Art. 34. Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all' articolo 144. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione. si veda DM AMBIENTE del 24-5-2016 in vigore dal 8-6-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) stabilisce misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, come previsti dal Piano d'azione ...

Commento

L'articolo 34, secondo i criteri dettati dell'articolo 1, lettera p), della legge n. 11 del 2016 - che richiede la previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energ...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI - OBBLIGHI IMMEDIATAMENTE COGENTI PER LE S.A.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La Sezione ha già osservato che la ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma di cui all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici e l’istituto da essa disciplinato contribuiscano “a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un <segmento dell’economia circolare>” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773), atteso che, come rilevato da questo Consiglio di Stato (Sezione V, 3 febbraio 2021, n. 972), le disposizioni in materia di C.A.M., “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume plasticamente dal terzo comma dell’art. 34, il quale sancisce che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d’azione”” e che “la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”” (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 agosto 2022, n. 6934).

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - L'INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' DELLA S.A.

ANAC PARERE 2023

In una procedura di affidamento di un servizio di refezione scolastica, l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante, nel limite del rispetto dei criteri ambientali minimi e del principio di ragionevolezza e congruità. Nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, superiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e la Stazione appaltante abbia reso noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, abbia fornito elementi che permettono di verificarne la sostenibilità per gli operatori economici partecipanti alla gara, sussistono i presupposti per ritenere legittima la valutazione nell'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - VANNO INDICATI SPECIFICATAMENTE NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (34)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 per asserita omessa previsione nella documentazione di gara delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dal D.M. del 29/01/2021 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha dettato i “Criteri Ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.

Dall’asserita violazione di detta disposizione deriverebbe un primo profilo di illegittimità dell’intera gara con conseguente richiesta di annullamento della stessa. In particolare, parte ricorrente sostiene che, nonostante il Disciplinare di Gara dia atto della stesura del progetto, comprensivo del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, secondo le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM, in realtà le specifiche tecniche di cui alla lett. C.b) e le clausole contrattuali di cui alla lett. C.c) sarebbero state omesse, e, soprattutto, nessuno dei criteri premianti di cui alla lett. C.d) sarebbe stato previsto tra i criteri e i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica.

Il Collegio ritiene che, come è possibile evincere dalla lettura della documentazione di gara, la censura in parola risulta priva di fondamento.

La ricorrente richiama a fondamento delle proprie censure la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ritenuto non sufficiente a rispettare le prescrizioni di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 la presenza di un generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti.

Ebbene, nel caso di specie la stazione appaltante non si è limitata ad inserire un generico rinvio alla legge vigente senza rispettare i Criteri Ambientali Minimi ma, in linea con gli obiettivi definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, ha dimostrato di aver progettato un appalto green prevedendo l’inserimento nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico non solo dei criteri minimi ambientali previsti nel D.M. di riferimento, ma anche di ulteriori, proprio al fine di ridurre gli impatti ambientali della commessa e conseguire gli importanti obiettivi ambientali che la normativa in esame si pone.

ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE - DEVE INDIVIDUARE LE CONDIZIONI DI ESECUZIONE E PREVEDERE IL RISPETTO DEI CAM (54.3 - 34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Rimane ferma ed impregiudicata, nell’ambito dell’ampia discrezionalità che connota la sua attività in materia, la scelta della stazione appaltante di ricorrere all’una o all’altra delle due tipologie di accordo quadro regolate dall’articolo 54 (con uno o più operatori) (salvo quanto rileva ANAC nei propri provvedimenti in ordine alla maggiore adeguatezza dell’uno e dell’altro modello a seconda delle specifiche esigenze dell’Amministrazione).

Deve, cionondimeno, essere ribadito il principio secondo il quale, nell’ipotesi che l’Amministrazione opti per l’accordo quadro con un solo operatore economico, è obbligatorio che questo sia “completo” ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 54.

Ma tale obbligo non è stato rispettato nella specie, quanto meno con riguardo alla mancata individuazione delle “condizioni” di esecuzione in relazione agli interventi rientranti nel caso “B” del d.m. 7 marzo 2012, sotto il profilo del necessario rispetto dei CAM..

CAM - PROGETTAZIONE PARCHI GIOCHI E FORNITURA ARREDO URBANO

MIN AMBIENTE DECRETO 2023

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE - LEGITTIMA LA LEX SPECIALIS CHE INTRODUCE ELEMENTI MIGLIORATIVI RISPETTO AI CAM (34)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2023

l punto 2.1 dell'art. 17.1 del bando premia la "fornitura di prodotti interamente biologici (100%)", dunque, già sotto il profilo letterale, il criterio si riferisce alla componente biologica dei prodotti offerti (tra quelli elencati di seguito) e non, come sostenuto dalla ricorrente, ai tipi di prodotti.

La percentuale del 100% è un elemento migliorativo rispetto alle prescrizioni minime a cui tutti gli operatori dovevano attenersi e, nello specifico:

- rispetto al d.m. n. 14771 del 18 dicembre 2017 (il cui rispetto è imposto dall'art. 8 del capitolato) affinché il servizio ottenga la qualificazione di mensa scolastica biologica, in quanto tale d.m. prescrive che gli alimenti devono avere dei quantitativi percentuali di componente biologica inferiore al 100%;

- rispetto ai criteri ambientali minimi (C.A.M.) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari indicati nel d.m. del 10 marzo 2020, poiché anch'essi prevedono delle percentuali minime di componente biologica degli alimenti inferiori al 100%;

- rispetto alle tabelle merceologiche allegate sub. 2 al capitolato d'appalto, poiché anche queste a volte indicano delle percentuali minime che i prodotti biologici devono avere, parimenti inferiori al 100%.

La specificazione del punto 2.1 «in aggiunta a quanto già previsto dal capitolato» sta a significare che rimane fermo l'obbligo degli operatori di rispettare le prescrizioni del capitolato di gara, tra cui quelle inserite nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 2 al capitolato. Ma, contrariamente a quanto sostenuto da Euroristorazione s.r.l., la formula "in aggiunta" non deve essere interpretata nel senso che i prodotti premiabili devono essere aggiuntivi (dunque diversi) rispetto a quelli che le tabelle individuano come biologici. L'interpretazione della ricorrente è criticabile sotto i seguenti profili.

In primo luogo, le tabelle merceologiche non impongono che gli alimenti siano biologici al 100%. Tale prescrizione non è ricavabile dalla lettura delle tabelle, che si limitano a descrivere le caratteristiche (es. merceologiche, igienico-sanitarie e di confezionamento) che gli alimenti devono avere. Per alcuni prodotti (es. la pasta di semola di grano duro, le lasagne surgelate o in atmosfera modificata pronte al consumo, la farina di mais) le tabelle merceologiche prescrivono che gli alimenti devono essere altresì biologici, ma non specificano che lo devono essere al 100%. Piuttosto, a volte (es. riso biologico, pomodori pelati biologici/polpa di pomodori biologici) le tabelle indicano delle percentuali minime di biologico, comunque inferiori al 100%. Ne consegue che le tabelle, quando impongono che i prodotti devono essere biologici, vanno intese nel senso che devono rispecchiare le percentuali ivi contenute o, in mancanza, avere i requisiti normativi minimi per essere qualificati come biologici.

CAM - RILEVANZA PER INDIVIDUARE IL PREZZO A BASE DI GARA - LIMITI DISCREZIONALITA' SA (34)

ANAC DELIBERA 2022

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione appaltante. Tuttavia, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, inferiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e la Stazione appaltante non abbia reso noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

CAM ORGANIZZAZIONE EVENTI

MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 2022

Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

RISPETTO DEI CAM - OBBLIGO RISPETTO PER LE PA (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il T.A.R. ha ritenuto il ricorso di primo grado inammissibile sia perché la ricorrente non ha impugnato subito il bando, poi contestato dopo l’esito della gara; sia perché la ricorrente, quarta graduata, non ha “svolto censura alcuna avverso il posizionamento in graduatoria di ciascuno degli operatori economici che la precedono con rango potiore nella graduatoria finale” (in realtà, come si specificherà ulteriormente, il ricorso mira alla riedizione dell’intera gara).

L’impugnata sentenza del giudice di primo grado però non afferma che la clausola contestata fosse escludente, né che impedisse di formulare l’offerta: queste essendo le uniche due categorie di clausole che la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, a seguito della richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria, grava dell’onere di immediata impugnazione.

Pertanto, non può essere condivisa l’affermazione contenuta nella sentenza del T.A.R. secondo la quale “A tal riguardo è la stessa ricorrente a precisare nei propri scritti difensivi che “l’omesso rispetto dei CAM per il servizio posto in affidamento non ha integrato una condizione direttamente impeditiva per la partecipazione alla gara, non ne ha precluso l’utile partecipazione, né l’omesso rispetto dei CAM ha reso impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla procedura”, dando prova testuale del tenore evidentemente contraddittorio delle proprie contestazioni”.

La difesa della ricorrente in primo grado in realtà non è affatto contraddittoria, perché elenca la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni che, secondo la Plenaria, avrebbero imposto/consentito l’impugnazione immediata del bando: anzi, la prospettazione della ricorrente in primo grado risulta – a differenza delle conclusioni tratte dalla sentenza gravata – coerente ai princìpi di diritto enunciati dalla Plenaria.

