PROVINCIA DI BOLZANO L.P. DEL 17 DICEMBRE 2015, N. 16 - DISCIPLINA APPALTI PUBBLICI

PROVINCIA DI BOLZANO LEGGE PROVINCIALE 17 DICEMBRE 2015, N. 16

Disposizioni sugli appalti pubblici



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

(1) La presente legge provinciale recepisce la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, e introduce nuove disposizioni al fine di:

1. semplificare e rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione;

2. migliorare l’accesso alle procedure delle piccole e medie imprese (PMI);

3. favorire il perseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, ambientale e di tutela del lavoro;

4. definire particolari procedure di affidamento per gli appalti di servizi alla persona e altri servizi specifici.

(2) Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.

(3) Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.



Art. 2 (Ambito di applicazione soggettivo)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appalti pubblici di interesse provinciale.

(2) Sono di interesse provinciale gli appalti pubblici affidati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

1. la Provincia autonoma di Bolzano, le aziende e gli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, le istituzioni scolastiche e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni;

2. gli enti locali, le comunità comprensoriali, le amministrazioni dei beni di uso civico e gli altri enti, aziende, società, istituti e in generale gli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi e associazioni, e inoltre le istituzioni universitarie presenti e operanti sul territorio provinciale;

3. i consorzi di bonifica e le altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e alla presente lettera c);

4. in generale, gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti.

(3) Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di appalti di interesse provinciale, intendendosi per tali:

1. i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico anche non maggioritario dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

2. i soggetti privati che affidano lavori e opere per la realizzazione di strutture sanitarie e sociali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, per un importo complessivo superiore a un milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;

3. i soggetti privati che affidano appalti di servizi e forniture il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie comunitarie, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera b), e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 2, un contributo diretto e specifico in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei servizi o delle forniture.

(4) Al fine dell'applicazione di determinate disposizioni della presente legge per “enti aggiudicatori” si intendono i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

(5) Le disposizioni organizzative e quelle relative agli obblighi di pubblicità previste dalla presente legge si applicano ai soggetti di cui al presente articolo anche quando svolgono attività rientranti nell’ambito dei settori speciali e delle concessioni.



Art. 3 (Definizione delle suddivisioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende per:

1. “lotto”: parte di un’opera costituita da un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, priva di propria autonomia funzionale ossia non idonea ad essere utilizzata autonomamente senza il completamento delle restanti parti;

2. “lotto quantitativo”: quella parte di un’opera la cui progettazione e realizzazione siano tali da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

3. “lotto qualitativo”: prestazione attribuibile ad una categoria o una lavorazione in base al sistema di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici.

(2) La suddivisione in lotti quantitativi e qualitativi è eseguita ai sensi dei principi della direttiva 2014/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 dalle stazioni appaltanti pubbliche per tutti gli appalti, con applicazione delle procedure per favorire l’accesso di micro, piccole e medie imprese.



Art. 4 (Appalto di forniture con accessori)

(1) Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di montaggio, posa in opera e di installazione.



Art. 4/bis (Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni)

(1) I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.



Art. 4/ter (Programmi unitari di valorizzazione territoriale)

(1) Gli enti locali della provincia di Bolzano che intendono avviare procedure amministrative per la privatizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tramite la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale applicano la disposizione di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche, intendendosi il Presidente della Giunta regionale sostituito dal Presidente della Provincia, per individuare, con idonea procedura ad evidenza pubblica, i soggetti che intendono acquisire o valorizzare tale patrimonio immobiliare.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 3/ter del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, e successive modifiche, si applicano anche nei casi in cui si renda necessario un processo di riqualificazione di una porzione di territorio che pretenda la realizzazione di importanti investimenti nel campo edilizio, infrastrutturale e nella dotazione di servizi pubblici, ai fini del reperimento di finanziamenti mediante apporto di capitali da parte di soggetti privati in grado di assumere gli oneri finanziari e tecnico-progettuali nonché esecutivi conseguenti dall’attuazione degli interventi di trasformazione, individuando tali soggetti mediante unica ed idonea procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto al comma 3.

(3) Per le ipotesi in cui, per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, sia stata costituita una società a partecipazione pubblica, è ammessa la cessione della quota, anche in misura totalitaria, di partecipazione pubblica al capitale sociale della società ad un operatore economico da individuarsi con la stessa procedura di gara ad evidenza pubblica.



CAPO II - SOGGETTI, FUNZIONI E STRUMENTI

Art. 5 (Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Modalità di utilizzo delle procedure)

(1) L’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP), di seguito denominata Agenzia, svolge direttamente o mediante le proprie Aree interne le funzioni di soggetto aggregatore provinciale che fornisce le seguenti prestazioni:

1. “attività di centralizzazione delle committenze” e in particolare di soggetto aggregatore per la Provincia autonoma di Bolzano; tali attività sono svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:

1. acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla base dei programmi annuali che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad approvare per i beni e servizi di particolare rilevanza economica o a elevato grado di standardizzazione;

2. aggiudicazione di appalti pubblici o conclusione di accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

2. “attività di committenza ausiliarie”: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1. infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro e convenzioni per lavori, forniture o servizi e in particolare il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Bolzano (MEPAB);

2. omissis

3. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

4. preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata.

