Parere tratto da fonti ufficiali

Normativa applicabile - Incarichi di progettazione
QUESITO del 01/06/2006

Quesito sull’affidamento dei servizi di progettazione di opere pubbliche e di direzione lavori di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario. L’art. 8 della legge regionale del Veneto n. 27/2003, stabilisce che gli incarichi in oggetto, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare. Tale disposizione contemplante l’affidamento di incarichi in via fiduciaria, dopo la modifica del comma 12 dell’art. 17 della legge n. 109/94, riformulato dalla legge n. 62/2005, è da ritenersi certamente non in linea con i principi del diritto comunitario, che avversa le ipotesi di affidamenti diretti o fiduciari, in quanto lesivi dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di pubblicità e di trasparenza, posti a garanzia della libera concorrenza. Ciò posto, si chiede conferma circa l’applicabilità nell’attuale fase di transizione antecedente all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, della normativa posta dal capo IV del D.P.R. 554/99, richiamata dal comma 11 della legge n. 109/94, per disciplinare le procedure di affidamento di incarichi di progettazione di importo compreso tra € 100.000 e la soglia di rilievo comunitario, ferma restando la possibilità dell’esperimento di un pubblico incanto.

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