Articolo 187. Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.

1. Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.

2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE Il comma 1 disciplina l’affidamento dei contratti di concessione “sotto soglia”, cioè di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). Per tali contratti, l’e...
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Giurisprudenza e Prassi

AVVALIMENTO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI E SCELTA DELLA PROCEDURA PER CONCESSIONI SOTTO SOGLIA (104.10)

TAR SARDEGNA SENTENZA 2026

E' senz’altro vero che l’art. 104, comma 10 del d.lgs. n. 36 del 2023 è chiaro nel disporre che “L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tuttavia, nel caso che occupa, il disciplinare [...] dispone espressamente che “Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale [...] e/o per migliorare la propria offerta” (comma 1), mentre “Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio”.

La lex specialis [...] facoltizza espressamente il ricorso all’avvalimento per tutti i requisiti speciali [...] tra cui rientra [...] anche l’iscrizione all’ANGA.

È evidente come l'articolo del disciplinare si ponga in contrasto con l’art. 104 del Codice dei contratti, ma, pacificamente, la ricorrente non l’ha impugnato unitamente all’aggiudicazione e non può perciò oggi affermare sic et simpliciter la nullità del contratto di avvalimento per contrasto con l’art. 104 del Codice.

Tale norma infatti non può assumere portata eterointegrativa della legge di gara, in quanto l’eterointegrazione è ammessa solo in ipotesi di lacune della lex specialis, non già di espresse previsioni che si pongano in contrasto con norme di legge primaria, le quali devono invece essere impugnate, pur se solo cumulativamente agli atti conclusivi della procedura e lesivi, per farne valere i relativi vizi.

Afferma chiaramente la giurisprudenza che “Le condizioni di partecipazione alle procedure di gara devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge è ammessa in casi eccezionali, in quanto l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o non conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza” (Consiglio di Stato sez. V, 3/06/2025, n. 4787) e che “l’istituto della eterointegrazione del bando di gara ha come necessario presupposto la sussistenza di una « lacuna » nella legge di gara e, solo nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia, analogamente a quanto avviene nel diritto civile ai sensi degli artt. 1374 e 1339 c.c., colmandosi in via suppletiva le eventuali lacune del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione” (Consiglio di Stato sez. III, 18/10/2023, n. 9078).

***

L’art. 187 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che “Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II”.

Pacifica in causa la sussistenza dei presupposti per ricorrere alla procedura in questione, si deve rilevare come la stazione appaltante abbia ampliato la platea dei partecipanti rispetto ai dieci indicati dalla norma, coinvolgendo, attraverso lo strumento della richiesta di offerta aperta sul sistema MePA, potenzialmente tutti gli operatori economici qualificati per le attività e gli importi richiesti.

In sostanza, alla luce dell’art. 187 citato, seppur la procedura negoziata senza bando non coincide con una trattativa privata “pura”, nella quale la p.a. opera libera da qualsiasi vincolo come contraente privato, essendo invece presenti momenti pubblicistici, essi si sostanziano, in particolare nell’obbligo di invitare più operatori, invitati attraverso indagini di mercato idonee a garantire la rotazione, ma la scelta finale resta discrezionale da parte della stazione appaltante.

Nel caso di specie, tale obbligo è ampiamente rispettato, posta la modalità (RdO aperta su MePA) per cui ha optato la stazione appaltante, tanto che la ricorrente ha partecipato regolarmente all’offerta.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI: HANNO AUTONOMA DISCIPLINA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (187)

TAR SICILIA PA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio, così qualificato l’affidamento per cui è causa, ad esso non può che applicarsi l’art. 187 del D.lgs. n. 36/2023, alla cui stregua “per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo”.

