Pareri in materia di Appalti Pubblici
Argomento: verifica progettazione
Un Comune di piccole dimensioni il cui ufficio tecnico è costituito da un unico tecnico (geometra) che svolge le funzioni di RUP, deve appaltare per conto di questo Ente un opera di circa 3,2 milioni di euro.
Quesito 1: il tecnico comunale con pluriennale esperienza può svolgere le funzioni di RUP?
Quesito 2: nel caso specifico il RUP può effettuare le attività di verifica del progetto (progettazione esterna) seppure l'importo dei lavori è superiore al milione di euro?
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Si chiede parere espresso se la documentazione deve essere sottoposta alla “Verifica preventiva della progettazione” di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 pur essendo l’appalto di Servizio e no di lavori come previsto nel suddetto articolo.
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L'amministrazione ha in corso di esecuzione un appalto. Il Capitolato prevede come opzione il completamento delle partizioni interne del primo piano di un edificio in corso di realizzazione con l'appalto. Nel procedere ad affidare l'esecuzione dell'opzione all'appaltatore occorre che il progetto relativo al completamento del piano dell'edificio sia sottoposto a verifica ex art. 26 Dlgs 50/2016? o non è richiesto per il caso specifico?
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Nel caso di affidamento di appalto integrato di lavori (art. 48, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 108/2021), avvenuta la stipula del contratto, ci si chiede a chi spetta l'attività e l'onere economico di effettuare la verifica del progetto esecutivo redatto dall'impresa affidataria.
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Si chiede la corretta interpretazione del combinato disposto dall'art.35 co.1 lett. b e dell'art.36 co.3, all.I.7 D.Lgs.36/2023 che definisce il " Sistema interno di controllo di qualità, quale sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, così come disposto dall'art.36 co.3, all. I.7 D.Lgs.36/2023. Nello specifico, si chiede di conoscere se la scrivente Stazione appaltante, dotata di un sistema di qualità non certificato ma conforme alla norma UNI EN ISO 9001, ( con adozione di procedure coerenti alla stessa per il Sistema di gestione per la qualità e al regolamento Accredia RT 21 per la procedura di verifica dei progetti ai fini della validazione: individuazione delle figure di Responsabilità; Alta direzione, Responsabile Sistema Qualità; Responsabile tecnico della verifica; documento di valutazione rischi opportunità; adozione della politica della qualità; adozione del piano di miglioramento; realizzazione di audit interni periodici e attività di riesame dell'A.D., azioni di miglioramento ecc.) possa far svolgere le attività relative alla verifica della progettazione a base di gara, fino alla soglia di euro 20.000.00, da personale dipendente della Stazione appaltante qualificato secondo le indicazioni del regolamento Accredia RT 21, come Ispettore esperto di settore.
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Si chiede conferma che il deposito di un progetto sulla piattaforma AINOP debba essere antecedente l'atto di validazione e che quest'ultimo atto debba contenerne i riferimenti.
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Nell'adozione di Variante Urbanistica ai sensi dell'art.19,c.2,DPR n.327/2001, dove i terreni interessati dall'opera sono di proprietà comunale, occorre ai sensi dell'art.19 c.2 DPR 327/2001 l'approvazione di un livello progettuale (nel caso in esame PFTE). Il quesito che si pone l'ente è il seguente? Atteso che l'importo progettuale ai sensi dell'art.14 è inferiore alla soglia comunitaria, si chiede se è necessaria, in questa fase di sola approvazione della variante allo strumento urbanistico, la verifica alla progettazione di cui all'art.42. Quest'ultimo interpretato in modo esaustivo sembra porre come fase obbligatoria "L'AFFIDAMENTO" e non la fase, peraltro preliminare, della pianificazione/programmazione come può essere una Variante Urbanistica.
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L'art 42 del D.Lgs 36/2023 prevede la verifica della progettazione nei vari livelli di sviluppo. Ebbene, si chiede se in occorrenza di varianti in corso d'opera dei lavori o comunque di modifiche del contratto ex art 120 del D.Lgs 36/23 sia necessario o meno sottoporre la perizia suppletiva e modificativa del progetto originario all'attività di verifica, con gli stessi contenuti e modalità indicate nell'allegato I.7. Si chiede di indicarne eventualmente i casi in cui ricorra tale necessità.
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Vorrei conferma circa il tema di incompatibilità, in materia di appalti pubblici e PNRR, tra l'attività di verifica della progettazione e quella di Direzione Lavori anche nel caso trattasi di ruoli, entrambi affidati e/o da affidare a tecnici interni all'Amministrazione Comunale e se sia cambiato qualcosa in merito con riferimento al nuovo codice d.lgs. 36/2023.
In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C? Sempre con riferimento all'affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38 All. I7 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria.
A norma dell'art. 34, co. 2, lett. a), all. I.7, D.Lgs. 36/23, i progetti per lavori di importo pari o superiore a 20.000.000 di euro, devono essere verificati da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; l'importo si abbassa ad € 5.538.000 nel caso di appalto integrato. Si chiede se nel caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, debbano essere verificati dai soggetti accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, sia il PFTE mandato in gara con appalto integrato che il progetto esecutivo scaturente da detto appalto integrato. Nell'ipotesi in cui debba essere verificato da organismi accreditati di cui alla lett. a) dell'art. 34, co. 2, all. I.7, solo il PFTE, si chiede se il progetto esecutivo redatto in esecuzione dell'appalto integrato possa essere verificato a norma della lett. b, del medesimo art. 34.
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