(2) Al fine di standardizzare e semplificare la partecipazione alle procedure di appalto, l’Agenzia in coerenza con le indicazioni delle linee guida dell’ANAC e dei bandi tipo mette a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici la documentazione standard da utilizzare nelle diverse tipologie di procedure di gara.

(3) In ambito provinciale l’Agenzia, eventualmente per il tramite delle sue Aree, agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali.

(4) Il Sistema informativo contratti pubblici è la piattaforma utilizzata dai soggetti di cui all’articolo 2 e dagli operatori economici per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, sia in modalità telematica che in modalità tradizionale.

(5) I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale.

(6) La piattaforma viene utilizzata da tutti i soggetti di cui all’articolo 2 per adempiere agli obblighi di pubblicità in materia di appalti e contratti pubblici. La pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti di gara sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità previsti dalla normativa europea, nazionale e locale. Gli effetti giuridici che l’ordinamento attribuisce alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli esiti sul Sistema telematico della Provincia autonoma di Bolzano. I soggetti di cui all’articolo 2 sono obbligati a fare ricorso alle convenzioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, ovvero ad applicarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il sistema informativo contratti pubblici:

1. per adempiere agli obblighi di trasparenza relativi all’attribuzione di corrispettivi e compensi, per le fattispecie diverse da quelle previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

2.

3.

(7) Ferme restando le competenze dell’ANAC, l’Agenzia effettua annualmente controlli a campione, con modalità definite dalla Giunta provinciale, su almeno il 20 per cento delle stazioni appaltanti, anche in funzione di audit.



Art. 6 (Organizzazione per l’esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

(1) Il/La responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è individuato/individuata tra i dipendenti in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione. Il/La responsabile del procedimento, qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al supporto tecnico di cui al comma 3.

(2) Il/La responsabile del procedimento deve essere unico/unica per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico e per tutte le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. Nel caso in cui la stazione appaltante affidi all’Agenzia o ad altra centrale appaltante l’incarico di indire la procedura di gara, l’amministrazione appaltante provvede alla nomina del responsabile unico/della responsabile unica del procedimento, mentre l’Agenzia ovvero la centrale di committenza nomina il/la responsabile della procedura di gara.

(3) Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità o qualificazione necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del/della responsabile unico/unica del procedimento, secondo quanto attestato dal direttore/dalla direttrice competente, i compiti di supporto all’attività del/della responsabile unico/unica del procedimento possono essere affidati, con le procedure prescritte per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze o qualificazioni di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

(4) Il/La responsabile unico/unica del procedimento può fare parte delle commissioni nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

(5) L’organizzazione deve essere garantita dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con eventuale supporto tecnico, dal/dalla progettista, dal direttore/dalla direttrice dei lavori e dal tecnico/dalla tecnica per la sicurezza.

(6) Fermi restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative e i compiti attribuiti al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento, il direttore/la direttrice della struttura committente svolge i seguenti compiti:

1. affidamenti in economia;

2. vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

3. propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

4. propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi di cui all’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta o assensi, comunque denominati;

5. accerta e certifica la sussistenza delle condizioni responsabili della carenza di personale tecnico in organico, le difficoltà a rispettare i tempi di programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ovvero la necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

6. motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione sull’opportunità di ricorrere al concorso di progettazione o al concorso di idee, se la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;

7. g) coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne;

8. promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi della lettera g) giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni all’amministrazione aggiudicatrice;

9. trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito/sentita il direttore/la direttrice dei lavori, la proposta del coordinatore/della coordinatrice per l’esecuzione dei lavori riguardante la sospensione o l’allontanamento del soggetto esecutore, dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere ovvero la risoluzione del contratto;

10. per opere di particolare complessità, di lunga durata e di notevole impegno finanziario, la Giunta provinciale può delegare al responsabile unico/alla responsabile unica del procedimento i compiti sopra elencati, comprese le procedure di affidamento per importi inferiori alla soglia europea e la stipula di tutti i contratti connessi all’esecuzione dell’opera. Per tale attività il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento si avvale delle risorse assegnategli dal direttore/dalla direttrice della ripartizione di appartenenza o del supporto esterno, qualora le risorse interne non siano sufficienti. Qualora il/la responsabile unico/a del procedimento delegato/a ricopra una posizione dirigenziale, lo stesso/la stessa mantiene detta posizione, anche nel caso in cui la direzione dell’ufficio di provenienza venga affidata, per la durata della delega, al/alla sostituto/a.

11. omissis

(7) Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall’ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l’individuazione dell’operatore economico, la definizione della procedura, dell’autorità di gara e della commissione di valutazione. L’organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(8) Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l’apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte o dei campioni.



Art. 6/bis (Qualifica delle stazioni appaltanti)

(1) Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell’articolo 38 in tema di semplificazione ed organizzazione delle procedure di affidamento, la Giunta Provinciale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti definisce i requisiti necessari sulla base dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale, tenendo conto dei principi previsti dalla normativa statale vigente.



