Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 45 disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche. La relazione illustrativa chiarisce che la finalità della disposizione è quella “di stimolare, attraverso la corretta eroga...

Commento

NOVITA’ • L’articolo prevede che l’80% delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le f...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPLICABILI ALLE SOCIETA' IN HOUSE MA NON AI COMPONENTI DEL CDA (45.2)

ANAC PARERE 2024

Dal tenore letterale della disposizione e dalla ratio della stessa – volta ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica – sembra pertanto esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, oltre che per i dirigenti (come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 45), anche per i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in via generale non assimilabili al personale dipendente dell’ente/società pubblica. Sembra utile osservare al riguardo che la specialità della disciplina dettata in tema di incentivi per funzioni tecniche «con indicazione degli ambiti, delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione, non consente di procedere ad un’interpretazione estensiva e analogica delle norme richiamate, tale da determinarne l’applicazione oltre i casi e le condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento (in termini Corte dei conti delibera n. 10/2021 cit.)» (parere Funz Cons n. 18/2023). In risposta al primo quesito, quindi, anche alla luce della specialità della disciplina in esame, deve ritenersi non consentito il riconoscimento del predetto emolumento al Presidente del CdA di una società in house. Le stesse considerazioni valgono altresì in relazione all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 contenente, per i profili in esame, disciplina analoga a quella dettata dal citato art. 45 del Codice.

INCENTIVI ANCHE AI DIRIGIENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR-PNC (45.4)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2023

Nonostante l'art. 45, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), l'art. 8, CO. 5, del D.L. n. 13/2023 norma speciale prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell'incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/2023; la specialità della norma, infatti, deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani).

In ogni caso, lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale posto che, l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso

Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli

5 incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), quindi alimentando l'apposita parte speciale del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

SOCIETA' IN HOUSE: APPLICABILE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (45.2)

ANAC PARERE 2023

Con il quesito posto si chiede se le società in house siano obbligate a destinare risorse finanziarie per le finalità indicate dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione quindi al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche al personale impegnato nelle attività indicate nell'Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.

Il legislatore ha statuito per dette società, in quanto riconducibili al perimetro allargato dell'amministrazione pubblica, quale longa manus della stessa (nel senso sopra indicato), che per le attività svolte dalle medesime, debba trovare applicazione il Codice dei contratti pubblici, in relazione agli acquisiti di beni e servizi.

Dispone infatti, l'art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016 che "Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 16, comma 7, citato, contemplante la sottoposizione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle società in house, consente di ricondurre le stesse nella definizione di "stazione appaltante" ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'Allegato I.1 del predetto decreto legislativo, infatti, per "stazione appaltante" si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

Si tratta, come è evidente, di una definizione ampia, nella quale vanno ricondotti tutti soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza del d.lgs. 36/2023, incluse le società in house.

Da quanto sopra deriva altresì la diretta applicabilità alle stesse società in house, (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall'art. 45, del d.lgs. 36/2023.

Dispone, infatti, tale norma che <<Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (...)>>. Il comma 2 aggiunge che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato 1.10e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui 2 è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti>>.

Per quanto di interesse ai fini del parere, la disposizione fa espresso riferimento (oltre agli "enti concedenti" anche) alle "stazioni appaltantl', intendendosi per tali, come sopra osservato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house.

Trova pertanto applicazione anche per tali società ("stazioni appaltanti" ai sensi del Codice), l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, ai fini del riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente che abbia svolto le attività elencate nell'Allegato I.1 del Codice.

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - VANNO RICOMPRESI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE (45.4)

MIN ECONOMIA E FINANZE PARERE 2023

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

DECRETO OMNIBUS

NAZIONALE DL 2023

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 26/02/2024 - APPLICAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D LGS 36/2023

In relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che &quot;Gli oneri relativi alle attivit&#xE0; tecniche indicate nell&#x2019;allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l&#x2019;allegato I.10 &#xE8; abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell&#x2019;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualit&#xE0; di allegato al codice.&quot;. Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se &#xE8; sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.&#xD;&#xA;Si chiede inoltre se il 2% che &#xE8; commisurato non agli importi &#x201C;a base di gara&#x201D; ma agli importi &#x201C;a base delle procedure di affidamento&#x201D;, permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l&#x27;art. 133, comma 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#x27;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.


