Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.
1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; dal 1° gennaio 2024: «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro»
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE; dal 1° gennaio 2024: «140.000 euro» è sostituito da «143.000 euro»
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; dal 1° gennaio 2024: «215.000 euro» è sostituito da «221.000 euro»
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori; dal 1° gennaio 2024: «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro»
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; dal 1° gennaio 2024: «431.000 euro» è sostituito da «443.000 euro»
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell’importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall'unità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. L’importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l’ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell’importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell’importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L’importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all’importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l’importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando l’importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice quando l’importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l’importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell’importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto:
a) l’importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l’importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l’importo da assumere come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l’importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l’importo complessivo, ivi compreso l’importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l’importo mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l’importo da porre come base per il calcolo dell’importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l’importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l’importo mensile moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell’importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull’importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l’importo delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto rientrano solo in parte nel campo di applicazione del codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti è determinato in base al suo oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari sia di concessioni sono aggiudicati in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, le disposizioni applicabili sono determinate dai commi seguenti, fatta salva la facoltà di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti aventi ad oggetto prestazioni strumentali a più attività, le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attività o di aggiudicare un appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico applicabile a ciascuno di essi è determinato in base all’attività cui è strumentale. Se le stazioni appaltanti decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto o più appalti distinti non può essere adottata allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni strumentali all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative alla principale attività cui la prestazione è destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività esse siano principalmente strumentali, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto è aggiudicato secondo le disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attività è disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l'altra non è soggetta a tali disposizioni, né a quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità alle disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché l’importo stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza si applica l’articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica l’articolo 180.
Modifica soglie europee in vigore dal 1° gennaio 2024:
REGOLAMENTO (UE) 2023/2495 del 15 novembre 2023 - SETTORI ORDINARI (Direttiva 2014/24/UE) - l’articolo 4 è così modificato: - alla lettera a), «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro»; - alla lettera b), «140.000 euro» è sostituito da «143.000 euro»; - alla lettera c), «215.000 euro» è sostituito da «221.000 euro»;
REGOLAMENTO (UE) 2023/2496 del 15 novembre 2023 - SETTORI SPECIALI (Direttiva 2014/25/UE) - L’articolo 15 è così modificato: - alla lettera a), «431.000 euro» è sostituito da «443.000 euro»; - alla lettera b), «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro».
REGOLAMENTO (UE) 2023/2497 del 15 novembre 2023 - CONCESSIONI (Direttiva 2014/23/UE) - L’articolo 8 è così modificato: - al paragrafo 1, «5.382.000 euro» è sostituito da «5.538.000 euro».
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
BASE D'ASTA - VA DETERMINATA INDIVIDUANDO COSTO DELLA MANODOPERA E DI TUTTE LE PRESTAZIONI RICHIESTE (14 - 41.13)
Nella determinazione della base d'asta, la Stazione appaltante è tenuta non solo a individuare puntualmente il costo della manodopera, calcolato secondo le Tabelle Ministeriali e il CCNL di riferimento, ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal Capitolato speciale d'appalto al fine di garantire il corretto gioco concorrenziale tra tutti gli operatori potenzialmente interessati a partecipare.
La corretta individuazione dell'importo di gara è funzionale alla selezione di operatori economici seri e competenti, che garantiscano un'offerta altrettanto seria e il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e che, ancorché siano comprensibili le ragioni che inducono spesso le Amministrazioni committenti ad operare una severa riduzione dei costi per evidenti motivi di equilibrio di bilancio, nondimeno una eccessiva contrazione della spesa espone ad una alta probabilità di inadempimento contrattuale con conseguente possibile contenzioso, con inevitabili effetti negativi, anche di tipo economico, sulla Stazione appaltante e sulla intera collettività.
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - INDICAZIONI CALCOLO VALORE STIMATO APPALTO
Chiarimenti in merito al calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura
UNICA PRESTAZIONE - VIETATO L'ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO (14.6 - 58.2)
Nella specie, trattandosi di un'unica prestazione (affidamento del servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale), difettavano i presupposti per l'affidamento diretto, in ragione del fatto che il complessivo importo, pari ad euro 161.405,60 relativo al valore degli otto affidamenti aggregati, ne superava la soglia prevista dalla legge, rientrando invece nella soglia prevista per la procedura negoziata senza bando.
Pertanto, la stazione appaltante, al fine di modificare la soglia di applicazione della disciplina di affidamento e procedere con un affidamento diretto, ha posto in essere un frazionamento artificioso dell'appalto in questione, in assenza del quale sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura negoziata senza bando.
Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto che "il frazionamento costituisce soluzione in ipotesi percorribile ma a condizione di rendere una adeguata motivazione giustificatrice del frazionamento stesso" (Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2023 n. 4791).
