Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.
1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; dal 1° gennaio 2024: «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro»; dal 1° gennaio 2026: «5.538.000 euro» è sostituito da «5.404.000 euro»
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; dal 1° gennaio 2024: «140.000 euro» è sostituito da «143.000 euro»; dal 1° gennaio 2026: «143.000 euro» è sostituito da «140.000 euro»
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; dal 1° gennaio 2024: «215.000 euro» è sostituito da «221.000 euro»; ; dal 1° gennaio 2026: «221.000 euro» è sostituito da «216.000 euro»
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; dal 1° gennaio 2024: «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro»; dal 1° gennaio 2026: «5.538.000 euro» è sostituito da «5.404.000 euro»
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; dal 1° gennaio 2024: «431.000 euro» è sostituito da «443.000 euro»; ; dal 1° gennaio 2026: «443.000 euro» è sostituito da «432.000 euro»
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall'unità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. L’importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I quando l’importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto:
a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l’articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180.
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
LA QUALIFICAZIONE SOA DEVE ESSERE PARAMETRATA AL VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DEL C.D. "QUINTO D'OBBLIGO" (100)
In sede di affidamento di contratti pubblici di lavori, la qualificazione SOA richiesta ai concorrenti deve essere rapportata al valore globale stimato della procedura, calcolato includendo l'importo massimo complessivamente prevedibile, ivi compresa la facoltà della stazione appaltante di imporre l'aumento delle prestazioni fino al quinto dell'importo contrattuale (cd. quinto d'obbligo). Tale requisito di partecipazione deve essere verificato ex ante con riferimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non può essere determinato ex post in funzione del ribasso offerto o dell'importo di aggiudicazione, attesa la necessità di garantire la certezza delle regole di gara e la parità di trattamento tra i concorrenti.
"In particolare, l’art. 14, comma 4, prescrive che: “Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto”.
Ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e par condicio, il calcolo dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 14, comma 4, succitato, è dunque parametrato all’importo massimo complessivamente prevedibile, atteso che tale valore è strumentale alla definizione della capacità tecnica necessaria per partecipare alla gara. Invero, la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell'operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto.
[...]
Come risulta, invero, dall’orientamento consolidato di questo Consiglio, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, il valore globale stimato dell’appalto deve includere le opzioni previste negli atti di gara, compreso il quinto d’obbligo, e la qualificazione dell’operatore deve essere misurata ex ante sul valore contrattuale massimo ipotizzabile (cfr. Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).
Facendo diretta applicazione di tali principi, il valore stimato della procedura, dunque, non è semplicemente strumentale per accertare se la gara sia soggetta o meno alla disciplina prevista per gli appalti sopra la soglia di rilevanza europea, ma concorre, altresì, alla determinazione dei requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023.
[...] la qualificazione SOA deve essere verificata ex ante, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base di un parametro oggettivo e predeterminato dalla lex specialis, che non può variare in funzione del ribasso offerto dal singolo concorrente, atteso che, altrimenti, la misura della qualificazione richiesta assumerebbe la natura di variabile dipendente dalla strategia economica del concorrente, cessando la sua funzione di requisito di ammissione uniforme, con evidente lesione della par condicio e compromissione della certezza delle regole di gara."
IL VALORE MASSIMO DI UN APPALTO DEVE INCLUDERE ANCHE IL "QUINTO D'OBBLIGO": LA SOA DEI CONCORRENTI DEVE ESSERE COMMISURATA A TALE VALORE GLOBALE (14)
In tema di appalti di lavori, la definizione dei requisiti di qualificazione deve essere operata sul valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, il quale deve includere ogni opzione prevista, ivi compresa la facoltà della stazione appaltante di imporre un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo). Ne deriva che l'operatore economico deve essere qualificato per tale importo complessivo sin dal momento della presentazione dell'offerta, non potendosi considerare tale clausola come meramente teorica o virtuale.
"Il calcolo dell'importo stimato di un appalto tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara"; "la capacità economico-finanziaria e tecnico-operativa dell’operatore economico deve essere misurata, ex ante, sul valore contrattuale massimo ipotizzabile, a tutela dell'interesse pubblico alla corretta esecuzione dell'appalto".
VERIFICA DI ANOMALIA: PUO' ESSERE ATTIVATA ANCHE IN VIA FACOLTATIVA A FRONTE DI INDICI SINTOMATICI DI INSOSTENIBILITA' DELL'OFFERTA (110)
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, la verifica di anomalia non deve essere intesa come mera deviazione automatica da parametri numerici, bensì come uno strumento a presidio della serietà dell'offerta, affidato alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante che può essere attivato anche in via facoltativa a fronte di indici sintomatici di insostenibilità emersi in sede di gara.
"L’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 [...] stabilisce che l’anomalia non debba essere più intesa come deviazione automatica da parametri numerici, ma come una possibile criticità da accertare attraverso un’analisi sostanziale e contestualizzata, affidata alla discrezionalità della stazione appaltante"; "L’art. 54 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti possano comunque valutare la congruità dell’offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa", recuperando così la facoltà di verifica già prevista dal previgente art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.
IL CONCORRENTE DEVE POSSEDERE UNA QUALIFICAZIONE SOA IDONEA A COPRIRE IL VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO, COMPRENSIVO DELLE OPZIONI (II.12)
Ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'aggiudicazione di lavori, l'operatore economico deve possedere una qualificazione SOA idonea a coprire il valore massimo stimato della procedura, comprensivo delle opzioni di incremento contrattuale (nella specie, il quinto d'obbligo) previste dalla lex specialis. L'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, costituisce il parametro di riferimento per garantire l'adeguatezza del contraente rispetto alla dimensione complessiva del contratto e alla sostenibilità economica dell'impegno assunto.
"Solo l'ammontare complessivo della procedura e non già l'importo a base di gara o il prezzo offerto dal concorrente per l’aggiudicazione, costituisce il parametro di riferimento da considerare ai fini dell'individuazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. [...] le ulteriori prestazioni previste dal bando non rappresentano elementi virtuali dello stesso, ma concorrono a definire l’oggetto del contratto, rappresentando obblighi certi, concreti e giuridicamente vincolanti per l’offerente secondo quanto previsto dalla lex specialis (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 329)".
CLAUSOLA SOCIALE, AMBIGUITÀ DELLA LEX SPECIALIS E VALORE DELLA CONCESSIONE (57)
"[....] la valutazione della sostenibilità economica dell’offerta, effettuata nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta, non può basarsi sul raffronto con un dato (quello relativo alla stima dei ricavi ipotizzati dalla stazione appaltante per indicare il valore economico della concessione) che non solo è del tutto estraneo alle logiche economiche e finanziarie assunte dall’offerente per predisporre l’offerta e il piano economico-finanziario ma è anche un elemento meramente indicativo e in alcun modo vincolante per gli offerenti."
APPALTO DI SERVIZI CON OFFERTA DI MIGLIORIE CONSISTENTI IN LAVORI: NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE ANCHE SENZA PREVISIONE ESPRESSA DELLA LEX SPECIALIS (14.18)
L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, indipendentemente dalla rilevanza di dette prestazioni rispetto al complessivo oggetto dell’appalto. "Detto principio impone vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento (anche ove, come nella fattispecie, relativi all’offerta di prestazioni – id est lavori – aggiuntive rispetto alle prestazioni considerate come obbligatorie nella lex specialis di gara), non potendosi tra l’altro interpretare il principio del risultato in maniera antitetica rispetto al principio di legalità".
(Cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3613; Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701).
SUBAPPALTO NECESSARIO: AMMESSO SOLO PER LE CATEGORIE SCORPORABILI E NON PER LA PREVALENTE (100 - II.12)
Negli appalti misti il concorrente deve essere qualificato per ogni prestazione contemplata dall’oggetto del contratto stesso, e quindi anche per le prestazioni di lavori, a prescindere dalla preponderanza, o meno, di detta prestazione rispetto all’attività di servizi. Una volta ritenuto che il concorrente debba essere qualificato per ogni prestazione oggetto dell’appalto misto, la verifica dei requisiti va compiuta nel rispetto delle prescrizioni di gara e della disciplina di settore relativa a ogni prestazione, così dovendosi applicare la disciplina del subappalto necessario nei termini previsti per le prestazioni di lavori. Pertanto, l'offerente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione relativi alla categoria prevalente di lavori, potendo fare ricorso al subappalto necessario solo per le categorie scorporabili.
"In base all’art. 14 comma 18 del d. lgs. n. 36 del 2023 “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto”. Pertanto, (anche) nei contratti misti, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione per tutte le prestazioni oggetto del contratto, singolarmente intese. [...] Sicché, se è ammissibile il subappalto necessario con riferimento alle categorie scorporabili, esso presuppone, proprio al fine di assicurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, che quest’ultimo sia abilitato per i lavori di categoria prevalente."
L'AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO SI BASA SULL'IMPORTO CERTO ESCLUDENDO LE OPZIONI EVENTUALI (14.4)
Nelle procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante legittimamente individua come parametro di confronto economico l'importo relativo alla durata certa dell'appalto, escludendo il valore delle opzioni di rinnovo, pur se queste ultime sono state computate nel valore stimato complessivo ai fini della determinazione della soglia di rilevanza europea e della cauzione provvisoria, atteso il carattere eventuale e incerto della prestazione opzionale.
INAMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL CONCORRENTE LEGITTIMAMENTE ESCLUSO
L'esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di gara determina l'inammissibilità, per difetto di legittimazione, di qualsivoglia impugnazione rivolta contro l'aggiudicazione o gli atti esecutivi, venendo meno l'interesse strumentale del partecipante a contestare gli esiti di una selezione da cui è legittimamente estromesso.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO PER L’ANNULLAMENTO DELL’AFFIDAMENTO CAUSATO DA FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO (14.6)
L’annullamento d’ufficio di un affidamento diretto, disposto dall'Amministrazione in recepimento di rilievi non vincolanti dell'autorità di vigilanza relativi a un presunto frazionamento artificioso, è illegittimo se privo della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990. La natura discrezionale del potere di autotutela e la necessità di valutare l'affidamento del privato escludono l'applicabilità della sanatoria dei vizi formali di cui all'art. 21-octies.
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE ILLEGITTIMO SENZA PREVIA COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO (14.6)
L'annullamento d'ufficio di un provvedimento di affidamento, fondato sulla contestazione di un artificioso frazionamento dell'appalto ex art. 14, comma 6, D.Lgs. 36/2023, è illegittimo qualora la Stazione Appaltante ometta di comunicare l'avvio del procedimento all'operatore economico controinteressato. Tale vizio procedurale assume carattere sostanziale e invalidante poiché l'autotutela mantiene natura discrezionale anche quando recepisce rilievi dell'ANAC formulati in sede di vigilanza, restando esclusa l'applicabilità della sanatoria prevista per gli atti vincolati.
ANNULLAMENTO DELL'AFFIDAMENTO PER FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO ESIGE IL PREVIO CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE (14.6)
Il provvedimento con cui la Stazione Appaltante rimuove d'ufficio un affidamento diretto, adducendo il vizio di artificioso frazionamento della progettazione rilevato dall'ANAC, va qualificato come annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990. Tale atto è illegittimo se adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, non essendo il vizio procedurale sanabile ex art. 21-octies stante la natura discrezionale del potere esercitato e l'assenza di un vincolo assoluto derivante dall'attività di vigilanza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
VALORE DEL CONTRATTO: SI TENGONO IN CONSIDERAZIONE TUTTI I TIPI DI OPZIONE (14.4 - 120)
L’art. 14, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nel voler includere, all’interno del valore complessivo dell’affidamento, qualsiasi forma di eventuali opzioni, adotta una formulazione generica, idonea a ricomprendere non solo l’ipotesi dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c., ma anche forme “spurie” o “ibride”, in cui la causa tipica della corrispondente figura civilistica si arricchisce con – o viene alterata e contaminata da – elementi alla stessa estranei, coerentemente con il disposto dell’art. 120, comma 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e, più in generale, con la specialità dei contratti di opere pubbliche.
BASE D'ASTA CHE SI RIVELA INCONGRUA A FRONTE DEI RIBASSI OFFERTI: SUSSISTE IL POTERE DELLA P.A. DI REVOCARE GLI ATTI DI GARA (14)
In base all’art. 21-quinquies della citata L. n. 241/1990 è consentito all'amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere, di natura discrezionale, che è stato sempre ritenuto come generale e immanente nell'attribuzione della cura del pubblico interesse del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti precedentemente adottati.
Anche in relazione ai procedimenti a evidenza pubblica, l'amministrazione conserva la potestà discrezionale di ritirare in autotutela il bando, i singoli atti della gara e lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, laddove riscontri la presenza di illegittimità, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della procedura (Cons. Stato, Sez. V, 14/7/2022, n. 5991; Sez. III, 4/12/2024, n. 9701).
Orbene, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, l’utilizzo di tale potestà non sfugge al sindacato del giudice amministrativo, che può esercitarlo entro i consueti limiti posti a presidio dell’attività discrezionale (sulla natura discrezionale dei provvedimenti di ritiro, si veda, ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 23/2/2012, n. 984), i quali gli consentono di apprezzare l’assenza di logicità o di proporzionalità, o, ancora, la carenza di presupposti o il travisamento dei fatti o, infine, il difetto di motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 16/5/2024, n. 4349).
Al di fuori delle ristrettissime ipotesi, che qui non ricorrono, di giurisdizione estesa al merito (art. 134 c.p.a.), ciò che al giudice non è permesso – salvo sconfinare nel merito dell’azione amministrativa - è dare una diversa valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’atto, le quali, ove effettivamente addotte e ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, si sottraggono al controllo giurisdizionale.