CAPO III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 7 (Programmazione dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali.

(2) Nel caso di realizzazione di opere pubbliche i programmi devono consentire di rilevare il costo complessivo di realizzazione per mettere a disposizione l’opera, indipendentemente dal numero e dal tipo di contratti cui fanno riferimento.

(3) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità.

(4) Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

(5) Le amministrazioni pubbliche comunicano all’Agenzia ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, secondo le modalità definite dalla Giunta provinciale.

(6) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni del programma annuale possono essere modificate nel corso dell’anno di riferimento.

(7) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sulla piattaforma “Sistema informativo contratti pubblici” che provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali.

(8) La Giunta provinciale definisce i contenuti degli schemi per la programmazione triennale dei lavori pubblici e per la programmazione biennale di forniture e servizi, nonché le relative modalità di pubblicazione.

(9) Il servizio di trasporto pubblico locale è principalmente garantito dalla Provincia autonoma di Bolzano, anche attraverso un modello di gestione pubblica in house o azienda speciale, secondo i principi della mobilità sostenibile, nel rispetto della normativa unionale. Nelle more dell’individuazione della società o dell’azienda speciale la Provincia assicura con propri provvedimenti la prosecuzione del servizio all’utenza. Sono fatti salvi gli affidamenti con gara delle linee di trasporto minori e complementari nell'ambito di un sistema integrato della mobilità nonché gli interventi di promozione delle piccole e medie imprese nel trasporto locale.



Art. 8 (Progettazione in generale)

(1) In caso di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dell’opera o del progetto e indica l’importo di spesa presunta complessiva, suddiviso per gli importi relativi a lavori, servizi e forniture, prima di procedere all’affidamento delle prestazioni di progettazione.

(2) La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle relative finalità.

(3) Per gli appalti assegnati dalla Provincia autonoma di Bolzano, le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell’opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell’importo totale di spesa presunta, sono approvate dall’assessore/ assessora competente. Le variazioni non essenziali sopra il quinto dell’importo totale di spesa presunta, comprese le forniture necessarie per rendere funzionale l’opera, e le variazioni essenziali, sono approvate dalla Giunta provinciale previo conforme parere tecnico.

(4) La progettazione e la direzione lavori sono svolte dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici o possono anche essere affidate a professionisti esterni.

(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;

2. rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia;

3. correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

Art. 9 (Progettazione di opere pubbliche)

(1) Salvo quanto previsto dall’articolo 10, negli appalti relativi a lavori di importo non superiore a un milione di euro, e forniture d’importo fino alla soglia UE, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.

(2) Negli appalti di lavori e relativi appalti di forniture di importo fino a 40.000 euro, che non richiedano concessione edilizia o altre autorizzazioni o condizioni, la richiesta di offerta deve consistere in una descrizione dettagliata della prestazione da eseguire e da un elaborato grafico con un livello di dettaglio che consenta di identificare in maniera univoca la prestazione e il corrispettivo.



Art. 10 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino di opere pubbliche, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l’opera specifica.

(2) Per lavori, forniture e interventi di manutenzione di opere della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l’approvazione del progetto, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro.



Art. 11 (Parere consultivo sul progetto)

(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti all’esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico, ai sensi della normativa provinciale vigente in materia.

(2) La richiesta di parere all’organo consultivo è facoltativa per i progetti di lavori di manutenzione, nonché per quelli di fornitura di arredamento e di quant’altro occorra perché l’opera possa considerarsi compiuta e rispondente alle finalità cui è destinata.

(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di pronto soccorso e di ripristino oppure per opere di prevenzione urgente che si rendono necessarie in seguito a concomitanti eventi calamitosi come frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d’importo inferiore a 500.000 euro, incluse nei piani urbanistici, che siano disposti dalla Provincia.



Art. 12 (Approvazione del progetto)

(1) I progetti delle opere sono approvati dall’amministrazione aggiudicatrice, sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell’organo consultivo competente della Provincia, ove prescritto.

(2) Il rilascio della concessione edilizia o della dichiarazione di conformità urbanistica non è subordinato alla disponibilità degli immobili, se l’acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa o nel caso di assegnazione provvisoria.

(3) Quando l’opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo, l’amministrazione pubblica determina l’adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.



Art. 13 (Abbellimento di opere pubbliche)

(1) Le amministrazioni che provvedono all’esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo milione del valore presunto dell’opera pubblica e una quota non superiore all’uno per cento dell’importo residuo.

(2) Alla scelta dell’opera d’arte provvede una commissione giudicatrice nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione giudicatrice è composta in prevalenza da esperti. Della stessa fa parte il/la responsabile unico/unica del procedimento.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, qualora si tratti di interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale.



Art. 14 (Indagini geologiche)

(1) Gli enti soggetti al controllo della Provincia depositano una copia delle indagini geologiche, ove previste per la realizzazione di un’opera pubblica, presso l’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

(2) Le competenze del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, sono espletate nel territorio della provincia di Bolzano dall’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

(3) L’Ufficio provinciale Geologia e prove materiali predispone un catasto geologico e geotematico provinciale e le relative banche dati.



