice procede ad attribuire il punteggio secondo le modalità stabilite nell’allegato B, con attribuzione di massimo venti punti, assegnando il massimo punteggio al concorrente che ha indicato il minor ribasso massimo e punteggio 0 per valori di ribasso indicato pari o superiori al 35 % dei prezzi come risultanti dall’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori o da altro documento corrispondente per i servizi e le forniture;

c) ai fini della stipula del contratto l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’aggiudicatario la consegna del contratto di subappalto o del contratto preliminare di subappalto o la dichiarazione del subappaltatore di assenso ad accettare il ribasso massimo indicato, per tutti i subappaltatori indicati in offerta;

d) in sede di esecuzione, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta; non sarà in ogni caso rilasciata l'autorizzazione al subappalto nell'ipotesi in cui dal relativo contratto risulti un ribasso superiore a quello indicato in offerta.

4. Si applicano le linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 adottate in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2019.

5. È considerata impresa locale l’impresa che ha la sede legale o la principale sede operativa sul territorio della provincia di Trento e almeno l’80% dei dipendenti o soci lavoratori iscritti all’INPS della provincia di Trento.

6. I pesi o punteggi da assegnare agli elementi di valutazione devono essere globalmente pari a cento. La lettera di invito è strutturata attribuendo al prezzo un peso ponderale non superiore al trenta per cento. Si applica la riparametrazione del punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica, a seguito della somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale.

6 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge provinciale n. 2 del 2020, l'avvenuta approvazione dei progetti di lavori alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2020 nel livello di progettazione da porre a base di gara costituisce di per sé motivazione sufficiente ai fini del possibile ricorso a criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli previsti dal comma 3 del medesimo articolo.



Art. 5 Valutazione delle offerte anomale

1. Se sono utilizzati esclusivamente uno o più elementi di valutazione di cui all’articolo 2, comma 3 della legge provinciale, l'amministrazione, prima dell’attribuzione del punteggio alle offerte economiche, verifica le medesime offerte economiche mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;

b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a), incrementata del 50% della media;

2. L'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a tre.

3. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



Articolo 5 bis Costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

1. Per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi dell’articolo 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020, nei contratti di lavori, servizi e forniture, possono essere ammessi, nei casi e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, i costi della sicurezza conseguenti all’applicazione delle predette misure individuati mediante specifico computo, nonché i costi aziendali per la sicurezza mediante un aumento delle spese generali nel limite del diciassette per cento.

2. I costi aziendali per la sicurezza sono riconosciuti limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID-19, relativamente alle lavorazioni contabilizzate o le lavorazioni eseguite dal 14 marzo 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata dello stato di emergenza.



Art. 6 Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disposto da questo capo, continua a trovare applicazione la normativa in materia di contratti pubblici.



CAPO II - DISPOSIZIONE TEMPORANEA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 19 TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 (LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016)

Art. 7 Disposizione temporanea relativa all’applicazione del principio di rotazione di cui all’articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

1. Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 2 del 2020, la Provincia, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell’articolo 19 ter della legge provinciale n. 2 del 2016, applica il principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo comma in conformità ai propri ordinamenti.



CAPO III - MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIALE 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE "NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI" E DI ALTRE NORME PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI)

Art. 8 - Art. 10 omissis

Note al testo Articoli modificativi degli articoli 8, 52 e 178 del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest’ultimo decreto)



Allegato A omissis

Note al testo Allegato abrogato dall'art. 5 del d.p.p. 11 giugno 2020, n. 6-19/Leg.



Allegato B Metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui all'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020

Al criterio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 30, utilizzando la seguente formula:

Pi = Fi x Pmax

dove,

Pi = punteggio assegnato al singolo concorrente

Pmax = punteggio massimo attribuito al criterio

La componente f1, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1).

La formula è di tipo quadratico, così espressa:

Si = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto dal concorrente i-esimo

Sm = valore economico medio delle lavorazioni subappaltate indicato dai concorrenti;

Smax = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate indicato fra tutti i concorrenti

La componente f2, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese locali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

Li = valore economico delle lavorazioni affidate in subappalto ad operatori locali da parte del concorrente i-esimo

Lmax = valore economico massimo delle lavorazioni subappaltate ad operatori locali fra tutti i concorrenti

La componente f3, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita al valore economico delle lavorazioni che saranno eseguite in proprio dal concorrente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

Gi = valore economico delle lavorazioni eseguite in proprio dal concorrente

Gmax= valore economico massimo delle lavorazioni eseguite in proprio fra tutti i concorrenti

La componente f4, il cui valore massimo è pari ad 1, è riferita all'incidenza percentuale della manodopera impiegata dal concorrente e dai suoi subappaltatori e caratterizzata da elementi qualificanti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 4).

La formula è di tipo lineare, così espressa:

Ti = percentuale di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa dal concorrente i-esimo e dai suoi subappaltatori

Tmax = percentuale massima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti concorrenti ed i loro subappaltatori

Tmin = percentuale minima di lavoratori qualificati ed impiegati per la commessa fra tutti concorrenti ed i loro subappaltatori

Al criterio di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

Ri = valore economico delle forniture previste in elenco prezzi che il concorrente i-esimo intende acquistare da ditte locali

Rmax = valore economico massimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i concorrenti, da acquistare da imprese locali

Rmin = valore economico minimo delle forniture previste in elenco prezzi, proposte fra tutti i concorrenti, da acquistare da imprese locali

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

Valore di "r"

Valore di "α"

r < 10%

0,30

10% ≤ r < 20 %

0,40

20% ≤ r < 30 %

0,60

30% ≤ r < 40 %

0,80

40% ≤ r

1,00

 

Al criterio di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2020 viene attribuito un punteggio massimo pari a 20, utilizzando la seguente formula:

dove,

P = punteggio per il criterio in esame

A = 20

Ri = percentuale massima di ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che il concorrente i-esimo intende applicare ai propri subappaltatori;

Rmin = minimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

Rmax = massimo ribasso, rispetto ai valori dell'elenco prezzi, che fra tutti i concorrenti viene applicato ai propri subappaltatori;

α = esponente da applicare alla formula secondo il seguente criterio, stabilito sulla base del rapporto:

 

Valore di "r"

Valore di "α"

r < 10%

0,30

10% ≤ r < 20 %

0,40

20% ≤ r < 30 %

0,60

30% ≤ r < 40 %

0,80

40% ≤ r

1,00

 
 
Condividi questo contenuto: