Articolo 63. Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo.2. La qualificazione per la progettazione l’affidamento e l’esecuzione si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell’articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di regione. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall’ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. comma modificato da DL 201/2024 in vigore dal 28.12.2024
5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:
a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.
comma aggiunto dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento sono disciplinati dall’allegato II.4 e attengono:
a) all’organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
c) all’esperienza maturata nell’attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l’eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all’ANAC per la qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024
11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
c) la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all’allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
ANAC - PUO' STABILIRE CASI DI QUALIFICAZIONE CON RISERVA (63.13)
In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.
L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
CENTRALI DI COMMITTENZA: L'ISCRIZIONE DA PARTE DI ANAC HA MERA FUNZIONE DI ACCERTAMENTO
Osserva questo collegio che, la circostanza, accertata da ANAC e confermata nel presente giudizio, che omissis non possiede i requisiti soggettivi per essere qualificata come centrale di committenza, infatti, rendeva (e ancora rende) doverosa la sua cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza qualificate.
Ciò in ragione di una serie di circostanze.
In primo luogo, non può ritenersi che l’iscrizione da parte di ANAC nel registro delle centrali di committenza qualificate ex art. 63, d.lgs. n. 36/2023 abbia natura di provvedimento autorizzativo/costitutivo volto a consentire ad omissis di operare quale “centrale di committenza” (e quindi a determinare un ampliamento della sua sfera giuridica soggettiva, mediante l’attribuzione di una qualifica – quella di centrale di committenza – la cui sussistenza dipende dal possesso dei requisiti di legge), apparendo piuttosto l’iscrizione all’elenco in un determinata categoria di qualifica espressione di un potere regolatorio con funzione di accertamento (peraltro limitato alla sola caratteristica della qualificazione), con impossibilità di affermare che la cancellazione dal predetto elenco per mancanza dei requisiti soggettivi costituisca un atto di autotutela di un provvedimento “autorizzativo” da esercitare entro gli stretti limiti di cui all’art. 21-nonies, l. n. 241/1990 (apparendo peraltro, più in generale, del tutto estranea al paradigma dell’autotutela la doverosa cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza di un soggetto del tutto privo dei requisiti soggettivi per permanervi).
APPALTO MISTO SOPRA I 500.000 EURO - NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE DELLA S.A.
Come riportato nelle recenti e connesse Delibere nn. 465, 466, 467, 468 e 469 del 23 ottobre 2024, il legislatore, dunque, "con l'introduzione del delineato sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della maggiore competenza degli enti qualificati. Con la qualificazione delle stazioni appaltanti, infatti, si è inteso prevedere un sistema idoneo ad attestare le capacità di gestione delle attività che caratterizzano il processo di affidamento dei contratti pubblici".
Tanto premesso sul piano normativo, nel caso di specie risulta di tutta evidenza come l'affidamento contestato abbia ad oggetto un appalto misto, con prevalenza lavori, per un importo complessivo superiore ad € 500.000,00, per il quale occorreva dunque una qualificazione effettivamente non posseduta dal comune, non iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate; non vi è pertanto alcun dubbio che la gara in oggetto dovesse essere svolta da soggetto qualificato, non sussistendo, sul punto, alcuna deroga prevista per legge. Risultano, per l'effetto, pacificamente violati gli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023, i quali impongono che gli affidamenti di lavori superiori ad 500.000,00 siano svolti da una stazione appaltante qualificata.
ACCREDITAMENTO S.A. - LA NORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DEGLI APPALTI E' CONFORME ALLA COSTITUZIONE ED AL DIRITTO DELL'UE (63.10)
Il Collegio ritiene che della norma primaria in esame (ART. 63 DLGS. 36/2023) possa offrirsi un’interpretazione conforme a Costituzione ed al diritto europeo.
Segnatamente detta norma, con specifico riguardo all’attività formativa tesa alla formazione delle Pubbliche Amministrazioni finalizzata alla loro qualificazione come stazioni appaltanti, ha inteso prevedere a monte l’accreditamento, ad opera della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, secondo requisiti e principi individuati dalla stessa Scuola, unicamente in relazione ai soggetti riassumibili nelle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative, come successivamente specificati nel dettaglio nel censurato decreto. Ciò presumibilmente e verosimilmente sull’assunto di una affidabilità di tali soggetti, in ogni caso da verificare mediante l’accertamento della sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti indicati nello stesso decreto SNA in questa sede gravato teso all’accreditamento.
