ART. 17. (Redazione dei progetti).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi.

2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici consortili di progettazione e direzione dei lavori con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14, ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4 sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi.

6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340.

7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la predisposizione dei progetti preliminari.

8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non esercitino le attività di produzione di beni. A tali società non si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili.

10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;

e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.

12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a 50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento.

13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, nonchè a misurazioni e picchettazioni.

14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve essere indicato il nome del progettista inteso come persona fisica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.



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Giurisprudenza e Prassi

STIMA PREVENTIVA SULL'IMPORTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

AVCP DELIBERAZIONE 2012

L’Autorità è intervenuta numerose volte sull’argomento, (cfr. Deliberazione n. 67 del 22/06/2005) affermando che “sotto il profilo della frammentazione degli incarichi va rilevato, in generale, che contrasta con l’art. 17, comma 14, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. - anche alla luce della determinazione n. 30/2002 di questa Autorità - l’operato dalla stazione appaltante che non stima preventivamente ed in via unitaria l’importo totale degli incarichi di progettazione e direzione lavori, venendo in tal modo ad operare un frazionamento ingiustificato degli stessi. La stima in via separata degli incarichi di progettazione è, invece, giustificata in caso di differente tempistica dei finanziamenti”. Tale posizione ricalca, peraltro, analoghi pronunciamenti giurisprudenziali in cui, con riferimento all’art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., è stato affermato che la priorità, ivi prevista, dell’affidamento dell’attività di direzione al progettista incaricato è attuabile solo in fase di affidamento della progettazione. Se, invece, l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse non è disposta contestualmente all’affidamento dell’incarico della progettazione (come avvenuto nella fattispecie) questa priorità può, tutt’al più, essere attuata solo se l’ulteriore compenso, aggiunto a quello dovuto per la progettazione, non supera la soglia prestabilita, costituendo, altrimenti, il frazionamento nel tempo degli incarichi evidente elusione del limite stabilito per l’affidamento diretto (TAR Marche n. 1933 del 29 dicembre 2003).”

Per quanto sopra, non si ritiene giustificato il ricorso all’affidamento diretto dell’incarico di direzione dei Lavori avvenuto separatamente e successivamente a quello della progettazione per l’esecuzione del presente appalto.

In merito all’affidamento diretto della “Direzione Artistica” dei soli lavori del nuovo polo cardiovascolare, conferiti direttamente per un importo complessivo di €. 115.295,81, con nota del 13.12.2011 n. 123583, il RUP ha chiarito che l’Azienda ha ritenuto di avvalersi di un ulteriore professionista per un coordinamento del piano colore e finiture, le cui competenze sono ricomprese in quelle contrattuali della D.L.. A tal fine è stata allegata la dichiarazione del Capogruppo e del DL. sulle competenze. Il RUP ha ritenuto di poter applicare, per analogia, il principio secondo cui il divieto di modificazione soggettiva dei raggruppamenti non opera in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice verifichi la sussistenza dei requisiti del nuovo soggetto che si aggiunga ai componenti originari del raggruppamento temporaneo.

Oggetto: Piano delle Ispezioni 2011. Realizzazione del “Nuovo polo cardiovascolare”. Stazione appaltante: Azienda – O.U. di A - Policlinico S. B. Impresa esecutrice : A.T.I. C (mandataria) - Consorzio Stabile D e Gruppo E.