Art. 15 (Verifica tecnica e controllo)

(1) Il documento preliminare alla progettazione fornisce, oltre alle precisazioni di natura progettuale e procedurale, le prime indicazioni sui criteri di valutazione delle offerte, indica i criteri, i contenuti e i momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione e tiene conto dell’obiettivo delle singole opere.

(2) La verifica tecnica del progetto deve assicurare la congruenza tra progettazione, procedura di scelta del contraente ed esecuzione.

(3) Le clausole contrattuali di esecuzione devono prevedere adeguati meccanismi a tutela dell’adempimento di quanto offerto in sede di gara.

(3/bis) Per la progettazione di opere di importo inferiore a un milione di euro la verifica e la validazione non sono necessarie.

-4 omissis



CAPO IV - CALCOLO DEL VALORE DEGLI APPALTI E SOGLIE

Art. 16 (Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)

(1) Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, compresi tutte le opzioni e gli eventuali rinnovi dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Tale valutazione avviene sulla base degli elenchi dei prezzi di riferimento attuali, approvati dalla Giunta provinciale. Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.

(2) Se un’amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, si tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di appalto, i valori possono essere stimati dall’unità in questione.

(3) La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della suindicata direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

(4) Il valore stimato dell’appalto è valido al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d’appalto.

(5) Per gli accordi quadro e le convenzioni e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro, della convenzione o del sistema dinamico di acquisizione.

(6) Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell’IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

(7) Per gli appalti pubblici di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi, nonché del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all’esecuzione dei lavori.

(8) Quando un’opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(9) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell’applicazione dell’articolo 4, lettere b) e c), della direttiva 2014/24/UE si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia, la direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

(10) In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell’IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l’intero importo dell’opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

(11) Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:

1. il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,

2. oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio finanziario, se questo è superiore a dodici mesi.

(12) Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione, l’affitto o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

1. per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;

2. per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

(13) Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

1. per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

2. per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;

3. per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

(14) Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:

1. nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;

2. nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

(15) Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici di opere e di servizi va operato tenuto conto, tra l’altro:

1. delle risorse economiche effettivamente allocate dall’amministrazione aggiudicatrice al momento dell’indizione della procedura di aggiudicazione;

2. della disponibilità effettiva in capo all’amministrazione aggiudicatrice di autorizzazioni e documentazioni necessarie per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto;

3. di ulteriori fattori di contesto connessi all’oggetto dell’appalto e funzionali alla sua realizzazione, che non rientrano nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice.

(16) Nessun progetto d’opera né appalto di servizi può essere frazionato per escluderlo dall’applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di affidamento.



Art. 17 (Soglie per prestazioni professionali)

(1) Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi ad essi connessi si applicano le seguenti disposizioni:

1. affidamento diretto per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro;

2. per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 100.000 euro vanno invitati almeno cinque professionisti a presentare un’offerta;

3. per incarichi d’importo pari o superiore a 100.000 euro e fino alla soglia UE vanno invitati almeno dieci professionisti a presentare un’offerta.

4. omissis

(2) La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione.



CAPO V - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

Art. 18 (Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria)

(1) Il concorso di progettazione è uno strumento per incentivare la qualità architettonica ed è utilizzato in via prioritaria per opere di particolare rilevanza sotto il profilo urbanistico, architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico. Nei concorsi di progettazione, le prestazioni specialistiche possono essere affidate mediante procedura separata. Per la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, è computato il valore complessivo della totalità delle prestazioni dello stesso tipo.

(2) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall’amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta ai partecipanti alla gara.

(3) Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.

(4) Nel caso di affidamenti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le fasi per giungere all’individuazione della migliore offerta possono essere le seguenti:

1. valutazione dell’offerta tecnica anonima e attribuzione del punteggio;

2. invito al colloquio di valutazione limitato al numero di offerenti indicato nei documenti di gara che hanno ottenuto la migliore valutazione tecnica di cui alla lettera a);

3. redazione della graduatoria tecnica definitiva sulla base dell’esito del colloquio e della valutazione delle referenze;

4. apertura dell’offerta economica e attribuzione del punteggio totale.

(5) In sede di valutazione possono essere valutate competenze specifiche sulla base del sistema European Qualification Framework (EQF) o di analoghi sistemi di qualificazione. È ammessa la valutazione dell’esito di un colloquio volto a verificare le modalità di esecuzione della prestazione offerta. La Giunta provinciale emana linee guida per l’applicazione dei criteri di valutazione nelle procedure basate sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(6) La relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico si compone, a discrezione della stazione appaltante, di un numero massimo di dieci pagine formato A4 o cinque pagine formato A3 e non può contenere disegni, foto o altre rappresentazioni grafiche.

(7) Il capitolato prestazionale per incarichi aventi ad oggetto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e servizi ad essi connessi, nonché le relative tariffe, sono determinati dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) L’utilizzo della procedura basata sul criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa individuata unicamente in base al prezzo è ammesso per incarichi d’importo inferiore a 40.000 euro. Vengono escluse automaticamente le offerte considerate anormalmente basse secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.