Osserva il Collegio che la scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone come detto l’autonomia rispetto ai contratti di appalto, non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

Anche per quanto di specifica attinenza alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del Legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043)

Alla luce delle esposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che nella specie ricorre un rapporto di concessione di un servizio pubblico rispetto al quale non è possibile l’affidamento diretto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2024, n. 8220) neanche per importi inferiori alla soglia europea, mentre la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Per le ragioni esposte e con assorbimento delle ulteriori censure il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei termini esposti in motivazione e, per il resto, va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

CONCESSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO - APPLICABILITA'

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Ma poiché la stessa amministrazione ha riconosciuto, nelle proprie difese, sussistere sei diversi operatori economici – e più in particolare le seguenti ditte: OMISSIOMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS ; OMISSIS – tutti potenzialmente in grado di svolgere il servizio affidato invece direttamente a OMISSIS, senza alcun previo confronto concorrenziale, sussiste la lamentata violazione dell’art. 187 del D. Lgss. N. 36/2023; con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.

AFFIDAMENTO CONCESSIONI SOTTOSOGLIA - QUALI MODALITA' UTILIZZARE (187.1)

TAR EMILIA PR SENTENZA 2024

Con ulteriore censura, le ricorrenti contestano l’applicazione dell’affidamento diretto ex art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, invocando l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. In disparte qualsiasi valutazione relativa alla durata della concessione affidata a OMISSIS e alle evocate finalità elusive del favor partecipationis, tese, in ultima analisi, all’esclusione dalla procedura concorsuale dell’operatore uscente, il Collegio ritiene di poter valorizzare i rilievi afferenti all’inapplicabilità alla concessione del servizio di che trattasi dell’affidamento diretto di cui all’art. 50 citato, la cui fondatezza consente di superare e assorbire le ulteriori censure articolate per contestare le modalità di scelta del nuovo operatore economico affidatario.

... La scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata, dunque, quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

Per quanto di specifica attinenza, poi, alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice.

INDAGINE DI MERCATO E MODALITA' DI SCELTA DELL'OPERATORE - DISCREZIONALITA' DELLA PA (50)

ANAC DELIBERA 2023

Sul presupposto che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, sussiste la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta delle modalità attraverso cui svolgere detta procedura, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e purché i risultati delle indagini siano formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.


Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 27/03/2025 - RINNOVO O RIAFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE

Nel 2020 il Comune di "OMISSIS" ha indetto una “Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali.” La scrivente si è aggiudicata la gara ed il contratto, dopo i primi 5 anni, è in scadenza al 30/11/2025, senza che siano mai state sollevate contestazioni di sorta. In virtù del comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/12/2015, essendo la scrivente disponibile al rinnovo quinquennale (avendo d’altronde partecipato ad una gara di durata potenziale di 10 anni e non di 5), si chiede un parere sulla legittimità del rinnovo del contratto nel caso di specie e se vi sono ragioni valide, esercitabili dall’Ente, per negare legittimamente il rinnovo già previsto. Se fosse corretta l’interpretazione circa l’assimilabilità della concessione dei tributi all’appalto dei tributi, si chiede se per gli affidamenti di tali servizi trovi applicazione l’art.187 del codice (che vieta l’affidamento diretto) o l’art.50, considerando che i parametri previsti dagli artt. 176 e ss. del codice sono poco o per nulla conferenti con le concessioni dei servizi tributari.


