Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.20242. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
b) di appalti basati su un accordo quadro;
c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMITÀ DEL CONFRONTO A COPPIE SENZA LE PREFERENZE INDIVIDUALI DI CIASCUN COMMISSARIO DI GARA
In tema di evidenza pubblica e metodo del confronto a coppie, è illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che omette di tracciare e verbalizzare le preferenze individuali dei singoli commissari, elaborando sin da subito un'unica matrice collegiale.
"[...] la disposta aggiudicazione risulta dunque inficiata dal ravvisato vizio dell’operato della Commissione, che inevitabilmente si riverbera sulla valutazione delle offerte tecniche: la stessa ha difatti violato la menzionata regola, espressamente stabilita dall’art. 18.2 del disciplinare, necessitante dell’inderogabile espressione e verbalizzazione della preferenza individuale di ciascun commissario.
La fondatezza della censura è ulteriormente avvalorata dalle indicazioni offerte in materia dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2022 n. 16, lì dove è stato posto l’accento sul “fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario (prima fase) a quello collegiale della commissione giudicatrice (seconda fase)” (p. 31.2), che si riversa sull’obbligo di fornire un chiaro e trasparente riscontro delle operazioni eseguite in aderenza al metodo prescritto (cfr. Ad. Plen. cit., p. 31.3: “L’espressione delle preferenze deve avvenire in modo autonomo e distinto l’una dall’altra e, come tale, deve essere correttamente verbalizzata dalla commissione, ma l’osservanza di questa regola formale – e, cioè, l’attestazione del fatto che ogni commissario abbia compilato autonomamente la propria tabella triangolare o a matrice completa – è una condizione necessaria, ma non sufficiente per la trasparenza delle operazioni e la razionalità del metodo, se poi la coincidenza delle preferenze e l’indistinzione dei singoli giudizi annullano quella irriducibile individualità che, nella prima fase del ‘confronto a coppie’, deve necessariamente contraddistinguere il giudizio del singolo commissario”).
Invero, nel caso di specie non v’è alcuna risultanza comprovante che ogni commissario abbia, in autonomia, compilato la propria tabella, laddove la verbalizzazione dell’operato in tal senso compiuto dal Commissione costituisce adempimento ineludibile ai fini della correttezza della sua azione."
FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI PUBBLICI E ONERE PROBATORIO DELL'APPALTATORE PER L'ESIGIBILITA' DEL CREDITO
"È principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione, anche quando questa agisca iure privatorum, sono soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente, ai fini della validità del vincolo negoziale, una manifestazione di volontà meramente orale o desumibile da comportamenti concludenti (Cass. SS.UU. n. 20684/2018; Cass. SS.UU. n. 9775/2022; Cass. n. 2809/2017; Cass. n. 4570/2012; Cass. n. 9340/2008; Cass. n. 1752/2007).
Tale principio, che risponde ad evidenti esigenze di garanzia dell’interesse pubblico, non implica però che la volontà negoziale dell’amministrazione debba necessariamente risultare contenuta in un unico documento recante la sottoscrizione contestuale delle parti.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto anche mediante una pluralità di atti distinti, purché tra loro collegati e idonei, nel loro complessivo contenuto, a rappresentare in modo chiaro e inequivoco la volontà delle parti di costituire il rapporto contrattuale e le condizioni essenziali dello stesso.
La Corte di Cassazione, in particolare, con la sentenza n. 9775 del 25/03/2022, ha affermato il principio secondo cui, ai fini della validità del contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, non è necessario che l’accordo sia consacrato in un unico documento sottoscritto dalle parti, potendo il requisito formale ritenersi integrato anche attraverso una serie di atti tra loro coordinati e funzionalmente collegati, dai quali emerga la volontà negoziale dell’ente e il contenuto essenziale del rapporto."
***
"Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur instaurato su iniziativa del debitore ingiunto, si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto conserva la veste di attore in senso sostanziale, per cui la ripartizione dell'onere della prova resta disciplinata dall'art. 2697 c.c., gravando sul creditore opposto la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato, mentre incombe sull’opponente la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa."
NATURA GIUSTIFICATIVA DEL PROSPETTO COSTI E LIMITI ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA (108.9)
In sede di gara d'appalto, l'eventuale discrasia tra il monte ore di personale indicato nel prospetto dei costi e quello previsto come minimo inderogabile dal capitolato non comporta l'esclusione del concorrente qualora l'offerta tecnica contenga l'impegno formale al rispetto della dotazione minima, assumendo il prospetto economico una valenza meramente giustificativa della congruità dell'offerta, soggetta alla valutazione globale e non parcellizzata della stazione appaltante.
L'ENTE HA IL DOVERE-POTERE DI ATTIVARE LA VERIFICA DI ANOMALIA QUANDO EMERGONO ELEMENTI CHE FANNO DUBITARE DELLA CONGRUITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA (110)
Il principio di tassatività delle cause di esclusione impedisce l’esclusione automatica di un’offerta ritenuta economicamente non sostenibile sotto il profilo del difetto di conformità ai documenti di gara, dovendo tale valutazione essere necessariamente veicolata attraverso il sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Sussiste l’obbligo per la Stazione Appaltante di attivare la verifica di anomalia ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 36/2023 qualora l’offerta, pur rispettando formalmente i costi della manodopera stimati, presenti un ribasso complessivo talmente elevato da lasciare un margine residuo palesemente insufficiente a coprire le ulteriori spese necessarie per l’esecuzione del servizio (spese generali, assicurazioni, migliorie). L’omessa attivazione di tale verifica in presenza di indici di criticità macroscopici costituisce vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza.
"[...] la circostanza che i costi della manodopera non siano stati ribassati non esonera la stazione appaltante dal verificare comunque l’eventuale anomalia dell’offerta laddove, come nel caso in esame, siano emersi elementi oggettivi relativi ai costi della commessa indicativi di una possibile incongruità nella proposta progettuale o della sua complessiva insostenibilità. L’amministrazione, dunque, non può ritenere automaticamente non anomala l’offerta nella quale i costi della manodopera esposti dal concorrente coincidono con quelli stimati negli atti di gara, senza considerare ulteriori elementi di segno contrario.
[...]
Pertanto, considerati gli elementi oggettivi correlati all’apparente mancanza di copertura economica per i costi diversi da quelli relativi alla manodopera, risulta illogico e contrario alle disposizioni normative ad incipit richiamate il comportamento della stazione appaltante che ha ritenuto di non procedere alla verifica di anomalia dell’offerta."
PREMIO PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE: NON E' SPENDIBILE COME SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA EFFETTIVAMENTE ESPLETATO (100)
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica in una gara d’appalto, la partecipazione a concorsi di progettazione, conclusasi con il conseguimento di un premio per "proposta meritevole", non può essere equiparata all'espletamento di "servizi di ingegneria e architettura" (progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva o direzione lavori). Tale attività ideativa non costituisce esecuzione di un incarico professionale nell'ambito di un rapporto contrattuale e non è dunque spendibile qualora la lex specialis richieda servizi effettivamente eseguiti e certificati dal committente.
"La stessa formulazione della clausola del disciplinare parla ripetutamente di servizi “espletati” e richiede che i progettisti abbiano “eseguito, a pena di esclusione, servizi di ingegneria e di architettura” (relativi alla progettazione preliminare o FTE, definitiva od esecutiva, esclusi i livelli progettuali inferiori, ovvero alla direzione dei lavori)”.
La clausola, pertanto, evoca attività professionali concretamente svolte nell’ambito di un incarico tecnico avente ad oggetto uno dei livelli progettuali dei lavori pubblici previsti dall’ordinamento oppure la direzione dei lavori, mentre non si riferisce ad attività ideative o concorsuali, cioè alla mera partecipazione a procedure concorsuali finalizzate all’individuazione della migliore proposta progettuale.
Dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che le esperienze professionali relative al Comune [...] e alla Regione [...], valorizzate dall’aggiudicataria ai fini della qualificazione dei progettisti indicati e da questi dichiarate quali prestazioni di progettazione di fattibilità tecnico-economica, sono consistite, in realtà, nella partecipazione dei medesimi professionisti a concorsi di progettazione indetti ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e si sono concluse con il conseguimento del secondo posto e con l’attribuzione del relativo premio.
[...]
Ne consegue che le predette esperienze non possono essere utilmente ricondotte ai “servizi di ingegneria e di architettura” nei termini richiesti [...]"
INIDONEITÀ DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A FUNGERE DA CONTRATTO (11)
Il verbale di aggiudicazione definitiva di una gara non costituisce contratto tra la Pubblica Amministrazione e il privato, dovendosi distinguere la fase della scelta del contraente da quella della stipulazione del negozio, quest’ultima necessaria per la nascita del rapporto obbligatorio. Ne consegue che, in materia sanitaria, le prestazioni erogate oltre il tetto di spesa fissato nel contratto annuale non possono trovare titolo nel pregresso verbale di aggiudicazione, risultando inapplicabile il principio di equivalenza tra verbale di gara e contratto previsto dall'art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923.
"[...] superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modo incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersi concluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario di conclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema di appalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi (art. 30).
Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma 6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023).
Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma ratione temporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) al verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera del 2011."
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE PER INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO: ONERE DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA E COMPARATIVA DEI COSTI (18)
È illegittima la revoca dell'aggiudicazione, disposta ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, motivata dalla generica esigenza di internalizzare il servizio per contenimento della spesa, qualora la stazione appaltante ometta una puntuale analisi comparativa tra i costi dell'auto-produzione e il prezzo offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, specie in presenza di ribassi considerevoli.
"La giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 29.11.2016 n. 5026) ha avuto modo di precisare la differenza tra il potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, e quello di revoca, che esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 (e introdotta dall’art.14 della l. n.15 del 2005, per come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter, d.l. n. 133 del 2014), sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente. Tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela in esame rimane sottoposto a sindacato giurisdizionale laddove omette un’adeguata considerazione e un’appropriata protezione delle esigenze del legittimo affidamento ingenerato nel privato e dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi.
Né è sufficiente per contro argomentare il richiamo alla previsione della debenza di un indennizzo ai privati.
La giurisprudenza (tra le altre, con la sentenza richiamata) ha, pertanto, precisato i canoni di esercizio del predetto potere, coerentemente con i principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa: “a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario dev’essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare; b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario; c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario; d) la motivazione della revoca dev’essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole”.
Ciò precisato n termini generali, va evidenziato che, nel caso che occupa, il provvedimento censurato risulta carente di una puntuale motivazione circa il concreto perseguimento del dedotto interesse al contenimento della spesa attraverso l’internalizzazione del servizio.
Tale lacuna appare tanto più evidente a fronte della mancata valutazione del ribasso offerto dall’odierna appellata e della natura del servizio ai fini del raffronto del costo del servizio di lavaggio cassonetti esternalizzato con quello internalizzato (come correttamente evidenziato dal T.A.R. con la sentenza appellata)."
DISPONIBILITA' DI UN CENTRO DI COTTURA: PUR CONFIGURANDOSI COME REQUISITO DI ESECUZIONE, COSTITUISCE UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA TECNICA
È legittimo il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione qualora l’aggiudicatario di un servizio di refezione scolastica indichi, in prossimità dell'avvio del servizio, un centro cottura diverso da quello offerto in gara, laddove quest'ultimo sia stato oggetto di specifica valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico. "La disponibilità di un centro di cottura come elemento caratterizzante la fase di esecuzione del servizio deve ritenersi anche un aspetto essenziale dell’offerta, giacché la stazione appaltante è tenuta a verificare che il predetto centro sia effettivamente idoneo all’uso [...] e avente le caratteristiche di quello offerto in sede di gara". L'utilizzo di locali cucina situati in strutture sanitarie non è compatibile con la refezione scolastica qualora la normativa regionale limiti la somministrazione ai soli pazienti e loro familiari, atteso che "la disciplina è finalizzata alla protezione e alla tutela dei diritti dei pazienti, i quali [...] avrebbero potuto essere esposti a significativi rischi sanitari, quali ad esempio quelli di contaminazione dei pasti".
VIOLAZIONE STAND STILL: NON DETERMINA INEFFICACIA DEL CONTRATTO SE NON E' PROVATO CHE LA VIOLAZIONE HA PRECLUSO LA TUTELA GIURISDIZIONALE O VI SIANO VIZI DELL'AGGIUDICAZIONE (18)
"Com’è noto, l’art. 121, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo richiede, ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto, che ricorrano, oltre al mancato rispetto del termine dilatorio stabilito dall’art. 18, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (già art. 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), le seguenti due ulteriori condizioni: - che la violazione “abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto”; - che tale violazione, “aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento”.
Dunque, anzitutto la violazione dello stand still – concernendo una fase successiva rispetto alla gara – non potrebbe di per sé sola ripercuotersi negativamente sull’antecedente provvedimento di aggiudicazione, ma occorrerebbe altresì un vizio proprio dell’aggiudicazione.
Ma soprattutto (e ciò è evidenziato dal primo dei presupposti elencati dall’art. 121, comma 1, lett. c), del c.p.a.), la relativa violazione deve aver privato la parte ricorrente della possibilità di presentare ricorso prima della stipulazione del contratto.
La ratio dei termini dilatori di stand still previsti dall’art. 18 ai commi 3 e 4 del d.lgs. n, 36 del 2023, infatti, è quella di garantire l’effettiva tutela giurisdizionale degli operatori economici terzi non aggiudicatari che si ritengono pregiudicati dall’esito della procedura.
Nondimeno, nella specie, benché il primo termine di stand still sostanziale non sia iniziato a decorrere non essendo stata effettuata la comunicazione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione come richiesto dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, risulta ex actis che la parte ricorrente ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 09.12.2025 – non assistito dall’istanza cautelare –, il provvedimento di conferma in senso proprio dell’aggiudicazione in data antecedente alla stipulazione del contratto intervenuta in data 19.12.2025, come confermato dalla stessa parte ricorrente nel terzo ricorso per motivi aggiunti a pagina 6.
Di qui l’insussistenza del primo dei presupposti richiesti dall’art. 121, co. 1, lett. c), del c.p.a. per attribuire rilevanza alla predetta inosservanza.
Peraltro, nella specie, come si vedrà in base alla disamina anche dell’ultima doglianza – espressamente subordinata – difetta anche il secondo presupposto richiesto dalla predetta diposizione normativa, rectius il concorso di vizi propri dell’aggiudicazione.
Com’è noto, infatti, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 10/02/2025, (ud. 05/02/2025- dep. 10/02/2025) – sentenza n. 284; Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, sentenza n. 4087; Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2022, sentenza n. 9995; T.A.R. Lecce, Sez. III, 3 marzo 2023, sentenza n. 312; T.A.R. Campania - Napoli, Sezione V, 05/01/2022, sentenza n. 78; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047)."
REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE LEGITTIMA IN CASO DI RIFIUTO INGIUSTIFICATO ALLA STIPULA CONTRATTUALE (18)
È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante revoca l'aggiudicazione a causa del rifiuto dell'operatore economico di sottoscrivere il contratto o di presenziare alla consegna anticipata dei lavori, qualora tale rifiuto sia fondato su una contestazione circa la natura delle lavorazioni che non trovi riscontro nella lex specialis. Negli appalti di manutenzione, qualora il Capitolato Speciale preveda che le quantità riportate nei prospetti siano meramente indicative, l'aggiudicatario è tenuto ad adeguare la propria organizzazione alle richieste della committenza nei limiti dell'importo contrattuale totale, senza poter invocare una modifica delle condizioni negoziali per giustificare il recesso dalle trattative.
"il rifiuto dell’appellante alla sottoscrizione del contratto, lungi dall’essere motivato in ragione di una sedicente modifica delle condizioni negoziali, deve ritenersi del tutto ingiustificato, e come tale legittima ampiamente l’Amministrazione alla disposta revoca, per inadempimento della controparte".
ACCORDO QUADRO: IL CONCORRENTE CHE CONFERMA LA CONGRUITA' DELL'OFFERTA NON PUO' POI RIFIUTARE LA STIPULA PER PRESUNTE INCONGRUITA' DELLA LEX SPECIALIS (18)
In una procedura di gara per l'affidamento di un accordo quadro, è infondato il ricorso avverso la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria qualora l'operatore economico si rifiuti di sottoscrivere il contratto a causa di asserite lacune o contraddizioni del capitolato speciale precedentemente accettate.
"Se davvero la lex specialis – e in particolare il capitolato speciale d’appalto – fosse stata formulata dalla stazione appaltante in termini contraddittori e fuorvianti e tali da non mettere gli operatori economici nelle condizioni di formulare un’offerta congrua, come sostenuto nella missiva del 10.09.2025, l’odierna ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente la legge di gara, censurando puntualmente le clausole ritenute ostative alla presentazione di un’offerta economicamente sostenibile.
[...]
Del resto, è la stessa natura dell’accordo quadro a rendere privo di valida giustificazione il rifiuto di I. di sottoscrivere il contratto.
L’accordo quadro, infatti, viene ricondotto alla figura del contratto normativo, trattandosi di un negozio finalizzato a stabilire una serie di pattuizioni che vincoleranno le parti solo in futuro, ovvero in occasione dei cc.dd. “contratti attuativi” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2024, n. 741). La sua peculiarità consiste nel fatto che con esso non si garantisce l’affidamento delle prestazioni, ma si fissa una soglia massima delle prestazioni promesse quale limite delle obbligazioni del contraente privato, stabilendosi così come verranno stipulati i contratti applicativi riguardanti un determinato bene della vita e spettando a una delle parti la determinazione di an, quando e quantum (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 9 marzo 2021, n. 2864); da esso discendono, dunque, non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì soltanto l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni negoziali predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi).
Di conseguenza, «il contraente che si aggiudica la gara non acquisisce un diritto a rendere il servizio all’Amministrazione nella misura massima del valore stimato in sede di accordo quadro, bensì ad essere l’operatore che stipulerà i singoli contratti specifici, di volta in volta conclusi secondo le esigenze delle singole amministrazioni, e pertanto non ha la certezza di fornire integralmente il servizio nei confronti delle amministrazioni contraenti per il solo fatto dell’aggiudicazione della gara sull’accordo quadro, né di rendere necessariamente tutte le tipologie di servizio contemplate dall’accordo quadro medesimo» (così, tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2022, n. 9117)."