GRUPPI INTERNI DI PROGETTAZIONE - INCARICHI A LIBERI PROFESSIONISTI

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2010

Gli incarichi conferiti a liberi professionisti per consulenze a supporto di gruppi interni di progettazione esulano, in base al loro oggetto, dalla tipologia degli ordinari incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ( ex art.16 legge 109/1994 e s.m.s.), da intendere quale opera dell’ingegno di carattere creativo concepita dal progettista autore su cui unicamente ricade la responsabilità della progettazione, nonché dagli incarichi per prestazioni di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ( di supporto al responsabile del procedimento), previste dall’art.17 della legge quadro sui lavori pubblici n.109 del 1994. L’oggetto delle consulenze di cui si discute non appare, peraltro, identificabile in quegli apporti di contribuiti tecnici, che si risolvono in semplici indagini, ispezioni, ricognizioni, di natura meramente materiale e ripetitiva che, tuttavia, proprio per la complessità insita nelle loro caratteristiche, richiedono spesso il ricorso a diversificate professionalità; per dette attività di supporto alla progettazione non sussisterebbe preclusione al frazionamento ed all’affidamento esterno a gruppi di tecnici differenti da quelli che sono incaricati della progettazione vera e propria e, in quanto implicanti l’esplicazione di servizi, l’eventuale affidamento esterno avviene con procedura ad evidenza pubblica.

REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - GIURISDIZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La "revoca" dell’incarico di progettazione e per la direzione lavori, benche' disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto gia' sorto che riguarda gli obblighi di esecuzione definiti dalle parti nel rapporto pattizio tra le stesse e incidenti su una posizione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo e non gia' di interesse legittimo.

In tale contesto, va osservato che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente (che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo Albo), costituisce espressione non gia' di una potesta' amministrativa, bensi' di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente.

TARIFFE PROFESSIONALI DI INGEGNERI E ARCHITETTI - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Nell’attuale assetto normativo le tariffe professionali di ingegneri e architetti e, quindi, tra esse, anche le tariffe relative alle "prestazioni speciali", non costituiscono piu' "minimi inderogabili" (e che a tanto hanno portato, principalmente, i principi liberalizzatori di fonte comunitaria).

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - LIMITI

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

Non puo' ritenersi viziato l'atto che, a ragione della non complessita' dell'opera e quindi della relativa progettazione, ha ritenuto di poter prescindere dalla progettazione definitiva, potendosi accedere senza difficolta' (considerata l'urgenza di ampliare il cimitero, dato l'esaurimento dei loculi) direttamente a quella esecutiva.

Inoltre la disciplina di cui all'articolo 17, comma 12 (secondo periodo), della legge n. 109/1994, come sostituito dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, prevede che “Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d ) ed e), di loro fiducia. In ogni caso le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacita' professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare”.

AFFIDAMENTO ESTERNO INCARICO DI PROGETTAZIONE - COMPENSO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Il Consiglio di Stato ha chiarito che un Comune che abbia conferito ad un progettista esterno l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, non puo' affidargli incarichi di progettazione compensati sulla base della tariffa professionale.

I giudici ricordano che, in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di cui si tratta a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione. Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.

Nel caso di specie, invece, il Comune ha affidato ad un professionista interno (anche se a termine) alla propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni. Il Comune ha quindi confuso i due regimi, affidando contratti di rilevanza esterna con la liberta' di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne.

Giustamente quindi l’Authority ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del professionista deve avvenire nel rispetto della normativa sull’affidamento degli incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti. Il Comune, invece, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalita' riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.

ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO - DEFINIZIONE E LIMITI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2008

Non è possibile distinguere gli appalti direttamente in rapporto con l'interesse pubblico da quelli che non hanno tale connessione, perche' lo status di organismo di diritto pubblico dipende unicamente dalla contemporanea presenza dei tre requisiti necessari e non dal tipo di attivita' di volta in volta esercitata, come del resto gia' chiarito dalla stessa Corte di Giustizia, secondo la quale l'esigenza di certezza del diritto esclude che la qualifica di un ente possa variare in funzione dell'oggetto degli appalti che pertanto, se aggiudicati da un organismo classificabile tra quelli di diritto pubblico, ricadono tutti sotto la disciplina comunitaria indipendentemente dall'obiettivo particolare che si prefiggono.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Il Consiglio di Stato in tale sede dichiara infondata la tesi sostenuta dal Tar, in quanto la regola di cui all’art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994, è chiara nel porre un divieto nella sola ipotesi in cui il progettista partecipi alla esecuzione dei lavori, e non nel caso in cui un soggetto che abbia eseguito lavori partecipi ad una gara per l’affidamento di un incarico di progettazione.