Se poi si scende dal piano dei princìpi alla materia specificamente attinente l’oggetto delle clausole in questione, va rimarcato che in forza di uno stabile indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972).

Conseguentemente, la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium come invece ritenuto dal primo giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 972/2021, cit.).

Quanto alla circostanza che la stessa offerta dell’odierna appellante non fosse rispettosa dei C.A.M., va osservato che, in disparte il fatto che ciò non configura vizio finché detta offerta era conforme alla lex specialis, in ogni caso la controinteressata, ove avesse inteso farlo valere quale motivo di necessaria esclusione della ricorrente dalla gara (assumendo, in sostanza, che la sua offerta era affetta dagli stessi vizi che rimproverava agli altri concorrenti), avrebbe dovuto farlo proponendo impugnazione incidentale avverso l’ammissione in gara della stessa ricorrente e non con mera eccezione.

Ciò posto, l’indicata circostanza non rileva neppure sul piano dell’interesse a ricorrere, come accennato in precedenza.

Una volta chiarita l’ammissibilità del gravame rivolto contro un’aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, la conseguenza dell’accoglimento di tale censura è la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione.

Ladisa deduce in argomento che «il ricorso di prime cure è carente di interesse attuale e concreto, non essendo chiarito come e in quale parte l’introduzione dei CAM asseritamente carenti avrebbe potuto sovvertire gli esiti della gara comunque ampliare la sfera degli interessi della società Pastore che ha partecipato e concorso ad armi pari con gli altri operatori economici alle condizioni date».

In realtà, come già chiarito, è pacifico che in un caso del genere rilevi (e sia sufficiente) l’interesse “strumentale” alla riedizione della procedura di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 972/2021, cit., con richiami di giurisprudenza).

Dal che la fondatezza anche del motivo di appello che deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata dimostrazione della prova di resistenza.



CRITERI MINIMI AMBIENTALI - ONERE PA VERIFICARE CORRISPONDENZA CON LE SPECIFICHE TECNICHE (34)

ANAC DELIBERA 2022

Spetta alla stazione appaltante, secondo quanto indicato nella propria lex specialis, verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano comunque conformi e coerenti con le specifiche tecniche previste dai criteri minimi ambientali di riferimento così come espressi nel D.M 17 ottobre 2019.

RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO SUI CAM - RISTORAZIONE COLLETTIVA – PARAMETRO PER VALUTAZIONE CONGRUITÀ OFFERTA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che l’offerta di S. doveva essere esclusa dalla gara in quanto palesemente incongrua, inattendibile ed insostenibile, stante quanto dichiarato dalla stessa in gara.

Invero, l’aggiudicataria avrebbe proceduto alla quantificazione del costo unitario delle derrate e del pasto in violazione palese (in difetto) dei valori minimi indicati nella Relazione di accompagnamento ai CAM approvati con D.M. 10.03.2020.

Preliminarmente si precisa che, nella disamina della censura, il Collegio si atterrà alle coordinate ermeneutiche fissate dalla costante e condivisa giurisprudenza sull’estensione del sindacato giudiziale in tema di verifica di congruità dell’offerta, necessariamente limitato alle ipotesi di manifesta illogicità e di erroneità fattuale, e giammai sostitutivo (cfr., ex plurimis, C.d.S. Sez. III, sentenza n. 2593/2019), e sulla natura globale e sintetica di tale giudizio, che, dunque, non può concentrarsi in modo autonomo e parcellizzato su singole voci che compongono l’offerta medesima (cfr., C.d.S., Sez. V, sentenze n. 4050/2016 e n. 6126/2021).

Analizzando l’offerta economica dell’aggiudicataria emerge, infatti, che la stessa offre un ribasso sul prezzo a base d’asta molto elevato rispetto alle altre due partecipanti e pari al 19,58% (laddove le altre concorrenti hanno presentato ribassi attorno al 6% .

Secondo l’articolo 97, comma 6, del Codice degli appalti “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

La stazione appaltante, dunque, in disparte l’ipotesi se ricorre o meno l’offerta anormalmente bassa, “può” (non “deve”) valutare la congruità dell’offerta.

Naturalmente trattandosi di scelta discrezionale della Stazione appaltante ricorrono i limiti del sindacato giurisdizionale in ordine a detta scelta descritti nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445 “In materia di sindacato sulla legittimità delle valutazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alla congruità dell’offerta – costituisce jus receptum la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 359 del 2021) che ha avuto modo di statuire che:

a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);

b) le censure che attengono al merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);

c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694)”.

Nondimeno, resta fermo che, laddove l’offerta sia connotata da evidenti indici di inaffidabilità, è irragionevole e non aderente alle risultanze istruttorie la scelta discrezionale dell’amministrazione di provvedere all’aggiudicazione senza sottoporre l’offerta ad una valutazione di congruità.

Oltre alla particolare consistenza del ribasso offerto, sussistono ulteriori elementi che, nel caso concreto, inducono a dubitare della congruità dell’offerta, pur in sé non anomala; si tratta di elementi che non consentono, secondo ragionevolezza, di ritenere che l’offerta sia sostenibile e che anzi inducono a dubitare che lo svolgimento del servizio di refezione, secondo le modalità di organizzazione e di gestione previste dall’aggiudicatario, sia idoneo a generare utili di esercizio.

Il prezzo a base d’asta indicato dal bando è di euro 4,80; applicando il ribasso il prezzo scende ad euro 3,86 di cui l’importo di euro 1,47 attiene alle derrate alimentari (come indicato nel PEF allegato all’offerta economica da S.).

Dalla Relazione di accompagnamento al CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari (DM n.65 del 10 marzo 2020) emanata dal Ministero dell’Ambiente, Tutela del territorio e del Mare pubblicata ad aprile 2020, con riferimento al costo delle derrate alimentari rapportato all’applicazione dei CAM nel settore della ristorazione scolastica (pag. 22) emerge che “Dall’analisi della composizione dei costi del settore (fig. 1) si evince come la fornitura delle materie prime incida per circa il 35,4% sul totale. Quindi, a fronte di un costo medio dei pasti per la scolastica di 4,6 euro, il costo medio delle derrate è di 1,6 euro a pasto. Anche considerando un aumento del 50% dei prezzi delle forniture biologiche rispetto a quelle convenzionali, l’aumento del prezzo del pasto per l’utenza, nel caso si passasse da servizio privo di alimenti biologici ad un servizio con il 100% di alimenti biologici, sarebbe contenuto (+0,8 euro)”.

Nel caso di specie il prezzo a base d’asta ammonta ad euro 4,80, quindi è superiore a quello medio su cui è calcolato il CAM (euro 4,60); non solo, il bando ha richiesto la fornitura di prodotti alimentari di tipo biologico, a chilometro zero, a filiera corta o da agricoltura sociale che, naturalmente implicano un prezzo più elevato rispetto ai prodotti “standard” (Bando di gara, sub art. 15 – Criterio e modalità di aggiudicazione).

A dispetto di quanto dichiarato dalla S. nell’offerta economica, con riguardo alle derrate alimentari il cui prezzo è di 1,47 euro per pasto, detto importo risulta incongruo rispetto alla previsione di cui alla Relazione dei CAM sopra menzionata, in base alla quale il costo delle derrate alimentari deve essere almeno di 2,40 euro (1,60 + 0,80).

La circostanza che S. abbia esposto il valore di 1,47 euro per le derrate alimentari avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante, secondo criteri di ragionevolezza, a disporre un supplemento di istruttoria, al fine di acquisire eventuali chiarimenti sul punto, così da valutare in concreto la sussistenza di valide ragioni per derogare ai CAM.

La corretta indicazione del costo delle derrate alimentari porterebbe, inoltre, anche ad erodere quel minimo margine di utile indicato nell’offerta economica, pari a 0,06 euro (passando da 1,47 a 1.60 previsto dai CAM) e ciò non consente di qualificare in termini di convenienza economica la gestione del servizio da parte dell’aggiudicataria.

Ciò premesso, va osservato che, quantunque non vincolanti, le indicazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.M. che approva i CAM per la ristorazione collettiva costituiscono un utile parametro di valutazione per verificare la congruità dell’offerta. Ed è indubbio che l’offerta dell’aggiudicataria si allontana da quel parametro di valutazione (cfr. TAR Brescia, n. 128/2022).



CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 2022

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI - CONCESSIONI ACQUA

PROVINCIA TRENTO DELIBERA 2022

Criteri ambientali per la definizione del contenuto delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1, comma 1.1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.



CLAUSOLA SOCIALE – RIDUZIONE DEL MONTE ORE - ESIGENZE ORGANIZZATIVE DEL NUOVO APPALTATORE – LEGITTIMO (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Non è possibile assimilare la riduzione del monte ore all’automatica violazione dell’obbligo riassorbimento dei lavoratori ad opera del nuovo gestore del servizio (in cui si sostanzia la c.d. “clausola sociale”), e ciò proprio in ragione dell’impregiudicata possibilità di cui gode l’appaltatore subentrante di modulare l’impiego del personale in funzione delle proprie esigenze organizzative (TAR Napoli, sez. III, nn. 672 e 831 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 2078 del 2017; Linee guida ANAC n. 13 approvate con delibera n. 114 del 13 febbraio 2019). Rientra nelle prerogative dell’imprenditore anche la scelta del contratto collettivo da applicare, fatta in ogni caso salva la sua coerenza con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, n. 5338 del 2020 e n. 6148 del 2019) ma escluso ogni vincolo in ordine alla conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria (Cons. Stato, V, 2 novembre 2020, n. 6761).

