Parere tratto da fonti ufficiali

VARIANTI IN CORSO D'OPERA.SOGLIA DEL CD. “QUINTO D’OBBLIGO”: APPLICABILITÀ.
QUESITO del 28/07/2011

Con riferimento all’art. 132, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 163/06, la novella introdotta dall’art. 4, comma 2, lett. n) del D.L. 70/2011, convertito con L. 106/2011, parrebbe mirare ad una limitazione di spesa per la P.A. che, nel fare ricorso alle varianti migliorative, oltre a dover rispettare le limitazioni già precedentemente previste dalla norma in relazione: - all’importo della variante da contenere entro il 5% dell’importo originario del contratto; - alla copertura finanziaria, che deve rimanere all’interno della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; deve rispettare anche l’ulteriore limitazione di utilizzare, appunto, lo stanziamento previsto ma al netto del 50% del ribasso d’asta conseguito. Tale interpretazione, fondata sul dato letterale, porterebbe ad espungere dalle disponibilità presenti nello stanziamento il 50% del ribasso conseguito. Recentemente alcuni interpreti hanno indicato una diversa leggibilità della novella, secondo la quale, oltre alle già sopra citate precedenti limitazioni, la modifica del testo introdotta porterebbe ad attestare il valore economico della variante non oltre il 50% del ribasso conseguito. Con questa seconda lettura, che pare discostarsi dal dato letterale, nel caso di ribassi limitati (inferiori al 10%) ci si troverebbe nelle condizioni di non poter arrivare al limite di soglia del 5%, anche se la somma stanziata dovesse consentirlo (nel senso che lo potrebbero permettere le somme a disposizione, magari anche non contando affatto sul ribasso conseguito). D’altra parte, invece, sempre per effetto della seconda lettura, nel caso di ribassi di valore modesto (ribasso dell’1,5 % su un contratto di circa 12.000.000), l’intero istituto delle varianti migliorative (margine del 5%) verrebbe vanificato. Si chiede, cortesemente, il vostro orientamento in relazione alle due ipotesi o di indicare se ve ne fossero altre, e comunque quale si ritiene più verosimile in assenza di valutazioni giurisprudenziali.

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