Art. 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. La progettazione di servizi e forniture di cui agli articoli 5, comma 5, lettera d), e 94 del codice, é articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire il progetto contiene:

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui é inserita la fornitura o il servizio;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b);

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

f) lo schema di contratto.

2. La progettazione é predisposta dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante propri dipendenti in servizio. Per i contratti di cui all'articolo 300, comma 2, lettera b), la progettazione di servizi o forniture può avvenire nell'ambito di gare per l'affidamento di servizi o di concorsi di progettazione concernenti servizi o forniture, finalizzati a fornire alla stazione appaltante la progettazione. Il bando di gara o di concorso può integrare o ridurre i contenuti del progetto di cui al comma 1.

3. In caso di concorso di progettazione, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in due o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche; in tale ipotesi, il concorso di progettazione si articola in due gradi secondo le modalità previste dall'articolo 109 del codice, intendendosi per progettazione preliminare il primo livello di progettazione individuato dal bando di concorso e per progettazione definitiva o esecutiva il restante o i restanti livelli di progettazione individuati dal predetto bando di concorso.

4. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 94 e 101, comma 2, del codice, per i requisiti dei concorrenti si applicano le norme degli articoli 38, 39, 41, 42, 45 e 46 del codice, in quanto compatibili; si applica l'articolo 90, comma 8, del codice.

5. É facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando requisiti ulteriori in ragione della natura dei servizi e delle forniture prestate.

6. Ai concorsi di progettazione si applica l'articolo 260, comma 1, in quanto compatibile. ]
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