Art. 7. Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Articolo abrogato dall’art. 358, comma 1, lettera e) del D.Lgs 207/2010 a partire dalla data della di entrata in vigore 08-06-2011
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/04/2011 - DURC IRREGOLARE IN CAPO ALLA MANDANTE - EFFETTI SUL PAGAMENTO

Richiedo un DURC per l'emissione di un pagamento per un sal, arriva DURC della mandante irregolare. Chiedo di quantificare economicamente irregolarità riferibile al cantiere, ma INPS e INAIl non rispondono, mi rendo disponibile a disporre il pagamento ove fosse richiesto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CGA, nessuna risposta. Ora mi trovo ad aver fermato pagamenti per l'ammontare delle irregolarità riferite, ad essere in fase di liquidazione finale dei lavori con il DURC sempre irregolare e sempre per maggiori importi, ma tutto tace. Non ritenendo giusto tenere ferme somme indebitamente che faccio? Procedo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento (DPR 207/2010) seppur non vigente e quindi pago agli Enti l'irregolarità totale? Aspetto ancora che qualcuno si svegli?


QUESITO del 13/12/2010 - DURC IRREGOLARE PER L'EMISSIONE DEL CRE E PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO - CONSEGUENZE

Appalto di lavori per interventi di manutenzione straordinaria dell'arredo urbano delle vie e piazze cittadine finanziati con il bilancio 2007. I lavori sono stati ultimati e sono stati liquidati regolarmente n. 2 SAL. Successivamente il DURC dell’appaltatore risulta irregolare ai fini di poter procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione nonché della liquidazione della rata a saldo e svincolo della cauzione definitiva. Da una visura camerale risulta che l’appaltatore ha cessato ogni attività, successivamente alla data di redazione del conto finale regolarmente sottoscritto, senza che ne sia stata data formale comunicazione. A seguito della richiesta dell’Avcp di invio del mod. A) di cui al comunicato Presidenziale del 29/07/2010, è stato richiesto ai due Enti creditori l’ammontare del debito: un Ente chiede contestualmente il pagamento dell’importo dovuto nei limiti del credito vantato dall’appaltatore per i lavori eseguiti per conto di questa Amministrazione, mentre l’altro informa anche che è stato emesso un decreto ingiuntivo del Tribunale del Lavoro di Verona. Tutto ciò premesso, si chiede quanto segue: a)è opportuno corrispondere l’intero importo della rata a saldo unicamente all’Ente che chiede formalmente il pagamento oppure la somma disponibile va ripartita comunque tra i due Enti creditori in proporzione all’importo del debito? b)come comportarsi con la cauzione definitiva, dato che nel contratto d’appalto è previsto il diritto della stazione appaltante di rivalersi sulla stessa nel caso di inadempienze contrattuali, e nel capitolato speciale d’appalto è previsto che la stazione appaltante possa avvalersi della garanzia fideiussoria per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale?


QUESITO del 28/12/2009 - INADEMPIENZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE: COME PROCEDERE PER I PAGAMENTI.

OGGETTO QUESITO: Verifica regolarità contributiva appalti Con riferimento al vostro quesito n. 1045 del 03-11-2006, si rileva che l’art. 7 del DM 145/2000 indica come destinatari delle comunicazioni relative all’emissione di certificati di pagamento gli Enti previdenziali ed assicurativi. Fermo restando che INPS, INAIL e Cassa edile sono realmente enti previdenziali e assicurativi, non è chiaro se le stesse funzioni possano essere attribuite alla Direzione provinciale del lavoro e all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obbligo indicato nella risposta al quesito n. 1045 è da riferirsi allora ad altri adempimenti previsti in materia di sicurezza (esempio d.lgs 81/2008)? Si chiede inoltre se occorre attendere 30 giorni dalla comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro oppure se si può procedere alla liquidazione dei SAL e del SAL Finale all’impresa senza attendere specifica risposta e se l’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro abbia un termine per le sue eventuali comunicazioni. Qualora gli Enti citati inviino osservazioni o segnalazioni di inadempimento ad avvenuto pagamento, quali sono i provvedimenti da assumere?


QUESITO del 03/11/2006 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - COMUNICAZIONI

Oggetto: Chiarimento sul corretto procedimento in materia di regolarità contributiva. Dopo l'attivazione della nuova procedura per via telematica del controllo della regolarità contributiva delle ditte aggiudicatarie di lavori pubblici si chiede se la stazione appaltante è obbligata a inviare agli enti anche le seguenti comunicazioni: a) comunicazione relativa all'affidamento dei lavori di cui alla circolare Min. LL.PP. del 9.11.1948 e art. 7 del capitolato generale d'appalto; b) comunicazione relativa alla emissione del certificato di pagamento come previsto dall'art. 7 - comma 2 del D.M. n. 145/2000.