Articolo 128. Servizi alla persona.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 127, per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.

2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;  

b) servizi di prestazioni sociali;  

c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 

3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell’articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all’articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L'articolo 128 disciplina l'affidamento di servizi alla persona. Fermo quanto previsto dalla disposizione precedente, con la previsione in esame si è inteso dedicare un apposito articolo...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

APPALTI SOTTOSOGLIA CON OGGETTO SERVIZI SOCIALI: PRINCIPIO DI ROTAZIONE NON APPLICABILE SE ADEGUATAMENTE MOTIVATO DALLA LEX SPECIALIS

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2024

Illustrato in questo modo il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si innesta la presente controversia, osserva questo collegio come si rivela infondata la tesi della ricorrente che sostiene l’inapplicabilità del principio di rotazione agli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia in ragione dell’omesso rinvio interno ad opera dell’art. 128, comma 8 all’art. 49 del Codice, atteso che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sottosoglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, comma 1 del Codice, che non è stata espressamente derogata rispetto a tale tipologia di affidamenti. Qualora la volontà del Legislatore fosse stata quella di escludere l’applicazione del principio di rotazione agli affidamenti in questione, la disposizione di cui all’art. 128, comma 8 avrebbe dovuto essere formulata mediante una chiara ed espressa deroga al principio di rotazione come prescritto dal comma 4 dell’art. 48.

Vero è, piuttosto, che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sottosoglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del Codice.

Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell’art. 128 impone che per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3, ovvero <garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti>.

Al riguardo la recente giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che “la circostanza che l’art. 128 del codice, non richiama le regole “generali” degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 richiedendo l’applicazione dei “principi e i criteri di cui al comma 3°…”, non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta che deve rispettare - oltre alle regole della contrattualistica pubblica e ai principi generali del codice dei contratti pubblici - anche gli speciali principi di cui al comma 3 dell’art. 128, secondo il quale “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”.

E’ stato altresì affermato in giurisprudenza che per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, ma ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel comma 3 dell’art. 128 cit., poiché argomentando diversamente si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023, mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3. (ibidem, T.A.R. Catania n.1370/2024).

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 30/01/2025 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Dal primo settembre ho preso servizio in una scuola in cui non è stata ancora svolta la procedura di aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica. Posto che come è ovvio, la continuità degli operatori è decisiva ai fini del successo del progetto di inclusione degli alunni, si chiede come poter gestire la deroga al vincolo della rotazione in casi come questo in cui fondamentalmente contrasta con i principi di efficienza ed efficacia del servizio (dal momento che un assistente specialistico che ruota non è nell'interesse dell'alunno diversamente abile che, dal canto suo, fonda la riuscita del proprio percorso scolastico a partire dalla relazione con le figure di riferimento che, se cambiano, sicuramente non lo facilitano). In ogni caso, dovendo ragionare sull'eventuale aggiudicazione a seguito dell'affidamento ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. e) del Codice, previa manifestazione di interesse ad accesso illimitato, e anche se per un importo inferiore ai 140.000 euro, è possibile prevedere almeno una proroga tecnica dell'assistenza specialistica uscente visto che altrimenti gli alunni diversamente abili resterebbero scoperti per un certo periodo di tempo determinando un vuoto di servizio?


QUESITO del 21/06/2024 - RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE NEGLI APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA

Tenuto conto del regime intermedio di cui all'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di affidamento di servizi alla persona, che tra le disposizioni del codice a cui fa esplicito rinvio non contempla gli artt. 60 e 120, si chiede se sia possibile inserire nei documenti di gara iniziali, in considerazione della particolarità di tali tipologie di affidamento e delle peculiarità degli enti del terzo settore che potrebbero essere tra gli operatori economici aggiudicatari, clausole di revisione dei prezzi che non contemplino (o che la prevedano in misura inferiore) la franchigia di cui al comma 2 dell'art. 60 o clausole di modifica ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a per conservare l'equilibrio contrattuale in conseguenza del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e di quello eventualmente integrativo locale.


QUESITO del 03/06/2024 - PROCEDURA APPLICABILE AD UN APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SOTTO-SOGLIA

Per l'affidamento dei servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nuovo Codice non richiama le norme previste dallo stesso per il sotto-soglia, bensì, come si legge nella Relazione Illustrativa, "in prospettiva liberalizzante", impone unicamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza previsti all'art. 128, comma 3 e richiamati nel successivo comma 8, potendo la stazione appaltante decidere se rivolgersi, in alternativa, agli istituti previsti e disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). Solo per gli affidamenti sopra-soglia, il Codice, sempre all'art. 128, prevede espressamente l'applicazione di alcuni articoli con l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il quesito è il seguente: dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento della gestione di un Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per persone disabili, per un importo stimato pari a 600.000 euro circa e, pertanto, inferiore alla soglia, qual è la corretta procedura applicabile? E' possibile procedere mediante una procedura telematica negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo come riferimento, per la redazione del Disciplinare di gara, le disposizioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, ovvero è preferibile applicare un regime più alleggerito?


QUESITO del 07/05/2023 - SERVIZI SOCIALI - CON DLGS 36/23 È POSSIBILE SOTTO I €140.000 FARE AFFIDAMENTO DIRETTO (DISCREZIONALE, SENZA VALUTAZIONE OEV) (PUBBLICATO)

Gent.mi, poichè nel Dlgs 36/2023 è scomparso l'art. 95 co 3 lett a) del Dl.s 50/2016 (...) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); sostituito dall'art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023 è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l'affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica ) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione)