Parere tratto da fonti ufficiali

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122 - PUBBLICITÀ E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
QUESITO del 29/09/2010

Stando all’art. 122 comma 7, è possibile, per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro, ricorrere alla procedura negoziata, come descritto negli articoli 56 e 57 del Codice stesso. Il comma 7bis amplia l’ambito di validità della procedura negoziata anche ai lavori di importo complessivo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, fa riferimento al solo articolo 57 comma 6 e precisa che l’invito va rivolto ad almeno 5 soggetti. Questo significa che l’ultima prescrizione non si applica nel caso di importi inferiori a 100.000 euro (si possono quindi invitare almeno 3 soggetti)? Il comma 7bis è quindi più restrittivo? Per importi compresi tra 100.000 e 500.000 euro è necessaria un’indagine di mercato? L’unica differenza per l’applicazione del comma 7 o 7bis è nell’importo dei lavori o ci sono altre condizioni sotto le quali si può applicare l’uno o l’altro?

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