Il comma 5 dell’articolo 4 delle linee guida regionali va esattamente in questa direzione, laddove stabilisce che “nell’ambito del reclutamento del personale, trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 30, commi 1 e 4 della L.R. n. 4/2010 – cui ricorrere in coerenza con le previsioni dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché delle Linee guida ANAC n. 13[…]”.

RISTORAZIONE SCOLASTICA – MANCATO RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI – ILLEGITTIMO OPERATO PA

ANAC DELIBERA 2022

Sebbene rientri nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d'asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni, il mancato rispetto dei parametri indicati dal vigente d.m. 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione rende l'iter logico seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore.

SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CRITERIO OEPV (95)

ANAC DELIBERA 2022

Istanza di parere congiunta per adesione per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Cooperativa ANTEVORTA a.r.l. e dal Comune di Macerata Campania (CE) - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Macerata Campania. Importo a base di gara euro: 183.680.00, oltre IVA. S.A.: Comune di Macerata Campania (CE)PREC 24/22/S

Per gli affidamenti relativi ai servizi di refezione scolastica la stazione appaltante deve necessariamente ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa che garantisce il miglior rapporto tra qualità/prezzo.

I Criteri Minimi ambientali, così come aggiornati dal D.M. 10 marzo 2020, assicurano la giusta valorizzazione delle offerte ecocompatibili anche per l'affidamento di refezione scolastica.

CAM - DISCREZIONALITA' PA INSERIRE ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE (34)

ANAC DELIBERA 2022

Rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante inserire, negli atti di gara, criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nei CAM e che gli stessi possono ritenersi correttamente individuati se risultano logici, coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto; tuttavia, ogni qual volta la Stazione appaltante introduca negli atti di gara taluno dei criteri premianti previsti dai CAM, e tenuta a rispettare, per l'interezza, la prescrizione richiamata: invero, una riproduzione in parte qua o non pedissequa del criterio premiante potrebbe generare effetti distorsivi per la concorrenza o snaturare l'effetto finale che il legislatore intendeva perseguire mediante l'introduzione dello specifico criterio.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI - IL RISPETTO DEVE AVVENIRE SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE DI ESECUZIONE (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’analisi dei “criteri ambientali minimi” e delle modalità di verifica del relativo rispetto consente di affermare che, in linea generale, questa può collocarsi nella fase di espletamento della gara (con i connessi oneri dichiarativi e documentali in capo ai concorrenti) ovvero nella fase della esecuzione della prestazione contrattuale: tanto si evince dalla previsione, innanzi richiamata e contenuta nelle premesse dell’allegato descrittive dell’impostazione seguita nella formulazione dei “criteri”, secondo cui la «verifica» riporta, a seconda del criterio ambientale che venga in considerazione, “le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale”.

Ebbene, nella fattispecie in esame, una prima indicazione interpretativa, nel senso della inerenza dell’obbligo di rispetto dei criteri ambientali – e della esecuzione della relativa “verifica” – alla fase successiva all’affidamento, si evince dalla previsione, innanzi richiamata e pertinente alla gara di cui si tratta (che, come meglio si vedrà in seguito, ha ad oggetto, per la parte concernente i lavori, sia la progettazione che l’esecuzione degli stessi), secondo cui “nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione”: invero, il riferimento alla “successiva progettazione”, quale sede applicativa dei criteri ambientali previamente recepiti dalla stazione appaltante in sede di elaborazione del disciplinare tecnico, induce a ritenere che è nella fase post-affidamento, comprensiva appunto della progettazione, che deve essere assicurato il rispetto di quei criteri (ed attuata la relativa “verifica”).

Ma analoghe indicazioni si traggono dal citato par. 2.4, laddove si prevede che “allo scopo di (…) aumentare l’uso di materiali riciclati”, “il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e deve inoltre prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel capitolato”.

Deve invero rilevarsi che anche la norma suindicata correla il rispetto dei criteri ambientali alla fase della progettazione, con la conseguenza che, laddove essa si collochi, come nella fattispecie in esame, nella fase successiva all’affidamento, è in relazione a tale fase (ovvero, va precisato ancora una volta, post-affidamento) che deve essere assicurato, anche attraverso le pertinenti “verifiche” come previste dal d.m. in esame, il rispetto di quei criteri.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CRITERI AMBIENTALI MINIMI – ERRATA APPLICAZIONE NORMATIVA – NUOVA ISTRUTTORIA

ANAC DELIBERA 2021

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Ladisa S.r.l. – Procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica in favore del Comune di Francavilla Fontana per n. 5 anni scolastici mediante produzione dei pasti presso i centri di produzione del fornitore - Importo a base di gara: Euro 7.012.500,00 - S.A.: Comune di Francavilla Fontana. PREC 204/2021/S

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione scolastica, l'obbligatorietà dei CAM per la stazione appaltante e espressamente stabilita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, sia in relazione al rispetto delle specifiche tecniche e/o clausole contrattuali sia in relazione alla previsione di almeno uno dei criteri premiali (ai sensi del vigente D.M. n. 65 del 10 marzo 2020). Ciò comporta che deve essere coerente con i CAM sia la documentazione di gara sia gli obblighi informativi a carico della stazione appaltante, al fine di consentire un effettivo confronto concorrenziale e la presentazione di offerte complete ed adeguate (nell'interesse non solo degli operatori economici, ma anche della stessa

Amministrazione). Nel caso in cui n'Amministrazione abbia impostato la gara in base ai CAM previsti da un decreto non più vigente, non è sufficiente procedere alla sola rettifica del richiamo normativo effettuato nella documentazione di gara, in quanto questa può avere ad oggetto meri errori materiali (riconoscibili), in cui è incorsa l'Amministrazione ovvero semplici irregolarità che non incidono sul contenuto finale di un provvedimento; in tale ipotesi, è, invece, necessario che la stazione appaltante svolga un'istruttoria al fine di accertare la conformità della legge di gara con i nuovi CAM.

INSERIMENTO DEI CAM NELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

ANAC PARERE 2021

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della Stazione appaltante. Tuttavia, nel caso in cui tale importo risulti, di fatto, inferiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e la Stazione appaltante non abbia reso noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

AFFIDAMENTO IN HOUSE - NON OBBLIGATORIETA' DEI CAM

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’art. 192, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prescrive che: “Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

A sua volta l’art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

La Corte di Giustizia, nella sentenza 6 febbraio 2020 cause C-89/19 e C-91/19, precisato che la direttiva 2014/14 riconosce il principio della libera organizzazione della prestazione dei servizi, per il quale le autorità nazionali possono decidere liberamente quale sia il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, così come la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici (par. 36 che richiama la sentenza 3 ottobre 2019 causa C-285/18 Irgita), aggiunge che tale libertà non è, però, illimitata, in quanto va esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (oltre che dei principi che ne derivano come la parità di trattamento, il divieto di discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, par. 37).

La conclusione cui giunge la Corte è, dunque, che gli Stati membri sono autorizzati a subordinare la conclusione di una “operazione interna” per la prestazione di un servizio (tra cui, appunto, l’affidamento in house) “… in ogni caso, alla dimostrazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificatamente connessi al ricorso all’operazione interna”.



CAM SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE - MODIFICHE AL DECRETO

MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 2021

Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»

RISPETTO CAM - MANCATA COMPROVA - MOTIIVO DI ESCLUSIONE (34)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

L’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi per l’Amministrazione è espressamente stabilita dalla legge (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2021, n. 972) e che, nel caso in esame, tale obbligo è stato effettivamente osservato, posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.

Quanto al momento in cui deve essere verificato il rispetto dei suddetti criteri, deve osservarsi che, con specifico riferimento ai CAM relativi alla categoria merceologica oggetto del presente giudizio, la suddetta valutazione è stata già compiuta dal decreto ministeriale 17 maggio 2018, il quale – come sopra detto – ha distintamente indicato le “Specifiche Tecniche”, il cui possesso deve essere dimostrato in sede di offerta con le modalità stabilite, rispetto ai “Criteri premianti”, che l’Amministrazione può prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, e alle “Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali”, il cui rispetto va quindi accertato soltanto in fase esecutiva.

Nel caso in esame l’affermazione secondo la quale l’interpretazione della Commissione – che ha ritenuto sufficiente un mero impegno dell’aggiudicatario a dimostrare il possesso dei CAM in sede esecutiva – andrebbe a beneficio della concorrenza.

È sufficiente osservare, infatti, come un’interpretazione della lex specialis di gara contraria al tenore testuale delle Specifiche tecniche e del decreto ministeriale 17 maggio 2018 finisca potenzialmente per favorire chi abbia partecipato alla gara, pur non essendo in grado di dimostrare l’osservanza dei CAM, rispetto a chi se ne sia astenuto, a fronte di previsioni che prescrivevano univocamente di comprovare nell’ambito della procedura, con specifiche modalità, determinati requisiti del prodotto finito e dei processi produttivi.

