Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEI LAVORI - ISCRIZIONE RISERVE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Laddove l'impresa appaltatrice abbia apposto la riserva sul verbale di sospensione la mancata reiterazione della contestazione nel SAL o nel registro di contabilità non può di per sé implicare alcuna preclusione. [B] Ai fini dell'accertamento della risoluzione de jure è sempre necessario valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'inadempimento. [C] Sui casi in cui è possibile per l'appaltatore richiedere la risoluzione del contratto, previa notifica di atto di messa in mora dell'Amministrazione. [D] Sul verbale di sospensione lavori che omette di indicare non solo le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. [E] Sul risarcimento del danno che spetta all’impresa in caso di risoluzione per inadempimento della committente. [F] Sulla sospensione dei lavori disposta dalla committente in conseguenza della morte del Direttore dei lavori. [G] Sul cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali in caso di risarcimento del danno all’impresa

SOSPENSIONE LAVORI PER RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il concetto di appalto a forfait chiuso non debba essere inteso nel senso della assoluta immodificabilità del sinallagma contrattuale e della impossibilità di addivenire a modifiche dell'opus posto a base di gara. [B] Sulla sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in caso di ritrovamenti archeologici

IMPUTAZIONE PAGAMENTI IN RITARDO

LODO ARBITRALE 2010

[A] La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall’impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante. [B] Sul risarcimento del danno all’utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell’illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento. [C] Sul periodo dal quale calcolare la rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni all’impresa. [D] Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [E] Sull’equo compenso qualora le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. [F] Sulla problematica concernente l'applicabilità deI disposto di cui all'art. 1194 c.c. in materia di "imputazione del pagamento" nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione. [G] Sulla posizione soggettiva dell'appaltatore e sulla giurisdizione competente a decidere in ordine alla facoltà dell'Amministrazione di accordare la revisione dei prezzi

SOSPENSIONE LAVORI LEGITTIMA - EQUO COMPENSO

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante. [B] L’onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo). [C] Anche nel caso in cui la sospensione dei lavori sia legittima all’impresa può spettare il diritto all’equo compenso, secondo la disposizione di cui all’art. 1664, co. 2. del cod. civ.. [D] I criteri per il risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 25 comma 2, d.m. 19 aprile 2000, n. 145, hanno una funzione di guida. [E] Sulla risoluzione contrattuale per colpa della stazione appaltante e sul risarcimento del danno per mancato utile dovuto all’impresa. [F] Sul comportamento che deve tenere l’impresa in caso di sospensione dei lavori illegittima al fine di ridurre il danno

RISARCIMENTO DANNI PER MAGGIOR DURATA DEI LAVORI E PER IMMOBILIZZO DELLE ATTREZZATURE IN CANTIERE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Sull'omessa attivazione da parte del RUP del procedimento dell'accordo bonario. [B] Sulla sospensione lavori disposta dall’amministrazione per difficoltà legate alla disponibilità delle aree o alla acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte di Enti terzi. [C] Sulle ragioni di “pubblico interesse o necessità” che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori. [D] Sull’art. 1455 c.c., secondo il quale il contratto non si può risolvere “se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. [E] Sul risarcimento del danno quanto alle maggiori spese generali conseguenti alla maggiore durata dei lavori. [F] Sul risarcimento dei maggiori costi per l’immobilizzo delle attrezzature in cantiere e sull’ammissibilità della prova testimoniale. [G] Sul risarcimento del danno per lesione dell’utile e sulla presunzione di linearità dell’appalto. [H] Il risarcimento del danno rileva diversamente nel caso in cui l’immobilizzo del cantiere sia avvenuto alla fine dei lavori

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sull'esecuzione dei lavori su un'unica carreggiata rispetto all'esecuzione delle opere in sostanziale assenza di traffico. [B] Sull’onere a carico del Committente di raggiungere accordi con gli Enti titolari dei sottoservizi

Arbitrato - Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sulla clausola compromissoria che stabilisce la competenza arbitrale derivante dal rinvio contenuto nel contratto al capitolato generale per gli appalti di opere pubbliche di cui al D.P.R. 1063 del 1962. [B] Su un’elencazione dei possibili casi di sospensione illegittima dei lavori

Sospensione e ripresa dei lavori

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

[A] Sul comportamento dell’amministrazione che trascuri di raggiungere tempestivamente i necessari accordi con gli Enti Pubblici terzi. [B] Sulla sorte del contratto qualora entrambe le parti ne chiedano giudizialmente la risoluzione per inadempimento. [C] Sull'opzione concessa all'appaltatore dall'art. 30 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità, in caso di sospensione dei lavori. [D] Sul risarcimento del danno da illegittima sospensione lavori qualora il direttore lavori abbia omesso di dar conto delle attrezzature presenti in cantiere

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/06/2006 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per quanti giorni è ammesso sospendere i lavori,(per maltempo) anche in più frazioni di tempo, per un appalto lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento su strade prov. e regionali, che contrattualmente prevede una durata dei lavori di 365 giorni, per un importo a base d'asta di 1.600.000 euro?