Parere tratto da fonti ufficiali

Associazione in partecipazione
QUESITO del 08/05/2006

L’art. 13 comma 5bis della legge n. 109/94 vieta l’associazione in partecipazione (art. 2549 del Codice Civile). Presumo che la ratio del divieto stia in motivi di pubblica sicurezza o di tutela del lavoro. L’art. 17 comma comma 1 lettera g) (che tratta dei raggruppamenti di professionisti) stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 13, per quanto compatibili, si applicano ai raggruppamenti temporanei di professionisti. Ciò premesso, nel caso di gara per l’appalto di un servizio di ingegneria e di architettura deve intendersi vietata la partecipazione in associazione? Preciso che il bando di gara nulla specifica al riguardo ma fa solo un generico rinvio, per quanto non espressamente previsto nel bando stesso, alle norme vigenti in materia. Anche qualora si intendesse operante il divieto sopra citato il concorrente eventualmente escluso per non averlo rispettato potrebbe obiettare dicendo che il bando doveva espressamente indicarlo non essendo possibile rimettere all’interpretazione dei concorrenti quali disposizioni dell’art. 13 della legge n. 109/94 sono o meno compatibili con la disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti? (e ciò alla luce che le cause di esclusione -e quindi i divieti- sono tassativi e non possono operare per interpretazione estensiva?).

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