Art. 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 85 del codice e all'articolo 288, all'articolo 291, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare il sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito delle detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente l'offerta economica.

8. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ]
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Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE DI GARA TELEMATICA: NON È NECESSARIA LA SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DELLE OFFERTE

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2017

In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall'art. 58 d. lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38).

In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

GARE TELEMATICHE - APERTURA BUSTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2014

I concorrenti di una gara telematica non assistono «de visu», ma «da remoto» alle operazioni di gara: ciò avviene mediante la visualizzazione di una pagina di controllo; le esigenze di trasparenza e di pubblicità in questo tipo di gare si realizzano in modo diverso che nelle gare tradizionali, in cui vi è la presenza fisica dei rappresentanti dei concorrenti alle sedute pubbliche del seggio di gara. In questi casi, infatti, la trasparenza deve essere assicurata attraverso la tracciabilità e l'inviolabilità delle operazioni che vengono registrate nel sistema informatico e mediane la possibilità data ai concorrenti di accedere in qualsiasi momento, in modalità di "lettura" ad una schermata di controllo, che riporta i documenti informatici inseriti dai concorrenti all'interno delle c.d. «buste elettroniche».

si ritiene che, per quanto sopra detto in ordine alla complessiva architettura della gara informatica e dei sistemi informatici sulla quale è imperniata, l’errore umano verificatosi, che ha comportato la non immediata controllabilità della “schermata di controllo”, non può avere determinato una lesione della par condicio, della trasparenza e dell’affidamento dei concorrenti; ciò in quanto nelle gare telematiche le esigenze di verifica e di controllo che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara e la garanzia che non si producano successivamente indebite alterazioni, sono assicurate dal fatto che i sistemi informatici sono realizzati in conformità con le caratteristiche di cui all’art. 77 del d.lgs. 163/2006 e all’Allegato XII e con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;