COMMISSIONE DI GARA, CONFLITTO DI INTERESSI E METODO DEL CONFRONTO A COPPIE (16)
"Nell'ambito di una valutazione condotta con il metodo del confronto a coppie, risulta sufficiente l'attribuzione del punteggio in forma esclusivamente numerica, senza necessità di ulteriori specificazioni, poiché la motivazione può considerarsi insita nell'attribuzione di un determinato coefficiente, espressivo del grado di preferenza di ciascun commissario per una delle proposte in comparazione".
Il Collegio ha inoltre statuito che: «l’esperienza professionale di ciascun componente la commissione giudicatrice [non deve necessariamente coprire] tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente» e che la percezione di un conflitto di interessi «deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi».
APPALTO DI LAVORI PUBBLICI: NECESSARIO CONTRATTO IN FORMA SCRITTA (18)
In tema di affidamenti di lavori pubblici, la violazione delle regole di forma e contabili di cui all'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 determina la nullità del contratto, rendendo il credito non esigibile a titolo di corrispettivo. È tuttavia ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dal creditore opposto nel giudizio di opposizione, laddove le prestazioni siano state effettivamente eseguite e abbiano comportato una diminuzione patrimoniale per l'autore. "L’importo non è esigibile stante la mancanza, a monte, di un valido contratto stipulato in forma scritta, nonché dell’impegno di spesa e dell’attestazione della copertura finanziaria (visto di regolarità contabile), ai sensi dell’artt. 191 d.lgs. n. 267/2000... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione" (cfr. Cass., S.U. n. 26727/2024).
LEGITTIMA LA REVOCA DELLA PROCEDURA PER NUOVA VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA ECONOMICA (17.5)
È legittimo il provvedimento di revoca della gara e dell'aggiudicazione, adottato ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, qualora la Stazione Appaltante rilevi, prima della firma del contratto, che le condizioni economiche e l'organizzazione del servizio (con particolare riguardo al monte ore di manodopera) non rispondano più all'interesse pubblico originario, restando tale valutazione ampiamente discrezionale e sottratta al sindacato di legittimità se non per vizi macroscopici.
INAPPLICABILITÀ DELLO STANDSTILL NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA EUROPEA (18.4)
In materia di contratti pubblici nei settori speciali, il termine di standstill di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 non è applicabile qualora l'importo dell'appalto sia inferiore alle soglie di rilevanza europea stabilite per tali settori. Relativamente ai requisiti di certificazione sociale (SA 8000), il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare l'idoneità della documentazione prodotta dal concorrente che attesti il rispetto degli standard internazionali, impedendo l'esclusione basata esclusivamente sulla mancanza di uno specifico accreditamento nazionale se l'ente certificatore è internazionalmente riconosciuto.
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE DOPO ESCLUSIONE DEFINITIVA DALLA GARA
Deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti qualora, nelle more del giudizio, si sia consolidata l'esclusione del ricorrente dalla gara a seguito di sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato. In tale scenario, il concorrente definitivamente estromesso non ha più titolo a contestare l'aggiudicazione, essendo venuta meno la sua legittimazione e il bene della vita cui aspirava.
LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PER CORREGGERE ERRORI MATERIALI DI CALCOLO NEI PUNTEGGI TECNICI
L'amministrazione ha il potere-dovere di annullare in autotutela l'aggiudicazione definitiva per correggere errori materiali di calcolo emersi nel confronto tra gli atti di gara, senza che ciò comporti una nuova valutazione discrezionale delle offerte. Tale attività, avendo natura vincolata e ripristinatoria della legittimità violata da un errore aritmetico, non configura una revoca per motivi di opportunità e non dà diritto all'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990.
SOSPENSIONE MONOCRATICA DELLO STAND STILL PER IMMINENTE PASSAGGIO DI GESTIONE DEL PERSONALE
In sede di tutela cautelare monocratica, la necessità di conservare lo stato di fatto inalterato giustifica la sospensione del termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto qualora la Camera di Consiglio collegiale sia fissata successivamente alla scadenza di detto termine e sussista il rischio concreto di un imminente passaggio di gestione del personale tra l'operatore uscente e l'aggiudicatario.
ERRORE MATERIALE NELL'AGGIUDICAZIONE: CORREZIONE POSSIBILE SE RICONOSCIBILE COME PALESE SECONDO UN CRITERIO DI NORMALITA' (5)
Occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale che, in materia di errore materiale, ha chiarito che “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un ‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto” (cfr. TAR Lazio sez. III, n. 8420/2021).
CONTRATTO DI CONCESSIONE SOTTO SOGLIA: NON SI APPLICA LO STAND STILL (55.2)
Non potevano trovare applicazione, in forza del comma 2 dell’art. 55, i termini dilatori previsti dall’art. 18 commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, per cui erroneamente il primo giudice ha dichiarato l’inefficacia del contratto per inosservanza del termine previsto dall’art. 18 comma 3, il quale prescrive “Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi "d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee”, disposto normativo questo che conferma ulteriormente l’inapplicabilità dello stand still.
La disposizione dell’art. 55 comma 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici, come evidenziato nella Relazione al Codice, “stabilisce che i termini dilatori previsti dall’art. 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti sottosoglia. La disposizione, muovendo dall’art. 32, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, propone una norma di carattere fortemente innovativo, escludendo l’applicazione, in tutti gli affidamenti di contratti sotto soglia, dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale, che si ricollega alla norma sui termini per la stipula del contratto e alla norma in tema di ordinaria esecuzione anticipata del contratto, nell’intento di disegnare un micro-sistema normativo finalizzato alla riduzione dei tempi di definizione degli affidamenti e di avvio dell’esecuzione. In questa prospettiva, la norma (insieme alle altre richiamate) costituisce attuazione del principio direttivo contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. m), della legge delega, volto alla «riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti […]». Non sembrano profilarsi problemi di compatibilità con il diritto europeo, posto che la direttiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, all’art. 2-bis, prevede che il termine dilatorio con effetto sospensivo si applica agli appalti sopra soglia. Nemmeno sembrano porsi questioni di legittimità costituzionale, sia perché nel processo amministrativo italiano il principio è tradizionalmente quello per cui la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’atto impugnato (e comunque rimangono immutati i poteri cautelari del Giudice amministrativo, anche monocratici), sia perché la differente disciplina prevista, sul punto, per i contratti sopra soglia si giustifica anche in ragione della loro rilevanza sotto il profilo economico”.
CONTRATTI PUBBLICI - RICHIESTA LA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM ANCHE NEL SETTORE DELL' ENERGIA
La domanda proposta da parte attrice in via principale è infondata e va rigettata per duplice ordine di motivi, il primo dei quali, rilevabile d’ufficio, attiene al difetto di prova di un valido titolo contrattuale da cui discendono i crediti vantati dall’attrice in forza della cessione allegata da parte attrice, e segnatamente per difetto di prova di valido contratto di somministrazione di energia elettrico redatto in forma scritta.
È pacifico che i contratti conclusi dallaa P.A., richiedano la forma scritta ad substantiam: devono essere, inoltre, consacrati in un unico documento salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi del tutto eccezionali previste dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardo ai contratti conclusi con ditte commerciali. Tale obbligo è vieppiù ribadito in materia di contratti di appalto (di servizi, lavori e forniture) delle pubbliche amministrazioni dall’art. 32 comma 14 del D Lgs. n. 50/2016 vigente ratione temporis.
In forza delle norme citate, l’amministrazione pubblica si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale”.
Infatti, la regola della forma scritta costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, sia nell’interesse del cittadino sia nell’interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all’esigenza di identificare, con precisione, l’obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell’atto, rendendo possibile l’espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell’autorità, nel
È stato così ritenuto che: “Tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanato” (Cass., n. 23699/2025 che richiama precedenti pronunce conformi, tra le quali: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15488 del 06/12/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19070 del 05/09/2006).
Pertanto occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendosi ritenere sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell’Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l’invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell’accettazione tacita previsto dall’art. 1327 c.c. (Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16240)
Non può assumere rilevanza equipollente al contratto scritto, pertanto, neanche un eventuale riconoscimento del debito, né l’adempimento parziale da parte dell’ente locale, inidoneo a determinare una sanatoria per i contratti nulli e comunque invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam di cui si discute.
VIOLAZIONE STAND STILL PERIOD - NON DETERMINA VIZIO DELL'AGGIUDICAZIONE (18.3)
Dall’esame degli atti di causa è, infatti, emerso che la resistente non ha stipulato alcun contratto ma, nelle more della sottoscrizione (avvenuta il 16 giugno 2025), ha avviato il servizio in via d’urgenza in modo da assicurarne la continuità.