Il favor per la concorrenza non può, infatti, essere disgiunto dal necessario rispetto della par condicio tra gli operatori, la quale impone di non attribuire agli atti di gara una portata diversa rispetto a quella obiettivamente evincibile dal loro tenore testuale. Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo il quale “Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” (Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2017, n. 4307; nello stesso senso, ex multis, Id., 2 dicembre 2019, n. 8237).

D’altro canto, nel caso in esame, l’aggiudicataria non ha sottoposto alla Commissione le specifiche ragioni per le quali eventualmente non sarebbe stata in grado di dimostrare puntualmente in sede di gara il rispetto di alcuni CAM, né ha fornito elementi idonei a costituire un principio di prova dell’osservanza di tali criteri, ma si è limitata genericamente a rinviare, per tutti e cinque i CAM riconducibili al § 2.3 dell’Allegato al decreto ministeriale 17 maggio 2018, a documentazione da produrre in sede esecutiva. E ciò non soltanto per i criteri riferiti ai processi produttivi, ma persino per quello attinente alle “Sostanze pericolose nel prodotto finale”, rispetto al quale la concorrente si è impegnata soltanto a non aggiungere intenzionalmente nel prodotto le sostanze specificate e a fare in modo che i materiali omogenei, gli articoli che compongono il prodotto e le formulazioni utilizzate non contenessero sostanze soggette a restrizioni.

Ritiene il Collegio che l’offerta, così formulata, oltre a non risultare conforme ai CAM stabiliti a livello nazionale e alla lex specialis di gara, non consentisse neppure alla Stazione appaltante di poter confidare con certezza nella dimostrazione del rigoroso rispetto di tutti i criteri ambientali minimi in sede esecutiva.



CRITERI MINIMI AMBIENTALI SETTORE TESSILE - DPI - DM

MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 2021

Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche’ servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili

PROGETTISTA INDICATO -POSSESSO REQUISTI CONFORMITA' CAM - NECESSARIO

ANAC DELIBERA 2021

In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la stazione appaltante deve consentire la partecipazione agli operatori economici che dimostrano il possesso dei requisiti di progettazione fissati in conformità ai criteri ambientali minimi attraverso un progettista esterno all' 'organizzazione, indicato in sede di offerta, cui viene conferito un incarico su base contrattuale.

Ritenuto che, sulla base delle norme sopra richiamate, in un affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la stazione appaltante deve consentire la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti di progettazione anche attraverso un progettista esterno all'organizzazione dell'offerente, indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti previsti dalla normativa di settore e dalla lex specialis di gara, cui viene conferito un incarico su base contrattuale (cfr. anche Parere di precontenzioso delibera n. 1015/2020);

Il Consiglio ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, - non conforme alla normativa di settore la mancata ammissione alla fase successiva della procedura di E. S.p.A. per non avere soddisfatto il requisito di personale dipendente dedicato alla progettazione in conformità al disposto di cui al paragrafo 4.3.2.1. dei CAM di cui al Decreto MATTM del 27/07/2017.

CAM - MANCATA PRESENTAZIONE RAPPORTO DI PROVA - NON E' MOTIVO DI ESCLUSIONE (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il rapporto di prova di un laboratorio accreditato ai sensi della normativa tecnica di settore sulla conformità dei dispositivi da fornire ai criteri ambientali minimi in materia di emissioni sonore va distinto da queste ultime. Esso costituisce un mezzo per dimostrare che l’offerta presentata in gara risponde ai requisiti tecnici e di qualità previsti dalla stazione appaltante. In ciò il rapporto di prova assolve alla funzione di dimostrare una qualità della fornitura, in mancanza della quale questa è destinata a non essere accettata dall’amministrazione, in una gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, quale quella oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto prodotti dalle caratteristiche tecniche e funzionali predefinite. L’errore commesso dalla sentenza di primo grado è quindi consistito nel sovrapporre il profilo sostanziale relativo alle emissioni sonore e alla loro conformità con i criteri ambienti minimi, non posto in discussione dalla Converge, con quello probatorio.

5. In coerenza con le descritte caratteristiche del rapporto di prova, di mezzo per la dimostrazione di qualità preesistenti della fornitura offerta, come deduce la C&C Consulting nel primo motivo d’appello, la normativa di gara non esigeva che questo fosse anteriore al termine di presentazione delle offerte. Nessuna causa di esclusione si configura pertanto per il fatto che quello esibito dall’originaria aggiudicataria sia datato 8 giugno 2020.

Diversamente da quanto sostiene invece la Converge un simile requisito non può essere introdotto mediante chiarimenti, come avvenuto nel caso di specie (con il chiarimento n. 36, sopra citato), perché in questo modo si introdurrebbe una regola innovativa rispetto alla normativa di gara, in difformità alla funzione tipica del chiarimento (da ultimo espressa da Cons. Stato, III, 15 febbraio 2021, n. 1322; V, 16 marzo 2021, n. 2260). L’innovatività si manifesta nel caso di specie nel fatto che il rapporto di prova, che come poc’anzi rilevato costituisce il mezzo previsto dalla stazione appaltante per accertare un elemento del prodotto offerto in fornitura e la sua conformità a caratteristiche qualitative predefinite, viene così elevato da mezzo a fine, per cui ad esso si attribuisce un rilievo ai fini della selezione delle offerte di cui invece è privo.

In altri termini, secondo l’argomentare dell’amministrazione resistente, fatto proprio dalla sentenza appellata, il rapporto di prova sarebbe elemento dell’offerta, che per ragioni di par condicio competitorum deve essere formato prima della presentazione di quest’ultima nel termine previsto dalla normativa di gara. Deve invece ribadirsi in contrario che quale mezzo di prova la sua funzione è di descrivere caratteristiche qualitative del prodotto da fornire già esistenti, e che secondo le scansioni della procedura di gara, quali definite dal relativo disciplinare, esso era destinato a rilevare una volta che la selezione delle offerte si era conclusa, nella fase di verifica tecnica prodromica all’aggiudicazione di cui al sopra citato art. 21 del disciplinare di gara.

Deve ancora darsi atto che, contrariamente a quanto eccepisce la Converge nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio d’appello, la C&C Consulting non era onerata di impugnare il chiarimento sopra menzionato. Nella sua natura tipica di atto del procedimento di gara non idoneo a modificare le situazioni giuridiche dei concorrenti, ma solo di fornire l’interpretazione della normativa di gara, esso non ha infatti attitudine lesiva. Nessuna acquiescenza alla normativa di gara della C&C Consulting è inoltre configurabile per il fatto di avervi partecipato (si rinvia al riguardo a: Cons. Stato, III, 30 settembre 2020, n. 5746, 4 marzo 2019, n. 1486, 30 novembre 2018, n. 6816); e di non averla censurata in via incidentale in occasione del ricorso della Converge contro l’iniziale aggiudicazione in suo favore, posto che la difesa “attiva” mediante ricorso incidentale ex art. 42 cod. proc. amm. è una facoltà della parte evocata da altri in giudizio.



CAM - MANCATA PRESENTAZIONE RAPPORTO DI PROVA - NON E' MOTIVO DI ESCLUSIONE (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il rapporto di prova di un laboratorio accreditato ai sensi della normativa tecnica di settore sulla conformità dei dispositivi da fornire ai criteri ambientali minimi in materia di emissioni sonore va distinto da queste ultime. Esso costituisce un mezzo per dimostrare che l’offerta presentata in gara risponde ai requisiti tecnici e di qualità previsti dalla stazione appaltante. In ciò il rapporto di prova assolve alla funzione di dimostrare una qualità della fornitura, in mancanza della quale questa è destinata a non essere accettata dall’amministrazione, in una gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, quale quella oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto prodotti dalle caratteristiche tecniche e funzionali predefinite. L’errore commesso dalla sentenza di primo grado è quindi consistito nel sovrapporre il profilo sostanziale relativo alle emissioni sonore e alla loro conformità con i criteri ambienti minimi, non posto in discussione dalla Converge, con quello probatorio.

5. In coerenza con le descritte caratteristiche del rapporto di prova, di mezzo per la dimostrazione di qualità preesistenti della fornitura offerta, come deduce la C&C Consulting nel primo motivo d’appello, la normativa di gara non esigeva che questo fosse anteriore al termine di presentazione delle offerte. Nessuna causa di esclusione si configura pertanto per il fatto che quello esibito dall’originaria aggiudicataria sia datato 8 giugno 2020.

Diversamente da quanto sostiene invece la Converge un simile requisito non può essere introdotto mediante chiarimenti, come avvenuto nel caso di specie (con il chiarimento n. 36, sopra citato), perché in questo modo si introdurrebbe una regola innovativa rispetto alla normativa di gara, in difformità alla funzione tipica del chiarimento (da ultimo espressa da Cons. Stato, III, 15 febbraio 2021, n. 1322; V, 16 marzo 2021, n. 2260). L’innovatività si manifesta nel caso di specie nel fatto che il rapporto di prova, che come poc’anzi rilevato costituisce il mezzo previsto dalla stazione appaltante per accertare un elemento del prodotto offerto in fornitura e la sua conformità a caratteristiche qualitative predefinite, viene così elevato da mezzo a fine, per cui ad esso si attribuisce un rilievo ai fini della selezione delle offerte di cui invece è privo.

