Art. 60. Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
2-bis.Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati. si veda anche quanto disposto in va transitoria fino al 31/12/2021 dall’art. 2 comma 2 e art. 8 comma 1 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
UNICA OFFERTA PRESENTATA - NON GARANTISCE CONCORRENZA IN ASSENZA DI CONCORRENTI
Nel caso di specie, trattandosi di una procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice, tali evenienze di celerità e snellezza non ricorrono e quindi non costituiscono un presupposto che renda plausibile la deroga ai principi generali; inoltre, nella disciplina di gara non vi sono previsioni nel senso di ammettere l'aggiudicazione in favore dell'unica offerta valida, sempre che risulti congrua e rispondente all'interesse pubblico da perseguire;
a differenza degli esempi di cui sopra, nella fattispecie è stata presentata un'unica offerta quindi non si e instaurata una situazione di concorrenza tra più partecipanti nemmeno in una prima fase;
in virtù dei principi generali di concorrenza e più ampia partecipazione, un'unica offerta pervenuta non garantisce il corretto confronto tra una pluralità di operatori economici come la procedura di evidenza pubblica impone;
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione ed in ossequio al principio di libera concorrenza, non conforme alla normativa di settore l'aggiudicazione in favore dell'unica offerta ricevuta.
PROJECT FINANCING AD INIZIATIVA PRIVATA - OBBLIGO RISPETTO PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
Project financing avente ad oggetto la “Progettazione, costruzione e gestione di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U.” da realizzarsi per ARO 2 in C.da Torre della Guardia nel Comune di Andria (BT) – Contratto omissis in data 21.12.2017.Fascicolo Anac n. 1885/2017
La convenzione sottoscritta nell'ambito di una procedura di Project financing ad iniziativa privata non può prescindere dalla corretta valutazione delle "specifiche tecniche" e tutti gli elementi necessari ai fini dell'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, compreso gli atti di programmazione a carattere regionale assunti nel corso della procedura stessa riferita al settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto delle norme e delle procedure che disciplinano i contratti pubblici secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato.
PROCEDURA APERTA -TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE INFERIORE A 10 GIORNI - ILLEGITTIMO (60.1)
Nel caso in esame, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte (31 dicembre 2020, ore 10:00), se si tiene conto della data di pubblicazione dell’avviso di bando di gara sul sito istituzionale del -OMISSIS- resistente (-OMISSIS-), è inferiore a dieci giorni.
Il termine assegnato risulta financo inferiore a quello che - per ragioni di urgenza debitamente motivate - l’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ammette (laddove i termini minimi stabiliti al comma 1 dello stesso articolo non possano essere rispettati), nonché a quello che – transitoriamente – contempla l’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che esclude la necessità di dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti).
Ferma la regola di carattere generale secondo cui «I termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta» (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02), la determinazione a contrarre si è limitata a dare atto delle modalità di pubblicazione della stessa senza evidenziare le ragioni sostegno della riduzione – poi rivelatasi irragionevole – del termine per la presentazione delle offerte.
Invero, i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, e l’art. 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come già il previgente art. 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – dispone che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (“fatti salvi i termini minimi”); la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione (arg. ex T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1 luglio 2019, n. 613).
In conclusione, attesa la fondatezza della censura, va disposto l’annullamento degli atti impugnati, ivi compresa l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico controinteressato non costituito in giudizio.
Poiché si tratta di appalto di valore inferiore la soglia europea il richiamo all’art. 125 cod. proc. amm. contenuto nel d.l. n. 76 del 2020 non opera con riferimento alla statuizione caducatoria (art. 4, comma 2, d.l. n. 76 del 2020).
CONCESSIONE AEROPORTUALE - TITOLARITA'
Procedura di dismissione dell'intero pacchetto azionario della società ..omissis...Fasc. Anac UVCS n. 1881/2019.
L'ingresso del socio operativo nel capitale della società aeroportuale determina una modifica soggettiva della proprietà azionaria della S.p.A ed una redistribuzione dei poteri di controllo e dei poteri di gestione della stessa senza, tuttavia, condurre la società ad un mutamento della propria identità soggettiva diventando un nuovo gestore aeroportuale con modifica nella titolarità della concessione. La .omissis.. nonostante la trasformazione da società pubblica in privata mantiene la propria identità soggettiva, non diventa un nuovo gestore aeroportuale e continua ad avere la titolarità della concessione aeroportuale; La titolarità della "concessione aeroportuale" resta alla società e non vi è alcun subentro del socio operativo nella titolarità della stessa. La società come previsto nel codice civile è autonomo soggetto giuridico, dotato di propria personalità a cui riferire diritti ed obblighi originati dall'esercizio della attività societaria, inclusi provvedimenti di concessione alla stessa attribuiti.
