Articolo 45. Incentivi alle funzioni tecniche.

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l’ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;

b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; lettera modificata dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2. comma modificato dal D.lgs. 209/2024 in vigore dal 31.12.2024



EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 45 disciplina gli incentivi per le funzioni tecniche. La relazione illustrativa chiarisce che la finalità della disposizione è quella “di stimolare, attraverso la corretta eroga...

Commento

NOVITA’ • L’articolo prevede che l’80% delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le f...
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Giurisprudenza e Prassi

REGOLAMENTO PER LA RIPARTRIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - PUO' ESSERE ADOTTATO EX POST

ANAC PARERE 2024

La propedeuticità del Regolamento ai fini del perfezionamento del diritto all'incentivo, non impedisce che lo stesso possa disporre la ripartizione degli incentivi anche prima dell'adozione del regolamento medesimo, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera.

Pertanto, ove una amministrazione <<abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Trova in tali ipotesi applicazione, in virtù del principio di elaborazione giurisprudenziale, tempus regit actionem, la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo, con conseguente inapplicabilità dello jus superveniens. (...)>> (delibera n. 74/2022-AG2/2022).

Sussiste quindi la possibilità per i Regolamenti in materia di incentivo per funzioni tecniche, di disciplinare anche la ripartizione di tale emolumento in relazione alle attività svolte dal personale prima dell'adozione del predetto Regolamento, nei termini in precedenza indicati.

FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 500.000 - NON SI DEVE STIPULARE LA POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DEL RUP (45 - II.14)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2024

Ora il dubbio posto dall'amministrazione istante pare trarre origine proprio dall'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, che apporta delle modifiche al sistema degli incentivi.

Attualmente l'art. 45, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023 prevede che tale sistema si applichi "anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione".

Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, infatti, "per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP".

La nomina di un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP è riservata alle ipotesi di servizi e forniture "di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni", espressamente individuate nell'art. 32 dell'allegato II.14, intitolato significativamente "Servizi e forniture di particolare importanza".

La disposizione in parola, al comma 2, testualmente prevede che "Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento" e "in via di prima applicazione" individua come tali i seguenti servizi: "a) servizi di telecomunicazione; b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari; c) servizi informatici e affini; d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; e) servizi di consulenza gestionale e affini; f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari.

Il successivo comma 3 invece conferma che "sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro".

Da quanto sopra, per rispondere al primo quesito, il Collegio trae la conclusione che, per le forniture di importo inferiore a : 500.000,00, il problema non si ponga, in quanto la nomina del direttore di esecuzione diverso dal RUP è prevista solo per importi superiori ai 500.000 euro. Tale soluzione è sostenuta anche dalla Sezione regionale campana della Corte dei conti che, con il parere n. 191/2023, ha recentemente chiarito che "rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in 500.000,00.

In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio juris et de jure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria".

Al contrario, allorquando l'appalto abbia ad oggetto servizi, e gli stessi siano di particolare complessità alla luce del disposto dell'articolo 32 dell'allegato II.14 al codice dei contratti pubblici, il comune sarà onerato della stipulazione della polizza assicurativa per il rischio di azioni di responsabilità civile verso i terzi (ma non per responsabilità amministrativa e contabile) anche a favore di RUP e direttori di esecuzione per importi al di sotto del mezzo milione di euro.

Sotto diverso e complementare profilo, è doveroso osservare che la soglia di euro 500.000, nelle fonti normative rilevanti ai fini del quesito, risulta anche prevista quale massimale minimo assicurato con le polizze assicurative previste, dagli artt. 37 e 43 dell'allegato I.7 al codice dei contratti, per i soggetti incaricati della verifica di progettazione, che è una fase -a tutta evidenza- dei lavori più che dei servizi e delle forniture.

Tuttavia il comma 1 dell'articolo 45 del D. Lgs n. 36/2023 riferisce gli "oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10" come "a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti", e pertanto, a parere del Collegio, nulla osta a che le polizze assicurative relative ai rischi connessi alle attività tecniche previste nell'allegato I.10 riguardino anche le attività contrattuali in materia di servizi al di sotto dei 500.000 euro; per le forniture al di sotto di tale soglia, invece, la normativa esclude la particolare complessità e quindi la nomina di un direttore di esecuzione.

INCENTIVI TECNICI - LA NORMATIVA VALE ANCHE PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' IN HOUSE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2024

Come ha già avuto modo di chiarire questa Sezione (deliberazione n. 96/2022/PAR del 15 giugno 2022) , la ratio sottostante alla misura degli incentivi tecnici è da individuarsi nella specifica finalità di valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione, incaricate di svolgere prestazioni altamente qualificate che, ove fossero affidate invece a soggetti esterni, sarebbero da considerare prestazioni libero-professionali, con conseguente incremento dei costi in termini di incarichi e consulenze a valere sul bilancio dell’ente pubblico (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 6/2018/QMIG, SRC Lazio, deliberazione n. 60/2020/PAR; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2021/QMIG).

Tale finalità è stata confermata dall’evoluzione normativa dell’istituto, che ha spostato l’ambito applicativo dell’incentivo dalla progettazione alla programmazione e realizzazione degli investimenti, ed ha integrato l’obiettivo premiale nel percorso di razionalizzazione della spesa, da realizzare innanzitutto evitando l’aggravio di oneri dovuto al mancato rispetto di tempi e costi secondo quanto programmato e/o all’esecuzione non conforme agli standard qualitativi concordati.

Fatta questa necessaria premessa, va ricordato che l’art. 16 del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), al comma 1, stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelli prescritti da norme di legge e che l’affidamento stesso avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata. La giurisprudenza ha dunque precisato che la società in house costituisce una longa manus dell’Amministrazione, non sussistendo un vero e proprio rapporto di alterità tra la stessa e l’amministrazione pubblica.

Da quanto sopra deriva l’applicabilità alle stesse società in house della disciplina in tema di funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): in altri termini, la disciplina in materia di funzioni tecniche è applicabile alle società in house in quanto esse stesse sono considerate pubbliche amministrazioni.



INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - NON SI POSSONO RICONOSCERE PER AFFIDAMENTI IN HOUSE (45)

ANAC PARERE 2024

Conformemente a quanto previsto dall'art. 7, pertanto, il modello "in house providing" si caratterizza per la mancanza di una concreta terzietà ed estraneità del soggetto affidatario dell'attività rispetto alla pubblica amministrazione affidante, con la conseguenza che, diversamente da quanto si verifica nel caso dell'esternalizzazione, manca una reale relazione intersoggettiva per cui, nella sostanza, è come se il bene o il servizio fosse prodotto da un organo interno dell'amministrazione controllante: proprio tale circostanza fonda la natura peculiare della disciplina in materia di affidamento diretto alle società in house.

Da tali premesse emerge che sebbene la previsione dell'art. 45 sia riferita alle "procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture" quindi dotata di maggiore portata applicativa rispetto all'art. 113 del previgente d.lgs 50/2016 che circoscriveva la corresponsione di incentivi solo in caso di "gara" (cfr. parere Funz. Consultiva 54/2023) per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi de quibus, stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house.

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE – DETERMINAZIONE ANNUA

ANAC PARERE 2024

Art. 45 del d.lgs. 36/2023 - responsabile unico di progetto - incentivo per funzioni tecniche – determinazione annua - richiesta di parere.