Appare, pertanto, fondata la criticità rilevata dal segnalante di violazione del divieto di frazionamento artificioso, atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato "In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificiosità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria ..." (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1393; cfr anche Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561, note a firma del Presidente prot. ANAC n. 58618 del 6 luglio 2022 e prot. ANAC n. 31378 del 27 aprile 2022).
BASE D'ASTA - VA CALCOLATA TENENDO CONTO DI TUTTE LE PRESTAZIONI E DEI COSTI DELLA MANODOPERA (41.14)
Nella determinazione della base d'asta, la Stazione appaltante è tenuta a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal Capitolato speciale d'appalto e a individuare puntualmente il costo della manodopera, calcolato secondo le tabelle ministeriali di riferimento.
BASE D'ASTA - VA DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI MERCATO (14 - 41.14)
Le stazioni appaltanti godono di un alto grado di discrezionalità nel fissare la base d'asta di un appalto, cioè del valore non superabile del prezzo, determinazione sindacabile dal giudice amministrativo e dall'Autorità solo ove manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, arbitraria, ovvero fondata su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti; e la base d'asta, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia, non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza e che la rilevanza della correttezza della determinazione della base d'asta con attinenza alla situazione di mercato rileva ai fini dell'utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n. 2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n. 3802, 31 marzo 2012, n. 1899);
NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1 GENNAIO 2024 - CONCESSIONI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2497 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni.
NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1 GENNAIO 2024 - SETTORI ORDINARI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
NUOVE SOGLIE COMUNITARIE DAL 1 GENNAIO 2024 - SETTORI SPECIALI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2496 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
Buongiorno Abbiamo necessità di porre il seguente quesito. È stato affidato un intervento mediante trattativa diretta con un solo operatore economico per l'importo di € 149.500 al netto di Iva, in seguito a richiesta di preventivo. Nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di effettuare lavorazioni diverse rientranti nelle ipotesi ex art. 120 comma 1 lett. b) e c) del codice per ulteriori € 30.000 circa. Il problema che ci poniamo è il seguente: lo sforamento della soglia dei 150.000 euro prevista dall'art. 50 per l'affidamento diretto in fase esecutiva comporta la necessità di effettuare una nuova gara per gli importi maggiori dei 150000 (art. 50 comma lett. c) oppure si può procedere con la variante mantenendo il contratto originario? Ringraziando si porgono distinti saluti
Per stipulare un contratto d'importo pari ad euro 15.100 con un'agenzia Croata non iscritta al Mepa, è possibile fare tre affidamenti sotto i 5000 euro per ottenere tre cig? Su PCP non è infatti possibile produrre cig con scheda AD3 (affidamenti di importo superiore ad euro 5000). Trattandosi di stesso operatore economico e data la motivazione dell'oggettiva impossibilità a procedere traite Mepa, si configura un frazionamento illecito?
Pareri tratti da fonti ufficiali
Il progetto di costruzione di un cohousing per disabili autosufficienti è suddiviso in tre stralci funzionali da realizzare progressivamente, di cui uno (il secondo) finanziato da questo Comune e due (il primo ed il terzo) finanziati dall'Unione dei Comuni, di cui questo Ente fa parte. Questo ente ha ottenuto per il finanziamento dello stralcio n. 2 un contributo regionale, che impone di affidare i lavori entro settembre 2024, data alla quale i lavori dello stralcio n. 1 non saranno sicuramente conclusi. E' possibile indire un bando relativo all'affidamento dello stralcio 2 prima che siano conclusi i lavori dello stralcio n. 1, indicando chiaramente nel bando la data in cui i lavori potranno avere inizio (cioè successivamente alla conclusione dei lavori dello stralcio n. 1)?
Si chiede un parere sulla legittimità di un bando per affidamento di lavori pubblici che prevede opzioni ex art. 120, co. 1, lett. a) del codice da intendersi come lavori aggiuntivi del seguente tipo: 1) lavori aggiuntivi opzionali di importo superiore a quello dei lavori principali e riconducibili ad alcune categorie previste nell'appalto principale. La stazione appaltante prevede la qualificazione sull'importo totale dei lavori (principale + opzionale) . Si chiede un parere su una opzione di questo tipo (che imporrebbe una qualificazione su lavori non certi) e di voler esprimere un parere generale sulla possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere come opzione dei lavori aggiuntivi che qualora attivati comportino una modifica delle classifiche SOA previste dall'appalto principale.
Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 la clausola del quinto d'obbligo può essere fatta valere solo se espressamente richiamata negli atti di gara (vedi anche bando tipo 1); posto quanto sopra, se nel vecchio codice era assodato che il valore del quinto d'obbligo dovesse essere computato al fine della determinazione delle soglie ( e quindi dell'acquisizione del CIG), il nuovo codice, imponendo, over ritenuto opportuno, di prevederlo espressamente (in maniera analoga alle opzioni) fa sorgere il dubbio che l'importo in aumento debba essere ricompreso nel calcolo per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG. Si evidenzia infatti che, nonostante l'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 disponga che "...Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali ozioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara...", senza fare alcun cenno alla novità introdotta dall'art. 120, c. 9, il Bando Tipo n. 1 predisposto dall'Anac (che invece pare non abbia alcun dubbio al riguardo), al paragrafo 3, pagina 14, riporta la tabella in corrispondenza del valore globale stimato dell'appalto, comprensiva dell'importo del quinto d'obbligo (a cui espressamente si rinvia, non potendola inserire)
In buona sostanza, lo jus variandi entro il c.d. "quinto d'obbligo", che per decenni aveva trovato la sua naturale fonte direttamente dalla legge, oggi - per i contratti pubblici - è condizionato ad una espressa previsione da inserire nei documenti di gara, non contempla una possibile "opzione di variante in aumento con valenza pubblicistica", bensì una prescrizione di natura meramente negoziale ed avente effetto esclusivamente tra le parti contraenti, con cui la stazione appaltante - nell'ipotetica eventualità in cui si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al quinto dell'importo contrattuale - si riserva il diritto di imporne all'appaltatore l'esecuzione alle originarie condizioni. D'altra parte, proprio la circostanza che tale previsione operi anche nel caso in cui si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni, conferma a nostro a vviso, l'errore presente nel Bando tipo Anac. Ed, in ogni caso, non sarebbe comunque configurabile una "opzione di variante con valenza pubblicistica", in quanto restano fermi tutti i presupposti per legittimare le varianti in corso d'opera prescritti ed elencati dal medesimo art. 1320 del D. Lgs. 36/2023. Premesso e considerato quanto sopra, si chiede come ci si debba comportare per l'individuazione della soglia e per l'acquisizione del CIG, nel caso in cui sia stata inserita la previsione del quinto d'obbligo in aumento, ovvero se tale importo debba essere o meno computato nel valore globale dell'appalto.
Vi chiedo se per calcolare la base di gara per assumere il CIG, nel caso di servizi di ingegneria e architettura, debba essere o meno incluso l'importo della cassa professionale.
Appalto di lavori di importo € 2.097.254,42 con previsione in sede di gara di lavori opzionali previsti pari a € 300.000,00. Nel corso dei lavori sono state approvate n. 2 varianti con un aumento di importo contrattuale pari a € 358.7494,44 (circa 64%). L'importo dei lavori opzionali va sommato ai fini del calcolo della percentuale di aumento contrattuale complessivo?
Si chiede se l'importo relativo a ciascun acquisto da inserire nel programma degli acquisti di beni e servizi debba essere al lordo dell'IVA. Si chiede di precisare, in caso affermativo, se: 1) l'IVA debba essere ricompresa solo con riferimento agli acquisti inseriti nella prima annualità, o anche per gli acquisti ricompresi nelle annualità successive alla prima; 2) oltre all'IVA si debbano ricomprendere altre voci (es. incentivi); 3) quanto precede valga anche con riferimento alla disciplina prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).
Gli importi delle soglie di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023, sono da leggersi Iva inclusa o Iva esclusa?
In caso di determina a contrarre da approvare e bando da pubblicare dopo il 1/7/2023, relativo a forniture, servizi o lavori finanziati da fondi PNRR, si chiede se il riferimento normativo da utilizzare relativo alle soglie sia l'art. 35, D.Lgs. 50/2016 oppure l' art. 14, D.Lgs. 36/2023
Ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 14 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, l’Istituzione Scolastica Autonoma, dotata di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell’art. 21 c. 4 della L. 59/97, è stazione appaltante centrale o sub centrale?
<p>Si chiede d’indicare se si è correttamente compreso l’art. 14, co. 5 del nuovo Codice, in relazione al seguente reale esempio pratico: dall’ente “A”, dotato di autonomia amministrativa e contrattuale, dipendono altre due distinte unità operative, distaccate a livello territoriale. Di queste: la “B”, è anch’essa autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale; la “C” non lo è dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente da “A”. Le unità, necessitano di appaltare un servizio comune a tutte e tre (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.). In applicazione del predetto disposto normativo, ai fini dell’individuazione della corretta procedura di gara da adottare, in relazione alle soglie di cui all’art. 14 co. 1, l’ente “A”: 1 – dovrà considerare, quale valore stimato dell’appalto, la propria esigenza unitamente a quella di “C”; 2 – non dovrà invece considerare, il valore stimato dell’esigenza relativa all’unità operativa “B” la quale, seppur anch’essa dipendente da “A”, potrà procedere in autonomia all’affidamento. E’ corretto il ragionamento? Oppure il secondo paragrafo dell'articolo e comma in parola, in riferimento all'esempio proposto, potrebbe interpretarsi nel senso che, seppur l'ente "C" sia dipendente da "A" per la fase di affidamento, qualora lo stesso sia responsabile in modo indipendente della fase di progettazione e/o esecuzione contrattuale è comunque possibile, per "A", indire separate procedure basate su distinti importi stimati a base di gara, uno di "A" e l'altro di"C"? </p>