Art. 29 Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

2. L'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

4. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

10. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

11-bis. In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro. introdotto in sede di conversione - verificare abrogazione ad opera art. 26 DL 50/2022

12. Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

13. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga».

13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». introdotto in sede di conversione

Commento

Il 27 gennaio entra in vigore, con effetto sui bandi pubblicati dal 28 gennaio 2022, la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi sui contratti pubblici dettata dall’art. 29 (“Disposizioni urgenti i...
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO SERVIZI ANTE D.L. 4/2022 - CONSENTITA LA REVISIONE DEI PREZZI SE PREVISTA NEL DISCIPLINARE DI GARA

ANAC PRASSI 2024

L'art. 29 del d.l. 4/2022 conv. in I.n. 25/2022, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, ha stabilito (tra l'altro) l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Il Legislatore, tuttavia, al fine di mitigare gli effetti dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione registrati nel corso dell'ultimo triennio, è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie all'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice, con particolare riguardo all'art. septies del d.l. 73/2021 conv. in 1.106/2021, all'art. 26 del d.l. 50/2022 conv. in I.n. 91/2022 e all'art. 29 del d.l. 4/2022, conv. in I.n. 25/2022.

Tali disposizioni, come noto, hanno introdotto dei meccanismi straordinari di adeguamento/compensazione dei predetti prezzi, nei limiti e alle condizioni ivi indicate, che attengono tuttavia a soli contratti pubblici di lavori e non anche di servizi e forniture, come espressamente previsto dalle norme stesse (parere Funz Cons 20/2022, parere MIT n. 1465/2022).

Le norme citate, di carattere eccezionale, non possono essere applicate a casi non espressamente contemplati nelle stesse, posto che <<Detta operazione ermeneutica si tradurrebbe, in una vera e propria estensione in via analogica della disciplina, vietata ex art. 14 disp. prel. c.c. in ragione della natura eccezionale delle previsioni in parola. Ciò in quanto è fuori di dubbio che queste ultime si riferiscano testualmente ai soli appalti di lavori (così, in particolare, la rubrica dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" nonché l'inciso di cui al suo comma 1 che specifica che la norma si applica "agli appalti pubblici di lavori" e l'impiego in essa della inequivoca locuzione "materiali di costruzione").. (Consiglio di Stato n. 1844/2023).

Pertanto, come chiarito dall'Autorità, l'eventuale revisione dei prezzi per i contratti pubblici di servizi e forniture (anche alla luce del citato art. 29 della I. 25/2022) deve essere ricondotta nelle previsioni dell'art. 106 del Codice, il quale come evidenziato- contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla modifica dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara "in clausole chiare, precise e inequivocabili" (in tal senso parere Funz Cons 20/2022 citato).


DECRETO AIUTI - COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 15 LUGLIO 2022, N. 91

NAZIONALE DL 2022

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.». (22A04118) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)



LINEE GUIDA DEL MIMS PER PREDISPORRE I PREZZARI REGIONALI DELLE OPERE PUBBLICHE

MIMS DM 2022

Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.

DECRETO AIUTI 2022 SU AGGIORNAMENTO PREZZARI E CARO-PREZZI 2022

NAZIONALE DL 2022

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)

REVISIONE PREZZI - NUOVO MECCANISMO DI COMPENSAZIONE PER GLI APPALTI DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE (106)

NAZIONALE DL 2022

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2022

REVISIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI FORNITURE E SERVIZI - AMMESSO SOLO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE - NO REGIME DEROGATORIO

ANAC PARERE

Oggetto

Fornitura di risma di carta formato A4 per …..OMISSIS….. - Richiesta parere.

FUNZ CONS 20/2022

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.

È possibile concludere che la revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l’art. 106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 22/03/2022 -

Esiste in questo momento la possibilità di avere un adeguamento dei prezzi su un contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione di una gara, in cui c'è scritto che i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. magari superato l'anno di contratto, dal secondo anno in poi per contratti triennali o anche piu lunghi. Considerata l'eccezionalità del momento e il pauroso aumento dei prezzi, a quale regolamento o legge ci si può appellare? E se esiste questa possibilità, come argomentarla? Grazie


