REGIONE VALLE D’AOSTA - ESTRATTI DI VARIE NORME SUI CONTRATTI PUBBLICI

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12

Legge regionale in materia di lavori pubblici.

(B.U. 27 giugno 1996, n. 29).

(Abrogata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16 fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42)



Art. 40bis (Consulta regionale per i lavori pubblici) (168)

1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;

b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;

d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;

f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini professionali interessati;

g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi professionali interessati;

h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;

i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.

3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell'ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.

5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

7. Spetta alla Consulta:

a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;

b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;

c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;

e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.

8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita.



Art. 40ter (Comitato ristretto)

1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è composto:

a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;

b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera e);

c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettere f) e g);

d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera h);

e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera i).

2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza della Consulta.

3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

4. Spetta al Comitato ristretto:

a) procedere, su richiesta della Consulta, all'esame preliminare delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell'articolo 40bis, comma 6, è chiamata a deliberare;

b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle opere pubbliche, anche mediante l'eventuale ricorso a consulenze esterne.



Art. 41 (Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.

2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:

a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;

b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;

c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;

d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;

e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;

f) Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29

3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.

4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione.

6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.

7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.

8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;

b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;

c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.

9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:

a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 euro, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;

b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;

c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.

11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.

12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.



Art. 42 (Elenco prezzi)

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.

2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40.

2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta (175).

3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

4. Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19

5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.

6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.



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REGIONE VALLE D’ASOTA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 16

Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.

(B.U. 3 agosto 2016, n. 34)



CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.

2. Al comma 2bis dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, le parole: "non economici" sono soppresse.

3. Sono o restano abrogate, a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

a) la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42;

b) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8));

c) ogni altra disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina introdotta dal d.lgs. 50/2016.



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REGIONE VALLE D’ASOTA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52)



Art. 13 (Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA)

1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA.

2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA. fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.(5a)

2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

3. La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

4. La SUA VdA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati d'oneri e dei capitolati generali e speciali;

d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni;

e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) nomina, d'intesa con l'ente aderente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

i) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e, in particolare, per l'obiettivo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

5. Le attività di cui al comma 4 possono essere ulteriormente dettagliate con deliberazione della Giunta regionale.

6. I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;

b) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;

c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.

6bis. Le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento, sono definite, quanto alle strutture regionali, dal programma triennale dei lavori pubblici.

7. La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8.
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