E invero, contrariamente a quanto dall’appellante lamentato, le ragioni addotte a sostegno del disposto ritiro degli atti di gara risultano congrue, non illogiche e idonee a sostenere la scelta compiuta.
Il Collegio ritiene corretto e non illogico desumere l’erronea determinazione della base d’asta, circostanza di per sé sufficiente a giustificare la decisione di ripetere la gara, dal fatto che su quattro offerte presentate, due presentassero ribassi superiori al 56 per cento e una un ribasso maggiore del 47 per cento.
L’individuazione dell’importo da porre a base d’asta, da parte della stazione appaltante, è la risultante di una valutazione, di natura tecnico discrezionale, da compiere in relazione all’oggetto del contratto da affidare (Cons. Stato, Sez. V, 27/11/2020, n. 7465).
Il relativo potere, include, per principio generale, quello di riesaminare la decisione precedentemente assunta, allorché emergano elementi tali da legittimare il sospetto che la base d’asta sia stata frutto di una erronea valutazione estimativa.
RIBASSO COSTI DELLA MANODOPERA: NON PROIBITO DAL CODICE DEGLI APPALTI (41.14)
Le succitate disposizioni di lex specialis sono pienamente conformi al disposto di cui al co.14 dell’art.41 del Codice, che testualmente recita: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
Secondo la condivisibile interpretazione della giurisprudenza sul punto, il Codice non proibisce il ribasso sulla manodopera (rispetto all’importo stimato a monte dalla stazione appaltante in fase di gara), ma, nel prevedere lo “scorporo” dalla base di gara, intende semplicemente prevedere, in accordo con la previsione recata dall’ultimo periodo del co.14 dell’art.41, che il relativo importo va indicato nell’offerta e che - laddove l’operatore economico li ribassi rispetto alla stima della stazione appaltante- sarà assoggettato, necessariamente, alla verifica di congruità e compatibilità con i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva, con una impostazione peraltro in linea con i previgenti Codici dei contratti pubblici (in tal senso, cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 18.4.2025, n.3418; Consiglio di Stato, 19.11.2024, n.9255, dove si legge: “Anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione automatica dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali”).
Al contrario, un’interpretazione difforme dalla possibilità per l’operatore economico di operare ribassi sulla manodopera, sarebbe illogica e probabilmente incostituzionale oltre contraria al diritto europeo, risolvendosi in una plastica limitazione della libertà di organizzazione dell’impresa e, quindi, della concorrenzialità del sistema degli appalti pubblici.
CALUSOLE ESCLUDENTI: OBBLIGO DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE
Sulla necessità per gli operatori economici di impugnare, in via immediata, le clausole escludenti veicolate dalla lex specialis la g.a. ha già avuto modo di chiarire come “Ai fini dell'onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione vale non soltanto il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara od alla procedura concorsuale” (Cons. Stato, n. 3542/2025), dovendosi ritenere come “L'immediata impugnazione è configurabile al cospetto di clausole della lex specialis che precludano la possibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludente) oppure di formulare un'offerta seria e consapevole (clausole impeditive); al di fuori di tali evenienze si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione né la formulazione dell'offerta, con il logico corollario che per l'impugnazione occorrerà attendere gli esiti della gara, momento, questo, nel quale è dato ravvisare una lesione immediata e diretta della situazione giuridica del soggetto interessato” (Cons. Stato, n. 1327/2025).
ESTINZIONE DEL PROCESSO PER RINUNCIA AL RICORSO E CONDANNA ALLE SPESE DI LITE (84.3)
In sede di giudizio amministrativo, la rinuncia al ricorso formulata dall'operatore economico determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; l'onere delle spese di lite deve essere posto a carico del rinunciante qualora il Collegio non ravvisi circostanze peculiari che giustifichino la compensazione tra le parti.
LEGITTIMI GLI ONERI ECONOMICI ELEVATI PER SELEZIONARE OPERATORI STRUTTURATI NEL SETTORE DEI GIOCHI ONLINE (14.4)
È legittima la clausola della lex specialis che impone ai concessionari del gioco a distanza il versamento di un corrispettivo una tantum significativo e il possesso di stringenti requisiti patrimoniali, qualora tali misure siano proporzionate all'andamento del mercato di riferimento e finalizzate a garantire che l'attività sia svolta da soggetti solidi, capaci di sostenere gli investimenti necessari per la tutela dei consumatori e il contrasto all'illegalità.
COSTI MANODOPERA: NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO, SE RIBASSATI L'O.E. DEVE DARNE ESPLICITA MOTIVAZIONE (14.41)
Osserva questo collegio che, “i costi della manodopera astrattamente non ribassabili, anche se inseriti nella medesima base d’asta, vanno espunti dal calcolo del ribasso stesso (altrimenti, si ribadisce, si determinerebbe un automatico ribasso vietato sia pur non in senso assoluto dalla norma), di guisa che, se ribassati, la correlata dichiarazione deve essere espressa autonomamente e giustificata secondo l’ultimo inciso del medesimo comma 14 dell’art. 41 (“Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”)” (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 27 febbraio 2025, n. 738).
In tal senso, depone anche l’inequivoca intenzione della ricorrente di escludere il ribasso del costo della manodopera, il quale, infatti, è stato indicato nel modello di offerta economica (Allegato A-2) di importo pari a quello riportato nel Bando e nel Disciplinare (ossia euro 302.705,93).
Peraltro, anche nella relazione giustificativa presentata nel sub procedimento di verifica di congruità, è stata ribadita l’intenzione di non ribassare il costo della manodopera, applicando il ribasso offerto al solo “importo del servizio in appalto” (euro 398.985,83).
Del resto, avendo indicato in maniera espressa il costo della manodopera (secondo l’esatto importo previsto dalla Stazione Appaltante), sarebbe dovuto risultare del tutto chiaro che su quest’ultimo non era stato operato alcun ribasso, che, quindi, andava riferito alle altre voci di costo.
A fronte di tale inconfutabile circostanza, però, la Stazione Appaltante ha ritenuto di applicare il ribasso anche ai costi della manodopera, mentre, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto orientare il proprio comportamento alla ricerca dell’effettiva volontà espressa dall’offerente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254, secondo il quale l’“operato della stazione appaltante, volto alla ricerca dell’effettiva volontà espressa dall’offerente, sulla base di quanto inequivocabilmente indicato sia nel dettaglio degli importi ribassabili e non ribassabili del costo dei lavori, sia nella parte relativa all’indicazione del costo della manodopera concretamente offerto, è peraltro del tutto coerente con il principio del risultato e della fiducia, quali codificati dal nuovo codice dei contratti pubblici”).
Ad ogni modo, laddove la Stazione Appaltante avesse ritenuto di avere dei dubbi in ordine all’effettiva portata dell’offerta economica, avrebbe potuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “[l]a stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato.
L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica” (cfr. in proposito, Consiglio di Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9254).