Ebbene, non solo l’avvio del servizio in via d’urgenza non è equiparabile alla stipula del contratto ma la violazione della clausola c.d. stand still non costituisce di per sé motivo di illegittimità degli atti di gara (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2022, n. 9995) e, più in generale, non rappresenta un vizio dell’aggiudicazione, posto che esso svolge essenzialmente la funzione di garantire il diritto di difesa degli operatori non aggiudicatari e, pertanto, la sua violazione inciderà sull’eventuale risarcimento del danno in caso di accoglimento nel merito del ricorso.
A ciò si deve aggiungere che la ricorrente non può neppur vantare alcun affidamento sul prosieguo dell’attività in quanto la proroga concessale con la determina dirigenziale n. 1 del 31 gennaio 2025 scadeva il 30 aprile 2025, con la conseguente legittimità della decisione di chiudere il centro nel periodo compreso tra il 1° e il 5 maggio, per effettuare l’avvicendamento nella gestione.
Né è possibile sindacare la scelta, discrezionale, di individuare nell’aggiudicatario anziché nella ricorrente il soggetto che avrebbe dovuto eseguire provvisoriamente il servizio in quanto si tratta di una decisione discrezionale che, come tale, può essere oggetto di censurata solo qualora illogica o irragionevole, ipotesi che, in assenza di prova contraria da parte della ricorrente, il Collegio non ravvisa nel caso di specie.
Per tale ragione la censura è infondata e deve essere respinta.
LEGITTIMA LA REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE PER SOPRAVVENUTA INSOLVIBILITA' DELL'OPERATORE ECONOMICO
Il mutamento della situazione economica dell'operatore economico, manifestatosi con l'insolvibilità o l'incapacità di corrispondere il prezzo di assegnazione di un'area pubblica, integra l'ipotesi di mutamento della situazione di fatto non prevedibile che legittima l'adozione di un provvedimento di revoca ex art. 21-quinquies L. 241/1990, essendo prevalente l'interesse pubblico alla sollecita assegnazione di beni scarsi a soggetti solidi.
STIPULA CONTRATTO MEDIANTE LETTERE COMMERCIALI – NECESSARIA ESPRESSA VOLONTÀ UNILATERALE DI OBBLIGARSI DI ENTRAMBE LE PARTI (18.5)
La ricorrente ha adito l’intestato Tribunale per l’accertamento dell’efficacia del recesso esercitato, ex art. 18, comma 5, del codice dei contratti pubblici, e per la ripetizione delle spese contrattuali sostenute.
Risulta dagli atti depositati che l’amministrazione, pur avendo individuato nella legge di gara, quale modalità di conclusione del contratto, quella dello scambio di note commerciali, in conformità del dettato normativo, ha ritenuto il contratto già concluso per fatti concludenti senza i necessari presupposti.
Nel caso di specie non è ravvisabile la conclusione del contratto mediante scambio di lettere commerciali.
Secondo la giurisprudenza, la formazione del contratto mediante “corrispondenza commerciale” sussiste quando le parti si scambiano documenti “in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente” (Cass., sent, 5651/1979) di modo che lo scambio tra proposta e accettazione, delineato dall’art. 1326 c.c., non è contestuale, come avviene con la sottoscrizione della scrittura privata, ma asincrono.
Ne consegue quindi che, non risultando concluso il contratto, la dichiarazione ex art. 18 comma 5 può ritenersi efficace, avendo determinato lo scioglimento definitivo da ogni vincolo derivante dalla presentazione dell’offerta e dalla conseguente aggiudicazione, con accoglimento -altresì- della richiesta di rimborso delle spese contrattuali sostenute per il rilascio della garanzia fideiussoria definitiva.
OBBLIGO DI ESAUSTIVA INDICAZIONE DELLE RISORSE NELL'AVVALIMENTO OPERATIVO (104 )
Secondo l’orientamento consolidato in materia anche nella vigenza del precedente codice e valido a maggior ragione alla luce della formulazione dell’art. 104 del d.lgs. n. 36/2023, nel caso di avvalimento tecnico – operativo, avente a oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico – finanziaria, sussiste sempre l’esigenza di una concreta messa a disposizione di risorse specifiche, le quali devono essere puntualmente indicate in contratto (Cons. Stato, V, n. 10604 del 2022; Cons. Stato, V, n. 8074 del 2021). Al fine di valutare il livello minimo di specificità e di effettività del contratto di avvalimento, ossia del relativo trasferimento di requisiti e risorse, occorre fare leva sui parametri interpretativi di cui al codice civile in tema di contratti.
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso in esame il Collegio ritiene di condividere la conclusione del giudice di primo grado secondo cui “appare chiaro ed univoco l’oggetto del contratto di avvalimento” e che “l’elencazione delle risorse, delle attrezzature e dei macchinari che l’impresa ausiliaria si obbliga a prestare non può che considerarsi esaustiva, consentendo ciò di ritenere sufficientemente specificato e determinato il censurato contratto di avvalimento”.
***
Secondo la costante giurisprudenza, poiché “l’interpretazione della nozione di “grave illecito professionale” è interamente rimessa alla P.A., il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della “non pretestuosità” della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione, senza poter in alcun modo pervenire a evidenziare una (mera) “non condivisibilità” della valutazione stessa (cfr. Cass. civ. SS.UU. 17 febbraio 2012, n. 2312)” (Cons. Stato, V, n. 3537 del 2025).
***
Il giudice di primo grado, richiamato gli artt. 17, comma 5, e 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ha ritenuto legittimo l’operato della Stazione appaltante che non ha dato corso alla sottoscrizione del contratto fino alla delibazione dell’istanza cautelare sia in primo grado che in secondo grado e che solo all’esito del rigetto di entrambe ha sottoscritto il contratto, a circa quattro mesi di distanza dall’avvenuta aggiudicazione.
Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione dell’art. 121, comma 1 lettera c), c.p.a. con conseguente impossibilità di richiedere la declaratoria di inefficacia del contratto, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.l. n. 77/2021 e dell’art. 125 c.p.a., trattandosi di procedura finanziata con le risorse del PNRR, l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato.
CONTRATTO D'APPALTO: PUO' AVERE EFFICACIA RETROATTIVA (18)
Possono prospettarsi due diverse soluzioni alla questione della efficacia retroattiva di un contratto pubblico stipulato nei mesi successivi, rispetto all'annualità di riferimento, quando le prestazioni sanitarie sono state già rese.
Un primo orientamento opta per la assoluta necessità che il contratto pubblico sia stipulato all'inizio dell'anno, senza la possibilità di efficacia retroattiva del contratto stipulato successivamente, dopo l'effettuazione delle prestazioni sanitarie.
In tal caso, si propende per differenziare la dinamica della stipulazione del contratto pubblico, con quella, diversa, della determinazione dei tetti di spesa, che fisiologicamente vengono individuati solo in epoca successiva, a seguito della contrattazione tra le parti, in occasione dei tavoli tecnici organizzati per discutere del tema.
La tesi della necessaria stipula del contratto con la pubblica amministrazione, prima dell'inizio dell'esecuzione del negozio, e quindi in un momento anteriore all'effettuazione delle prestazioni, con con- seguente nullità del contratto redatto successivamente, trova un appiglio giurisprudenziale, sia pure non recente.
Si è affermato, infatti, che sono esclusi dalla proroga legale sancita dall'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253, i contratti di locazione di immobili urbani, formalmente stipulati dopo il 1 marzo 1947, e non ha rilevanza il fatto che, trattandosi di locazione stipulata da un comune, la deliberazione del consiglio comunale con la quale viene approvata la proposta di locazione sia stata presa e comunicata al conduttore in data precedente, e che nell'atto formale di stipulazione sia stata indicata, come inizio della locazione, altra data precedente al 1° marzo 1947 (Cass., sez. 3, 9/7/1968, n. 2383).
Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la possibilità della stipulazione di un contratto scritto anche in un momento successivo (nella specie al termine dell'annualità), purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso, sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite.
16. Si va dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento.
ILLECITO L'OSTACOLO DEL GESTORE USCENTE AL SUBENTRO DEL CONCESSIONARIO
Integra un abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE la condotta dell'operatore economico uscente che, sfruttando il controllo esclusivo sui beni essenziali e sulle informazioni operative, ritarda il passaggio di consegne al nuovo concessionario mediante strategie negoziali dilatorie o l'omessa trasmissione di dati tecnici, in quanto l'esecutività dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione impone la cooperazione per il subentro a prescindere dalla pendenza di gravami giurisdizionali.
