Art. 288 Asta elettronica

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, del codice, la stazione appaltante ed i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili si dotano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete da utilizzare per lo svolgimento e la partecipazione all'asta elettronica anche secondo le indicazioni e le informazioni contenute nel bando o nell'invito a presentare nuovi prezzi o nuovi valori, ai sensi dell'articolo 85, comma 6, del codice.

2. La durata dell'asta, preventivamente fissata nell'invito, non può essere inferiore ad un'ora. ]
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