QUESITO del 29/06/2022 - RINNOVO CONTRATTUALE - REVISIONE PREZZI

Buongiorno, stiamo per rinnovare per ulteriori due anni, come previsto negli atti con cui era stata effettuata la procedura di gara, un contratto d'appalto in scadenza per il servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Le ditte aggiudicatarie hanno richiesto all'Ente l'applicazione della revisione dei prezzi sul rinnovo del contratto, alla luce dell'aumento dei prezzi dei materiali e del carburante mezzi. Il Capitolato approvato con gli atti di gara prevedeva testualmente "la revisione dei prezzi contrattuali non è ammessa". Si chiede quindi un parere in merito a quanto segue: - l'applicazione della revisione prezzi è da ritenersi obbligatoria nel caso del rinnovo del servizio di cui trattasi? - trattandosi di un servizio e non essendo prevista nell'originale capitolato, l'eventuale revisione prezzi come può essere regolamentata in fase di rinnovo? va prevista un'appendice nel Capitolato? grazie


QUESITO del 23/11/2022 - UTILIZZO PREZZARI NON AGGIORNATI - REVISIONE PREZZI

RAZIONALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE NEI COMUNI DI ALICE BEL COLLE RICALDONE E MONTALDO BORMIDA COLLEGAMENTO ALICE BEL COLLE - ACQUI TERME. 14/06/2022 - pubblicazione bando; 29/07/2022 - aggiudicazione definitiva; 01/08/2022 - richiesta documenti per aggiudicazione; 12/08/2022 - risposta documenti per aggiudicazione; 27/10/2022 - nostra lettera di rinuncia; 09/11/2022 Riceviamo telefonata del RUP che ci chiedeva cortesemente di non rinunciare all'esecuzione dei lavori; 14/11/2022 - ricevimento contratto da firmare. Il prezziario utilizzato dalla stazione appaltante è regionale 2021 anche se la data di pubblicazione del bando corrisponde a giugno 2022. Le domande che vorremmo porre sono: - L'applicabilità della revisione dei prezzi anche se non contemplata nei documenti di gara ma riportata sul contratto da loro inviatoci e smentita dalla D.L. - Se trova applicabilità, vi è la sostituzione del prezziario da 2021 a 2022 oppure ci sarebbe solo l'incremento del 20% su 2021? la stazione appaltante ha l'obbligo di applicare la revisione? - Vi è la possibilità di rinuncia? in caso affermativo sarebbe una rinuncia in danno o potremmo richiedere alla stazione appaltante i danni per mancata contrattualizzazione nei termini? Grazie cordialmente.


QUESITO del 23/01/2023 - REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI SERVIZI

Con il rinnovo del CCNL Pulizie, Servizi e Multiservizi, il Ministero del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 25 del 6.6.2022, ha fornito le tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese di servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati e multiservizi. L'appaltatore di un servizio di pulizie denuncia quindi un incremento dei costi pari al 10% e chiede di applicare la revisione dei prezzi. Si chiede, pertanto, se tale decreto legittima tale revisione sebbene il contratto in essere sia stato sottoscritto ante entrata in vigore del d.l. 4/2022 e negli atti di gara non è stata prevista alcuna clausola di adeguamento.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 31/05/2023 - COPENSAZIONE - INTEGRAZIONE DELL’IMPORTO ECCEDENTE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DEL PREZZARIO REGIONALE AGGIORNATO.

Questo Ente è beneficiario di un finanziamento pubblico, concesso in data antecedente al gennaio 2022, di cui alle risorse P.O.R. Puglia 2014 – 2020. Il progetto definitivo approvato considerava per le singole voci delle lavorazioni quelle desunte dal prezziario della Regione Puglia approvato nell’anno 2019, all’epoca vigente. In data 16/05/2022 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato l'aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. Con l’entrata in vigore del d.l. 50/2022 il progetto, che contemplava il minimo intervento per rendere l’opera collaudabile, è stato riapprovato poiché l’importo dei lavori , ab origine determinato con l’applicazione del prezzario del 2019, ha subito un aumento a seguito della applicazione del nuovo prezzario. Successivamente in data 23/12/2022 è stata indetta la gara d’appalto integrato sul un progetto così come adeguato al prezzario vigente. La copertura economica è stata garantita dal finanziamento regionale e, per la somma eccedente afferenti l’adozione del nuovo prezzario, da fondi del bilancio comunale all’occorrenza compensati a seguito dell’applicazione delle leggi emergenziali. Pertanto si chiede se è corretto considerare questo Ente beneficiario della compensazione, quale integrazione dell’importo eccedente, a valere sulle risorse rese disponibili dall’art. 29 del decreto “aiuti”, così come individuate nei commi 6 e 7 per le procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto “Aiuti”) e sino al 31 dicembre 2022, dal cd. decreto “Sostegni-ter” (art. 29, co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), nonché dal comma 6 dell’art. 26 del d.l. 50/2022 nella versione in vigore alla data 23/12/2022 (data di indizione della gara). Il tutto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.


