Art. 278 Finanza di progetto nei servizi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico - finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.

2. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all'articolo 271, é ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. La fattibilità delle proposte presentate é valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; é verificata, altresì, l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa é individuato il promotore.

4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. É fatto salvo l'articolo 30, comma 4, del codice.

5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.

6 Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all'articolo 197, comma 3, del codice. ]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/08/2016 - ART. 216 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO (179.5 - 183.15 - 216.23)

6. Quale disciplina si applica in caso di procedure di finanza di progetto con proposta del privato per i lavori e per i servizi, di cui rispettivamente art. 153, comma 19, del d.lgs. 163/06 e all’art. 278 del d.P.R 207/2010 avviate in vigenza del vecchio Codice?


QUESITO del 20/11/2013 - CONCESSIONE DI SERVIZI

Il Comune di ... ha ricevuto una proposta relativa alla concessione del servizio di manutenzione e gestione tecnologica degli impianti di edifici comunali utilizzati per scopi istituzionali. Il proponente, a fronte della corresponsione di un canone annuale, si offre di erogare, per 10 anni, a favore della Amministrazione Comunale, i servizi di manutenzione ordinaria edilizia, impianti elettrici ed impianti meccanici all’interno di edifici comunali, oltre che di farsi carico dei costi di fornitura dell’energia elettrica/termica. Nella proposta sono compresi interventi manutentivi straordinari su alcuni immobili, a cura e spese del proponente, che dovrebbero permettere di ridurre i costi energetici. Tali minori costi andrebbero a vantaggio del concessionario. Il proponente assume quindi su di se i vantaggi/ svantaggi degli interventi straordinari proposti, l’indeterminatezza dei costi da sostenere per la manutenzione ordinaria, nonché, evidentemente, dell'andamento stagionale sfavorevole e del conseguente aumento dei consumi elettrico/energetico. Si richiede se tale proposta possa configurarsi concessione di servizi ed essere contenuta nella casistica prevista dall'art. 278 D.P.R.207/2010.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;