Art. 19 omissis



CAPO VI - ATTIVITÀ PREPARATORIE

Art. 20 (Consultazioni preliminari di mercato)

(1) Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti richiesti. Lo scopo delle consultazioni preliminari di mercato non è la verifica o la fissazione di prezzi già presenti in elenchi prezzi o parametri di corrispettivi.

(2) A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.



Art. 21 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)

(1) Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.

(2) Le misure di cui al comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

(3) Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate in un’apposita relazione unica.



Art. 22 (Lotta alla corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono adottare misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

(2) Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione.

(3) Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

(4) Negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura delle offerte economiche è tenuto a dimostrare con riguardo all’esecuzione della commessa, l’entità del costo del personale definito con riguardo al contratto collettivo nazionale ed al contratto territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Il responsabile unico del procedimento verifica la congruità del costo del personale indicato dall’operatore economico ai fini della proposta di aggiudicazione, e ne verifica il rispetto in fase di esecuzione.

(5) Gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, devono garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.



CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Art. 23 (Procedura di scelta del contraente)

(1) La scelta della procedura è formalmente adottata con la pubblicazione del bando di gara o della lettera d’invito.



Art. 24 (Verifica dei requisiti)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.



Art. 25 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione)

(1) Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza delle relative circostanze. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

1. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione UE a richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice;

2. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;

2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

3. nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili all’amministrazione aggiudicatrice.

(2) Le eccezioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto.

(3) Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:

1. qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in serie volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

3. per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

4. per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore/dalla curatrice o liquidatore/liquidatrice di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga.

(4) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando l’appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la direttiva 2014/24/UE e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori a pari merito di tale concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

(5) La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di gara pubblicata. Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

(6) La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.

(7) Le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e le caratteristiche tecniche e professionali desunte dal mercato e, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’articolo 33, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.



Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti)

(1) Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara la stazione appaltante, con proprio provvedimento motivato, invita gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti a presentare un’offerta.

(2) Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto.

(3) Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

(4) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, ove esistenti.

(5) Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro si può procedere mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dieci operatori economici, ove esistenti; per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro ed inferiore a 2.000.000 di euro, l’invito mediante procedura negoziata è rivolto ad almeno dodici operatori economici, ove esistenti.

(6) Salvo quanto previsto dall’articolo 17, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia UE, si può procedere mediante procedura negoziata con invito ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

(7) La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare dall’elenco di cui all’articolo 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.



Art. 27 (Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento)

(1) Per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applica l’articolo 47 della direttiva 2014/24/UE, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 27 a 31 della medesima direttiva e i termini della normativa statale di recepimento, se minori.

(2) Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e limitare il contenzioso, la partecipazione alle procedure vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente integrati dal bando di gara o dalla lettera d’invito. Le stazioni appaltanti limitano la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al solo aggiudicatario. In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d’appalto.

(3) In caso di mancata comprova del possesso dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Qualora l’operatore economico escluso sia esonerato dall’obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all’uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell’importo della garanzia provvisoria, oltre all’escussione della garanzia è dovuto un importo pari alla differenza tra l’uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria. In qualsiasi fase della procedura di gara può essere adottato un provvedimento di esclusione del concorrente, con l’applicazione delle relative sanzioni, a causa di false dichiarazioni o della mancata stipula del contratto per ogni altro atto o fatto imputabile all’aggiudicatario. Subito dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante pubblica, qualora previsto dalla normativa, atti e provvedimenti relativi ad ammissione, esclusione, elenco dei verbali e composizione della commissione di valutazione.

(4) In fase di procedura di gara la stazione appaltante richiede al solo aggiudicatario l’indicazione del costo della manodopera e del personale, nonché degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I nominativi dei subappaltatori vengono richiesti esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

(5) Ai fini della selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di operatori economici, suddiviso per categorie, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. Gli operatori economici provvedono a tenere aggiornate le loro dichiarazioni nell’elenco, che dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento.

(6) Gli operatori economici interessati si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5 previa compilazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-economica.

(7) Gli operatori economici iscritti possono richiedere in qualsiasi momento, mediante apposita domanda, la cancellazione dall’elenco telematico o da una categoria dello stesso. Dell’avvenuta cancellazione è data comunicazione all’operatore economico richiedente.

(8) Al fine della riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, si attribuisce a questi ultimi la piena possibilità di integrazione documentale non onerosa, anche per via telematica, di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazione sul merito dell’offerta.

(9) Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica degli operatori economici può essere fornita mediante un documento considerato idoneo dalla stazione appaltante o mediante dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche.

(10) Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell’offerta nel caso di procedure di gara mediante invito per l’esecuzione di lavori fino a un importo non superiore a due milioni di euro, per lavori, e non superiore alla soglia UE per servizi e forniture.

(11) L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10.

(12) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.

(13) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, come fatturato minimo annuale, al massimo il doppio del valore stimato dell’appalto.



Art. 28 (Suddivisione degli appalti in lotti)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto di tali lotti. La suddivisione in lotti quantitativi deve in ogni caso garantire la funzionalità. Se il tipo di appalto lo consente, va effettuata una suddivisione in lotti qualitativi sulla base di un sistema di qualificazione.