UPREC-CONS-0043-2024-FC

FUNZ CONS 20/2024

In risposta al quesito posto, riferito ad un tecnico che ha svolto attività incentivabile in due amministrazioni pubbliche, non può che rinviarsi all’espressa previsione sopra

richiamata, la quale dispone che tale emolumento complessivamente maturato nell’anno di competenza, “anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni”, non deve superare il trattamento economico lordo annuo percepito dal dipendente interessato. Resta ferma, inoltre, la necessità per la stessa Amministrazione di dotarsi di un atto a valenza generale, al fine di definire i criteri per il riparto dell’incentivo per funzioni tecniche tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10 cui rinvia l’art. 45 del Codice

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPLICABILI ALLE SOCIETA' IN HOUSE MA NON AI COMPONENTI DEL CDA (45.2)

ANAC PARERE 2024

Dal tenore letterale della disposizione e dalla ratio della stessa – volta ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiale per l’espletamento di servizi propri dell’ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica – sembra pertanto esclusa la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, oltre che per i dirigenti (come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 45), anche per i componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in via generale non assimilabili al personale dipendente dell’ente/società pubblica. Sembra utile osservare al riguardo che la specialità della disciplina dettata in tema di incentivi per funzioni tecniche «con indicazione degli ambiti, delle modalità di finanziamento e delle relative procedure di quantificazione, non consente di procedere ad un’interpretazione estensiva e analogica delle norme richiamate, tale da determinarne l’applicazione oltre i casi e le condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento (in termini Corte dei conti delibera n. 10/2021 cit.)» (parere Funz Cons n. 18/2023). In risposta al primo quesito, quindi, anche alla luce della specialità della disciplina in esame, deve ritenersi non consentito il riconoscimento del predetto emolumento al Presidente del CdA di una società in house. Le stesse considerazioni valgono altresì in relazione all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 contenente, per i profili in esame, disciplina analoga a quella dettata dal citato art. 45 del Codice.

INCENTIVI ANCHE AI DIRIGIENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PNRR-PNC (45.4)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2023

Nonostante l'art. 45, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023 escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), l'art. 8, CO. 5, del D.L. n. 13/2023 norma speciale prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti, tra i destinatari dell'incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. n. 36/2023; la specialità della norma, infatti, deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un'ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell'applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al D.Lgs. n. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, del D.L. n. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, del D.lgs. 36/2023 che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani).

In ogni caso, lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la intentio legis volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente istante dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici stessi che, previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale posto che, l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del comma 4 dell'articolo 1 dello stesso

Codice dei contratti pubblici che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva andranno poi ripresi e dettagliati in un'appendice al Regolamento sugli

5 incentivi tecnici (come originariamente previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), quindi alimentando l'apposita parte speciale del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

SOCIETA' IN HOUSE: APPLICABILE LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (45.2)

ANAC PARERE 2023

Con il quesito posto si chiede se le società in house siano obbligate a destinare risorse finanziarie per le finalità indicate dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione quindi al riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche al personale impegnato nelle attività indicate nell'Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.

Il legislatore ha statuito per dette società, in quanto riconducibili al perimetro allargato dell'amministrazione pubblica, quale longa manus della stessa (nel senso sopra indicato), che per le attività svolte dalle medesime, debba trovare applicazione il Codice dei contratti pubblici, in relazione agli acquisiti di beni e servizi.

Dispone infatti, l'art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016 che "Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 16, comma 7, citato, contemplante la sottoposizione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, delle società in house, consente di ricondurre le stesse nella definizione di "stazione appaltante" ai fini dell'applicabilità del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'Allegato I.1 del predetto decreto legislativo, infatti, per "stazione appaltante" si intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

Si tratta, come è evidente, di una definizione ampia, nella quale vanno ricondotti tutti soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza del d.lgs. 36/2023, incluse le società in house.

Da quanto sopra deriva altresì la diretta applicabilità alle stesse società in house, (anche) della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall'art. 45, del d.lgs. 36/2023.

Dispone, infatti, tale norma che <<Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. (...)>>. Il comma 2 aggiunge che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato 1.10e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui 2 è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti>>.

Per quanto di interesse ai fini del parere, la disposizione fa espresso riferimento (oltre agli "enti concedenti" anche) alle "stazioni appaltantl', intendendosi per tali, come sopra osservato, qualsiasi soggetto, pubblico o privato tenuto al rispetto del Codice, incluse quindi le società in house.

Trova pertanto applicazione anche per tali società ("stazioni appaltanti" ai sensi del Codice), l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, ai fini del riconoscimento dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dipendente che abbia svolto le attività elencate nell'Allegato I.1 del Codice.

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - VANNO RICOMPRESI NEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE (45.4)

MIN ECONOMIA E FINANZE PARERE 2023

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

DECRETO OMNIBUS

NAZIONALE DL 2023

Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici. (23G00119)

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 01/10/2024 - INCENTIVI AI DIRIGENTI PER APPALTI PNRR

L'art. 8, comma 5 del D. Lgs. 13/2023, ha scontato una serie di modifiche normative. In sede di conversione, la previsione normativa .."per i dirigenti degli Enti Locali" è stata modificata in ".. per i Dirigenti degli Enti Locali e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario". Non ultima la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 19/2024 convertito dalla L. 29 aprile 2024, n.56 che dopo le parole: "per gli anni dal 2023 al 2026" inserisce "le regioni". Con parere MIT n. 2059/2023 è stato chiarito che la disposizione di cui all'art. 8comma 5 del D. lgs. 13/2023 convertito con L.41/2023 comporta la possibilità di erogare anche ai Dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per progetti PNRR/PNC limitatamente al periodo 2023-2026, purchè i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto all'art. 113 del D. Lgs 50/2016. Con parere MIT n. 2436/2024 si conferma che "la deroga posta dall'art. 8, comma 5, del D. L. 13/2023, relativamente al limite all'ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, fa riferimento al personale anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165". Si chiede conferma in merito all'applicazione dell'art. 8 comma 5, agli Enti di cui alle pubbliche amministrazioni di cui al su citato art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 06/12/2024 - POSSIBILITA' DI EROGAZIONE INCENTIVI IN CASO DI OPZIONI

L'art. 45 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso di gare di appalto che prevedono: 1) proroga ex art. 120 co. 10 del Codice; 2) rinnovo ex art. 14 co. 4 del Codice; 3) modifica programmata ex art. 120 co. 1 lett. a) del Codice; 4) ripetizione di lavori/servizi analoghi ex art. 76 co. 6 del Codice; 5) quinto d'obbligo ex art. 120 co. 9 del Codice, oltre all'incentivo ex art. 45 del Codice, previsto per la parte certa dell'appalto, può essere erogato un ulteriore incentivo in caso di attivazione di una qualsiasi delle predette opzioni?