MODIFICHE ALLA LEX SPECIALIS – PROROGA DEI TERMINI – PRESUPPOSTI (79)
La ricorrente lamenta la mancata pubblicazione di un nuovo bando e il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini della presentazione delle offerte: che sarebbero stati dovuti all’esito delle modifiche apportate in parte qua alla lex specialis pubblicate il 18 marzo 2019.
Il Collegio considera che a tali assunti si oppone il dato essenziale della manifesta marginalità, rispetto alla configurazione dell’invito a offrire in cui si concretizzava il bando, delle suddette modifiche introdotte. Queste modifiche consistevano nel solo richiamo, fra le cause d’esclusione, all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per come modificato dall’art. 5, comma 1, d.-l. n. 135 del 2018 (in luogo cioè della previgente e omnicomprensiva lett. c) del medesimo comma 5), dal che conseguiva la necessità d’inserire fra le dichiarazioni di gara da parte dei concorrenti il riferimento all’assenza delle cause escludenti secondo la nuova formulazione di legge.
In specie, per effetto della modifica, gli operatori erano ora tenuti a dichiarare – in via aggiuntiva rispetto alle originarie previsioni – “che l’Impresa non incorre[va] nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) c-bis) e cter) del d.lgs. 50/2016”, secondo il modello previsto nello “schema di dichiarazioni amministrative” aggiornato.
Più in particolare, da un lato la variazione consisteva nel semplice adeguamento della lex specialis alla modifica introdotta dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019, di suo comunque (in quanto sovrastante precetto legislativo) applicabile alla procedura di gara ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.l. n. 135 del 2018 (la modifica riguardava sostanzialmente la ripartizione fra le lettere c), c-bis) e c-ter) del detto comma 5 in luogo dell’originaria formulazione unitaria di cui alla previgente lettera c)); dall’altro – vista nei termini dell’immanente principio di proporzionalità – non comportava novità sostanziali e oneri particolarmente gravosi a carico dei concorrenti, chiamati per ragioni di sicurezza formale a rendere la dichiarazione in conformità al nuovo schema comprensivo dei riferimenti normativi introdotti con il suddetto d.l. n. 135 del 2018.
Per tali ragioni la modifica non implicava variazioni di rilievo nei requisiti partecipativi e nei contenuti dell’offerta, né comunque comportava una particolare valutazione o determinazione da parte delle imprese (v. amplius infra, sub § 5.1.1): sicché vuoi di suo per il ricordato principio di proporzionalità, vuoi anche in bilanciamento con l’interesse pubblico al sollecito sviluppo delle commesse pubbliche, non si presentava di rilievo tale da rendere necessaria la rinnovazione della pubblicazione del bando, né la concessione del termine dilatorio dell’art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.
In tale prospettiva, risultava sufficiente e congrua una semplice proroga dei termini per la presentazione delle offerte a norma dell’art. 79, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016: e la misura in concreto adottata risulta «proporzionale all’importanza delle […] modifiche» (art. 79, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016), sicché appare legittimo un differimento del termine di presentazione delle offerte dal 28 marzo 2019 all’11 aprile 2019, con pubblicazione della rettifica avvenuta il 18 marzo 2019 (v. anche infra, sub § 5.1.1): ciò dava alle imprese interessate il più che sufficiente spazio di oltre tre settimane per conformarsi a quanto suindicato. Pertanto, non essendo emersi agli atti neanche elementi lesivi della par condicio da cui si possa dedurre una ragione di sfavore nei confronti della ricorrente, ovvero di indebito favore nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi, il Collegio non vede ragioni per ravvisare illegittimità al riguardo.
COVID 19 – SOMMA URGENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO – RIDUZIONE TERMINI
Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19
COVID-19 - APPALTI IN DEROGA (60 - 61 - 72 - 73 - 74)
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA
Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo.
