Articolo 128. Servizi alla persona.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 127, per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono.

2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:

a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;  

b) servizi di prestazioni sociali;  

c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 

3. L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.

4. In applicazione dell’articolo 37 le stazioni appaltanti approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto della legislazione statale e regionale di settore.

5. Le finalità di cui agli articoli 62 e 63 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore, con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe.

6. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all’articolo 59 e agli articoli da 71 a 76.

7. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 79, 80, 84, 85, 89, 94, 95, 98, 99, 100, 101 e 110, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

8. Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L'articolo 128 disciplina l'affidamento di servizi alla persona, ossia i servizi assoggettati al c.d. regime intermedio, di cui all’attuale articolo 142, commi 5-bis e seguenti, del present...

Commento

NOVITA’ • Per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3;...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/06/2024 - RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE NEGLI APPALTI DI SERVIZI ALLA PERSONA

Tenuto conto del regime intermedio di cui all'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di affidamento di servizi alla persona, che tra le disposizioni del codice a cui fa esplicito rinvio non contempla gli artt. 60 e 120, si chiede se sia possibile inserire nei documenti di gara iniziali, in considerazione della particolarità di tali tipologie di affidamento e delle peculiarità degli enti del terzo settore che potrebbero essere tra gli operatori economici aggiudicatari, clausole di revisione dei prezzi che non contemplino (o che la prevedano in misura inferiore) la franchigia di cui al comma 2 dell'art. 60 o clausole di modifica ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a per conservare l'equilibrio contrattuale in conseguenza del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e di quello eventualmente integrativo locale.


QUESITO del 03/06/2024 - PROCEDURA APPLICABILE AD UN APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SOTTO-SOGLIA

Per l'affidamento dei servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nuovo Codice non richiama le norme previste dallo stesso per il sotto-soglia, bensì, come si legge nella Relazione Illustrativa, "in prospettiva liberalizzante", impone unicamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza previsti all'art. 128, comma 3 e richiamati nel successivo comma 8, potendo la stazione appaltante decidere se rivolgersi, in alternativa, agli istituti previsti e disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). Solo per gli affidamenti sopra-soglia, il Codice, sempre all'art. 128, prevede espressamente l'applicazione di alcuni articoli con l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il quesito è il seguente: dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento della gestione di un Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per persone disabili, per un importo stimato pari a 600.000 euro circa e, pertanto, inferiore alla soglia, qual è la corretta procedura applicabile? E' possibile procedere mediante una procedura telematica negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo come riferimento, per la redazione del Disciplinare di gara, le disposizioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, ovvero è preferibile applicare un regime più alleggerito?


QUESITO del 07/05/2023 - SERVIZI SOCIALI - CON DLGS 36/23 È POSSIBILE SOTTO I €140.000 FARE AFFIDAMENTO DIRETTO (DISCREZIONALE, SENZA VALUTAZIONE OEV) (PUBBLICATO)

Gent.mi, poichè nel Dlgs 36/2023 è scomparso l'art. 95 co 3 lett a) del Dl.s 50/2016 (...) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); sostituito dall'art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023 è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l'affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica ) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione)