Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4.

2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture é valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. ]
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Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE - CONSORZI STABILI

AVCP PARERE 2014

Con riferimento ai requisiti di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, occorre distinguere tra requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria, il cui possesso è richiesto al consorzio (essendo gli stessi ritenuti cumulabili in capo al consorzio medesimo) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralita' e di idoneita' professionale che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici. È legittima l’esclusione di un consorzio stabile la cui consorziata esecutrice non sia in possesso dell’iscrizione nel registro delle imprese di pulizia nella prescritta fascia, non potendosi sommare i requisiti di idoneita' professionale delle due consorziate indicate come esecutrici dal consorzio.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da B- “Affidamento del servizio di pulizia dei locali sedi di uffici e competenze comunali a ridotto impatto ambientale”- Importo a base di gara € 2.460.000,00 – S.A.: Comune di A..

Consorzi stabili. Artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 165/2006 e Art. 277, comma 2, d.P.R. n. 207/2010.

DIVIETO COMMISTIONE TRA CONSORZIO STABILE E CONSORZIATI ORDINARI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

La commistione tra consorzio stabile e consorziati ordinari non permette di distinguere se il Consorzio … abbia agito di fatto in proprio, appunto ed esclusivamente come consorzio stabile, ovvero per singoli consorziati ordinari.

Del resto, come si è visto la norma richiede che i consorzi stabili siano “formati” da consorziati, nel numero di non meno di tre, i quali tutti abbiano deciso di operare congiuntamente nel settore dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture almeno per il previsto periodo minimo mediante la comune struttura imprenditoriale. Diversamente da quanto argomentato dall’appellante principale, non consente, quindi, di intendere in tal senso soggetti in cui ai consorziati che abbiano assunto quella decisione siano aggregate altre imprese che cio' non abbiano condiviso.

Ne' depone in senso contrario, anzi conferma la linea seguita, il sopravvenuto regolamento recato dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 277, co. 1, in tema di servizi e forniture, rinvia al precedente art. 94, co. 1 e 4, in tema di lavori, il quale dispone che il consorzio stabile possa eseguire l’appalto in proprio o tramite i consorziati indicati in sede di gara “senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante” (co. 1); cio' con ovvio riferimento ai consorziati stabili, pena l’elusione delle regole di partecipazione relative ai consorzi ordinari, oltre che di quelle di garanzia nei confronti della stazione appaltante, nonche' di qualificazione con riguardo ai consorziati ordinari, che altrimenti potrebbero avvalersi dei requisiti unitari del consorzio stabile.

CONSORZIO STABILE - QUALIFICAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI E FORNITURE

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2012

L'articolazione e lo sviluppo della normativa sia recentemente approdato ad un concetto piu' ampio e definito (della partecipazione dei consorzi stabili alla gare per servizi) con l'approvazione del Regolamento esecutivo 207/2010, che assegna completezza e chiarezza alla partecipazione dei "consorzi stabili" nella partecipazione a gare, specie per la stipulazione di contratti "per servizi e forniture", ampliandone la portata.

L'art. 277 2° comma afferma, con disposizione non limitativa, che in capo ai consorzi stabili la sussistenza dei "requisiti" richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti .

Tale disposizione consente di assegnare anche alle disposizioni codicistiche (non chiare nello scindere tra sfera di applicabilita' ai lavori e sfera di applicabilita' ai servizi) una particolare interpretazione di "favor" nei confronti dei "consorzi stabili", che, come tali, è coerente che godano di un trattamento normativamente privilegiato (rispetto ai consorzi ordinari o ai RTI), in considerazione della loro specifica finalita' nella costituzione ed organizzazione (cfr. art. 36 1° comma Codice contratti).

Il Regolamento adotta in sostanza (anche per "servizi e forniture") il criterio della sommatoria, analogamente a quanto gia' disposto in materia di lavori pubblici.

Inoltre va tenuto conto che la norma del Codice (generica sui Consorzi , art. 35), espressamente rinviava, per i "requisiti di idoneita' tecnica e finanziaria", a quanto verra' "previsto dal regolamento".

La lettura dell'intervenuta del 2010 consente di affermare che il "requisito tecnico" (iscrizione Albo Categoria "D") poteva effettivamente essere comprovato da parte del Consorzio GESAR tramite la propria consorziata Poddie Redento, e come tale non poteva essere, a priori, esclusa dalla procedura.

QUALIFICAZIONE CONSORZI STABILI - APPALTI MISTI -COMPROVA REQUISITI

AVCP PARERE 2010

Per stabilire le modalita' di dimostrazione dei requisiti per i consorzi stabili impegnati contestualmente in piu' settori ai fini dell’affidamento di contratti misti, sembra

individuarsi la soluzione nel coordinamento dell’art. 35 con l’art. 36 del Codice, dal quale deriva che il consorzio stabile - quale unico titolare del rapporto giuridico con l’amministrazione che assume in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilita' del contratto – ai fini dell’affidamento di un appalto misto di lavori, servizi e/o forniture, deve essere in possesso in proprio della qualificazione SOA, ai sensi dell’art. 36, comma 7 per lo svolgimento dei primi e, al tempo stesso, dei requisiti occorrenti per lo svolgimento di servizi e/o forniture, da dimostrare ai sensi dell’art. 35 (alla stregua di quanto richiesto, ad esempio, al concessionario dall’art. 98 del D.P.R. n. 554/1999).

Tale soluzione, peraltro, appare conforme al modello organizzativo delineato dal citato articolo 36, secondo il quale è il soggetto di diritto “consorzio stabile” che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando, anche se lo stesso ha ritenuto di optare per la partecipazione tramite un proprio consorziato.

Conclusivamente, dunque, puo' affermarsi che la lettera della norma (art. 36) – che prevede consorzi stabili operanti nei diversi settori degli appalti - e l’interpretazione sistematica del quadro normativo di settore – contemplante forme di affidamento congiunto di contratti eterogenei (global service, leasing immobiliare, concessione ) – sembrano consentire, anche in assenza di espresse limitazioni o divieti al riguardo, la costituzione di consorzi stabili con oggetto sociale misto, da parte di imprese impegnate in diversi rami di attivita', che decidano di operare in modo congiunto nel settore degli appalti, fermo restando l’obbligo, ai fini della qualificazione del consorzio, del possesso dell’attestato SOA in capo a tutti i consorziati.

Oggetto: Qualificazione dei consorzi stabili - richiesta di parere

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/02/2011 - QUALIFICAZIONE CAT. OG2 DPR N.207/2010

Questo Ente ha bandito una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di importo superiore alla soglia comunitaria. Per quanto attiene i requisiti minimi di partecipazione all’appalto in capo ai consorzi di cui all’art. 34, lett. b) della legge n. 163/2006 e s.m.i. sul bando i requisiti sono stati richiesti cumulativamente in capo ai singoli consorziati e/o consorziati esecutori (tenuto conto dell’art. 277 del Regolamento di attuazione del Codice Contratti, già pubblicato ma non ancora in vigore). Come rilevato da un consorzio interessato, si chiede se i requisiti dovevano invece essere richiesti in capo al solo consorzio e non alle singole imprese consorziate. Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione, confidando in una sollecita risposta visto l’approssimarsi dello scadere del bando in argomento.