ART. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

4) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

5) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

6) al comma 7, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.";

7) al comma 10, le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2023";

8) al comma 15, le parole "Per gli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2019 al 2023";

9) al comma 18, secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".

a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTO NON ANCORA AGGIUDICATO - LEGITTIMA REVOCA SE NON RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2023

L’intervento in autotutela ha peraltro avuto a oggetto delle procedure concorsuali non ancora aggiudicate in via definitiva, con la conseguenza che nessuna posizione di affidamento qualificato sussisteva in capo alla parte ricorrente e nessun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento di annullamento incombeva sull’Amministrazione procedente (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 gennaio 2022, n. 202; T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25 maggio 2021, n. 1085; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 21 settembre 2020, n. 320; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 luglio 2018, n. 1868). Infatti, “nelle gare pubbliche, la decisione della Pubblica amministrazione di procedere alla revoca [o all’annullamento] dell’aggiudicazione provvisoria non è da classificare come attività di secondo grado (diversamente dal ritiro dell’aggiudicazione definitiva), atteso che, nei confronti di tale determinazione, l’aggiudicatario provvisorio vanta solo un’aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento: pertanto, l’assenza di una posizione di affidamento in capo all’aggiudicatario provvisorio, meritevole di tutela qualificata, attenua l’onere motivazionale facente carico alla Pubblica amministrazione, in occasione del ritiro dell’aggiudicazione provvisoria, anche con riferimento alla indicazione dell’interesse pubblico giustificativo dell’atto di ritiro” (Consiglio di Stato, III, 6 agosto 2019, n. 5597; anche, V, 11 ottobre 2018, n. 5863; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 7 marzo 2022, n. 529; T.A.R. Lazio, Roma, III quater, 11 marzo 2020, n. 3142). Del resto, la procedura di gara si conclude solo con l’aggiudicazione definitiva e, pur restando ancora salva la facoltà per la Stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento – in questo caso secondo le forme proprie dell’autotutela decisoria – per contro, prima di questo momento, l’Amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente espresso senza dovere sottostare a dette forme (cfr. Consiglio di Stato, V, 4 gennaio 2019, n. 107). Ad abundantiam, va altresì rilevato che sussiste per l’Amministrazione la possibilità di intervenire in autotutela perfino dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, V, 27 gennaio 2022 n. 590).

PROVINCIA DI TRENTO - REGOLE PER GLI AFFIDAMENTI PNRR E PNC

PROVINCIA TRENTO DELIBERAZIONE 2022

OGGETTO: Gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR o PNC o fondi ad essi assimilati.

Comuni non Capoluogo: modalita affidamento appalti PNRR

MIN INTERNO COMUNICATO 2021

Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Argomento: Trasferimenti agli enti locali

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati).

2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;

5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 10/06/2022 - AFFIDAMENT DIRETTI - QUALIFICAZIONI PA - OBBLIGO FORME AGGREGATE

In relazione al fatto che per le opere afferenti al PNRR, con l’articolo 52 comma 1.2 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’art. 37 D.lgs 50/2016, si chiede un parere in relazione l’affidamento di tre distinti incarichi professionali per i quali la norma (fino a giungo 2023) prevede la possibilità di fare un affidamento diretto essendo con importi a base d’asta compresi tra Euro 48'000,00= ed euro 77'000,00= inerenti a tre distinte opere pubbliche finanziate dal PNRR e previsti nell'ambito del quadro economico di ciascun progetto anche alla luce del Comunicato del 17 dicembre 2021 del Dipartimento affari interni - Direzione Centrale per la Finanza Locale. In particolare siamo a chiedere se, per gli importi sopra citati, è obbligatorio dover provvedere all’affidamento tramite la centrale unica di committenza CUC da noi costituita e registrata oppure, trattandosi di affidamenti diretti, è possibile provvedere all’affidamento tramite le procedure ordinarie dell’Ente. grazie