La regola è però espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione. Non si tratta, quindi, di ricercare ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, al fine di verificare se gli elementi, nella specie valorizzati dal primo giudice, consentano di ricondurre la posizione della ATI ricorrente a tali ipotesi, ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione in esame, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l’aggiudicataria.

La regola generale della incompatibilità garantisce la genuinità della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per

un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l’Amministrazione appaltante. In tal senso, quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi.

Nella fattispecie in esame, gli elementi che convergono a denunciare che la posizione dell’ATI ricorrente non sia stata omogenea con quella degli altri partecipanti alla gara, non sono pochi, a motivo della presenza di professionisti che hanno avuto (direttamente o indirettamente) rapporti con l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’incarico di progettazione della bonifica dell’area ex Fim.

PROGETTISTA - INCOMPATIBILITA' CARICHE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

L’art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994 (di stretta interpretazione per il suo carattere eccezionale) impedisce che il progettista esegua i lavori, e non il contrario, vale a dire che l’esecutore possa progettare nuovi lavori.

La questione della fattispecie in esame, non riguarda la presenza nell’ordinamento di una norma che vieti l’affidamento di un incarico di progettazione a un soggetto che, in ipotesi, abbia eseguito lavori (peraltro) per conto di un soggetto diverso dall’Amministrazione appaltante. In questo senso la regola, di cui al menzionato art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994, è chiara nel porre un divieto nella sola ipotesi in cui il progettista partecipi della esecuzione dei lavori, e non nel caso in cui un soggetto che abbia eseguito lavori partecipi ad una gara per l’affidamento di un incarico di progettazione.

La regola è però espressione del principio generale di trasparenza ed imparzialità, la cui applicazione è necessaria per garantire parità di trattamento, che ha per suo indefettibile presupposto il fatto che i concorrenti ad una procedura di evidenza pubblica debbano rivestire la medesima posizione.

La regola generale della incompatibilità garantisce la genuinità della gara, e il suo rispetto prescinde dal fatto che realmente si sia dato un vantaggio per un concorrente a motivo di una qualche sua contiguità con l’Amministrazione appaltante. In tal senso, quel che rileva è la situazione dei partecipanti alla gara, il cui esame deve evidenziare, in modo oggettivo, una disomogeneità di partenza per la particolare posizione in cui qualche concorrente viene a trovarsi.

Non si tratta, quindi, di ricercare ipotesi tipiche, normativamente individuate dal legislatore, al fine di verificare se gli elementi, nella specie valorizzati dal primo giudice, consentano di ricondurre la posizione dell’ ATI aggiudicataria a tali ipotesi, ma di valutare se vi sia stata una differente posizione di partenza nella partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico di progettazione in esame, che abbia dato luogo a un possibile indebito vantaggio per l’aggiudicataria.

Fatta questa premessa, è possibile affermare che, nella specie, gli elementi che convergono a denunciare che la posizione dell’ATI aggiudicataria non sia stata omogenea con quella degli altri partecipanti alla gara, non sono pochi, a motivo della presenza di professionisti che hanno avuto (direttamente o indirettamente) rapporti con l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’incarico di progettazione della bonifica dell’area ex Fim.

INCARICHI PROGETTAZIONE - REFERENZE BANCARIE

TAR CALABRIA RC SENTENZA 2007

L’art. 13 D.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 – normativa nazionale di recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi – si limita a richiedere (per le imprese in genere) la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica “mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; ) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.

Particolarmente significativi e rilevanti sono da ritenersi poi i commi successivi del medesimo art. 13, secondo cui “le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. … Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice”.