(2) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica.

(3) Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione a un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

(5) Nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilità e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati.



Art. 29 (Soccorso istruttorio)

(1) L’istituto del soccorso istruttorio è disciplinato dalla normativa statale e non comporta in alcun caso l’applicazione di una sanzione pecuniaria. La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica ed economica è soccorribile, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell’offerta.



Art. 30 (Offerte anormalmente basse)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte se queste appaiono anormalmente basse. La Giunta provinciale determina gli elementi specifici non predeterminabili e coerenti con uno dei criteri di cui alla normativa statale con linea guida.

(2) Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l’offerente. Egli/Essa può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

-3 omissis



Art. 31 (Riparametrazione a livello di criterio)

(1) Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto, al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica, laddove i documenti di gara prevedano per la valutazione dell’offerta tecnica due o più criteri autonomi, stabilendo per ciascuno di essi un punteggio massimo attribuibile, il punteggio più elevato di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi vengono riportati in proporzione.

(2) Il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al punteggio massimo previsto dai documenti di gara in relazione all’offerta tecnica (elemento qualità), adeguando in misura proporzionale i punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

Art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive)

(1) Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall’ultimo aggiornamento. Per l’iscrizione in Albi, Elenchi, e per l’abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall’Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l’Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti. Per l’autorizzazione al subappalto, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi dei subappaltatori vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei subappaltatori, fatta salva la normativa antimafia. Il mancato possesso dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la revoca dell’autorizzazione del relativo subappalto e la segnalazione del fatto alle autorità competenti.

(2) Per le procedure di gara relative all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro, espletate senza l'utilizzo degli strumenti elettronici ai sensi dall’articolo 38, comma 2, i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari vengono effettuati, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari delle suddette procedure di affidamento con i quali si è stipulato il contratto. La Giunta provinciale determina con linea guida vincolante ulteriori semplificazioni procedurali in materia di verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti degli affidatari. Il mancato possesso dei requisiti comporta la risoluzione del contratto. Il contratto deve contenere una clausola risolutiva espressa.



Art. 33 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

(2) L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

1. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;

2. organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto, o

3. servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

(3) L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

(4) I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell’appalto, sono coinvolti:

1. nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o

2. in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

(5) I criteri di aggiudicazione non hanno l’effetto di conferire all’amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

(6) L’amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

(7) Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

(8) Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

(9) Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l’esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell’offerta economica.



Art. 34 (Autorità di gara e commissione di valutazione)

(1) Per le procedure d’appalto per contratti di lavori, servizi e forniture, di concessione e per le procedure di concorso la stazione appaltante nomina l’autorità di gara in composizione monocratica, eventualmente assistita da due testimoni.

(2) Per le procedure che presuppongono una valutazione tecnica sulla base di criteri discrezionali, l’autorità di gara nomina una commissione di valutazione, composta da un numero dispari di commissari non superiore a cinque e non inferiore a tre. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Nelle procedure di concorso la nomina dei commissari e la costituzione della commissione di valutazione devono avvenire dopo la scadenza del primo termine per la consegna degli elaborati di concorso.

(3) La commissione di valutazione può non essere nominata, qualora la valutazione tecnica debba essere effettuata sulla base di criteri esclusivamente tabellari.

(4) Non vi è incompatibilità tra le funzioni di autorità di gara e quelle di commissione di valutazione e il/la responsabile unico/unica del procedimento può, per la medesima procedura, svolgere le funzioni di autorità di gara ed essere membro della commissione di valutazione.

(5) Ai fini della nomina dei membri della commissione di valutazione, il Sistema informativo contratti pubblici presso l’Agenzia mette a disposizione un elenco telematico di liberi professionisti e dipendenti pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione, a cui il/la responsabile unico/unica del procedimento ha accesso libero e diretto. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni intervenute rispetto ai dati inseriti nell’elenco.

(6) Le persone interessate si iscrivono nell’elenco telematico di cui al comma 5, previa compilazione di una scheda identificativa e di una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti.

(7) Il/La responsabile unico/unica del procedimento seleziona i membri di commissione dall’elenco di cui al comma 5, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, tenendo conto delle relative esperienze professionali. Può selezionare uno o più membri della commissione mediante sorteggio dall’elenco del Sistema informativo contratti pubblici sulla base di un congruo numero dispari di nominativi.



Art. 35 (Sostenibilità e criteri sociali)

(1) Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel rispetto della sostenibilità.

(2) Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.

(3) Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.

(4) Nell’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri qualitativi.

(5) L’obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, può essere soggetto a deroga per ragioni tecniche o di mercato, da indicare in apposita relazione redatta dal/dalla responsabile unico/unica del procedimento, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.



Art. 36 (Garanzie nella fase di esecuzione del contratto)

(1) La garanzia nella fase di esecuzione del contratto è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ed è pari al due per cento dell’importo contrattuale. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato ed adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della garanzia sino all’uno per cento, ovvero incrementarlo sino al quattro per cento. Nel caso di procedure di gara svolte in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del cinque per cento dell’importo contrattuale. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Per affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia.