QUESITO del 10/10/2022 - AFFIDAMENTI DIRETTI E PNRR- OBBLIGLO CUC

Buongiorno in data 10 giugno 2022 si era sottoposto al vs parere il seguente quesito In relazione al fatto che per le opere afferenti al PNRR, con l’articolo 52 comma 1.2 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell’art. 37 D.lgs 50/2016, si chiede un parere in relazione l’affidamento di tre distinti incarichi professionali per i quali la norma (fino a giungo 2023) prevede la possibilità di fare un affidamento diretto essendo con importi a base d’asta compresi tra Euro 48'000,00= ed euro 77'000,00= inerenti a tre distinte opere pubbliche finanziate dal PNRR e previsti nell'ambito del quadro economico di ciascun progetto anche alla luce del Comunicato del 17 dicembre 2021 del Dipartimento affari interni - Direzione Centrale per la Finanza Locale. In particolare siamo a chiedere se, per gli importi sopra citati, è obbligatorio dover provvedere all’affidamento tramite la centrale unica di committenza CUC da noi costituita e registrata oppure, trattandosi di affidamenti diretti, è possibile provvedere all’affidamento tramite le procedure ordinarie dell’Ente. in data 15 giugno ci veniva data risposta Recentemente sono apparsi articoli di stampa contrastanti che pare pongano l'obbligo del ricorso alla CUC per enti come il comune di Voghera, che non è capoluogo di provincia, anche per servizi e forniture di importo inferiore ai 40 mila e 150 mila per lavori, finanziati con fondi PNRR. Si chiede se il vs parere del 15 giugno u.s. è ancora attuale o suscettibile di aggiornamento per sopraggiunta normativa. grazie cordiali saluti


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/07/2023 - GARA PNRR SVOLTA DA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA - ESENZIONE OBBLIGO AGGREGAZIONE

Il comune deve bandire una gara PNRR di edilizia scolastica di importo a base d'asta € 720.000,00 dopo il 01/07/2023. Il comune si è qualificato come stazione appaltante presso ANAC livello L3 (appalti lavori fino a 1.000.000 €). Si chiede se in tal caso sussiste ancora l'obbligo di aggregazione previsto dall'art 52 co 1 n° 1 del DL 77/2021 oppure se il comune può bandire in autonomia la gara essendosi qualificato. IL testo dell'articolo sopra citato riporta infatti "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le citta' metropolitane e i comuni capoluogo di provincia". A luglio è entrata in vigore la disciplina diretta ad assicurare la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti e quindi questa parte del comma trova ancora applicazione? Le gare PNRR devono essere svolte comunque da enti aggregati oppure solo da stazioni appaltanti qualificate (e quindi anche il nostro comune singolo)?


QUESITO del 23/06/2023 - CHIARIMENTI OBBLIGO DI AGGREGAZIONE PNRR A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2023

Con la presente si chiedono chiarimenti in merito all’obbligo di aggregazione per i comuni non capoluogo relativamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in tutto o in parte finanziati con fondi PNRR e PNC, a partire dal 1° Luglio data di efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023. L’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto la sospensione dell’obbligo di aggregazione per le sole procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR/PNC. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall’articolo 37, comma 4, del Codice attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tale obbligo è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quindi per lavori > 150.000 € e servizi/forniture > 139.000 €. L’art. 225, comma 8, del D.Lgs 36/2023 prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, senza la qualificazione prevista dall’art. 63. Si chiede conferma se, a partire dal 1° Luglio 2023, un Comune non capoluogo di provincia possa procedere o meno in maniera autonoma all’affidamento diretto di lavori < 150.000 € finanziati con fondi PNRR, senza ricorrere ai modelli aggregativi previsti dall’articolo 52, comma 1.2., del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in assenza di qualificazione prevista dall’art. 63 del D.Lgs 63/2023.


QUESITO del 17/05/2023 - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI -D.LGS 36/23 E DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DL 77/21

La disposizione contenuta all'art. 225 co 8 del D.lgs 36/23 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. Le disposizioni contenute nel decreto legge 77/21 conv. in L.108/21 che troveranno applicazione anche dopo il 1° Luglio 2023, riguardano anche la materia della qualificazione delle S.A. e l'obbligo di aggregazione per i Comuni non capoluogo di provincia previsto dal DL 77/21, oppure anche per procedure di affidamento finanziate da risorse PNRR, il riferimento è l'art. 62 e 63 del nuovo codice dei contratti(D.lgs 36/23)? In tal caso, la S.A. non qualificata, per procedure di affidamento con importo superiore alle soglie per gli affidamenti diretti ma inferiori alle soglie di cui all'art.14 del D.lgs 36/23, dovranno rivolgersi ad una centrale di committenza qualificata?


