Parere tratto da fonti ufficiali

AVVISO SUI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: MODALITÀ DI PUBBLICITÀ
QUESITO del 26/02/2010

L'articolo 65 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 (codice degli appalti) disciplina le modalità di pubblicità degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento degli appalti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario. Il comma 1 prevede che le stazioni appaltanti inviano alla Commissione Europea un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui al successivo art. 66, conforme all'allegato IXA, punto 5, al D.lgs.163. Rilevato che il disposto del predetto articolo 65, non sembra prevedere ulteriori adempimenti riferiti alla pubblicità l'esito delle gare di appalto di valore sopra soglia comunitaria e che, invece, gli adempimenti per la pubblicità degli esiti di gara degli appalti sotto soglia sono disciplinati dai successivi articolo 122 (appalti di lavori) e 124 (appalti di servizi) del citato codice dei contratti, si chiede, con riferimento ai soli appalti di valore superiore alla sogli di rilevo comunitario: 1)- se il solo adempimento sopra citato riferito al disposto dell'articolo 65 garantisce la regolarità della pubblicità degli esiti di gara; 2)- se è obbligatorio aggiungere all'adempimento di cui al precedente punto 1) anche quelli relativi alla post informazione previsti dagli artt. 122 (appalti di lavori) e 124 (appalti di servizi) ancorché riferiti ad appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria; 3)- se la pubblicità dell'esito della gara deve rispettare le stesse forme previste per la pubblicità dei bandi di gara. Si chiede che la risposta sia integrata dai riferimenti normativi.

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