Parere tratto da fonti ufficiali

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QUESITO del 04/06/2008

Premesso che l'evento non si è mai verificato, con il presente quesito si chiede una risposta a quanto segue. Il D.M. 6 aprile 2001, emanato in attuazione dell’art. 24 della legge n.340/2000, prevede l’obbligo, per le stazioni appaltanti che pubblicano bandi relativi agli appalti di lavori di interesse regionale , la pubblicazione dello stesso bando sul sito della regione ove si svolgono i lavori. Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n.163/2006) ha operato un riordino delle disposizioni inerenti le pubblicazioni dei bandi prevedendo, tra l’altro, che per gli appalti di lavori di importo inferiore a €500.000 il solo obbligo di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e della stazione appaltante (comma 5, art. 122). Il Codice peraltro ha proceduto all’abrogazione dell’art. 24 della legge n.340/2000 Alla luce di quanto premesso si vuole sapere se la pubblicazione dei bandi di lavori sino a €500.000 può essere effettuata solo all’Albo pretorio della stazione appaltante (e del Comune ove si effettuano i lavori) o se ricorre ancora l’obbligo di pubblicazione sul sito della regione ove si svolgono i lavori.

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