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui determinano in una somma inferiore l’offerta di parte ricorrente, ferme restando le ulteriori valutazioni di competenza delle amministrazioni resistenti, incluso l’eventuale impatto del ricalcolo del ribasso offerto sull’aggiudicazione in favore della società ricorrente.
ILLEGITTIMI I DATI SUI FABBISOGNI INCOERENTI CHE IMPEDISCONO LA FORMULAZIONE DI UN'OFFERTA CONSAPEVOLE (59.1)
È illegittima la lex specialis di una gara per la stipula di un accordo quadro che riporti dati dimensionali e quantitativi del fabbisogno tra loro contraddittori o palesemente sottostimati rispetto alla platea degli utenti dichiarata, in quanto tale incertezza impedisce ai concorrenti di formulare un’offerta economica consapevole e informata, esponendoli a rischi che esorbitano dalla normale alea contrattuale.
L'INCREMENTO DELL'ORGANICO NON VIOLA LA CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE USCENTE
La clausola sociale è finalizzata a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori del gestore uscente come unità minima di forza lavoro, ma non impone un limite massimo all'organico né impedisce all'operatore subentrante di potenziare la struttura operativa. Una proposta tecnica che preveda un numero di lavoratori o un monte ore superiore a quello precedente non è contraddittoria rispetto all'obbligo di riassorbimento, costituendo un'integrazione migliorativa delle prestazioni.
LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA GARA SE L'OPERATORE NON POSSIEDE I REQUISITI PROFESSIONALI (14.3)
È legittimo l'annullamento d'ufficio di una procedura di gara qualora l'unico concorrente non possieda il requisito dei cinque anni di iscrizione all'albo richiesto per le attività di collaudo incluse nell'oggetto dell'affidamento; in tale ipotesi l'interesse pubblico è correlato alla mancanza di operatori idonei e la comunicazione di avvio del procedimento è ritenuta irrilevante.
ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER AGGIRARE LE SOGLIE COMUNITARIE (14.6)
È illegittima la prassi della stazione appaltante che dispone una serie di affidamenti diretti consecutivi e frammentati per lo stesso servizio, qualora la somma degli importi superi la soglia comunitaria prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023; l'artificiosità del frazionamento è desumibile anche dalla scissione di prestazioni tecnicamente connesse e dalla carenza di motivazione sulle ragioni che impediscono l'indizione di una procedura competitiva unitaria.
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTO MISTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IN BASE ALL'OGGETTO PRINCIPALE (14.18)
In tema di appalti misti per la manutenzione di impianti, la qualificazione dell'affidamento come servizio è legittima qualora la componente ordinaria (finalizzata alla conservazione del bene e retribuita a canone) sia prevalente sul piano economico rispetto agli interventi straordinari (lavori), specialmente se questi ultimi risultano eventuali e subordinati a specifiche richieste dell'Amministrazione, rendendo inapplicabile l'obbligo di attestazione SOA previsto per i soli appalti di lavori d'importo superiore a 150.000 euro.
NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE SOA PER LE MIGLIORIE CHE CONFIGURANO UN APPALTO MISTO (14.18)
In tema di contratti misti, l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, incluse le opere offerte come proposte migliorative a titolo gratuito. La mancanza di tali requisiti al momento della partecipazione alla gara preclude l'aggiudicazione, in quanto la Stazione Appaltante non può prescindere dalla verifica dell'idoneità tecnica dell'offerente rispetto all'intero oggetto della proposta negoziale.
TAR PIEMONTE, SEZ. I, SENTENZA DEL 21 FEBBRAIO 2025 N. 424
È evidente, per questo collegio, che l’offerta delle migliorie de quibus è idonea a mutare l’oggetto dell’appalto da servizi a misto: ai servizi cimiteriali, che, come visto, rappresentano l’oggetto principale della commessa, vanno, infatti, sommati i lavori di realizzazione delle opere indicate e la fornitura dei relativi materiali e, pertanto, l’offerente doveva essere in possesso, sin dalla proposizione della domanda, di tutti i requisiti per realizzare quanto concretamente proposto.
Ai sensi dell’art. 14, comma 18, del d.lgs. 36/23, infatti, «I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto»
Né è possibile avallare la tesi della controinteressata e della stazione appaltante secondo cui la realizzazione delle opere indicate rappresenterebbe un mero requisito di esecuzione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, i requisiti di partecipazione «devono essere soddisfatti al momento della presentazione dell'offerta. D'altra parte, i requisiti di esecuzione di cui all'art. 100 d.lgs. cit. sono condizioni necessarie per la stipulazione del contratto in quanto riguardano gli strumenti, beni e attrezzature indispensabili per svolgere la prestazione concordata con l'ente appaltante. La natura del requisito, di partecipazione o di esecuzione, deriva dalla lex specialis, che deve essere formulata in modo chiaro in modo che l'operatore economico sia in grado di conoscere i requisiti minimi richiesti per la presentazione dell'offerta» (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 settembre 2024, n. 16064).
Ebbene, alla luce di quanto espresso appare evidente che il possesso delle capacità per realizzare le opere proposte avrebbe dovuto essere espressamente previsto come un requisito di partecipazione.
A ciò si aggiunga che la situazione non muterebbe neppure i requisiti de quibus venissero considerati di esecuzione in quanto, qualora essi siano essenziali per l'offerta ovvero per l'attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza «al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l'esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell'aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall'aggiudicazione, per l'impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all'aggiudicatario» (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, 28 dicembre 2023, n. 776).
Si evidenzia, inoltre, che l’interpretazione prospettata è l’unica compatibile con il principio del risultato in quanto non avrebbe senso aggiudicare un appalto a un soggetto sprovvisto delle necessarie capacità tecniche e, quindi, inidoneo a realizzare quanto offerto.
Tanto premesso, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che, in totale dissonanza con le considerazioni sopra menzionate, la lex specialis di gara non ha richiesto, in caso di concreta offerta dei lavori in esame, né il possesso delle certificazioni SOA né dei requisiti di cui all’art. 28 dell’allegato II. 12 al d.lgs. 36/23.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del bando, dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la società omissis e assorbimento di ogni ulteriore censura non espressamente esaminata in virtù del divieto di pronunciarsi sui poteri amministrativi ancora da esercitare, in virtù del disposto dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
PROROGA TECNICA E QUINTO D'OBBLIGO: ESTENDONO QUANTITATIVAMENTE L'APPALTO PER CUI DEVONO ESSERE SPECIFICATI NELLA LEX SPECIALIS
Segnatamente, per quanto d’interesse, i commi 9 e 11 dell’art. 120 stabiliscono che:
- “Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto” (comma 9 - cd. quinto d’obbligo);
- “In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto” (comma 11 - cd. proroga tecnica).
A dispetto della precedente formulazione dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, l’art. 120 ha impresso agli istituti in analisi una differente fisionomia, tale che, ad avviso del Collegio, ove previsti dalla lex specialis, gli importi a questi afferenti non possono essere esclusi dal calcolo dell’importo globale della commessa.