QUESITO del 17/03/2023 - NUOVA NORMATIVA REVISIONE PREZZI

per il 2023 quale è la normativa da applicare per la revisione prezzi?


QUESITO del 08/02/2023 - REVISIONE DEI PREZZI (ART 26 DL 50/2022 E ART 29 DL 4/2022) ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con riferimento all'art. 26 del Decreto Legge 50/2022 come modificato ed integrato dalla Legge di Bilancio 2023, ci si chiede se il meccanismo di revisione dei prezzi previsto da tale articolo ed in particolare al nuovo art 6 ter debba essere applicato anche ad una procedura di affidamento di lavori indetta successivamente all'entrata in vigore dell'art. 29 dl 4/2022 ed aggiudicata entro il 31/12/2022.


QUESITO del 17/01/2023 - ART. 1, CO. 458 L. N. 197/2022 COMPENSAZIONE PREZZI -DISAPPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 29

L’Art. 1, co. 458 della Legge di Bilancio statale n. 197/2022 apporta talune integrazioni all’art. 26 del D.L. Aiuti, sia introducendo alcuni nuovi commi sia talune modifiche alla norma originaria, che sostanzialmente prorogano lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto per i lavori eseguiti nel 2022, anche per i lavori eseguiti nel 2023. Il nuovo co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 5072022 introduce la proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 con riferimento ai contratti derivanti da offerte presentate entro il 31 dicembre 2021. In particolare, il nuovo comma prevede che il SAL relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali; che nelle more dell’aggiornamento annuale dei prezzari, le stazioni appaltanti possano continuare ad utilizzare l’ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all’art. 26, co. 2, pubblicato a luglio 2022, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo co. 6-quinquies); che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, siano riconosciuti, al netto del ribasso d’asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022, e nei limiti delle risorse disponibili. Prevede inoltre che le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti siano, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati) e che in caso di insufficienza di queste ultime, per l’anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi ministeriali per l’anno 2022, accedano al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche nei limiti delle risorse assegnate. Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIMS stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto. Il nuovo co. 6-ter del cit. art. 26 D.L. 50/2022 prevede poi che le medesime disposizioni del co. 6-bis sopra riferite, trovino applicazione, in deroga all’art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La disposizione prevede che in ogni caso per gli appalti e gli accordi quadro per cui è stata presentata offerta nel corso dell’anno 2022, gli extra costi saranno riconosciuti nella misura dell’80% (invece che del 90% prevista invece per i contratti affidati a valle di offerte con termine finale di presentazione fino al 31 dicembre 2021). Il comma 6 sexies introduce una deroga espressa per i contratti di cui ai sopra richiamati commi 6 bis e 6 ter prevedendo che “Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»; Com’è noto l’art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo d.l., ha stabilito al comma 1 che fino al 31 dicembre 2023, sia previsto: a) l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a); b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7. Al comma 2 ha previsto che sia l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, a definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalita' di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi relative a ciascun semestre. Ma per i contratti di cui al comma 6 bis e del comma 6 ter della nuova legge di bilancio statale 2023, il comma 6 sexies ha previsto che non debba farsi applicazione dell’art. 29, co. 1, lett. b) e co. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 del D.L. 4/2022: in altre parole, per tali contratti le stazioni appaltanti non saranno più tenute a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un’alea del 5% a carico dell’appaltatore, e, conseguentemente, a riconoscere, a valle di rilevazioni semestrali del MIMS sulla base delle rilevazioni effettuate dall’ISTAT ai sensi del comma 2 in sede di definizione della metodologia di rilevazione, le compensazioni solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all’80% di tale eccedenza. Ritenuto quanto disposto dal nuovo art. 6 sexies si chiede il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti: a) se in virtù del disposto del comma 6 sexies introdotto all’art. 26 del D.L. 50/2022 dall’art. 1 comma 458 della L. di bilancio statale 2023, per i contratti di cui ai commi 6 bis e 6 ter, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b) e commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 comporti conseguentemente la disapplicazione per detti contratti della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi; b) se relativamente ai contratti regolati dall’art. 29 del D.L. 4/2022 e dunque nei quali le SSAA abbiano previsto la clausola di revisione prezzi secondo il disposto dell’art. 29 del DL 4/2022, si debba, alla luce del comma 6 sexies dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 458 della L. 197/2022, disapplicare la clausola revisionale prevista nei relativi bandi e, conseguentemente, la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi di cui all’art. 29 D.L. 4/2022, facendo applicazione del diverso meccanismo previsto dal co. 6-bis dell’art. 26 D.L. 50/2022 come introdotto dall’art. 1 comma 485 della legge di bilancio statale 2023.


