Articolo 27. Pubblicità legale degli atti.

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

EFFICACE DAL: 1° gennaio 2024

Relazione

RELAZIONE L'articolo 27 stabilisce che la banca dati nazionale dei contratti pubblici è l'unico collettore nazionale che convoglia la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra so...

Commento

NOVITA’ • La principale novità si sostanzia nella individuazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico collettore nazionale (eSender) che convoglia verso il sistema SIMAP/TED l...
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Giurisprudenza e Prassi

INDICAZIONI SUL COLLEGAMENTO IPERTESTUALE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI IN MATERI DI PUBBLICITA' (27.3)

ANAC COMUNICATO 2024

Indicazioni sul collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi pubblicati tramite BDNCP.

L'effettiva conoscibilità della documentazione di gara nella sua interezza da parte di chiunque sia potenzialmente interessato a prendere parte alla procedura è garanzia di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (art. 3 del Codice).

Per garantire tale conoscibilità e dunque il rispetto del principio di accesso al mercato occorre che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di

Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

Non può essere considerato sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

INDICAZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' LEGALE DEI BANDI DI GARA IN AMBITO NAZIONALE

COMUNICATO 2024

Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su GUUE entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP.

Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.

DIGITALIZZAZIONE PER CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

ANAC COMUNICATO 2024

L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici PCP dell'Autorità, raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti- pubblici, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

PUBBLICITÀ LEGALE DI GARE D’APPALTO, DAL 1 GENNAIO PIATTAFORMA ANAC AL POSTO DELLA GAZZETTA UFFICIALE PER ATTI E BANDI (27)

ANAC COMUNICATO STAMPA 2023

Dal 1. gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico non verrà più assolto attraverso la Gazzetta Ufficiale, ma - come stabilito dal nuovo Codice Appalti - attraverso la Piattaforma Anac per la pubblicità legale.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI TRAMITE LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI (27)

ANAC DELIBERA 2023

Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI RELATIVI AL MANTENIMENTO DI DOCUMENTI IN FORMA CARTACEA (Art. 32)

ITALIA LEGGE 2009

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile."


Vedasi Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

In particolare:

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.