Nello specifico, il quinto d’obbligo di cui al comma 9 ha assunto propriamente la natura di “opzione contrattuale”, attivabile dall’Amministrazione non più automaticamente ma soltanto ove prevista ab origine nei documenti iniziali di gara, ciò al fine di rendere la sua previsione compatibile con le fattispecie di “modifica” dell’appalto consentite dall’art. 72 della Direttiva 2014/24/UE.
La proroga tecnica, invece, con il comma 11 è stata distinta nel nuovo Codice dall’opzione di proroga di cui al comma 10, in quanto azionabile solo in “casi eccezionali”, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, soprattutto, senza possibilità alcuna di modifica dei prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto per l’ultimazione della commessa.
La specificità di tale ipotesi di proroga contrattuale, tuttavia, non elide, ad avviso del Collegio, l’onere in capo alla S.A. che questa venga puntualmente prevista nella lex specialis, pena la violazione del principio inderogabile, fissato dal Legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve procedere all’indizione di una nuova gara pubblica, qualora ravvisasse ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8292); sicché le proroghe dei contratti affidati con gara, qualunque natura abbiano, “sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti (ovvero senza limiti predeterminati ed espliciti), la stessa proroga dovrebbe essere equiparata ad un affidamento senza gara” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521).
ONERE PROBATORIO PER LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE AFFIDAMENTI DIRETTI (50.1)
In caso di impugnazione di un affidamento diretto o senza gara, la legittimazione ad agire dell'operatore economico di settore non può essere postulata sulla base delle sole dichiarazioni rese in ricorso, ma deve essere rigorosamente accertata dal giudice tramite l'esame dell'oggetto sociale risultante dallo statuto o dalla visura camerale.
PRINCIPIO DI INVARIANZA E CRISTALLIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DOPO L'AGGIUDICAZIONE (108.12)
Il principio di invarianza previsto dall'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023, operando come corollario dei principi di fiducia e risultato, comporta la cristallizzazione delle offerte e l'immodificabilità della graduatoria successivamente al provvedimento di aggiudicazione. Ne consegue l'inammissibilità per difetto di interesse delle censure volte a contestare la mancata esclusione di un concorrente non aggiudicatario al solo fine di ottenere, attraverso l'espulsione di quest'ultimo, una rimodulazione dei punteggi economici degli altri partecipanti basata su formule di riproporzionamento, poiché tale effetto è normativamente sterilizzato per finalità di certezza e continuità dell'azione amministrativa.
LEGITTIMA LA GARA AUTONOMA SE LA CONVENZIONE CONSIP NON SODDISFA IL FABBISOGNO SPECIFICO DELL'ENTE
In tema di acquisti centralizzati, la scelta dell'ente territoriale di bandire una gara autonoma è legittima qualora la convenzione Consip preveda prestazioni eterogenee rispetto alle necessità dell'amministrazione o una durata contrattuale incompatibile con la sua programmazione, rilevando a tal fine un criterio di convenienza globale e qualitativa piuttosto che un mero confronto analitico dei prezzi unitari.
LEGITTIMA L'ALEATORIETA' DELLA DURATA DEGLI ORDINATIVI NELL'ACCORDO QUADRO (59.1)
Nelle procedure di gara riconducibili allo schema dell'accordo quadro, la mancata predeterminazione della durata certa dei singoli ordinativi di fornitura non inficia la legittimità della lex specialis, essendo l'incertezza sul 'quando' e sul 'se' dell'attivazione dei singoli contratti un elemento intrinseco alla flessibilità dello strumento, che non impedisce la formulazione di un'offerta seria e ponderata basata sul valore complessivo massimo stimato.
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO IL MERO IMPEGNO DI SPESA CONTABILE (50.1)
È inammissibile per carenza di lesività immediata il ricorso avverso una determinazione dirigenziale limitata all'impegno di spesa contabile, trattandosi di atto endo-procedimentale preparatorio che non identifica ancora il contraente e non produce effetti pregiudizievoli diretti nella sfera giuridica dei potenziali concorrenti.
LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA E DEI CRITERI TECNICI (50.1)
È legittima la procedura negoziata sotto soglia condotta ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 qualora la stazione appaltante definisca criteri di valutazione tecnica, anche di tipo quantitativo, coerenti con la prestazione richiesta; parimenti, l'aggiudicazione resta immune da censure qualora non vengano provati vizi specifici nella nomina della commissione giudicatrice o nella valutazione delle offerte.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno Abbiamo necessità di porre il seguente quesito. È stato affidato un intervento mediante trattativa diretta con un solo operatore economico per l'importo di € 149.500 al netto di Iva, in seguito a richiesta di preventivo. Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di effettuare lavorazioni diverse rientranti nelle ipotesi ex art. 120 comma 1 lett. b) e c) del codice per ulteriori € 30.000 circa. Il problema che ci poniamo è il seguente: lo sforamento della soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 50 per l'affidamento diretto in fase esecutiva comporta la necessità di effettuare una nuova gara per gli importi maggiori dei 150000 (art. 50 comma lett. c) oppure si può procedere con la variante mantenendo il contratto originario? Ringraziando si porgono distinti saluti
Per stipulare un contratto d'importo pari ad euro 15.100 con un'agenzia Croata non iscritta al Mepa, è possibile fare tre affidamenti sotto i 5000 euro per ottenere tre cig? Su PCP non è infatti possibile produrre cig con scheda AD3 (affidamenti di importo superiore ad euro 5000). Trattandosi di stesso operatore economico e data la motivazione dell'oggettiva impossibilità a procedere traite Mepa, si configura un frazionamento illecito?
Dobbiamo affidare con una procedura aperta un appalto di lavori (categoria prevalente OS30) per un importo di 6.600.000,00 € comprensivi di manodopera ed oneri per la sicurezza, la cui durata è stimata in 1095 giorni. Sono previste prese in consegna anticipata ex art. 24 All. II.14 Codice 36/2023 (aule didattiche). Il RUP vorrebbe riconoscere nell'importo a base di gara il corrispettivo stimato di 10.000,00 € per 6 mesi di servizio di manutenzione periodica ordinaria degli impianti (cd. servizio base), prevedendo inoltre un criterio premiale (14/80 punti dell'offerta tecnica) legato all'estensione temporale di questo servizio, a carico dell'appaltatore, fino al collaudo provvisorio. Il servizio di manutenzione periodica ordinaria è stimato in complessivi 70.000 €, di cui 10.000,00 € quantificati per i 6 mesi del cd. servizio base, e 60.000,00 € per l'estensione del servizio a carico del futuro appaltatore (ovviamente se offerta). L'appalto è da considerare misto perché comprensivo di lavori e servizi ex art. 14 Codice 36/2023, oppure, data la bassa incidenza del servizio rispetto ai lavori, il servizio può essere considerato "accessorio" ai lavori e come tale non influisce sulla qualificazione dell'appalto? In alternativa, nel caso in cui il RUP decidesse di non riconoscere nell'importo a base di gara alcun corrispettivo per il servizio di manutenzione periodica ordinaria, è possibile prevedere come criterio premiale (e quindi eventuale), che i concorrenti offrano un servizio di manutenzione periodica ordinaria a loro carico, senza che questo influisca sulla natura dell'appalto (di lavori)?