ILLEGITTIMA LA REVOCA DELL'AFFIDAMENTO PER REQUISITI NON PREVISTI DALLA LEX SPECIALIS (17.2)
È illegittimo il provvedimento di revoca dell'affidamento fondato sulla presunta carenza di requisiti organizzativi o di organico dell'operatore economico qualora tali requisiti non siano stati espressamente previsti dalla lex specialis, poiché la stazione appaltante non può integrare ex post le condizioni di partecipazione né utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca per incidere su rapporti contrattuali in corso di esecuzione.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE PER OSTRUZIONISMO NEL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA GESTORI
In tema di affidamento di servizi pubblici, integra la fattispecie di abuso di posizione dominante ex art. 102 TFUE la condotta ostruzionistica del gestore uscente che ostacola il subentro dell'aggiudicatario ritardando il trasferimento dei beni essenziali e dei dati necessari all'esecuzione del servizio; la pendenza di contenziosi giurisdizionali sull'aggiudicazione, in assenza di sospensiva, non giustifica il rifiuto di collaborazione o la richiesta di clausole contrattuali non previste dalla legge di gara.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE PER OSTRUZIONISMO NEL PASSAGGIO DI CONSEGNE POST GARA
Integra la fattispecie di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 102 TFUE la condotta dell'operatore uscente che ostacola il subentro dell'aggiudicatario ritardando il trasferimento dei beni essenziali necessari all'erogazione del servizio, non essendo tale comportamento giustificato dalla pendenza di ricorsi giurisdizionali privi di provvedimenti di sospensione cautelare.
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL RITARDO DEL TRASFERIMENTO DEI BENI ESSENZIALI (18.4)
Integra la fattispecie di abuso di posizione dominante la strategia dilatoria del gestore uscente volta a posporre il subentro del nuovo aggiudicatario attraverso il mancato trasferimento dei beni strumentali e delle informazioni necessarie all'avvio del servizio. L'obbligo di conformarsi al provvedimento amministrativo esecutivo, non sospeso dal giudice amministrativo, impedisce al gestore di invocare incertezze interpretative o pendenze processuali per giustificare il ritardo nella consegna dei beni essenziali.
INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA LESIONE ATTUALE DEL CONTRATTO IN ESSERE
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto contro il bando di una nuova gara dall'operatore economico uscente che lamenti la risoluzione del rapporto in corso, qualora risulti che il servizio sia stato regolarmente espletato e remunerato sino alla scadenza naturale e che l'operatore abbia persino beneficiato di una proroga tecnica.
OFFERTA ANOMALA PER INSUFFICIENZA DEL MONTE ORE RISPETTO AI REQUISITI INDEROGABILI DI CAPITOLATO (110.1)
Nelle procedure di affidamento di servizi, la valutazione di incongruità dell'offerta è legittima qualora si accerti che il monte ore proposto dall'operatore economico non consenta di assicurare la copertura delle fasce orarie e dei livelli occupazionali minimi prescritti dal capitolato speciale come requisiti prestazionali inderogabili, non potendo il concorrente computare a tali fini ore destinate a migliorie estranee alle attività ordinarie.
CONTRATTO D'APPALTO: NECESSARIA FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
In tema di appalti pubblici, la mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam comporta l’inesistenza di un’obbligazione contrattuale a carico dell’Amministrazione, restando irrilevanti eventuali comportamenti concludenti o atti ricognitivi successivi.
AMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SANARE OMISSIONI E INESATTEZZE DEL DGUE SUL SUBAPPALTO (101.1)
In tema di appalti pubblici, l'omessa o inesatta descrizione delle lavorazioni da subappaltare nel DGUE, funzionale a coprire la carenza di qualificazione in categorie scorporabili, costituisce un'irregolarità sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, laddove non residuino dubbi sull'identità del concorrente e non venga alterata l'offerta economica o tecnica.
CONTRATTO D'APPALTO: NULLO SE NON E' STATO EMESSO L'IMPEGNO DI SPESA
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal CP_1 convenuto e necessario ai fini della validità del contratto d'appalto.
INAMMISSIBILE L'IMPUGNAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PRIVA DI AUTONOMA CAPACITÀ LESIVA
L'impugnazione degli atti di gara aventi natura endoprocedimentale, quali l'aggiudicazione provvisoria, i verbali della commissione giudicatrice e l'atto di nomina della stessa, deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse. Tali atti, privi di autonoma capacità lesiva e di natura non definitiva, non sono idonei a produrre un arresto procedimentale o una lesione attuale nella sfera giuridica del partecipante, potendo essere contestati solo unitamente al provvedimento finale di aggiudicazione definitiva.
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E COMPETENZA DIRIGENZIALE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONSILIARI (107.3)
In tema di affidamento di impianti sportivi comunali, la competenza del Consiglio Comunale è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatoria, mentre l'indizione della procedura selettiva finalizzata all'affidamento della gestione ricade nella competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL. Inoltre, il recesso di un associato da un consorzio aggiudicatario non determina l'obbligo per l'Amministrazione di annullare l'aggiudicazione finché tale recesso non sia divenuto efficace secondo le previsioni statutarie, restando l'associato obbligato a partecipare alle attività consortili fino a tale termine.
IL DIVIETO DI MODIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA IN SEDE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (108.9)
Nelle gare d'appalto regolate dal D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta economica costituiscono un elemento essenziale e immodificabile; è pertanto illegittima la loro rimodulazione al rialzo operata dall'operatore economico durante il sub-procedimento di verifica dell'anomalia per giustificare l'omissione di voci di costo obbligatorie o per sanare errori di calcolo, pena la violazione della par condicio e degli interessi pubblici a tutela dei lavoratori.
SOTTOSCRIZIONE IN CALCE A UNA SCRITTURA PRIVATA: E' SUFFICIENTE E NON SERVE SOTTOSCRIVERE OGNI FOGLIO
La sottoscrizione della scrittura privata in calce al documento è sufficiente a imputare alla persona che sottoscrive il contenuto del documento; anzi talvolta la giurisprudenza ha sostenuto che anche la sottoscrizione apposta non in calce al documento, bensì a margine dello stesso fa presumere, in mancanza di prova contraria, l'espressione di una volontà di adesione della parte, che il giudice dovrà, se occorre, interpretare per stabilirne la portata ed i limiti in relazione alla fattispecie concreta (Cass. n. 16256/2013). La eventuale firma a margine di ogni foglio non è richiesta al fine del requisito legale della sottoscrizione, ma ha solo la diversa funzione, nel caso di documento che consta di più fogli, di impedire la sostituzione di uno dei fogli che compongono il documento.
PRESTAZIONI SANITARIE: IL CONTRATTO PUO' AVERE EFFETTI RETROATTIVI (18)
In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli
ILLEGITTTIMO ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE PER CARENZA MEZZI QUALIFICABILI COME REQUISITI DI ESECUZIONE (18.6)
La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione risponde a una logica pro-concorrenziale volta a non gravare l'operatore di costi preventivi eccessivi. Quando la lex specialis colloca le caratteristiche dei mezzi nel capitolato speciale, queste costituiscono requisiti di esecuzione; il mancato rispetto degli impegni dichiarati in offerta non legittima l'annullamento dell'aggiudicazione in autotutela, dovendo l'amministrazione procedere semmai alla revoca dell'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario in caso di impossibilità di stipulare il contratto.
INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO
Nelle procedure di gara, la proposta di aggiudicazione è atto endoprocedimentale privo di immediata lesività e come tale non è autonomamente impugnabile; la lesione della sfera giuridica del concorrente si cristallizza esclusivamente con l'aggiudicazione definitiva. Inoltre, la sostituzione dell'atto di esecuzione anticipata con un nuovo provvedimento di proroga favorevole al ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
IMPROCEDIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE E SOCCOMBENZA VIRTUALE DEL RICORRENTE
Qualora il ricorso principale sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, il giudice deve procedere alla valutazione della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese; in tale ambito, la fondatezza del ricorso incidentale escludente, basata sulla mancanza originaria dei requisiti di partecipazione o antimafia del ricorrente principale, giustifica la condanna di quest'ultimo alla rifusione degli oneri processuali in favore della parte controinteressata.
INSUSSISTENTE IL SILENZIO INADEMPIMENTO IN PRESENZA DI NOTA ESPRESSA DI DIFFERIMENTO DELLA STIPULA CONTRATTUALE (18.2)
L'azione avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile qualora l'amministrazione abbia riscontrato l'istanza dell'interessato con un provvedimento espresso di differimento della stipula del contratto, motivato dalla pendenza di un giudizio di appello. L'obbligo di stipula entro sessanta giorni dall'aggiudicazione efficace, previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non configura un dovere vincolato alla conclusione del contratto, bensì una determinazione autoritativa della stazione appaltante che può essere legittimamente posticipata per preservare la 'res adhuc integra' in pendenza di contenzioso.
LEGITTIMA LA STIPULA DEL CONTRATTO ANTE STAND STILL PER NON PERDERE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO (18.3)
In materia di appalti pubblici, la violazione del termine dilatorio di stand-still per la stipula del contratto non ne determina l'inefficacia qualora l'amministrazione dimostri l'urgenza di assumere l'obbligazione giuridica entro scadenze perentorie fissate da decreti di finanziamento pubblico, prevalendo in tal caso l'interesse pubblico alla conservazione del beneficio economico sulla tutela cautelare ante causam del concorrente.
PREVALENZA DELL'EQUIVALENZA FUNZIONALE E VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI ISO INTERNAZIONALI
In applicazione del principio di equivalenza funzionale, le divergenze puramente descrittive dell'offerta tecnica non costituiscono causa di esclusione qualora la soluzione offerta soddisfi i requisiti prestazionali richiesti dalla stazione appaltante. Parimenti, stante il sistema di mutuo riconoscimento previsto a livello europeo e internazionale, la certificazione di qualità ISO 9001 rilasciata da un organismo accreditato presso un ente firmatario degli accordi IAF/EA MLA deve essere considerata equivalente a quella rilasciata dall'organismo nazionale, garantendo la massima partecipazione alla gara.
