Articolo 46. Concorsi di progettazione.

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all’ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 46 disciplina i concorsi di progettazione. Il comma 1 prevede che ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del capo II della direttiva 2014/24/UE e, per i settori s...

Commento

NOVITA’ • Nel D.lgs. 50/16 vi è un intero capo dedicato ai concorsi di progettazione e di idee. Nel nuovo Codice la disciplina è ridotta ad un unico articolo, in quanto per il resto si rinvia diretta...
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Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - I NOMI DEI CONCORRENTI DEVONO ESSERE CONOSCIBILI PER VERIFICARE L'EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI (46)

ANAC DELIBERA 2023

Tenuto conto del disposto dell'art. 155 del d.lgs. 50/2016 e dell'avviso espresso dall'Autorità in ordine ai profili applicativi della norma, come sopra illustrato, sembra non contrastare con il dato normativo di riferimento, consentire la conoscibilità dei concorrenti da parte dei commissari già nella fase di accettazione dell'incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali da esaminare, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

In tal modo i commissari all'atto dell'accettazione dell'incarico, sarebbero in grado di rendere la dichiarazione in ordine alla insussistenza di una situazione di incompatibilità/conflitti di interessi in maniera compiuta e consapevole, a garanzia dell'imparzialità di giudizio e della trasparenza dell'attività svolta, nel rispetto comunque del principio dell'anonimato sancito dalla disposizione dell'art. 155, comma 4 del Codice.

La regola dell'anonimato dei progetti sarebbe in tal modo comunque rispettata, garantendo l'imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, in quanto in grado di sottrarre l'esame delle proposte progettuali a possibili interferenze connesse alla conoscenza dell'identità dei concorrenti da cui le stesse provengono.

È appena il caso di aggiungere che la soluzione proposta appare in linea anche con le previsioni del nuovo Codice.

Il d.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, secondo le previsioni contenute negli articoli 226 e 229 dello stesso, contempla infatti all'art. 46 la nuova disciplina del concorso di progettazione, ribadendo per i profili in esame quanto già stabilito dall'art. 155, comma 4 del d.lgs. 50/2016, mediante rinvio espresso, contenuto al comma 1, alle direttive appalti e concessioni del 2014.