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, e solo uno di questi preveda l’offerta di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese, l’esclusione non si applicherebbe automaticamente in fase di presentazione dell’offerta, ma verrebbe valutata al momento dell’aggiudicazione. In particolare, si chiede conferma che: • L’eventuale esclusione si verificherebbe solo nel caso in cui venga aggiudicato esclusivamente il lotto contenente prodotti cinesi, in quanto in tal caso il valore dei beni di origine cinese rappresenterebbe il 100% del contratto. • Qualora invece vengano aggiudicati più lotti, e il valore dei prodotti cinesi risulti inferiore al 50% del valore totale dei lotti aggiudicati, l’operatore economico non sarebbe escluso, risultando conforme al limite previsto. La soglia di 5000000, in caso di gara a lotti, si deve considerare il valore del singolo lotto o la somma dei valori di tutti i lotti?
Buongiorno, pongo il seguente quesito. La nostra struttura ha affidato nel mese di dicembre 2022 una serie di incarichi per il funzionamento della struttura (consulente contabile/fiscale, del lavoro, della sicurezza, medico competente e DPO), tramite affidamento diretto ex art.1, c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal DL 77/2021. Gli incarichi prevedono la durata di 3 anni e pertanto scadranno al 31/12/2025 con possibilità di proroga annuale, alle medesime condizioni economiche previste, qualora sussistano i presupposti di convenienza e qualità della prestazione resa. Valutando ora di procedere alla proroga dei servizi, essendo questa prevista in clausole chiare e precise nel contratto, è possibile procedere in tal senso ai sensi del Codice vigente? Diversamente, se viene effettuato un nuovo affidamento, considerando che si tratta di bisogni di ripetuta necessità con carattere di regolarità, posso affidare al medesimo soggetto per l’importo massimo frazionabile (anno) che è inferiore ad € 5.000,00 (rif. Art, 14 comma 12), applicando l’art. 49 comma 6? Tale modalità può eventualmente essere applicata anche per l’affidamento successivo, se risulta conveniente il servizio? Grazie
Buongiorno, ci sono stati assegnati i fondi per il PON/FESR Laboratori Innovativi scuole. Abbiamo intenzione di realizzare un laboratorio informatico (per l'indirizzo di studi Tecnico Informatico) e un laboratorio di cucina (per l'indirizzo professionale enogastronomico). La nota MIM allegata parrebbe escludere la possibilità di frazionare in due lotti la realizzazione dei due laboratori: informatico e di cucina(richiamandosi al parere Anac 40/2023), secondo chi scrive sono due lotti funzionali diversi e autonomi ai sensi art 58 dlgs 36/2023. Potete fornirci un parere? grazie
Gentile Avvocato, in riferimento al rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Le chiedo se è possibile affidare il servizio di polizza contro eventi catastrofali per euro 300,00 ad una Compagnia Assicurativa già aggiudicataria di un servizio di rilascio di una polizza fideiussoria per euro 10.000. Dato che il secondo affidamento inferiore ad euro 5.000, è consentita la deroga di cui all’art. 49 comma 6? Specifico che sugli avvisi e richieste di preventivo abbiamo inserito lo stesso CPV 66510000-8 - Servizi assicurativi. In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Con riferimento al valore degli affidamenti, si chiede come si deve comportare l'azienda in merito alla seguente questione. In sintesi, la ns. azienda quando presenta offerta per affidamenti diretti per la riscossione delle entrate, richiede come corrispettivo una percentuale di aggio sul riscosso, oltre al rimborso delle spese vive anticipate per conto del Comune per le notifiche postali, i diritti previsti dal DM 14/04/2023 Tabella A e gli oneri di riscossione previsti dall'art.1 comma 803 lett. a) della Legge 160/2019 (oneri e diritti che sono posti direttamente a carico del contribuente e che vengono recuperati nel momento in cui il contribuente paga). Il nostro problema nasce nel momento in cui andiamo a fatturare all'Ente l'aggio, il rimborso delle spese anticipate, i diritti e gli oneri, perchè queste tre ultime voci (spese, diritti e oneri) che non costituiscono corrispettivo a carico dell'Ente (in particolare le spese vive di notifica che rappresentano una mera partita di giro) vengono necessariamente inserite in fattura con il CIG di riferimento e contribuiscono al raggiungimento della soglia di € 140.000,00 prevista per gli affidamenti diretti. Riporto un caso concreto: per un comune, a seguito di affidamento diretto, abbiamo fatturato € 128.000 di aggio e € 19.000 di spese. Ora il comune, essendo stata superata la soglia dei 140.000 euro, ci chiede come deve comportarsi, se può prendere un nuovo CIG (??) o se deve fare una nuova gara. Come corrispettivo avremmo ancora 12.000 euro fatturabile, ma è interamente coperto dalle spese. Questo problema si è presentato anche a seguito di procedure aperte: in un caso il disciplinare prevedeva un importo massimo pagabile come corrispettivo di 500.000 euro, ma nel calcolo del valore della gara non si tenne conto del rimborso spese anticipate e ci trovammo, di fatto, a non poter fatturare ulteriore corrispettivo perchè le spese contribuirono al raggiungimento di tale importo, sottraendo di fatto una fetta di corrispettivo dall'affidamento. Questo errore di calcolo da parte degli Enti avviene spesso perchè il valore contrattuale viene calcolato sempre con riferimento all'aggio fatturabile e non anche alle spese. Considerato che l'art.14 comma 4 del codice stabilisce che "Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante", si chiede se è corretto ritenere che nell'importo dell'affidamento debbano rientrare anche le spese vive anticipate, i diritti e gli oneri. In caso contrario (come si auspica), si chiede come andrebbero rifatturate all'Ente tali voci (in particolare le spese vive anticipate) senza che contribuiscano al raggiungimento della soglia massima dell'impegno di spesa di 140.000 euro, collegata al CIG di affidamento. Si chiede conferma, infine, che non esiste l'opzione prospettata di "prendere un nuovo CIG". In attesa del parere, ringraziando, si porgono cordiali saluti.
