Art. 289 Sistema informatico di negoziazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'asta elettronica é svolta attraverso un sistema informatico di negoziazione costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte e la classificazione delle stesse secondo metodologie e criteri predefiniti, realizzato in conformità dell'articolo 77 del codice e con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiuto nell'ambito delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono avvalersi, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal codice, di un apposito soggetto per la gestione tecnica dei sistemi informatici di negoziazione.

3. Il sistema informatico consente al gestore ed alle stazioni appaltanti di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì i malfunzionamenti delle procedure e evidenziando le offerte di importo pari o superiore alla soglia di anomalia. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico di negoziazione sono attribuite ai soggetti attraverso i sistemi di autenticazione informatica previsti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il tempo del sistema é sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.]
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI SERVIZI E FORNITURE - DISCIPLINA DELLE PENALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

In mancanza di una regolamentazione di carattere generale per servizi e forniture, le penali restano disciplinate da regolamenti e capitolati speciali in vigore per le singole amministrazioni e in via residuale dalla disciplina recata dal codice civile per la clausola penale (articolo 1382 c.c.).

La clausola penale - in quanto prevista in funzione di coercizione all’esatto adempimento e come tale svolgendo (secondo l’intenzione delle parti) anche una funzione sanzionatoria o di pena privata - è sempre suscettibile del sindacato del giudice sulla sproporzione in rapporto all’entita' del contratto e al danno effettivamente subito e alle altre modalita' applicative.

In ordine alla natura del termine entro cui la penale va irrogata, fermo che la decadenza puo' essere stabilita contrattualmente (articolo 2965 c.c.), la sua indole perentoria si desume dalla funzione perseguita dalle parti con la previsione di tale patto accessorio.

Non è di ostacolo all’accertamento della natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, l’assenza di una espressa previsione, ben potendo desumersi tale qualita' in via interpretativa ove dal contesto negoziale e dalla funzione dell’istituto risulti (anche implicitamente ma in modo univoco) che la perdita del diritto è conseguenza immediata della mancata osservanza del termine (Cass. Civ., n. 9764 del 1995).

In materia di perentorieta' dei termini sostanziali (siano essi contrattuali o procedimentali), non si applica l’articolo 152 c.p.c. (che vale per i soli termini processuali), bensi' deve farsi riferimento alla disciplina privatistica, alla materia oggetto del contratto ed all’intenzione delle parti.

CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;