-2 omissis



Art. 37 (Stipula dei contratti)

(1) Il contratto è stipulato, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.



Art. 38 (Semplificazioni in materia di organizzazione di procedure di affidamento per enti locali)

(1) I comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti acquistano beni, servizi e lavori autonomamente. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquistano autonomamente beni e servizi di valore inferiore a 500.000 euro, e per i servizi di cui al capo X, di valore inferiore a 750.000 euro, nonché lavori di valore inferiore a due milioni di euro e concessioni di servizi inferiori alla soglia UE, utilizzando gli strumenti elettronici di acquisto.

(2) Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’Art. 2

(3) I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti acquisiscono beni, servizi e lavori di valore pari o superiore agli importi di cui al comma 1 ricorrendo, a seconda dei casi:

1. alle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 3/L, e successive modifiche;

2. all’Agenzia provinciale per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

3. a soggetti che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenze ausiliarie;

4. alle comunità comprensoriali.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle amministrazioni dei beni di uso civico e ai consorzi di bonifica. Per “valore” di cui ai commi precedenti si intende l’importo a base d’asta.



Art. 39 (Termine dilatorio)

(1) L’amministrazione aggiudicatrice non può stipulare il contratto prima di 35 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione aggiudicatrice di attendere il decorso del predetto termine.

(2) Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:

1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli inviti, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

2. nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino a 40.000 euro o per lavori in amministrazione diretta, ovvero per affidamenti mediante procedura negoziata fino alle soglie di rilevanza europea per servizi e forniture e fino a 150.000 euro per i lavori.

3. omissis



Art. 40 (Linee guida)

(1) Per i soggetti di cui all’articolo 2 la Giunta provinciale emana linee guida vincolanti, in coerenza con le linee guida dell’ANAC, in merito alle procedure di acquisizione di lavori, forniture, servizi, ai criteri di selezione e aggiudicazione, ai pagamenti e alla contabilità.



CAPO VIII - AFFIDAMENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Art. 41 (Acquisizioni in amministrazione diretta))

(1) I singoli enti adottano un proprio regolamento per la disciplina delle acquisizioni in amministrazione diretta.

(2) L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.

(3) Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 150.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori per interventi di necessità e di urgenza da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.



Art. 42 omissis



Art. 43 omissis



Art. 44 omissis



Art. 45 omissis



Art. 46



CAPO IX - ESECUZIONE

Art. 47 (Appalti di lavori)

(1) I contratti per lavori pubblici possono essere stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura. La relativa decisione spetta al/alla responsabile unico/unica del procedimento.



Art. 48 (Modifiche e varianti di contratti durante il periodo di validità)

(1) Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.

(2) I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati e sono ammesse varianti in corso d’opera senza una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE nei casi seguenti:

1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere anche clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere applicate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;

2. per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra attrezzature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente lievitazione dei costi; tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

3. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

3. l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la direttiva 2014/24/UE;

4. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1. una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

2. all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della direttiva 2014/24/UE, o

3. nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

5. se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.

-3 omissis

(4) Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della direttiva 2014/24/UE, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

1. le soglie fissate all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e

2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

(5) Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

(6) Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 4 e al comma 2, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

(7) Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del comma 2, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i commi 2, 3 e 4, una modifica è considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

2. la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;

3. la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;

4. un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 2, lettera d).

(8) È richiesta una nuova procedura d’appalto in conformità della direttiva 2014/24/UE per le modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità, diverse da quelle previste ai commi 2, 3 e 4.



Art. 49 (Contabilità dei lavori)

(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli, da unirsi in fascicoli a ogni stato di avanzamento dei lavori.

(2) Per lavori d’importo fino a 200.000 euro si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore/della direttrice dei lavori e del registro dei pagamenti.

(3) I pagamenti per stati di avanzamento avvengono mensilmente e vengono corrisposti in forma di acconto. In caso di subappalto deve essere garantito il pagamento immediato e diretto degli operatori economici subappaltatori. Quest’ultimi possono decidere di essere pagati direttamente dalla stazione appaltante o dall’impresa committente.

(3/bis) Per i contratti pubblici di lavori di importo fino a un milione di euro e per forniture e servizi sotto la soglia UE non viene operata sull’importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile.

(3/ter) Sul valore dei contratti d’appalto di lavori, nonché di servizi e forniture ad esecuzione istantanea viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

-4 omissis

-5 omissis



Art. 50 (Modalità di esecuzione delle varianti)

(1) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore/assessora competente, qualora le aggiunte e variazioni non superino un quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano un quinto del suddetto importo, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dalla Giunta provinciale.



Art. 51 omissis



Art. 52 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)

(1) Qualora l’amministrazione committente abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima della completa ultimazione dei lavori e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

1. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

3. omissis

4. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

5. siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

6. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

(2) Il direttore/La direttrice dei lavori procede a verificare l’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell’amministrazione committente e senza ledere il contratto.

(3) Il direttore/La direttrice redige un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento/dalla responsabile unica del procedimento, contenente le constatazioni fatte e le conclusioni cui perviene.

(4) La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.