Pareri tratti da fonti ufficiali
Si chiede conferma in merito al corretto calcolo dell'importo stimato per un appalto pubblico di lavori basato sull'importo pagabile a norma dell'art.14 c.4 del Codice. Questo allorquando sia prevista un'opzione, di cui all'art. 120 c.1 lettera a, limitata al solo recupero dei ribassi d'asta e sempre entro i limiti del quinto d'obbligo (art.120 c.9). In tali casi, per espressa previsione contrattuale, non vi saranno, in fase esecutiva, aumenti dell'importo totale effettivamente pagabile che risulterà al massimo uguale o inferiore a quello posto a base di gara (calcolato senza aumento del quinto). Di contro, in presenza di una clausola di opzione finalizzata al solo recupero del ribasso d'asta, un importo (art.14 c.4) aumentato del quinto d'obbligo risulterebbe illogico, distorsivo del dettato normativo e in contrasto con gli artt.3 e 4 del Codice dei Contratti in ragione di una limitata partecipazione dovuta al regime di qualificazione (classifica).
L'art. 14 comma 12 del D.lgs. 36/2023 disciplina il calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici di forniture o di servizi che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. Se per ipotesi la stazione appaltante procedesse regolarmente, ormai da anni, ad acquisti di servizi di spedizione di importo singolarmente non rilevante, come vanno interpretate le lettere a) e b) del citato comma 12 dell'art. 14 del Codice? In particolare, quale significato deve essere dato alla frase: "nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi"?
Al fine della determinazione del valore della garanzia definitiva, si chiede se il ribasso percentuale offerto sulla quota del contratto, vale a dire la parte dei lavori/servizi soggetti a ribasso, sia da assumere a riferimento nel calcolo. O viceversa il ribasso percentuale da assumere, nella determinazione del valore della garanzia definitiva, sia da riparametrare sull'intero valore dell'appalto, ossia la parte dei lavori/servizi soggetti a a ribasso più la parte non ribassabile.
Nell'ipotesi di appalto per lavori di manutenzione a canone per il periodo di un anno, posto che l'art. 120, co. 10, consente alle stazioni appaltanti di inserire negli atti di gara l'opzione di proroga contrattuale e che, a norma dell'art. 14, per la determinazione del valore complessivo dell'appalto si deve tenere conto del valore di tali opzioni, si chiede se, analogamente, per la determinazione dei requisiti speciali di partecipazione debba considerarsi il valore complessivo dell'appalto comprensivo del valore della proroga ovvero si debba tenere conto solo del valore del contratto posto a base d'asta (valore riferito ad una sola annualità).
Nelle FAQ di ANAC in tema di tracciabilità pubblicate nel mese di ottobre 2024, al quesito C11 "E' soggetto a tracciabilità l'acquisto di biglietti per viaggi" è stato fornito il seguente riscontro "L'acquisto di biglietti per viaggi presso i gestori dei servizi di trasporto non è soggetto a tracciabilità. E' invece soggetto a tracciabilità l'affidamento del servizio alle agenzie di viaggio." La delibera ANAC 585 del 19.12.23, nel confermare che i contratti stipulati dalle SA con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, esclude dall'obbligo di tracciabilità i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle SA. Alla luce della FAQ e della delibera 585/23 dunque, se la scuola procede all'affidamento del servizio all'agenzia per l'acquisto dei biglietti, dovrà estrarre il CIG e procedere con affidamento in via ordinaria. Ai sensi dell'art. 14, c. 4, per calcolare l'importo stimato di un appalto pubblico si deve fare riferimento all'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla SA. Si chiede di chiarire, in riferimento all'importo stimato per l'affidamento del servizio di agenzia, se debba essere calcolato, oltre al compenso dell'agenzia, anche il costo dei biglietti.
Nell'ambito di una procedura di gara sopra-soglia suddivisa in quattro lotti, l'importo di aggiudicazione di uno dei lotti (e quindi del relativo contratto) è risultato inferiore alla soglia di rilevanza europea. Il quesito che si pone è il seguente: è possibile per questo lotto applicare la previsione di cui all'art. 18, comma 3, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e, quindi, stipulare senza rispettare il termine dilatorio di trentacinque giorni? Oppure il rimando fatto dalla richiamata disposizione all'art. 55, comma 2, impedisce di estendere la portata applicativa ad un contratto - sì di importo sotto-soglia - ma aggiudicato nell'ambito di una procedura sopra-soglia?
<p>L'art. 14, co. 14, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente: a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione", senza specificare se per "premio" debba intendersi il "premio netto" (ossia al netto delle imposte di legge) oppure il "premio lordo" (ossia comprensivo delle imposte precitate). Ad avviso di questa S.A., andrebbe considerato il "premio netto" in quanto, diversamente, non si capisce perché per gli altri tipi di servizi (diversi da quelli assicurativi) il valore dell'affidamento è pari all'"importo totale pagabile, al netto dell'iva" (art. 14, co. 4, D.Lgs. 36/2023) e, invece, per i servizi assicurativi dovrebbe essere al lordo delle imposte di legge (ossia al lordo di somme che - seppur diverse dall'iva - non vengono "intascate" dall'O.E. che emette la polizza assicurativa bensì, al pari dell'iva, versate all'Erario). La questione è di grande rilevanza in quanto il valore dell'affidamento determina sia il tipo di procedura di affidamento (diretto o con procedura negoziata o con procedura aperta, etc.) a farsi, sia l'importo del cig da generare.</p>
In caso di concessione avente ad oggetto il servizio di ristorazione scolastica, con riscossione diretta dei buoni pasto da parte del concessionario, e che preveda un investimento iniziale da parte della ditta per l'acquisto degli arredi destinati al centro cottura di proprietà dell'ente concedente, come si calcola il valore complessivo della concessione? Si precisa che al termine del contratto tali arredi diverranno di proprietà dell'ente concedente.
Si chiede un chiarimento, per la quantificazione delle spese dei servizi di architettura e ingegneria, relative al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, nonché per la parte di "Progettazione inerente l'Esecuzione" (Direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione etc...), in ambito di Appalto Integrato, ovvero se le stesse (Progetto Fattibilità ed "Esecuzione") sono da intendersi "cumulative", oppure seguono affidamenti distinti, in applicazione alle soglie previste dall'Art. 50 del D.lgs. 36/2023, posto che la sola progettazione esecutiva è affidata nell'ambito di espletamento dei lavori.
Visto il recente comunicato del Presidente di ANAC del 10 luglio 2024 recante dei chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell'appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura, posto che in più punti all'interno del documento viene ricordato che la Stazione Appaltante, a fronte di un'opera o di un intervento unitario, deve sommare - anche in caso di divisione in lotti - l'importo a base d'asta di tutti i servizi tecnici da affidare eventualmente all'esterno, al fine di una applicazione corretta dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, si chiede se debbano essere computati all'interno della sommatoria complessiva anche quegli incarichi tecnici, funzionali alla realizzazione dell'opera unitaria ma soggetti a espressa incompatibilità rispetto agli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 (collaudatore tecnico-amministrativo, collaudo statico) e dell'art. 34 dell'All. I.7 del medesimo Decreto (verifica del progetto) e eventualmente se gli stessi debbano conseguentemente essere affidati con lotti separati dal resto degli incarichi - viste le incompatibilità sopra richiamate.
