Parere tratto da fonti ufficiali

Saldo - Garanzia del dipendente
QUESITO del 22/05/2009

Sulla problematica inerente la liquidazione della rata di saldo sia l’abrogato art. 28, comma 9, della Legge n. 109/94, sia l’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, sia l’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000, sia infine l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 sono concordi nell’affermare la necessità della presentazione della garanzia fidejussoria. Proprio l’art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163/2006 fissa altresì il termine di pagamento della rata di saldo che deve "essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile." L’art. 29, comma 2, del D.M. n. 145/2000 precisa in tal senso che tale termine dei 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, “nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, decorre dalla presentazione della garanzia stessa” confermando, sembrerebbe, l'obbligatorietà della garanzia stessa. Si chiede di conoscere se la presentazione di tale garanzia fidejussoria per la liquidazione della rata di saldo sia sempre obbligatoria anche in caso di appalti di importo contrattuale modesto (nel caso in questione si tratta della realizzazione di loculi cimiteriali per un importo contrattuale di € 265.000,00 circa e la ditta obietta sulla nessessità di tale garanzia fidejussoria) ed in presenza di Certificato di Regolare Esecuzione positivo emesso dalla Direzione lavori oppure se proprio la presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione possa ovviare alla presentazione di tale garanzia da parte della ditta appaltatrice e possa permettere alla Stazione appaltante la liquidazione della rata di saldo.

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