QUESITO del 29/10/2024 - INCREMENTO 15% PER APPALTI CON PROCEDURA BIM

In riferimento al: il comma 4 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 prevede che: [...] L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. [...] Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. [...] Quesito: Considerato che il comma sopra richiamato si riferisce agli appalto con progetto BIM. Ora l'obbligo di redigere la procedura BIM è vigente per gli appalti di lavori superiore a € 5.538.000,00. Essendo che attualmente nel 2024 l'Amministrazione ha eseguito un appalto di un lavoro pubblico con procedura BIM per un lavoro di importo di Euro 18.500.000,00, gli altri appalti al di sotto della soglia non sono stati eseguiti con procedura BIM poiché non obbligatori. Chiediamo se è corretto dare la possibilità di incrementare del 15% il limite del reddito solo per la parte dell'incentivo funzioni tecniche del lavoro sopracitato effettuato nel 2024 e con procedure BIM?


QUESITO del 29/10/2024 - INCREMENTO DEL 15 PER CENTO DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO COMPLESSIVO.

Il comma 4 dell'art. 45 prevede, tra l'altro, che "..... l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. ......" e che ".... Pe le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento." Si chiede se per "metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto" si intende la gestione delle procedure di gara effettuate attraverso Piattaforme di approvvigionamento digitale.


QUESITO del 29/10/2024 - DETERMINAZIONE IMPORTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Le risorse finanziarie da destinare ai dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice e del relativo all. I.10, devono essere determinate sull'importo dei lavori, forniture e servizi posto a base delle procedure di affidamento comprensivo delle eventuali opzioni previste negli atti di gara, analogamente a quanto accade per la determinazione del valore globale del contratto, dell'importo garantito dalla cauzione provvisoria e del contributo di gara dovuto all'ANAC o deve essere determinato sull'importo posto a base delle procedure di affidamento al netto delle eventuali opzioni?


QUESITO del 26/09/2024 - D.LGS. 36/2023, ART. 45 - I LAVORI SONO INCENTIVABILI A PRESCINDERE DALLA NOMINA DELL'UFFICIO DIREZIONE LAVORI?

L'art. 114 comma 1 del nuovo Codice indica che, la fase d'esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, ai sensi del successivo comma 2, prima dell'avvio delle procedure d'affidamento, nomina un direttore dei lavori (DL). Quest'ultimo può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato II.9. Tutto ciò premesso si chiede se, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, possano essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e quindi dal fatto che sia costituito o meno l'ufficio di direzione lavori. In altre parole, per lavori non eccessivamente complessi, per controllare l'esecuzione dei quali il RUP decide che sia sufficiente nominare il solo DL, può la Stazione Appaltante (SA) erogare gli incentivi in parola? Ad avviso della scrivente SA la norma, per quanto concerne i lavori, non pone restrizioni analoghe ai servizi e forniture che possono essere incentivabili soltanto qualora di particolare importanza (cfr. parere n. 2721). Si chiede un chiarimento a riguardo.


QUESITO del 26/09/2024 - TRATTAMENTO IRAP SU INCENTIVI TECNICI

L'art. 45 c.3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che "Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione". Non comprende formalmente l'IRAP che è un onere posto ad esclusivo carico dell'amministrazione, tenuta al versamento del tributo. In assenza di indirizzo unitario, gli Enti procedendo nei seguenti modi alternativi: A)Accantonamento somme a titolo di IRAP a carico dell'Ente aggiuntivo rispetto allo stanziamento del 2% (art. 45 c.2); B)L'Irap viene compresa nello stanziamento complessivo del 2% gravando direttamente sulla quota dell'80% (art. 45 c.3); C)Per contemperare l'equilibrio finanziario ed evitare di imputare l'Irap direttamente a carico del dipendente, gli Enti, in linea con la Cassazione (Cass. civ. sez. lavoro ord. 13/08/2019 n.21398), quantificano e creano una riserva indisponibile a titolo di Irap che grava direttamente sulla quota del 20% (art. 45 c.5) e successivamente procedono alla ripartizione dell'incentivo (quota 80% - art. 45 c.3) ai dipendenti interessati al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si richiede quale sia la modalità corretta da applicare tra quelle suindicate A, B e C.


QUESITO del 26/09/2024 - MANSIONI INCENTIVABILI PER I LAVORI PUBBLICI

Considerando che l'incentivo per Funzioni Tecniche, di cui all'art.45 del D.lgs. 36/23, è corrisposto per le sole ATTIVITA' TECNICHE elencate nell'allegato I.10, si chiede se, per i lavori pubblici, le mansioni incentivabili debbano avere una spiccata connotazione tecnica visto il tenore letterale della norma riguardante appunto le sole attività tecniche con esclusione, quindi, delle attività prettamente amministrative. Questo anche per quelle attività di collaborazione al RUP svolte, con alto grado di autonomia ed assunzione diretta di responsabilità, dai soli Responsabili ed Addetti alla Gestione tecnico-Amministrativa dell'intervento. Ciò escluderebbe, dall'incentivazione, le attività meramente amministrative anche in considerazione delle finalità della norma esplicitate nella relazione di accompagnamento al Codice.


QUESITO del 26/09/2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DI UN ACCORDO QUADRO

Nell'ambito del servizio di assistenza specialista all'autonomia e alla comunicazione, nel giugno 2023 è stata indetta una gara mediante l'istituto dell'accordo quadro per un massimo di due annualità e per un importo complessivo di € 585000,00 oltre Iva. A seguito di aggiudicazione, l'importo a base d'asta si è ridotto a e 580.320,00, oltre Iva per effetto del ribasso proposto dall'o.e. Per il primo anno si è provveduto alla stipula del I contratto attuativo per l'importo di € 290.160,00, oltre Iva al 5%. La normativa in tema di incentivi nell'ambito di servizi e forniture stabilisce che gli incentivi sono riconosciuti al gruppo di lavoro solo nell'ipotesi in cui l'importo a base di gara sia superiore a € 500.000,00 con la conseguente previsione della figura del DEC. Ciò posto, per il caso sopra descritto, al fine di determinare il riconoscimento o meno degli incentivi al gruppo di lavoro bisogna tener conto dell'importo complessivo a base di gara o dell'importo previsto del singolo contratto attuativo? Nel primo caso sarebbe legittima la nomina di gruppo di lavoro, comprensiva di DEC, e conseguente impegno di spesa per gli incentivi; nel secondo caso, invece, non vi sarebbe la necessità di nominare il DEC e di conseguenza, trattandosi di un contratto nell'ambito di servizio di importo inferiore a e 500.000,00 non sarebbe legittimo il riconoscimento dell'incentivo.


QUESITO del 26/09/2024 - APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER APPALTI RIFERITI AL REGIME TRANSITORIO ART. 226 DEL D. LGS 36/23

Premesso che: dal 01.07.23 è entrato in vigore il D. Lgs 36/23; il D. Lgs 50/16 è abrogato dal 01.07.23; e decorrere da tale data, le disposizioni di tale testo normativo continuano ad applicarsi esclusivamente ai "procedimenti in corso" (art.226 del 36/23) che sono: a. le procedure e i contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi e avvisi le procedure e i contratti in base ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ciò posto, dovendo procedere alla corresponsione degli incentivi maturati dai dipendenti riferiti alla conclusione di "procedimenti in corso", connessi anche ad opere PNRR/PNC, in applicazione dei predetti disposti normativi e in base del principio del "tempus regit actum", si chiede parere in merito al seguente quesito: in caso di "procedimenti in corso" alla data di assunzione di efficacia del D. Lgs 36/23, ed in particolare per le connesse funzioni tecniche di cui all'art. 113 c.2 già svolte o in corso di svolgimento al 01.07.23 -i cui oneri sono già a carico dei relativi quadri economici- può continuare a trovare applicazione il Regolamento a suo tempo adottato dall'ente in costanza del D. Lgs 50/16, con conseguente possibilità di procedere alla liquidazione in questo momento dei predetti emolumenti?