Si chiede se in virtù del principio per cui il quinto d'obbligo ex art. 120 co. 9 deve essere considerato nel valore stimato dell'appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anzichè nel quadro B (somme a disposizione).
Il progetto di costruzione di un cohousing per disabili autosufficienti è suddiviso in tre stralci funzionali da realizzare progressivamente, di cui uno (il secondo) finanziato da questo Comune e due (il primo ed il terzo) finanziati dall'Unione dei Comuni, di cui questo Ente fa parte. Questo ente ha ottenuto per il finanziamento dello stralcio n. 2 un contributo regionale, che impone di affidare i lavori entro settembre 2024, data alla quale i lavori dello stralcio n. 1 non saranno sicuramente conclusi. E' possibile indire un bando relativo all'affidamento dello stralcio 2 prima che siano conclusi i lavori dello stralcio n. 1, indicando chiaramente nel bando la data in cui i lavori potranno avere inizio (cioè successivamente alla conclusione dei lavori dello stralcio n. 1)?
Si chiede un parere sulla legittimità di un bando per affidamento di lavori pubblici che prevede opzioni ex art. 120, co. 1, lett. a) del codice da intendersi come lavori aggiuntivi del seguente tipo: 1) lavori aggiuntivi opzionali di importo superiore a quello dei lavori principali e riconducibili ad alcune categorie previste nell'appalto principale. La stazione appaltante prevede la qualificazione sull'importo totale dei lavori (principale + opzionale) . Si chiede un parere su una opzione di questo tipo (che imporrebbe una qualificazione su lavori non certi) e di voler esprimere un parere generale sulla possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere come opzione dei lavori aggiuntivi che qualora attivati comportino una modifica delle classifiche SOA previste dall'appalto principale.
Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 la clausola del quinto d'obbligo può essere fatta valere solo se espressamente richiamata negli atti di gara (vedi anche bando tipo 1); posto quanto sopra, se nel vecchio codice era assodato che il valore del quinto d'obbligo dovesse essere computato al fine della determinazione delle soglie ( e quindi dell'acquisizione del CIG), il nuovo codice, imponendo, over ritenuto opportuno, di prevederlo espressamente (in maniera analoga alle opzioni) fa sorgere il dubbio che l'importo in aumento debba essere ricompreso nel calcolo per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG. Si evidenzia infatti che, nonostante l'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 disponga che "...Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali ozioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...", senza fare alcun cenno alla novità introdotta dall'art. 120, c. 9, il Bando Tipo n. 1 predisposto dall'Anac (che invece pare non abbia alcun dubbio al riguardo), al paragrafo 3, pagina 14, riporta la tabella in corrispondenza del valore globale stimato dell'appalto, comprensiva dell'importo del quinto d'obbligo (a cui espressamente si rinvia, non potendola inserire)
In buona sostanza, lo jus variandi entro il c.d. "quinto d'obbligo", che per decenni aveva trovato la sua naturale fonte direttamente dalla legge, oggi - per i contratti pubblici - è condizionato ad una espressa previsione da inserire nei documenti di gara, non contempla una possibile "opzione di variante in aumento con valenza pubblicistica", bensì una prescrizione di natura meramente negoziale ed avente effetto esclusivamente tra le parti contraenti, con cui la stazione appaltante - nell'ipotetica eventualità in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo contrattuale - si riserva il diritto di imporne all'appaltatore l'esecuzione alle originarie condizioni. D'altra parte, proprio la circostanza che tale previsione operi anche nel caso in cui si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni, conferma a nostro a vviso, l'errore presente nel Bando tipo Anac. Ed, in ogni caso, non sarebbe comunque configurabile una "opzione di variante con valenza pubblicistica", in quanto restano fermi tutti i presupposti per legittimare le varianti in corso d'opera prescritti ed elencati dal medesimo art. 1320 del D. Lgs. 36/2023. Premesso e considerato quanto sopra, si chiede come ci si debba comportare per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG, nel caso in cui sia stata inserita la previsione del quinto d'obbligo in aumento, ovvero se tale importo debba essere o meno computato nel valore globale dell'appalto.
Vi chiedo se per calcolare la base di gara per assumere il CIG, nel caso di servizi di ingegneria e architettura, debba essere o meno incluso l'importo della cassa professionale.
Appalto di lavori di importo € 2.097.254,42 con previsione in sede di gara di lavori opzionali previsti pari a € 300.000,00. Nel corso dei lavori sono state approvate n. 2 varianti con un aumento di importo contrattuale pari a € 358.7494,44 (circa 64%). L'importo dei lavori opzionali va sommato ai fini del calcolo della percentuale di aumento contrattuale complessivo?
Si chiede se l'importo relativo a ciascun acquisto da inserire nel programma degli acquisti di beni e servizi debba essere al lordo dell'IVA. Si chiede di precisare, in caso affermativo, se: 1) l'IVA debba essere ricompresa solo con riferimento agli acquisti inseriti nella prima annualità, o anche per gli acquisti ricompresi nelle annualità successive alla prima; 2) oltre all'IVA si debbano ricomprendere altre voci (es. incentivi); 3) quanto precede valga anche con riferimento alla disciplina prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
Gli importi delle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023, sono da leggersi Iva inclusa o Iva esclusa?
In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l'art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l' art. 14, D.Lgs. 36/2023
Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, l’Istituzione Scolastica Autonoma, dotata di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell’art. 21 c. 4 della L. 59/97, è stazione appaltante centrale o sub centrale?
<p>Si chiede d’indicare se si è correttamente compreso l’art. 14, co. 5 del nuovo Codice, in relazione al seguente reale esempio pratico: dall’ente “A”, dotato di autonomia amministrativa e contrattuale, dipendono altre due distinte unità operative, distaccate a livello territoriale. Di queste: la “B”, è anch’essa autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale; la “C” non lo è dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente da “A”. Le unità, necessitano di appaltare un servizio comune a tutte e tre (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.). In applicazione del predetto disposto normativo, ai fini dell’individuazione della corretta procedura di gara da adottare, in relazione alle soglie di cui all’art. 14 co. 1, l’ente “A”: 1 – dovrà considerare, quale valore stimato dell’appalto, la propria esigenza unitamente a quella di “C”; 2 – non dovrà invece considerare, il valore stimato dell’esigenza relativa all’unità operativa “B” la quale, seppur anch’essa dipendente da “A”, potrà procedere in autonomia all’affidamento. E’ corretto il ragionamento? Oppure il secondo paragrafo dell'articolo e comma in parola, in riferimento all'esempio proposto, potrebbe interpretarsi nel senso che, seppur l'ente "C" sia dipendente da "A" per la fase di affidamento, qualora lo stesso sia responsabile in modo indipendente della fase di progettazione e/o esecuzione contrattuale è comunque possibile, per "A", indire separate procedure basate su distinti importi stimati a base di gara, uno di "A" e l'altro di"C"? </p>

