Parere tratto da fonti ufficiali

Nuovo codice dei contratti -D.lgs 36/23 e disposizioni contenute nel DL 77/21
QUESITO del 17/05/2023

La disposizione contenuta all'art. 225 co 8 del D.lgs 36/23 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Le disposizioni contenute nel decreto legge 77/21 conv. in L.108/21 che troveranno applicazione anche dopo il 1° Luglio 2023, riguardano anche la materia della qualificazione delle S.A. e l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia previsto dal DL 77/21, oppure anche per procedure di affidamento finanziate da risorse PNRR, il riferimento è l'art. 62 e 63 del nuovo codice dei contratti(D.lgs 36/23)? In tal caso, la S.A. non qualificata, per procedure di affidamento con importo superiore alle soglie per gli affidamenti diretti ma inferiori alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs 36/23, dovranno rivolgersi ad una centrale di committenza qualificata?

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