QUESITO del 15/05/2023 - UTILIZZO CONVENZIONI PER AFFIDAMENTI PNRR

Gentilissimi, il presente quesito riguarda il corretto utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali in relazione agli affidamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Da un lato, infatti vi è l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare gli strumenti sopra riportati per determinate categorie merceologiche con limitate eccezioni mentre, dall'altro, il d.l. 77/2021 impone che gli appalti finanziati dal PNRR siano uniformati a determinati principi (si citano, ad esempio, il DNSH e la parità di genere) ai quali sono collegati degli obblighi da rispettare. Orbene, nel corso del tempo si sono succedute moltissime convenzioni, stipulate in una data precedente a quella del d.l. 77/2021, nelle quali l'aggiudicatario è stato selezionato senza tenere conto dei principi ispiratori del PNRR e degli obblighi imposti dal d.l. 77/2021. Il tutto in un contesto dove la normativa che impone l'obbligo di adesione alle centrali di committenza è ancora presente. Si chiede, pertanto, se è legittimo approvvigionarsi tramite convenzioni stipulate dalle centrali di committenza seppur le stesse siano precedenti all'entrata in vigore del d.l. 77/2021. E' sicuramente importante, infine, notare come l'utilizzo delle suddette convenzione conferisca un importante snellimento delle procedure amministrative.


QUESITO del 03/08/2022 - APPALTI PNRR E QUALIFICAZIONE MEDIANTE ISCRIZIONE AUSA DEI COMUNI NON CAPOLUOGO

Considerato che - Come indicato nel Comunicato del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2021 e nei precedenti pareri resi da questo Ministero nell’applicazione dell’art. 52 DL 77/2021 restano salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 comma 1 e 2 primo periodo del d.lgs. 50/2016; - non è ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; - il combinato disposto degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del d.lgs. 50/2016 prescrive che fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del DL 179/2012; - Che l’ANAC nelle proprie FAQ ha ribadito che la qualificazione ai sensi dell’articolo 38, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’AUSA. Al fine della gestione autonoma degli appalti PNRR nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all’art. 37 comma 1 e comma 2 primo periodo, si chiede conferma che: - la qualificazione richiesta dall’art. 37 comma 2 primo periodo è costituita dall’iscrizione del Comune in AUSA, non essendo ancora in vigore il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti; - pertanto i comuni non capoluogo iscritti all’AUSA possono procedere agli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili, come previsto dall’art. 37 co 2 d.lgs. 50/2016.


QUESITO del 09/03/2022 - APPALTI PNRR - CUC/QUALIFICAZIONE STAZIONE APPALTANTE

Richiamato il Comunicato 6 settembre 2021 (G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, informava in merito ai Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR; In ragione delle risorse attribuite con Decreto 23/02/2021 lo scrivente Ente, avendo appreso notizia di tale passaggio successivamente alla pubblicazione in G.U. del Comunicato 06/09/2021, ha provveduto dopo tale pubblicazione, ad avviare le procedure di affidamento lavori, per un importo superiore a 150 mila € (€ 422.500,00 a base di gara), in maniera autonoma, mediante procedura negoziata ex art. 1 c.2 lett b) L. 120/2020, senza ricorrere alle modalità previste dall’art. 37 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016. Quanto sopra premesso si chiede Vs autorevole parere in merito a: - Considerato che la gara in argomento è stata bandita successivamente alla pubblicazione in G.U. del Comunicato 06/09/2021, se risulta necessario, per le motivazioni sopra descritte, procedere alla revoca di tale procedura; - In ragione del Comunicato 17/12/2021, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all’art. 37 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016, se opera, in riferimento alle qualificazioni delle stazioni appaltanti ex art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, il regime transitorio previsto dall’art. 216 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016: “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”