Entrando nel merito della vicenda, il Collegio ha osservato che la licitazione privata in argomento era regolata dagli artt. 17 della Legge n. 109/1994 e dagli artt. 62, 63 e 64 del DPR n. 554/1999 e che nessuno delle richiamate norme imponeva la presentazione di referenze bancarie. Parimenti l’art. 13 del D.Lgs. n. 157/1995 prevedeva che se il concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla amministrazione. In particolare, il citato art. 17 della legge n. 109/1994 prevedeva che l’affidamento degli incarichi di progettazione deve avvenire in modo da contemperare i principi di trasparenza, buon andamento con quelli di proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell’incarico. E proprio sul principio di proporzionalità si incentra l’esame dei giudici, i quali affermano che non era rispondente a detto principio richiedere ben due referenze bancarie, soprattutto nell’ipotesi in cui si trattava di singoli professionisti-persone fisiche, quale appunto la fattispecie concreta. Tale richiesta, poi, non offriva maggiori garanzie, rispetto a quella di una sola referenza bancaria, ma costituiva soltanto un appesantimento eccessivo della procedura. La prescrizione di una pluralità di referenze bancarie, specie laddove si tratti di singoli professionisti-persone fisiche, non fornisce, infatti, in concreto all'Ente appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza e rappresenta piuttosto un appesantimento eccessivo anche in relazione al corrispettivo dell'appalto.

Alla luce della suddetta normativa e soprattutto del principio di carattere generale normativamente posto dall’art. 17, co. 11 della legge 109/1994, secondo cui nell’affidamento dei servizi di progettazione devono essere contemperati “i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico” la rigorosa e tassativa richiesta di una pluralità di referenze non risulta proporzionata alla finalità perseguita dalla stazione appaltante.

SOCIETA' DI INGEGNERIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Non è condivisibile il parere secondo cui la società potrebbe rientrare nel genus delle società di ingegneria solo se il suo oggetto sociale corrispondesse in modo pedissequo, anche sul piano letterale e formale, alla elencazione contenuta nell’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge n. 109/1994. Deve prevalere, invece, una valutazione di ordine sostanziale, riferita alla concreta natura delle attività svolte dalla società.

LA RELAZIONE GEOLOGICA NELLE GARE DI APPALTO - DIVIETO DI SUBAPPALTO

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2007

L’art. 16 della L. n. 109/1994 e l’art. 25 del DPR n. 554/1999 prevedono che la relazione geologica fa parte integrante del progetto definitivo e tali norme sono richiamate dal bando di gara, senza alcuna aggiunta o postilla che possa far pensare ad un richiamo parziale delle norme stesse; inoltre, lo stesso bando di gara richiama il summenzionato art. 17, comma 14-quinquies della L. n. 109/1994, recante il divieto di subappalto della relazione geologica. Pertanto, sia in base alle norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, sia in base al principio del clare loqui, si deve ritenere nel giusto un concorrente che, a fronte di siffatte clausole della lex specialis, abbia ritenuto che la relazione geologica facesse parte integrante degli elaborati progettuali. Non ha molto senso, infatti, prevedere in un bando di gara il divieto di subappalto riferito ad una prestazione non compresa nell’oggetto dello stipulando contratto, a meno di non voler ipotizzare un errore nella redazione del bando. In ogni caso, tenuto conto del rigore formale che deve necessariamente contraddistinguere procedure del genere, a fronte di una norma del bando che richiama una norma di legge la quale prevede a sua volta che la relazione geologica è parte integrante del progetto definitivo, i concorrenti debbono ritenere che la predetta relazione rientri fra gli elaborati da redigere.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l’acquisizione della relazione geologica, l’Amministrazione è tenuta ad avvalersi dell’opera professionale del geologo che potrà essere reperita o all’interno della struttura tecnica della stazione appaltante o all’esterno attraverso specifico affidamento riservato a professionisti geologi ovvero ad unico soggetto affidatario dell’incarico di progettazione completo. In tale ultimo caso la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente in fase di bando di gara e la relativa presenza all’interno delle strutture dei soggetti partecipanti dovrà essere accertata dall’Amministrazione. La presenza del geologo potrà manifestarsi sia sotto forma di componente di eventuale associazione temporanea ovvero in qualità di responsabile della prestazione, nominativamente indicato nell’offerta, in organico alla struttura partecipante nel senso espresso nelle precedenti considerazioni…”.

