Parere tratto da fonti ufficiali

INADEMPIENZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE: COME PROCEDERE PER I PAGAMENTI.
QUESITO del 28/12/2009

OGGETTO QUESITO: Verifica regolarità contributiva appalti Con riferimento al vostro quesito n. 1045 del 03-11-2006, si rileva che l’art. 7 del DM 145/2000 indica come destinatari delle comunicazioni relative all’emissione di certificati di pagamento gli Enti previdenziali ed assicurativi. Fermo restando che INPS, INAIL e Cassa edile sono realmente enti previdenziali e assicurativi, non è chiaro se le stesse funzioni possano essere attribuite alla Direzione provinciale del lavoro e all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obbligo indicato nella risposta al quesito n. 1045 è da riferirsi allora ad altri adempimenti previsti in materia di sicurezza (esempio d.lgs 81/2008)? Si chiede inoltre se occorre attendere 30 giorni dalla comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro oppure se si può procedere alla liquidazione dei SAL e del SAL Finale all’impresa senza attendere specifica risposta e se l’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro abbia un termine per le sue eventuali comunicazioni. Qualora gli Enti citati inviino osservazioni o segnalazioni di inadempimento ad avvenuto pagamento, quali sono i provvedimenti da assumere?

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