QUESITO del 26/09/2024 - REQUISITI PROFESSIONALI - LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Si chiede se un dipendente di ruolo con qualifica non dirigenziale munito di laurea in scienze biologiche e abilitato alla professione di biologo, munito di competenze adeguate all'incarico da svolgere, possa legittimamente ricoprire ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023 l'incarico di RUP per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, posto che le precedenti linee guida ANAC in materia (relative al previgente ordinamento) pur includendo il diploma di laurea in scienze naturali non includevano la laurea in scienze biologiche tra quelle considerate idonee alla funzione.


QUESITO del 26/09/2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SOMME URGENZA EX DL 61/2023

Il DL 1 giugno 2023, n. 61 (convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100) ha previsto all'art. 19 che in caso di somma urgenza relativa all'immediata esecuzione di lavori necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge, le disposizioni di cui all'art. 140 del d.lgs. 36/2023, in deroga all'articolo 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si chiede, pertanto, se per le procedure di somma urgenza, necessarie a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, affidate dal 1° giugno 2023 al 30 giugno 2023, ai sensi del richiamato art. 140 del d.lgs. 36/2023 per effetto dell'art. 19 del DL 61/2023, la liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche debba essere fatta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 o debba essere applicata la disciplina previgente.


QUESITO del 26/09/2024 - RICHIESTA CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ART. 45 COMMA 7 D.LGS 36/23 - 20 DEL 2% - SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo nell'ambito della sua consueta attività contrattualistica di appalti pubblici chiede se l'art. 45 comma 7 del D.LGS. 36/2023 nella parte in cui consente che una parte del 20% del 2% dell'importo dei lavori sia "in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche" debba essere interpretata nel senso che questa quota di incentivi tecnici possa essere impegnata nel relativo quadro economico dell'intervento: 1- esclusivamente per sostenere spese di formazione intese nel senso stretto del termine (costi di corsi di formazione tout court) 2- anche i costi connessi al corso di formazione (quali le spese di viaggio e vitto/alloggio, alla stregua di quanto già avviene per i corsi di formazione del personale specificatamente autorizzati dall'ente di appartenenza.


QUESITO del 26/09/2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

In riferimento all'art. 45 d.lgs. 36/2023 si richiede di conoscere se un regolamento/linea guida interna possa stabilire di incentivare : 1) gli affidamenti diretti - intesi come tipologie di procedure ai sensi del'art. 50, comma 1, lett. b) - di lavori , servizi e forniture ; 2) gli affidamenti come descritti al punto 1)a prescindere dall'importo dell'affidamento e quindi anche quelli di importo inferiore a euro 5000; 3) le adesioni alle convenzioni Consip/Accordi Quadro. Si richiede inoltre di conoscere come procedere per gli incentivi che non sono stati erogati al personale per mancanza di un regolamento/linea guida adottato dalla pubblica amministrazione con l'entrata in vigore sia del d.lgs. 50/2016 che 36/2023.


QUESITO del 18/07/2024 - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 D. LGS. 36/2023

Gli incentivi alle funzioni tecniche possono essere riconosciuti al personale tecnico di una pubblica amministrazione che esegue i lavori in amministrazione diretta per le attività di RUP, Programmazione, Direzione Lavori, ecc. anche in assenza di affidamento dell'esecuzione lavori ad operatore economico? Quale è la discriminante tra le attività di RUP, Programmazione, Direzione Lavori, ecc. svolte da personale tecnico di una pubblica amministrazione che esegue i lavori in amministrazione diretta e le stesse attività svolte da personale tecnico di amministrazione che affida ad operatore economico l'esecuzione lavori, avvalendosi magari a SUA?


QUESITO del 18/07/2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE DIRIGENZIALE

L'art.225 co. 8 del dlgs 36/23 prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici,anche suddivisi in lotti,finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC,nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea si applicano,tra l'altro,le disposizioni di cui al dl 13/23. In particolare,l'art.8 co.5 del dl 13/23(convertito con modificazioni dalla L4/2023 e modificato dall'art.8 co 1 del dl 19/24 attualmente in sede di conversione) stabilisce che anche le regioni,per gli anni dal 2023 al 2026,prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare,relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti. Premesso quanto innanzi,si chiede di conoscere se l'incentivo per funzioni tecniche possa essere riconosciuto al personale dirigenziale con riferimento ai contratti cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE(FESR FSE+21-27). In proposito è appena il caso di rappresentare che:1)l'art. 225 del dlgs 36/23 opera un rinvio tout court al dl 13/23(il citato richiamo,quindi,riguarderebbe l'intera disciplina di cui al dl 13/2023,ivi compreso l'art. 8 co 5);2)non si rinviene alcun divieto alla erogazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice a riguardo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVI

La scrivente Agenzia deve aggiudicare, attraverso due distinte procedure di appalto: 1. i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di lavori/opere idrauliche, 2. l’appalto dei lavori/opere idrauliche. Per i due appalti è prevista, rispettivamente, la figura del DEC o del DL. Il QE del progetto relativo all’intera opera comprende, sotto voci distinte, sia l’importo a base di gara della progettazione, sia l’importo a base di gara dei lavori. Si chiede: • se per i entrambi gli appalti siano riconoscibili gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 del Dlgs. N. 36/2023; • se la percentuale massima degli incentivi per i servizi di ingegneria e architettura è pari al 2% dell’importo a base di gara per detti servizi; • se la percentuale massima degli incentivi per i lavori è pari al 2% dell’importo a base di gara per i lavori; • oppure se la sommatoria degli incentivi per i servizi di ingegneria ed architettura e di quelli per i lavori NON debba essere complessivamente superiore al 2% dell’importo a base di gara dei lavori.


QUESITO del 21/06/2024 - COPERTURE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

