Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);

- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5

Relazione

Relazione all’articolo 197 La disposizione in commento reca una ricognizione delle norme applicabili ai contratti relativi ai beni culturali, in quanto non derogate da quelle specificamente dettate d...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

TERREMOTO ABRUZZO - INTERVENTI URGENTI

PCM ORDINANZA 2009

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CERTIFICATI DEI LAVORI

AVCP PARERE 2008

Non è legittima l’esclusione di un’ATI dalla gara per lavori di scavo archeologico e realizzazione di un deposito e di un laboratorio nelle vasche dismesse, disposta dalla Commissione di gara motivata dalla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti aggiuntivi di qualificazione, in quanto i certificati lavori esibiti dall’ATI riguardavano lavori caratterizzati o da “analoga cronologia” o da “comparabili condizioni geo-idrauliche”, mentre il bando richiedeva l’esecuzione di lavori nei quali fossero presenti entrambi detti elementi.

Infatti qualora come nel caso di specie l’impresa istante abbia esibito sia certificati di esecuzione lavori nei quali si attesta l’esecuzione di lavori caratterizzati da “analoga cronologia” sia certificati lavori nei quali si attesta l’esecuzione di lavori caratterizzati da “comparabili condizioni geo-idrauliche”, alla medesima puo' essere imputata la capacita' tecnica di scavo nei siti che vanno dall’eta' del bronzo a quella del ferro e la tecnica di scavo in presenza di falda acquifera, quali quelli in appalto.

Ove pertanto, l’impresa istante dimostri, tramite certificati di esecuzione lavori, l’esperienza pregressa in lavori di scavi archeologici rivolti sia a situazioni di analoga cronologia sia di comparabili condizioni geo-idrauliche, per un importo almeno pari al 70% di quello posto a base di gara, puo' ritenersi in possesso della necessaria qualificazione per la partecipazione all’appalto.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Impresa M. ing. s.r.l. – lavori di scavo archeologico e realizzazione di un deposito e di un laboratorio nelle vasche dismesse limitrofe allo scavo in Poggiomarino. S. A. Soprintendenza Archeologica di P..

INTERPRETAZIONE CLAUSOLE DEL BANDO - DICHIARAZIONI

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’aver presentato le dichiarazioni di cui agli allegati del bando di gara, uguali nei contenuti ivi riportati, ma difformi per quanto attiene alla compilazione a mano del format predisposto dall’Amministrazione, si precisa che la giurisprudenza amministrativa è conformemente orientata nel senso che le prescrizioni di gara devono essere interpretate secondo ragionevolezza e nel rispetto della più ampia partecipazione delle imprese, purché non venga leso il principio della par condicio. Non sussiste violazione di detto principio nel caso in cui il concorrente, anziché compilare a mano uno schema predisposto dalla S.A. presenti una dichiarazione che riporti chiaramente e puntualmente il medesimo contenuto del format predisposto dall’amministrazione.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ATI F. s.r.l./I.R.E. s.r.l./S.T.I.A. s.r.l. – lavori di ristrutturazione del Palazzo Vespignani da destinare a Museo Archeologico. S.A: Comune di C.

ATI ORIZZONTALE E AVVALIMENTO

AVCP DELIBERAZIONE 2006

La richiesta della S.A. circa le modalità di dimostrazione dei requisiti di partecipazione appare legittima, tenuto conto che la previsione di cui all’articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999, in relazione alle associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, trova applicazione in riferimento al possesso di tutti i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi, fra i quali rientrano anche quelli specifici di carattere quantitativo.

Il divieto al ricorso dell’avvalimento contenuto nel bando di gara non altera la concorrenzialità fra le imprese, tenuto conto della speciale natura dell’opera e, quindi, della previsione di carattere speciale e di settore di cui all’ultimo periodo del comma 30 dell’articolo 253 del d. Lgs. n. 163/2006 in base alla quale, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito specifico, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da F. – “Lavori di recupero e conservazione della V. nel Comune di P.A.”.