QUESITO del 17/10/2022 - REVISIONE PREZZI ART. D.L. N. 4/2022 – LEGGE DI CONVERSIONE N. 25 DEL 28.03.2022

Lavori di adeguamento sismico di un edificio regionale sede di uffici. Affidamento mediante procedura negoziata. Lettera di invito inviata in data 24/03/2022. Offerta aggiudicatario datata al 12/04/2022. Lavori consegnati il 18/07/2022. In base all’art. 29 del D.L. n. 4/2022 – Legge di conversione n. 25 del 28/03/2022 la revisione dei prezzi prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto dovrebbe prevedere la compensazione dei prezzi per i soli materiali impiegati da determinarsi in base a successivi decreti ministeriali secondo rilevazioni ISTAT. Considerato che gli attuali incrementi complessivi dei prezzi delle lavorazioni sono dovuti non solo al caro materiale (considerato dal DL 4/2022), ma anche al caro energia. Considerato altresì che l’appalto in essere ha come lavorazioni principali la fornitura e posa in opera di cemento e ferro per uso strutturale i cui prezzi stanno registrando notevoli incrementi a causa dei citati rincari, si chiede se fosse possibile procedere direttamente all’applicazione per tali lavorazioni (acciaio e cls) delle voci prezzi aggiornate nel prezzario regionale 2022 adeguato ai sensi del DL 50/2022


QUESITO del 14/10/2022 - INTERPRETAZIONE DI ANNO SOLARE NELLA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE PREZZI.

Richiesta chiarimenti dell'art.29 comma 5 del D.L. 4 aprile 2022. in relazione al dettato dell'art.29 comma 5 del D.L. 4 aprile 2022 covertito con modificazioni dalla L.28 marzo 2022 n.25 << 5. sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta>>. si chiede l'esatta interpretazione della dicitura < anno solare> ovvero se la stessa è da riferirsi a giorni 365 dalla data di prsentazione dell'offerta, o, invero, è riferibile al solo periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dele medesimo anno di presentazione del'offerta. esempio Offerta presentata il 15 giugno 2021 a- sono escluse le opere contabilizzate entro il 15 giugno 2022 (anno solare inteso di 365 giorni dall'offerta); b- sono escluse le opere contabilizzate entro il 31 dicembre 2021 (anno solare inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre)


QUESITO del 12/10/2022 - REVISIONE PREZZI APPALTO AVVIATA APRILE 2022 ED AGGIUDICATO IL 09 MAGG 22 - QUALE NORMATIVA VA APPLICATA?

SIAMO un Comune. Abbiamo un contratto di lavori (contributo confluito nel PNRR) la cui gara è stata avviata nel mese di aprile 2022. Il lavoro è stato aggiudicato il 09/05/2022 ed è stato appaltato con il prezzario Lazio 2022 a marzo. Successivamente è stata fatta la consegna lavori il 29 maggio, data, quindi, successiva all’entrata in vigore del D.L. 17.05.2022 n.50. Nel frattempo è entrato in vigore il nuovo prezzario Lazio relativo all’aggiornamento infrannuale della Regione Lazio. Il lavoro è ultimato 18/08/2022 e l’impresa ha chiesto revisione prezzi ai sensi del D.L. 17.05.2022 n.50. Possiamo riconoscere all’impresa la revisione dei prezzi oppure il D.Lgs 50/2022 non può essere applicato in quanto gara avviata prima del 18 maggio 2022? Ed in questo caso non si può riconoscere alcun riconoscimento per aumento prezzi?