QUESITO del 19/09/2025 - GARANZIA PER CONCESSIONE SOTTOSOGLIA

Questo Comune ha indetto una gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali. La SUA incaricata dell’espletamento della gara ha indicato quale valore della concessione l’importo di € 1.620.394,98, corrispondente all’importo delle entrate affidate in riscossione. In sede di gara, gli operatori economici hanno fatto rilevare che, per le concessioni, il valore dell’affidamento è dato dal fatturato che , in tal caso, risulta pari ad € 178.243,43 (ottenuto applicando l’aggio a base d’asta all’importo delle entrate affidate in riscossione). La SUA , in risposta ai chiarimenti richiesti dagli operatori economici, ha rappresentato che la questione sarebbe stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso della gara. Al termine della gara, dovendo disporre l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico individuato come migliore offerente, il sottoscritto Responsabile ha chiesto alla SUA di specificare quale fosse il valore esatto dell’affidamento, per il quale disporre l’aggiudicazione e sul quale calcolare sia l’importo della cauzione definitiva sia l’importo dell’imposta di bollo. La SUA ha comunicato di avere trasmesso al MIT apposita richiesta di chiarimento , suggerendo, nelle more, di disporre l’aggiudicazione assumendo come valore dell’affidamento l’importo corrispondente al fatturato determinato in base all’aggio offerto dall’aggiudicatario, inserendo nel contratto una apposita clausola con la quale le parti si riservano di modificare il contratto qualora la risposta del MIT risultasse di segno contrario. Il sottoscritto Responsabile ha pertanto disposto l’aggiudicazione per l’importo di € 138.138,66. Successivamente, è stata richiesta all’aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa. L’aggiudicatario ha comunicato, per quel che concerne la cauzione definitiva, di avere diritto alla riduzione del 50% in quanto rientrante nella categoria delle piccole e medie imprese e di avere diritto alla ulteriore riduzione del 20% in quanto in possesso delle certificazioni previste dall’allegato II. 13. L’art. 106, comma 8 del nuovo Codice stabilisce che l’importo della garanzia è ridotto fino ad un importo massimo del 20% quando l’operatore economico è in possesso di una o più certificazioni tra quelle individuate nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l’importo della riduzione, entro il limite massimo predetto (20%). Né il disciplinare, né il capitolato, nel caso in esame, prevedono alcunchè riguardo alla cauzione definitiva e alla sua riduzione per il caso in cui l’operatore economico aggiudicatario sia in possesso di certificazioni di qualità. In assenza di previsioni nei documenti di gara iniziali, il sottoscritto Responsabile ha richiesto chiarimenti alla SUA , per la quale, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione l’art 53 del nuovo Codice, trattandosi di contratto sotto soglia. Il sottoscritto Responsabile ha tuttavia eccepito che , pur trattandosi nel caso di specie di una concessione sotto soglia (in quanto inferiore al valore previsto dall’art. 14 comma 1 lett. a), la procedura di gara svolta dall’ente, trattandosi di procedura aperta, non rientra tra quelle previste dall’art. 50 del Codice, per le quali soltanto l’art 53 determina nel 5% dell’importo contrattuale l’ammontare della garanzia definitiva. In conclusione, si chiede: - se l’operato del sottoscritto Responsabile possa ritenersi corretto, con riferimento in particolare al valore del contratto indicato nella determina di aggiudicazione (€ 138.138,66); - se alla garanzia definitiva trovi applicazione l’art 53, come sostenuto dalla SUA, oppure l’art 106 comma del Codice, trattandosi di concessione sotto soglia ma affidata con procedura aperta; - qualora trovi applicazione l’art. 106 comma 8 del Codice, si chiede: • in merito alla riduzione del 50%, quali siano le verifiche che l’ente deve svolgere per accertare la qualità di piccola o media impresa dell’aggiudicataria; • in merito alla riduzione del 20%, se la stessa possa trovare applicazione, nonostante il silenzio sul punto del bando e del capitolato. Qualora si ritenga che la riduzione in parola trovi egualmente applicazione, si chiede in che misura essa debba essere riconosciuta, atteso che il 20% previsto dalla norma rappresenta soltanto il limite massimo della riduzione, il cui importo dovrebbe essere fissato nei documenti di gara iniziali. Anche con riguardo a tale riduzione, qualora ritenuta applicabile, si chiede quali verifiche debbano essere svolte dall’ente, specificando anche le modalità di calcolo rispetto alla riduzione del 50%. Si rappresenta la necessita di disporre di una risposta in tempi celeri. Distinti saluti.


QUESITO del 15/12/2025 - CONCESSIONI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ROTAZIONE NELLE CONCESSIONI Con riferimento alla previsione dell’art.187 del codice degli appalti, che prevede la procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 10 concessionari (se esistenti), nel rispetto del principio di rotazione, si chiede se è applicabile per analogia l’art.49 comma 5 del codice che esclude la rotazione in caso di assenza di limitazione agli inviti (ma lo fa con esplicito riferimento al 50 comma 1 lett. c, d, e). Inoltre si chiede se e a prescindere dalla risposta al punto che precede, qualora la SA comunque inviti anche il concessionario uscente, l’eventuale presentazione di un numero totale di manifestazioni di interesse a seguito di indagine di mercato, inferiori alle 10 previste, possa far considerare superato il problema della rotazione (qualora ci fosse) considerando che il concessionario uscente non sta “occupando un posto” sottraendolo ad altri operatori potenzialmente interessati a partecipare alla procedura e che di fatto il mercato ha risposto in modo limitato all’indagine di mercato (questa conclusione sarebbe probabilmente in linea con la sentenza TAR Lazio del 29/09/2025 n.16754/2025). Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/12/2025 - ISTITUTI ALTERNATIVI ALLA CONCESSIONE PER CONTRATTO CON IMPRESA DI VENDING (DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE)