In altri termini, secondo l’argomentare dell’amministrazione resistente, fatto proprio dalla sentenza appellata, il rapporto di prova sarebbe elemento dell’offerta, che per ragioni di par condicio competitorum deve essere formato prima della presentazione di quest’ultima nel termine previsto dalla normativa di gara. Deve invece ribadirsi in contrario che quale mezzo di prova la sua funzione è di descrivere caratteristiche qualitative del prodotto da fornire già esistenti, e che secondo le scansioni della procedura di gara, quali definite dal relativo disciplinare, esso era destinato a rilevare una volta che la selezione delle offerte si era conclusa, nella fase di verifica tecnica prodromica all’aggiudicazione di cui al sopra citato art. 21 del disciplinare di gara.

Deve ancora darsi atto che, contrariamente a quanto eccepisce la Converge nella propria memoria di costituzione nel presente giudizio d’appello, la C&C Consulting non era onerata di impugnare il chiarimento sopra menzionato. Nella sua natura tipica di atto del procedimento di gara non idoneo a modificare le situazioni giuridiche dei concorrenti, ma solo di fornire l’interpretazione della normativa di gara, esso non ha infatti attitudine lesiva. Nessuna acquiescenza alla normativa di gara della C&C Consulting è inoltre configurabile per il fatto di avervi partecipato (si rinvia al riguardo a: Cons. Stato, III, 30 settembre 2020, n. 5746, 4 marzo 2019, n. 1486, 30 novembre 2018, n. 6816); e di non averla censurata in via incidentale in occasione del ricorso della Converge contro l’iniziale aggiudicazione in suo favore, posto che la difesa “attiva” mediante ricorso incidentale ex art. 42 cod. proc. amm. è una facoltà della parte evocata da altri in giudizio.



CAM - MANCANZA DEL RAPPORTO DI PROVA IN GARA – LEGITTIMA ESCLUSIONE (34)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

oggetto delle relative doglianze è la decisione di Consip di annullare in autotutela l’aggiudicazione non efficace inizialmente disposta nei confronti della C., assunta sul presupposto che il certificato presentato da quest’ultima, a comprova del requisito tecnico minimo essenziale stabilito nei “CAM” per le attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio e relativo alle “emissioni sonore” massime delle apparecchiature oggetto di offerta (decreto 23 dicembre 2013, Allegato 2, punto 4.2.4), è stato emesso dopo il termine di presentazione delle offerte, nonostante fosse pacifico che tale requisito dovesse essere posseduto già al momento della relativa offerta, come stabilito nella lex specialis nonché ulteriormente ribadito dalla stessa Consip in sede di relativi chiarimenti.

Orbene, ritiene il Collegio che tale determinazione sia, sotto i profili contestati, pienamente legittima.

Quanto alle previsioni contenute già nella prima documentazione di gara, occorre preliminarmente osservare come, trattandosi di una procedura per la fornitura di una tipologia di prodotti “a ridotto impatto ambientale”, il Disciplinare di gara espressamente chiarisse che “il (relativo) progetto … è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 13 dicembre 2013”, (art. 2.1.).

Il Capitolato tecnico, nel descrivere “le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature offerte e i requisiti di conformità che le apparecchiature devono necessariamente rispettare”, stabiliva, poi, quanto ai “requisiti di compatibilità”, che “le apparecchiature fornite devono essere munite dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi

dell’Unione Europea e devono essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica” e “in particolare … assicurare la conformità (per le apparecchiature del … lotto 4 …) … ai Criteri Ambientali Minimi per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) disponibili alla pagina http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GPP_CAM_IT.pdf per quanto riguarda le Specifiche Tecniche e le Clausole Contrattuali, in conformità a quanto previsto dall’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici; le specifiche tecniche dovranno essere comprovate secondo quanto prescritto dal citato Decreto del Ministero dell’Ambiente” (art. 4.7.).

Il menzionato art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 (rubricato “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”) dispone, infatti, al comma 1, che le stazioni appaltanti “contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, poi precisando ai successi commi, come i “CAM” debbano essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e detto obbligo “si applic(hi) per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione”.

Con riferimento ai prodotti oggetto della gara per cui è causa, i “CAM” ai quali si riferisce tale articolo nonché, nello specifico, le cennate disposizioni della lex specialis sono stati adottati con il citato decreto del 23 dicembre 2013 (come visto espressamente richiamato tanto nel Disciplinare di gara che nel Capitolato tecnico), recante, tra l’altro, i “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio”, ove – per quel che qui interessa – si stabilisce, al punto “4.2.4 Emissioni sonore”, che “le apparecchiature fornite dovranno avere un livello di potenza sonora emessa (LwAd) non superiore a 40 db(A), in modalità hard disk attivo ovvero accesso ad un disco rigido e LWAd non superiore a 35 db(A) in fase "idle"” e che per la relativa “Verifica … il rispetto dei requisiti relativi alla potenza sonora è comprovato attraverso un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025, in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche, sia nella fase "idle" che in modalità hard disk attivo, sono stati misurati in conformità alla norma EN ISO 7779:2001 e dichiarati in conformità alla norma ISO 9296”.

Ebbene dal quadro di disciplina fin qui delineato ne discende come il rispetto della specifica tecnica di cui si discorre costituisca, nel contesto della procedura per cui è causa, un requisito tecnico minimo essenziale dei beni oggetto della relativa fornitura che secondo la costante giurisprudenza - che il Collegio condivide - dove essere posseduto già al momento della presentazione dell’offerta, valendo esso a qualificare i beni medesimi e concorrendo, per l’effetto, a definire il contenuto della prestazione sulla quale deve perfezionarsi l’accordo contrattuale (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, n. 565/2018 e Sezione V, n. 1818/2016), con conseguente inidoneità del relativo rapporto di prova al riguardo presentato dalla C. in quanto emesso ben oltre il termine per la presentazione delle offerte.

L’offerta deve essere, infatti, conforme alle caratteristiche tecniche stabilite nel relativo Capitolato tecnico “sin dal principio, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un aliud pro alio” e sono, pertanto, idonee a giustificare l’esclusione del concorrente dalla procedura di selezione (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato n. 1818/2016 ed i precedenti ivi richiamati).

La pretesa di Consip di un’attestazione del rispetto della caratteristica tecnica del prodotto offerto già alla data di presentazione dell’offerta assolve, invero, oltre che alla funzione di stabilire una regola univoca ed imparziale per tutti gli operatori economici potenziali partecipanti, all’esigenza di garantire che quel determinato bene risponda ai requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla stazione appaltante e sia, pertanto, fin da quel momento effettivamente ad essi rispondente.

In altri termini, dunque, poiché il requisito di cui si discorre poteva essere comprovato, come stabilito nei “CAM” e nella lex specialis di gara, solo documentalmente “con un rapporto di prova predisposto da un laboratorio di prova accreditato in base alla norma EN ISO 17025”, anche le relative specifiche certificazioni dovevano sussistere sin dalla presentazione dell’offerta, altrimenti consentendosi, in spregio ai principi di efficienza e celerità dell’azione amministrativa nonché di par condicio tra i concorrenti, l’ingresso anche ad offerte potenzialmente difformi rispetto ai prescritti requisiti, con un inutile aggravio delle relative operazioni di gara e dei tempi della procedura.

Alcuna rilevanza può, inoltre, essere attribuita alla circostanza – invece, enfatizzata dalla C., secondo la quale la data di emissione del rapporto sarebbe, persino, irrilevante ed ininfluente - che le attività propedeutiche al rilascio del certificato sarebbero iniziate in un momento differente dal suo effettivo rilascio e, in particolare, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (il 7 febbraio 2020), attesa la validità della relativa attestazione, non già dal momento in cui sarebbero iniziate le presupposte verifiche tecniche, bensì solo dalla data della sua materiale emissione, facendosene altrimenti inammissibilmente retroagire gli effetti, sicchè legittimamente Consip ha ritenuto che “l’aver richiesto tanto che la prova si fosse materialmente svolta in data antecedente al termine di presentazione dell’Offerta tanto il rilascio del rapporto, nei confronti dell’operatore, entro il medesimo termine è valso, evidentemente, a individuare nella data di emissione del certificato la sola data utile e certa degli esiti della prova espletata”, e che “quindi è solo da tale data che, per espressa e inderogabile previsione della disciplina di gara, può dirsi validamente attestato il possesso della caratteristica richiesta in capo all’apparecchiatura offerta” (in tal senso, quanto si legge nell’atto impugnato). Diversamente da quanto vorrebbe la C., alcuna violazione del principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione è, dunque, ravvisabile nel caso di specie, avendo la mancata produzione di una valida certificazione di conformità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici minimi richiesti legittimamente determinato l’esclusione della C., resasi sotto tale aspetto inadempiente.

