Articolo 187. Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea.

1. Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.

2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE Il comma 1 disciplina l’affidamento dei contratti di concessione “sotto soglia”, cioè di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a). Per tali contratti, l’e...
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Giurisprudenza e Prassi

CONSESSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO - APPLICABILITA'

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

Ma poiché la stessa amministrazione ha riconosciuto, nelle proprie difese, sussistere sei diversi operatori economici – e più in particolare le seguenti ditte: OMISSIOMISSIS; OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS ; OMISSIS – tutti potenzialmente in grado di svolgere il servizio affidato invece direttamente a OMISSIS, senza alcun previo confronto concorrenziale, sussiste la lamentata violazione dell’art. 187 del D. Lgss. N. 36/2023; con conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso.

AFFIDAMENTO CONCESSIONI SOTTOSOGLIA - QUALI MODALITA' UTILIZZARE (187.1)

TAR EMILIA PR SENTENZA 2024

Con ulteriore censura, le ricorrenti contestano l’applicazione dell’affidamento diretto ex art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, invocando l’applicabilità al caso di specie del disposto di cui all’art. 187 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. In disparte qualsiasi valutazione relativa alla durata della concessione affidata a OMISSIS e alle evocate finalità elusive del favor partecipationis, tese, in ultima analisi, all’esclusione dalla procedura concorsuale dell’operatore uscente, il Collegio ritiene di poter valorizzare i rilievi afferenti all’inapplicabilità alla concessione del servizio di che trattasi dell’affidamento diretto di cui all’art. 50 citato, la cui fondatezza consente di superare e assorbire le ulteriori censure articolate per contestare le modalità di scelta del nuovo operatore economico affidatario.

... La scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata, dunque, quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Si assiste, infatti, ad una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici.

Per quanto di specifica attinenza, poi, alle concessioni di importo inferiore alla soglia europea, la scelta del legislatore del 2023 è stata quella di operare una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II del Libro IV del Codice.

INDAGINE DI MERCATO E MODALITA' DI SCELTA DELL'OPERATORE - DISCREZIONALITA' DELLA PA (50)

ANAC DELIBERA 2023

Sul presupposto che l'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento, sussiste la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta delle modalità attraverso cui svolgere detta procedura, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e purché i risultati delle indagini siano formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.


Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 27/03/2025 - RINNOVO O RIAFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE

Nel 2020 il Comune di "OMISSIS" ha indetto una “Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, dei servizi di gestione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e della Tassa Rifiuti Giornaliera, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali.” La scrivente si è aggiudicata la gara ed il contratto, dopo i primi 5 anni, è in scadenza al 30/11/2025, senza che siano mai state sollevate contestazioni di sorta. In virtù del comunicato del Presidente dell’ANAC del 22/12/2015, essendo la scrivente disponibile al rinnovo quinquennale (avendo d’altronde partecipato ad una gara di durata potenziale di 10 anni e non di 5), si chiede un parere sulla legittimità del rinnovo del contratto nel caso di specie e se vi sono ragioni valide, esercitabili dall’Ente, per negare legittimamente il rinnovo già previsto. Se fosse corretta l’interpretazione circa l’assimilabilità della concessione dei tributi all’appalto dei tributi, si chiede se per gli affidamenti di tali servizi trovi applicazione l’art.187 del codice (che vieta l’affidamento diretto) o l’art.50, considerando che i parametri previsti dagli artt. 176 e ss. del codice sono poco o per nulla conferenti con le concessioni dei servizi tributari.


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/01/2025 - D.LGS. 36/2023 ART. 62, CO. 6 LET. C) ; LE SA NON QUALIFICATE POSSONO AFFIDARE CONCESSIONI SOTTO SOGLIA CON MEPA O ASP?

E' corretto interpretare il combinato disposto dall'art. 62, co. 6, let. c) ed all. II.4, art. 3, co. 5 del Codice anche nel senso che, l'SA non qualificata, può affidare direttamente le concessioni entro le soglie comunitarie, qualora utilizzi il MEPA oppure l'ASP messi a disposizione da CONSIP spa, in qualità di centrale di committenza qualificata?


QUESITO del 17/04/2024 - CONCESSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO

Si chiede un parere circa la procedura da esperire per l’affidamento della concessione di un servizio di importo inferiore a € 140.000,00, quindi al disotto della soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023. L’interpretazione proposta dalla lettura dell’articolo 187 del codice, differentemente dalle possibili aperture formulate dal vecchio codice e confermate da recente giurisprudenza amministrativa TAR Calabria - Reggio Calabria, sez. II, 20/04/2023, n. 00344/2023, sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all’affidamento di un contratto di concessione sotto soglia esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e quindi non sarebbe possibile poter affidare direttamente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b).