1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti.
2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l’ente concedente tiene conto delle dimensioni economiche e dei caratteri dell’impresa, dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata residua, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti effettuati. L’affidamento avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con la previsione di clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
3. In caso di comprovata indivisibilità delle prestazioni di servizi dedotte in concessione, in sostituzione dell’obbligo di esternalizzazione di cui al comma 2, il concessionario corrisponde all’ente concedente un importo compreso tra il minimo del 5 per cento ed il massimo del 10 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenendo conto dell’epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto, del suo valore economico e dell’entità degli investimenti.
4. Le concessioni di cui ai commi 2 e 3 già in essere sono adeguate alle predette disposizioni entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice.
5. Le modalità di calcolo delle quote di cui comma 2, primo periodo, sono definite dall’ANAC entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. Sull’applicazione del presente articolo vigila l’ANAC anche tenuto conto del valore delle prestazioni eseguite.
6. Per i concessionari autostradali, le quote e i criteri di determinazione di cui al comma 2 sono calcolati sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali. La verifica del rispetto delle predette soglie è effettata dal concedente con cadenza quinquennale. A tal fine, i concessionari presentano al concedente il piano complessivo dei lavori, servizi e forniture. Ove siano accertate situazioni di squilibrio rispetto alle quote obbligatorie di affidamento indicate dal comma 2, primo periodo, in sede di aggiornamento del rapporto concessorio sono adottate misure di riequilibrio a valere sui relativi piani economici finanziari. Nell’ipotesi di mancato rispetto delle quote di cui al comma 2, l’ente concedente può altresì richiedere al concessionario la presentazione di garanzie fideiussorie. Tali garanzie fideiussorie sono svincolate in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario ove sia accertato il rispetto delle quote di cui al comma 2.
7. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i relativi poteri.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
SPIEGAZIONE
L’articolo 186 disciplina gli affidamenti dei concessionari. In relazione agli affidamenti da parte dei titolari di concessioni in essere, sono dettate norme volte all’adeguamento della d...
CONCESSIONI NON AFFIDATE LEGITTIMAMENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.GSL. 36/23: SI APPLICA L'ART. 186 (186.2)
ANAC DELIBERA 2025
L'art. 186 CO. 2 del Codice è applicabile a tutti i contratti di concessione già in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 (cfr. in tal senso anche l'art. 1.1, 2° alinea della Delibera ANAC 265/2023).
Il comma 2 consente, infatti, di ripristinare la legittimità violata, nel caso di concessioni non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga (fattispecie entrambi riscontrabili nel caso di specie), prevedendo in capo ai concessionari l'obbligo di affidare mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario.
Trattasi di misure non demolitorie - non volte dunque ad ottenere l'inefficacia degli atti di estensione del contratto ma a sterilizzare i vantaggi conseguenti alla proroga illegittima e/o all'affidamento illegittimo, in coerenza con la peculiare struttura del contratto di concessione, che prevede significativi investimenti preventivi del concessionario, da recuperare mediante la gestione dell'opera. Sicché eventuali atti demolitori degli atti di proroga illegittimi o dell'affidamento illegittimo esporrebbero comunque l'ente concedente ad una richiesta restitutoria da parte del concessionario pari al valore dell'investimento, oltre che all'interruzione del servizio (di conferimento dei rifiuti).
In sintesi, l'attivazione delle misure compensative appare lo strumento più appropriato se non addirittura l'unico individuato dal Legislatore, quantomeno per i contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 - al fine di ricondurre il contratto entro un ambito di legalità e di concorrenza, senza esporre l'ente concedente ad eccessive richieste restitutorie e senza pregiudicare la continuità del servizio, nel caso di specie, particolarmente delicato e di interesse pubblico.
MODALITÀ DI CALCOLO DELLE QUOTE DI ESTERNALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DEI TITOLARI DI CONCESSIONI
ANAC DELIBERA 2023
Provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 186 commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Indicazioni sulle modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea”.