Art. 53 (Collaudo)

(1) Per particolari esigenze, con provvedimento motivato, un soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo anche senza che sia trascorso un determinato lasso di tempo.



Art. 53/bis omissis



Art. 54 omissis



CAPO X - SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI

Art. 55 (Oggetto e ambito di applicazione)

(1) Gli appalti pubblici di servizi alla persona, quali appalti di servizi sociali, sanitari, scolastici, culturali e connessi, nonché gli appalti pubblici di servizi alberghieri, di ristorazione, di soccorso e altri servizi specifici sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del presente capo.

(2) Gli appalti di cui al comma 1 sono individuati mediante riferimento alle posizioni specifiche del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e sono riportati nell’elenco di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE.

(3) Per gli appalti di cui al presente capo, in considerazione del limitato interesse transfrontaliero che rivestono, la soglia di rilevanza europea corrisponde a importi pari o superiori a 750.000 euro, calcolati al netto dell’IVA.

(4) Qualora i servizi di cui al comma 1 siano qualificati come servizi non economici di interesse generale, essi non ricadono nell’ambito di applicazione della presente legge.



Art. 56 (Principio di libera amministrazione)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di liberamente organizzare i servizi di cui all’Art. 55 attraverso modalità che non comportino la conclusione di appalti pubblici, ad esempio tramite l’espletamento autonomo delle funzioni pubbliche ai sensi di legge, o il semplice finanziamento di servizi o la concessione di licenze e autorizzazioni, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tali sistemi assicurino una pubblicità sufficiente e rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.



Art. 57 (Aggiudicazione degli appalti sopra soglia)

(1) Se e nella misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di organizzare i servizi a mente dell’articolo 56, procedono ad appaltare tali servizi ai sensi delle disposizioni del presente capo ed applicano le disposizioni dell’articolo 75 della direttiva 2014/24/UE in tema di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.

(2) Le amministrazioni aggiudicatrici organizzano le procedure di aggiudicazione perseguendo obiettivi di massima semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. Le spese per prestatori di servizi o unità di servizio esterni, ai quali le amministrazioni aggiudicatrici si affidino per l’aggiudicazione di appalti di servizi sociali, e gli eventuali prelievi a favore di rappresentanze di categoria o associazioni di tutela dei consumatori non potranno in nessun caso essere scaricati sugli operatori economici.

(3) La selezione dei prestatori è compiuta sulla base dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, dando priorità a criteri qualitativi e di sostenibilità. Nella valutazione della qualità le amministrazioni aggiudicatrici considerano esigenze specifiche degli utenti, comprese quelle linguistiche, forme di coinvolgimento e di responsabilizzazione, nonché fattori di innovazione. Le amministrazioni definiscono ulteriori criteri di aggiudicazione, facendo riferimento anche a elementi del costo del ciclo di vita del servizio nonché alla rilevanza sociale dello stesso.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici possono riconoscere una ponderazione massima effettiva relativa ai criteri del prezzo o del costo mai superiore al 20 per cento. In caso di servizi sociali tale limite massimo è obbligatorio Le amministrazioni possono determinare l’elemento relativo al costo nella forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri di qualità e sostenibilità delle offerte.



Art. 58 (Aggiudicazione degli appalti sotto soglia)

(1) Per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere:

1. alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000 euro;

2. alla conclusione del contratto, previo confronto concorrenziale con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, scelti discrezionalmente, che offrono sufficienti garanzie per prestazioni di qualità e in grado di soddisfare le esigenze connesse all’oggetto dell’appalto, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia UE;

3. omissis

4. alla conclusione del contratto, previo svolgimento di una procedura negoziata preceduta da pubblicazione o avviso di preinformazione, per contratti di valore inferiore a 750.000 euro. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da invitare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento, e invitano almeno cinque operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero.

(2) A conclusione della procedura le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto il relativo risultato mediante avviso di aggiudicazione con le informazioni richieste dal Sistema informativo contratti pubblici, oppure utilizzando la modulistica predisposta dall’Agenzia.



Art. 59 (Appalti riservati)

(1) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi nel settore sanitario, sociale, scolastico e culturale di cui all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione a organizzazioni che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

1. il loro obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al presente comma;

2. i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione; eventuali profitti sono distribuiti o redistribuiti sulla base di considerazioni partecipative;

3. le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;

4. l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione, a norma del presente articolo, negli ultimi tre anni.

(2) La durata massima del contratto stipulato ai sensi del presente articolo non può superare i tre anni.

(3) L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 77 della direttiva 2014/24/UE.

(4) Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di appalti di servizi, individuati senza le limitazioni di cui al comma 1, possono riservare il diritto di partecipare alle procedure a servizi sociali competenti per l’occupazione lavorativa e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento delle persone occupate nei laboratori, presso gli operatori economici o nei programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L’avviso di indizione di gara fa riferimento all’articolo 20 della direttiva 2014/24/UE.



CAPO XI - ABROGAZIONI

Art. 60 (Abrogazioni)

(1) Le seguenti disposizioni sono abrogate:

1. la legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche;

2. gli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

3. l’articolo 11 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.



Art. 61 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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