Art. 290 Gestore del sistema informatico

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il gestore del sistema informatico é incaricato dalla stazione appaltante dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità e, nel caso di soggetto esterno alla stazione appaltante, fornendo idonea garanzia ai sensi dell'articolo 113 del codice anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il gestore del sistema informatico assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta della stazione appaltante, cura gli adempimenti, di competenza della stessa, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. ]
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CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;