Art. 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici, oltre agli elementi indicati nel codice, contiene:

a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici;

b) l'indicazione degli atti di gara in cui é descritto il sistema telematico di gestione della gara e di negoziazione che sarà utilizzato;

c) la descrizione delle condizioni e delle modalità di presentazione delle offerte ivi compresa l'indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione alla procedura di gara; per la produzione di documenti non disponibili in formato elettronico si applica l'articolo 77, comma 6, lettera d), del codice;

d) la descrizione delle condizioni e delle modalità relative alla valutazione ed alla classificazione delle offerte;

e) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione;

f) l'indicazione della possibilità di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico;

g) l'indicazione dei mezzi di comunicazione alternativi al sistema telematico o alla posta certificata, da utilizzare per eventuali comunicazioni da inviare nel corso della procedura nei casi di indisponibilità oggettiva e momentanea degli stessi o delle modalità per la presentazione delle offerte in caso di indisponibilità prolungata del sistema telematico;

h) i parametri e le formule utilizzati dal sistema per produrre la graduatoria delle offerte con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione.

2. Al bando relativo alla procedura di gara interamente gestita con mezzi telematici si applica l'articolo 70, commi 8 e 9, del codice.]
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Giurisprudenza e Prassi

AGGIUDICAZIONE NOTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2015

Va ritenuta la tardività del ricorso laddove l’Azienda Sanitaria Locale ha notificato al ricorrente via posta elettronica certificata la nota con cui si comunicava che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, con delibera pubblicata sull’Albo Pretorio on line e resa disponibile sul sito internet della Azienda Sanitaria Locale, era stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura.

Trattandosi, nel caso di specie, di una procedura di gara interamente gestita tramite piattaforma telematica, in relazione alla quale, pertanto, l’unico canale di comunicazione con l’Amministrazione resistente era costituito da quello telematico, non può ritenersi attendibile la dichiarazione di non conoscenza dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte della società ricorrente, laddove non è stato allegato né tanto meno provato alcun fatto impeditivo volto a giustificare l’asserita mancata conoscenza del detto provvedimento da parte della società ricorrente, a fronte, peraltro, della produzione documentale della Asl recante, sul punto, la ricevuta di consegna del messaggio indirizzato via p.e.c. alla ricorrente, in sé, per di più, non specificamente contestata.