Revoca D.G.R. 367 del 9 aprile 2018. Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
PROCEDURA APERTA – TERMINI PUBBLICITA’ - (60.2BIS)
La censura relativa alla violazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte - sebbene sia ammissibile – è infondata, atteso che la stazione appaltante ha successivamente prorogato i termini di presentazione delle offerte, posticipando la scadenza delle stesse dal 21/03/2019 al 5/04/2019 e procedendo ad una nuova pubblicazione del bando di gara (come dimostrato dalla documentazione allegata alla memoria del Comune); il termine di trentadue giorni assegnato dal Comune per presentare le offerte (dal 4 marzo 2019, data di pubblicazione del bando, al 5 aprile 2019, termine per la presentazione delle offerte a seguito del differimento) risulta legittimo, ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo il quale “le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1” di trentacinque giorni “nel caso di presentazione di offerte per via elettronica”).
OGGETTO: - Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano – Procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara per la ricerca di un professionista a cui affidare l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado - Importo a base di gara: euro 229.482,26 – S.A.: CUC Comune di Zibido San Giacomo.
ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI - STESURA DI CAPITOLATI DI GARA - DOCUMENTO DI INDIRIZZO (21 - 95)
Documento d'indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici.
CONCESSIONE DI SERVIZI SOTTOSOGLIA- LEGITTIMA LA PREVISIONE DI UN FATTURATO TRE VOLTE MAGGIORE DEL VALORE STIMATO
La previsione di requisiti di partecipazione, di natura economico-finanziaria nel caso di specie, vale a perimetrare la platea dei potenziali partecipanti, e se tali requisiti sono manifestamente sproporzionati “per eccesso” rispetto ai contenuti della gara, il bando di gara ha una immediata efficacia lesiva, incidendo sull’interesse attuale alla partecipazione (cfr. Cons. St., Ad Plen. 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1243). Va ancora premesso che i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica si rinvengono oggi nell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile anche alle concessioni di servizi sottosoglia, come quella oggetto della gara in controversia, il quale prevede, da un lato, che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni "garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza" (co. 1); dall’altro, che "le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi” (co. 2). Cosicché, fermo restando il potere dell’amministrazione di prevedere requisiti di capacità anche particolarmente rigorosi o superiori a quelli previsti dalla legge, è invece esercitabile il sindacato giudiziale, attivato con l’impugnazione immediata del bando di gara, qualora tali requisiti siano manifestamente sproporzionati, discriminanti e abnormi, in relazione all’oggetto complessivo del contratto e delle sue peculiarità.
La doglianza concernente la presunta irragionevolezza del requisito del fatturato triennale, quale dimostrazione della potenziale capacità economico-finanziaria dell’operatore non è fondata. Nel caso di specie, la valutazione di manifesta sproporzionalità deve tener conto di due fattori: il valore complessivo del servizio messo a gara, pari a 65.000 euro, e la circostanza che, trattandosi di una concessione di servizi e non di un appalto, tale valore è solo “stimato”, ovvero “calcolato ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.lgs. 50/2016 (…) sulla base di una stima presunta (desunta dai dati storici) del numero annuo di interventi da effettuare, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell’ente” (non essendo peraltro vincolante l’art. 167 D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una concessione sotto soglia).
La previsione di un fatturato tre volte maggiore del valore stimato non risulta manifestamente irragionevole, considerato che il fulcro della concessione è il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo e che, sotto questo profilo, il fatturato globale ottenuto in un triennio di svolgimento di servizi analoghi a quelli messi a gara contribuisce a garantire l’affidabilità del contraente, ai fini del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario nell’intero periodo di efficacia del servizio.