Ebbene, rivela in tal senso, oltre a quanto fin qui detto, quel consolidato orientamento giurisprudenziale anche del Consiglio di Stato che afferma come il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (secondo cui “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”), non presupponga che il codice dei contratti o altra legge “espressamente” commini l’esclusione bensì soltanto che siano comunque imposti ai concorrenti degli “adempimenti doverosi nella logica del numerus clausus” (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 17/01/2019, n.430) e come il menzionato art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 - nell’aver reso obbligatoria l’applicazione, da parte di tutte le stazioni appaltanti, dei “CAM” fissati con apposito decreto ministeriale - abbia per l’effetto introdotto, a carico degli operatori economici che concorrano nelle relative procedure di gara, l’obbligo di produrre già in fase di gara, per i prodotti indicati in sede di offerta tecnica, i certificati necessari a dimostrare il rispetto dei relativi requisiti minimi di qualità fin dal momento della presentazione dell’offerta e che l’art. 21 del Disciplinare di gara - in applicazione di tale art. 34 e del discendente decreto del 13 dicembre 2013 – chiaramente si esprimesse, in relazione al diritto di Consip ad escutere la relativa cauzione provvisoria “in caso di esito negativo della verifica”, in termini di “conseguente esclusione del concorrente dalla procedura relativa allo specifico lotto” (in tal senso, l’ultimo paragrafo).




CRITERI AMBIENTALI MINIMI –SONO ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA (34)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

E’ sufficiente osservare che i criteri ambientali minimi non possono essere qualificati in senso proprio come requisiti, né di partecipazione, né di esecuzione; non di partecipazione, dal momento che questi afferiscono al concorrente, sia in quanto operatore economico (cd. requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (cd. requisiti speciali); i requisiti di esecuzione sono invece condizioni soggettive ed oggettive dell’appaltatore, previsti onde assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui è stata indetta gara; in tal senso, essi sono esigibili non in capo al concorrente, e quindi fin dal momento della gara, ma solo dall’appaltatore ed al momento della stipulazione, essendo solo tale soggetto colui che deve assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; l’esigenza di una verifica successiva alla conclusione della gara è ascrivibile ad esigenze di economia procedimentale, diversamente costituendo un ingiustificato aggravamento del procedimento un accertamento preventivo relativo a tutti i concorrenti, nonché al rispetto del principio di proporzionalità e di favor partecipationis; invero, costituirebbe un onere eccessivo imporre a chi è semplice concorrente il possesso di condizioni e requisiti che si rivelerebbero privi di concreta utilità in caso di mancata aggiudicazione; in tal senso, in giurisprudenza si è ritenuto adeguato imporre al concorrente in fase di partecipazione il mero impegno all’acquisizione di mezzi e beni necessari per l’eventuale esecuzione del contratto.

Nel presente giudizio, invece, si è in presenza di elementi essenziali dell’offerta, ossia di caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura, nel caso di specie arredi ed attrezzature che, sebbene appartenenti ad un genus, devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri ambientali minimi.

SERVIZI DI RISTORAZIONE - BASE D'ASTA ADEGUATA AI NUOVI CAM - MODALITA' DI CALCOLO (34)

ANAC DELIBERA 2021

Sebbene rientri nell'esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una base d'asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni, il fatto che essa risulti nettamente inferiore al prezzo medio risultante dal d.m. 10 marzo 2020 sui nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione, pur essendo i criteri di aggiudicazione incentrati sull'offerta di prodotti con caratteristiche ambientali e sociali, rende l'iter logico seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore.

Nei documenti di gara, in ossequio al principio di trasparenza, la stazione appaltante deve illustrare le modalità di calcolo sottese alla determinazione dell'importo complessivo posto a base d'asta e di calcolo della manodopera.

NUOVI CAM SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI E AMBIENTI

MIN AMBIENTE DECRETO 2021

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - OMESSA INDICAZIONE BANDO - NON CLAUSOLA IMMEDIATAMENTE LESIVA (34)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2020

Per quello che riguarda l’individuazione delle clausole di bando caratterizzate da una certa portata escludente, il punto 16.5 del già citato intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha poi richiamato l’ormai tradizionale elaborazione giurisprudenziale (precedente e successiva a Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4) che ha attribuito portata immediatamente escludente a:

<<a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);

b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l'Adunanza plenaria n. 3 del 2001);

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);

d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);

e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421)>> (Cons. Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4).

Nel caso di specie, il presunto omesso rispetto dei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica di cui al d.m. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 non viene ovviamente ad integrare una qualche clausola direttamente impeditiva della partecipazione della ricorrente alla procedura; né può sostenersi che l’omesso rispetto dei cd. C.A.M. venga a rendere <<impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara>> (come sostenuto da parte ricorrente, anche nelle memorie conclusionali) risultando del tutto indimostrata la “stima” del valore economico di tale omissione (€ 813.542,00) contenuta nel secondo motivo di ricorso.

Con tutta evidenza, la conclusione raggiunta dalla Sezione con riferimento alla problematica della legittimazione e dell’interesse all’impugnazione del bando da parte di ricorrente che non abbia partecipato alla procedura non incidono poi per nulla sull’inderogabilità del rispetto dei cd. C.A.M. già affermata dalla Sezione (sulla base del richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con la precedente sentenza 14 maggio 2018, n. 645, ma con riferimento alla diversa ipotesi del ricorrente che abbia partecipato alla gara e contesti, sotto tale profilo, l’esercizio del potere di aggiudicazione.


CAM – FORNITURE E SERVIZI VERDE PUBBLICO

MIN AMBIENTE DM 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde. (20A01904)

CAM – RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI

MIN AMBIENTE DM 2020

Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. (20A01905)

CRITERIMI AMBIENTALI MINIMI – DOCUMENTAZIONE PROBATORIA – NECESSARIO PRESENTARLA IN GARA (34)

TAR TOSCANA SENTENZA 2020

Nel caso in esame l’art. 8 del capitolato tecnico prescrive espressamente che “i concorrenti dovranno presentare, nell’offerta tecnica, la documentazione indicata nel suddetto allegato E (criteri ambientali minimi), attestante la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi”.

Il richiamato allegato E prevede, quali documenti probatori dell’esistenza delle prescritte specifiche tecniche minime, una serie di rapporti di prova, dichiarazioni, certificazioni la cui mancanza, in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, trattandosi di elementi strettamente inerenti al contenuto dell’offerta tecnica.

Trattasi, in definitiva, di requisiti che devono essere esattamente documentati, senza che sussista la possibilità del soccorso istruttorio, stante l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il quale lo circoscrive ad elementi non riguardanti l’offerta tecnica ed economica (Cons. Stato, VI, 9.4.2019, n. 2344).

Né tale conclusione interpretativa potrebbe violare il principio di libera concorrenza, posto che risponde ad esigenze di qualità dell’offerta e di celerità della gara che la documentazione comprovante il possesso delle specifiche tecniche sia prodotta in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

COVID 19 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE – DEROGHE ALLA NORMATIVA

PCM ORDINANZA 2020

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

OMESSA DICHIARAZIONE PREVISTA DAI CAM NELL’OFFERTA TECNICA – MOTIVO DI ESCLUSIONE (83.9)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2019

L’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha limitato il soccorso istruttorio alle carenze “di qualsiasi elemento formale della domanda” ossia alla mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché non involgente l’offerta economica o tecnica in sé considerata (cfr. C.d.S., sez. VI, n. 2344/2019).

A tacere che nella fattispecie in esame la carenza riscontrata, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, si riferisce ad elementi sostanziali e costitutivi dell’offerta tecnica (atteso che quest’ultima è “composta”, a pena di esclusione, da una relazione tecnica, dalla lista dei detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie e dalla lista dei prodotti detergenti per impieghi specifici per pulizie straordinarie con allegata la dichiarazione di cui all’Allegato B), rileva, in ogni caso il fatto che detta carenza, sanzionata con l’esclusione dalla lex specialis, in quanto relativa a documenti essenziali preordinati alla tutela ambientale nell’ambito di una gara per servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale, “afferisce” incontestabilmente all’offerta tecnica. Il soccorso preteso, non contemplato, con riferimento alla mancanza dell’Allegato B, neppure dal bando che lo limita alla documentazione amministrativa, non può di conseguenza trovare applicazione nel caso in esame, neppure nell’ambito del processo.

Si aggiunga, peraltro, che non giova alla ricorrente neppure il richiamo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n. 2219/2019) che ammette l’applicabilità del soccorso istruttorio anche all’offerta tecnica; quello stesso orientamento subordina il rimedio al fatto che la documentazione mancante non comporti alcuna carenza essenziale dell’offerta e che non si tratti di elemento ritenuto essenziale e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, presupposti insussistenti nella fattispecie in esame.

In ragione di quanto detto nemmeno può essere condivisa la tesi della ricorrente circa l’assenza di una funzione negoziale, ma solo di verifica e comprova, dell’Allegato B; la funzione negoziale non è riscontrabile solo nella relazione tecnica ma si rinviene dal complesso degli elementi costituenti l’offerta. Il ridotto impatto ambientale che doverosamente connota i servizi di pulizia oggetto della procedura di gara implica che la documentazione a corredo della relazione riguardante i criteri ambientali minimi assuma carattere essenziale giustificando la previsione secondo cui l’offerta si compone di più elementi (oltre alla relazione la lista 1 e l’Allegato B) e l’esclusione in caso di mancanza di taluno di essi. Del resto, anche in concreto i contenuti descrittivi della relazione tecnica della ricorrente quanto alla conformità delle cere e dei deceranti ai “criteri ambientali minimi” non risultano affatto sovrapponibili alla dichiarazione, di tutt’altro peso, di cui all’Allegato B.