QUESITO del 28/09/2022 - REVISIONE PREZZI

L' ART. 29 DEL DL 4/2022 PRESCRIVE, AL COMMA 1, L'OBBLIGATORIETA' DELL'INSERIMENTO, NEI DOCUMENTI DI GARA INIZIALI, DELLE CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MEDESIMO. ALLA LUCE DEL SUMMENZIONATO ARTICOLO SI CHIEDE: QUESITO N. 1 SE IL MANCATO INSERIMENTO DELLE CLAUSOLE SUDDETTE NEI DOCUMENTI DI GARA PRECLUDE IN SENSO ASSOLUTO LA POSSIBILITA' DI RICONOSCERE LA REVISIONE DEI PREZZI O SE E’ POSSIBILE SANARE L’EVENTUALE MANCANZA IN SEDE DI STIPULA CONTRATTUALE QUESITO N. 2 IN ASSENZA DI SPECIFICHE PREVISIONI CON RIGUARDO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EX ART. 36, COMMA 2, lett. a) e b), DEL D. Lgs. 50/2016, SENZA PREVIA CONSULTAZIONE DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI, SI CHIEDE SE SI POSSA RITENERE CHE LA CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI DEBBA ESSERE INSERITA NEL CONTRATTO (STIPULATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL DL 4/2022) O SE, PUR IN PRESENZA DI UN SOLO OPERATORE ECONOMICO CONSULTATO, DEBBA ESSERE RICHIAMATA NELLA LETTERA DI INVITO A FORMULARE UN RIBASSO


QUESITO del 05/08/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

L’art. 29 comma 1 lettera a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 prevede l’obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma. La norma, a differenza dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, non limita l’inserimento ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa e non specifica altresì se l’inserimento sia obbligatorio anche per gli appalti relativi ai servizi tecnici di architettura ed ingegneria in cui viene in considerazione una prestazione di natura intellettuale connotata dal profilo professionale e dunque personale. Si chiede pertanto il Vs autorevole parere se si debba ritenere, come è avviso della scrivente, che, con riferimento alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, non trovi applicazione la previsione di cui all’art. 29 comma 1 lett. a) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, n. 4 e pertanto non sia obbligatorio inserire la clausola revisione prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione, appunto, dell’incompatibilità di siffatta previsione con la natura intellettuale della prestazione oggetto dell’affidamento. Si chiede, inoltre, ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure di affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici, se la stessa trovi applicazione solo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, quali, a titolo esemplificativo, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e non per i contratti ad esecuzione istantanea, quali la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale. Ove dovesse ritenersi obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi anche alle procedure in oggetto, si chiede altresì - se la clausola debba riguardare anche i compensi o solo l’importo delle spese ed oneri accessori (in sostanza le spese vive soggette ai fenomeni inflattivi) calcolato ai sensi dell'art. 5 del D.M. 2016 in misura forfettaria quale percentuale sui compensi per le prestazioni professionali; - se la clausola possa prevedere un meccanismo di aggiornamento /rivalutazione monetaria in aumento o in diminuzione dei compensi ovvero delle sole spese ed oneri accessori, sulla base della variazione dell'indice FOI rilevato dall'ASTAT o dall'ISTAT. Si resta in attesa di cortese quanto sollecito riscontro.


QUESITO del 12/07/2022 - UTILIZZO DEI FONDI PRESENTI NEL QUADRO ECONOMICO PER LE COMPENSAZIONI

Si riformula il quesito n.1394 del 28/06/2022 in merito alla possibilità di predisporre delle varianti in aumento utilizzando i ribassi d’asta. Questo visto l’obbligo, imposto dal decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, di destinare tali risorse alla compensazione dei prezzi. Indirizzo già contenuto nella circolare MISM del 05/04/2022 dove viene sottolineato che la compensazione “deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione …omissis… e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1-septies.” Si chiede quindi se le somme a disposizione, derivanti da ribassi d’asta, debbano essere totalmente vincolate alla compensazione dei prezzi potendo ricorrere a varianti in aumento solo attraverso rifinanziamento dell’opera fatte salve le somme accantonate, nel quadro economico, per gli imprevisti.


QUESITO del 27/06/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI: APPLICAZIONE D.L N.50/2022 - GARA BANDITA PRIMA DEL 31/12/'21 - TERMINE OFFERTE DOPO IL 31/12/'21

In relazione ad una procedura di appalto di lavori lavori avente le seguenti tempistiche: - determinazione a contrattare data: 10/12/2021 - determinazione avvio alla procedura di gara data: 23/12/2021 - pubblicazione Avviso per manifestazione di interesse data: 27/12/2021 - scadenza manifestazioni di interesse data: 12/01/2022 - pubblicazione procedura negoziata data: 18/01/2022 - scadenza presentazione offerte data: 02/02/2022 - determinazione di aggiudicazione data: 10/02/2022. si chiede se trovano applicazione le recenti norme in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione (art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - articolo 25 del d.L. 1° marzo 2022, n. 17 - art. 26 del D.l. 17 maggio 2022, n. 50). In caso contrario, essendo disponibili economie di gara all'interno del quadro economico, si chiede se è possibile e con quale modalità, ricorrere alla compensazione dei prezzi, non avendo tuttavia previsto negli atti di gara la possibilità di revisione dei prezzi. Distinti saluti.


