Deroga al principio di rotazione
QUESITO
del 18/07/2024
Considerato che l'art.48 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene nel rispetto dei principi di cui al Libro I Considerato che l'art.4 del D.Lgs.36/2023 stabilisce che le disposizioni del codice si applicano nel rispetto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3 che assumono quindi una valenza di "super principi" superiore a quella del principio di rotazione. Richiamato il principio del risultato sancito dall'art.1 che costituisce attuazione, nel settore sei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia e economicità, SI CHIEDE se il divieto di affidamento al contraente uscente stabilito dal principio di rotazione possa essere superato non solo nel caso di concomitante presenza delle condizioni di cui all'art.49 comma 4 (struttura del mercato/effettiva assenza di alternative/accurata esecuzione del precedente contratto) ma altresì per ragioni di economicità (contra, in relazione all'art.36 D.Lgs.50/2016, TAR Toscana n.98/2023 "...insufficiente a giustificare detta deroga risulta il fatto che si trattasse dell'offerta più vantaggiosa per economicità ed efficacia")
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