Parere tratto da fonti ufficiali

CORRISPETTIVO APPALTO: TRASFERIMENTO IMMOBILE.PROCEDURA DI GARA.
QUESITO del 20/10/2010

L’Amministrazione deve procedere all’appalto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un edificio in cui una parte (cospicua) del corrispettivo è costituito dal trasferimento di un immobile (attualmente destinato a scuola) ex art. 53 commi 6 e segg. del Dlgs n. 163/2006. Si precisa che l’immobile può essere trasferito solo dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. - può l’Amministrazione scrivere nel bando che la gara deve intendersi deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del bene?; - si può escludere nel bando l’ammissibilità di offerte separate? - se non si può escludere nel bando l’ammissibilità di offerte separate, nel caso di ipotetica aggiudicazione alle due migliori offerte separate ex art. 83 comma 3 del DPR n. 554/1999, é corretto prevedere nel bando che all’esecutore dei lavori una parte del corrispettivo (pari alla differenza tra l’importo dei lavori offerto e il prezzo dell’immobile a base d’asta) sia liquidata al primo Sal e il resto una volta incassato il prezzo dell’immobile a seguito del contratto di trasferimento del bene che sarà stipulato dopo l’approvazione del certificato di collaudo dell’edificio da ristrutturare?

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