1. Coperture assicurative per il personale degli enti locali alla luce delle previsioni del CCNL vigente. L'art. 58, comma 6 del CCNL Funzioni Locali (novembre 2022) prevede che: "Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno." Primo quesito: Il previgente CCNL escludeva espressamente la copertura nei casi di danni cagionati dal personale con dolo o colpa grave, laddove tale esclusione non è riprodotta nel nuovo CCNL. Eccettuati i casi di dolo (da escludere in ogni caso), la mancata conferma di esclusione nel nuovo CNNL renderebbe possibile una copertura con premio a carico dell'ente per i danni cagionati dal personale con colpa grave? Ed in caso di risposta positiva, tale eventualità non confliggerebbe con il portato dell’art. 3 comma 59 della legge finanziaria 2008, che dovrebbe essere stata abrogata, nonché con l’univoco orientamento in tal senso della magistratura contabile? Secondo quesito: il comma 8, ultimo periodo, dell'art. 58 prevede che "Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale." Ciò premesso, se l’Ente ha già contratto una polizza di RC Patrimoniale, a copertura dei danni riconducibili all’operato del proprio personale (colpa lieve), cosa si intende per “aumento dei massimali” e “estensione area di rischio”? Tali previsioni non sarebbero ancora una volta in conflitto con le diverse pronunce della giustizia amministrativa al riguardo? (ex multis: C.Conti sez. Emilia Romagna n. 3/2009)? 2. Coperture assicurative per i pubblici dipendenti alla luce del nuovo Codice dei contratti Primo quesito: L'art. 2 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale". Ciò premesso, qual è la differenza tra la copertura prescritta da questa norma e quella di cui alla usuale polizza di RC patrimoniale dell’Ente (colpa lieve) che riguarda tutti i danni patrimoniali e quindi anche quelli connessi a gare e contratti, riconducibile all'Ente per fatto del proprio personale (nessuno escluso)? Anche in questo caso si rende necessario chiarire senza margine di dubbio se le coperture in argomento possano/debbano essere estese anche ai danni per la c.d. “colpa grave” (secondo quesito del punto precedente) Secondo quesito: L'art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ". Con parere n. 2163/2023, l'ufficio di supporto giuridico del MIT ha chiarito che le figure per i quali sussiste l'obbligo di assicurazione sancito dalla predetta norma sono tutte quelle che svolgono le attività indicate nell’allegato «I.10» per cui è consentita l’erogazione dell’incentivo, e cioè le seguenti: - programmazione della spesa per investimenti; - responsabile unico del progetto; - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento) - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; - redazione del progetto esecutivo; - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; - verifica del progetto ai fini della sua validazione; - predisposizione dei documenti di gara; - direzione dei lavori; - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; - direzione dell’esecuzione; - collaboratori del direttore dell’esecuzione - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - collaudo tecnico-amministrativo; - regolare esecuzione; - verifica di conformità; - collaudo statico (ove necessario). Ciò premesso, se l’Ente è dotato di specifica polizza di RC Patrimoniale che copre la responsabilità dell’Ente per fatto riconducibile al personale (senza esclusione alcuna) di cui si avvale nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’obbligo di cui all'art. 45, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, si intende assolto? Al riguardo si ricorda che le polizze normalmente adottate dalla PA prevedono una specifica sezione dedicata alla figura dei c.d. “dipendenti tecnici” (progettisti, verificatori di progetto, etc.) e, ove necessario, prevedono la possibilità di emettere specifici certificati assicurativi per le garanzie di cui alla ex Legge Merloni, caso per caso.


QUESITO del 21/06/2024 - RICHIESTA PARERE - FUNZIONI INCENTIVABILI EX ART. 45 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36

La scrivente S.A. formula il seguente quesito: Premesso che: x appalti di servizi e forniture l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le funzioni tecniche siano incentivabili solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto - x gli appalti relativi a servizi o forniture di particolare rilevanza l'art. 32 c. 2 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 prevede che venga necessariamente nominato il DEC - la nomina del DEC può avvenire solo una volta aggiudicata la procedura di gara, momento in cui è noto il nome dell'OE contraente e il DEC è quindi in grado di dichiarare la propria assenza di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicatario QUESITO Nel caso in cui vada deserta una procedura di gara indetta x un appalto di servizi/forniture in cui è prevista obbligatoriamente la nomina del DEC, essendo un contratto rientrante tra quelli di particolare importanza di cui all'art. 32 c. 2 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, ma il DEC non è stato nominato non essendo pervenute offerte, si chiede se siano incentivabili le funzioni tecniche, tra quelle specificate nell'All. I.10 al D.Lgs. n 36/2023 effettivamente svolte dai dipendenti fino alla scadenza del termine x la presentazione delle offerte, ossia attività di: - programmazione spesa x investimenti - RUP e collaboratori RUP (responsabili e addetti)limitatamente alla fase di affidamento fino alla scadenza del termine presentazione offerte - predisposizione documenti di gara


QUESITO del 21/06/2024 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE ED INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Visto il Vs. parere n.2329 del 26/02/2024 in cui si conferma che la copertura assicurativa per i dipendenti che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico delle "stazioni appaltanti e gli enti concedenti" e ricomprendono anche i danni per colpa grave. Visto il Vs. parere n.2163 del 20/07/2023 in cui si afferma che le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono solo quelle indicate al comma 2 dell'art.45 per le sole attività puntualmente elencate nell'allegato I.10 del Codice. Si chiede se le attività da assicurare, di cui all'allegato I.10 del Codice, siano anche quelle deputate a ricevere l'incentivazione visto che le uniche somme utilizzabili per l'assicurazione obbligatoria sono quelle derivanti dalle risorse finanziarie destinate all'incentivazione per le funzioni tecniche. Questo considerato che esiste nella normativa definita dal codice una stretta correlazione fra attività incentivabili e obbligo di assicurazione a carico delle stazioni appaltanti.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE

Premesso che in materia di progettazione di servizi e forniture l'art. 45 comma 12 del D.lgs 36/2023 stabilisce che la stessa è predisposta in un unico livello dalle Stazioni Appaltanti "mediante propri dipendenti in servizio", si chiede di conoscere se, ai fini dell'adozione dei criteri per l'erogazione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs 36/2023, sia possibile prevedere per le attività di progettazione di servizi e forniture una quota incentivante in favore del personale interessato alla progettazione, attesa la tassatività dell'elenco delle attività incentivabili di cui all'allegato I.10, in cui non compare tale specifica voce.


QUESITO del 21/06/2024 - STANZIAMENTO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.

In riferimento alla misura del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture - come disciplinato dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 -, la scrivente Stazione Appaltante chiede se detto calcolo si riferisce all'importo posto alla base della procedura di gara oppure all'importo affidato e/o aggiudicato.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVIBILITÀ DI SERVIZI E FORNITURE - NOMINA DEC

L'art.45, comma 2, del D.gs 36/2023 prevede, tra l'altro, che: " Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione." Si chiede se, ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, la nomina del DEC, nei casi previsti dall'all.1.2, art.8( compiti specifici del Rup per la fase di esecuzione), sia condizione necessaria e sufficiente; in alternativa, si chiede se si debba considerare quale ulteriore presupposto applicativo del sistema incentivante "la particolare importanza dell'affidamento" (all.2.14, art.32, cui rinvia l'art.114 del Codice, al fine di individuare "i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup".). In ultimo, si chiede se debba ricorrere, oltre ai requisiti di cui sopra, anche una certificazione di complessità (art.32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio, in particolare per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € ( c.d. affidamenti di modico valore)


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVIBILITÀ DI SERVIZI E FORNITURE - NOMINA DEC- COMPLESSITÀ DELLE FORNITURE

L'art. 32, comma 3, All. II.14, prevede che "Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 €"; si chiede se, ai fini dell'incentivabilità delle forniture, l'importo superiore ai 500.000 € sia condizione necessaria e sufficiente oppure se la locuzione "Ferma restando" intenda che debba ricorrere anche una delle fattispecie di cui al co. 2 o, ancora, la certificazione di complessità da parte del Dirigente/responsabile del servizio. La Corte dei conti nel parere sez. reg. Campania n.91/2023/PAR sottolinea come già nelle Linee Guida Anac n.3 il parametro numerico poteva comunque rappresentare criterio di orientamento. Con riguardo alla disciplina del nuovo codice, il medesimo parere prosegue nel senso di considerare quale presupposto applicativo del sistema incentivante che consente di derogare in via eccezionale al principio di omnicomprensività della retribuzione, la particolare importanza dell'affidamento, per qualità e importo delle prestazioni da cui discende la nomina del Dec come figura distinta dal Rup. In particolare per i servizi si prescinderebbe dall'importo contrattuale e rileverebbe il profilo qualitativo fondato sui criteri oggettivi della particolare importanza enucleati dall'art.32, co. 2 dell'All.2.14; per le forniture rileverebbe il profilo quantitativo fondato sull'importo delle prestazioni qualificabili di particola importanza se superiori a 500.000 €