Evidentemente tale accreditamento assicura poi le stazioni appaltanti, che dei suindicati soggetti vogliano avvalersi, della sussistenza dei requisiti e delle capacità per svolgere nei loro riguardi l’attività di che trattasi. Ciò, tuttavia, non preclude ai soggetti aventi scopo di lucro, come la Società ricorrente, di svolgere la medesima attività nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni: queste, facendo ricorso al libero mercato, nelle procedure tese all’individuazione dei soggetti da impiegarvi, di volta in volta potranno indicare e prescrivere i requisiti ritenuti idonei, sempre nel rispetto dei principi di concorrenza e di proporzionalità.
La stessa ricorrente, oltre a chiedere di sollevare le questioni di legittimità costituzionale e pregiudiziale dinanzi alla CGUE sulla base di una determinata interpretazione della disposizione de qua, correttamente, sub IV), suggerisce l’interpretazione, peraltro letterale, ritenuta preferibile dalla Sezione, in quanto conforme ai parametri costituzionali ed al diritto dell’Unione europea. Ne deriva che la predetta censura è fondata e va accolta.
Di conseguenza il decreto SNA, in quanto i requisiti e, in particolare, quelli soggettivi vanno riferiti all’accreditamento, e non più in generale alla possibilità di svolgere l’attività di che trattasi, è legittimo.
ANAC - NOTA PER DEROGARE FINO AL 31 MAGGIO 2025 ALL'OBBLIGO DELLE QUALIFICAZIONE PER LE SCUOLE PER GLI APPALTI DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE
Al fine di evitare il rischio di compromettere il regolare svolgimento dei viaggi di istruzione nell’interesse della collettività, data l’importanza rivestita da questi nell’offerta educativa scolastica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso la qualificazione con riserva delle scuole fino al 31 maggio 2025.
Le istituzioni scolastiche potranno procedere autonomamente all’acquisizione dei codici identificativi di gare per gli appalti di importo superiore a 140.000 euro relativi a servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, indipendentemente dalla qualificazione posseduta e dal valore degli affidamenti.
“Il nuovo Codice, non Anac, richiede che anche gli affidamenti per svolgere le gite scolastiche, quando superano determinate soglie, siano svolti da stazioni appaltanti qualificate. Per questo, lo scorso anno, non essendo le scuole adeguatamente organizzate, avevamo chiesto al Ministero di individuare altri soggetti - ragionevolmente gli Uffici Scolastici Regionali - che potessero svolgere le gare al loro posto”, spiega il Presidente dell’Autorità Anticorruzione Giuseppe Busìa. “Il Ministero ci ha però comunicato che il processo di riorganizzazione è ancora in corso. Abbiamo allora deciso di intervenire per non privare gli studenti di un così fondamentale strumento di crescita e apprendimento”.
Alla luce della richiesta e delle tempistiche stimate dal Ministero dell'Istruzione e del merito per il completamento della riforma organizzativa, la misura viene prevista per gli istituti scolastici fino al 31 maggio 2025 ed è resa immediatamente operativa a partire dalla notifica della nota inviata dall'Autorità al Ministero e riguarderà i codici identificativi relativi a organizzazione di viaggi e servizi di agenzie, operatori turistici e servizi di assistenza turistica.
Al fine di evitare che il problema si ripresenti anche nell’anno scolastico 2025/2026, Anac rinnova al Ministero la richiesta di procedere alla riforma nei tempi programmati, raccomandando altresì di individuare soluzioni medio tempore, qualora il processo di riorganizzazione e valorizzazione degli Uffici Scolastici Regionali chiamati a diventare stazioni appaltanti per gli affidamenti e acquisti delle scuole, non si compia nei tempi stabiliti.
ORIENTAMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (62 - 63)
La Circolare ha la finalità di fornire una ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.
QUALIFICAZIONE CON RISERVA DELLE PA (63.13)
Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D. lgs. n. 36/2023 - CUC Comunità Colline tra Langa e Monferrato (CF 92041200053).
In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.
L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE - POTERE ANAC PER VALUTARE AMMISSIONE CON RISERVA (63.13)
Richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 D. lgs. n. 36/2023 – Camera Commercio Marche (CF 02789930423)
In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.
L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.
SOSPENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE OTTENUTA E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE DI ASMEL SCARL (63.11)
L’attività di committenza deve essere svolta da una amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore a ciò deputato dalla legge o previsto espressamente dalla legge (vedi art. 30 TUEL, art. 15 L. 241/1990, normativa Consip e soggetti aggregatori), ovvero da una società in house alle quale i soci affidino la funzione di committenza in modo diretto e non mediato da altri soggetti privati. Sul punto, si richiamano i precedenti dell’ANAC, da intendersi qui riportati quali parti integranti della presente, di cui alle delibere nn. 32/2015, 780/2019, 179/2020 e 202/2021, per le quali, anche in accordo con la giurisprudenza amministrativa, la reale connotazione della società ASMEL scarl non le consente di svolgere legittimamente le funzioni di centrale di committenza.
QUALIFICAZIONE CON RISERVA E ISCRIZIONE CON RISERVA: DIFFERENZE (63.13)
In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.
L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio. Alla scadenza di tale periodo la iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e il soggetto richiedente dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.
FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
FAQ SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
QUALIFICAZIONE P.A. CON RISERVA - AMMISSIBILE IN ULTERIORI CASI INDIVIDUATI DALL'AUTORITA' (63.13)
Qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 dell’Ufficio Generale – Centro Responsabilità Amministrativa dell’Aeronautica Militare.
QUALIFICAZIONE P.A. CON RISERVA - AMMISSIBILE IN ULTERIORI CASI INDIVIDUATI DALL'AUTORITA' (63.13)
Qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 delle Stazioni appaltanti della Provincia autonoma di Trento.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PA E MANUALE UTENTE
Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti. (con Manuale sulla Qualificazione Stazione Appaltanti Versione 1.0.0)
Pareri tratti da fonti ufficiali
Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell'art. 62 del Codice deve appaltare lavori di importo inferiore ad Euro 500.000 finanziati con PNRR. Essendo superato il termine del 30.6.2024 di cui all'art. 1 c. 1 del d.l. 32/2019 (come prorogato dal d.l. 215/2023), può eseguire autonomamente la gara o deve ricorrere ad una stazione appaltante qualificata?
Un comune non capoluogo di provincia può esperire in autonomia una gara per lavori sino a 500.000 euro per un progetto finanziato dal PNRR avendo la qualificazione per lavori sino a 5 milioni? O deve necessariamente e obbligatoriamente rivolgersi ad una centrale di committenza?
Il Comune di Cusago ha affidato tempo addietro la gestione delle lampade votive del cimitero ad un OE con contratto di concessione. Il contratto avrà naturale scadenza il 31 dicembre 2023.Il nuovo CCP disciplina le concessioni ( di servizi in questo caso) nel Libro IV parte I e II. In particolare l’art. 187comma 1 prevede che gli Enti concedenti possono mediante procedura negoziata senza bando consultando se esistono, n. 10 OE purché il valore della concessione sia inferiore alla soglia indicata dall’art. 14 comma 1 lettera a). Ora il valore della concessione per la gestione delle luci votive, automazione cancelli, ecc è di gran lunga inferiore atale soglia anche se il contratto fosse esteso per 15/20 anni, data la modestia del cimitero, ma sorge il dubbio sulla applicabilità o meno della delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 che sembrerebbe interdire l’affidamento dei contratti di concessione in modo autonomo e per qualuque importo, da parte di SA non qualificate come il Comune di Cusago. La dove si legge che ai fini dell’affidamento ed esecuzione di contratti di concessione e PPP di qualsiasi importo, le SA devono avere almeno la qualificazione di livello L2. Ora la domanda sorge spontanea. Il Comune di Cusago potrà autonomamente procedere ad affidare la concessione delle lampade votive con un importo forse inferiore ad € 140.000 oppure dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad una SA QUALIFICATA? La domanda principe è la seguente: entro quale soglia il Comune di Cusago (SA non qualificata) potrà agire autonomamente (se puo') per l'affidamento di contratti di concessione? Infine chiedo se per una corretta gestione della concessione è obbligatorio redigere quanto prescritto dall’art. 185comma 1 ponendo a base di gara o di negoziazione un progetto di fattibilità?
