Allegato II.11 Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri.

(Articolo 100, comma 3)

 

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister» e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden»,

- per la Bulgaria, «Търговски регистър»,

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstřík»,

- per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen»,

- per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,

- per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ» del ministero dell’ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) per gli appalti di lavori; «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» e «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l’esercizio dell’attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all’allegato I, il registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,

- per la Francia, «Registre du commerce e des societes» e «Repertoire des metiers»,

- per la Croatia, «Sudski registar» e «Obrtni registrar» o, per determinate attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»; per appalti di forniture e di servizi, anche il «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» o, oltre ai registri già menzionati, il «Consiglio nazionale degli ordini professionali» per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l'«Albo nazionale dei gestori ambientali» oltre ai registri già menzionati,

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)», conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies e Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,

- per la Lettonia, « Uzņēmumu reģistrs » («Registro delle imprese»),

- per la Lituania, « Juridinių asmenų registras»,

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des metiers»,

- per l'Ungheria, « Cégnyilvántartás », «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», e, per appalti di servizi, taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione,

- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja tà kummerc», e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall’autorità maltese dei servizi finanziari,

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

- per la Polonia, «Krajowy Rejestr Sądowy»,

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário » (INCI) per appalti di lavori; «Registro Nacional das Pessoas Colectivas», per appalti di forniture e di servizi,

- per la Romania, «Registrul Comerțului»,

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»,

- per la Slovacchia, «Obchodný register»,

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags-, handels — eller föreningsregistren».

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Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, NON SUSCETTIBILE DI SUBAPPALTO QUALIFICANTE (100)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali integra un requisito di idoneità professionale e non un mero requisito di capacità tecnica suscettibile di subappalto qualificante. Pertanto, l'operatore economico deve possedere direttamente il titolo abilitativo richiesto per la categoria e classe pertinente, non potendo dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza della necessaria qualificazione soggettiva.

"L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) è considerata un requisito di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023). • I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti direttamente dal soggetto che partecipa alla gara. • Il subappalto riguarda l'esecuzione di una parte delle prestazioni, ma non può "sanare" la mancanza di un requisito soggettivo necessario per essere ammessi alla gara stessa. Il bando richiede tale iscrizione come condizione di partecipazione: • L'impresa mandataria o l'operatore singolo deve possederla per la categoria e classe richiesta. • Non è possibile dichiarare di voler subappaltare l'intera attività a un terzo per sopperire alla propria mancanza del titolo abilitativo. Pertanto, data la caratteristica dell’intervento che riguarda la bonifica di un sito inquinato, risulta evidenza della volontà della Stazione Appaltante nella richiesta dei requisiti di gara esprimendo in modo chiaro ed univoco che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce requisito di partecipazione, e non di esecuzione (sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017 del Consiglio di Stato, sezione V, nella quale è stato precisato che è l’ordinamento delle pubbliche commesse a specificare quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara e che, conseguentemente, il requisito in questione è “un requisito speciale di idoneità professionale)”

[...]

Ritenuto il ricorso manifestamente infondato atteso che, prima ancora delle previsioni della lex specialis, rileva nella fattispecie la fonte ordinaria costituita dal Codice dell’ambente, che all’art. 212 “rubricato “Albo nazionale gestori ambientali”, stabilisce che “l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti”. Tant’è che il Consiglio di Stato, con la sentenza 1219 del 6.2.2024, ha evidenziato “il conseguimento dell’iscrizione nell’ambito dell’Albo Nazionale ha dunque una valenza anfibologica, poiché, da un lato, dimostra il possesso di un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale, ma dall’altro, comprova la titolarità del requisito di capacità tecnica e professionale necessaria per il trattamento di determinate tipologie di rifiuti (Cons. Stato, sez. IV, n. 6355 del 2020)”. Con la conseguenza, in ultima, che nella fattispecie, avendo la procedura ad oggetto la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, tale iscrizione valeva sia sul piano soggettivo della idoneità professionale, non subappaltabile, sia sul piano strettamente tecnico;"