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVO - ADESIONE A CONVENZIONI QUADRO/ACCORDI QUADRO CONSIP SPA

Nel caso di adesione a Convenzioni quadro o Accordi quadro di Consip Spa, regolate dal D. lgs 50/2016 poichè bandite e contrattualizzate dalla centrale di committenza in vigenza del predetto codice, si chiede di conoscere se sia possibile corrispondere un incentivo per Rup, Dec e per altre funzioni tecniche della scrivente Stazione appaltante, come previste dall'All.I.10 al D. lgs n. 36/2023. Ciò tenuto conto che nel Regolamento Inps avente ad oggetto la ripartizione degli incentivi ai sensi del previgente art. 113 del D. lgs n.50/2016 non era prevista l'incentivabilità per questa tipologia di affidamenti; il fondamento giuridico del riconoscimento dell'incentivo sarebbe individuato nell'art.45 del D .lgs n.36/2023 a fronte di un rapporto contrattuale e di una esecuzione interamente regolato dal vecchio codice.


QUESITO del 21/06/2024 - SUGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il D.lgs. 50/2016 regolava l’istituto degli incentivi delle funzioni tecniche all’art. 113 che, per quel che qui rileva, al comma 2 prevedeva che “La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”. La giurisprudenza formatasi in vigenza del vecchio Codice dei contratti, soprattutto della magistratura contabile che copiosa è intervenuta nella materia (ex multis: Corte di Conti Veneto n. 107/2019/PAR; Lombardia n. 310/2019/PAR e n. 37/2020/PAR, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 87/2020/PAR del 12 ottobre 2020), ha ritenuto nel sistema delineato dal Codice previgente che la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche si applicasse alle procedure relative sia a servizi che forniture solo nel caso in cui fosse nominato il direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP. Il D.Lgs. 36/2023 ha disciplinato gli “incentivi alle funzioni tecniche” all’art. 45 a tenore del quale “gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (comma 1), rinviando all’allegato I.10 per l’enucleazione tassativa delle attività tecniche da incentivare, stabilendo, sempre al comma 1, che, “in sede di prima applicazione del Codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice. Per quel che qui rileva, al comma 2 il cit. art. 45 ha previsto che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Come si evince dalla lettura testuale delle norme sopra riportate, la previsione del nuovo Codice degli Appalti, introduce la particella “anche” al testo dell’art. 113 co. 2 del D.lgs. 50/2016. La Relazione al Codice dei Contratti si limita a riprodurre il testo dell’Art. 45 in parte qua senza fornire alcun elemento interpretativo della nuova disposizione. L’esigenza di ausilio interpretativo da parte di Codesto Ministero si appunta proprio sul fatto che il nuovo Codice degli appalti non ha riprodotto pedissequamente la precedente disposizione. Si chiede allora a Codesto Spett.le Ministero di voler fornire il proprio parere in merito al seguente quesito: se il cit. art. 45 co.2 D.lgs. 36/2023 abbia inteso confermare il principio già espresso all’art. 113 co. 2 del D.lgs. 50/2016 secondo cui gli incentivi possono essere previsti per l’esercizio delle funzioni tecniche relative agli appalti di servizi e forniture di beni solo nel caso in cui sia nominato un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP (e dunque esclusivamente nelle ipotesi in cui ciò sia consentito per gli affidamenti di servizi e forniture) oppure se con la particella “anche” abbia inteso superare la precedente impostazione e pertanto anche per i servizi e le forniture, come per i lavori, si possa prescindere dalla nomina del direttore dell’esecuzione.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Con riferimento alla disciplina di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ai fini di una corretta applicazione si chiede quanto segue. 1) La Corte Cassazione, con sentenza n.10222/2020, ha indicato come il legislatore, in una logica premiale ed al fine di valorizzare le professionalità esistenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, abbia identificato gli incentivi alle funzioni tecniche quale compenso ulteriore da riconoscere al personale interno alle Pubbliche Amministrazioni. In tale ottica, si richiede se gli incentivi per le attività di predisposizione dei documenti di gara, così come elencati all'All. I.10 del medesimo D. Lgs. 36/2023, siano legittimamente riconoscibili al personale di un ufficio gare demandato in termini mansionari anche alla predisposizione di tali documenti e se, pertanto, tale componente debba essere riconosciuta in una logica premiale e quindi quale compenso ulteriore all'ordinaria retribuzione. 2) Con riferimento al limite stabilito dal comma 4 del medesimo articolo secondo cui l’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, nella consapevolezza che tale limite debba intendersi massimo, si chiede di confermare o meno che tutte le funzioni tecniche oggetto di incentivo debbano essere integralmente remunerate sino a tale valore. In particolare, si chiede se sia facoltà delle singole Stazioni Appaltanti prevedere nei propri regolamenti un massimale arbitrario inferiore (es. € 5.000) non riconoscendo gli incentivi per le funzioni tecniche svolte in eccedenza a tale limite seppur rientranti nel limite massimo stabilito dalla norma.


QUESITO del 21/06/2024 - INCENTIVI TECNICI A DIPENDENTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI DEGLI UFFICI RAGIONERIA E PERSONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Con riferimento all’art. 45 e all’allegato I.10 D.Lgs. n. 36/2023, si chiede se le seguenti attività svolte da dipendenti “giuridico-amministrativi” della stazione appaltante possano essere legittimamente comprese tra quelle incentivabili, considerando detti dipendenti come “collaboratori del RUP addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento”, o se invece le stesse non siano incentivabili in quanto non direttamente connesse all’attuazione dell’intervento: 1) supporto al RUP nella redazione degli atti aventi rilevanza contabile direttamente concernenti l’attuazione dell’intervento (o, nel caso che il RUP non coincida con il dirigente competente, nella redazione delle proposte di adozione dei suddetti atti da parte dello stesso dirigente), svolto da dipendente in forza all’Ufficio Ragioneria; 2) per ciascun dipendente a cui spetta l’incentivo, calcolo e comunicazione al RUP della quota di incentivo lordo da scorporare per oneri riflessi e successivo inserimento degli incentivi nella busta paga, svolto da dipendenti in forza all’Ufficio Personale.


QUESITO del 03/06/2024 - PNRR/PNC- EROGAZIONE INCENTIVO A RUP DIRIGENTE

Con la risposta al quesito n. 2059/2023 è stato chiarito che la disposizione di cui all’ art. 8 comma 5 del DL 13/2023 convertito con la legge 41/2023 è disposizione speciale, che, coordinata con l’art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, comporta per gli appalti PNRR/PNC la possibilità di erogare anche ai Dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR/PNC limitatamente al periodo 2023-2026 purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall’ art. 113 del D.lgs. 50/2016. Si richiede se tale possibilità, prevista ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DL 13/2023 per i Dirigenti degli Enti Locali e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario, è estendibile anche ai Dirigenti di Società Consortili a responsabilità limitata interamente partecipate dagli Enti Locali, qualificate come “società a controllo pubblico” ai sensi dell’art. 2 lett. m) D.lgs. 175/2016, rientranti nell’ elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni e non soggette all’ applicazione del D.lgs. 165/2001, a cui l’Ente locale beneficiario del finanziamento, tramite Convenzione sottoscritta con il Ministero preposto, ha delegato il ruolo di Soggetto Attuatore di interventi ricompresi nel PNRR/PNC e le relative attività tecniche (progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, verifiche e collaudi), purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto all’ art. 113 del D.lgs. 50/2016 (trasposto nel corrispondente art. 45 del D.lgs. 36/2023).


