Art. 23. Premio di accelerazione

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Giurisprudenza e Prassi

ULTIMAZIONE LAVORI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

LODO ARBITRALE 2010

[A] Il termine di ultimazione dei lavori si presume a favore dell'appaltatore. [B] Sul premio di accelerazione previsto dall’art. 23 del D.M. 145 del 2000. [C] Sulla possibilità o meno di ravvisare una responsabilità erariale a carico degli amministratori che, in corso di esecuzione di un contratto ed in presenza dell'introduzione di varianti all'opera appaltata, hanno introdotto ex novo uno specifico compenso a fronte di una riduzione contrattualmente pattuita del maggior termine di ultimazione che sarebbe astrattamente spettato all'appaltatore

DIVIETO DI RIVENDICA DEI MAGGIORI IMPORTI PER GLI ONERI DELLA SICUREZZA

LODO ARBITRALE 2010

[A] Per gli oneri della sicurezza non trova applicazione il regime proprio delle riserve. [B] Sul momento in cui deve essere iscritta riserva riguardo ai danni da fatti continuativi. [C] Sulla concessione di una proroga e sul diritto al risarcimento del danno da parte dell’impresa. [D] Sulla prova del danno per lesione dell’utile. [E] Sul valore da attribuire alla posizione espressa dalla committente in sede di accordo bonario. [F] Sul caso in cui all'appaltatore non sia stato concesso di utilizzare tutto il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori e sia invece stato richiesto di eseguire un programma lavori accelerato

[A] Le pretese con le quali l’impresa rivendica maggiori importi per gli oneri della sicurezza sfuggono al regime delle riserve ed alle relative decadenze. [B] Sulla pretesa dell’impresa a titolo di recupero del ribasso contrattuale illegittimamente applicato ai costi ordinari della sicurezza, non regolarmente evidenziati nel bando di gara. [C] Sull’onere di iscrivere riserva riguardo ai fatti continuativi e di quantificare il risarcimento del danno. [D] Sull’istituto della proroga e sul risarcimento del danno. [E] L’appaltatore deve fornire prova del mancato utile patito. [F] Sul mancato conseguimento del premio di accelerazione quale conseguenza dell’anomalo andamento dei lavori per colpa della stazione appaltante

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/03/2011 - POTESI DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

OGGETTO: Richiesta parere per il riconoscimento all’Impresa del premio di accelerazione L’Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori di recupero e riqualificazione del sistema viario di vle Colombo per un importo di contratto pari a € 990.669,26. L’area oggetto di intervento rappresenta un sito di rilevanza ambientale sottoposta a vincoli territoriali, urbanistici e di tutela ambientale. In particolare la zona ricade in zona H di salvaguardia, pertanto il progetto è stato sottoposto al parere dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente della Regione e dell’Ente Parco. I lavori furono consegnati con apposito verbale in data 10.09.2008 e per l’esecuzione dei lavori, vennero stabiliti 180 gg. naturali e consecutivi pertanto con scadenza al 07.03.2009. Il CSA prevedeva un premio pari allo 0,7‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di anticipo rispetto all’ultimazione dei lavori, per un importo massimo di € 44.000,00. In fase di rilascio dell’autorizzazione preventiva all’esecuzione dell’intervento, l’Ente Parco prescriveva la sospensione dei lavori nel periodo compreso tra i mesi di marzo e agosto, in coincidenza con la riproduzione dell’avifauna come veniva riportato anche nel CSA. Pertanto i lavori furono sospesi in data 01/03/2009 e ripresero in data 01/09/2009. All’interno di questo periodo a seguito di deroga del Parco i lavori ripresero per alcuni giorni. Furono inoltre concesse due proroghe di 40 e 30 giorni, rispettivamente per avverse condizioni climatiche e per l’approvazione di una perizia di variante. Per effetto delle sospensioni e proroghe l’ultimazione lavori restò stabilita per il 27/10/2009. I lavori furono conclusi dall’Impresa in data 05.10.2009 con una anticipata conclusione degli stessi di 22 giorni rispetto alla data prevista del 27/10/2009. Si chiede pertanto per quanto sopra esposto e a seguito delle proroghe concesse se l’impresa abbia diritto alla corresponsione del premio di accelerazione.