Parere tratto da fonti ufficiali

CAT. OG11
QUESITO del 17/09/2015

In un progetto in fase di verifica presso il Comune di Racconigi, il progettista ha indicato, tra le categorie scorporabili, la OS3 (€ 78.053,36), l’OS28 (€ 94.561,91) e l’ OS30 (91.780,31). L’art. 79, comma 16, ultimi periodi, del DPR 207/2010, testualmente recita “Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS3, OS28 E OS30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG11: CATEGORIA OS3: 10% CATEGORIA OS28: 25% CATEGORIA 0S30: 25%” Nel progetto in esame, ciascuna delle tre categorie, espressa in percentuale, raggiunge i minimi rispettivamente del 10, 25 e 25 per cento dell’importo complessivo degli impianti. Nell’avviso di gara è necessario indicare obbligatoriamente la cat. OG11 e l’importo complessivo di euro 264.395,58, derivante dalla somma dell’ammontare delle tre categorie sopraccitate, oppure si può scegliere di indicare le tre categorie OS3, OS28 E OS30, dando la possibilità ai possessori della cat. OG11 di partecipare all’appalto? Ringrazio per l’attenzione.

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