QUESITO del 03/06/2024 - INSERIMENTO NEL PEF CONCESSIONE, IMPORTO A CARICO CONCESSIONARIO, DELLA SOMMA ART. 45 INCENTIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE

Si chiede di verificare se sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all'interno dei documenti di gara, che l'importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all'ENTE (Comune) da parte dell'aggiudicatario della gara in esame. In particolare per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell'Aggiudicatario tra le voci di costo del PEF posto a base di gara. In particolare, se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull'effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario?


QUESITO del 03/06/2024 - INCENTIVI PER LA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PER LA C.D. ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA

Al personale della stazione appaltante qualificata, in sede di accordo/convenzione di cui all'art. 62 comma del Codice con una stazione appaltante non qualificata, in relazione alle funzioni tecniche svolte può destinarsi una misura superiore all'incentivo previsto dall'art. 45 co. 8, del D.lgs. 36/2023. (25%, calcolato sull'importo del 2% ex art. 45, co. 2, d.lgs. 36/2023? La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della stazione appaltante qualificata è comprensiva delle due componenti - incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20% - secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3,5,6 e 7 dell'art. 45 del Codice.


QUESITO del 17/04/2024 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI DIRIGENTI PER GLI APPALTI FINANZIATI

<p style="text-align: justify;">Articolo 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023. Richiesta. Com'è noto l'articolo 8 comma 5 del D.L. 13/2023 convertito con Legge 41/2023, consente , inter alios, agli enti locali di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto, in deroga al limite di cui all'articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017, previa integrazione dei rispettivi regolamenti e definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa. Poiché il nostro Ente intende avvalersi di tale facoltà, si chiede, in caso di progetti solo parzialmente finanziati da risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, se l'incentivo da riconoscere ai dirigenti debba essere riproporzionato in relazione all'effettiva incidenza del contributo PNRR sul quadro economico dei lavori ovvero se sia possibile fare riferimento all'importo complessivo della singola opera, includendovi anche la quota parte finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione (es: avanzo di amministrazione, mutui passivi, ecc.).</p>


QUESITO del 17/04/2024 - CONVENZIONE SUA/CUC E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE.

Questo Ente è in fase di revisione e aggiornamento dello schema di convenzione per l'adesione alla SUA/CUC costituita da molti anni. Vi sono indicazioni precise in merito alla gratuità/onerosità da parte degli Enti aderenti? L'eventuale onere di adesione rappresentato da una percentuale sull'importo posto a base di gara, può legittimamente comprendere una quota parte, contenuta nel limite del 25% del fondo previsto dal comma 2 dell'art. 45 del Codice di cui al dlgs. n. 36/2023, che vada a remunerare, quale incentivo tecnico e secondo la specifica disciplina del Regolamento CUC/SUA, l'attività di predisposizione dei documenti di gara?


QUESITO del 17/04/2024 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI SOMMA URGENZA AI SENSI D.LGS N. 50/2016 E D.LGS 36/2023

Si chiede se per i lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del Decreto Legislativo n.50/2016, sia possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori. A tal fine si richiama il parere n. 01357/2021 del 29/07/2021 espresso dal Consiglio di Stato (Affare consultivo n. 00813/2021): “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”. Si rileva che il nuovo codice appalti n. 36 del 31/03/2023 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria".


QUESITO del 17/04/2024 - INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS 36/2023 PER LE CONCESSIONI

Con riferimento all'oggetto, si sottopone il seguente quesito relativo al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni. Tenuto conto della Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, la quale sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione, si chiede se sia corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto (al netto dell’IVA) e, quindi, in presenza della sola previsione di entrata e non di un apposito stanziamento. L’incentivo verrebbe incluso nel canone di concessione e liquidato come per un normale affidamento di servizi/forniture/lavori di durata. Si riporta di seguito un esempio di calcolo e liquidazione dell’incentivo secondo il criterio suddetto: Valore stimato della concessione: € 1.000.000,00 Durata della concessione: 4 anni Incentivo: (2% di 1.000.000,00) € 20.000,00 Canone annuo: € 15.000,00 (di cui 5.000,00 per la liquidazione dell’incentivo).


QUESITO del 26/02/2024 - ACCORDO AZIENDALE TRA AMMINISTRAZIONE CONSORZIO ED RSA PER APPLICAZIONE ART. 45 D.LGS 31/03/2023 N.36

Premessa: essendo intervenute importanti modifiche legislative rispetto a quanto stabilito all'Art. 113 D.lgs. 18/4/2016 n° 50 in materia di incentivi, si chiede se rimangono comunque invariati i criteri previsionali di attribuzione come stabilito nel secondo comma, secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 n° 113. Si chiede, inoltre, quanto della VS risposta al quesito con codice identificativo n° 1424 può oggi rimanere valido considerando che l'Art. 1 del D.lgs. 36 del 31/03/2023 , quarto comma lettera b), indica come passaggio obbligatorio per la ripartizione degli incentivi, l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale di riferimento e, di conseguenza, la contrattazione integrativa di secondo livello.


QUESITO del 26/02/2024 - OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI CHE SVOLGONO MANSIONI TECNICHE ART. 2 C.4 E ART.45 C.7 D.LGS 36/23

Si premette come il combinato disposto di cui all’art. 2 c. 4 e art. 45 c.7 lettera c, del Codice dei Contratti, in merito all’ “assicurazione obbligatoria del personale” (45 c.7 lettera c D.lgs. 36/23) sia posto a difesa del “principio di risultato” di cui all’art.1 del D.lgs. 36/23, principio che “enuncia quindi l’interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività: l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati. “ (Relazione al Codice dei Contratti del Consiglio di Stato) Detto ciò la nuova disciplina di carattere eccezionale definisce la necessità che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”, copertura che deve comprendere anche la colpa grave visto “che nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento.” (Deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna n.6/2021/PAR). Quindi la copertura assicurativa per il personale, che svolge le attività tecniche indicate nell’allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23, sono interamente a carico delle “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” e ricomprendono anche i danni per colpa grave. I relativi oneri trovano copertura finanziaria nelle risorse previste dal Codice dei Contratti al comma 5 dell’art.45 D.lgs 36/23. Quindi in merito a quanto esposto si chiede un parere in merito all’obbligo per “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” di assicurazione, anche per danni da colpa grave, i propri dipendenti che svolgono le predette funzioni tecniche (allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23). Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Art. 1. (Principio del risultato) 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza Art. 2. (Principio della fiducia) 4. Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all’articolo 15, comma 7. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata: ….. c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.