QUESITO del 26/02/2024 - INFORMAZIONI RIGUARDO NUOVA PROCEDURA DI GARA E INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Avrei bisogno di una delucidazione in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.&#xD;&#xA;Nel caso in cui si facesse una nuova gara, con la previsione di aggiornamenti progettuali, gli incentivi tecnici devono essere nuovamente impegnati? Al fine di far comprendere al meglio la nostra casistica, di seguito si espliciter&#xE0; quanto richiesto in oggetto.&#xD;&#xA;Qualche anno fa &#xE8; stata indetta una procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) per un appalto di lavori. In seguito all&#x27;avvio dei lavori, a causa dell&#x27;inadempienza della ditta esecutrice, &#xE8; stato rescisso il contratto, con l&#x27;escussione della fideiussione e la consequenziale fine dei lavori. Grazie a nuovi finanziamenti &#xE8; stato possibile aggiornare il progetto originale e fu indetta una nuova gara con un nuovo Quadro Economico. Come richiesto dalla CUC, la percentuale spettante per le loro funzioni tecniche &#xE8; stata impegnata nuovamente, quindi il pagamento in percentuale previsto nel primo Quadro Economico &#xE8; stato saldato, mentre &#xE8; stata impegnata la percentuale del secondo quadro economico, essendo stata fatta una nuova gara. In merito agli incentivi per funzioni tecniche, i quali prevedono un massimo del 2% come da Codice dei Contratti, nel caso in cui siano stati chiusi i lavori della prima gara, &#xE8; lecito impegnare nuovamente il 2% degli incentivi destinati per funzioni tecniche come da ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, in base al nuovo Quadro Economico?


QUESITO del 11/08/2023 - RICONOSCIMENTO INCENTIVI CENTRALE DI COMMITTENZA

Con riferimento al D.Lgs 50/2016 Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) comma 2 “…Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.” e comma 5 “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, PUO' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte…” nonchè con riferimento al D.Lgs 36/2023 art. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) comma 8. “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.” Si chiede se, nell’ambito della contrattazione e dei rapporti tra centrale di committenza ed enti che si avvalgono della centrale di committenza, in assenza di modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche, i commi sopracitati sono da intendersi come la facoltà degli enti di NON riconoscere alcun incentivo (POSSONO) per le funzioni svolte dai dipendenti della centrale di committenza, anche a seguito di richiesta di riconoscimento da parte di quest’ultima, e quindi la facoltà degli enti che si avvalgono della centrale di committenza di non adeguare in tal senso i rispettivi regolamenti per la corresponsione degli incentivi / convenzioni. Precludendo di fatto la possibilità di riconoscimento degli incentivi ai dipendenti della centrale di committenza, al contrario di quanto riconosciuto per le funzioni svolte dai dipendenti dei singoli enti.


QUESITO del 26/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 45, COMMA 1 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.

<p>La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell&#39;art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le &quot;procedure di affidamento&quot;, quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un&#39;informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d&#39;importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d&#39;incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>


QUESITO del 20/07/2023 - ASSICURAZIONE DIPENDENTI INTERNI - D.LGS. 36/2023

L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generrale del nuovo codice, si chiede: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).


QUESITO del 14/07/2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023 che afferiscono a tali procedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo? Il comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.


QUESITO del 30/06/2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, che così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.


QUESITO del 19/06/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

L’art. 45, c. 4, DLGS 36/2023 esclude di corrispondere gli incentivi ai dirigenti, in analogia a quanto previsto dall’art. 113 DLGS 50/2016. Tuttavia l’art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo. Si chiede di sapere se tale disposizione è applicabile anche in costanza del DL 36/2023. Si ritiene la risposta favorevole perché: a) L’art. 8, c. 5, DL 13/2023 è norma speciale sia per il vigente DLGS 50/2016 che per il DLGS 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi; la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell’applicazione del DLGS 34/2023; b) L’art. 8 dispone come obbligo l’inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR; c) Il DLGS 36/2023 è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo; Il DL 13/2023 è stato convertito dalla L 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al DLGS 36/2023.