QUESITO del 26/05/2022 - RICONOSCIMENTO DELLE VARIAZIONI DEI PREZZI PER ORDINI EMESSI NEL 2^ SEMESTRE 2021.

Si chiede conferma che, il seguente ragionamento che la scrivente Stazione Appaltante (SA) vorrebbe applicare ad un caso concreto in fase di gestione, sia corretto: 1 - nel corso del 2^ semestre 2021 è stata ordinata la fornitura e posa di imposte ad un determinato importo; 2 - trattandosi di infissi, soggetti alle note problematiche di reperimento dei materiali per causa di forza maggiore (vedasi anche la Delibera ANAC n. 227 dell’11/05/2022) e conseguente aumento dei costi delle materie prime la ditta chiede, per poter eseguire la prestazione (ad oggi tali scuri non sono ancora stati installati), un adeguamento all'aumento dei prezzi dei materiali pari al 20%; 3 - da un'analisi del quadro normativo in vigore, l'SA riterrebbe tale istanza fondata, in ragione del combinato disposto dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito nella L. 106/2021, dall'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (non ancora convertito in Legge); 4 - la variazione del 20%, oltre ad essere in linea con la medesima percentuale espressa dal comma 3 dell’art. 26 del predetto D.L. “Aiuti”, rientrerebbe anche nelle variazioni percentuali medie indicate dall'allegato "1" del Decreto MIMS del 04/04/2022 pubblicato sulla GURI n. 110 del 12/05/2022; 4 - per quanto precede è intendimento di questa SA, accettare l'istanza presentata entro il 27/05/2022, farne approvare la congruità ad una commissione tecnica ed infine pagare la fattura utilizzando le somme a disposizione, derivanti da ribassi di gara e da altri interventi già collaudati. Si chiede conferma della correttezza del predetto ragionamento chiedendo altresì se, la fattura della distinta pratica d'incremento dei prezzi, debba essere pagata solamente al termine dell'esecuzione dell’ordinativo oppure prima, intendendo tale compensazione quale "sorta d’indennizzo che il legislatore ha inteso riconoscere all’appaltatore nel caso intervengano le condizioni indicate dalla norma". Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 24/02/2022 - CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO - SERVIZI E FORNITURE

Con la presente, si richiede a codesta Amministrazione se, in relazione all’obbligo di inserimento della clausola di revisione dei prezzi di cui all’art 29 del D.L. 4/2022 negli appalti di servizi e forniture sia legittimo: a) limitare l’applicazione della clausola ai soli contratti ad esecuzione periodica o continuativa, escludendo quelli ad esecuzione istantanea o a consegne ripartite; b) subordinare l’adeguamento del prezzo ad apposita istanza dell’operatore economico cui spetta, altresì, l'onere della prova dell'effettivo aumento dei prezzi; c) indicizzare i prezzi all’indice FOI generale, prescindendo dall’oggetto specifico dell’appalto e considerare quest'ultimo quale limite massimo al riconoscimento della revisione; d) limitare l’operatività dell’adeguamento ai soli pagamenti successivi alla prima annualità contrattuale; e) riconoscere l’intero ammontare della revisione anche laddove sia superiore alla misura stimata nella documentazione di gara e computata nel calcolo dell’importo stimato dell’appalto ai sensi dell’art 35 del Codice dei contratti pubblici.


QUESITO del 31/01/2022 - COMPENSAZIONE PREZZI - DL 27 GENNAIO 2022, N. 4

Si chiede: 1) l'interpretazione del comma 5, art. 29 in cui si dice che "Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta" tenuto conto che la norma si applica alle sole procedure di gara indette dal 28 gennaio 2022. Significa che per il 2022 il ribasso offerto deve tenere conto della revisione prezzi e dunque per il 2022 la compensazione non è dovuta? 2) Cosa si applica ai lavori iniziati prima di quella data ed in corso nell'anno 2022? il DL 73/2021 è solo per l'anno 2021; il DL 4/2022 è solo per le procedure indette dal 28 gennaio, sembrerebbe esserci un vuoto. Grazie