E’ infondato il motivo con cui la ricorrente deduce la violazione degli artt. 60 e 173 del D. Lgs. 50/2016, disciplinanti i termini minimi per la formulazione dell’offerta. Pur volendo qualificare tale clausola come immediatamente lesiva, poiché termini temporali stringenti renderebbero complessa e difficoltosa la consapevole partecipazione alla competizione, va osservato che:
a) trattandosi di una concessione ben al di sotto della soglia comunitaria (pari ad euro 5.225.000 ex art. 35 D.Lgs. 50/2017), alla stessa si applicano solo i principi di cui all’art. 30 D.lgs. 50/2016 (..) e non le norme di dettaglio, quale è certamente configurabile quella prevista dall’art.173 co. 2 D.Lgs. 50/2016;
b) in concreto, non avendo l’oggetto di gara un contenuto particolarmente complesso, la previsione di ventinove giorni – tanti intercorrono tra la data di pubblicazione del bando e il termine per l’offerta – in luogo dei trenta stabiliti per le concessioni sopra soglia non è qualificabile come “eccessivamente gravosa” o manifestamente irragionevole.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Con riferimento ai termini da osservare per il ricevimento delle offerte- in particolare nel caso delle procedure aperte, fissati dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016- Si domanda se per un’eventuale riduzione rispetto al termine indicato nel comma 1 dello stesso – ad esempio, ad almeno quindici giorni – sia necessaria la motivazione, anche alla luce dei Decreti Semplificazioni (L. 120-2020 e L. 108-2021). E, in tal caso, se il ritardo nel calcolo di elementi economici nella documentazione di gara dovuto alla fluttuazione dell’andamento dei prezzi e delle retribuzioni dei dipendenti, possa essere valida giustificazione per tale riduzione, e deve essere il RUP e/o altro soggetto aziendale a darne evidenza nella Determina di autorizzazione alla gara (o in altro documento). Contestualmente, si domanda quali possono essere, a titolo esemplificativo, le possibili esimenti per tali diminuzioni temporali.
Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 "Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara". La disposizione sembra individuare espressamente, come momento di inizio decorrenza di tale termine, la data di trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e non già la data dell'avvenuta pubblicazione dello stesso sulla GUUE. Inoltre, ai fini del computo del termine minimo, la distinzione fra la fase di trasmissione del bando e quella di effettiva pubblicazione dello stesso sulla GUUE (collegando il dies a quo al momento di "trasmissione del bando di gara") sembra coerente con la distinzione fra tali fasi richiamata in altre disposizioni (ad es. nell'articolo 72 del D.lgs 50/2016 ove la distinzione fra le due fasi appare chiaramente: "i bandi...sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V"). Ciò, peraltro, appare in linea anche con la necessità di indicare la data di spedizione dell'avviso (Cfr. le informazioni necessarie ai sensi dell'allegato XIV). Si chiede, quindi, se nella procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016, il computo del termine minino che deve sussistere per la ricezione delle offerte possa essere computato a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e non già dall'avvenuta pubblicazione dello stesso sulla GUUE. Si ringrazia per l'attenzione riservata e si rimane in attesa di riscontro.
Con riferimento agli adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, previsti in materia di pubblicità degli atti di gara, alla luce dell’attuale quadro normativo – Legge 190-2012, D. Lgs. 50/16, D.M. Infrastrutture e Trasporti 2.12.2016, et alii - si domanda: 1) se i Verbali delle operazioni di gara, redatti sia dal Seggio di gara che della Commissione Giudicatrice, vanno pubblicati sul profilo di committente; e, in tal caso 2) entro quale tempistica dalla celebrazione delle sedute pubbliche di gara; 3) se tale adempimento si estende anche alle sedute riservate; 4) se, in aggiunta alla pubblicazione sul sito istituzionale, occorre anche darne ulteriore informativa, a mezzo PEC, ai concorrenti; e nel caso di procedure di gara esperite in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 e 60 del C.c.p., 5) se devono essere obbligatoriamente sottoscritti, con firma digitale, dai componenti del Seggio di gara e della Commissioni giudicatrice ovvero è sufficiente la firma autografa con pubblicazione cartacea.
Nel caso di un affidamento in concessione di locali di immobile di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di ristorante mediante procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016, la stazione concedente prevede negli atti di gara la corresponsione di un canone concessorio in entrata da assoggettare a rialzo in sede di gara. Con la presente si richiede se a detto canone concessorio sia da applicare IVA o registro. Si precisa che il concessionario svolgerà l'attività a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione.
Questa Amministrazione intende procedere all’affidamento della Concessione per l’accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per un importo inferiore a € 499.000,00 (sotto soglia comunitaria), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con la presentazione delle offerte tramite CAT Sardegna. Si chiede, al fine della pubblicazione del bando prevista dall’art. 72 del codice, se il relativo bando di gara per la procedura di affidamento della concessione sottosoglia comunitaria debba essere comunque trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea e, conseguentemente sulla gazzetta ufficiale della Repubblica serie speciale, dato atto che a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale Trasporti 02/12/2016 viene demandato ad un ulteriore provvedimento dell’Anac le modalità e i termini per le pubblicazioni che attivi la piattaforma Anac, prevista dall’art. 73 comma 4 del D.lgs 50/2016. Oppure se è sufficiente la sola pubblicazione nel profilo della stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016.