Articolo 109. Reputazione dell’impresa.

1. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

2. L’ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all’articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all’articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.

3. Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 109 – come sottolineato dalla relazione illustrativa - riprende, semplificandola e innovandola, la disciplina del rating di impresa contenuta nel comma 10 dell’art. 83 del Codice...

Commento

NOVITA’ • La norma prevede un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. (comma 1) • L’ ANAC deve definire gli elementi del monitoragg...
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Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 26/02/2024 - RATING D'IMPRESA

relativamente all'art. 109 del codice "Reputazione dell’impresa", confermate che al momento non c'è nessun obbligo per gli operatori economici e che si è in attesa di anac che dovrà fornire maggiori specifiche e che solo in futuro potrà essere utilizzato come elemento premiale . il reting di legalità che concorre alla determinazione della reputazione dell’impresa confermate che ad oggi non serve per la partecipazione a gare. grazie in anticipo per l'attenzione.