L'Ente intende dotare la sede di distributori di alimenti e bevande automatizzati per i propri dipendenti (ca 40 persone). Considerando il numero esiguo dei dipendenti e il ristretto numero di avventori esterni (i distributori saranno posizionati in una sala poco visibile, ad uso prettamente del personale interno), i ricavi di vendita dell'impresa di vending saranno esigui (stimati da un minimo annuale di € 1.000 a un massimo di € 1.600). Si chiede se il contratto con l'impresa di vending possa configurarsi come un comodato d'uso di spazi, in luogo del contratto di concessione di cui al Codice Appalti. L'istituto della concessione presenta infatti caratteri piuttosto complessi e articolati, dovendo essere aggiudicata con lo strumento della procedura negoziata, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e predisposizione/valutazione di un piano economico finanziario (attività espletata da personale dotato di pregressa e comprovata esperienza). Tale procedura, in ragione dell'esiguo valore economico del sinallagma contrattuale, potrebbe contrastare con il principio del risultato (art. 1 del Codice) e con il principio della semplificazione, che si collega strettamente ad altri principi-guida espressamente dettati agli artt. 1-12 del Codice (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato). In alternativa al comodato d'uso, si chiede quali altri istituti potrebbero essere utilizzati alternativamente alla concessione.


QUESITO del 02/10/2025 - D.LGS. 209/2024 ART. 88 PROCEDURA NEGOZIATA PER CONCESSIONI SOPRA 140.000 E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON MEPA O ASP.

L'articolo in oggetto, ha apportato modifiche all'allegato II.4, art. 5, co. 5 del D.Lgs. 36/2023. E' corretto interpretarne il combinato disposto con l'art. 62, co. 6, let. c) nel senso che, l'SA non qualificata, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP (strumenti di negoziazione messi a disposizione da CONSIP, in qualità di centrale di committenza qualificata), può autonomamente effettuare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, invitando 10 operatori economici, per appaltare concessioni d'importo compreso tra i 140.000 euro e la soglia comunitaria?


QUESITO del 13/05/2025 - CONTRATTI DI CONCESSIONE- È NECESSARIA LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE ?

Nei pareri 2449 e 2441 del 2024 il MIT si è espresso riguardo all'ammissibilità o meno dell'affidamento diretto per concludere che l'istituto non è applicabile giusto disposto art 187 del Dlgs 36/2023- si chiede ulteriormente di specificare se, stazioni appaltanti non qualificate ( comuni o unioni di comuni ) siano titolate a stipulare contratti di concessione sotto soglia alla luce del disposto normativo del codice ove si parla di regime rafforzato per le concessioni di servizi.


QUESITO del 13/05/2025 - CONCESSIONI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO E AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 3, CO. 1, LETT. D) ALLEGATO I.1 AL CODICE

L'Amministrazione vorrebbe installare nella biblioteca comunale un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, si ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al codice definisce l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALL'ENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all'ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all'art. 62, co. 18, e all'art. 5, co. 5, dell'A II.4, che prevede l'obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.


QUESITO del 30/01/2025 - D.LGS. 36/2023 ART. 62, CO. 6 LET. C) ; LE SA NON QUALIFICATE POSSONO AFFIDARE CONCESSIONI SOTTO SOGLIA CON MEPA O ASP?

E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?


QUESITO del 17/04/2024 - CONCESSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO

Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. L’interpretazione proposta dalla lettura dell’articolo 187 del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all’affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b).