VALUTAZIONE OFFERTA – DISPONIBILITÀ MEZZI - SOSTENIBILITÀ COMPLESSIVA DELL’OFFERTA (95)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2019

La necessità di disporre dell’intera dotazione strumentale già al momento della partecipazione rappresenta poi una violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’obiettivo perseguito dalla stazione appaltante (massimizzazione dei CAM) potrebbe in realtà essere ottenuto anche rinviando la verifica della proprietà dei veicoli e delle caratteristiche tecniche a una fase successiva all’aggiudicazione. In questo modo, vi sarebbero vantaggi su entrambi i lati. La stazione appaltante risulterebbe infatti garantita quanto al risultato, beneficiando anzi di una verosimile maggiore partecipazione alla gara, e del fatto che i concorrenti sarebbero incentivati a offrire un maggior numero di veicoli nuovi, non dovendo acquistarli subito. A sua volta, l’aggiudicatario avrebbe unicamente l’onere di completare l’acquisto entro un termine breve prima dell’avvio dell’appalto, senza il rischio di acquistare inutilmente una costosa dotazione strumentale.

Deve quindi essere preferita una lettura del DM 13 febbraio 2014, e dell’identica previsione contenuta nel disciplinare di gara, che ammetta la possibilità di sostituire la proprietà attuale dei veicoli con l’impegno all’acquisto degli stessi, purché si tratti di un impegno preciso e inequivocabile. In questo senso possono essere interpretate anche le formule del disciplinare di gara (sempre nel contesto del paragrafo 4.1.1, nota 6) che indirizzano le dichiarazioni dei concorrenti con riguardo ai veicoli da impiegare nello svolgimento del servizio (significativamente, si fa riferimento alle intenzioni di impiego, che implicano un progetto per il futuro, non un inventario delle disponibilità presenti).

Sul principio di economicità

La possibilità di partecipare alla gara sulla base di un semplice impegno di acquisto futuro richiede un bilanciamento. È infatti evidente che, se i concorrenti subordinano l’acquisto della dotazione strumentale all’intervenuta aggiudicazione, quest’ultima fornisce anche la leva economica per sostenere il finanziamento della spesa.

Di conseguenza, l’aggiudicatario che non abbia già la proprietà dei veicoli, e proceda all’acquisto degli stessi solo quando deve eseguire l’appalto, ottiene dall’aggiudicazione un’utilità diversa e ulteriore rispetto ai concorrenti che hanno effettuato l’acquisto prima della partecipazione alla gara, in quanto il corrispettivo dell’appalto coprirà il costo di acquisto dei veicoli (o il costo del canone di locazione finanziaria). In altri termini, si presenta una situazione rovesciata rispetto a quella descritta sopra: il concorrente ottiene un vantaggio immediato sotto forma di maggiore punteggio, e conseguente aggiudicazione, ma sposta la spesa nel futuro, utilizzando l’utile di gestione come provvista. Il vantaggio deve pertanto essere contabilizzato alla pari di un costo di gestione, in quanto la spesa per l’acquisto della dotazione strumentale riduce le risorse destinate allo svolgimento del servizio.

Più precisamente, poiché nessun appalto può essere stipulato a condizioni antieconomiche, bisogna accertare se il costo di un’offerta impostata sulla fornitura di strumentazione nuova, e in quanto nuova premiata nell’attribuzione del punteggio, sia recuperabile attraverso i profitti generati dallo svolgimento del servizio. Per i concorrenti che hanno già acquistato la dotazione strumentale prima della gara questa verifica non è necessaria. Essendo stato accettato il rischio di non conseguire l’aggiudicazione, si deve infatti presumere che l’acquisto di beni strumentali trovi una ragione economica anche nell’attuale organizzazione aziendale. Al contrario, per i concorrenti che subordinano espressamente l’acquisto all’aggiudicazione si deve presumere che solo quest’ultima fornisca le risorse necessarie, con erosione del margine di utile.

La commissione giudicatrice deve quindi accertare, a garanzia del regolare svolgimento del servizio, se, tenendo conto della spesa per l’acquisto della dotazione strumentale, l’offerta rimanga complessivamente sostenibile. In mancanza di una simile verifica, l’incentivo a proporre soluzioni nuove e costose sarebbe privo di contrappesi, e la gara rischierebbe di trasformarsi in un confronto tra offerte disancorate dalla realtà economica dei concorrenti e dall’equilibrio di bilancio dell’appalto.

GARE PER LAVORI SU EDIFICI PUBBLICI E REQUISITO DELLA REGISTRAZIONE EMAS PREVISTO DAI CAM

ANAC DELIBERA 2018

L’art. 71 del codice dei contratti pubblici prevede che i bandi di gara contengono i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 del codice stesso, il quale a sua volta stabilisce, al comma 1, che l’obbligo di inserimento nella documentazione di gara riguarda almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. Per quanto concerne i criteri di selezione dei concorrenti, nello specifico, l’allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 (ora sostituito dal DM 11 ottobre 2017 che nulla innova nella parte di interesse) prevede, al paragrafo 2.1, che l’appaltatore dimostri la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto e, quale modalità di verifica, che l’offerente sia in possesso di una registrazione EMAS o certificazione ISO 14001 o sistemi equivalenti. Tali criteri non sono obbligatori ma, al pari dei criteri premianti suggeriti per la valutazione delle offerte, rappresentano una chiara indicazione (rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante) al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), dal quale i CAM prendono le mosse. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato tale impostazione nei chiarimenti pubblicati il 2 febbraio 2018 ai nuovi CAM per l’edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017 (poi confermati dagli ulteriori chiarimenti pubblicati il 15 novembre 2018). In essi è infatti specificato che i criteri per la selezione dei candidati, a differenza delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che vanno riportate integralmente nella documentazione di gara, non sono obbligatori «anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale». In questo senso, quindi, la certificazione EMAS non si pone in contrasto con il sistema unico di qualificazione ma lo integra.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Ing.. – Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori finalizzati all’efficientamento/miglioramento energetico e alla messa in sicurezza di elementi non strutturali dell’edificio Scuola dell’Infanzia e Primaria “Martiri della Libertà” – Importo a base d’asta: euro 585.142,28 - S.A.: CUC Casale Monferrato

PROCEDURE SEMPLIFICATE – AFFIDAMENTO DIRETTO – APPLICABILITA’ DEI PRINCIPI GENERALI (36 – 30.1 – 34 - 42)

ANAC DELIBERA 2018

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici;

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla … – Procedura telematica per l’affidamento diretto sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 dell’intervento di adeguamento delle centrali termiche presso gli edifici …. Importo a base di gara euro: 24.367,25. S.A.: …

PREC 80/18/S

CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE LESIVE - ESCLUDENTI - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

La recente sentenza del Cons. di St. Ad. Plen., n. 4/2018, richiamando, senza discostandosene, la precedente decisione n. 9 del 25 febbraio 2014 ha precisato che:

a) la regola generale è quella per cui soltanto colui che ha partecipato alla gara è legittimato ad impugnare l'esito della medesima, in quanto soltanto a quest’ultimo è riconoscibile una posizione differenziata; né quanto si afferma sulle regole di gara in via generale potrebbe essere in contrasto con l’assetto fondamentale della giustizia amministrativa;

b) i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato;

c) possono essere tuttavia enucleate alcune eccezioni a tale principio generale, individuandosi taluni casi in cui deve essere impugnato immediatamente il bando di gara, nonché particolari fattispecie in cui a tale impugnazione immediata deve ritenersi legittimato anche colui che non ha proposto la domanda di partecipazione. E in particolare qualora:

- si contesti in radice l'indizione della gara;

- all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto;

- si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente “escludenti” quali le clausole che fissano in modo restrittivo i requisiti soggettivi di partecipazione o quelle che rendono impossibile la presentazione dell’offerta tecnica o di quella economica, dovendosi in tali ipotesi ritenersi legittimato alla contestazione giurisdizionale anche l’operatore che non ha proposto la domanda di partecipazione.

Tale statuizione, come ulteriormente specificato, altro non è che l’espressione dei principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”), con riferimento al principio processuale codificato dall'art. 100 c.p.c. (e da intendersi richiamato nel processo amministrativo dall'art. 39, comma 1, c.p.a.) secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa essa è necessario avervi interesse", posto che:

a) l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal diritto (Cass. Civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12241);

b) nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855; sez. IV, 20 ottobre 1997 n. 1210; Cass. civ., sez. un., 2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio);

c) tali approdi appaiono coerenti con la funzione svolta dalle condizioni dell'azione nei processi di parte, innervati come sono dal principio della domanda e dal suo corollario rappresentato dal principio dispositivo;

d) il codice del processo amministrativo ha confermato e ribadito tale impostazione (art. 34, comma III, ed art. 35, comma I, lett, b e c).

In definitiva, sulla scorta di tali coordinate ricostruttive, qualora, come nel caso di specie, ci si trovi al cospetto di "clausole del bando immediatamente escludenti" nel senso ampliativo attribuito a tale aggettivo dalla giurisprudenza, le stesse sono da impugnare immediatamente, eventualmente anche da parte di chi non ha proposto domanda partecipativa.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI CALZATURE DA LAVORO (34)

MIN AMBIENTE DM 2018

Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MIN AMBIENTE DM 2018

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica.