QUESITO del 26/02/2024 - APPLICAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D LGS 36/2023

In relazione alla normativa in oggetto riferita, viene disposto che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.". Si chiede se in relazione al comma in questione sia ancora esigibile un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata. Si chiede inoltre se il 2% che è commisurato non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto (costituente anche se non una procedura di gara in senso proprio, una procedura amministrativa che conduce ad un affidamento contrattuale), tenuto conto in ogni caso che l'art. 133, comma 1 lettera e) per la quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.


QUESITO del 26/02/2024 - INFORMAZIONI RIGUARDO NUOVA PROCEDURA DI GARA E INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Avrei bisogno di una delucidazione in merito agli incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui si facesse una nuova gara, con la previsione di aggiornamenti progettuali, gli incentivi tecnici devono essere nuovamente impegnati? Al fine di far comprendere al meglio la nostra casistica, di seguito si espliciterà quanto richiesto in oggetto. Qualche anno fa è stata indetta una procedura di gara attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) per un appalto di lavori. In seguito all'avvio dei lavori, a causa dell'inadempienza della ditta esecutrice, è stato rescisso il contratto, con l'escussione della fideiussione e la consequenziale fine dei lavori. Grazie a nuovi finanziamenti è stato possibile aggiornare il progetto originale e fu indetta una nuova gara con un nuovo Quadro Economico. Come richiesto dalla CUC, la percentuale spettante per le loro funzioni tecniche è stata impegnata nuovamente, quindi il pagamento in percentuale previsto nel primo Quadro Economico è stato saldato, mentre è stata impegnata la percentuale del secondo quadro economico, essendo stata fatta una nuova gara. In merito agli incentivi per funzioni tecniche, i quali prevedono un massimo del 2% come da Codice dei Contratti, nel caso in cui siano stati chiusi i lavori della prima gara, è lecito impegnare nuovamente il 2% degli incentivi destinati per funzioni tecniche come da ex art. 113 del D.Lgs 50/2016, in base al nuovo Quadro Economico?


QUESITO del 11/08/2023 - RICONOSCIMENTO INCENTIVI CENTRALE DI COMMITTENZA

Con riferimento al D.Lgs 50/2016 Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) comma 2 “…Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.” e comma 5 “Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, PUO' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte…” nonchè con riferimento al D.Lgs 36/2023 art. Art. 45. (Incentivi alle funzioni tecniche) comma 8. “Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza POSSONO destinare, anche su richiesta di quest’ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.” Si chiede se, nell’ambito della contrattazione e dei rapporti tra centrale di committenza ed enti che si avvalgono della centrale di committenza, in assenza di modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche, i commi sopracitati sono da intendersi come la facoltà degli enti di NON riconoscere alcun incentivo (POSSONO) per le funzioni svolte dai dipendenti della centrale di committenza, anche a seguito di richiesta di riconoscimento da parte di quest’ultima, e quindi la facoltà degli enti che si avvalgono della centrale di committenza di non adeguare in tal senso i rispettivi regolamenti per la corresponsione degli incentivi / convenzioni. Precludendo di fatto la possibilità di riconoscimento degli incentivi ai dipendenti della centrale di committenza, al contrario di quanto riconosciuto per le funzioni svolte dai dipendenti dei singoli enti.


QUESITO del 26/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ART. 45, COMMA 1 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.

<p>La relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a pag. 68, relativamente al comma 1 dell'art. 45 indica espressamente che, gli incentivi in parola, sono erogati anche per gli affidamenti diretti. La norma, nello specifico, fa riferimento in modo generale a tutte le "procedure di affidamento", quali possibili destinatarie del beneficio. Si ritiene pertanto che non si debba distinguere tra affidamento diretto puro sic et simpliciter ed affidamento diretto a seguito di un'informale acquisizione di preventivi poiché, entrambe le modalità, parrebbero incentivabili. Analogamente si ritiene che non vi sia alcun obbligo, da parte della Stazione Appaltante, al dover individuare una soglia d'importo al di sotto della quale, gli affidamenti diretti, non debbano essere oggetto d'incentivo. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. </p>


QUESITO del 20/07/2023 - ASSICURAZIONE DIPENDENTI INTERNI - D.LGS. 36/2023

L'art. 45 comma 7 lett. c) del D.Lgsl. 36/2023 stabilisce che "...una parte delle risorse di cui al comma 5 (20%) è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale " Nel contesto generrale del nuovo codice, si chiede: 1) quali siano le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria (Progettista, come espressamente previsto nel codice precedente? RUP? Altre figure?) 2) se tali assicurazioni obbligatorie siano a carico totale dell'Ente (se non sussiste capienza in quell'accantonamento?) 3) in caso siano riferite solo al progettista (anche verificatore interno progetti?), se l'Amministrazione possa , ai sensi del principio di fiducia di cui all'art. 2 comma 4 del nuovo codice, individuare una platea + ampia di dipendenti interni coinvolti nel procedimento d'appalto (in primis RUP).


QUESITO del 14/07/2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023 che afferiscono a tali procedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo? Il comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.


QUESITO del 30/06/2023 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Premesso: - che a decorrere dal 01 luglio 2023 acquisteranno efficacia le norme di cui al D.lgs 36/2023, tra cui l’art. 45 dello stesso decreto; - che è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 (art. 225), con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs. n.50/2016), del Decreto “semplificazioni” (D.L. n. 76/2020) e del Decreto “semplificazioni bis” (D.L. n. 77/2021). - Che Il D.Lgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023; a decorrere da tale data, le disposizioni di tale norma continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (art. 226); - Che per “procedimenti in corso” si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il Codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; ciò posto, si Chiede a Codesto Spett.le Servizio, un parere in ordine al seguente quesito: nel caso di procedimenti in corso alla data assunzione di efficacia del D.lgs 36/2023 e per attività svolte successivamente alla data del 01/07/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016 e quindi anche le limitazioni di cui al comma 3, terzultimo periodo, del citato articolo, che così dispone “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo”. Tanto anche alla luce della novella legislativa di cui all’art. 45, comma 4, del D.lgs 23/2023, che così dispone “L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”.


QUESITO del 19/06/2023 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

L’art. 45, c. 4, DLGS 36/2023 esclude di corrispondere gli incentivi ai dirigenti, in analogia a quanto previsto dall’art. 113 DLGS 50/2016. Tuttavia l’art. 8, c. 5, DL 13/2023 (convertito dalla L 41/2023) prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo. Si chiede di sapere se tale disposizione è applicabile anche in costanza del DL 36/2023. Si ritiene la risposta favorevole perché: a) L’art. 8, c. 5, DL 13/2023 è norma speciale sia per il vigente DLGS 50/2016 che per il DLGS 36/2023, i cui contenuti sul punto sono analoghi; la specialità deriva dall'aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al PNRR, in un’ottica di ulteriore incentivazione per finalità di raggiungimento degli obiettivi PNRR che permangono anche nell’applicazione del DLGS 34/2023; b) L’art. 8 dispone come obbligo l’inserimento dei dirigenti, proprio perché ciò risponde alla finalità di incentivare la realizzazione dei progetti PNRR; c) Il DLGS 36/2023 è stato emanato in data 30 marzo 2023 con entrata in vigore il successivo 31 marzo; Il DL 13/2023 è stato convertito dalla L 41/2023 del 21 aprile 2023, quindi in data successiva al DLGS 36/2023.