L’Autorità di Vigilanza ritiene, in modo del tutto condivisibile, che nel bando di gara deve essere espressamente indicata la circostanza che la relazione geologica non è richiesta fra gli elaborati progettuali.

CONSULENTE ESTERNO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Non può essere condivisa la tesi secondo cui il rapporto tra l’impresa che concorre alla gara ed un geologo debba necessariamente essere o di lavoro subordinato o di associazione in a.t.i., configurandosi altrimenti una ipotesi di subappalto.

Infatti, il rapporto tra l’impresa e il professionista iscritto all’albo come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato di per sè nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto), in assenza di specifici elementi, idonei a dimostrare gli elementi tipici di tale istituto (l’organizzazione dei mezzi, l’assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un’opera o di un servizio), essendo invece configurabile un contratto d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Peraltro, il sopravvenuto art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 ha espressamente escluso il subappalto per “l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi”.

AFFIDAMENTO INCARICHI - AVVISO DI SELEZIONE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

L’avviso di selezione per l’affidamento di incarichi deve riportare i criteri di selezione dei curricula, senza la necessità di un'espressa e puntuale predeterminazione dei pesi ponderali assegnati a ciascun criterio, ciò significa che, prima di procedere all’apertura della documentazione, la Commissione si deve determinare in relazione al peso da attribuire a ciascun criterio individuato nel bando, tenendo conto che il merito tecnico da esaminare nella fase di valutazione dell’offerta dovrà intendersi non con riferimento ad aspetti quantitativi, bensì con riguardo alle caratteristiche qualitative di progetti in precedenza redatti dai concorrenti.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla I. s.r.l. – avviso di selezione per l’affidamento di incarichi professionali relativi ad interventi vari sulle strade provinciali –n. 6 interventi. S.A.: Provincia di V.

COMPENSO PER I DIPENDENTI PUBBLICI EXTRA ORDINEM

CORTE DEI CONTI SENTENZA 2007

Per i dipendenti pubblici vige, nel nostro ordinamento giuridico, il principio immanente di onnicomprensività del trattamento economico per cui non è possibile remunerare il dipendente con compensi extra-ordinem per compiti rientranti nelle mansioni dell'Ufficio ricoperto.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

RTI E PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

L’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di “presenza”. D’altronde, se la volontà del Legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l’associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l’art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l’art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE - DIVIETO DI SUBAPPALTO

CGA SICILIA SENTENZA 2005

La clausola del bando, relativa ad un appalto di progettazione di opere pubbliche, secondo cui “il subappalto è vietato; pertanto l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio tutte le prestazioni”, va interpretata nel senso che non sono comprese nel divieto di subappalto le attivita' di carattere materiale necessarie per la progettazione, quali: i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo strumentali all’attivita' di progettazione vera e propria. In particolare, non ricadono nel divieto di subappalto i rilievi topografici, atteso che essi non rientrano nell’attivita' di progettazione in senso stretto e che il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede per la loro esecuzione una specifica qualificazione (la OS20), che sarebbe impensabile richiedere per il progettista.

L’art. 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., che impone l’indicazione, nell’offerta di partecipazione alla gara, dei nomi dei tecnici cui si intende subappaltare lo svolgimento di alcune attivita', si riferisce ai nominativi dei progettisti autori della prestazione progettuale costituente l’oggetto dell’appalto e dei servizi ad esso connessi, ma non puo' ritenersi applicabile ai tecnici di cui all’art. 14quinquies della citata legge n. 109/1994 e s.m. per i quali, proprio in quanto autori di prestazioni meramente accessorie passibili di essere subappaltate, andra' applicata l’ordinaria normativa in materia di subappalto, senza alcuna necessita', dunque, di una preventiva indicazione dei loro nomi gia' in sede di offerta.

SCHEMI DI POLIZZA TIPO PER LE GARANZIE FIDEIUSSORIE E LE COPERTURE ASSICURATIVE

NAZIONALE DECRETO 2004

Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici - in vigore dal 26/5/2004

Abrogato dal DM 31/2008 con effetto dal 25-4-2018

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

TAR MARCHE AN SENTENZA 2002

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva non è più possibile revocare l’incarico affidato e prevedere il subentro di un altro professionista, in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/11/2007 -

Da una accurata lettura dell'art. 90 comma 4° del D.Lgs. 163/2006, risulterebbe che la progettazione redatta dai soggetti di cui alle lettere a-b-c del 1° comma debbano essere firmati da dipendenti abilitati alla professione. Considerato che il sottoscritto, dipendente a tempo pieno e indeterminato, ha il solo titolo di Geometra e ciò mi comporta l'impossibilità di essere in possesso di apposito timbro, in quanto lo stesso collegio NON concede l'iscrizione all'albo se non per i dipendenti pubblici a tempo parziale max 50%, con la presente sono a chiedere se avendo conseguito l'esame di stato positivamente, risulto comunque legittimato a firmare progettazioni "interne".


QUESITO del 01/06/2006 - NORMATIVA APPLICABILE - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Quesito sull’affidamento dei servizi di progettazione di opere pubbliche e di direzione lavori di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario. L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 27/2003, stabilisce che gli incarichi in oggetto, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Tale disposizione contemplante l’affidamento di incarichi in via fiduciaria, dopo la modifica del comma 12 dell’art. 17 della legge n. 109/94, riformulato dalla legge n. 62/2005, è da ritenersi certamente non in linea con i principi del diritto comunitario, che avversa le ipotesi di affidamenti diretti o fiduciari, in quanto lesivi dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, posti a garanzia della libera concorrenza. Ciò posto, si chiede conferma circa l’applicabilità nell’attuale fase di transizione antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, della normativa posta dal capo IV del D.P.R. 554/99, richiamata dal comma 11 della legge n. 109/94, per disciplinare le procedure di affidamento di incarichi di progettazione di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità dell’esperimento di un pubblico incanto.


QUESITO del 08/05/2006 - ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

L’art. 13 comma 5bis della legge n. 109/94 vieta l’associazione in partecipazione (art. 2549 del Codice Civile). Presumo che la ratio del divieto stia in motivi di pubblica sicurezza o di tutela del lavoro. L’art. 17 comma comma 1 lettera g) (che tratta dei raggruppamenti di professionisti) stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 13, per quanto compatibili, si applicano ai raggruppamenti temporanei di professionisti. Ciò premesso, nel caso di gara per l’appalto di un servizio di ingegneria e di architettura deve intendersi vietata la partecipazione in associazione? Preciso che il bando di gara nulla specifica al riguardo ma fa solo un generico rinvio, per quanto non espressamente previsto nel bando stesso, alle norme vigenti in materia. Anche qualora si intendesse operante il divieto sopra citato il concorrente eventualmente escluso per non averlo rispettato potrebbe obiettare dicendo che il bando doveva espressamente indicarlo non essendo possibile rimettere all’interpretazione dei concorrenti quali disposizioni dell’art. 13 della legge n. 109/94 sono o meno compatibili con la disciplina dei raggruppamenti temporanei di professionisti? (e ciò alla luce che le cause di esclusione -e quindi i divieti- sono tassativi e non possono operare per interpretazione estensiva?).