LEGITTIMITÀ DELL'ESECUZIONE ANTICIPATA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO (17.8)
In tema di appalti pubblici, la facoltà della stazione appaltante di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula è legittima qualora ricorrano motivate ragioni di continuità del servizio pubblico. Il subprocedimento di verifica dell'anomalia, quando non obbligatorio ex lege, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, che può concluderlo senza richiedere chiarimenti se valuta le risultanze documentali come esaustive, non potendo il concorrente terzo sindacare tale scelta in assenza di specifiche evidenze di violazione dei minimi salariali.
SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLE GARE D'APPALTO: HA UNA FUNZIONE PRETTAMENTE ANTIFORMALISTICA
Osserva questo collegio che non può condividersi la tesi interpretativa della ricorrente secondo la quale il soccorso istruttorio opererebbe solo in caso di mancata allegazione della cauzione provvisoria e non in quei casi in cui, come nel caso di specie, l’importo risulterebbe quantitativamente non corretto atteso che, l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale ex art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati; con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa (vds Consiglio di Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Di conseguenza, in applicazione del principio del “c.d. favor partecipationis”, occorre sempre far prevalere la meritocrazia di un concorrente che potenzialmente potrebbe aggiudicarsi una gara rispetto ad eventuali errori compilativi comunque sanabili e che non inficino il concreto contenuto dell’offerta presentata.
MOTIVAZIONE INTEGRATIVA NECESSARIA SE I CRITERI TECNICI SONO TROPPO GENERICI (95.8)
Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'assegnazione di punteggi tecnici in forma esclusivamente numerica determina un deficit motivazionale qualora il disciplinare di gara non preveda parametri precisi e puntuali o la disaggregazione dei macro-criteri in sub-criteri specifici. In assenza di una lex specialis dettagliata, la stazione appaltante deve rimediare illustrando nei verbali le ragioni della valutazione effettuata per rendere intellegibile l'apprezzamento degli elementi dell'offerta.
PRINCIPIO DI INVARIANZA E CRISTALLIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DOPO L'AGGIUDICAZIONE (108.12)
Il principio di invarianza previsto dall'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, operando come corollario dei principi di fiducia e risultato, comporta la cristallizzazione delle offerte e l'immodificabilità della graduatoria successivamente al provvedimento di aggiudicazione. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure volte a contestare la mancata esclusione di un concorrente non aggiudicatario al solo fine di ottenere, attraverso l'espulsione di quest'ultimo, una rimodulazione dei punteggi economici degli altri partecipanti basata su formule di riproporzionamento, poiché tale effetto è normativamente sterilizzato per finalità di certezza e continuità dell'azione amministrativa.
LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CONDOTTA DILATORIA DELL'OPERATORE NELLA STIPULA DEL CONTRATTO (18.6)
In tema di contratti pubblici, la condotta dilatoria dell'aggiudicatario che ritardi ingiustificatamente la stipula del contratto, adducendo motivi soggettivi quali ferie o impegni personali del legale rappresentante, legittima la Stazione Appaltante all'esercizio del potere di revoca dell'aggiudicazione. Tale potere costituisce uno strumento autoritativo volto a sanzionare l'inadempimento agli obblighi strumentali alla firma, in quanto il principio del risultato impone che l'affidamento si traduca in esecuzione contrattuale con la massima tempestività, rendendo inaccettabili dilazioni che non rispondano a un preminente interesse pubblico o a cause di forza maggiore.
LEGITTIMO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER SPECIFICARE IL FATTURATO MATURATO NEL TRIENNIO (101.1)
Nelle procedure di gara regolate dal D.Lgs. 36/2023, è ammissibile il soccorso istruttorio volto a chiarire la pertinenza temporale di requisiti di capacità tecnica già dichiarati nel DGUE, qualora la stazione appaltante necessiti di verificare l'esatto importo maturato nel triennio di riferimento. Inoltre, le stime sul monte ore contenute negli atti di gara non hanno natura escludente o vincolante, salvo espressa previsione contraria, dovendo l'offerta tecnica essere valutata nel suo complesso in relazione alle modalità organizzative proposte dall'operatore.
ILLEGITTIMA L'INTEGRAZIONE POSTUMA DELL'OFFERTA TECNICA RIGUARDANTE L'ORGANICO MINIMO DI SALVATAGGIO (101.3)
È illegittima l'aggiudicazione di una gara per la gestione di servizi balneari qualora l'offerta tecnica dell'operatore economico preveda un numero di assistenti al salvataggio inferiore a quello necessario per garantire il rispetto degli standard minimi di sicurezza imposti dalle ordinanze marittime e dalla lex specialis. L'integrazione postuma dell'organico tramite l'assunzione diretta delle mansioni di bagnino da parte del titolare dell'impresa, se non espressamente contemplata e dettagliata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, configura un'inammissibile modifica della stessa, contrastando con i principi di trasparenza e parità di trattamento.
IL DIVIETO DI OFFERTE PLURIME IMPONE L'ESCLUSIONE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' (17.4)
È illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un operatore economico che abbia presentato due diverse offerte economiche per il medesimo lotto, in quanto tale condotta viola il principio di unicità dell'offerta sancito dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. Tale inosservanza è univocamente conducente all'esclusione, stante la cogente necessità che l'offerta abbia un contenuto certo ed univoco a presidio dell'economicità e della certezza dell'azione amministrativa, non potendo i chiarimenti postumi della PA modificare le prescrizioni autovincolanti della lex specialis.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER CONTROVERSIE SU SOVRAPPOSIZIONE TRA NUOVO BANDO E CONTRATTO IN CORSO
Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario qualora l'impugnazione di un bando di gara e della relativa aggiudicazione sia finalizzata a contestare la lesione di un diritto soggettivo derivante dalla risoluzione anticipata o dalla sovrapposizione con un precedente contratto d'appalto ancora in corso di esecuzione, trattandosi di questioni inerenti alla fase esecutiva del rapporto negoziale.
LA PENDENZA DELL'APPELLO SULL'ESCLUSIONE NON PRECLUDE L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA (18.4)
Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, la pendenza di un giudizio di appello contro l'esclusione non determina il blocco della procedura di gara, salvo che sia stata concessa una misura cautelare. Inoltre, il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 è ordinatorio e la sua violazione configura una mera irregolarità che non vizia l'aggiudicazione.
OPERATIVITÀ DELLO STANDSTILL PROCESSUALE E DINIEGO DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE (18.4)
In tema di appalti pubblici, l'effetto sospensivo automatico (standstill processuale) derivante dalla notifica del ricorso giurisdizionale munito di istanza cautelare, precludendo alla stazione appaltante la stipula del contratto fino alla decisione collegiale, rende insussistente il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio richiesto per l'accoglimento di misure cautelari presidenziali monocratiche.
MECCANISMO DEL PAYBACK SUI DISPOSITIVI MEDICI - MISURA RAGIONEVOLE E PROPORZIONATA
Vengono dichiarate non fondate, quanto al quadriennio 2015-2018, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per i diritti dell’uomo, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza quater, con le ordinanze indicate in epigrafe.
MEPA E DOCUMENTO DI STIPULA - FILE GENERATO A PORTALE VALE COME CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Nel merito, il ricorso è infondato, in quanto la tesi della ricorrente, secondo la quale non si sarebbe consumato alcun inadempimento perché non sarebbe mai sorto alcun vincolo contrattuale con la stazione appaltante, con conseguente inesistenza del fatto indicato nel casellario, è smentita dalle chiare evidenze in atti.
7.1. In data 15 dicembre 2021 il punto ordinante della Direzione regionale Puglia dell’I.N.P.S. ha, infatti, inviato alla OMISSIS, aggiudicataria del lotto 3 “Servizi amministrativi presso gli uffici giudiziari della Puglia a supporto della Funzione Legale INPS di Taranto”, il «documento di stipula» generato, all’esito della R.D.O., dal portale www.acquistinretepa.it, che costituisce l’accettazione, da parte della stazione appaltante, in qualità di oblato, della proposta formulata dall’impresa con l’upload della propria offerta sul M.E.P.A., secondo lo schema dell’art. 1326 del codice civile.
La ricezione, tramite la piattaforma di e-procurement utilizzata, del citato documento realizza quella «conoscenza dell’accettazione dell’altra parte» che l’art. 1326 del codice civile indica come momento perfezionativo del contratto.
L’adozione di tale modalità per la valida conclusione dell’accordo era esplicitamente prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara, a mente del quale «Il contratto si intenderà validamente stipulato e perfezionato al momento del caricamento a sistema, da parte dell’Istituto, del c.d. Documento di stipula generato dal sistema medesimo», che rappresenta, a norma dell’art. 54 delle «Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione», predisposte dalla Consip S.p.a. per disciplinare il funzionamento del M.E.P.A., la forma ordinaria di stipula del contratto tra punto ordinante e impresa aggiudicataria di una R.D.O., operante tutte le volte in cui la stazione appaltante non decida di derogarvi, dandone avviso nel disciplinare di gara, tramite sottoscrizione in forma pubblico-amministrativa o di una scrittura privata.