Dobbiamo concedere la gestione di un impianto sportivo e l'art.174 co.5 del Codice prevede che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati. Cosa si intende per "stipulati"? Alla sola fase della selezione del concessionario o anche alla firma del contratto? Riteniamo improbabile la seconda soluzione, perché gli enti di piccola dimensione non solo non potrebbero gestire in autonomia i loro impianti sportivi, ma nemmeno affidarli in concessione. Riteniamo inoltre che nel nostro caso si applichi la norma speciale ex d.lgs.38/21, in particolare l'art. 6 dove, al co.3, il termine "affidamenti" sembra riferirsi alla sola fase della gara, per la quale un ente non qualificato deve appoggiarsi a una S.A. qualificata, e non anche alla stipula o firma del contratto, superando la limitazione dell'art. 174. Per le stesse ragioni riteniamo non applicabili le norme del Codice relative al Direttore dell'esecuzione, e che sia sufficiente affidare tale ruolo a una figura interna con esperienza ma senza riguardo alla qualificazione dell'ente.
Il Comune è qualificato quale SA ai sensi del nuovo Codice Appalti D.lgs. 36/2023. Il Comune non è però CUC e quindi non può espletare gara PNRR: corretto?
Alla luce del nuovo sistema di qualificazione previsto dagli artt.62 e ss del D.Lgs.n.36/2023, vista anche la previsione di cui al comma 8 dello stesso articolo che espressamente preconizza la necessità di integrare l'allegato II.4 con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, si formulano i seguenti quesiti relativi alla corretta gestione dell’attività di centralizzazione svolta dalla scrivente Centrale a favore degli enti locali: 1) L’attività di programmazione dell’intervento rientra nelle competenze del singolo Comune non capoluogo aderente alla Centrale anche nell’ipotesi in cui lo stesso non abbia la qualificazione? 2) Il Comune non capoluogo privo di qualificazione quando predispone gli atti di programmazione deve indicare il RUP nominato tra i suoi dipendenti o, in alternativa, procedere ad individuare un suo referente per la programmazione rientrando la nomina del RUP ex art.15 del nuovo Codice esclusivamente tra le competenze della centrale di committenza? Le suddette possibili soluzioni hanno un forte impatto sugli aspetti organizzativi e regolamentari interni delle centrali di committenza (profili di responsabilità, aspetti retributivi e tutele assicurative che ineriscono la figura del RUP e dei suoi collaboratori). 3) Il Comune non capoluogo privo di qualificazione può predisporre e approvare/validare gli atti (esempio capitolato, computo metrico, progetto …) della gara che sarà gestita dalla scrivente centrale o, diversamente li predispone e li trasmette alla centrale di committenza per l’approvazione/validazione?
Per l'affidamento di lavori servizi e forniture a valere sui Fondi PNRR un Comune di piccole dimensioni non qualificato, può avvalersi di una Stazione Appaltante - Ente Pubblico Economico - Qualificato ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 36/2023 (iscritto nell'elenco con disponibilità ad agire a favore di terzi)?
L'Anac, in ordine al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nella prima delle FAQ conseguenti alla nota del 17.05.2023 precisa che: "La qualificazione è necessaria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 62, comma 1, e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del d.lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre “non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”. Dalla lettura della faq sembrerebbe quindi che, nel caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione di Consip S.p.A., quantomeno Convenzioni/Accordi quadro/SDA, la qualificazione non sia necessaria al di sopra degli importi suddetti. Si chiede di conoscere se, a vostro avviso, l'interpretazione è corretta e se, la stessa possa essere estesa anche al sotto soglia qualora si utilizzi il ME.PA.
Dal combinato disposto degli articoli 62, comma 18, 174, comma 5 e degli articoli 3 e 5, comma 5, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023, la progettazione, l’affidamento (inclusa la stipula del contratto) e l’esecuzione dei contratti di concessione e partenariato pubblico-privato di qualsiasi importo possono essere svolti solo da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c), che garantiscano la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Una stazione appaltante non qualificata: - può comunque stipulare il contratto di concessione/PPP a seguito dell'aggiudicazione disposta in nome e per suo conto dalla SUA/CUC qualificata? E, qualora la risposta fosse negativa, la SUA/CUC dovrebbe stipulare un contratto in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata? - può, almeno fino al 31 dicembre 2024 (art. 8, comma 3, dell'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023), eseguire i contratti di concessione/PPP se iscritta all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP? - può considerarsi soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi chi abbia in precedenza gestito contratti di concessione/PPP? E il responsabile dei servizi finanziari di un ente locale?
Le disposizioni di cui all’art. 63 e all'Allegato II.4 del D. Lgs. 36/2023 relative al sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti si applicano anche agli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC? Un Comune non capoluogo qualificato nel livello SF1 o L1 potrà gestire autonomamente gli affidamenti PNRR/PNC senza limiti di importo?