AMBIENTE - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI "MADE GREEN IN ITALY" (34 - 87)

MIN AMBIENTE DM 2018

Regolamento per l'attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI (34)

MIN AMBIENTE DM 2017

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

MIN AMBIENTE DECRETO 2017

Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.

CERTIFICAZIONE DI MISURE DI GESTIONE AMBIENTALE – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) (34 - 87 - 95)

ANAC DELIBERA 2017

La richiesta del possesso a pena di esclusione di una registrazione EMAS oppure di una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, oppure altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, è da considerare criterio di partecipazione;

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM. Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da ANCE FVG – Associazione Nazionale Costruttori Edili Friuli Venezia Giulia – Lavori di riqualificazione piano terra Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 mediante l’uso di materiali e tecniche conformi al decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato nella G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016 – Importo a base di gara: euro 2.005.643,71 - S.A. Comune di Trieste

CRITERI AMBIENTALI MINIMI – VARIANTI - VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

ANAC DELIBERA 2017

Le varianti migliorative recanti i criteri ambientali minimi, richieste quali criteri di valutazione dell’offerta, devono essere rapportate a un progetto già elaborato nel rispetto dei CAM.

Le varianti richieste dal bando devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

La validazione si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall’A per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità a servizio del quartiere fieristico di Foggia – Importo a base di gara: euro 13.718.227,72 - S.A. Ente Autonomo Fiere di Foggia

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

MIN AMBIENTE DM 2017

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili. (17A00506)

APPALTI VERDI - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (art. 34.3)

MIN AMBIENTE DM 2016

Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 17/05/2023 - APPLICAZIONE CAM EDILIZIA

Gent.mi, con la presente sono a richiedere i termini e le modalità di applicazione dei CAM adottati con DM 23/06/22 (Edilizia), in particolare: - vanno applicati anche per i progetti già validati (ma non approvati) alla data di entrata in vigore, ma la cui gara non è ancora stata indetta? - i CSA devono riportare le singole clausole contrattuali o basta il rinvio all'applicazione dei CAM aggiornati? - ai sensi degli articoli 3.1 e ss., basta l'impegno da parte dell'Operatore Economico a rispettare i CAM all'interno delle Dichiarazioni Integrative concorrente o nel Disciplinare di gara deve essere previsto che presentino singole dichiarazioni di impegno al momento della presentazione dell'offerta? Ringraziando in anticipo, porgo cordiali saluti


QUESITO del 06/05/2023 - APPALTI VERDI ED APPLICAZIONE CAM – D.M. EDILIZIA N. 256 DEL 23/06/2022

L’art. 34 del D.lgs. 50/2016 ha previsto che le SSAA debbano contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144 ed al comma 2; che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Disposizioni identiche sono riproposte all’art. 57 comma 2 del D.lgs. 36/2023 ed all’art. 83 che menziona, altresì, la necessità di inserimento nei bandi dell’obbligo di rispetto dei criteri ambientali minimi, in ossequio alla vincolatività degli stessi prescritta dalla lett. f) della l. n. 78/2022. Le citate disposizioni, pertanto, individuano i requisiti indispensabili per potere definire “Verde” o Green Public Procurement (GPP) una procedura di appalto, laddove prevedono l’obbligatorio inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), aggiungendo però "per quanto possibile" Il D.M. CAM Edilizia n. 256 del 23/06/22 (che ha abrogato il D.M. 11 ottobre 2017) in più parti autorizza “deroghe” ai CAM prevedendo: - al Paragrafo 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI il D.M. 256/2022 che Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. …… I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi. - Al Paragrafo 1.3.3. il D.M. 256/2022 che “Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Ciò può avvenire, ad esempio, per i seguenti motivi: - prodotto da costruzione o impianto non previsto dal progetto; - particolari condizioni del sito che impediscono la piena applicazione di uno o più specifiche tecniche, ad esempio una ridotta superficie di intervento in aree urbane consolidate che ostacola la piena osservanza della percentuale di suolo permeabile o impossibilità di modifica delle facciate di edifici esistenti per garantire la prestazione richiesta sull’illuminazione naturale. - Particolari destinazioni d’uso ad utilizzo saltuario, quali locali tecnici o di servizio magazzini, strutture ricettive a bassa frequentazione, per le quali non sono congruenti le specifiche relative alla qualità ambientale interna e alla prestazione energetica. In tali casi è fornita, nella Relazione tecnica CAM, dettagliata descrizione del contesto progettuale e delle motivazioni tecniche per la parziale o mancata applicazione del o dei criteri contenuti in questo documento. Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Il D.M. 256 del 23/06/22 ha dunque previsto la redazione di una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, in cui il progettista può dare evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche, tenendo conto di quanto previsto dall’art.34 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede l’applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali. Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso. Il D.M. come detto, precisa che “Resta inteso che le stazioni appaltanti hanno l’obiettivo di applicare sempre e nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Ebbene alla luce delle sopra richiamate disposizioni, della possibilità riconosciuta di un’applicazione parziale per motivate ragioni tecniche, e del fatto che numerose Relazioni CAM pubblicate recentemente in relazione ad Appalti “Verdi” recano alcune deroghe giustificate da ragioni tecniche, si chiede innanzitutto l’autorevole parere di Codesto Ministero sul seguente quesito: - se sia conforme alla legge qualificare come “Verde” (GPP) una procedura di appalto che applichi “nella misura maggiore possibile i CAM in ottemperanza all’art.34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50” e non totalitaria, purchè, naturalmente, si forniscano nella apposita Relazione CAM puntuali motivazioni delle ragioni tecniche che giustifichino le deroghe parziali all’applicazione dei criteri minimi ambientali. Inoltre, stante che il D.M. 256/2022 all’art. 3 ha disposto l’abrogazione, a far data dal 4 dicembre 2022, del D.M. 11 ottobre 2017 non prevedendo alcuna disciplina transitoria, si chiede quale sia la sorte di quei progetti che alla data del 4 dicembre 2022 (di entrata in vigore del D.M. 256/2022) erano già redatti a livello esecutivo o ad un livello già avanzato (definitivo) tenendo conto dei CAM 2017 qualora l’affidamento dei relativi lavori venga disposto successivamente al 4 dicembre 2022. Apparirebbe infatti contrastante con i principi di buon andamento, efficienza, ragionevolezza ed economicità di cui all’art. 97 della Costituzione, che detti progetti, sebbene giunti in fase avanzata di progettazione e/o già approvati, redatti conformemente ai CAM al tempo vigenti, dovessero essere sottoposti a revisione per adeguamento a CAM sopravvenuti qualora l’affidamento dei lavori avvenga, per le più disparate ragioni, successivamente al 4 dicembre 2022: ad accedere a siffatta interpretazione si costringerebbero le amministrazioni appaltanti alla rielaborazione integrale della progettazione, con conseguente sperpero delle risorse pubbliche impiegate per le spese già sostenute e rischio di perdita di fonti di finanziamento. Si chiede, pertanto, il Vostro Autorevole parere sul seguente quesito: - se i progetti che alla data del 4 dicembre 2022 (di entrata in vigore del D.M. 256/2022) sono siano stati redatti a livello esecutivo o ad un livello già avanzato (definitivo) tenendo conto dei CAM 2017, debbano essere aggiornati ai CAM 2022 a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 256 qualora l’affidamento dei relativi lavori avvenga in data successiva al 4 dicembre 2022, oppure se in virtù dei principi sopra citati di cui all’art. 97 della Costituzione oltre che del principio tempus regit actum, tali progetti non devono essere revisionati secondo i CAM 2022 sopravvenuti.


QUESITO del 03/03/2023 - APPLICAZIONE CAM A SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI-RICREATIVI PRESSO STRUTTURE NELLE DISPONIBILITÀ DELLA S.A.

L’affidamento di servizi di accoglienza e/o di servizi socio-assistenziali, ricreativi-educativi presso strutture civili della S.A. (scuole – centri ricreativi diurni – centri di accoglienza – comunità socio-sanitarie) prevede l’erogazione di prestazioni accessorie, non richiamate nell’oggetto dell’appalto (quali pulizie degli ambienti, ristorazione, fornitura di biancheria ecc.), che rientrano nella sfera di applicabilità di uno o più CAM (PULIZIE, RISTORAZIONE, TESSILE). Si chiede di chiarire se l’applicabilità dei citati CAM all’appalto costituisca sempre un obbligo per la S.A., indipendentemente dal carattere accessorio di una prestazione rispetto all’attività principale oggetto dell’appalto (servizi sociali, socio-sanitari, educativi-ricreativi), dalla individuazione (o meno) negli atti di gara di una prestazione principale e di una o più prestazioni secondarie (con diversi CPV), dall’importo economico (peso) delle citate prestazioni accessorie sull’importo dell’appalto.


QUESITO del 24/01/2018 - CAM E CODICE CONTRATTI (COD. QUESITO 173) (24.3 - 24.5)

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?


QUESITO del 13/01/2018 - OBBLIGATORIETÀ SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (COD. QUESITO 156) (34)

Buongiorno, con riferimento al D.M. 11.10.2017, in particolare punto 2.2.1, si chiede se il possesso dei sistemi di gestione ambientale ivi richiamati sia obbligatorio e condizione necessaria per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e/o di servizi di ingegneria ed architettura


LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;