D’altra parte, la OMISSIS è stata informata dell’accettazione dell’offerta anche con la p.e.c. inviata dall’amministrazione sempre in data 15 dicembre 2021, con la quale è stato chiesto all’impresa di presentare, entro il 27 dicembre 2021, la polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del codice. L’espressione «ai fini del perfezionamento del contratto», utilizzata nel testo della comunicazione per indicare la finalità della richiesta, deve essere interpretata alla stregua di una causa di risoluzione legata all’inadempimento di un’obbligazione – la produzione della garanzia definitiva – già sorta con l’invio del documento di stipula.
TERMINE PER AGGIUNDICAZIONE DEFINITIVA - RAGIONI DI URGENZA - NATURA ORDINATORIA NEGLI APPALTI SOTTOSOGLIA (17.9)
Per quanto concerne la quarta doglianza, ne viene dapprima eccepita l’inammissibilità, in quanto la possibilità di procedere alla consegna anticipata risultava espressamente prevista nella lettera-invito, rispetto a cui la ricorrente avrebbe prestato piena acquiescenza.
Nel merito, si evidenzia che la possibilità di procedere alla consegna anticipata fosse prevista nell’interesse generale dell’erogazione del servizio e dello stesso appaltatore dal momento che la gara, bandita con determina a contrarre 24.07.2023, n. 396, si fosse conclusa giorno 8.08.2023, nel pieno della stagione turistica.
Sul piano normativo, l’art. 17, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 legittimerebbero l’esecuzione d’urgenza “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”.
Di contro, attendere la sottoscrizione del contratto per dare avvio al servizio, così come ordinariamente previsto dall’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023, avrebbe comportato la perdita di qualsivoglia utilità per il servizio stesso (e di remuneratività per l’appaltatore), dal momento che si sarebbe dovuto attendere lo spirare del termine dilatorio di trentacinque giorni, arrivando, quindi, al termine della stagione turistica. Da ciò l’assunto secondo cui le ragioni di urgenza fossero del tutto evidenti e oggettive nel caso di specie, trattandosi di un servizio turistico essenziale proprio nel pieno della stagione estiva.
Rispetto alla quinta censura si evidenzia che, a norma dell’art. 55, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di appalto sotto soglia il termine di entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto fosse da considerare ordinatorio, non trovando quindi applicazione la disciplina di cui all’art. 18, d.lgs. n. 36 del 2023.
GIURISDIZIONE ORDINARIA SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO IN ESECUZIONE ANTICIPATA (17.9)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'aggiudicazione disposta per inadempimenti esecutivi maturati dopo la consegna anticipata del servizio, in quanto tale provvedimento configura sostanzialmente una risoluzione del rapporto negoziale già instaurato tra le parti e non l'esercizio di un potere autoritativo sulla procedura di selezione del contraente.
COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI INGEGNERI NELLA PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICHE E FOGNARIE
La progettazione e la proposizione di migliorie tecniche riguardanti reti fognarie comunali (Categoria OG6) rientrano nel perimetro delle opere idrauliche riservate esclusivamente alla professione di ingegnere. È pertanto illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un concorrente la cui offerta tecnica sia stata sottoscritta esclusivamente da architetti, stante il divieto per questi ultimi di occuparsi di applicazioni industriali e opere idrauliche non connesse a singoli edifici civili.
INAPPLICABILITA' DELLO STANDSTILL PER GLI APPALTI PNRR SOTTO SOGLIA (18.3)
In tema di appalti pubblici finanziati con risorse PNRR e soggetti al D.Lgs. 36/2023, non sussiste l'obbligo per la stazione appaltante di osservare il termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto qualora l'importo dell'affidamento sia inferiore alle soglie europee, trovando applicazione la deroga prevista dall'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice.
GIURISDIZIONE ORDINARIA PER LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE DURANTE L'ESECUZIONE ANTICIPATA (18.2)
In tema di appalti pubblici, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo qualora la stazione appaltante revochi l'aggiudicazione, già divenuta efficace, per fatti di inadempimento o violazione degli obblighi di correttezza verificatisi durante l'esecuzione anticipata del servizio. In tale ipotesi, il provvedimento di revoca perde la sua natura autoritativa per assumere quella di un atto di gestione privatistica del rapporto paritetico, essendo ormai conclusa la fase procedimentale di selezione del contraente.
INESISTENZA MATERIALE DEI DOCUMENTI E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO (32.14)
In tema di accesso agli atti, la dichiarazione dell'amministrazione di inesistenza dei documenti richiesti comporta il rigetto della pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto, non potendo il giudice pretendere l'esibizione di atti oggettivamente inesistenti, salvo che dagli elementi istruttori emergano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dalla resistente.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Il presente quesito fa riferimento alle procedure di gara rientranti nell'ambito del PNRR - e quindi soggette alla deroga di cui al comma 8 dell'art. 225, ed all'pplicazione dell'imposta di bollo, con la nuova formula di cui all'All. 1.4. E' pacifico, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate conm circolare n. 22/ del 28.07.2023, che questa disposizione si applica solo per i contratti stipulati in seno a procedure avviate entro la data del 1° Luglio 2023. Non è chiaro, invece, se si applica anche per i contratti derivanti da procedure post 1° Luglio 2023 ma rientranti nell'ambito della deroga di cui al citato art. 225, comma 8, o se per questi, il richiamo alla precedente normativa valga per la parte di gara ma non per gli aspetti fiscali di cui all'art. 18 e all. 1.4 del Nuovo Codice
LA sentenza 7478 della Cassazione civile sezione III del 20/03/2020 prevede che I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. Non si comprende se Questo vuol dire che per i contratti con aziende commerciali basta la determina di aggiudicazione ad impegnare giuridicamente la PA? mentre per le aziende non commerciali è necessario il contratto?
L’art 18 comma 3, sancisce: “Il contratto non può essere stipulato prima di (trentacinque) trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: b) appalti basati su un accordo quadro;” Stiamo trovando gare ad AQ con aggiudicazione a più OE che nella legge speciale di gara prevedono comunque lo stand still, quindi il termine dilatorio di 32 gg.. Questa scelta della centrale di committenza/stazione appaltante è consentita? Possono derogare la norma? Grazie Saluti
Buongiorno, la scrivente Agenzia sta redigendo l'affidamento del servizio di tesoreria per una durata triennale. L’importo presunto del servizio (art.14 comma 14 del vigente codice dei contratti) è pari a c.a. € 16.000,00 annui, di cui: -€ 10.000,00 imponibile a titolo di compenso per lo svolgimento del servizio di tesoriere -€ 6.000,00 a titolo di onorari, commissioni da pagare, interessi e altre forme di remunerazione; L'Importo presunto complessivo per 3 anni è pari ad € 48.000,00 iva di legge esclusa, oltre ad € 8.000,00 iva esclusa per eventuale proroga di mesi 6. L' importo complessivo del servizio CON proroga è pertanto pari ad € 56.000,00 iva esclusa (durata 42 mesi , ossia 36 mesi più 6 di proroga). Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di sapere come calcolare l'imposta di bollo sul valore dell'appalto a cui l'operatore economico dovrà ottemperare e le relative modalità di versamento. Grazie molte Cordiali saluti
Il codice contratti D. LGS 36/2023 stabilisce termini di durata massima per i contratti che la Stazione appaltante può stipulare con gli operatori economici, oltre al caso dei 4 anni (con un eventuale unico rinnovo) di cui all'art 59 relativo alla stipula di accordi quadro? grazie
Nelle procedure (anche affidamenti diretti) di cui all'art.50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il pagamento da parte dell'o.e. dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 è dovuto in fase di presentazione dell'offerta/acquisizione dei preventivi? O tale adempimento è prerogativa delle sole procedure sopra soglia europea?
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede a questo Supporto, se la trasmissione del verbale di somma urgenza agli affidatari via pec dell'Ente vale come scambio delle lettere commerciali e quindi produce gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023?
Questo Ente sta approvando il regolamento interno dei contratti stabilendo che i contratti fino a € 40.000,00 siano stipulati con scrittura privata non autenticata obbligatoriamente registrata e i contratti relativi alle soglie delle procedure negoziate di cui all'art. 50, siano approvati e sottoscritti in forma pubblico-amministrativa con versamento dei diritti di segreteria all'Ente. In funzione di quanto disposto all'art. 18 del D.lgs. 36/2023, così come corretto dal D.lgs. 209/2024 e tenuto conto del rispetto del principio del risultato nell'ottica di evitare di appesantire il procedimento amministrativo con ulteriori oneri e spese in capo all'appaltatore, si chiede se: - sia legittimo imporre con regolamento la forma pubblico - amministrativa per tutti i contratti rientranti nella soglia della procedura negoziata? - sia legittimo rendere obbligatoria la registrazione dei contratti sottoscritti in forma privata? ovvero se queste imposizioni regolamentari possano far insorgere in capo all'Ente proponente una responsabilità per eccesso di potere e violazione di legge.
