Art. 94. Principi generali in materia di selezione

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

Relazione

L'articolo 94 (Principi generali in materia di selezione) rinvia agli articoli successivi per l'individuazione dei criteri sulla base dei quali gli appalti devono essere aggiudicati, previa verifica d...

Commento

L'articolo 94, in merito all’aggiudicazione degli appalti, prevede, nel recepire l'articolo 56 della direttiva 2014/24/UE e nel dare attuazione al principio di cui all'articolo 1, alla lettera r) prim...
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Giurisprudenza e Prassi

INFORMAZIONE FALSA - NECESSARIA ADEGUATA VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA (80.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 28 agosto 2020, “la falsità di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione, è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell'art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo”.

In ragione di quanto precede, la più recente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 15 giugno 2021, n. 4641) ha precisato che anche in caso di informazioni “false o fuorvianti” l’esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad “influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” della stazione appaltante (alle informazioni “false o fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che riguardano “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, dovendo anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo).

Invero, l’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis): infatti, tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico. È pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima previsione normativa.

Deve pertanto concludersi che, ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara, spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – “stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (in termini, anche Cons. Stato, V, 4 gennaio 2021, n. 62).

Del resto, “[…] anche a voler ritenere che il concorrente abbia fornito “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, non sarebbe comunque predicabile in suo danno l’automatismo espulsivo […], anziché stabilire se l’informazione era effettivamente falsa e in grado di sviare le sue valutazioni e se la sottesa condotta del concorrente avesse inciso in senso negativo sulla integrità e affidabilità del medesimo” (ex multis, Cons. Stato, V, 3 novembre 2023, n. 1812).

Risulta dagli atti che tale valutazione è stata a suo tempo svolta da ………. s.p.a., la quale si è alla fine determinata per la riduzione del punteggio inizialmente attribuito a R………...s.p.a. (in tal modo implicitamente giudicandola affidabile) anziché estrometterla dalla gara.



APPALTO DI SERVIZI - NON APPLICABILE IL DIVIETO DI VALUTARE ATTIVITA' AGGIUNTIVE (95.14 BIS)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il divieto dell’art. 95, comma 14-bis, del d. lgs. n. 50 del 2016, con riguardo agli appalti aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è applicabile sulla base del suo tenore letterale ai soli contratti di appalto pubblico di lavori, mentre non è estensibile agli appalti pubblici di servizi in ragione della sua ratio, consistente nell’evitare che il progetto di opera predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice sia posto nel nulla da offerte che abbiano ad oggetto lavori ulteriori, non essendone consentita pertanto l’estensione agli appalti pubblici di servizi.

OFFERTA TECNICA NON CONFORME ALLA LEX SPECIALIS - CAUSA DI ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2021

Ai sensi dell’art. 94, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 “Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14”; la verifica circa la non conformità dell’offerta ai criteri indicati nella documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara (cfr. in tal senso Cons. Stato, 17 aprile 2020, n. 2443).

La verifica circa la non conformità dell'offerta tecnica ai requisiti minimi fissati dalla documentazione di gara costituisce causa tipica e necessaria di esclusione dalla gara.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla Sistec S.r.l.– Procedura aperta per l’aggiornamento tecnologico e servizio di assistenza evolutiva per l’impianto di videosorveglianza cittadina delle regioni Puglia e Basilicata - Importo a base di gara euro: 3.395.264,00- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dei Servizi tecnico logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività contrattuale per l’Informatica, gli Impianti tecnici e le Telecomunicazioni

OFFERTA REDATTA IN CONFORMITÀ AL FACSIMILE PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE – SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Per giurisprudenza consolidata, anche se il principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità al facsimile all’uopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda (in termini Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).

SUDDIVISIONE IN LOTTI - CLAUSOLA CHE PREVEDE DIVIETO DI AGGIUDICAZIONE DI PIÙ DI UN LOTTO - LEGITTIMITÀ DELL’AGGIUDICAZIONE (51.3)

ANAC DELIBERA 2017

Non è legittima l’aggiudicazione di entrambi i lotti ad un'unica società concorrente in violazione del divieto contenuto nel bando di aggiudicare entrambi i lotti in cui è suddivisa la gara ad un unico operatore economico.

OGGETTO: : Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da A / Città di B. Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare e assistenza educativa domiciliare in favore di utenti residenti nel territorio distrettuale H5 ASL Roma 6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 688.571,43 euro.

OFFERENTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. cc) del Codice: l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...