Il quesito è relativo all'importo dell'imposta di bollo sul contratto da far versare ad un operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d'appalto ma compilando un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l'operatore economico si è aggiudicato. Esempio, operatore economico aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l'uno. Se si considera l'importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l'operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a 120,00 € * 4 = 480,00 € Se si compila un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato, che ha un importo totale di 800.000,00 €, l'operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo . Qual è la maniera corretta di calcolare l'imposta di bollo nel caso si compili un unico contratto con più lotti aggiudicati?
Con la tabella di cui all'allegato I.4 del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Volevo sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l'imposta di bollo, da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni?
Premesso che ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo del Codice 36/2023 smi, è previsto che il contratto è stipulato, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato, si chiede se deve esserci la registrazione di contratti di lavori, servizi o forniture , affidati tramite procedura negoziata o affidamento diretto, a cura dell'ufficiale rogante, e quindi con il conseguente pagamento dei diritti di rogito, oppure gli stessi non vadano sottoposti a registrazione, se non eslusivamente in caso d'uso.
<p>Buongiorno, con riferimento alla stipula del Contratto Attuativo, a seguito di adesione dell'Azienda USL all'accordo quadro della centrale di committenza, chiedo - alla luce dell'allegato I.4 D.LGS 36/2023 e della Circolare dell'AdE N.22/E del 28 luglio 2023 - se sia corretto/obbligatorio richiedere al Fornitore l'assolvimento del bollo. In caso affermativo presumo che per il calcolo si faccia riferimento alla tabella A. per fascia di importo del contratto attuativo. Chiedo conferma. </p>
Buongiorno, si chiede assistenza in merito alla modalità di stipula dei contratti a valle di procedure di affidamento diretto o negoziata. Sarebbe possibile ricorrere anche per le procedure negoziate o affidamenti diretti ad atto pubblico o scrittura privata se una stazione appaltante ritenesse di stipulare in tale modalità, a maggior tutela dell'ente sotto diversi profili? L'art.18 del nuovo codice sembrerebbe invece obbligare al ricorso alle lettere commerciali. La problematica nasce dalle nuove soglie che sono molto più alte per le procedure non ordinarie, soprattutto per quello che attiene alla contrattualizzazione, diminuendo le garanzie in fase esecutiva, in particolare per comuni con minori dimensioni.
<p>Qualora la Stazione Appaltante ritenga maggiormente pratica e funzionale la stipula contrattuale operata tramite scrittura privata, secondo le modalità descritte nel parere n. 2080 del 27/06/2023, di norma utilizzate per le procedure ordinarie, potrebbe attuarla anche per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia? Quanto precede, avverrebbe in alternativa “all'apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio...” di cui all’art. 18, comma 1, 2° paragrafo del D.Lgs. 36/2023 una cui lettura restrittiva, potrebbe far intendere obbligatoria la stipula con “scambio di lettere”, per le procedure negoziate ed affidamenti diretti sotto soglia. </p>
Si chiede a quali atti e documenti si faccia riferimento all'art.2 dell'All.I.4 al nuovo Codice Appalti: Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Se ne potrebbe avere un elenco a titolo esemplificativo?
<p>L'articolo in oggetto indica che “… i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”. La stipula contrattuale, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, avviene con un apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio per le procedure negoziate o gli affidamenti diretti e con una scrittura privata per le procedure ordinarie sopra e sotto soglia. A livello operativo, a parere di questa Stazione Appaltante, in entrambi i casi parrebbe possibile sempre optare per una delle seguenti due opzioni elaborando, il predetto atto negoziale (scrittura privata con firma congiunta nel medesimo documento o ordine oggetto di scambio di lettere), in un unico file pdf contenente al suo interno: OPZIONE 1 – le condizioni amministrative di gara e tutta la corposa documentazione tecnica quale il capitolato, il computo metrico, la relazione, il PSC, le mappe di progetto, etc.; OPZIONE 2 – una snella sintesi di tutte le principali condizioni amministrative di gara corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati presenti nella ricerca di mercato (già in possesso della controparte poiché scaricati dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura) i quali, seppur non materialmente allegati al contratto ma solo richiamati, fanno comunque parte integrante dello stesso. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. T</p>
<p>L'articolo in oggetto indica che, la stipula del contratto per le procedure diverse dalle negoziate ed affidamenti diretti, può avvenire tramite scrittura privata in modalità elettronica. Si ritiene che, a livello operativo, la sottoscrizione di tale atto negoziale possa avvenire con scambio a mezzo PEC, del medesimo documento in formato pdf, finalizzato all’acquisizione della firma digitale dei due contraenti sull’unico file. A seguito di tale procedura, potrebbero quindi verificarsi le seguenti tre situazioni: 1 - il documento risulterà firmato in CADES ossia in p7m. Tale formato non genera alcuna stampigliatura quindi, lo stesso, apparirà visivamente “vuoto” ossia privo di firme poiché riscontrabili solo tramite l'utilizzo del programma “kit firma digitale”; 2 – l’atto negoziale risulterà firmato in PADES, modalità che rilascia le stampigliature "digitalmente firmato" con nominativo del firmatario, data e ora, tutte verificabili in modo visivo; 3 – la scrittura privata viene firmata analogicamente dall’operatore economico (OE), scansionata in pdf ed inoltrata tramite PEC alla Stazione Appaltante (SA). Quest’ultima, una volta stampato e controfirmato il documento sempre in modalità analogica, provvederà ad effettuarne la definitiva scansione per il successivo invio, sempre a mezzo PEC, all’OE. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma poiché, in ciascuno di essi, si verificano integralmente le prescrizioni per una corretta stipula contrattuale, indicate dall'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b). Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata e di chiarire se, le date delle firme digitali dei due contraenti, possano eventualmente non coincidere con quella della scrittura privata stipulata (Es.: scrittura privata n. 10 del 24/07/2023, digitalmente firmata dalla SA in data 25/07/2023 e controfirmata dall’OE in data 26/07/2023). </p>
Col nuovo Codice, è ancora possibile disporre l’aggiudicazione dell’appalto, in costanza dell’accertamento dei requisiti dell’operatore economico, mediante un provvedimento condizionato all’esito della regolarità dei controlli effettuati sull’aggiudicatario? Tale possibilità nel vecchio Codice, con particolare riferimento alle procedure sopra soglia, consentiva di risparmiare tempo facendo scorrere in parallelo il termine di stand still di 35 giorni ed il termine per completare i controlli sui requisiti che a volte, pur utilizzando il FVOE, perdura tuttora per circa 20/30 giorni (l’AdE continua a rispondere sul FVOE in 10/15 giorni; mentre antimafia e controlli sui diversamente abili, avvengono ancora fuori FVOE, con tempistiche spesso elevate). Oppure si chiede se col D.Lgs. 36/2023, in una procedura sopra soglia, occorra obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi: 1 – effettuare la proposta di aggiudicazione; 2 - attivare il controllo sui requisiti; 3 – adottare l’aggiudicazione solo una volta perfezionati tutti i controlli sui requisiti; 4 – far partire, dal giorno successivo l'adozione del provvedimento d’aggiudicazione, il conteggio dello stand still pari a 35 giorni; 5 – stipulare il contratto solo al termine dei 35 giorni di stand still. Qualora il predetto iter sia effettivamente obbligatorio da osservare si segnala che, circa 60 giorni dei totali messi a disposizione dell’allegato I.3 per portare a termine le procedure, verrebbero persi in lunghe attese che mal si concilierebbero con la tempestività disposta dall’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “principio del risultato”. Ten. Col. Filippo STIVANI.
Richiamato l’art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023, nella parte in cui prevede che “Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto (…)”, si chiede di chiarire se tale assolvimento sia necessario anche allorquando la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.
<p>Non è ben chiaro, a livello operativo, come debba avvenire la procedura indicata dall'articolo in oggetto, relativamente "all'apposito scambio di lettere". A parere della scrivente Stazione Appaltante (SA), possono verificarsi le seguenti tre casistiche, tutte da attuare tramite l'utilizzo di file PDF: 1 - l'ordine viene inviato all'operatore economico (OE), il quale trasmette all'SA un documento diverso dal primo, con cui ne manifesta l'accettazione; 2 - in caso di utilizzo del MEPA avviene invece il contrario ossia, l'OE trasmette all'SA l'offerta, caricandola in piattaforma. Quest'ultima l'accetta, tramite distinto e separato documento di stipula, recapitato all'OE sempre tramite MEPA; 3 - l'SA invia l'ordinativo all'OE. Questi ritrasmette il medesimo documento all'SA controfirmato per accettazione. Tutti e tre i casi parrebbero conformi alla norma ed in particolare all'allegato I.1, art. 3, lett. b). Quanto precede a prescindere che, sul documento PDF, vengano apposte firme digitali (una per ciascun atto, nei casi 1 e 2 mentre due congiunte nel caso 3) in PADES, CASED (p7m) oppure tramite firme apposte dapprima analogicamente sul contratto cartaceo, reso poi elettronico digitale a seguito di scansione o conversione in PDF. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>

